Nel presente tema si dà atto dei più recenti lineamenti normativi in materia di società e mercati.
Il decreto-legge 30 marzo 2023, n. 25 ha introdotto disposizioni in materia di emissioni e circolazione di strumenti finanziari in forma digitale e di semplificazione della sperimentazione FinTech. Il provvedimento intende adeguare l'ordinamento nazionale alle disposizioni del regolamento UE 2022/858 (capo I-Capo VII) e introdurre misure di semplificazione della sperimentazione FinTech (Capo VIII). Si veda il relativo tema per dettagli.
E' in vigore la legge n. 21 del 2024 contenente Interventi a sostegno della competitività dei capitali, il cui esame da parte della Camera si è concluso il 6 febbraio 2024. In particolare, l'articolo 19 del disegno di legge conferisce delega al Governo per l'adozione uno o più decreti legislativi recanti la revisione del TUF e delle disposizioni in materia di società di capitali contenute nel Codice civile applicabili anche agli emittenti, sui cui termini di esercizio è intervenuta la legge n. 28 del 2025.
In attuazione della delega è stato presentato alle Camere lo schema di decreto legislativo A.G. 331, concernente la riforma organica del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria.
Si ricorda inoltre che, nel solco delle contingenze socio-economiche derivanti dalla pandemia da Covid-19, è stato istituito il cd. Patrimonio Destinato presso Cassa Depositi e Prestiti, le cui risorse sono destinate all'attuazione di interventi e operazioni di sostegno e rilancio del sistema economico-produttivo italiano.
Il legislatore ha poi modificato a più riprese la disciplina dell'esercizio dei poteri speciali del Governo nei settori strategici, cd. golden power, ampliandone la portata e precisandone l'operatività sia per far fronte alle esigenze derivanti dalla pandemia, sia con misure di natura strutturale.
Sotto un profilo diverso, il legislatore ha adottato specifiche misure per riequilibrare, a favore delle donne, l'accesso agli organi apicali delle società quotate e delle società pubbliche, preso atto della situazione di cronico squilibrio nella rappresentanza dei generi nelle posizioni di vertice delle imprese.
Infine, con riferimento alla Consob, con il decreto-legge n. 13 del 2023 e successivamente con il decreto-legge n. 132 del 2023 è stata prorogata al 31 dicembre 2026 la facoltà della Consob di adottare misure di contenimento della spesa nonché la riduzione della dotazione finanziaria complessiva del fondo per la tutela stragiudiziale dei risparmiatori e degli investitori, con la finalità di consentire il completamento del processo di digitalizzazione della Consob medesima.
Con una modifica all'articolo 123-bis del Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, sono state definite alcune finalità da perseguire da parte del Ministero dell'economia e delle finanze allorché si trovi ad agire come azionista ai fini dell'approvazione della politica di remunerazione e sui compensi corrisposti, a cui sono tenute le società con azioni quotate.
In particolare si prevede che nell'esercizio dei diritti dell'azionista inerenti all'approvazione della politica di remunerazione di cui al citato articolo 123-ter, il Ministero dell'economia e delle finanze esercita il diritto di voto al fine di assicurare che, per gli incarichi conferiti vengano adottate strategie dirette a:
La disciplina del mercato dei capitali rappresenta un ambito normativo omogeneo che presenta caratteristiche (e una specifica regolamentazione) diverse rispetto ai settori bancario ed assicurativo (su cui si veda il relativo tema web).
La normativa nazionale di riferimento è contenuta nel decreto legislativo n. 58 del 1998, testo unico in materia di intermediazione finanziaria, al cui interno, nel corso degli anni, sono state recepite diverse direttive europee che sono intervenute in questo settore (tra le quali le direttive MIFID I e II).
Occorre tuttavia segnalare che, successivamente alle crisi finanziarie degli ultimi anni duemila, alcuni importanti ambiti della disciplina sono stati attratti nell'ambito della normativa europea automaticamente applicabile.
In particolare con il regolamento (UE) 600/2014 MIFIR, che, nell'ambito di un'ampia riforma della disciplina dei mercati e dei servizi finanziari, introduce diverse regole in materia di trasparenza e controlli sulle negoziazioni, anche disciplinando le negoziazioni di strumenti derivati nei mercati regolamentati e con il regolamento (UE) n. 596 del 2014 relativo agli abusi di mercato, che, sostituendo le disposizioni della Direttiva 2003/6/UE (Market Abuse Directive - MAD I), ha istituito un quadro comune di regolamentazione in materia di abuso di informazioni privilegiate, comunicazioni illecite di informazioni privilegiate e manipolazione del mercato, alcuni ambiti originariamente disciplinati nel Testo unico sono stati rimessi ad un livello regolatorio superiore e non più modificabile dalla disciplina nazionale.
Inoltre in diversi casi la disciplina generale rimette ad atti delle autorità di vigilanza nazionali (in Italia la Consob e la Banca d'Italia a seconda degli ambiti d'intervento), talora di concerto, il compito di disciplinare in dettaglio alcuni aspetti non irrilevanti della disciplina.
Gli ambiti ai quali fa riferimento il settore normativo in questione sono riassumibili come segue:
- definizione e regolamentazione dei servizi e delle attività d'investimento sia sotto il profilo soggettivo (ossia quali sono i soggetti che possono esercitare tali servizi e attività, le relative condizioni e la disciplina della crisi) che oggettivo (ossia quali siano i servizi e le attività rientrante nella definizione. Tra queste una regolamentazione specifica concerne la gestione collettiva del risparmio).
- regolamentazione della vigilanza sugli intermediari e ripartizione delle competenze tra le diverse autorità di vigilanza
- disciplina dei mercati (organizzazione del mercato, ammissione, sospensione ed esclusione di strumenti finanziari dalla negoziazione, disciplina delle controparti centrali e dei depositari centrali, gestione accentrata degli strumenti finanziari), ivi compresa la relativa vigilanza;
- disciplina degli emittenti di strumenti finanziari negoziati e disciplina della collocazione dei medesimi (appello al pubblico risparmio);
- disciplina delle società quotate;
- apparato sanzionatorio.
Nel corso della XIX legislatura è stata approvata la legge n. 21 del 2024, che è diretta ad introdurre misure volte a stimolare la crescita del mercato dei capitali italiano favorendo l'accesso e la permanenza delle imprese nell'ambito dei mercati finanziari.
Il provvedimento contiene numerose disposizioni in materia di società quotate, tra l'altro: ampliando i casi di esenzione dalla disciplina dell'offerta fuori sede (articolo 1), modificando la definizione di PMI ai fini della regolamentazione finanziaria, portando a 1 miliardo di euro la soglia di capitalizzazione massima prevista (articolo 2) e permettendo la dematerializzazione delle quote di PMI (articolo 3); riformando la disciplina degli emittenti strumenti finanziari diffusi (articolo 4); introducendo, per le società aventi azioni negoziate su sistemi multilaterali di negoziazione – MTF, la facoltà di redigere il bilancio secondo i principi contabili internazionali (articolo 5); sopprimendo la possibilità, attribuita alla Consob, di aumentare il flottante nelle ipotesi in cui un soggetto che detiene una partecipazione superiore al novanta per cento del capitale rappresentato da titoli ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato, sia tenuto a ripristinare un flottante sufficiente ad assicurare il regolare andamento delle negoziazioni (articolo 6); introducendo modifiche al codice civile per far sì che agli investitori professionali non si applichino i limiti all'emissione di obbligazioni al portatore o nominative per le obbligazioni emesse dalle società per azioni e a far venire meno l'obbligo di interposizione, con finalità di garantire la solvenza, da parte di un investitore professionale soggetto a vigilanza prudenziale nell'ipotesi in cui i titoli siano destinati ad essere acquistati esclusivamente da investitori professionali ai sensi delle leggi speciali e tale previsione risulti tra le condizioni dell'emissione, senza facoltà di modifica (articolo 7); semplificando le procedure di ammissione alla negoziazione (articolo 8); introducendo norme volte a chiarire i termini di decorrenza per l'approvazione del prospetto e a modificare il regime di responsabilità del collocatore (articolo 9); sopprimendo l'obbligo vigente di segnalazione alla Consob delle operazioni effettuate da parte degli azionisti di controllo (articolo 10); consentendo, ove contemplato nello statuto, che le assemblee delle società quotate si svolgano esclusivamente tramite il rappresentante designato dalla società (articolo 11);
Si segnala inoltre che il disegno di legge, all'articolo 12, disciplina puntualmente la presentazione delle liste da parte del consiglio di amministrazione delle società quotate in occasione del rinnovo degli organi apicali. Si consente allo statuto societario di prevedere che il consiglio di amministrazione uscente possa presentare una lista di candidati per l'elezione dei componenti del medesimo organo di amministrazione, purché, tra le altre condizioni, essa contenga un numero di candidati pari al numero dei componenti da eleggere maggiorato di un terzo. Viene disciplinato, in dettaglio, il numero dei consiglieri spettanti in base ai risultati ottenuti dalla lista dei consiglieri uscenti. L'applicazione di tali disposizioni è prevista come decorrente dalla prima assemblea convocata per una data successiva al 1° gennaio 2025. Sono poi introdotte norme in tema di voto plurimo, aumentando da tre a dieci il numero massimo di voti per le azioni a voto plurimo (articolo 13), voto maggiorato, prevedendo che gli statuti possano disporre, per i soggetti titolari di azioni con voto maggiorato, iscritti nell'apposito elenco per almeno 24 mesi, l'attribuzione di un voto ulteriore - rispetto ai due voti, per ciascuna azione, previsti dalla disciplina vigente - alla scadenza di ogni periodo di dodici mesi successivo a quello sopra indicato, fino a un massimo complessivo di dieci voti per azione (articolo 14), viene novellato il Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria (TUF), estendendo agli Enti previdenziali privati e privatizzati la qualifica di controparti qualificate ai fini della prestazione dei servizi di investimento, e prevedendo una nuova disciplina relativa a delle Sicav (Società di Investimento a Capitale Variabile) e Sicaf (Società di Investimento a Capitale Fisso) in gestione esterna (articolo 16). Si attribuisce a un gestore di portafogli il potere di esercitare i diritti di voto per più assemblee, in deroga alle norme del codice civile riferite alle società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio (articolo 17).
Viene poi innalzato il limite dell'attivo delle banche popolari da 8 miliardi di euro a 16 miliardi di euro (articolo 18).
Si segnala che l'articolo 19 del disegno di legge conferisce delega al Governo per l'adozione uno o più decreti legislativi recanti la revisione del TUF e delle disposizioni in materia di società di capitali contenute nel Codice civile applicabili anche agli emittenti.
La disposizione, a tal fine: (i) indica principi e criteri direttivi generali e specifici cui deve attenersi il Governo nell'esercizio della delega; (ii) disciplina le modalità e i termini di esame parlamentare degli schemi di decreto legislativo; (iii) fissa i termini per l'adozione degli eventuali decreti legislativi correttivi.
In relazione al punto (i) il Governo è tenuto ad osservare alcuni princìpi e criteri direttivi, tra cui: sostenere la crescita del Paese aumentando la competitività del mercato nazionale; favorire l'accesso delle imprese al capitale di rischio con particolare riguardo ai mercati regolamentati; sostenere il ricorso da parte delle PMI a forme alternative di finanziamento; semplificare e razionalizzare la disciplina degli emittenti e le regole del governo societario; contemperare il livello degli oneri amministrativi imposti alle imprese con l'esigenza di assicurare l'efficienza, l'efficacia e la rilevanza dei controlli; aggiornare il regime di responsabilità previsto per le Autorità di vigilanza e i loro organi, tenuto conto della disciplina applicabile al sistema di vigilanza italiano, delle raccomandazioni e degli standard internazionali (articolo 24, comma 6-bis, legge 28 dicembre 2005, n. 262); procedere a una complessiva razionalizzazione e coordinamento di TUF, TUB, Codice delle assicurazioni private (Decreto legislativo 209/2005), Disciplina delle forme pensionistiche complementari (Decreto legislativo 252/2005), per assicurare una maggiore coerenza e semplificazione delle fonti normative.
In merito al punto (ii), la norma prevede che gli schemi dei decreti legislativi siano trasmessi alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica affinché su di essi sia espresso il parere delle competenti Commissioni parlamentari. Decorsi quaranta giorni dalla data di trasmissione, i decreti sono emanati anche in mancanza del parere.
Con riguardo al punto (iii), entro diciotto mesi dall'entrata in vigore dei decreti legislativi, il Governo, ove necessario, può emanare decreti correttivi e integrativi degli stessi, nel rispetto dei principi e criteri direttivi elencati al punto (i).
Per approfondimenti si veda il paragrafo successivo.
Con riferimento alla disciplina delle Autorità di vigilanza, l'articolo 20 riconosce normativamente la possibilità che un soggetto possa agire direttamente contro l'Autorità di vigilanza per ottenere soltanto il risarcimento del danno che sia conseguenza immediata e diretta della violazione di leggi e di regolamenti sulla cui osservanza è mancata la vigilanza dell'Autorità stessa. L'articolo 21 reca norme relative alla disciplina del c.d. cooling off e cooling in, ossia, delle regole che disciplinano le restrizioni all'uscita del personale o dei membri degli organi direttivi che esercitano attività professionali nel settore regolamentato, e contribuiscono a rafforzare l'indipendenza delle Autorità, riducendo il rischio di conflitto di interessi e di interferenza dell'industria nelle attività di supervisione.
L'articolo 22, al fine di contrastare la diffusione di pubblicità svolta da soggetti non autorizzati, riconosce alla Consob la possibilità di vietare la diffusione di pubblicità riferibile a soggetti non autorizzati allo svolgimento di servizi e attività di investimento e ordinare ai fornitori di connettività alla rete Internet la rimozione delle iniziative pubblicitarie svolte da operatori finanziari abusivi.
L'articolo 23 inserisce nel Testo unico della finanza di un nuovo titolo contenente disposizioni comuni a tutti i provvedimenti sanzionatori irrogabili da Consob, che consentono di definire il procedimento sanzionatorio con modalità negoziali.
L''articolo 24 contiene una norma di interpretazione autentica che chiarisce che l'autorizzazione in deroga al proseguimento dello svolgimento della consulenza in materia di investimenti da parte dei soggetti che volgevano tale attività, alla data del 31 ottobre 2007, si riferisce a tutti i soggetti in possesso dei requisiti di accesso all'Albo dei promotori finanziari nel periodo precedente al trasferimento delle funzioni di tenuta dell'albo unico dei consulenti finanziari dalla Consob all'Organismo di vigilanza e tenuta dell'albo unico dei consulenti finanziari.
L'articolo 25 reca norme in tema di insegnamento dell'educazione civica, al fine di inserire il riferimento all'insegnamento dell'educazione finanziaria e alle disposizioni generali concernenti l'educazione finanziaria, assicurativa e previdenziale di cui al decreto-legge n. 237 del 2016
L'articolo 26 amplia l'operatività del Patrimonio Destinato istituito dal decreto-legge n. 34 del 2020.
L'articolo 19 della legge n. 21 del 2024 ha delegato il Governo ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della legge (entro il 27 marzo 2025), uno o più decreti legislativi recanti la revisione del Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria (TUF) e delle disposizioni in materia di società di capitali contenute nel codice civile applicabili anche agli emittenti. E' stata, altresì, conferita al Governo la delega ad adottare, entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore dei predetti decreti legislativi, i decreti correttivi e integrativi nel rispetto dei principi e dei criteri direttivi sopra elencati.
I termini suddetti sono stati prorogati, rispettivamente da dodici a ventiquattro mesi (quindi, entro il 27 marzo 2026) e da diciotto a ventiquattro mesi, dalla legge n. 28 del 2025. Per ulteriori approfondimenti sul contenuto della legge, si rinvia al relativo dossier di documentazione.
A seguito del citato intervento normativo, vengono indicati i seguenti principi e criteri direttivi generali e specifici cui deve attenersi il Governo nell'esercizio della delega:
La medesima legge ha altresì conferito una delega al Governo per la modifica delle disposizioni del codice di procedura civile in materia di arbitrato societario nonché per la modifica di ulteriori disposizioni vigenti al fine di assicurarne il miglior coordinamento e la coerenza con le disposizioni previste dalla legge stessa e con le disposizioni adottate in attuazione della delega sopra descritta.
In attuazione della delega citata è stato presentato alle Camere lo Schema di decreto legislativo per la riforma organica delle disposizioni in materia di mercati dei capitali recate dal testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e delle disposizioni in materia di società di capitali contenute nel codice civile (atto del Governo 331).
Con specifico riferimento alla riforma dei mercati dei capitali lo schema di decreto legislativo prevede, tra le novità principali:
-la distinzione tra gestori autorizzati e GEFIA sotto soglia registrati, con specifico inquadramento dei gestori EuVECA ed EuSEF tra i primi, allineandone la disciplina alla normativa europea;
-il riordino delle definizioni di Sicav, Sicaf, includendovi sia quelle a gestione interna che esterna, nonché delle SGR e l'introduzione della definizione di OICR societario in gestione esterna;
-l'istituzione della società di partenariato, come gestore specializzato in operazioni di private equity e venture capital;
-l'adeguamento delle definizioni relative alla clientela professionale con l'inclusione degli enti previdenziali privatizzati;
-l'introduzione di modifiche alle competenze delle Autorità di vigilanza (CONSOB e Banca d'Italia) prevedendo semplificazioni procedurali e di uno specifico dialogo preventivo tra operatori ed autorità sul modello della cooperative compliance;
-la revisione della disciplina dell'Offerta pubblica d'acquisto obbligatoria e l'introduzione della nuova ipotesi di acquisto totalitario su autorizzazione dei soci;
- la possibilità, per le società quotate, a determinate condizioni di passare dalla negoziazione dei propri strumenti finanziari nei mercati regolamentati alla negoziazione dei medesimi su sistemi multilaterali di negoziazione (c.d. downlisting);
- l'introduzione di un regime semplificato per le società di nuova quotazione;
- la previsione di modifiche alla disciplina delle società quotate, anche allineando la terminologia a quanto previsto dalle disposizioni introdotte dall'articolo 9 con riguardo alle società per azioni disciplinate dal codice civile, con riferimento allo svolgimento delle assemblee e alle responsabilità degli organi di amministrazione e di controllo nonché alla disciplina delle parti correlate.
Per ulteriori approfondimenti si rinvia al dossier di documentazione relativo all'atto del Governo 331.
Nel corso della XIX legislatura, attraverso la legge n. 21 del 2024 sono state introdotte alcune disposizioni in materia di educazione finanziaria.
In particolare è stato previsto che nell'ambito dell'insegnamento dell'educazione civica nella scuola sia inserito il riferimento all'insegnamento dell'educazione finanziaria e alle disposizioni generali concernenti l'educazione finanziaria. Inoltre si è introdotto il riconoscimento di un vero e proprio diritto al risparmio, all'investimento, all'educazione finanziaria, assicurativa e alla pianificazione previdenziale, anche con riferimento all'utilizzo delle nuove tecnologie digitali di gestione del denaro e alle nuove forme di economia e finanza sostenibile, e alla cultura d'impresa (modifica all'articolo 1, comma 1, della legge n. 92 del 2019, concernente l'insegnamento dell'educazione civica).
Inoltre è stato modificato l'articolo 24-bis del decreto-legge n. 237 del 2016 prevedendo che il Ministero dell'istruzione e del merito, sentito il Comitato, sottoscrive appositi accordi con la Banca d'Italia, la Commissione nazionale per le società e la borsa, l'Istituto per la Vigilanza sulle assicurazioni e la Commissione di vigilanza sui fondi pensione al fine di promuovere la cultura dell'educazione finanziaria, assicurativa e previdenziale, nel rispetto dell'autonomia scolastica e nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
L'articolo 24-bis del citato decreto-legge n. 237 del 2016 è volto ad assicurare l'efficacia, l'efficienza e la sistematicità delle azioni dei soggetti pubblici e privati riconoscendo l'importanza dell'educazione finanziaria quale strumento per la tutela del consumatore e promuovendo un utilizzo più consapevole degli strumenti e dei servizi finanziari presenti sul mercato.
La disposizione definisce il concetto di educazione finanziaria, assicurativa e previdenziale come il processo attraverso il quale le persone migliorano la loro comprensione degli strumenti e dei prodotti finanziari, ivi compresi quelli di natura assicurativa e previdenziale e sviluppano le competenze necessarie ad acquisire una maggiore consapevolezza dei rischi e delle opportunità finanziarie.
Si affida al Ministero dell'economia e delle finanze, d'intesa con il Ministero dell'istruzione dell'università e della ricerca, il compito di adottare, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente, un programma per una Strategia nazionale per l'educazione finanziaria, assicurativa e previdenziale, individuando i principi ispiratori della stessa, su cui si esprimono le Commissioni parlamentari. Si prevede la trasmissione annuale (entro il 31 luglio) alle Camere, da parte del Governo, di una relazione sullo stato di attuazione della Strategia nazionale per l'educazione finanziaria, assicurativa e previdenziale.
Con riferimento a tale strategia, l'articolo 25 della legge n. 21 del 2024 ha previsto che il Comitato, con propria delibera, approvi il piano triennale di attività, in coerenza con il programma per una Strategia nazionale per l'educazione finanziaria, assicurativa e previdenziale, sopra ricordato.
Nel corso della legislatura sono stati posti in essere alcuni interventi normativi per estendere l'ambito di attività del Patrimonio Destinato.
L'articolo 26 della legge n. 21 del 2024, sulla competitività dei capitali, amplia l'operatività del Patrimonio Destinato istituito dal decreto-legge n. 34 del 2020 (cd. Rilancio).
Le norme in commento prevedono che: al fine di beneficiare degli interventi a condizioni di mercato del Patrimonio Rilancio nella forma di operazioni sul mercato primario, tramite partecipazione ad aumenti di capitale e sottoscrizione di prestiti obbligazionari convertibili, le società risultanti da fusioni o scissioni possano utilizzare anche uno o più bilanci pro-forma, certificati da un revisore contabile; limitatamente all'operatività a condizioni di mercato, sia consentito l'accesso agli interventi di Patrimonio Destinato anche alle società che sono sottoposte a indagini per reati da cui deriva la responsabilità amministrativa dell'ente, ai sensi del decreto legislativo n. 231 del 2001, fermo restando il divieto di accesso – invece - per gli enti condannati o sottoposti a sanzione su richiesta.
L'articolo 5 della legge n. 124 del 2024 ha inoltre disposto che il Patrimonio Destinato possa effettuare, limitatamente all'operatività a condizioni di mercato e con esclusione delle operazioni di ristrutturazione, interventi tramite la sottoscrizione di quote o azioni di organismi di investimento collettivo del risparmio di nuova costituzione e istituiti in Italia, anche con riferimento a titoli emessi da emittenti che hanno completato positivamente il processo di ammissione alla quotazione su mercati regolamentati o sistemi multilaterali di negoziazione italiani, con data certa di inizio negoziazione, gestiti da società per la gestione del risparmio o da gestori autorizzati ai sensi degli articoli 41-bis, 41-ter e 41-quater del medesimo testo unico, la cui politica di investimento sia coerente con le finalità del Patrimonio Destinato nel rispetto delle seguenti condizioni:
a) gli organismi di investimento collettivo del risparmio investono prevalentemente in titoli quotati in mercati regolamentati o sistemi multilaterali di negoziazione italiani emessi da emittenti di medio-piccola capitalizzazione con sede legale o significativa e stabile organizzazione in Italia, anche con fatturato annuo inferiore a euro 50 milioni;
b) per la quota non prevalente, ai fini di ottimizzare la gestione dei rischi di portafoglio e liquidità gli organismi di investimento collettivo del risparmio possono investire in titoli quotati in mercati regolamentati o sistemi multilaterali di negoziazione italiani emessi da emittenti con sede legale o significativa e stabile organizzazione in Italia;
Ai fini di ottimizzare la gestione dei rischi di liquidità gli organismi di investimento collettivo del risparmio possono altresì investire in titoli di debito emessi dalla Repubblica italiana, da Stati membri dell'Unione europea partecipanti all'area euro e dalla Commissione europea, secondo limiti, scadenze, criteri e condizioni stabiliti con il Regolamento sopra ricordato; l'ammontare delle quote o azioni dell'organismo di investimento collettivo del risparmio sottoscritte dal Patrimonio Destinato è mantenuto nel limite del 49 per cento dell'ammontare del patrimonio dell'organismo di investimento collettivo del risparmio; la restante quota dell'ammontare del patrimonio dell'organismo di investimento collettivo del risparmio è sottoscritta da co-investitori privati alle medesime condizioni del Patrimonio Destinato.
Con riferimento al controllo degli investimenti esteri, a livello unionale, la normativa di riferimento è rappresentata dal regolamento (UE) 2019/452, che, come indicato all'articolo 1, istituisce un quadro per il controllo degli investimenti esteri diretti nell'Unione da parte degli Stati membri per motivi di sicurezza o di ordine pubblico e per un meccanismo di cooperazione tra gli Stati membri e tra gli Stati membri e la Commissione (disciplinato agli articoli da 6 a 10 del Regolamento) con riguardo agli investimenti esteri diretti che possono incidere sulla sicurezza o sull'ordine pubblico. Esso prevede altresì la possibilità che la Commissione emetta pareri su tali investimenti.
Per investimento diretto estero si intende qualsiasi tipo da parte di un investitore estero inteso a stabilire o mantenere legami durevoli e diretti tra l'investitore estero e l'imprenditore o l'impresa cui è messo a disposizione il capitale al fine di esercitare un'attività economica in uno Stato membro, compresi gli investimenti che consentono una partecipazione effettiva alla gestione o al controllo di una società che esercita un'attività economica.
Gli Stati membri possono istituire (o mantenere, quando sia stato già precedentemente istituito) uno strumento di applicazione generale, come una legge o un regolamento, accompagnato dalle relative prescrizioni amministrative o norme di attuazione o dai relativi orientamenti, che definisca i termini, le condizioni e le procedure per valutare, esaminare, autorizzare, sottoporre a condizioni, vietare o liquidare investimenti esteri diretti per motivi di sicurezza o di ordine pubblico.
Ai sensi dell'articolo 4 del Regolamento, nel determinare se un investimento estero diretto possa incidere sulla sicurezza o sull'ordine pubblico, gli Stati membri e la Commissione possono prendere in considerazione i suoi effetti potenziali, tra l'altro, a livello di:
Nel determinare se un investimento estero diretto possa incidere sulla sicurezza o sull'ordine pubblico, gli Stati membri e la Commissione tengono altresì conto, in particolare, se:
Per salvaguardare gli assetti proprietari delle società operanti in settori reputati strategici e di interesse nazionale, il legislatore ha organicamente disciplinato, con il decreto-legge 15 marzo 2012, n. 21 – successivamente modificato nel tempo, da ultimo per effetto del decreto-legge n. 21 del 2022 - la materia dei poteri speciali esercitabili dal Governo.
In particolare sono stati definiti, anche mediante il rinvio ad atti di normazione secondaria (DPCM), l'ambito oggettivo e soggettivo, la tipologia, le condizioni e le procedure di esercizio da parte dello Stato (in particolare, del Governo) dei suddetti poteri speciali.
Tali poteri si sostanziano principalmente nella facoltà di porre il veto rispetto all'adozione di determinate delibere, atti e operazioni delle imprese che gestiscono attività strategiche in specifici settori, di dettare impegni e condizioni in caso di acquisito di partecipazioni in tali imprese, ovvero di opporsi all'acquisto delle medesime partecipazioni.
I poteri speciali riguardano i settori della difesa e della sicurezza nazionale, nonché taluni ambiti di attività definiti di rilevanza strategica nei settori dell'energia, dei trasporti, delle comunicazioni e negli ulteriori settori da individuare con norme regolamentari (fra quelli indicati dalle norme europee dall'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2019/452). Specifici poteri sono stati introdotti anche con riferimento alle operazioni che incidono sulle reti di telecomunicazione elettronica a banda larga con tecnologia di "quinta generazione" (5G) e, da ultimo, anche nei settori della salute, in quello agroalimentare e finanziario, ivi inclusi i settori creditizio e assicurativo.
L'esercizio dei poteri speciali è disciplinato dalla legge ed è assistito da obblighi di notifica e informazione applicabili alle imprese che gestiscono attivi strategici, con riferimento a specifiche delibere, atti e operazioni, nonché ai soggetti che acquistano partecipazioni rilevanti nelle medesime imprese. L'inosservanza degli obblighi di notifica o l'inadempimento di impegni e condizioni derivanti dall'esercizio dei poteri sono, di norma, puniti con specifiche sanzioni amministrative pecuniarie.
La materia è stata modificata dai seguenti, principali provvedimenti:
In particolare tale ultima disposizione integra la disciplina dei poteri speciali del governo recata dal decreto-legge n. 21 del 2012 per specificare che i poteri inerenti ai settori dell'energia, dei trasporti, delle comunicazioni e agli ulteriori attivi individuati sulla base dei fattori critici elencati dalla disciplina europea, si applicano anche all'interno di un medesimo gruppo quando gli atti, le operazioni e le delibere hanno ad oggetto attivi coperti da diritti di proprietà intellettuale afferenti all'intelligenza artificiale, ai macchinari per la produzione di semiconduttori, alla cybersicurezza, alle tecnologie aerospaziali, di stoccaggio dell'energia, quantistica e nucleare, alle tecnologie di produzione alimentare e riguardano uno o più soggetti esterni all'Unione europea. Per effetto delle modifiche approvate al Senato è stato inserito nel testo il comma 2-bis che abroga l'articolo 3 del decreto-legge n. 105 del 2019, il quale, nel prevede l'applicazione delle regole riferite al perimetro di sicurezza nazionale cibernetica anche in quelle ipotesi in cui risulti applicabile la disciplina del Golden power (reti di telecomunicazione elettronica a banda larga con tecnologia 5G), ne disapplica i relativi obblighi informativi.
Per una disamina della materia si rinvia al relativo focus.
Con la legge 12 luglio 2011, n. 120 sono state apportate significative modifiche al testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, allo scopo di tutelare la parità di genere nell'accesso agli organi di amministrazione e di controllo delle società quotate in mercati regolamentati e nelle società pubbliche.
La legge, preso atto della situazione di cronico squilibrio nella rappresentanza dei generi nelle posizioni di vertice delle predette imprese, intende riequilibrare a favore delle donne l'accesso agli organi apicali.
A tal fine era previsto un doppio binario normativo:
Le norme della legge n. 120 del 2011 e del D.P.R. n. 251 del 2012 sono destinate ad avere un'efficacia temporanea. I criteri di riparto degli organi apicali volti a tutelare la parità di genere erano originariamente operativi per tre mandati consecutivi, a decorrere dal primo rinnovo degli organi interessati successivo all'entrata in vigore dei provvedimenti stessi.
Sul punto è intervenuta la legge di bilancio 2020 (articolo 1, commi 302-305 della legge n. 160 del 2019), che:
- ha prorogato da tre a sei i mandati in cui trovano applicazione, per gli organi apicali delle società quotate, le disposizioni in tema di tutela del genere meno rappresentato previste dalla legge n. 120 del 2011;
- ha modificato il criterio di riparto degli amministratori e dei membri dell'organo di controllo, volto ad assicurare l'equilibrio tra i generi, in particolare disponendo che il genere meno rappresentato debba ottenere almeno due quinti degli amministratori eletti (40 per cento), in luogo della quota di almeno un terzo (33 per cento circa) disposta dalle norme previgenti.
La medesima legge di bilancio (successivo comma 304) ha stabilito che il criterio di riparto di almeno due quinti venga applicato a decorrere dal primo rinnovo degli organi di amministrazione e controllo delle società quotate successivo al 1° gennaio 2020 (data di entrata in vigore della legge di bilancio). Resta fermo, per il primo rinnovo successivo alla data di inizio delle negoziazioni, il criterio di riparto di almeno un quinto previsto dall'articolo 2 della legge Golfo-Mosca.
Per il monitoraggio sull'attuazione della nuova disciplina nelle società pubbliche è stato istituito, con decreto del Ministro delle pari opportunità del 12 febbraio 2013, un apposito gruppo di lavoro.
Nel mese di gennaio 2020 è stata inviata al Parlamento la Relazione triennale sullo stato di applicazione delle norme in tema di parità di genere nelle società a controllo pubblico, relativa al periodo dal 12 febbraio 2016 al 12 febbraio 2019.
Con il Protocollo d'intesa, sottoscritto nel novembre 2018 dal Dipartimento della Presidenza del Consiglio dei ministri per le Pari Opportunità, dalla Consob e dalla Banca d'Italia, è stato istituito un Osservatorio interistituzionale per promuovere congiuntamente iniziative volte all'attuazione nel concreto della partecipazione femminile nei board delle società, con la finalità di verificare nel tempo gli effetti dell'applicazione della legge n. 120 del 2011.
L'articolo 6 della legge n. 162 del 2021 ha introdotto disposizioni volte a incentivare l'equilibrio di genere negli organi amministrativi delle società pubbliche non quotate, costituite in Italia, prevedendo che a tali società si applichino le norme in tema di equilibrio di genere nell'organo di amministrazione disposte dall'articolo 147-ter, comma 1-.ter, del TUF (D.Lgs. n. 58 del 1998). Si dispone dunque l'estensione alle società pubbliche non quotate del criterio di riparto degli amministratori delle società quotate volto ad assicurare l'equilibrio tra i generi, che trova applicazione per sei mandati consecutivi e in base al quale il genere meno rappresentato deve ottenere almeno due quinti degli amministratori eletti (ossia il 40 per cento, ex art. 147-ter, c. 1-ter, del D.Lgs. 58/1998) – anche alle società, costituite in Italia, controllate da pubbliche amministrazioni e non quotate in mercati regolamentati.
Il 14 marzo 2022 i ministri dell'Occupazione e degli affari sociali, in seno al Consiglio UE, hanno raggiunto un orientamento generale su una proposta legislativa dell'UE volta a migliorare l'equilibrio di genere tra gli amministratori senza incarichi esecutivi delle società quotate.
Il 7 giugno 2022 il Consiglio e il Parlamento europeo hanno raggiunto un accordo politico su un nuovo atto legislativo dell'UE che promuove una rappresentanza di genere più equilibrata nei consigli di amministrazione delle società quotate. Entro il 2026 le società quotate dovrebbero mirare a garantire che almeno il 40% dei posti di amministratore senza incarichi esecutivi o almeno il 33% dei posti di amministratore con e senza incarichi esecutivi sia occupato dal sesso sotto-rappresentato. La proposta è stata approvata definitivamente dal Parlamento Europeo nel mese di novembre 2022.
Nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea del 7 dicembre 2022 è stata pubblicata la Direttiva (UE) 2022/2381 riguardante il miglioramento della parità di genere fra gli amministratori delle società quotate; la direttiva è riportata nell'allegato A del disegno di legge di delegazione europea 2022-2023 (A.S: 969), ovvero tra le direttive da recepire secondo i princìpi e i criteri direttivi generali di cui alla legge n. 234 del 2021.
Nel corso della XIX legislatura, in attuazione della delega di riforma fiscale (legge n. 111 del 2023), sono state introdotte alcune semplificazioni con riguardo alle modalità di esercizio dell'opzione per il regime speciale (civilistico e fiscale) previsto, ai sensi dell'articolo 1, commi da 119 a 141-bis, della legge n. 296 del 2006, per le società per azioni che svolgono in via prevalente l'attività di locazione immobiliare (SIIQ o SIINQ a seconda della circostanza che siano o meno quotate).
Nello specifico, l'articolo 15, comma 3, del decreto legislativo n. 1 del 2024, stabilisce che, a decorrere dalle opzioni da esercitarsi per i periodi d'imposta successivi a quello in corso al 31 dicembre 2024, l'opzione per il regime speciale è esercitata nella dichiarazione dei redditi presentata nel periodo d'imposta anteriore a quello dal quale la società intende avvalersene (senza necessità, pertanto, di inviare telematicamente un'apposita comunicazione all'Agenzia delle entrate).
Si ricorda che il regime fiscale agevolato de quo prevede l'esenzione dall'IRES e dall'IRAP del reddito d'impresa derivante dall'attività di locazione e l'applicazione di una ritenuta del 20% sugli utili distribuiti ai partecipanti. L'opzione per tale regime può essere esercitata dalle società per azioni quotate residenti nel territorio dello Stato che svolgono, come attività prevalente, la locazione immobiliare e sono in possesso di determinati requisiti (a determinate condizioni, può essere esteso anche alle altre società di capitali non quotate), entro la fine del periodo d'imposta precedente a quello dal quale la società intende avvalersene. In base alla normativa previgente, l'opzione poteva essere esercitata in conformità alle modalità stabilite dal direttore dell'Agenzia delle entrate (con i due provvedimenti del 28 novembre 2007 e del 18 dicembre 2015), ovverosia mediante comunicazione da trasmettere, in via telematica, utilizzando appositi modelli.
Società di investimento semplice
L'articolo 5 della legge n.162 del 2024 ha elevato da 25 a 50 milioni di euro il limite del patrimonio netto delle società di investimento semplice.
Si ricorda che il decreto crescita (articolo 27 del decreto-legge n. 34 del 2019) ha introdotto una specifica tipologia di organismo di investimento collettivo del risparmio (OICR) riconducibile alla forma della società di investimento a capitale fisso (Sicaf), con un regime semplificato.
La società di investimento semplice a capitale fisso (SIS) deve gestire direttamente il patrimonio raccolto attraverso la sottoscrizione di titoli rappresentativi di capitale riservata agli investitori professionali; il patrimonio netto della società non deve eccedere i 25 milioni di euro (aumentato, come detto, a 50 milioni di euro), mentre il capitale sociale deve risultare almeno pari a quello previsto dal codice civile per le S.p.A. (50.000 euro); l'oggetto esclusivo dell'attività deve risultare l'investimento diretto del patrimonio raccolto in PMI non quotate su mercati regolamentati e la società non deve ricorrere alla leva finanziaria. A fronte di tali limiti operativi vengono previsti oneri regolatori ridotti, attraverso la disapplicazione della normativa secondaria e di taluni obblighi relativi ai partecipanti al capitale, modificando la disciplina dei gestori che operano al di sotto di specifiche soglie di attivo.
Con lo schema di decreto legislativo di riforma delle disposizioni in materia di mercati dei capitali (su cui vedi supra), a seguito delle innovazioni ivi introdotte, si prevede l'abrogazione della disciplina concernente la società d'investimento semplice.
Società benefit
Le società benefit (articolo 1, commi 376 e ss.gg. della legge di stabilità per il 2016, legge n. 208 del 2015) sono società che - nell'esercizio di una attività economica, oltre allo scopo di dividerne gli utili - perseguono una o più finalità di beneficio comune nei confronti di persone, comunità, territori e ambiente, beni ed attività culturali e sociali, enti e associazioni ed ogni altro portatore di interesse. Tali finalità, indicate nell'ambito delle attività dell'oggetto sociale, sono perseguite dalla società attraverso una gestione responsabile, sostenibile, trasparente e mirata a bilanciare, da un lato, gli interessi dei soci e, dall'altro, l'effettivo perseguimento di effetti positivi, o la riduzione di effetti negativi, su uno o più dei suddetti ambiti.
Si prevedono specifici doveri e responsabilità poste in capo agli amministratori delle società benefit: tali società devono essere amministrate in modo da bilanciare l'interesse dei soci, l'interesse di coloro sui quali l'attività sociale possa avere un effetto e il perseguimento delle finalità di beneficio comune e, a tale scopo, si rende necessario individuare il soggetto o i soggetti responsabili a cui affidare funzioni e compiti volti al perseguimento del beneficio comune (comma 380).
L'inosservanza di tali obblighi può costituire inadempimento dei doveri imposti agli amministratori dalla legge e dallo statuto, cui si rende applicabile la normativa codicistica prevista per il tipo sociale adottato (comma 381).
Allo scopo di garantire la trasparenza del loro operato, le società benefit sono tenute a redigere annualmente una relazione concernente il perseguimento del beneficio comune, da allegare al bilancio societario (comma 382).
Tale relazione deve includere:
(a) la descrizione degli obiettivi specifici, delle modalità e delle azioni attuati dagli amministratori per il perseguimento delle finalità di beneficio comune e delle eventuali circostanze che lo hanno impedito o rallentato;
(b) la valutazione dell'impatto generato utilizzando uno standard di valutazione esterno e che comprende specifiche aree di valutazione;
(c) una specifica sezione dedicata alla descrizione dei nuovi obiettivi che la società intende perseguire nell'esercizio successivo.
La relazione annuale è pubblicata nel sito internet della società, consentendo che, a tutela dei soggetti beneficiari, taluni dati finanziari della relazione possano essere omessi (comma 383).
La vigilanza sull'operato delle società benefit è affidata all'Autorità garante della concorrenza e del mercato - AGCM, con particolare riferimento a quelle che, senza giustificato motivo e in modo reiterato, non perseguano le finalità di beneficio comune.
Nei confronti di tali società possono essere applicate le disposizioni vigenti in materia di pubblicità ingannevole e le disposizioni del codice del consumo, tra le quali quelle in materia di pratiche commerciali sleali (comma 384).