Assetto ordinamentale
E' stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale la legge 26 giugno 2024, n. 86 recante disposizioni per l'attuazione dell'autonomia differenziata delle Regioni a statuto ordinario ai sensi dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione.
Il provvedimento fa seguito ad un'ampia discussione sull'attuazione dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, che si è svolta a partire dalla fine della XVII legislatura, dopo le iniziative intraprese da Lombardia, Veneto ed Emilia-Romagna nel 2017. Sulla legge è poi intervenuta la sentenza della Corte costituzionale n. 192 del 2024 che ha dichiarato la incostituzionalità di alcune disposizioni della legge.
Il Governo ha trasmesso al Senato un disegno di legge recante una delega per la determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni (A.S. 1623) che intende apportare i correttivi resi necessari dalla sentenza della Corte costituzionale.
Per quanto riguarda gli enti locali, la Commissione Affari costituzionali del Senato ha avviato l'esame di alcuni disegni di legge incidenti sul sistema di elezione nelle province.
Il maggior numero di tali disegni di legge prevede il ripristino dell'elezione a suffragio universale e diretto per le province nonché l'introduzione dell'elezione a suffragio universale e diretto per le città metropolitane, abrogando la disciplina dell'elezione di secondo grado per gli organi provinciali e metropolitani, quale introdotta dalla legge n. 56 del 2014.
Sulla base di tali proposte, il Comitato ristretto istituito sulla base della decisione della medesima Commissione il 21 febbraio 2023 ha elaborato un testo unificato che è attualmente in corso di esame e che, sinteticamente, prevede:
- l'elezione contestuale, a suffragio universale e diretto, del presidente della provincia e dei consiglieri provinciali;
- l'elezione contestuale, a suffragio universale e diretto, del sindaco metropolitano e dei consiglieri metropolitani;
- l'abrogazione delle disposizioni della legge n. 56 del 2014 (nonché delle ulteriori disposizioni vigenti) incompatibili con il disegno di legge.
Con la legge costituzionale 26 gennaio 2026, n. 1 originata da una proposta di legge di iniziativa del Consiglio regionale del Friuli-Venezia Giulia, è stato modificato lo statuto speciale della regione autonoma reintroducendovi la previsione di enti di area vasta, titolari di funzioni amministrative proprie e con organi ad elezione diretta, accanto ai comuni o città metropolitane e alla regione. La legge segna un superamento della riforma degli enti locali attuata nel corso della XVII legislatura e culminata con l'approvazione della legge costituzionale 28 luglio 2016, n. 1, che ha modificato lo statuto della regione Friuli-Venezia Giulia sopprimendo il livello di governo delle province e delineando un assetto istituzionale che contempla solo due livelli di governo: la regione ed i comuni. Quest'ultima riforma ha introdotto nello statuto altresì il nuovo ente della città metropolitana, equiparata al livello di governo comunale.
E' in corso di esame alla Camera, in seconda deliberazione, un disegno di legge costituzionale recante diverse modifiche allo Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige/Südtirol, intervenendo tra l'altro, nelle materie di competenza legislativa esclusiva e concorrente delle province autonome di Trento e Bolzano.
Finanza territoriale
Per quanto concerne la finanza territoriale, gli interventi normativi si sono dispiegati entro la cornice della regola costituzionale del pareggio di bilancio, introdotto dalla legge costituzionale n.1 del 2012.
In linea generale, il percorso attuativo della legge delega sul federalismo fiscale è stato implementato solo parzialmente, anche a causa dei mutamenti intervenuti nel quadro istituzionale della finanza locale, riconducibili principalmente ad esigenze di finanza pubblica e alla conseguente necessità di una maggior centralizzazione delle decisioni di entrata e di spesa. Dopo una lunga fase di espansione dell'autonomia finanziaria, infatti, il sistema delle entrate degli enti territoriali è stato caratterizzato da interventi volti a incrementare il ruolo del coordinamento della finanza pubblica, con una nuova espansione dei trasferimenti e di forme di entrata direttamente regolate dal centro.
Per quanto concerne la finanza regionale, gli interventi legislativi sono stati principalmente indirizzati alla determinazione del concorso degli enti alla finanza pubblica. Limitati, invece, sono stati gli interventi sul versante delle entrate, soprattutto per le regioni a statuto ordinario, per le quali è ancora rinviata l'attuazione del federalismo fiscale. L'attuazione del nuovo regime delineato per la fiscalità regionale dalla legge sul federalismo fiscale, che rimette a entrate di tipo tributario regionali il finanziamento dei livelli essenziali delle prestazioni (LEP) nelle materie di competenza, è stata rinviata più volte e da ultimo fissata al 2027. A tale riguardo il PNRR prevede che l'attuazione del federalismo fiscale regionale debba essere completata entro il secondo trimestre del 2026. In questo contesto si inserisce ora la legge delega sulla riforma fiscale che all' articolo 13 reca i principi e i criteri direttivi per l'attuazione della delega con riferimento ai tributi regionali, che, in sintesi, delega il Governo a procedere alla revisione delle norme del federalismo fiscale regionale (decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68): allo scopo di garantire la cd. fiscalizzazione dei trasferimenti soppressi; attribuisca alle regioni a statuto ordinario le somme a titolo di compartecipazione regionale all'Iva sulla base di specifici criteri, che assicurano l'attuazione del principio di territorialità delle entrate. Tale principio va applicato anche al recupero dell'evasione fiscale.
Il contributo alla finanza pubblica delle regioni a statuto speciale è stato determinato dalla legge in attuazione di nuovi accordi bilaterali, stipulati dallo Stato con le regioni Valle d'Aosta, Sicilia, Friuli Venezia Giulia, Sardegna e Tentino Alto Adige.
Per quanto attiene alla finanza comunale, il settore comunale è stato caratterizzato da frequenti modifiche della disciplina di alimentazione e di riparto del Fondo di solidarietà comunale, strumento finalizzato ad assicurare un'equa distribuzione delle risorse ai comuni, con funzioni sia di compensazione delle risorse storiche che di perequazione, in un'ottica di progressivo abbandono del criterio della spesa storica. L'applicazione di criteri di riparto di tipo perequativo nella distribuzione delle risorse del Fondo, basati sulla differenza tra capacità fiscali e fabbisogni standard, ha preso avvio nel 2015 con l'assegnazione di quote progressivamente crescenti del Fondo. A seguito di ripetuti interventi volti a rinviare nel tempo il percorso di incremento dell'incidenza del criterio perequativo, il raggiungimento del 100% della perequazione, inizialmente previsto nell'anno 2021, è stato posticipato all'anno 2030. La legge di bilancio 2026 è intervenuta sulla disciplina del Fondo di solidarietà comunale, prevedendo l'esclusione di Roma Capitale dal sistema perequativo, in ragione delle sue caratteristiche peculiari, e stabilendo un importo fisso di contribuzione al Fondo a carico del Comune di Roma fissato in 79,6 milioni di euro. L'operazione, nel suo complesso, è stata volta a liberare risorse a vantaggio degli altri comuni, rendendo la perequazione più equilibrata.
Per il finanziamento delle funzioni fondamentali in ambito sociale - quali lo sviluppo dei servizi sociali, il potenziamento del servizio asili nido e del trasporto scolastico di alunni con disabilità - la legge di bilancio 2024 ha istituito un nuovo Fondo, demìnominato "Fondo Speciale Equità Livello dei Servizi", espressamente destinato alla rimozione degli squilibri economici e sociali e a favorire l'effettivo esercizio dei diritti della persona, finanziato con risorse estrapolate dal Fondo di solidarietà comunale, in attuauzione della Sentenza della Corte costituzionale n. 71 del 2023. Per assicurare che le risorse aggiuntive siano effettivamente destinate al potenziamento dei predetti servizi, è prevista la determinazione di specifici "obiettivi di servizio" che i comuni sono tenuti a raggiungere nei tempi e nella misura ivi indicata, e l'attivazione di un sistema di monitoraggio e di rendicontazione dell'utilizzo delle risorse al fine di garantire il raggiungimento dei previsti livelli di servizi offerti.
Per quanto attiene alla fiscalità provinciale e delle città metropolitane, sono previste misure straordinarie volte a garantire il sostegno finanziario necessario a tali enti per l'esercizio delle funzioni fondamentali. Con le leggi di bilancio per il 2021 e 2022 è stato definito un nuovo assetto finanziario per il comparto delle province e delle città metropolitane, coerente con il disegno del federalismo fiscale, che prevede la costituzione di due fondi unici, uno per le province e l'altro per le città metropolitane, in cui confluiscono le risorse del precedente Fondo sperimentale di riequilibrio e i contributi straordinari finora erogati. Il nuovo sistema di finanziamento, entrato a regime nel 2022, prevede un meccanismo di perequazione nel riparto delle risorse dei fondi che tenga progressivamente conto della differenza tra i fabbisogni standard e le capacità fiscali, secondo un modello analogo a quello applicato per i comuni, con il progressivo abbandono dei criteri storici di attribuzione delle risorse.
Nell'ambito del processo di attuazione del PNRR, la normativa sulla governance del Piano qualifica le Regioni, le Province autonome e gli enti locali come soggetti attuatori del Piano, insieme con le amministrazioni centrali dello Stato. Circa il 36 per cento delle risorse del PNRR sono state affidate alle amministrazioni locali come soggetti attuatori. Si tratta di un ammontare di risorse pari a 66,4 miliardi di euro, se si considera il PNRR in senso stretto; la cifra sale a circa 80 miliardi di euro considerando anche il Piano nazionale per gli investimenti complementari.