tema 30 dicembre 2023
Studi - Trasporti Trasporto delle merci, intermodalità e logistica

Nel corso della XVIII legislatura sono stati realizzati diversi interventi volti a sostenere il trasporto intermodale delle merci nonché il trasporto per via ferroviaria. Numerosi interventi sono stati inoltre previsti a sostegno del settore dell'autotrasporto. Prosegue il processo di digitalizzazione della logistica, previsto anche nel PNRR.

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E' stata approvata dalla Camera in prima lettura il 28 febbraio 2024, la proposta di legge A.C. 703 "Legge quadro in materia di interporti", che ripropone in parte il contenuto della proposta di legge A.C. 1259, già presentata nella XVIII legislatura e sulla quale la Commissione aveva svolto una cospicua attività conoscitiva ed il cui esame non si era concluso.

Il provvedimento introduce una nuova disciplina quadro in materia di interporti, che sostituisce, abrogandola, quella attualmente contenuta nella legge n. 240 del 1990

Gli interporti costituiscono, insieme ai porti e ai terminal intermodali, uno dei c.d. "nodi intermodali", ossia infrastrutture dedicate allo scambio modale e all'interconnessione fra le reti

L'interporto è un complesso di infrastrutture e servizi finalizzati allo scambio di merci tra diverse modalità di trasporto; si tratta di strutture complesse, che si collocano al centro della supply-chain e che sono in grado di accogliere non solo imprese di trasporto e logistica, ma anche aziende specializzate in lavorazioni differenti (imballaggi, assemblaggi, etichettature ecc.). Secondo i dati aggiornati al 4 marzo 2022, in Italia sono attivi 24 interporti.

Gli incentivi marebonus e ferrobonus

La legge di bilancio 2020 e la legge di bilancio 2021 hanno rifinanziato i cosiddetti "marebonus" e "ferrobonus", gli incentivi al trasporto intermodale in arrivo e in partenza da nodi logistici e portuali in Italia, che erano stati istituiti dalla legge di stabilità 2016 (legge n. 208 del 2015, articolo 1, comma 647 e 648) fino al 2018 e poi rifinanziati per il 2021 e 2022 dalla legge di bilancio 2021 (con 25 milioni di euro per l'anno 2021 e19,5 milioni di euro per l'anno 2022).

Con il decreto legge n. 21 del 2022 sono state stanziate risorse aggiuntive per il 2022 gli incentivi marebonus e ferrobonus, rispettivamente pari a 19,5 e a 19 milioni di euro.

La concessione dei contributi, sia marebonus che ferrobonus, è subordinata all'autorizzazione della Commissione europea (ai sensi dell'art. 108, par. 3, del TFUE). L'aiuto di stato (SA.44627) era stato autorizzato con la Decisione della Commissione europea C (2016) 7676 final per una durata massima complessiva di cinque anni a decorrere dalla pubblicazione del decreto attuativo. Il regime di incentivazione, regolato dal decreto ministeriale attuativo n. 125 del 14 luglio 2017, era pertanto scaduto il 16 agosto 2022, ai sensi dell'articolo 3 del medesimo decreto, in base al quale «...in caso di ulteriori stanziamenti statali a favore del trasporto ferroviario intermodale o trasbordato, la durata di concessione dei contributi di cui al presente regolamento può proseguire oltre l'anno 2018, fermo restando che il regime di aiuti complessivamente non deve superare i cinque anni decorrenti dalla data di pubblicazione del presente regolamento».
Con decreto del MIT 16 marzo 2020 erano state emanate le disposizioni attuative del contributo Ferrobonus 2020- 2021.
Con il decreto direttoriale MIMS 7 marzo 2021, erano state emanate le istruzioni per l'accesso ai contributi ferrobonus nel periodo 31 agosto 2021-30 agosto 2022.

La legge di bilancio 2021 (legge 178 del 2020, art. 1, commi 672-674) ha rifinanziato dal 2023 al 2026 il cosiddetto "marebonus", (articolo 1, comma 647, della legge di stabilità 2016), con l'attribuzione di  22 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2026. Il "marebonus"  consiste nella concessione di contributi per l'attuazione di progetti per migliorare la catena intermodale e decongestionare la rete viaria, riguardanti l'istituzione, l'avvio e la realizzazione di nuovi servizi marittimi per il trasporto combinato delle merci o il miglioramento dei servizi su rotte esistenti, in arrivo e in partenza da porti situati in Italia, che collegano porti situati in Italia o negli Stati membri dell'Unione europea o dello Spazio economico europeo.

Con decreto MIT 11 ottobre 2023, n. 166 è stato emanato il regolamento di attuazione dei contributi per l'individuazione dei beneficiari, la commisurazione degli aiuti, le modalità e le procedure per l'attuazione degli interventi «Sea Modal Shift». Il regolamento disciplina le modalità di ripartizione e di erogazione delle somme disponibili nella misura di 39 milioni di euro per l'anno 2022 e di 21,5 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2026, destinate all'attuazione di scelte modali finalizzate a migliorare ed ottimizzare la catena intermodale, con conseguente decongestione della rete viaria e riduzione delle esternalità negative dei trasporti merci, mediante maggior utilizzo di servizi marittimi Ro-Ro e Ro-Pax in arrivo o in partenza da porti situati in Italia verso porti situati in Italia o negli Stati membri dell'Unione europea o dello Spazio economico europeo. Tale contribuzione è finalizzata, tramite il sostegno alla domanda di servizi marittimi, allo sviluppo in termini qualitativi e quantitativi dei servizi stessi in coerenza con le finalità dell'articolo 1, comma 647, della legge n. 208 del 2015.

Con la decisione C(2023) 3645 final del 30 maggio 2023, la Commissione europea ha autorizzato l'aiuto di Stato SA.104156 (2023/N) - Incentivo Sea Modal Shift Italia -- regime per incentivare l'utilizzo del trasporto intermodale strada-mare a corto raggio, a seguito della notifica effettuata in data 17 marzo 2023.

Anche per il "ferrobonus" è stata prevista l'attribuzione di 22 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2026. Sono mantenute ferme le risorse già assegnate a tali interventi per l'anno 2021, dalla legge di bilancio 2020 (comma 673). 

Con il decreto MIT 20 agosto 2022, n. 134 (GU 6/10/2023) sono state emanate le disposizioni applicative per la concessione del contributo ferrobonus  a partire dal 2023, a seguito dell'autorizzazione del regime di aiuto da parte della Commissione europea (decisione C(2022) 9697 final del 19 dicembre 2022 «Aiuto di Stato SA.103856- Italia "Ferrobonus" - incentivi al trasporto ferroviario»). Gli interventi sono finalizzati ad incentivare servizi di trasporto in grado di ridurre significativamente le esternalità negative e le emissioni inquinanti, in particolare di CO2 , anche al fine di trasferire una quota del trasporto di merci su strada ad altre modalità di trasporto maggiormente sostenibili, come il trasporto ferroviario.
Nell'ipotesi di eventuali ulteriori risorse da parte delle regioni e delle province autonome, nonché in caso di ulteriori stanziamenti statali a favore del trasporto ferroviario intermodale o trasbordato, la durata di concessione dei contributi può proseguire oltre l'anno 2026, fermo restando che il regime di aiuti complessivamente autorizzato dalla Commissione europea scade il 31 dicembre 2027.
Gli adempimenti tecnici e amministrativi riguardanti la gestione operativa, l'istruttoria delle domande, nonché l'esecuzione dei monitoraggi e dei controlli sono svolti dal soggetto gestore, la società RAM, logistica, infrastrutture e trasporti S.p.A.
Con comunicato stampa del 19 dicembre 2022, la Commissione europea informava infatti  di avere approvato, ai sensi delle norme dell'UE in materia di aiuti di Stato, il regime italiano Ferrobonus (SA 103856) da 110 milioni di euro al fine di incoraggiare il trasferimento modale delle merci dalla strada alla ferrovia. 
Nell'ambito del regime, l'aiuto assumerà la forma di una sovvenzione diretta. Possono accedere al beneficio i seguenti soggetti:
i) le imprese che utilizzano servizi di trasporto ferroviario intermodale e/o trasbordato
ii) gli operatori del trasporto multimodale che commissionano alle imprese ferroviarie treni che circolano con sistema di trazione elettrica.
L'importo massimo dell'aiuto è di 2,5 euro per treno-km. Il livello di sostegno riflette i risparmi sui costi esterni del trasporto ferroviario rispetto al trasporto su strada.

Per l'individuazione dei beneficiari, la commisurazione degli aiuti, le modalità e le procedure per l'attuazione degli interventi attinenti al "marebonus" e al "ferrobonus" era stato emanato il decreto del Ministero delle infrastrutture e trasporti n. 125 del 2017 (entrato in vigore il 30 agosto 2017), nonché il decreto ministeriale n. 176 del 2017 Tali disposizioni hanno affidato alla Società Rete Autostrade Mediterranee S.p.a le attività di istruttoria, gestione operativa e monitoraggio dell'intervento finalizzato ad incentivare servizi di trasporto in grado di ridurre significativamente le esternalità negative e le emissioni inquinanti, in particolare di CO2.
I soggetti beneficiari del ferrobonus, sono le imprese utenti di servizi ferroviari e gli operatori del trasporto combinato (MTO), con sede nell'ambito dello Spazio Economico Europeo costituite in forma di società di capitali, ivi incluse le società cooperative che presentino specifici requisiti di affidabilità economica e di regolarità giuridica. L'importo massimo del contributo in ogni caso non può superare 2,50 euro per treno*km ed è diretto ai soggetti che commissionano alle imprese ferroviarie in regime di trazione elettrica treni completi e che si impegnano a rispettare determinati livelli di trasporto intermodale o di incremento dei volumi di trasporto intermodale nel corso degli anni. I beneficiari del contributo, che siano operatori del trasporto combinato, sono tenuti a destinare a favore dei propri clienti, che hanno usufruito di servizi di trasporto ferroviario, una riduzione del corrispettivo almeno pari al 50 per cento dell'ammontare dei contributi percepiti.
I soggetti beneficiari del marebonus sono le imprese armatrici operanti in Italia, costituite anche in forma consorziata, cooperativa o attraverso slot agreement, aventi sede legale in uno degli Stati membri dell'Unione europea o dello Spazio economico europeo  che presentino specifici requisiti di affidabilità economica e di regolarità giuridica. La destinazione dell'incentivo avviene nei confronti delle imprese armatrici che presentino progetti triennali per la realizzazione di nuovi servizi marittimi Ro-Ro e Ro-Pax a mezzo di navi iscritte nei registri e battenti bandiera di uno degli Stati membri dell'Unione europea o dello Spazio economico europeo, per il trasporto multimodale delle merci o il miglioramento dei medesimi servizi su rotte esistenti, in arrivo e in partenza da porti situati in Italia, che collegano porti situati in Italia o negli Stati membri dell'Unione europea o dello Spazio economico europeo, al fine di sostenere il miglioramento della catena intermodale e il decongestionamento della rete viaria. I servizi destinatari del bonus devono proseguire e mantenere i miglioramenti qualitativi e quantitativi dei servizi esercitati almeno per i trentasei mesi successivi al termine del periodo dell'incentivazione, salvo i casi di comprovata forza maggiore.

ultimo aggiornamento: 29 febbraio 2024

L'Intermodalità e la logistica integrata rappresentano la seconda componente (M3C2) della "Missione 3: Infrastrutture per una mobilità sostenibile", con risorse rimodulate a dicembre 2023 pari a 954 milioni di euro, per interventi a supporto dell'ammodernamento e della digitalizzazione del sistema della logistica.

La componente, che punta a rendere i porti italiani più efficienti e competitivi, più efficienti sotto il profilo energetico e meglio integrati nella catena logistica, prevede due ambiti di intervento:

  • Sviluppo del sistema portuale- Porti verdi (M3 C2.1), con risorse per 270 milioni € costituiti da prestiti (loans);
  • Intermodalità e logistica integrata (M3 C2.2), con risorse per 360 milioni €, costituiti da sovvenzioni (grants), a cui si aggiunge un nuovo investimento relativo al Cold ironing introdotto con la revisione del PNRR approvata a dicembre 2023, con risorse per 400 mln €.

Tale componente mira a rendere i porti italiani più efficienti e competitivi, più efficienti sotto il profilo energetico e meglio integrati nella catena logistica, garantendo, tra l'altro, l'interoperabilità della piattaforma logistica nazionale (PNL) per la rete dei porti. Mira inoltre alla digitalizzazione del sistema di gestione del traffico aereo.

Per approfondimenti sugli interventi previsti nel PNRR si rinvia all'apposita sezione del portale di documentazione della Camera dei deputati, dedicata al PNRR.

ultimo aggiornamento: 31 dicembre 2022

La creazione di un unico Sistema nazionale di monitoraggio della logistica (SiNaMoLo) è stata prevista dalla legge n. 124 del 2017  (Legge annuale per la concorrenza, art. 1, co. 188). A tale sistema è previsto che contribuiscano:

- la piattaforma logistica nazionale digitale (PLN), cioè un sistema di Intelligent Transport System (ITS),  che consente un costante monitoraggio dei processi logistici e del trasporto delle merci attraverso lo scambio e la messa a sistema delle informazioni derivanti dalla filiera produttiva (produzione, trasporto e logistica), con l'obiettivo di mettere in rete i servizi per i settori del trasporto e della logistica, per migliorare l'efficienza dei servizi interportuali e dei nodi logistici e incrementare gli standard di sicurezza;

- il Sistema PMIS (Port Management Information System) delle Capitanerie di Porto;

- i Sistemi PIL (Piattaforma Integrata della Logistica) e PIC (Piattaforma Integrata Circolazione) delle Ferrovie dello Stato italiane;

- i PCS (Port Community System) delle Autorità Portuali;

- il SIMPT (Sistema Informativo per il Monitoraggio e la Pianificazione dei Trasporti);

- il SISTRI (Sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti) del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare;

- il sistema informativo dell'Agenzia delle Dogane e dei monopoli;

- le piattaforme logistiche territoriali.

Con decreto ministeriale sono definite le modalità per l'attuazione del SiNaMoLo, in modo da garantire il coordinamento dei soggetti che perseguono finalità di pubblico interesse, che concorrono alla gestione e allo sviluppo di sistemi e servizi telematici per il monitoraggio e il trasporto delle merci, nonché definendo gli standard di protocolli di comunicazione e di trasmissione dei dati e i requisiti per l'identificazione e l'accesso veloce degli autotrasportatori ai nodi.

Il decreto-legge n. 124 del 2019 (articolo 51) ha consentito alle Capitanerie di porto di avvalersi della SOGEI per il sistema comunitario di monitoraggio e di informazione sul traffico navale, per il PMIS e la digitalizzazione dei procedimenti delle attività portuali. Il medesimo decreto-legge (art. 11-bis) ha previsto di destinare 5 milioni di euro annui a decorrere dal 2020 alla digitalizzazione della logistica dei porti, degli interporti, delle ferrovie e dell'autotrasporto, anche per garantire il raggiungimento degli obiettivi di sostenibilità del sistema di mobilità delle merci. A tale scopo il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha stipulato con il soggetto attuatore, un apposito atto convenzionale per disciplinare l'utilizzo delle risorse assegnate: si tratta della società UIRNET S.p.A., inizialmente designato come soggetto attuatore unico della Piattaforma logistica nazionale. 

Il decreto-legge n. 76 del 2020 ha successivamente :

esteso le finalità del finanziamento anche al completamento degli investimenti, con particolare riferimento ai nodi (porti, interporti e piattaforme logistiche) del Mezzogiorno;

- previsto di ridefinire il rapporto convenzionale con UIRnet, riconoscendo alla società i soli costi documentati e sostenuti alla data del 31 dicembre 2019;

esteso agli avvisatori marittimi l'utilizzo del sistema PMIS, per lo scambio di informazioni commerciali in ambito navale.

Con il decreto legge n. 152/2021 (art. 30) sono state trasferite, in attuazione del PNRR, da UIRNET al MIMS le funzioni di soggetto attuatore della PLN.

La legge di bilancio 2020 (legge n.160 del 2019) ha previsto la realizzazione di un ulteriore modulo della piattaforma logistica nazionale finalizzato a incrementare la sicurezza nella città di Matera e in generale nelle città metropolitane del Paese, attraverso la realizzazione di un sistema automatico per la detezione dei flussi di merce in entrata nei centri storici, volto alla prevenzione di fenomeni di vehicle ramming-attack. 

Sempre in termini di digitalizzazione della documentazione connessa al trasporto merci il decreto-legge n. 34 del 2020 ha previsto, in deroga alle disposizioni vigenti o agli usi commerciali di piazza, che le certificazioni di qualunque natura destinate a pubbliche amministrazioni o privati, i documenti di trasporto, i nulla osta, i titoli di credito e ogni documento necessario ad assistere le operazioni di importazione e di esportazione di merce in ambito portuale, possano essere inviati in formato digitale.

ultimo aggiornamento: 30 settembre 2022

La disciplina del trasporto ferroviario delle merci è stata oggetto di diversi legislativi interventi diretti a rilanciare il settore mediante forme di agevolazione e di contribuzione:

- il  D.L. n. 119/2018  ha disposto un incremento di 5 milioni di € delle risorse annuali già  previste dalla legge di Stabilità 2015  e pari a 100 milioni € annui per la compensazione degli oneri di servizio pubblico (articolo 1, comma 294, legge n. 190/2014),  per l'incentivazione del trasporto ferroviario delle merci, da corrispondere alle imprese ferroviarie (articolo 23, comma 3-bis);

- la legge di bilancio per il 2019 ha  autorizzato la spesa di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021 per la compensazione dei costi supplementari per l'utilizzo dell'infrastruttura ferroviaria nazionale, inclusi quelli relativi al traghettamento ferroviario dei treni merci ed alle attività ad esso connesse, sostenuti dalle imprese ferroviarie rispetto ad altre modalità più inquinanti, per l'effettuazione di trasporti ferroviari di merci aventi origine o destinazione nelle regioni Abruzzo, Lazio, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria e Sicilia. Le modalità di attribuzione dei citati contributi per le annualità 2020, 2021 e 2022 sono state definite con il decreto interministeriale 9 dicembre 2020;

il decreto-legge n. 50 del 2017 (art. 47, commi 10 e 11) ha istituito un  Fondo per finanziare, conformemente alle disposizioni europee relative agli aiuti di Stato, l'ammodernamento dei carri merci, con una dotazione di 20 milioni di euro per l'anno 2018, diretto a promuovere il rinnovo dei sistemi frenanti dei carri merci per assicurare l'abbattimento del rumore; dopo l'autorizzazione della Commissione europea, le risorse sono state assegnate con il decreto direttoriale MIT del 7 gennaio 2019; lo stesso decreto legge (articolo 47, comma 11-quinquies) ha rifinanziato con  2 milioni di euro per l'anno 2020  il Fondo destinato alla formazione di personale impiegato per la circolazione ferroviaria e, in particolare dei macchinisti del settore merci;

- la legge di bilancio 2021 ha attribuito 100 milioni di euro per l'anno 2021, e 95 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023 sul capitolo 1274; 

- il decreto legge n. 4 del 2022 (art. 25, co. 2-bis) ha incrementato dal 2023 al 2027 le compensazioni erogabili previste per l'adempimento degli oneri di servizio pubblico ferroviario merci aventi origine o destinazione nelle regioni Abruzzo, Lazio, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria e Sicilia. In attuazione di tale norma il decreto MIT-MEF n. 64 del 20 marzo 2023 ha  disciplinato l'assegnazione di contributi alle imprese ferroviarie per il trasporto merci su ferrovia effettuato negli anni 2023, 2024, 2025, 2026 e 2027, a valere sulle risorse autorizzate ai sensi dell'articolo 11, comma 2 bis, del decreto – legge 25 novembre 2015, n. 185 e ss.mm.ii. e iscritte sul capitolo 1274 dello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

Tra gli interventi previsti dal decreto legge n. 59 del 2021 relativo al Fondo complementare al PNRR, l'articolo 1, comma 2, lettera c), assegna al MIMS 200 milioni di euro per interventi per il rinnovo del materiale rotabile nonché delle infrastrutture di supporto al trasferimento di merci su ferrovia, al fine di garantire un minor impatto ambientale e del rumore, così distribuiti: 60 milioni di euro per l'acquisto di 60 locomotori interoperabili, 5 milioni di euro per l'acquisto di 33 locotrattori, 55 milioni di euro per l'acquisto di 1833 carri merci e 30 milioni di euro per la sistemazione di 60 km di raccordi ferroviari.

Sono inoltre previste risorse pari a 250 milioni di euro per la realizzazione di connessioni di ultimo miglio con i porti di Venezia, Trieste, Civitavecchia, Ancona, Napoli e Salerno (oltre al miglioramento dell'accessibilità ferroviaria per 2 porti è anche previsto il miglioramento delle connessioni stradali in altri tre casi. In un caso è previsto il miglioramento dei collegamenti di ultimo miglio sia ferroviari che stradali).

 

Per quanto riguarda gli aiuti alle imprese del settore in relazione all'emergenza Covid-19, la legge di bilancio 2021 ha autorizzato una spesa pari a 5 milioni annui dal 2021 al 2034 per sostenere le imprese detentrici e noleggiatrici di carri ferroviari merci, nonché gli spedizionieri e gli operatori del trasporto multimodale (MTO), limitatamente all'attività relativa ai trasporti ferroviari, che hanno subito dei danni economici connessi all'emergenza nell'arco temporale compreso tra il 23 febbraio 2020 e il 31 dicembre 2020.

Per gli incentivi marebonus e ferrobonus si veda il relativo paragrafo

ultimo aggiornamento: 20 marzo 2023
I finanziamenti all'autotrasporto

I finanziamenti ordinari all'autotrasporto sono previsti dalla legge di stabilità 2015 (legge n. 190/2014, articolo 1, comma 150), che ha autorizzato, a decorrere dall'anno 2015, la spesa annua di 250 milioni di euro  per interventi in favore del settore dell'autotrasporto, poi ridotti a 240 milioni annui a decorrere dal 2019. Tali risorse sono iscritte sul capitolo 1337 del bilancio di previsione del MIT e per gli esercizi finanziari 2022, 2023, 2024 sono state ripartite con decreto MIMS (ora MIT) 11 marzo 2022. Esse sono destinate a finanziare:

- le deduzioni forfetarie di spese non documentate per il trasporto merci conto terzi;

- i contributi alle imprese di autotrasporto per versamenti al Servizio sanitario nazionale per le polizze di assicurazione;

- il rimborso delle spese di investimento alle imprese di trasporto conto terzi per la ristrutturazione del settore (incentivi per l'acquisto di veicoli per il trasporto merci dotati di trazione alternativa gas naturale o biometano, etc.);

- la riduzione compensata dei pedaggi autostradali e le misure per assicurare la sicurezza della circolazione;

- la formazione del personale.

Nel Bilancio triennale 2024-2026 (legge 30 dicembre 2023, n. 213), nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e trasporti, per l'autotrasporto e l'intermodalità (Missione 13, programma 13.2) sono previsti complessivamente finanziamenti per l'autotrasporto merci per circa 294 milioni di euro per il 2024, 325 mln € per il 2025 e 346 mln € per il 2026, di cui i principali sono i seguenti:
Fondo per gli interventi in favore dell'autotrasporto: 240 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2025 al 2026 (capitolo 1337);
- Somme assegnate al Comitato centrale per gli autotrasportatori: 148,5 milioni di euro per il 2024 e 8,5 mln € per ciascuno degli anni 2025 e 2026 (capitolo 1330);
- Spese per il funzionamento del Comitato centrale e dei comitati provinciali dell'albo per gli autotrasportatori: circa 6,8 milioni di euro per il 2024 e circa 6,5 mln e ciascuno degli anni 2025 e 2026 (capitolo 1294);
- Somme per la ristrutturazione del settore del trasporto merci delle piccole e medie imprese della regione Sicilia: circa 7,8 milioni di euro per il 2024 e 4,5 mln € per ciascuno degli anni 2025 e 2026 (capitolo 7410);
- Spese da destinare alla prosecuzione degli interventi volti all'utilizzo di modalità di trasporto alternative al trasporto stradale e all'ottimizzazione della catena logistica: 41,5 mln € per il 2024, 8mln € per il 2025 e 3 mln € per il 2026 (capitolo 7309);
- Contributi "Marebonus": 20,45 mln € per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026 (capitolo 1245);
- Contributi "Ferrobonus" per 20,9 mln € annui nel triennio (capitolo 1246);
- Fondo per la ristrutturazione dell'autotrasporto e lo sviluppo dell'intermodalità e del trasporto combinato: 5 mln € per il 2024 (capitolo 7330);
- Contributi al rinnovo del parco veicolare delle imprese iscritte al REN (Registro Elettronico Nazionale): 3 mln € per il 2024 (capitolo 7357).
Sono inoltre presenti residui per il 2024 per 115 milioni € sul Fondo per il sostegno dell'autotrasporto al fine di mitigare gli effetti economici derivanti dagli aumenti dei prezzi dei carburanti (capitolo 1338).
Nell'ambito del programma13.1 (Sviluppo e sicurezza della mobilità stradale) sono inoltre presenti le "Somme da destinare al "programma patenti giovani autisti per l'autotrasporto": 5,13 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026 (capitolo 1306).
La legge di bilancio 2024 (art. 1, comma 292) rifinanzia con  100 milioni di euro per l'anno 2027 l'autorizzazione di spesa in favore del settore dell'autotrasporto, di cui all'articolo 1, comma 89, della legge 27 dicembre 2013, n. 147.
Inoltre ,i commi  commi 296 e 297  estendono alle spese sostenute nel mese di luglio 2022 l'applicazione del credito di imposta in favore delle imprese che effettuino attività di trasporto di merci con veicoli di massa massima complessiva pari o superiore a 7,5 tonnellate, iscritte nell'albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto di terzi, nella misura massima del 12 per cento, a fronte della spesa sostenuta per l'acquisto del gasolio impiegato nei veicoli, di categoria euro 5 o superiore. L'estensione del credito d'imposta avviene nel limite massimo di 20 milioni di euro per l'anno 2024. 
Si ricordano di seguito i principali interventi a sostegno dell'autotrasporto, nella XVIII legislatura:
  • il decreto legge n. 17/2022, ha incrementato di 25 milioni di euro per il  2022, l'autorizzazione di spesa per il Comitato centrale per l'Albo degli autotrasportatori per consentire la riduzione compensata dei pedaggi autostradali, nelle percentuali consentite dalla disciplina europea e per la deduzione forfetaria di spese non documentate; ha concesso, inoltre, alle imprese italiane di logistica e di trasporto delle merci in conto terzi, un credito d'imposta per l'acquisto del componente AdBlue per la trazione dei mezzi di ultima generazione Euro VI/D, nonché Euro VI/C, Euro VI/B, Euro VI/A ed Euro V,  per l'acquisto di metano (GNL) utilizzato per l'autotrazione dei mezzi (articolo 6);
  • il decreto legge n. 21 del 2022 ha istituito un fondo di 500 milioni di euro per il 2022 da destinare al sostegno del settore dell'autotrasporto e ha incrementato di ulteriori di 15 milioni di euro per l'anno 2022 l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 2, comma 3, del d.l. n. 451 del 1998, nell'ambito della quale viene finanziata la riduzione compensata dei pedaggi autostradali, nonché incrementato di 5 milioni € per il 2022 l'autorizzazione di spesa ordinaria per l'autotrasporto di cui alla legge di stabilità 2015; ha esonerato inoltre le imprese dell'autotrasporto dal dovere di contribuire al funzionamento dell'Autorità per la regolazione dei trasporti per l'esercizio finanziario 2022 (esonero che era già stato concesso per il 2021 dal DL 41/2021) e previsto una clausola di adeguamento del corrispettivo per i contratti di servizio di autotrasporto merci su strada.
  • il decreto-legge n. 121 del 2021 ha previsto un contributo, pari a 1.000 euro, per le spese relative alle patenti nel settore dell'autotrasporto merci e per le abilitazioni professionali ai giovani fino al trentacinquesimo anno d'età e ai soggetti che percepiscono il reddito di cittadinanza ovvero ammortizzatori sociali (art. 1, co. 5-bis);
  • il decreto legge n. 228/2021 ha istituito un fondo, nello Stato di previsione del  MIMS, per contribuire alle spese per il conseguimento della patente di guida a giovani che intendono svolgere l'attività di conducenti nell'autotrasporto, con una dotazione di 3,7 milioni di euro per l'anno 2022 e di 5,4 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2026;
  • il D.L. n. 144 del 2022 (c.d. aiuti ter), ha stanziato 85 milioni di euro per il sostegno del settore dell'autotrasporto di merci effettuato, con veicoli di  massa  massima complessiva pari o superiore a 7,5 tonnellate, al fine di mitigare gli effetti economici negativi derivanti dagli aumenti eccezionali registratisi sul prezzo dei carburanti in conseguenza della crisi internazionale in atto (articolo 14).

Con il decreto direttoriale MIT n. 206 del 27 novembre 2020 sono stati definiti i valori indicativi di riferimento dei costi di esercizio per le imprese italiane di trasporto merci per conto di terzi, ferma rimanendo la loro natura non cogente conformemente alle disposizioni dell'articolo 1, comma 250 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, ai pareri resi dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato, nonché alla giurisprudenza della Corte Costituzionale (sentenza n. 47 del 2018).

Nella legislatura in corso si ricordano i seguenti:

  • la legge di bilancio 2023 (legge n. 197 del 2022, art. 1, commi 503-504), ha autorizzato la spesa di 200 milioni di euro per il 2023, quale contributo per l'aumento del costo del carburante, in favore delle imprese aventi sede legale o stabile organizzazione in Italia, che utilizzino veicoli di categoria euro 5 o superiore per attività di autotrasporto merci;
  • il decreto legge 4 maggio 2023, n. 48 (legge 3 luglio 2023, n. 85) ha disposto modifiche alla disciplina dei contributi, sotto forma di credito d'imposta per l'acquisto di gasolio per il settore dell'autotrasporto merci e per il settore del trasporto di persone su strada con autobus (art. 34), nonché l'esonero dal versamento, per il 2023, del contributo per il funzionamento dell'Autorità di regolazione dei trasporti (art. 35) dovuto dalle imprese di autotrasporto merci per conto terzi.
  • il decreto legge n. 104 del 2023 (art. 20) ha escluso il settore dell'autotrasporto merci dall'ambito delle competenze dell'Autorità di regolazione dei trasporti (ART). Conseguentemente, il contributo per il funzionamento della predetta Autorità non è dovuto dagli operatori economici operanti nel settore dell'autotrasporto merci.

Il decreto legge n. 44 del 2023 (art. 1, commi da 14-bis a 14-quinquies) ha inserito l'Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie e delle infrastrutture stradali e autostradali (ANSFISA) tra i soggetti interlocutori nell'emanazione di provvedimenti di normazione secondaria e atti amministrativi per la regolazione del trasporto di merci pericolose.

Le regole UE per l'autotrasporto merci 

A livello europeo sono state pubblicate nel 2020 le nuove regole per l'autotrasporto, costituite da tre regolamenti ed una direttiva, nell'ambito del c.d pacchetto sulla mobilità, che intendono garantire un equilibrio tra migliori condizioni di lavoro per i conducenti e la libertà di fornire servizi transfrontalieri per i trasportatori, con l'ottica di contribuire altresì alla sicurezza stradale. Essi disciplinano le condizioni di lavoro e l'uso dei dispositivi per il controllo delle prestazioni di lavoro e intendono consentire una maggiore chiarezza e uniformità di applicazione delle norme tra gli Stati membri. Principi e criteri direttivi per l'adeguamento della normativa nazionale a tale nuova a tale disciplina sono previsti nella legge di delegazione europea 2021 (legge n. 127/2022, art. 20 e Allegato A), nel termine di dodici mesi dalla data di entrata in vigore della legge.

Il pacchetto si compone dei seguenti atti normativi:

  • il Regolamento (UE) 2020/1054 sugli obblighi minimi in materia di periodi di guida massimi, giornalieri e settimanali, di interruzioni minime e di periodi di riposo giornalieri e settimanali, nonché sui tachigrafi, che introduce una maggiore flessibilità degli orari di lavoro, ferma restando la sicurezza e conferma il divieto di riposo settimanale in cabina; è vietato inoltre alle imprese di trasporto offrire ai conducenti ogni forma di retribuzione o premi o maggiorazioni di salario in base alle distanze percorse, alla rapidità della consegna e/o al volume delle merci trasportate, qualora siano di natura tale da mettere in pericolo la sicurezza stradale; si prevede poi che la Commissione UE pubblichi su un apposito sito web aggiornato, l'elenco di tutte le aree di parcheggio che sono state certificate, allo scopo di offrire ai conducenti servizi adeguati e sicuri; entro il 31 dicembre 2025 la Commissione dovrà inoltre presentare una relazione intesa a valutare l'uso dei sistemi di guida autonomi negli Stati membri, incentrata, in particolare, sull'impatto potenziale di tali sistemi sulle norme relative ai tempi di guida e di riposo. Il nuovo Regolamento interviene altresì sulla disciplina dei tachigrafi e sulla connessa protezione dei dati personali, in relazione all'obbligo di installazione dello smart tachograph di ultima generazione che consentirà di localizzare gli attraversamenti di frontiera e le operazioni di carico e scarico merci, previsto nei prossimi anni per i veicoli industriali per il trasporto internazionale, con varie cadenze temporali.
  • il Regolamento (UE) 2020/1055, sull'accesso alla professione nel settore dell'autotrasporto e le regole per il suo esercizio, che stabilisce l'applicazione delle norme europee sull'accesso alla professione anche alle imprese che esercitano la professione di trasportatore di merci su strada con veicoli di massa tra 2,5 e 3,5 tonnellate che effettuino esclusivamente trasporti internazionali, mentre rimangono escluse quelle che esercitano la professione di trasportatore di merci su strada esclusivamente con veicoli a motore con massa che non superi le 3,5 tonnellate e che effettuino esclusivamente trasporti nazionali nel loro Stato membro di stabilimento. Il nuovo regolamento prevede inoltre regole più chiare per il cabotaggio (le operazioni di trasporto effettuate a titolo temporaneo all'interno di una nazione "ospitante", diversa dal paese di residenza del trasportatore, che consentono di aumentare il fattore di riempimento dei veicoli ed evitare trasporti a vuoto). Le norme mirano in particolare ad impedire il cabotaggio sistematico, introducendo un periodo di attesa di 4 giorni prima di poter effettuare ulteriori operazioni di cabotaggio nello stesso paese utilizzando lo stesso veicolo.
  •  il Regolamento (UE) 2020/1056, relativo alle informazioni elettroniche sul trasporto merci (eFTI), che incoraggia la digitalizzazione del trasporto merci e della relativa logistica promuovendo la comunicazione di informazioni tra operatori economici e autorità competenti tramite mezzi elettronici e istituendo il relativo quadro giuridico; tale regolamento si applicherà dal 21 agosto 2024. 
  • la Direttiva (UE) 2020/1057, che stabilisce norme specifiche sul distacco dei conducenti nel settore del trasporto su strada, anche con l'obiettivo di evitare le frodi nel settore rafforzando i controlli e la cooperazione a livello di Unione. Gli Stati membri devono effettuare, almeno sei volte l'anno, controlli concertati per controllare su strada i conducenti e i veicoli. Si chiarisce che il trasporto internazionale in transito attraverso il territorio di uno Stato membro non costituisce una situazione di distacco. Il recepimento di tale direttiva è stato previsto in Allegato A della legge di delegazione europea 2021 (legge n. 127/2022). Il decreto legislativo 23 febbraio 2023, n. 27 , entrato in vigore il 21 marzo 2021, ha quindi provveduto ad attuare la direttiva UE 2020/1057, a seguito del parere espresso dalle Commissioni IX e XI della Camera sul relativo schema di decreto legislativo (AG n. 12). 

Con il decreto legge 13 giugno 2023, n. 69 (art. 24), convertito dalla legge n. 103 del 2023, è stato modificato il codice della strada (art. 84) per dare attuazione alla Direttiva 2022/738/UE, in tema di noleggio di veicoli senza conducente (cosiddetto car rental), onde consentire la locazione anche di autocarri e altri veicoli diversi dalle autovetture. Le nuove disposizioni esplicitano la vigenza del principio di libero stabilimento e circolazione delle imprese di trasporto merci che utilizzino servizi di locazione di mezzi senza conducente.

La formazione e l'esercizio della professione 

In materia di formazione professionale degli autotrasportatori  il decreto legislativo 10 giugno 2020, n. 50 ha dato attuazione alla direttiva (UE) 2018/645, sulla qualificazione iniziale e sulla formazione periodica obbligatoria dei conducenti di taluni veicoli stradali adibiti al trasporto di merci o passeggeri, nonché alla direttiva 2006/126/UE concernente la patente di guida per gli autotrasportatori.

Le nuove disposizioni, che novellano il decreto legislativo n. 286 del 2005 sull'autotrasporto, hanno l'obiettivo di di superare una serie di carenze che riguardavano:

- le difficoltà e incertezze giuridiche nell'interpretazione delle regole sulla formazione professionale, sul luogo dove svolgerla e sui soggetti tenuti ad effettuarla;

- i contenuti dei corsi di formazione professionale quinquennale, che si dovranno concentrare in particolare sulla sicurezza stradale, sulla salute e sicurezza sul lavoro e sulla riduzione dell'impatto ambientale della guida;

- le difficoltà per i conducenti di vedersi riconosciute attività di formazione svolte in un altro Stato membro.

E' stato  altresì previsto lo scambio elettronico di informazioni tra gli Stati membri sui Certificati di Abilitazione Professionale (CAP) rilasciati o revocati, nonché vengono modificate talune prescrizioni in materia di svolgimento degli esami per conseguire la patente.

In materia di patente di guida viene poi introdotto al Codice della Strada un nuovo articolo 116-bis, che prevede la rete dell'Unione europea per lo scambio di informazioni sulle patenti di guida.

Con il decreto 23 Gennaio 2021 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (MIT) recante "Contributi a favore della formazione professionale nel settore dell'autotrasporto" sono stati assegnati 5 milioni di euro per sostenere i costi le iniziative di formazione o aggiornamento professionale volte all'acquisizione di competenze adeguate alla gestione d'impresa, alle nuove tecnologie, allo sviluppo della competitività ed all'innalzamento del livello di sicurezza stradale e di sicurezza sul lavoro per le imprese di autotrasporto merci per conto terzi.

Il DL n. 145 del 2023 (art. 10-quater), convertito dalla legge 15 dicembre 2023, n. 191,  ha incrementato di 2 milioni e 400 mila euro per il solo 2023 il fondo per le patenti dei giovani autisti nell'autotrasporto.

La Legge 30 dicembre 2022, n. 214 "legge annuale per la concorrenza e il mercato 2022" contiene, all'art. 5, disposizioni in materia di concorrenza nel settore dell'autotrasporto, consentendo agli aspiranti conducenti di sostenere l'esame anche in province diverse da quella di residenza qualora in quest'ultima non siano previste sedute di esame.

Le norme sul trasporto eccezionale

Una nuova disciplina del trasporto eccezionale è stata prevista nel decreto legge n. 146 del 2021 (art. 7-bis) che modificando il Codice della strada, ha ripristinato la possibilità di trasporto eccezionale su strada fino a 108 tonnellate, su otto assi,  con due cautele: un provvedimento autorizzativo espresso e il rispetto di linee guida da emanarsi, per tutti i trasporti eccezionali, con decreto ministeriale 

Le nuove Linee guida sui trasporti in condizioni di eccezionalità sono state definite con decreto MIMS 28 luglio 2022, n. 422, entrato in vigore il 15 settembre 2022. Successivamente sono intervenuti i decreti legge n. 50/2022 (art. 54) e n. 115/2022 (art. 9-bis), quest'ultimo sospendendo fino al 31 dicembre 2022 l'efficacia delle linee guida ministeriali relative alle verifiche di sicurezza per il transito dei mezzi fino a 86 tonnellate, nonché il D.L. n. 198 del 2022, che ha differito al 31 dicembre 2023 l'entrata in vigore di una serie di disposizioni contenute nel decreto 28 luglio 2022 n. 242. Successivamente, l'art. 10-bis del D.L. n. 132 del 2023 ha confermato la sospensione dell'efficacia del decreto contenente le linee guida, fino al 31 marzo 2025.

Lo stesso decreto legge ha inoltre istituito presso il MIT un tavolo tecnico cui partecipano le amministrazioni interessate, gli enti proprietari delle strade e le associazioni di categoria con il compito di definire – entro il 30 ottobre 2024 – il Piano nazionale per i trasporti in condizioni di eccezionalità.

ultimo aggiornamento: 31 dicembre 2023
Gli incentivi per il rinnovo dei mezzi destinati all'autotrasporto

La legge di bilancio 2021 ha concesso un contributo statale per l'acquisto, dal 1° gennaio 2021 e fino al 30 giugno 2021, di veicoli per il trasporto merci nuovi di categoria N1 (fino a 3,5 tonnellate) nonché di autoveicoli speciali (definiti dall'art. 54, comma 1, lett. g) del Codice della strada come veicoli caratterizzati dall'essere muniti permanentemente di speciali attrezzature e destinati prevalentemente al trasporto proprio e poi individuati dall'art. 203 del Regolamento di attuazione del Codice: vi rientrano a titolo esemplificativo, ambulanze, furgoni isotermici, spazzatrici, cisterne, betoniere, furgoni blindati, auto funebri, etc); deve trattarsi di veicoli di categoria M1 (la categoria internazionale M1 si riferisce agli autoveicoli a quattro ruote veicoli destinati al trasporto di persone, aventi al massimo otto posti a sedere oltre al sedile del conducente). Il contributo è differenziato in base alla Massa Totale a Terra (MTT) del veicolo, all'alimentazione ed all'eventuale rottamazione di un veicolo della medesima categoria fino ad Euro 4, con importi che vanno da 1.200 a 8.000 euro nel caso di rottamazione, mentre in mancanza di rottamazione il contributo va da un minimo di 800 euro fino a 6.400 euro.

Sempre al fine di promuovere un trasporto merci sostenibile è stato concesso per l'anno 2021 un credito d'imposta  per l'acquisto di cargo bike e cargo bike a pedalata assistita da parte delle microimprese e delle piccole imprese di trasporto merci urbano, nella misura massima del 30 per cento delle spese sostenute e documentate, fino ad un importo massimo annuale di 2.000 euro per ciascuna impresa beneficiaria, con uno stanziamento complessivo previsto di 2 milioni di euro (comma 698).

 

Il decreto-legge n. 124 del 2019 ha stanziato risorse pari a complessivi 12,9 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020 destinati a favorire il rinnovo del parco veicolare delle imprese attive sul territorio italiano iscritte al Registro elettronico nazionale (R.E.N.) e all'Albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto di terzi per finanziare gli investimenti, effettuati fino al 30 settembre 2020, finalizzati alla radiazione, per rottamazione, dei veicoli a motorizzazione termica fino a euro IV, adibiti al trasporto merci e di massa complessiva a pieno carico pari o superiore a 3,5 tonnellate. L'investimento richiedeva la contestuale acquisizione - anche mediante locazione finanziaria - di autoveicoli, nuovi di fabbrica, adibiti al trasporto merci e di massa complessiva a pieno carico pari o superiore a 3,5 tonnellate, che avessero una trazione alternativa a metano (CNG), gas naturale liquefatto (GNL), ibrida (diesel/elettrico) e elettrica (full electric) ovvero  a motorizzazione termica euro VI

Con il   decreto del MIT 12 maggio 2020  sono state definite le modalità di erogazione degli incentivi a favore degli investimenti nel settore dell'autotrasporto, per un ammontare di risorse  complessivamente pari ad euro 122.255.624 , destinate agli investimenti nel settore dell'autotrasporto per gli anni 2019 (per una quota residua di euro 18.155.624) e per le annualità 2020 (42.100.000  euro) e 2021 (per 62.000.000 euro). La ripartizione è prevista secondo le medesime proporzioni di cui al decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 22 luglio 2019, n. 336, al netto della quota spettante a RAM s.p.aLe risorse sono destinate ad incentivi a beneficio delle imprese di autotrasporto di merci per conto di terzi attive sul territorio italiano, regolarmente iscritte al Registro elettronico nazionale (R.E.N.) e all'albo degli autotrasportatori di cose per conto di terzi, la cui attività prevalente sia quella di autotrasporto di cose, per il rinnovo e l'adeguamento del parco veicolare, la radiazione per rottamazione nonche' per l'acquisizione di beni strumentali per il trasporto intermodale.
Per il rinnovo del parco veicolare con alimentazione alternativa, per l'acquisto di veicoli commerciali ad elevata sostenibilità nel quadro di un processo di rinnovo e di adeguamento tecnologico del parco veicolare delle imprese di autotrasporto, con decreto del MISE 18 novembre 2021 è stata disciplinata l'erogazione di incentivi, nel limite complessivo di spesa pari a 50 milioni di euro ripartite lungo l'arco temporale 2021-2026.
ultimo aggiornamento: 30 settembre 2022
 
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temi di Trasporti e reti