tema 18 settembre 2024
Studi - Trasporti L'Autorità di Regolazione dei Trasporti

L'Autorità di regolazione dei trasporti (ART) è un'Autorità amministrativa indipendente, che opera nel campo della regolazione dei servizi di pubblica utilità, ai sensi della legge n. 481 del 1995.

Difatti, all'Autorità, operativa dal 15 gennaio 2014, sono affidati importanti compiti di regolazione nel settore dei trasporti, tra cui quelli relativi alle condizioni di accesso alle infrastrutture, ai criteri per la fissazione delle tariffe, alla qualità dei servizi di trasporto, ai diritti dei passeggeri in tutte le modalità di trasporto.

L'Autorità presenta una relazione annuale al Parlamento sull'attività svolta.

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L'Autorità di regolazione dei trasporti (di seguito, ART) è stata istituita dall'articolo 37 del decreto-legge n. 201 del 2011 (c.d. "Salva-Italia"), poi modificato dall'articolo 36 del decreto-legge n. 1 del 2012 (c.d. "liberalizzazioni"). Ha sede a Torino, come stabilito dall'articolo 25-bis del decreto-legge n. 69 del 2013 (c.d. "Decreto del fare"), e svolge i suoi compiti sulla base del proprio Regolamento di organizzazione e funzionamento, approvato con delibera n. 61 del 2016.

Composizione e regime delle incompatibilità

L'ART è un organo collegiale, composto da un presidente e due componenti, nominati con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro competente. Le designazioni così effettuate sono previamente sottoposte al parerevincolante e da esprimersi con maggioranza dei due terzi delle competenti Commissioni parlamentari.

I componenti sono scelti, nel rispetto dell'equilibrio di genere, tra persone di indiscussa moralità e indipendenza e di comprovata professionalità e competenza nel settore. La durata della carica è stabilita in sette anni, senza possibilità di conferma. Gli attuali componenti dell'ART sono il dott. Nicola Zaccheo, Presidente, la prof.ssa Carla Roncallo e il prof. Francesco Parola, nominati con decreto del Presidente della Repubblica del 19 ottobre 2020, previa espressione del parere favorevole della Commissione IX (Trasporti, poste e telecomunicazioni) della Camera dei deputati in data 23 settembre 2020.

Quanto al regime delle incompatibilità con l'incarico, i componenti dell'Autorità non possono:

  • esercitare, direttamente o indirettamente, alcuna attività professionale o di consulenza;
  • essere amministratori o dipendenti di soggetti pubblici o privati;
  • ricoprire altri uffici pubblici di qualsiasi natura, compresi gli incarichi elettivi o di rappresentanza nei partiti politici;
  • avere interessi diretti o indiretti nelle imprese operanti nel settore di competenza dell'Autorità.

Il Consiglio si avvale dell'ausilio di un organismo con funzioni consultive, l'Advisory Board, come previsto dall'articolo 8 del Regolamento di organizzazione e funzionamento dell'ART e dalla delibera n. 39-bis del giugno 2014. Esso ha il compito di elaborare analisi e studi su temi di interesse dell'Autorità, ma non è coinvolto nella trattazione delle specifiche questioni oggetto di decisione del Consiglio. I suoi componenti, scelti tra professori universitari ed esperti di formazione giuridica, economica e ingegneristica, svolgono l'incarico a titolo gratuito per una durata di tre anni.

Finanziamento

L'ART è interamente finanziata con il contributo delle imprese del settore dei trasporti, come previsto dall'art. 37, comma 6, lett. b), del decreto-legge n. 201 del 2011 che, come anticipato, ha istituito l'Autorità.

L'art. 16 del D.L. n. 109/2018, convertito con modificazioni dalla legge 16 novembre 2018, n. 130, è intervenuto in materia chiarendo che il contributo necessario a finanziare le attività dell'Autorità deve essere corrisposto da tutti gli operatori del mercato dei trasporti e che l'Autorità possa esigere il contributo là dove abbia dato concreto avvio all'esercizio delle competenze previste dalla legge nel mercato in cui essi operano. Il contributo è fissato in misura non superiore all'uno per mille del fatturato derivante dall'esercizio delle attività svolte percepito nell'ultimo esercizio. È stata inoltre introdotta la possibilità di prevedere soglie di esenzione che tengano conto della dimensione del fatturato e previsto che il computo debba avvenire in modo da evitare duplicazioni di contribuzione da parte dei soggetti obbligati. 

La sentenza n. 5/2021 del Consiglio di Stato, pubblicata il 4 gennaio 2021, ha chiarito il perimetro dei soggetti tenuti alla contribuzione per il funzionamento dell'Autorità e le sentenze del Consiglio di Stato numeri 72 e 73 del 4 gennaio 2021 nonché n. 132 del 5 gennaio 2021 hanno riconosciuto specificamente l'assoggettamento a contribuzione degli operatori della logistica e dell'autotrasporto merci conto terzi. Le pronunce del Consiglio di Stato nn. 5248, 5249 e 5250 del 12 luglio 2021 nonché n. 10044 del 16 novembre 2022 hanno confermato specificamente l'assoggettamento a contribuzione di tutti i vettori via mare e per vie navigabili interne, sia nel segmento del trasporto passeggeri che in quello del trasporto merci.

La misura e le modalità di versamento del contributo dovuto all'Autorita' di regolazione dei trasporti per l'anno 2023 sono state definite con la Delibera ART n. 242/2022,  la quale ha fissato l'aliquota nella misura dello 0,5 per mille del fatturato e ha altresì ribadito che gli operatori dei settori del trasporto da assoggettare a contribuzione in ragione dei presupposti soggettivi e oggettivi di legge sono quelli che esercitano le seguenti attività:

a) gestione di infrastrutture di trasporto (ferroviarie, portuali, aeroportuali, autostradali e autostazioni);

b) gestione degli impianti di servizio ferroviario;

c) gestione di centri di movimentazione merci (interporti e operatori della logistica);

d) servizi ferroviari (anche non costituenti il pacchetto minimo di accesso alle infrastrutture ferroviarie);

e) operazioni e servizi portuali; f) servizi di trasporto passeggeri e/o merci, nazionale, regionale e locale, connotati da oneri di servizio pubblico, con ogni modalità effettuato;

g) servizio taxi;

h) servizi di trasporto ferroviario di passeggeri e/o merci;

i) servizi di trasporto via mare e per vie navigabili interne di passeggeri e/o merci;

j) servizi di trasporto di passeggeri su strada;

k) servizi di trasporto aereo di passeggeri e/o merci;

l) servizi di trasporto di merci su strada connessi con autostrade, porti, scali ferroviari merci, aeroporti, interporti;

m) servizi di agenzia/raccomandazione marittima.  

Per quanto riguarda le imprese di autotrasporto, il D.L. n. 21 del 2022 (art. 16) ha disposto l'esonero, per il 2022, dal versamento del contributo per il funzionamento dell'Autorità di regolazione dei trasporti. Tale esonero è stato confermato per il 2023 dal D.L. n. 48 /2022 (art. 35).

Il Decreto legge 10 agosto 2023, n. 104, convertito dalla legge 9 ottobre 2023, n. 136, ha disposto (art. 20) l'esclusione del settore dell'autotrasporto merci dall'ambito delle competenze dell'Autorità di Regolazione dei Trasporti, disponendo, conseguentemente, per gli operatori economici del settore dell'autotrasporto merci la soppressione del contributo dovuto per il funzionamento dell'Autorità.

In base all'art. 28, comma 9, della legge n. 448 del 2001, i bilanci consuntivi delle Autorità indipendenti sono pubblicati in allegato allo stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze. Con la delibera n. 50 del 2024, l'ART ha approvato il rendiconto finanziario 2023.

Relazione annuale al Parlamento

L'Autorità di Regolazione dei Trasporti, in base all'art. 37, comma 5 del D.L. n. 201 del 2011, riferisce annualmente alle Camere, evidenziando le attività poste in essere, lo stato della disciplina di liberalizzazione adottata e la parte ancora da definire.

I Rapporti annuali inviati dal 2014 al 2020 sono consultabili sul sito dell'Autorità dei Trasporti.

La IX Relazione annuale al Parlamento dell'ART è stata presentata il 7 settembre 2022.

La X Relazione annuale al Parlamento è stata presentata alla Camera il 12 settembre 2023.

La Relazione annuale 2024 è stata presentata al Senato il 18 settembre 2024

ultimo aggiornamento: 18 settembre 2024

All'Autorità sono affidati compiti generali di regolazione e di promozione e tutela della concorrenza e, nello specifico:

  • garantire condizioni di accesso eque e non discriminatorie alle infrastrutture ferroviarie, portuali, aeroportuali e alle reti autostradali, nonché la mobilità dei passeggeri e delle merci in ambito nazionale, locale e urbano, anche collegata a stazioni, aeroporti e porti;
  • definire i criteri per la fissazione di tariffe, canoni e pedaggi e verificarne la corretta applicazione da parte degli operatori, potendo irrogare sanzioni amministrative pecuniarie nei confronti delle imprese che non li osservino o comunque violino altre norme;
  • stabilire le condizioni minime di qualità dei servizi di trasporto nazionali e locali connotati da oneri di servizio pubblico;
  • definire, in relazione ai diversi tipi di servizio e alle diverse infrastrutture, il contenuto minimo degli specifici diritti, anche di natura risarcitoria, che gli utenti possono esigere nei confronti dei gestori dei servizi e delle infrastrutture di trasporto;
  • vigilare ai fini della tutela dei diritti dei passeggeri nel trasporto ferroviario, a mezzo di autobus, via mare o per vie navigabili interne;
  • sollecitare e coadiuvare le amministrazioni pubbliche competenti mediante l'adozione di pareri;
  • proporre all'amministrazione competente la sospensione, la decadenza o la revoca degli atti di concessione, delle convenzioni, dei contratti di servizio pubblico e di programma;
  • svolgere ispezioni presso i soggetti sottoposti alla regolazione, nonché adottare, in circostanze straordinarie, provvedimenti temporanei di natura cautelare, ove sussistano motivi di necessità e di urgenza, al fine di salvaguardare la concorrenza e di tutelare gli interessi degli utenti.

In aggiunta a tali compiti, all'ART spettano compiti specifici in relazione ai diversi settori di attività.

La legge annuale per il mercato e la concorrenza 2021 (legge 5 agosto 2022, n. 118), interviene (art. 10), con alcune modifiche all'articolo 37 del decreto-legge n. 201 del 2011 al fine di rafforzare i meccanismi di risoluzione delle controversie tra operatori economici che gestiscono reti, infrastrutture e servizi di trasporto e i consumatori tramite l'Autorità dei Trasporti. Si prevede che l'Autorità possa disciplinare le modalità per la soluzione non giurisdizionale delle controversie tra operatori economici e utenti e consumatori tramite procedure semplici e non onerose, anche in forma telematica. Per tali controversie si potrà proporre ricorso giurisdizionale solo dopo aver esperito un tentativo di conciliazione da definire entro trenta giorni dalla proposizione dell'istanza all'Autorità.

 
Il regolamento (UE) n. 2021/782, che si applica a decorrere dal 7 giugno 2023 (ad eccezione dell'articolo 6, paragrafo 4, che si applica a decorrere dal 7 giugno 2025),  prevede, tra l'altro, che ogni Stato membro:
(i) designi uno o più organismi responsabili dell'applicazione, con poteri di vigilanza, trattazione dei reclami, sanzionatori e prescrittivi;
(ii) stabilisca il regime sanzionatorio applicabile in caso di violazione del regolamento e adotta tutte le misure necessarie per assicurarne l'attuazione.
Il DL 69/2023 ha designato  l'Autorità dei Trasporti quale organismo nazionale responsabile dell'applicazione del regolamento (UE) 2021/782 e ha stabilito il regime sanzionatorio applicabile in caso di violazione del regolamento e le misure necessarie per assicurarne l'attuazione.
L'ART ha quindi proceduto, con  Delibera n 146 del 28 settembre 2023 ad approvare il Regolamento per lo svolgimento dei procedimenti sanzionatori di competenza dell'Autorità relativi ai diritti dei passeggeri,  che procede all'accorpamento dei regolamenti sanzionatori relativi ai diritti dei passeggeri ferroviario, autobus e marittimo all'interno di un unico regolamento.
Nel settore aeroportuale, come riportato nella Relazione al Parlamento 2024, sulla base alla disciplina europea che individua gli aeroporti come soggetti alla regolazione economica dell'ART, quale organismo nazionale titolare delle funzioni di vigilanza e di regolazione economica dei diritti aeroportuali, è stato sottoscritto l'Atto aggiuntivo al contratto di programma, scaduto nel 2021, tra l'Ente nazionale per l'aviazione civile (ENAC) e la società Aeroporti di Roma (AdR), che riconduce tali aeroporti nell'ambito delle competenze regolatorie dell'ART.

Per il settore autostradale, l'Autorità fornisce informazioni sulle prime esperienze applicative dell'atto (delibera n. 130/2022), concernente le misure di regolazione per la definizione degli schemi dei bandi relativi alle gare cui sono tenuti i concessionari autostradali per gli affidamenti, nelle aree di servizio, dei servizi di ricarica dei veicoli elettrici.

Nel settore ferroviario, con la delibera n. 95/2023  sono stati rivisti i criteri per la determinazione dei canoni di accesso e utilizzo della infrastruttura ferroviaria, approvati con la precedente delibera n. 96/2015 e ne è stata estesa l'applicazione anche alle reti regionali interconnesse. In particolare, con la delibera n. 38/2024,  ha previsto l'elaborazione da parte di RFI di una nuova proposta tariffaria per il periodo 2025-2029, stabilendo altresì, in via transitoria, di applicare anche per il 2025 i livelli tariffari relativi al 2021, già adottati negli anni precedenti. Per le reti regionali interconnesse si è reso necessario un rinvio di un anno del termine entro cui i gestori dovranno presentare le relative proposte, riferite al periodo 2026-2030.

All'esito del procedimento concluso con la delibera n. 33/2024, è stato consentito l'accesso all'infrastruttura ferroviaria a un nuovo operatore per lo svolgimento del servizio di trasporto ferroviario passeggeri sulle tratte Roma-Reggio Calabria e Roma-Venezia, previo esame dell'equilibrio economico (EET) del contratto di servizio fra MIT, MEF e Trenitalia.

Nel settore portuale la Relazione 2024 ricorda l'attribuzione, avvenuta mediante le Linee guida adottate con il decreto del Ministro dei trasporti n. 110 del 21 aprile 2023, di specifiche competenze all'Autorità nella fase di applicazione del Regolamento recante la disciplina per il rilascio di concessioni di aree e banchine, approvato con decreto MIT/MEF n. 202 del 28 dicembre 2022. In particolare, all'Autorità è stata attribuita la competenza di esprimersi sulla durata delle concessioni di aree e banchine, che deve essere commisurata agli investimenti previsti dai Piani economico finanziari presentati dai partecipanti alle procedure di affidamento indette dalle Autorità di sistema portuale (AdSP) ed elaborati sulla base di appositi format adottati dall' ART.

Per quanto riguarda la regolazione dei servizi di trasporto, l'Autorità, in base alle disposizioni della legge annuale sulla concorrenza 2021, ha verificato la conformità di nove diverse procedure di affidamento di servizi di TPL su strada e di una procedura di affidamento di servizi ferroviari di interesse regionale, in particolare al fine di garantire condizioni di gara eque e non discriminatorie agli operatori, la sostenibilità economico finanziaria delle offerte e la trasparenza delle procedure, sia nel trasporto pubblico locale che regionale.

Con la delibera n. 53/2024 si è concluso il procedimento per l'individuazione delle condizioni minime di qualità per i servizi di trasporto locale su strada connotati da obblighi di servizio pubblico, con riferimento a tutte le modalità effettuate con autobus, tram, metropolitana e filobus.

Per quanto riguarda i servizi non di linea (taxi e NCC), il decreto-legge n. 104/2023  ha previsto la possibilità di un incremento straordinario delle licenze fino ad un massimo del 20% e il coinvolgimento dell'ART unicamente in relazione alla determinazione del contributo per l'acquisto delle nuove licenze e destinato alla compensazione dei soggetti che ne sono già titolari:  l'Autorità ha esaminato le poche richieste pervenute, relative ai comuni di Milano, Treviso, Bologna, Pisa e Bergamo.  L'ART ha inoltre rilasciato 42 pareri in procedura ordinaria, tra cui quello relativo al comune di Roma Capitale sull'incremento del contingente taxi e sull'adeguamento tariffario, propedeutico alla pubblicazione del bando relativo a mille nuove licenze.

L'ART ha formulato, congiuntamente all'AGCM e ciascuno per i propri di competenza, un atto di segnalazione al Governo in merito a profili di criticità che emergono nei mercati dei servizi di trasporto pubblico non di linea tramite taxi e noleggio con conducente (NCC).

ultimo aggiornamento: 18 settembre 2024
 
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