Nel corso della XVIII legislatura sono stati realizzati diversi interventi volti a sostenere il trasporto intermodale delle merci nonché il trasporto per via ferroviaria. Numerosi interventi sono stati inoltre previsti a sostegno del settore dell'autotrasporto. Prosegue il processo di digitalizzazione della logistica, previsto anche nel PNRR.
E' stata approvata dalla Camera in prima lettura il 28 febbraio 2024, la proposta di legge A.C. 703 "Legge quadro in materia di interporti", che ripropone in parte il contenuto della proposta di legge A.C. 1259, già presentata nella XVIII legislatura e sulla quale la Commissione aveva svolto una cospicua attività conoscitiva ed il cui esame non si era concluso.
Il provvedimento introduce una nuova disciplina quadro in materia di interporti, che sostituisce, abrogandola, quella attualmente contenuta nella legge n. 240 del 1990.
Gli interporti costituiscono, insieme ai porti e ai terminal intermodali, uno dei c.d. "nodi intermodali", ossia infrastrutture dedicate allo scambio modale e all'interconnessione fra le reti.
L'interporto è un complesso di infrastrutture e servizi finalizzati allo scambio di merci tra diverse modalità di trasporto; si tratta di strutture complesse, che si collocano al centro della supply-chain e che sono in grado di accogliere non solo imprese di trasporto e logistica, ma anche aziende specializzate in lavorazioni differenti (imballaggi, assemblaggi, etichettature ecc.). Secondo i dati aggiornati al 4 marzo 2022, in Italia sono attivi 24 interporti.
La legge di bilancio 2020 e la legge di bilancio 2021 hanno rifinanziato i cosiddetti "marebonus" e "ferrobonus", gli incentivi al trasporto intermodale in arrivo e in partenza da nodi logistici e portuali in Italia, che erano stati istituiti dalla legge di stabilità 2016 (legge n. 208 del 2015, articolo 1, comma 647 e 648) fino al 2018 e poi rifinanziati per il 2021 e 2022 dalla legge di bilancio 2021 (con 25 milioni di euro per l'anno 2021 e19,5 milioni di euro per l'anno 2022).
Con il decreto legge n. 21 del 2022 sono state stanziate risorse aggiuntive per il 2022 gli incentivi marebonus e ferrobonus, rispettivamente pari a 19,5 e a 19 milioni di euro.
La legge di bilancio 2021 (legge 178 del 2020, art. 1, commi 672-674) ha rifinanziato dal 2023 al 2026 il cosiddetto "marebonus", (articolo 1, comma 647, della legge di stabilità 2016), con l'attribuzione di 22 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2026. Il "marebonus" consiste nella concessione di contributi per l'attuazione di progetti per migliorare la catena intermodale e decongestionare la rete viaria, riguardanti l'istituzione, l'avvio e la realizzazione di nuovi servizi marittimi per il trasporto combinato delle merci o il miglioramento dei servizi su rotte esistenti, in arrivo e in partenza da porti situati in Italia, che collegano porti situati in Italia o negli Stati membri dell'Unione europea o dello Spazio economico europeo.
Con decreto MIT 11 ottobre 2023, n. 166 è stato emanato il regolamento di attuazione dei contributi per l'individuazione dei beneficiari, la commisurazione degli aiuti, le modalità e le procedure per l'attuazione degli interventi «Sea Modal Shift». Il regolamento disciplina le modalità di ripartizione e di erogazione delle somme disponibili nella misura di 39 milioni di euro per l'anno 2022 e di 21,5 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2026, destinate all'attuazione di scelte modali finalizzate a migliorare ed ottimizzare la catena intermodale, con conseguente decongestione della rete viaria e riduzione delle esternalità negative dei trasporti merci, mediante maggior utilizzo di servizi marittimi Ro-Ro e Ro-Pax in arrivo o in partenza da porti situati in Italia verso porti situati in Italia o negli Stati membri dell'Unione europea o dello Spazio economico europeo. Tale contribuzione è finalizzata, tramite il sostegno alla domanda di servizi marittimi, allo sviluppo in termini qualitativi e quantitativi dei servizi stessi in coerenza con le finalità dell'articolo 1, comma 647, della legge n. 208 del 2015.
Anche per il "ferrobonus" è stata prevista l'attribuzione di 22 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2026. Sono mantenute ferme le risorse già assegnate a tali interventi per l'anno 2021, dalla legge di bilancio 2020 (comma 673).
L'Intermodalità e la logistica integrata rappresentano la seconda componente (M3C2) della "Missione 3: Infrastrutture per una mobilità sostenibile", con risorse rimodulate a dicembre 2023 pari a 954 milioni di euro, per interventi a supporto dell'ammodernamento e della digitalizzazione del sistema della logistica.
La componente, che punta a rendere i porti italiani più efficienti e competitivi, più efficienti sotto il profilo energetico e meglio integrati nella catena logistica, prevede due ambiti di intervento:
Tale componente mira a rendere i porti italiani più efficienti e competitivi, più efficienti sotto il profilo energetico e meglio integrati nella catena logistica, garantendo, tra l'altro, l'interoperabilità della piattaforma logistica nazionale (PNL) per la rete dei porti. Mira inoltre alla digitalizzazione del sistema di gestione del traffico aereo.
Per approfondimenti sugli interventi previsti nel PNRR si rinvia all'apposita sezione del portale di documentazione della Camera dei deputati, dedicata al PNRR.
La creazione di un unico Sistema nazionale di monitoraggio della logistica (SiNaMoLo) è stata prevista dalla legge n. 124 del 2017 (Legge annuale per la concorrenza, art. 1, co. 188). A tale sistema è previsto che contribuiscano:
- la piattaforma logistica nazionale digitale (PLN), cioè un sistema di Intelligent Transport System (ITS), che consente un costante monitoraggio dei processi logistici e del trasporto delle merci attraverso lo scambio e la messa a sistema delle informazioni derivanti dalla filiera produttiva (produzione, trasporto e logistica), con l'obiettivo di mettere in rete i servizi per i settori del trasporto e della logistica, per migliorare l'efficienza dei servizi interportuali e dei nodi logistici e incrementare gli standard di sicurezza;
- il Sistema PMIS (Port Management Information System) delle Capitanerie di Porto;
- i Sistemi PIL (Piattaforma Integrata della Logistica) e PIC (Piattaforma Integrata Circolazione) delle Ferrovie dello Stato italiane;
- i PCS (Port Community System) delle Autorità Portuali;
- il SIMPT (Sistema Informativo per il Monitoraggio e la Pianificazione dei Trasporti);
- il SISTRI (Sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti) del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare;
- il sistema informativo dell'Agenzia delle Dogane e dei monopoli;
- le piattaforme logistiche territoriali.
Con decreto ministeriale sono definite le modalità per l'attuazione del SiNaMoLo, in modo da garantire il coordinamento dei soggetti che perseguono finalità di pubblico interesse, che concorrono alla gestione e allo sviluppo di sistemi e servizi telematici per il monitoraggio e il trasporto delle merci, nonché definendo gli standard di protocolli di comunicazione e di trasmissione dei dati e i requisiti per l'identificazione e l'accesso veloce degli autotrasportatori ai nodi.
Il decreto-legge n. 124 del 2019 (articolo 51) ha consentito alle Capitanerie di porto di avvalersi della SOGEI per il sistema comunitario di monitoraggio e di informazione sul traffico navale, per il PMIS e la digitalizzazione dei procedimenti delle attività portuali. Il medesimo decreto-legge (art. 11-bis) ha previsto di destinare 5 milioni di euro annui a decorrere dal 2020 alla digitalizzazione della logistica dei porti, degli interporti, delle ferrovie e dell'autotrasporto, anche per garantire il raggiungimento degli obiettivi di sostenibilità del sistema di mobilità delle merci. A tale scopo il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha stipulato con il soggetto attuatore, un apposito atto convenzionale per disciplinare l'utilizzo delle risorse assegnate: si tratta della società UIRNET S.p.A., inizialmente designato come soggetto attuatore unico della Piattaforma logistica nazionale.
Il decreto-legge n. 76 del 2020 ha successivamente :
- esteso le finalità del finanziamento anche al completamento degli investimenti, con particolare riferimento ai nodi (porti, interporti e piattaforme logistiche) del Mezzogiorno;
- previsto di ridefinire il rapporto convenzionale con UIRnet, riconoscendo alla società i soli costi documentati e sostenuti alla data del 31 dicembre 2019;
- esteso agli avvisatori marittimi l'utilizzo del sistema PMIS, per lo scambio di informazioni commerciali in ambito navale.
Con il decreto legge n. 152/2021 (art. 30) sono state trasferite, in attuazione del PNRR, da UIRNET al MIMS le funzioni di soggetto attuatore della PLN.
La legge di bilancio 2020 (legge n.160 del 2019) ha previsto la realizzazione di un ulteriore modulo della piattaforma logistica nazionale finalizzato a incrementare la sicurezza nella città di Matera e in generale nelle città metropolitane del Paese, attraverso la realizzazione di un sistema automatico per la detezione dei flussi di merce in entrata nei centri storici, volto alla prevenzione di fenomeni di vehicle ramming-attack.
Sempre in termini di digitalizzazione della documentazione connessa al trasporto merci il decreto-legge n. 34 del 2020 ha previsto, in deroga alle disposizioni vigenti o agli usi commerciali di piazza, che le certificazioni di qualunque natura destinate a pubbliche amministrazioni o privati, i documenti di trasporto, i nulla osta, i titoli di credito e ogni documento necessario ad assistere le operazioni di importazione e di esportazione di merce in ambito portuale, possano essere inviati in formato digitale.
La disciplina del trasporto ferroviario delle merci è stata oggetto di diversi legislativi interventi diretti a rilanciare il settore mediante forme di agevolazione e di contribuzione:
- il D.L. n. 119/2018 ha disposto un incremento di 5 milioni di € delle risorse annuali già previste dalla legge di Stabilità 2015 e pari a 100 milioni € annui per la compensazione degli oneri di servizio pubblico (articolo 1, comma 294, legge n. 190/2014), per l'incentivazione del trasporto ferroviario delle merci, da corrispondere alle imprese ferroviarie (articolo 23, comma 3-bis);
- la legge di bilancio per il 2019 ha autorizzato la spesa di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021 per la compensazione dei costi supplementari per l'utilizzo dell'infrastruttura ferroviaria nazionale, inclusi quelli relativi al traghettamento ferroviario dei treni merci ed alle attività ad esso connesse, sostenuti dalle imprese ferroviarie rispetto ad altre modalità più inquinanti, per l'effettuazione di trasporti ferroviari di merci aventi origine o destinazione nelle regioni Abruzzo, Lazio, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria e Sicilia. Le modalità di attribuzione dei citati contributi per le annualità 2020, 2021 e 2022 sono state definite con il decreto interministeriale 9 dicembre 2020;
- il decreto-legge n. 50 del 2017 (art. 47, commi 10 e 11) ha istituito un Fondo per finanziare, conformemente alle disposizioni europee relative agli aiuti di Stato, l'ammodernamento dei carri merci, con una dotazione di 20 milioni di euro per l'anno 2018, diretto a promuovere il rinnovo dei sistemi frenanti dei carri merci per assicurare l'abbattimento del rumore; dopo l'autorizzazione della Commissione europea, le risorse sono state assegnate con il decreto direttoriale MIT del 7 gennaio 2019; lo stesso decreto legge (articolo 47, comma 11-quinquies) ha rifinanziato con 2 milioni di euro per l'anno 2020 il Fondo destinato alla formazione di personale impiegato per la circolazione ferroviaria e, in particolare dei macchinisti del settore merci;
- la legge di bilancio 2021 ha attribuito 100 milioni di euro per l'anno 2021, e 95 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023 sul capitolo 1274;
- il decreto legge n. 4 del 2022 (art. 25, co. 2-bis) ha incrementato dal 2023 al 2027 le compensazioni erogabili previste per l'adempimento degli oneri di servizio pubblico ferroviario merci aventi origine o destinazione nelle regioni Abruzzo, Lazio, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria e Sicilia. In attuazione di tale norma il decreto MIT-MEF n. 64 del 20 marzo 2023 ha disciplinato l'assegnazione di contributi alle imprese ferroviarie per il trasporto merci su ferrovia effettuato negli anni 2023, 2024, 2025, 2026 e 2027, a valere sulle risorse autorizzate ai sensi dell'articolo 11, comma 2 bis, del decreto – legge 25 novembre 2015, n. 185 e ss.mm.ii. e iscritte sul capitolo 1274 dello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
Tra gli interventi previsti dal decreto legge n. 59 del 2021 relativo al Fondo complementare al PNRR, l'articolo 1, comma 2, lettera c), assegna al MIMS 200 milioni di euro per interventi per il rinnovo del materiale rotabile nonché delle infrastrutture di supporto al trasferimento di merci su ferrovia, al fine di garantire un minor impatto ambientale e del rumore, così distribuiti: 60 milioni di euro per l'acquisto di 60 locomotori interoperabili, 5 milioni di euro per l'acquisto di 33 locotrattori, 55 milioni di euro per l'acquisto di 1833 carri merci e 30 milioni di euro per la sistemazione di 60 km di raccordi ferroviari.
Sono inoltre previste risorse pari a 250 milioni di euro per la realizzazione di connessioni di ultimo miglio con i porti di Venezia, Trieste, Civitavecchia, Ancona, Napoli e Salerno (oltre al miglioramento dell'accessibilità ferroviaria per 2 porti è anche previsto il miglioramento delle connessioni stradali in altri tre casi. In un caso è previsto il miglioramento dei collegamenti di ultimo miglio sia ferroviari che stradali).
Per quanto riguarda gli aiuti alle imprese del settore in relazione all'emergenza Covid-19, la legge di bilancio 2021 ha autorizzato una spesa pari a 5 milioni annui dal 2021 al 2034 per sostenere le imprese detentrici e noleggiatrici di carri ferroviari merci, nonché gli spedizionieri e gli operatori del trasporto multimodale (MTO), limitatamente all'attività relativa ai trasporti ferroviari, che hanno subito dei danni economici connessi all'emergenza nell'arco temporale compreso tra il 23 febbraio 2020 e il 31 dicembre 2020.
Per gli incentivi marebonus e ferrobonus si veda il relativo paragrafo
I finanziamenti ordinari all'autotrasporto sono previsti dalla legge di stabilità 2015 (legge n. 190/2014, articolo 1, comma 150), che ha autorizzato, a decorrere dall'anno 2015, la spesa annua di 250 milioni di euro per interventi in favore del settore dell'autotrasporto, poi ridotti a 240 milioni annui a decorrere dal 2019. Tali risorse sono iscritte sul capitolo 1337 del bilancio di previsione del MIT e per gli esercizi finanziari 2022, 2023, 2024 sono state ripartite con decreto MIMS (ora MIT) 11 marzo 2022. Esse sono destinate a finanziare:
- le deduzioni forfetarie di spese non documentate per il trasporto merci conto terzi;
- i contributi alle imprese di autotrasporto per versamenti al Servizio sanitario nazionale per le polizze di assicurazione;
- il rimborso delle spese di investimento alle imprese di trasporto conto terzi per la ristrutturazione del settore (incentivi per l'acquisto di veicoli per il trasporto merci dotati di trazione alternativa gas naturale o biometano, etc.);
- la riduzione compensata dei pedaggi autostradali e le misure per assicurare la sicurezza della circolazione;
- la formazione del personale.
Con il decreto direttoriale MIT n. 206 del 27 novembre 2020 sono stati definiti i valori indicativi di riferimento dei costi di esercizio per le imprese italiane di trasporto merci per conto di terzi, ferma rimanendo la loro natura non cogente conformemente alle disposizioni dell'articolo 1, comma 250 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, ai pareri resi dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato, nonché alla giurisprudenza della Corte Costituzionale (sentenza n. 47 del 2018).
Nella legislatura in corso si ricordano i seguenti:
Il decreto legge n. 44 del 2023 (art. 1, commi da 14-bis a 14-quinquies) ha inserito l'Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie e delle infrastrutture stradali e autostradali (ANSFISA) tra i soggetti interlocutori nell'emanazione di provvedimenti di normazione secondaria e atti amministrativi per la regolazione del trasporto di merci pericolose.
A livello europeo sono state pubblicate nel 2020 le nuove regole per l'autotrasporto, costituite da tre regolamenti ed una direttiva, nell'ambito del c.d pacchetto sulla mobilità, che intendono garantire un equilibrio tra migliori condizioni di lavoro per i conducenti e la libertà di fornire servizi transfrontalieri per i trasportatori, con l'ottica di contribuire altresì alla sicurezza stradale. Essi disciplinano le condizioni di lavoro e l'uso dei dispositivi per il controllo delle prestazioni di lavoro e intendono consentire una maggiore chiarezza e uniformità di applicazione delle norme tra gli Stati membri. Principi e criteri direttivi per l'adeguamento della normativa nazionale a tale nuova a tale disciplina sono previsti nella legge di delegazione europea 2021 (legge n. 127/2022, art. 20 e Allegato A), nel termine di dodici mesi dalla data di entrata in vigore della legge.
Il pacchetto si compone dei seguenti atti normativi:
Con il decreto legge 13 giugno 2023, n. 69 (art. 24), convertito dalla legge n. 103 del 2023, è stato modificato il codice della strada (art. 84) per dare attuazione alla Direttiva 2022/738/UE, in tema di noleggio di veicoli senza conducente (cosiddetto car rental), onde consentire la locazione anche di autocarri e altri veicoli diversi dalle autovetture. Le nuove disposizioni esplicitano la vigenza del principio di libero stabilimento e circolazione delle imprese di trasporto merci che utilizzino servizi di locazione di mezzi senza conducente.
In materia di formazione professionale degli autotrasportatori il decreto legislativo 10 giugno 2020, n. 50 ha dato attuazione alla direttiva (UE) 2018/645, sulla qualificazione iniziale e sulla formazione periodica obbligatoria dei conducenti di taluni veicoli stradali adibiti al trasporto di merci o passeggeri, nonché alla direttiva 2006/126/UE concernente la patente di guida per gli autotrasportatori.
Le nuove disposizioni, che novellano il decreto legislativo n. 286 del 2005 sull'autotrasporto, hanno l'obiettivo di di superare una serie di carenze che riguardavano:
- le difficoltà e incertezze giuridiche nell'interpretazione delle regole sulla formazione professionale, sul luogo dove svolgerla e sui soggetti tenuti ad effettuarla;
- i contenuti dei corsi di formazione professionale quinquennale, che si dovranno concentrare in particolare sulla sicurezza stradale, sulla salute e sicurezza sul lavoro e sulla riduzione dell'impatto ambientale della guida;
- le difficoltà per i conducenti di vedersi riconosciute attività di formazione svolte in un altro Stato membro.
E' stato altresì previsto lo scambio elettronico di informazioni tra gli Stati membri sui Certificati di Abilitazione Professionale (CAP) rilasciati o revocati, nonché vengono modificate talune prescrizioni in materia di svolgimento degli esami per conseguire la patente.
In materia di patente di guida viene poi introdotto al Codice della Strada un nuovo articolo 116-bis, che prevede la rete dell'Unione europea per lo scambio di informazioni sulle patenti di guida.
Il DL n. 145 del 2023 (art. 10-quater), convertito dalla legge 15 dicembre 2023, n. 191, ha incrementato di 2 milioni e 400 mila euro per il solo 2023 il fondo per le patenti dei giovani autisti nell'autotrasporto.
La Legge 30 dicembre 2022, n. 214 "legge annuale per la concorrenza e il mercato 2022" contiene, all'art. 5, disposizioni in materia di concorrenza nel settore dell'autotrasporto, consentendo agli aspiranti conducenti di sostenere l'esame anche in province diverse da quella di residenza qualora in quest'ultima non siano previste sedute di esame.
Una nuova disciplina del trasporto eccezionale è stata prevista nel decreto legge n. 146 del 2021 (art. 7-bis) che modificando il Codice della strada, ha ripristinato la possibilità di trasporto eccezionale su strada fino a 108 tonnellate, su otto assi, con due cautele: un provvedimento autorizzativo espresso e il rispetto di linee guida da emanarsi, per tutti i trasporti eccezionali, con decreto ministeriale.
Le nuove Linee guida sui trasporti in condizioni di eccezionalità sono state definite con decreto MIMS 28 luglio 2022, n. 422, entrato in vigore il 15 settembre 2022. Successivamente sono intervenuti i decreti legge n. 50/2022 (art. 54) e n. 115/2022 (art. 9-bis), quest'ultimo sospendendo fino al 31 dicembre 2022 l'efficacia delle linee guida ministeriali relative alle verifiche di sicurezza per il transito dei mezzi fino a 86 tonnellate, nonché il D.L. n. 198 del 2022, che ha differito al 31 dicembre 2023 l'entrata in vigore di una serie di disposizioni contenute nel decreto 28 luglio 2022 n. 242. Successivamente, l'art. 10-bis del D.L. n. 132 del 2023 ha confermato la sospensione dell'efficacia del decreto contenente le linee guida, fino al 31 marzo 2025.
La legge di bilancio 2021 ha concesso un contributo statale per l'acquisto, dal 1° gennaio 2021 e fino al 30 giugno 2021, di veicoli per il trasporto merci nuovi di categoria N1 (fino a 3,5 tonnellate) nonché di autoveicoli speciali (definiti dall'art. 54, comma 1, lett. g) del Codice della strada come veicoli caratterizzati dall'essere muniti permanentemente di speciali attrezzature e destinati prevalentemente al trasporto proprio e poi individuati dall'art. 203 del Regolamento di attuazione del Codice: vi rientrano a titolo esemplificativo, ambulanze, furgoni isotermici, spazzatrici, cisterne, betoniere, furgoni blindati, auto funebri, etc); deve trattarsi di veicoli di categoria M1 (la categoria internazionale M1 si riferisce agli autoveicoli a quattro ruote veicoli destinati al trasporto di persone, aventi al massimo otto posti a sedere oltre al sedile del conducente). Il contributo è differenziato in base alla Massa Totale a Terra (MTT) del veicolo, all'alimentazione ed all'eventuale rottamazione di un veicolo della medesima categoria fino ad Euro 4, con importi che vanno da 1.200 a 8.000 euro nel caso di rottamazione, mentre in mancanza di rottamazione il contributo va da un minimo di 800 euro fino a 6.400 euro.
Sempre al fine di promuovere un trasporto merci sostenibile è stato concesso per l'anno 2021 un credito d'imposta per l'acquisto di cargo bike e cargo bike a pedalata assistita da parte delle microimprese e delle piccole imprese di trasporto merci urbano, nella misura massima del 30 per cento delle spese sostenute e documentate, fino ad un importo massimo annuale di 2.000 euro per ciascuna impresa beneficiaria, con uno stanziamento complessivo previsto di 2 milioni di euro (comma 698).
Il decreto-legge n. 124 del 2019 ha stanziato risorse pari a complessivi 12,9 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020 destinati a favorire il rinnovo del parco veicolare delle imprese attive sul territorio italiano iscritte al Registro elettronico nazionale (R.E.N.) e all'Albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto di terzi per finanziare gli investimenti, effettuati fino al 30 settembre 2020, finalizzati alla radiazione, per rottamazione, dei veicoli a motorizzazione termica fino a euro IV, adibiti al trasporto merci e di massa complessiva a pieno carico pari o superiore a 3,5 tonnellate. L'investimento richiedeva la contestuale acquisizione - anche mediante locazione finanziaria - di autoveicoli, nuovi di fabbrica, adibiti al trasporto merci e di massa complessiva a pieno carico pari o superiore a 3,5 tonnellate, che avessero una trazione alternativa a metano (CNG), gas naturale liquefatto (GNL), ibrida (diesel/elettrico) e elettrica (full electric) ovvero a motorizzazione termica euro VI.