Nel presente tema si dà atto dei più recenti lineamenti normativi in materia di società e mercati, avendo presente che le politiche pubbliche in tale ambito negli ultimi anni sono state influenzate dalle contingenze emergenziali degli anni 2020-2022.
Il decreto-legge 30 marzo 2023, n. 25 ha introdotto disposizioni in materia di emissioni e circolazione di strumenti finanziari in forma digitale e di semplificazione della sperimentazione FinTech. Il provvedimento intende adeguare l'ordinamento nazionale alle disposizioni del regolamento UE 2022/858 (capo I-Capo VII) e introdurre misure di semplificazione della sperimentazione FinTech (Capo VIII). Si veda il relativo tema per dettagli.
E' in vigore la legge n. 21 del 2024 del contenente Interventi a sostegno della competitività dei capitali, il cui esame da parte della Camera si è concluso il 6 febbraio 2024. In particolare, l'articolo 19 del disegno di legge conferisce delega al Governo per l'adozione uno o più decreti legislativi recanti la revisione del TUF e delle disposizioni in materia di società di capitali contenute nel Codice civile applicabili anche agli emittenti.
Si ricorda inoltre che, nel solco delle contingenze socio-economiche derivanti dalla pandemia da Covid-19, è stato istituito il cd. Patrimonio Destinato presso Cassa Depositi e Prestiti, le cui risorse sono destinate all'attuazione di interventi e operazioni di sostegno e rilancio del sistema economico-produttivo italiano.
Il legislatore ha poi modificato a più riprese la disciplina dell'esercizio dei poteri speciali del Governo nei settori strategici, cd. golden power, ampliandone la portata e precisandone l'operatività sia per far fronte alle esigenze derivanti dalla pandemia, sia con misure di natura strutturale.
Sotto un profilo diverso, il legislatore ha adottato specifiche misure per riequilibrare, a favore delle donne, l'accesso agli organi apicali delle società quotate e delle società pubbliche, preso atto della situazione di cronico squilibrio nella rappresentanza dei generi nelle posizioni di vertice delle imprese.
Infine, con riferimento alla Consob, con il decreto-legge n. 13 del 2023 e successivamente con il decreto-legge n. 132 del 2023 è stata prorogata al 31 dicembre 2026 la facoltà della Consob di adottare misure di contenimento della spesa nonché la riduzione della dotazione finanziaria complessiva del fondo per la tutela stragiudiziale dei risparmiatori e degli investitori, con la finalità di consentire il completamento del processo di digitalizzazione della Consob medesima.
Con una modifica all'articolo 123-bis del Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, sono state definite alcune finalità da perseguire da parte del Ministero dell'economia e delle finanze allorché si trovi ad agire come azionista ai fini dell'approvazione della politica di remunerazione e sui compensi corrisposti, a cui sono tenute le società con azioni quotate.
In particolare si prevede che nell'esercizio dei diritti dell'azionista inerenti all'approvazione della politica di remunerazione di cui al citato articolo 123-ter, il Ministero dell'economia e delle finanze esercita il diritto di voto al fine di assicurare che, per gli incarichi conferiti vengano adottate strategie dirette a:
Nel corso della XIX legislatura è stata approvata la legge n. 21 del 2024, che è diretta ad introdurre misure volte a stimolare la crescita del mercato dei capitali italiano favorendo l'accesso e la permanenza delle imprese nell'ambito dei mercati finanziari.
Il provvedimento contiene numerose disposizioni in materia di società quotate, tra l'altro: ampliando i casi di esenzione dalla disciplina dell'offerta fuori sede (articolo 1), modificando la definizione di PMI ai fini della regolamentazione finanziaria, portando a 1 miliardo di euro la soglia di capitalizzazione massima prevista (articolo 2) e permettendo la dematerializzazione delle quote di PMI (articolo 3); riformando la disciplina degli emittenti strumenti finanziari diffusi (articolo 4); introducendo, per le società aventi azioni negoziate su sistemi multilaterali di negoziazione – MTF, la facoltà di redigere il bilancio secondo i principi contabili internazionali (articolo 5); sopprimendo la possibilità, attribuita alla Consob, di aumentare il flottante nelle ipotesi in cui un soggetto che detiene una partecipazione superiore al novanta per cento del capitale rappresentato da titoli ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato, sia tenuto a ripristinare un flottante sufficiente ad assicurare il regolare andamento delle negoziazioni (articolo 6); introducendo modifiche al codice civile per far sì che agli investitori professionali non si applichino i limiti all'emissione di obbligazioni al portatore o nominative per le obbligazioni emesse dalle società per azioni e a far venire meno l'obbligo di interposizione, con finalità di garantire la solvenza, da parte di un investitore professionale soggetto a vigilanza prudenziale nell'ipotesi in cui i titoli siano destinati ad essere acquistati esclusivamente da investitori professionali ai sensi delle leggi speciali e tale previsione risulti tra le condizioni dell'emissione, senza facoltà di modifica (articolo 7); semplificando le procedure di ammissione alla negoziazione (articolo 8); introducendo norme volte a chiarire i termini di decorrenza per l'approvazione del prospetto e a modificare il regime di responsabilità del collocatore (articolo 9); sopprimendo l'obbligo vigente di segnalazione alla Consob delle operazioni effettuate da parte degli azionisti di controllo (articolo 10); consentendo, ove contemplato nello statuto, che le assemblee delle società quotate si svolgano esclusivamente tramite il rappresentante designato dalla società (articolo 11);
Si segnala inoltre che il disegno di legge, all'articolo 12, disciplina puntualmente la presentazione delle liste da parte del consiglio di amministrazione delle società quotate in occasione del rinnovo degli organi apicali. Si consente allo statuto societario di prevedere che il consiglio di amministrazione uscente possa presentare una lista di candidati per l'elezione dei componenti del medesimo organo di amministrazione, purché, tra le altre condizioni, essa contenga un numero di candidati pari al numero dei componenti da eleggere maggiorato di un terzo. Viene disciplinato, in dettaglio, il numero dei consiglieri spettanti in base ai risultati ottenuti dalla lista dei consiglieri uscenti. L'applicazione di tali disposizioni è prevista come decorrente dalla prima assemblea convocata per una data successiva al 1° gennaio 2025. Sono poi introdotte norme in tema di voto plurimo, aumentando da tre a dieci il numero massimo di voti per le azioni a voto plurimo (articolo 13), voto maggiorato, prevedendo che gli statuti possano disporre, per i soggetti titolari di azioni con voto maggiorato, iscritti nell'apposito elenco per almeno 24 mesi, l'attribuzione di un voto ulteriore - rispetto ai due voti, per ciascuna azione, previsti dalla disciplina vigente - alla scadenza di ogni periodo di dodici mesi successivo a quello sopra indicato, fino a un massimo complessivo di dieci voti per azione (articolo 14), viene novellato il Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria (TUF), estendendo agli Enti previdenziali privati e privatizzati la qualifica di controparti qualificate ai fini della prestazione dei servizi di investimento, e prevedendo una nuova disciplina relativa a delle Sicav (Società di Investimento a Capitale Variabile) e Sicaf (Società di Investimento a Capitale Fisso) in gestione esterna (articolo 16). Si attribuisce a un gestore di portafogli il potere di esercitare i diritti di voto per più assemblee, in deroga alle norme del codice civile riferite alle società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio (articolo 17).
Viene poi innalzato il limite dell'attivo delle banche popolari da 8 miliardi di euro a 16 miliardi di euro (articolo 18).
Si segnala che l'articolo 19 del disegno di legge conferisce delega al Governo per l'adozione uno o più decreti legislativi recanti la revisione del TUF e delle disposizioni in materia di società di capitali contenute nel Codice civile applicabili anche agli emittenti.
La disposizione, a tal fine: (i) indica principi e criteri direttivi generali e specifici cui deve attenersi il Governo nell'esercizio della delega; (ii) disciplina le modalità e i termini di esame parlamentare degli schemi di decreto legislativo; (iii) fissa i termini per l'adozione degli eventuali decreti legislativi correttivi.
In relazione al punto (i) il Governo è tenuto ad osservare alcuni princìpi e criteri direttivi, tra cui: sostenere la crescita del Paese aumentando la competitività del mercato nazionale; favorire l'accesso delle imprese al capitale di rischio con particolare riguardo ai mercati regolamentati; sostenere il ricorso da parte delle PMI a forme alternative di finanziamento; semplificare e razionalizzare la disciplina degli emittenti e le regole del governo societario; contemperare il livello degli oneri amministrativi imposti alle imprese con l'esigenza di assicurare l'efficienza, l'efficacia e la rilevanza dei controlli; aggiornare il regime di responsabilità previsto per le Autorità di vigilanza e i loro organi, tenuto conto della disciplina applicabile al sistema di vigilanza italiano, delle raccomandazioni e degli standard internazionali (articolo 24, comma 6-bis, legge 28 dicembre 2005, n. 262); procedere a una complessiva razionalizzazione e coordinamento di TUF, TUB, Codice delle assicurazioni private (Decreto legislativo 209/2005), Disciplina delle forme pensionistiche complementari (Decreto legislativo 252/2005), per assicurare una maggiore coerenza e semplificazione delle fonti normative.
In merito al punto (ii), la norma prevede che gli schemi dei decreti legislativi siano trasmessi alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica affinché su di essi sia espresso il parere delle competenti Commissioni parlamentari. Decorsi quaranta giorni dalla data di trasmissione, i decreti sono emanati anche in mancanza del parere.
Con riguardo al punto (iii), entro diciotto mesi dall'entrata in vigore dei decreti legislativi, il Governo, ove necessario, può emanare decreti correttivi e integrativi degli stessi, nel rispetto dei principi e criteri direttivi elencati al punto (i).
Per approfondimenti si veda il paragrafo successivo.
Con riferimento alla disciplina delle Autorità di vigilanza, l'articolo 20 riconosce normativamente la possibilità che un soggetto possa agire direttamente contro l'Autorità di vigilanza per ottenere soltanto il risarcimento del danno che sia conseguenza immediata e diretta della violazione di leggi e di regolamenti sulla cui osservanza è mancata la vigilanza dell'Autorità stessa. L'articolo 21 reca norme relative alla disciplina del c.d. cooling off e cooling in, ossia, delle regole che disciplinano le restrizioni all'uscita del personale o dei membri degli organi direttivi che esercitano attività professionali nel settore regolamentato, e contribuiscono a rafforzare l'indipendenza delle Autorità, riducendo il rischio di conflitto di interessi e di interferenza dell'industria nelle attività di supervisione.
L'articolo 22, al fine di contrastare la diffusione di pubblicità svolta da soggetti non autorizzati, riconosce alla Consob la possibilità di vietare la diffusione di pubblicità riferibile a soggetti non autorizzati allo svolgimento di servizi e attività di investimento e ordinare ai fornitori di connettività alla rete Internet la rimozione delle iniziative pubblicitarie svolte da operatori finanziari abusivi.
L'articolo 23 inserisce nel Testo unico della finanza di un nuovo titolo contenente disposizioni comuni a tutti i provvedimenti sanzionatori irrogabili da Consob, che consentono di definire il procedimento sanzionatorio con modalità negoziali.
L''articolo 24 contiene una norma di interpretazione autentica che chiarisce che l'autorizzazione in deroga al proseguimento dello svolgimento della consulenza in materia di investimenti da parte dei soggetti che volgevano tale attività, alla data del 31 ottobre 2007, si riferisce a tutti i soggetti in possesso dei requisiti di accesso all'Albo dei promotori finanziari nel periodo precedente al trasferimento delle funzioni di tenuta dell'albo unico dei consulenti finanziari dalla Consob all'Organismo di vigilanza e tenuta dell'albo unico dei consulenti finanziari.
L'articolo 25 reca norme in tema di insegnamento dell'educazione civica, al fine di inserire il riferimento all'insegnamento dell'educazione finanziaria e alle disposizioni generali concernenti l'educazione finanziaria, assicurativa e previdenziale di cui al decreto-legge n. 237 del 2016
L'articolo 26 amplia l'operatività del Patrimonio Destinato istituito dal decreto-legge n. 34 del 2020.
L'articolo 19 della legge n. 21 del 2024 ha delegato il Governo ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della legge (entro il 27 marzo 2025), uno o più decreti legislativi recanti la revisione del Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria (TUF) e delle disposizioni in materia di società di capitali contenute nel codice civile applicabili anche agli emittenti. E' stata, altresì, conferita al Governo la delega ad adottare, entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore dei predetti decreti legislativi, i decreti correttivi e integrativi nel rispetto dei principi e dei criteri direttivi sopra elencati.
I termini suddetti sono stati prorogati, rispettivamente da dodici a ventiquattro mesi (quindi, entro il 27 marzo 2026) e da diciotto a ventiquattro mesi, dalla legge n. 28 del 2025. Per ulteriori approfondimenti sul contenuto della legge, si rinvia al relativo dossier di documentazione.
A tal fine, vengono indicati i seguenti principi e criteri direttivi generali e specifici cui deve attenersi il Governo nell'esercizio della delega:
L'articolo 26 della legge n. 21 del 2024, sulla competitività dei capitali, amplia l'operatività del Patrimonio Destinato istituito dal decreto-legge n. 34 del 2020 (cd. Rilancio).
Le norme in commento prevedono che: al fine di beneficiare degli interventi a condizioni di mercato del Patrimonio Rilancio nella forma di operazioni sul mercato primario, tramite partecipazione ad aumenti di capitale e sottoscrizione di prestiti obbligazionari convertibili, le società risultanti da fusioni o scissioni possano utilizzare anche uno o più bilanci pro-forma, certificati da un revisore contabile; limitatamente all'operatività a condizioni di mercato, sia consentito l'accesso agli interventi di Patrimonio Destinato anche alle società che sono sottoposte a indagini per reati da cui deriva la responsabilità amministrativa dell'ente, ai sensi del decreto legislativo n. 231 del 2001, fermo restando il divieto di accesso – invece - per gli enti condannati o sottoposti a sanzione su richiesta.
Il decreto-legge Rilancio (articolo 27, comma 1 del decreto-legge n. 34 del 2020) ha previsto la costituzione, nell'ambito di Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. – CDP, di un patrimonio le cui risorse sono destinate all'attuazione di interventi e operazioni di sostegno e rilancio del sistema economico-produttivo italiano, in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. Tale Patrimonio Destinato è costituito mediante l'apporto di beni da parte del Ministero dell'economia e delle finanze (MEF); a tal fine, è autorizzata per l'anno 2020 l'assegnazione a CDP di titoli di Stato o di liquidità, nel limite massimo di 44 miliardi di euro. Si tratta quindi di un fondo interamente pubblico la cui gestione è affidata a CDP. In via preferenziale il Patrimonio Destinato effettua i propri interventi mediante sottoscrizione di prestiti obbligazionari convertibili, partecipazione ad aumenti di capitale, acquisto di azioni quotate sul mercato secondario in caso di operazioni strategiche.
Nella Gazzetta ufficiale del 10 marzo 2021 è stato pubblicato il decreto MEF del 3 febbraio 2021, che reca il Regolamento concernente i requisiti di accesso, condizioni, criteri e modalità degli investimenti del Patrimonio Destinato (Atto del Governo n. 222).
In estrema sintesi, il decreto ministeriale dispone due differenti operatività del Patrimonio Destinato:
Successivamente (per effetto del decreto-legge n. 73 del 2021 e del decreto-legge n. 146 del 2021) gli interventi del Patrimonio Destinato effettuati nelle forme e alle condizioni previste dal quadro normativo dell'Unione Europea sugli aiuti di Stato adottato per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da Covid-19 (cd. interventi in Temporary Framework: aumenti di capitale di imprese, sottoscrizione di prestiti obbligazionari con obbligo di conversione, di prestiti obbligazionari subordinati convertibili e di prestiti obbligazionari subordinati) sono stati estesi al 31 dicembre 2022. Il decreto-legge n. 146 del 2021 ha ampliato gli interventi di Patrimonio Destinato a condizioni di mercato, sia con riferimento ai soggetti, sia con riferimento alle tipologie di operazioni.
Con riferimento al controllo degli investimenti esteri, a livello unionale, la normativa di riferimento è rappresentata dal regolamento (UE) 2019/452, che, come indicato all'articolo 1, istituisce un quadro per il controllo degli investimenti esteri diretti nell'Unione da parte degli Stati membri per motivi di sicurezza o di ordine pubblico e per un meccanismo di cooperazione tra gli Stati membri e tra gli Stati membri e la Commissione (disciplinato agli articoli da 6 a 10 del Regolamento) con riguardo agli investimenti esteri diretti che possono incidere sulla sicurezza o sull'ordine pubblico. Esso prevede altresì la possibilità che la Commissione emetta pareri su tali investimenti.
Per investimento diretto estero si intende qualsiasi tipo da parte di un investitore estero inteso a stabilire o mantenere legami durevoli e diretti tra l'investitore estero e l'imprenditore o l'impresa cui è messo a disposizione il capitale al fine di esercitare un'attività economica in uno Stato membro, compresi gli investimenti che consentono una partecipazione effettiva alla gestione o al controllo di una società che esercita un'attività economica.
Gli Stati membri possono istituire (o mantenere, quando sia stato già precedentemente istituito) uno strumento di applicazione generale, come una legge o un regolamento, accompagnato dalle relative prescrizioni amministrative o norme di attuazione o dai relativi orientamenti, che definisca i termini, le condizioni e le procedure per valutare, esaminare, autorizzare, sottoporre a condizioni, vietare o liquidare investimenti esteri diretti per motivi di sicurezza o di ordine pubblico.
Ai sensi dell'articolo 4 del Regolamento, nel determinare se un investimento estero diretto possa incidere sulla sicurezza o sull'ordine pubblico, gli Stati membri e la Commissione possono prendere in considerazione i suoi effetti potenziali, tra l'altro, a livello di:
Nel determinare se un investimento estero diretto possa incidere sulla sicurezza o sull'ordine pubblico, gli Stati membri e la Commissione tengono altresì conto, in particolare, se:
Per salvaguardare gli assetti proprietari delle società operanti in settori reputati strategici e di interesse nazionale, il legislatore ha organicamente disciplinato, con il decreto-legge 15 marzo 2012, n. 21 – successivamente modificato nel tempo, da ultimo per effetto del decreto-legge n. 21 del 2022 - la materia dei poteri speciali esercitabili dal Governo.
In particolare sono stati definiti, anche mediante il rinvio ad atti di normazione secondaria (DPCM), l'ambito oggettivo e soggettivo, la tipologia, le condizioni e le procedure di esercizio da parte dello Stato (in particolare, del Governo) dei suddetti poteri speciali.
Tali poteri si sostanziano principalmente nella facoltà di porre il veto rispetto all'adozione di determinate delibere, atti e operazioni delle imprese che gestiscono attività strategiche in specifici settori, di dettare impegni e condizioni in caso di acquisito di partecipazioni in tali imprese, ovvero di opporsi all'acquisto delle medesime partecipazioni.
I poteri speciali riguardano i settori della difesa e della sicurezza nazionale, nonché taluni ambiti di attività definiti di rilevanza strategica nei settori dell'energia, dei trasporti, delle comunicazioni e negli ulteriori settori da individuare con norme regolamentari (fra quelli indicati dalle norme europee dall'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2019/452). Specifici poteri sono stati introdotti anche con riferimento alle operazioni che incidono sulle reti di telecomunicazione elettronica a banda larga con tecnologia di "quinta generazione" (5G) e, da ultimo, anche nei settori della salute, in quello agroalimentare e finanziario, ivi inclusi i settori creditizio e assicurativo.
L'esercizio dei poteri speciali è disciplinato dalla legge ed è assistito da obblighi di notifica e informazione applicabili alle imprese che gestiscono attivi strategici, con riferimento a specifiche delibere, atti e operazioni, nonché ai soggetti che acquistano partecipazioni rilevanti nelle medesime imprese. L'inosservanza degli obblighi di notifica o l'inadempimento di impegni e condizioni derivanti dall'esercizio dei poteri sono, di norma, puniti con specifiche sanzioni amministrative pecuniarie.
La materia è stata modificata dai seguenti, principali provvedimenti:
In particolare tale ultima disposizione integra la disciplina dei poteri speciali del governo recata dal decreto-legge n. 21 del 2012 per specificare che i poteri inerenti ai settori dell'energia, dei trasporti, delle comunicazioni e agli ulteriori attivi individuati sulla base dei fattori critici elencati dalla disciplina europea, si applicano anche all'interno di un medesimo gruppo quando gli atti, le operazioni e le delibere hanno ad oggetto attivi coperti da diritti di proprietà intellettuale afferenti all'intelligenza artificiale, ai macchinari per la produzione di semiconduttori, alla cybersicurezza, alle tecnologie aerospaziali, di stoccaggio dell'energia, quantistica e nucleare, alle tecnologie di produzione alimentare e riguardano uno o più soggetti esterni all'Unione europea. Per effetto delle modifiche approvate al Senato è stato inserito nel testo il comma 2-bis che abroga l'articolo 3 del decreto-legge n. 105 del 2019, il quale, nel prevede l'applicazione delle regole riferite al perimetro di sicurezza nazionale cibernetica anche in quelle ipotesi in cui risulti applicabile la disciplina del Golden power (reti di telecomunicazione elettronica a banda larga con tecnologia 5G), ne disapplica i relativi obblighi informativi.
Per una disamina della materia si rinvia al relativo focus.
l'investitore estero sia direttamente o indirettamente controllato dall'amministrazione pubblica, inclusi organismi statali o forze armate, di un paese terzo, anche attraverso l'assetto proprietario o finanziamenti consistenti; |
l'investitore estero sia direttamente o indirettamente controllato dall'amministrazione pubblica, inclusi organismi statali o forze armate, di un paese terzo, anche attraverso l'assetto proprietario o finanziamenti consistenti; |
Con la legge 12 luglio 2011, n. 120 sono state apportate significative modifiche al testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, allo scopo di tutelare la parità di genere nell'accesso agli organi di amministrazione e di controllo delle società quotate in mercati regolamentati e nelle società pubbliche.
La legge, preso atto della situazione di cronico squilibrio nella rappresentanza dei generi nelle posizioni di vertice delle predette imprese, intende riequilibrare a favore delle donne l'accesso agli organi apicali.
A tal fine era previsto un doppio binario normativo:
Le norme della legge n. 120 del 2011 e del D.P.R. n. 251 del 2012 sono destinate ad avere un'efficacia temporanea. I criteri di riparto degli organi apicali volti a tutelare la parità di genere erano originariamente operativi per tre mandati consecutivi, a decorrere dal primo rinnovo degli organi interessati successivo all'entrata in vigore dei provvedimenti stessi.
Sul punto è intervenuta la legge di bilancio 2020 (articolo 1, commi 302-305 della legge n. 160 del 2019), che:
- ha prorogato da tre a sei i mandati in cui trovano applicazione, per gli organi apicali delle società quotate, le disposizioni in tema di tutela del genere meno rappresentato previste dalla legge n. 120 del 2011;
- ha modificato il criterio di riparto degli amministratori e dei membri dell'organo di controllo, volto ad assicurare l'equilibrio tra i generi, in particolare disponendo che il genere meno rappresentato debba ottenere almeno due quinti degli amministratori eletti (40 per cento), in luogo della quota di almeno un terzo (33 per cento circa) disposta dalle norme previgenti.
La medesima legge di bilancio (successivo comma 304) ha stabilito che il criterio di riparto di almeno due quinti venga applicato a decorrere dal primo rinnovo degli organi di amministrazione e controllo delle società quotate successivo al 1° gennaio 2020 (data di entrata in vigore della legge di bilancio). Resta fermo, per il primo rinnovo successivo alla data di inizio delle negoziazioni, il criterio di riparto di almeno un quinto previsto dall'articolo 2 della legge Golfo-Mosca.
Per il monitoraggio sull'attuazione della nuova disciplina nelle società pubbliche è stato istituito, con decreto del Ministro delle pari opportunità del 12 febbraio 2013, un apposito gruppo di lavoro.
Nel mese di gennaio 2020 è stata inviata al Parlamento la Relazione triennale sullo stato di applicazione delle norme in tema di parità di genere nelle società a controllo pubblico, relativa al periodo dal 12 febbraio 2016 al 12 febbraio 2019.
Con il Protocollo d'intesa, sottoscritto nel novembre 2018 dal Dipartimento della Presidenza del Consiglio dei ministri per le Pari Opportunità, dalla Consob e dalla Banca d'Italia, è stato istituito un Osservatorio interistituzionale per promuovere congiuntamente iniziative volte all'attuazione nel concreto della partecipazione femminile nei board delle società, con la finalità di verificare nel tempo gli effetti dell'applicazione della legge n. 120 del 2011.
L'articolo 6 della legge n. 162 del 2021 ha introdotto disposizioni volte a incentivare l'equilibrio di genere negli organi amministrativi delle società pubbliche non quotate, costituite in Italia, prevedendo che a tali società si applichino le norme in tema di equilibrio di genere nell'organo di amministrazione disposte dall'articolo 147-ter, comma 1-.ter, del TUF (D.Lgs. n. 58 del 1998). Si dispone dunque l'estensione alle società pubbliche non quotate del criterio di riparto degli amministratori delle società quotate volto ad assicurare l'equilibrio tra i generi, che trova applicazione per sei mandati consecutivi e in base al quale il genere meno rappresentato deve ottenere almeno due quinti degli amministratori eletti (ossia il 40 per cento, ex art. 147-ter, c. 1-ter, del D.Lgs. 58/1998) – anche alle società, costituite in Italia, controllate da pubbliche amministrazioni e non quotate in mercati regolamentati.
Il 14 marzo 2022 i ministri dell'Occupazione e degli affari sociali, in seno al Consiglio UE, hanno raggiunto un orientamento generale su una proposta legislativa dell'UE volta a migliorare l'equilibrio di genere tra gli amministratori senza incarichi esecutivi delle società quotate.
Il 7 giugno 2022 il Consiglio e il Parlamento europeo hanno raggiunto un accordo politico su un nuovo atto legislativo dell'UE che promuove una rappresentanza di genere più equilibrata nei consigli di amministrazione delle società quotate. Entro il 2026 le società quotate dovrebbero mirare a garantire che almeno il 40% dei posti di amministratore senza incarichi esecutivi o almeno il 33% dei posti di amministratore con e senza incarichi esecutivi sia occupato dal sesso sotto-rappresentato. La proposta è stata approvata definitivamente dal Parlamento Europeo nel mese di novembre 2022.
Nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea del 7 dicembre 2022 è stata pubblicata la Direttiva (UE) 2022/2381 riguardante il miglioramento della parità di genere fra gli amministratori delle società quotate; la direttiva è riportata nell'allegato A del disegno di legge di delegazione europea 2022-2023 (A.S: 969), ovvero tra le direttive da recepire secondo i princìpi e i criteri direttivi generali di cui alla legge n. 234 del 2021.
Nel corso della XIX legislatura, attraverso la legge n. 21 del 2024 sono state introdotte alcune disposizioni in materia di educazione finanziaria.
In particolare è stato previsto che nell'ambito dell'insegnamento dell'educazione civica nella scuola sia inserito il riferimento all'insegnamento dell'educazione finanziaria e alle disposizioni generali concernenti l'educazione finanziaria. Inoltre si è introdotto il riconoscimento di un vero e proprio diritto al risparmio, all'investimento, all'educazione finanziaria, assicurativa e alla pianificazione previdenziale, anche con riferimento all'utilizzo delle nuove tecnologie digitali di gestione del denaro e alle nuove forme di economia e finanza sostenibile, e alla cultura d'impresa (modifica all'articolo 1, comma 1, della legge n. 92 del 2019, concernente l'insegnamento dell'educazione civica).
Inoltre è stato modificato l'articolo 24-bis del decreto-legge n.237 del 2016 prevedendo che il Ministero dell'istruzione e del merito, sentito il Comitato, sottoscrive appositi accordi con la Banca d'Italia, la Commissione nazionale per le società e la borsa, l'Istituto per la Vigilanza sulle assicurazioni e la Commissione di vigilanza sui fondi pensione al fine di promuovere la cultura dell'educazione finanziaria, assicurativa e previdenziale, nel rispetto dell'autonomia scolastica e nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
L'articolo 24-bis del citato decreto-legge n. 237 del 2016 è volto ad assicurare l'efficacia, l'efficienza e la sistematicità delle azioni dei soggetti pubblici e privati riconoscendo l'importanza dell'educazione finanziaria quale strumento per la tutela del consumatore e promuovendo un utilizzo più consapevole degli strumenti e dei servizi finanziari presenti sul mercato.
La disposizione definisce il concetto di educazione finanziaria, assicurativa e previdenziale come il processo attraverso il quale le persone migliorano la loro comprensione degli strumenti e dei prodotti finanziari, ivi compresi quelli di natura assicurativa e previdenziale e sviluppano le competenze necessarie ad acquisire una maggiore consapevolezza dei rischi e delle opportunità finanziarie.
Si affida al Ministero dell'economia e delle finanze, d'intesa con il Ministero dell'istruzione dell'università e della ricerca, il compito di adottare, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente, un programma per una Strategia nazionale per l'educazione finanziaria, assicurativa e previdenziale, individuando i principi ispiratori della stessa, su cui si esprimono le Commissioni parlamentari. Si prevede la trasmissione annuale (entro il 31 luglio) alle Camere, da parte del Governo, di una relazione sullo stato di attuazione della Strategia nazionale per l'educazione finanziaria, assicurativa e previdenziale.
Con riferimento a tale strategia, l'articolo 25 della legge n. 21 del 2024 ha previsto che il Comitato, con propria delibera, approvi il piano triennale di attività, in coerenza con il programma per una Strategia nazionale per l'educazione finanziaria, assicurativa e previdenziale, sopra ricordato.