tema 19 gennaio 2026
Studi - Affari regionali La finanza regionale
Gli interventi legislativi nell'ordinamento finanziario delle regioni e delle province autonome sono indirizzati principalmente alla determinazione del concorso degli enti alla finanza pubblica e al sostegno della finanza regionale a seguito di emergenzenze specifiche (come per l'emergenza sanitaria causata dalla pandemia da Covid-19, prima e, successivamente, per l'emergenza energetica). Per le regioni a statuto ordinario, i limitati interventi nel versante delle entrate vedono, insieme all'ulteriore rinvio dell'attuazione del federalismo fiscale, la legge delega sulla riforma fiscale (legge n. 11 del 2023) che, tra l'altro, mira ad una revisione organica delle entrate tributarie regionali e, quindi, dello stesso federalismo fiscale e la legge per l'attuazione dell'autonomia differenziata delle Regioni a statuto ordinario ai sensi dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione (legge n. 86 del 2024).
Quanto alle regioni a statuto speciale e alle province autonome, sono stati concordati interventi sulle entrate tesi a sanare specifiche criticità, sia attraverso l'attribuzione di contributi che attraverso l'intervento sulle aliquote delle compartecipazioni ai tributi erariali e sui sistemi di calcolo delle stesse.
Rimane infatti invariata la sostanziale differenza tra l'ordinamento finanziario delle regioni a statuto ordinario e quello delle autonomie speciali, quest'ultimo è infatti basato su accordi bilaterali tra lo Stato e ciascuna autonomia, in assenza dei quali non è possibile modificare quanto stabilito dallo statuto speciale e dalle relative norme di attuazione.
La finanza regionale è perciò trattata separatamente, per ciascun comparto un paragrafo illustra il sistema delle entrate e un paragrafo dà conto delle misure adottate per il concorso alla finanza pubblica. In riferimento alle autonomie speciali, inoltre, è presente un focus per ciascuna autonomia, dedicato agli accordi bilaterali sottoscritti con lo Stato.Uno specifico paragrafo, infine, riporta l'indicazione delle più recenti relazioni della Corte dei conti sulla finanza regionale e sui rendiconti di ciascuna regione a statuto speciale e provincia autonoma.
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Il sistema di finanziamento delle regioni a statuto ordinario è quello precedente al decreto legislativo n. 68 del 2011 di attuazione della legge delega n. 42 del 2009 sul federalismo fiscale. Il regime delineato per la fiscalità regionale ha avuto seguito solo in parte; la sua attuazione è stata rinviata più volte e da ultimo la legge di bilancio per il 2023 (legge n. 197 del 2022, art. 1, comma 788) ha fissato la data del 2027, o del 2026, nel caso si dovessero realizzare le condizioni previste dal decreto legislativo n. 118 del 2011 per l'attuazione appunto del federalismo fiscale.

La data del 2027 è coerente con quanto previsto nel PNRR che prevede un'unica Milestone-UE per l'attuazione del federalismo fiscale per le regioni a statuto ordinario, nell'ambito della Riforma del quadro fiscale subnazionale (M1C1 - Riforma 1.14). In relazione alla tempistica, nella Relazione sullo stato di attuazione del PNRR presentata dal Governo al Parlamento il 31 dicembre 2025, il Governo informa che il quadro normativo dovrà essere completato entro il secondo trimestre 2026 (la richiesta di posticipo della scadenza, dal primo a secondo trimestre 2026, è stata inviata il 28 ottobre 2025) e la riforma si applicherà dal 2027.

Oltre al PNRR, altri due importanti interventi normativi sono strettamente connessi con l'attuazione del federalismo fiscale regionale:

- la legge di delega fiscale  (legge n. 111 del 2023) specialmente riguardo la progressiva abolizione dell'IRAP e la sostituzione dell'addizionale regionale all'IRPEF con una sovraimposta;

- la legge sull'autonomia differenziata (legge n. 86 del 2024), principalmente in relazione all'individuazione dei livelli essenziali delle prestazioni (LEP).

Nella citata relazione, inoltre, il Governo dà conto dello stato di avanzamento degli obiettivi, in particolare riguardo la fiscalizzazione dei trasferimenti e la definizione dei livelli essenziali delle prestazioni (LEP).

Sul primo punto, rileva l'avvio dell'iter parlamentare sullo schema di decreto legislativo recante "Disposizioni in materia di tributi regionali e locali e di federalismo fiscale regionale" (AG n. 276), che dà attuazione ai principi e ai criteri direttivi previsti dagli articoli 13 e 14 della legge di delega fiscale (n. 111 del 2023).

Il testo all'esame del Parlamento (art. 30), interviene sul decreto legislativo n. 68 del 2011 con riferimento alle disposizioni in materia di autonomia di entrata delle regioni a statuto ordinario, con modifiche finalizzate all'attuazione del federalismo fiscale e della perequazione. Nello specifico istituisce una compartecipazione regionale al gettito dell'IRPEF (in sostituzione della rideterminazione dell'aliquota dell'addizionale regionale IRPEF prevista dalla legislazione vigente), tale da garantire annualmente, per il complesso delle regioni, un gettito pari ai trasferimenti statali soppressi; interviene nella disciplina afferente alla compartecipazione regionale al gettito dell'IVA, definisce i tempi di adozione dei provvedimenti di legislazione secondaria di definizione delle aliquote; le modalità delle regolazioni finanziarie tra Stato e Regioni (da attuare mediante un fondo appositamente istituito, basato sulla compartecipazione al gettito IRPEF pari ai trasferimenti soppressi), nonché i criteri di funzionamento della perequazione. Viene altresì introdotta una fase transitoria triennale (dal 2027 al 2030) al termine della quale, a regime, i fondi perequativi dovranno essere basati su costi standard e capacità fiscale.

 

Quanto alla definizione dei livelli essenziali delle prestazioni, la citata relazione espone in sintesi quanto stabilito a riguardo dalla legge di bilancio 2026 (L. n. 199 del 2025) in materia di prestazioni sociali, con l'istituzione del sistema di garanzia dei LEP nel settore dell'assistenza (commi 699-705) in materia di assistenza all'autonomia e alla comunicazione personale per gli alunni e gli studenti con disabilità (commi 706-711) e in materia di istruzione (commi 712-714).

Nell' attuale regime le fonti di finanziamento delle regioni a statuto ordinario sono costituite dai tributi propri, dalla compartecipazione al gettito dell'IVA, dalle entrate proprie (quelle derivanti da beni, attività economiche della regione e rendite patrimoniali), dai trasferimenti perequativi per i territori con minore capacità fiscale per abitante e, infine, dalle entrate da indebitamento, che sono però riservate a spese di investimento (art. 119, Cost.).
Le entrate tributarie delle regioni a statuto ordinario sono costituite principalmente dal gettito di IRAP, dall'addizionale IRPEF, dalla cosiddetta tassa automobilistica. Gli altri tributi minori, compresa l' addizionale regionale all'accisa sul gas naturale (ARISGAM) e il tributo speciale il deposito in discarica dei rifiuti costituiscono una piccola parte dell'intero gettito tributario.
Le possibilità di manovra sulla leva fiscale da parte regionale sono limitate. Ciascuna regione può determinare l'aliquota entro una forbice fissata dalla legge dello Stato e – in alcuni casi – differenziare i soggetti passivi (per scaglioni di reddito per l'addizionale IRPEF, per categorie economiche per l'IRAP).
Ciascuna regione, inoltre, provvede alla disciplina ed alla gestione degli aspetti amministrativi: riscossione, rimborsi, recupero della tassa e l'applicazione delle sanzioni, sempre entro limiti e principi fissati dalla legge dello Stato. In merito all' Irap, si segnala che la legge di bilancio 2022 (legge n. 234 del 2021, art. 1, commi 8-9) esenta da Irap i contribuenti persone fisiche che esercitano attività commerciali, nonché arti e professioni e, conseguentemente, prevede specifiche forme di copertura del mancato gettito Irap in favore delle Regioni e delle Province autonome, mediante l'istituzione di apposito Fondo. 
Altra entrata importante è costituita dalla compartecipazione regionale al gettito dell'IVA, istituita dal decreto legislativo 56 del 2000 e determinata annualmente con DPCM che entra nel meccanismo di perequazione previsto dallo stesso decreto 56, ai fini del finanziamento del servizio sanitario nazionale. Ciascuna regione riceve la quota di compartecipazione all'IVA a seguito delle operazioni di perequazione, e quindi in aumento o in diminuzione rispetto al conteggio iniziale, effettuato peraltro sulla media triennale dei consumi stimati dall'Istat del rispettivo territorio.  La percentuale della compartecipazione regionale al gettito dell'IVA è stata stabilita, da ultimo, in riferimento all'anno 2020, dal DPCM 10 dicembre 2021 nella misura del 70,14 per cento, mentre in relazione alla quota di compartecipazione relativa a ciascuna regione, nella seduta del 3 ottobre 2024 in sede di Conferenza Stato-Regioni è stata sancita l'intesa sullo schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri (che non risulta tuttavia ancora pubblicato) recante la determinazione delle quote da assegnare a ciascuna regione (sulle modalità di determinazione della quota assegnata a ciascuna regione si rinvia al Focus: La compartecipazione regionale all'IVA). Poiché alimenta il fondo perequativo per il finanziamento del Servizio sanitario nazionale, la compartecipazione all'IVA non può essere considerata propriamente una entrata tributaria, bensì un trasferimento dello Stato.
La parte più cospicua dei trasferimenti dello Stato alle regioni a statuto ordinario è costituita, infatti, dal finanziamento della sanità (il fondo perequativo di cui sopra) e del trasporto pubblico locale. Quest'ultimo finanziato attraverso il Fondo nazionale per il concorso finanziario dello Stato agli oneri del trasporto pubblico locale, anche ferroviario, nelle Regioni a statuto ordinario (dal 2013 al 2017 alimentato, tra l'altro, dal gettito della compartecipazione all'accisa sulla benzina e sul gasolio per autotrazione attribuita alle regioni, destinata anch'essa al finanziamento della sanità fino al 2012). Gli altri trasferimenti sono stati via via soppressi nell'ambito del contributo alla finanza pubblica richiesto alle regioni.
Per un esame dettagliato della tipologia e della quantificazione delle entrate delle regioni si rinvia all relazione della Corte dei conti Relazione sulla gestione finanziaria delle regioni e province autonome negli esercizi 2021-2024 della Corte dei conti – Sezione delle autonomie (Delibera n. 15/SEZAUT/2025/FRG, trasmessa alle Camere in data 21 luglio 2025, Doc. XLVII, n. 3).

In questo contesto si inserisce ora la legge delega sulla riforma fiscale che all' articolo 13  reca i principi e i criteri direttivi per l'attuazione della delega con riferimento ai tributi regionali. In sintesi, nel rispetto dei principi costituzionali e in particolare di quelli attinenti all'autonomia di entrata e di spesa degli enti territoriali (ex articolo 119 Cost.), si delega il Governo a procedere alla revisione delle norme del federalismo fiscale regionale (decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68) che:
  • allo scopo di garantire la cd. fiscalizzazione dei trasferimenti soppressi, rimoduli i meccanismi di intervento, ricorrendo a fonti di finanziamento alternative;
  • attribuisca alle regioni a statuto ordinario le somme a titolo di compartecipazione regionale all'Iva sulla base di specifici criteri, che assicurano l'attuazione del principio di territorialità delle entrate. Tale principio va applicato anche al recupero dell'evasione fiscale;
  • nelle more della ridefinizione della compartecipazione regionale all'Iva, l'aliquota destinata al finanziamento della sanità sia individuata secondo le disposizioni vigenti con D.P.C.M.
Nell'ottica di razionalizzare i tributi regionali, si prevede inoltre di modificare, abrogare ed eventualmente trasformare alcuni tributi propri derivati in tributi propri regionali, ovvero dotati di maggiore autonomia; di semplificare adempimenti e procedimenti tributari, anche attraverso l'eventuale attribuzione alle regioni della facoltà di disciplinarli con proprie leggi.
Con specifico riferimento all' Irap, l'articolo 8 della legge n. 111 del 2023 contiene i principi e criteri direttivi specifici per realizzare il graduale superamento dell'imposta regionale sulle attività produttive. In particolare, tale processo dovrà attuarsi in modo graduale dando priorità alle società di persone e alle associazioni senza personalità giuridica costituite fra persone fisiche per l'esercizio in forma associata di arti e professioni. Per ulteriori approfondimenti si veda il tema web La riforma fiscale.
 

Sul versante delle entrate si segnalano, infine, gli interventi delle leggi di bilancio 2023 e 2024. La legge n. 197 del 2022  interviene in materia di regolazioni finanziarie tra Stato e regioni aventi ad oggetto entrate tributarie regionali; viene disciplinato il recupero da parte dello Stato del maggior gettito della tassa automobilistica (commi 816 e 817) e l'attribuzione alla regione del gettito dell'attività di recupero fiscale riferita all'IRAP e all'addizionale IRPEF (comma 818). La legge n. 213 del 2023 detta norme sul ripiano del disavanzo accertato al 31 dicembre 2021 (commi 455-463) e attribuisce risorse finalizzate agli investimenti (commi 464-469).

Si segnala infine che la legge di bilancio 2026 (legge n. 199 del 2026, commi 638-645) interviene sulle anticipazioni di liquidità concesse alle Regioni per il pagamento dei debiti. Le norme stabiliscono, a decorrere dal 1° gennaio 2026, la cancellazione del debito nei confronti dello Stato relativo alle anticipazioni di liquidità concesse alle regioni per il pagamento dei debiti ai quali le regioni non sono state in grado di far fronte per carenza di liquidità, nonché il trasferimento a carico dello Stato del debito contratto dalle Regioni con Cassa depositi e prestiti S.p.A. per l'estinzione delle anticipazioni di liquidità erogate ai fini dell'estinzione dei debiti cumulati fino al 31 dicembre 2005. A compensazione degli effetti finanziari negativi derivanti dalle anzidette operazioni, le Regioni interessate, versano all'entrata del bilancio dello Stato, entro il 30 giugno di ogni anno dal 2026 al 2051, gli importi previsti pari complessivamente agli oneri non più sostenuti.

ultimo aggiornamento: 19 gennaio 2026

Per le regioni a statuto ordinario, come detto, gli interventi legislativi hanno riguardato principalmente la definizione delle modalità e la quantificazione del concorso alla finanza pubblica ad esse richiesto. Le manovre di finanza pubblica hanno stabilito, per ciascun anno, la quota di risparmio richiesto alle regioni a statuto ordinario sia in termini di indebitamento netto (vale a dire per contribuire alla riduzione del debito complessivo della PA) sia in termini di saldo netto da finanziare (riduzione di risorse erogate dallo Stato). La realizzazione del risparmio è stata attuata principalmente attraverso il taglio di trasferimenti statali, la revisione della spesa regionale, la rinuncia ad altri tipi di contributi erogati dallo Stato. Dal 2014 le misure specifiche per la realizzazione del risparmio, l'entità di ciascuna, nonché il riparto delle stesse tra le regioni sono concordate in sede di Conferenza Stato-Regioni.

Si rammenta che dall'esercizio 2017 le regioni a statuto ordinario sono tenute al conseguimento dell'equilibrio di bilancio, ovvero al conseguimento del saldo non negativo, in termini di competenza, tra le entrate finali e le spese finali (articolo 1, commi 465-466, della legge n. 232 del 2016). Le relative regole di finanza pubblica per gli enti territoriali per il biennio 2024-2025 sono contenute nella Circolare n. 5 del 9 febbraio 2024 della Ragioneria Generale dello Stato, che disciplina le verifiche del rispetto degli equilibri di bilancio ex ante ed ex post ai sensi degli articoli 9 e 10 della legge 24 dicembre 2012, n. 243.
La disciplina sulle regole di finanza pubblica relativa all'equilibrio di bilancio è stata successivamente innovata dalla legge di bilancio per il 2019 (articolo 1, commi da 819 a 826,  legge n. 145 del 2018), che recependo le specifiche pronunce della Corte costituzionale n. 247/2017 e n. 101/2018, ha stabilito  che ai fini del calcolo dell'equilibrio di bilancio dal 2019 le regioni a statuto speciale, le province autonome e gli enti locali possono disporre del risultato di amministrazione e del fondo pluriennale vincolato di entrata e di spesa nel rispetto di quanto normato dal decreto legislativo n. 118 del 2011 (comma 820). Per le regioni a statuto ordinario tale facoltà, originariamente prevista a decorrere dal 2021 (comma 824), è stata riconosciuta con decorrenza 2020 dall'articolo 1, commi 541-542, legge n. 160 del 2019.
Da ultimo, l' articolo 1, comma 785, legge n. 207 del 2024 (legge di bilancio per il 2025) è intervenuto sulla disciplina di cui alla sudetta legge n.145/2018, stabilendo che si debbano considerare in equilibrio gli enti che conseguano un saldo non negativo tra le entrate e le spese di competenza finanziaria comprensivo dell'utilizzo dell'avanzo di amministrazione (o del recupero del disavanzo) e degli utilizzi del fondo pluriennale vincolato di entrata e di spesa, ma al netto delle entrate vincolate e accantonate non utilizzate nel corso dell'esercizio.
L'interpretazione data dalla Corte costituzionale nelle sentenze n. 247/2017 e n. 101/2018 ha indirizzato il riconoscimento del saldo di cui all'articolo 9 della legge n. 243 del 2012 (differenza tra entrate e spese finali, al netto del risultato di amministrazione e del debito) come obiettivo per gli enti da perseguire a livello di comparto e non singolarmente, come specificato dalla Corte dei conti con la delibera n. 20/SSRRCO/QMIG/2019. Allo stesso tempo, a livello di singolo ente, gli enti devono osservare gli equilibri complessivi di bilancio prescritti dal Dlgs.118/2011 e dalla legge n.145/2018, così come integrata dalla legge 207 del 2024, potendo pertanto tener conto dell'utilizzo dell'avanzo di amministrazione e del fondo pluriennale vincolato.

Il concorso alla finanza pubblica del comparto delle regioni a statuto ordinario per gli anni dal 2024 al 2028 è disciplinato dalla legge di bilancio per il 2024 (legge n. 213 del 2023), art. 1 commi da 527 a 527- quinques, come modificati e integrati dal  decreto legge n. 215 del 2023  e, da ultimo, dal decreto legge n. 113 del 2024 (convertito con modificazioni con legge 7 ottobre 2024, n. 143). 
Le regioni a statuto ordinario concorrono al contenimento della spesa pubblica con un contributo annuo complessivo determinato in 305 milioni di euro per l'anno 2024 e in 350 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2025 al 2028. A seguito dell' accordo sulla proposta di riparto del contributo, raggiunto in sede di Conferenza delle regioni e delle province autonome il 19 settembre 2024, è stato adottato il   DPCM 25 marzo 2025  con il quale viene stabilito l'importo dovuto da ciascuna regione a statuto ordinario, per ciascun anno dal 2025 al 2028 a titolo di contributo alla finanza pubblica. Le percentuali di riparto confermano quelle già stabilite per il 2024 (di cui alla Tabella 1, Allegato VI-bis, alla legge di bilancio 2024, vedi   infra).
Ciascuna regione a statuto ordinario è tenuta a   versare all'entrata del bilancio dello Stato  (sul capo X, capitolo n. 3465, art. 2 "Rimborsi e concorsi diversi dovuti dalle regioni a statuto ordinario") l'importo stabilito dal DPCM,  entro il 30 giugno  per ciascun anno dal 2025 al 2028. In caso di mancato versamento entro il termine stabilito, la Ragioneria generale dello Stato è autorizzata ad operare una corrispondente riduzione delle risorse a qualsiasi titolo spettanti alla regione inadempiente.

Per il 2024, invece, le norme dettate dai commi 527-bis, 527-ter, 527-quater, e 527-quinques (inseriti dall'art. 19 del decreto legge n. 113 del 2024), recano la disciplina contabile che ha consentito alle regioni in disavanzo di amministrazione al 31 dicembre 2023, di utilizzare la quota di contributo che avrebbero dovuto versare allo Stato per il 2024, come economia per il ripiano del disavanzo (commi 527-ter, 527-quater). Per il 2024, in sostanza, viene soppresso l'obbligo del versamento all'erario di complessivi 305 milioni e con il ripiano del disavanzo si intende realizzato il concorso alla finanza pubblica da parte del comparto in termini di fabbisogno e indebitamento netto. La quota di concorso alla finanza pubblica riferita a ciascuna regione per l'anno 2024 è stabilita nella Tabella 1 (Allegato VI-bis, alla legge di bilancio 2024) che ripartisce i 305 milioni di euro complessivi.

Un ulteriore contributo alla finanza pubblica per gli anni dal 2025 al 2029 è stato previsto, per tutti gli enti territoriali, dalla legge di bilancio 2025 (legge n. 207/2024, art. 1, commi 784-795), ai fini dell'osservanza dei vincoli economici e finanziari derivanti dalla nuova governance economica dell'UE. Per le regioni a statuto ordinario il comma 786 determina un contributo aggiuntivo pari a complessivi 280 milioni di euro per il 2025 e 840 milioni per ciascuno degli anni dal 2026 al 2028 e 1.310 milioni per l'anno 2029.

Il medesimo comma 786, stabilisce che il riparto del contributo tra le regioni a statuto ordinario, sia che avvenga o meno in sede di autocoordinamento, deve comunque essere formalizzato con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, sentita la Conferenza Stato-Regioni. A seguito del parere favorevole espresso dalla Conferenza Stato-Regioni nella seduta del 2 ottobre 2025, è stato adottato il decreto ministeriale 8 ottobre 2025 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 271 del 21 novembre 2025) con cui viene ripartito il contributo per ciascuno degli anni  dal 2025 al 2029.

Il contributo aggiuntivo stabilito dalla legge di bilancio per il 2025 si differenzia dagli altri contributi alla finanza pubblica per le modalità di realizzazione, disciplinate per tutti gli enti territoriali dai commi 789 e 790 della legge n. 207 del 2024. Gli enti territoriali, nel rispetto dell'equilibrio di bilancio, sono tenuti ad iscrivere, per ciascuno degli anni dal 2025 al 2029, nella parte corrente del bilancio, un fondo di importo pari al contributo aggiuntivo annuale richiesto. Al termine di ogni esercizio, le risorse ivi stanziate costituiscono un'economia che concorre, per gli enti in disavanzo, al ripiano anticipato del disavanzo di amministrazione registrato alla fine dell'esercizio precedente; per gli enti invece che nell'esercizio precedente, abbiano registrato un risultato di amministrazione positivo o pari a zero le somme confluiscono nella parte accantonata del risultato di amministrazione per essere destinata al finanziamento di investimenti, anche indiretti, nell'esercizio successivo. Quanto al monitoraggio dei risultati, è previsto un sistema di verifica annuale del rispetto degli obiettivi di comparto, tramite l'utilizzo dei rendiconti di gestione e dei bilanci di previsione, che gli enti territoriali devono trasmettere, nei termini previsti, alla banca dati unitaria delle amministrazioni pubbliche nonché un regime sanzionatorio per gli enti per i quali risultino andamenti della spesa corrente non coerenti o che non abbiano rispettato le disposizioni sugli adempimenti previsti ai fini della verifica degli obiettivi, che contempla l'imposizione di ulteriori obblighi di accantonamento.

La legge di bilancio 2026 (legge n. 199 del 2026, art. 1, commi 635-636) ha successivamente ridotto di 100 milioni di euro il contributo suddetto limitatamente al 2026. Conseguentemente sono stati ridotti proporzionalmente gli importi di spettanza di ciascuna regione stabiliti nel citato decreto ministeriale 8 ottobre 2025 di riparto del suddetto contributo.

La tabella seguente mostra, riassuntivamente, i contributi alla finanza pubblica chiesti alle Regioni a statuto ordinario per gli anni dal 2026 al 2029.

Ancora in relazione al contributo alla finanza pubblica, la legge di bilancio 2026 (comma 637), disciplina la possibilità per le Regioni a statuto ordinario di rinunciare, per il 2026, ai contributi erogati dallo Stato destinato agli investimenti previsti dal comma 134 della legge n. 154 del 2018 e, conseguentemente, disciplina la riduzione del contributo alla finanza pubblica previsto per il 2026 dalla legge di bilancio 2024 (L. n. 213 del 2023, comma 527) e per gli anni dal 2027 al 2029 dalla legge di bilancio 2025 (L. n. 207 del 2024, comma 786), per le Regioni che scelgono di rinunciare ai suddetti contributi.

Il comma 134 della legge n. 154 del 2018 ha previsto lo stanziamento di risorse per le Regioni a statuto ordinario, destinate ad investimenti per la realizzazione di opere pubbliche per la messa in sicurezza degli edifici e del territorio, nonché per interventi di viabilità e per la messa in sicurezza e lo sviluppo di sistemi di trasporto pubblico anche con la finalità di ridurre l'inquinamento ambientale, per la rigenerazione urbana e la riconversione energetica verso fonti rinnovabili, per le infrastrutture sociali e le bonifiche ambientali dei siti inquinati.

Gli stanziamenti a legislazione vigente, dopo i tagli compiuti dalla legge di bilancio 2025, ammontano a complessivi 259,5 milioni di euro, imputabili all'esercizio 2026, in termini di saldo netto da finanziare e ripartiti nel triennio 2026-2028 in termini di indebitamento netto e fabbisogno: 85,635 milioni di euro per ciascun anno 2026 e 2027 e 88,23 milioni di euro per l'anno 2028.

Le Regioni dovranno comunicare, entro il 15 gennaio 2026, alla Ragioneria generale dello Stato, l'opzione per la rinuncia alle risorse destinate agli investimenti ed entro i successivi quindici giorni, con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, sulla base delle rinunce trasmesse, è definita la situazione per singola Regione. Conseguentemente, per ciascuna regione, sono rivisti i contributi alla finanza pubblica di cui alle leggi di bilancio 2024 e 2025.

ultimo aggiornamento: 16 gennaio 2026

L'attività legislativa, connotata dal carattere pattizio, interviene sul sistema delle entrate di ciascuna delle regioni a statuto speciale e delle due province autonome, sia come modifiche alle aliquote delle compartecipazioni ai tributi erariali, sia come attribuzione di contributi specifici

Sul sistema di finanziamento delle regioni a statuto speciale e delle province autonome si ricorda che ogni statuto elenca le imposte erariali delle quali una quota percentuale è attribuita alla regione, le aliquote eventualmente differenziate per ciascun tipo di imposta, la base di computo, le modalità di attribuzione. Talune specificazioni di dettaglio sono rimesse poi alle norme di attuazione. Le compartecipazioni possono essere considerate tributi regionali solo ai fini della destinazione del gettito (in tal senso sono "tributi propri"). Non sono regionali, però, per alcun punto della loro disciplina: istituzione, soggetti passivi e base imponibile, sanzioni, contenzioso, eccetera.

La Regione siciliana, la regione Friuli-Venezia Giulia (dal 2008), la regione Trentino-Alto Adige e le Province autonome di Trento e di Bolzano (dal 2011) provvedono alla riscossione diretta di tutti i tributi erariali – le quote di compartecipazione ai tributi erariali - vale a dire che le entrate corrispondenti alle quote di compartecipazione ai tributi erariali ad esse spettanti, sono versate direttamente sui conti infruttiferi ordinari intestati alla regione o alla provincia autonoma, istituiti presso le tesorerie dello Stato. Per la Regione Sardegna, con il D.Lgs. 114/2016, è stata avviata la definizione delle modalità di riscossione del gettito tributario spettante alla Regione, procedimento non ancora concluso per tutte le entrate tributarie. Per la Regione Valle d'Aosta, invece, i tributi erariali sono riscossi dallo Stato che provvede poi a ‘devolvere' alla regione la quota spettante.

Tutte le regioni a statuto speciale e le province autonome collaborano - secondo le specificazioni dei propri Statuti - all'accertamento delle imposte erariali riscosse o prodotte sul proprio territorio.

 

Per quanto riguarda le quote di compartecipazione ai tributi erariali, sicuramente il connotato più forte dell'autonomia finanziaria di tali enti, di seguito è illustrato in sintesi il quadro delle entrate tributarie spettanti a ciascuna autonomia, nonché le ultime modifiche più rilevanti all'ordinamento finanziario. 

Per l'illustrazione degli interventi riferiti a ciascuna regione a statuto speciale e provincia autonoma, nonché gli interventi sul complesso delle autonomie, si rinvia invece al paragrafo Accordi bilaterali in materia finanziaria ed agli specifici focus dedicati a ciascuna autonomia.

Valle d'Aosta

A decorrere dal 2011, è attribuito l'intero gettito delle imposte erariali sul reddito e sul patrimonio (IRPEF, imposta sul reddito delle società, imposta sulle successioni), dell'IVA (compresa quella all'esportazione), dell'accisa sulla benzina e sugli altri prodotti energetici, sui tabacchi, sull'energia elettrica; i 9 decimi delle imposte erariali sugli affari (registro, bollo, ipotecarie, concessioni), nonché dei proventi del lotto; con il D.Lgs. n. 184 del 2017 sono state adottate norme di attuazione dello statuto in materia di coordinamento e di raccordo tra la finanza statale e regionale e in materia di autonomia impositiva (art. 2-4, legge n. 690 del 1981).

Trentino-Alto Adige e Province autonome di Trento e di Bolzano

Le entrate tributarie spettanti ai tre enti sono state riviste con la legge di stabilità 2015, che in attuazione all'accordo con il Governo dell'ottobre 2014, ha rimodulato l'aliquota di compartecipazione al gettito dell'IVA tra la Regione e le Province ed ha attribuito alle Province la facoltà di disciplinare interventi di credito d'imposta. Le ultime modifiche riguardano le entrate derivanti dal gioco con vincita in denaro di natura extra tributaria, incluse nelle compartecipazioni spettanti alle due province a seguito dell'accordo del novembre 2021 e il gettito delle accise sui prodotti energetici ad uso riscaldamento escluso, invece, dalle compartecipazioni dal 2023, a seguito dell'accordo del 25 settembre 2023 (artt. 69-75 dello statuto, DPR n. 670 del 1972).

In sintesi, alla Regione Trentino-Alto Adige spetta l'intero gettito delle imposte ipotecarie, i 9 decimi delle imposte sulle successioni e donazioni e dei proventi del lotto e un decimo dell'IVA generale. Alle Province autonome di Trento e di Bolzano spettano gli 8 decimi dell'IVA generale e i 9 decimi di tutte le altre imposte erariali (compresa l'IVA all'importazione), ad eccezione delle imposte devolute alla Regione Trentino Alto Adige. Con la modifica apportata dalla legge di bilancio 2022, tra ‘tutte le altre entrate' sono ora comprese anche quelle derivanti dalla raccolta di tutti i giochi con vincita in denaro, sia di natura tributaria, sia di natura non tributaria, in quanto costituite, da utile erariale. A decorrere dal 2023, con le modifiche apportate dal decreto legge n. 145 del 2023 (convertito con modificazioni con legge 15 dicembre 2023, n. 191), il gettito relativo alle accise sui prodotti petroliferi utilizzati per riscaldamento è, invece, escluso dalle entrate oggetto di compartecipazione. La legge di bilancio 2018 (come modificata dalla legge di bilancio 2020) ha infine riscritto la disciplina delle concessioni delle grandi derivazioni di acqua a scopo idroelettrico (art. 13 dello statuto); in particolare la norma statutaria attribuisce alle province autonome la potestà legislativa in merito alle modalità e alle procedure di assegnazione delle concessioni e stabilisce il trasferimento in proprietà alle province stesse delle opere in stato di regolare funzionamento .

Friuli-Venezia Giulia

Con la legge di bilancio 2018, a seguito di intesa con la regione, viene completamente ridisegnato il quadro delle compartecipazioni spettanti alla regione; a seguito della modifica delle modalità di calcolo del gettito spettante, basato ora sul maturato, viene infatti stabilita un'unica aliquota (inferiore a quelle precedenti, ad eccezione dell'IRES) ed estesa la compartecipazione a quasi tutti i tributi erariali. A decorrere dal 2018 spettano alla regione i 5,91 decimi dell'IRPEF (fissata precedentemente a 6/10), dell'IRES (fissata precedentemente a 4,5/10), dell'IVA (fissata precedentemente a 9,1/10), delle accise sull'energia elettrica e sui tabacchi (fissati precedentemente a 9/10) e su tutti gli altri tributi erariali ad eccezione di alcune accise, dell'imposta sugli oli lubrificanti, delle entrate derivanti dai giochi, della tassa sulle emissioni di anidride solforosa e ossidi di azoto e della tassa automobilistica; rimane invece invariata la misura delle compartecipazioni al gettito dell'accisa sulle benzine (2,975/10) e dell'accisa sul gasolio (3,034/10) consumati nella regione, già stabilite dalla legge finanziaria 2008. Le norme di attuazione dello statuto speciale adottate con il decreto legislativo 26 marzo 2018, n. 45 hanno definito nel dettaglio i criteri di determinazione del gettito riferito al territorio della Regione, dei tributi erariali spettanti alla regione (art. 49 dello statuto, L. cost. n. 1 del 1963).

Sicilia

Spettano alla regione, a decorrere dal 2018, i 7,10 decimi del gettito IRPEF (calcolato secondo il criterio del ‘maturato' in luogo del ‘riscosso') a seguito dell'accordo del 2016 (e della conseguente norma di attuazione adottata con il D.Lgs. n. 251 del 2016) e i 3,64 decimi del gettito dell'IVA, calcolato anch'esso sulla base del maturato, a decorrere dal 2017 (a seguito dell'accordo del luglio 2017 e della conseguente norma di attuazione adottata con il D.Lgs. n. 16 del 2018). Per i restanti tributi, rimane invariata la norma che attribuisce alla regione l'intero gettito di tutte le altre entrate tributarie, ad eccezione delle imposte di produzione (ora, accise) e dei proventi del monopolio dei tabacchi e del lotto esplicitamente attribuite allo Stato (D.P.R. n. 1074 del 1965).

Sardegna

Sono attribuiti alla regione: i 7 decimi dell'IRPEF e dell'IRPEG, i 9 decimi delle imposte ipotecarie, bollo e registro, concessioni, energia elettrica, fabbricazione (accise), i 5 decimi delle imposte sulle successioni e donazioni e, con la finanziaria 2007 (ma in vigore dal 2010), i 9 decimi dell'IVA e i 7 decimi di tutte le altre entrate erariali. La norma di attuazione dello statuto adottata con D. Lgs. n. 114 del 2016, definisce ora le modalità di determinazione e di attribuzione delle quote spettanti alla Regione; in via generale le entrate spettanti alla Regione sono determinate sulla base dell'ammontare riscosso dallo Stato nel territorio regionale e dalle entrate di pertinenza regionale affluite al di fuori del territorio regionale (art. 8 dello statuto, L. cost. n. 3 del 1948) .

ultimo aggiornamento: 16 gennaio 2026
Il contributo richiesto alle autonomie speciali al risanamento dei conti pubblici è stato attuato principalmente attraverso tre azioni:
  • accantonamenti effettuati dallo Stato a valere sulle risorse spettanti alla regione come quote di compartecipazioni ai tributi erariali
  • assunzioni da parte regionale di oneri in relazione a funzioni trasferite dallo Stato alla regione (ad esempio le province autonome di Trento e di Bolzano hanno assunto – in parte o interamente - gli oneri relativi alle rispettive Università degli studi, al Parco nazionale dello Stelvio, al finanziamento di progetti per i territori confinanti; la regione Valle d'Aosta ha assunto gli oneri per l'esercizio delle funzioni statali relative ai servizi ferroviari di interesse locale);
  • applicazione, prima, del patto di stabilità interno variamente modulato, e successivamente del pareggio di bilancio, applicato a decorrere dal 2018 a tutte le autonomie.
Il contributo dovuto a decorrere dal 2022, è determinato in attuazione di accordi bilaterali sottoscritti con ciascuna autonomia negli ultimi mesi del 2021, dalla legge di bilancio 2022 (legge n. 234 del 2021), per le regioni Sardegna (comma 543), Sicilia (comma 545), Friuli-Venezia Giulia (comma 554) e Valle d'Aosta (comma 559, integrato dall'art. 18, comma 2, del decreto legge n. 44 del 2023, convertito con legge n. 74 del 2023). Per la Regione Trentino-Alto Adige e le Province autonome di Bolzano e di Trento il concorso alla finanza pubblica è stabilito, sempre in attuazione di accordo bilaterale con lo Stato, dall'articolo 79 dello statuto (D.P.R. n. 670 del 1972, in particolare i commi 4-bis e 4-ter) come modificato, da ultimo, dal decreto legge n. 145 del 2023 (in corso di conversione), articolo 9, comma 3.
Nell'ottobre 2024, inoltre, sono stati sottoscritti accordi bilaterali tra ciascuna autonomia e il Governo, i cui contenuti sono stati recepiti dalla legge di bilancio per il 2025 (legge n. 207 del 2024, art. 1, commi 710-724). Due dei principali contenuti, comuni a tutti gli accordi, riguardano il concorso alla finanza pubblica delle autonomie speciali.
Viene innanzitutto aggiornato il contributo alla finanza pubblica dovuto dall'ente (art. 1, commi 710, 713, 719 e 722). In particolare, in relazione alla Regione Friuli-Venezia Giulia il contributo alla finanza pubblica è stabilito per gli anni 2026-2033. Per la Regione Sardegna, la Regione Valle d'Aosta e la Regione Sicilia, tale contributo è determinato a decorrere dal 2026 e conferma, in questi tre casi, la misura già stabilita con il precedente accordo.
L'altro contenuto dell'accordo è la definizione delle disposizioni sull'ulteriore contributo alla finanza pubblica in attuazione della nuova governance economica europea, determinato per il complesso delle autonomie speciali dall'art. 1, comma 787 della citata legge di bilancio 2025, nell'ambito delle misure rivolte a tutte gli enti territoriali e stabilito in 150 milioni di euro per il 2025, 440 milioni per ciascun anno dal 2026 al 2028 e 700 milioni per il 2029. I commi 712, 715, 717, 721 e 724 recepiscono quanto concordato con ciascun ente; le modalità di realizzazione del contributo sono disciplinate dai commi 789-793 per tutti gli enti territoriali (tranne che per la regione Trentino-Alto Adige e le Province autonome, per le quali sono recepite in norme statutarie, come prescritto dallo statuto stesso) e prevedono, in sostanza, di accantonare le risorse stabilite per ciascun ente in un fondo vincolato destinato al ripiano anticipato del disavanzo o, in caso di pareggio o avanzo di amministrazione, destinato agli investimenti da utilizzare nell'esercizio successivo; è inoltre previsto un sistema di monitoraggio ed eventuali 'sanzioni' in caso di non adempienza, consistenti in nuovi ulteriori obblighi che, nel caso delle autonomie speciali possono essere previsti solo nel rispetto del principio dell'accordo e delle norme statutarie.

Sulla misura del contributo alla finanza pubblica dovuto da ciascuna autonomia a decorrere dal 2022, si rinvia ai singoli Focus dedicati agli accordi tra lo Stato e ciascuna autonomia

Gli accordi bilaterali sottoscritti, e le norme che ne recepiscono i contenuti disciplinano, inoltre, nel dettaglio le possibilità e le modalità per lo Stato di modificare unilateralmente il contributo richiesto alla regione. In sostanza l'ammontare del contributo alla finanza pubblica dovuto dalla regione, può essere modificato dallo Stato unilateralmente, vale a dire senza accordo con la regione, solo se la variazione è limitata nel tempo, è adottata in presenza di "eccezionali esigenze di finanza pubblica" e l'ammontare dell'aumento non supera del 10 per cento l'importo del contributo. Qualora, per assicurare il rispetto delle norme europee in materia di riequilibrio del bilancio pubblico, sia necessario un ulteriore aumento, senza l'accordo con la regione, l'aumento complessivo non può comunque superare il 20 per cento del contributo. Così stabilisce la legge di bilancio 2019 (legge n. 145 del 2018), al comma 878 per la Regione Valle d'Aosta e al comma 882 per la Regione siciliana, nonché la legge di bilancio 2020 (legge n. 160 del 2019) al comma 869 per la regione Sardegna. Una norma analoga era già stata inserita nello statuto del Trentino Alto Adige (art. 79, comma 4-septies) con la legge di stabilità 2015, in riferimento al contributo alla finanza pubblica dovuto dalla Regione e dalle Province autonome. La disciplina è la stessa anche per la regione Friuli Venezia Giulia ed è inserita nella norma di attuazione dello statuto speciale in materia di coordinamento della finanza pubblica adottata con decreto legislativo 154 del 2019, all'art. 4 in riferimento agli anni 2019-2021 e all'art. 4-bis (inserito dal D.Lgs. n. 86 del 2022) in riferimento agli anni 2022-2026. Le citate norme di attuazione, inoltre, specificano che la facoltà di modificare il contributo secondo le regole descritte, può essere esercitata dallo Stato solo fino a quando il rapporto tra il contributo e le entrate correnti della Regione - calcolato tenendo conto delle entrate del titolo primo e secondo accertate in conto competenza - non superi la media dei medesimi rapporti riferiti alle altre Autonomie speciali.
Per quanto concerne il  contributo alla finanza pubblica  stabilito dalla legge di bilancio 2021 (legge n. 178 del 2020, commi 850, 851 e 852, come modificata dalla legge di bilancio 2022), richiesto all' intero comparto delle regioni e delle province autonome , per ciascun anno  dal 2023 al 2025 , si rinvia a quanto già detto nel paragrafo Il  contributo delle regioni a statuto ordinario alla finanza pubblica .
Vale solo ricordare in questa sede che il contributo, richiesto in considerazione dei risparmi di spesa conseguenti la razionalizzazione e riorganizzazione dei servizi e stabilito complessivamente in 196 milioni di euro annui, riguarda le regioni a statuto ordinario e le regioni a statuto speciale Valle d'Aosta, Sicilia e Sardegna. Per le restanti autonomie speciali il concorso alla finanza pubblica è disciplinato in modo esaustivo dallo statuto e dalle norme di attuazione, come esplicitato dalla norma stessa (comma 852). Il contributo è stato ripartito tra gli enti con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 4 ottobre 2023 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 259 del 6 novembre 2023), secondo quando indicato nella tabella inserita nel testo.

ultimo aggiornamento: 20 gennaio 2025

L'accordo bilaterale in materia di finanza pubblica tra lo Stato e ciascuna autonomia, come già ricordato, è lo strumento principale con il quale sono definite le misure e le modalità del concorso di ciascuna regione agli obiettivi di finanza pubblica, l'attribuzione di nuove funzioni, la variazione delle aliquote di compartecipazioni ai tributi erariali, nonché le eventuali misure a sostegno di specifiche criticità. Di seguito, per ciascuna regione a statuto speciale, sono illustrati i contenuti principali dei più recenti accordi bilaterali con lo Stato.

Negli ultimi mesi del 2021 sono stati sottoscritti accordi bilaterali tra Stato e ciascuna autonomia in materia di finanza pubblica, con i quali, tra l'altro, è stato rideterminato il contributo alla finanza pubblica richiesto a ciascuna autonomia a decorrere dal 2022, norme poi recepite dalla legge di bilancio 2022. Un altro contenuto comune a tutti gli ultimi accordi, inoltre, riguarda la definizione dei livelli essenziali delle prestazioni per i servizi concernenti i diritti civili e sociali; è previsto, infatti, che ciascuna regione e provincia autonoma partecipi, dal gennaio 2022, ai lavori della Commissione tecnica per i fabbisogni standard con propri rappresentanti al fine di porre in essere, concordandole con lo Stato, le azioni necessarie affinché gli enti locali del proprio territorio si sottopongano alle rilevazioni, a fini conoscitivi, dei fabbisogni e dei costi standard dei propri enti locali, necessari appunto per la definizione dei livelli essenziali delle prestazioni. Nel corso del 2022 si è registrato l'accordo del 16 dicembre 2022 tra il Governo e la Regione siciliana con il quale viene definita la controversia sull'aumento della compartecipazione della regione alla spesa sanitaria, tema ripreso anche dall'accordo successivo, sottoscritto il 16 ottobre 2023, incentrato principalmente sul ripiano del disavanzo accertato nel 2018.

L'accordo del 25 settembre 2023 tra lo Stato, la Regione Autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol e le Province autonome di Trento e di Bolzano, definisce la questione del mancato gettito delle accise sui prodotti energetici ad uso riscaldamento di spettanza delle Province autonome di Trento e di Bolzano, ed interviene a tal fine nella determinazione delle entrate erariali e nel concorso alla finanza pubblica delle due Province.

Come già accennato, nell'ottobre 2024 sono stati sottoscritti accordi con ciascuna autonomia, recepiti dalla legge di bilancio per il 2025 (legge n. 216 del 2004, commi 710-724) hanno in comune tre contenuti principali:

  • l'aggiornamento o la conferma del contributo alla finanza pubblica dovuto dall'ente;
  • la quantificazione, in via definitiva, dell'importo che l'ente è tenuto a versare al bilancio dello Stato, nel 2025, a titolo di restituzione di risorse ricevute in eccesso rispetto la perdita di gettito connessa all'emergenza COVID-19;
  • la definizione della quota dell'ulteriore contributo alla finanza pubblica in attuazione della nuova governance economica europea, stabilito per il complesso delle autonomie speciali dall'art. 1, comma 787, della citata legge di bilancio 2025.

Da ultimo la legge di bilancio per il 2026 recepisce l'accordo del 5 dicembre 2025 con la Regione Sardegna, in materia di compensazione degli svantaggi strutturali derivanti dalla condizione di insularità e delle misure agevolative di natura tributaria operate a valere sul capitolo 1200 del bilancio dello Stato, nonché in materia di assunzione di personale.

Dal 2023, inoltre, sono intervenuti accordi con il complesso delle autonomie speciali in relazione agli effetti finanziari conseguenti agli interventi statali sulle entrate fiscali, di cui le autonomie ricevono quote di compartecipazione al gettito.

L'accordo del 7 dicembre 2023 tra il Ministero dell'economia e delle finanze, le regioni a statuto speciale Valle d'Aosta, Friuli Venezia Giulia e Sardegna e le Province autonome di Trento e di Bolzano, è stato recepito con la legge di bilancio 2024 (legge n. 213 del 2023, art. 1, commi 450-451) e riconosce, alle predette autonomie speciali, per il solo esercizio 2024, un contributo di complessivi 105.581.278 euro in relazione agli effetti finanziari conseguenti alla revisione della disciplina dell'Irpef e delle detrazioni fiscali connessa all'attuazione del primo modulo di riforma delle imposte sul reddito delle persone fisiche, avviata con il decreto legislativo 30 dicembre 2023,n. 216 e destinata a incidere sul gettito Irpef attribuito a ciascuna regione. Per le stesse finalità è stato riconosciuto analogo contributo alla Regione siciliana dall'articolo 9, comma 1 del decreto legge n. 155 del 2024 (convertito con modificazioni dalla legge n. 189/2024). La norma, infatti, riconosce alla Regione siciliana un contributo pari a 74,4 milioni di euro, per il solo 2024, a titolo di ristoro delle minori entrate conseguenti la riforma fiscale; l'erogazione del contributo è condizionata alla sottoscrizione dell'accordo bilaterale Stato-Regione.

Successivamente la legge di bilancio 2025 (legge n. 207 del 2024) al comma 907, dispone che in caso di perdita di gettito delle autonomie speciali in conseguenza delle misure fiscali adottate dalle norme della medesima legge di bilancio 2025, Governo e autonomie speciali promuovono un'intesa al fine di determinare le eventuali compensazioni necessarie. L'intesa è stata siglata il 12 dicembre 2025 ed è stata recepita dalla legge di bilancio 2026 (legge n. 199 del 2025, art. 1, comma 657 ) che determina l'ammontare complessivo del ristoro, pari a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027 e 50 milioni di euro per il 2028. Gli importi spettanti a ciascuna regione e provincia autonoma sono indicati nella tabella allegata alla medesima legge di bilancio 2026 (Allegato IX).

Ancora la legge di bilancio 2026 (art. 1, comma 658) dispone che in caso di perdita di gettito delle autonomie speciali in conseguenza delle misure fiscali adottate dalle norme della legge di bilancio 2026, Governo e Autonomie speciali promuovono un'intesa, entro il 30 aprile 2026, al fine di concordare gli eventuali conseguenti ristori con la regione o provincia autonoma interessata.

ultimo aggiornamento: 19 gennaio 2026

La Corte dei conti, Sezione delle Autonomie, nell'ambito delle proprie funzioni di controllo, presenta annualmente al Parlamento una relazione sulla gestione finanziaria delle regioni e delle province autonome; da qualche anno la relazione analizza insieme i dati sia delle regioni a statuto ordinario sia delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano, al fine di fornire indicazioni sugli andamenti tendenziali della finanza regionale, non solo sotto il profilo contabile, ma anche per ciò che riguarda la programmazione, la gestione e l'intervento pubblico sul territorio.

La Relazione sulla gestione finanziaria delle Regioni e Province autonome negli esercizi 2021-2024, è stata approvata dalla Sezione autonomie con delibera n. 15/SEZAUT/2025/FRG (trasmessa alla Presidenza della Camera dei deputati in data 21 luglio 2025, Doc. XLVII, n. 3). Dopo il primo capitolo in cui sono esposti il quadro macroeconomico e i dati tendenziali di finanza pubblica, ampio spazio è dedicato, anche in questa relazione come nella precedente, all'attuazione dell'Agenda 2030 e allo sviluppo sostenibile. Dal monitoraggio degli indicatori dell'Agenda ONU 2030 e del Benessere Equo e Sostenibile (BES) la Corte dei conti registra l'esigenza di "dare maggiore incisività alla fase attuativa, malgrado una diffusa consapevolezza in sede di programmazione".

La relazione passa poi all'esame delle principali voci della gestione finanziaria con l'analisi delle entrate e delle spese di regioni e province autonome. Sul versante delle entrate, oltre al quadro normativo e alle principali fonti di entrate, sono illustrate le analisi condotte sul triennio 2021-2023 attraverso indicatori di particolare rilievo, quali la capacità d'entrata, la velocità di riscossione, la capacità di accertamento delle entrate effettive.

Per quanto concerne le spese, oltre il consueto approfondimento sulla spesa sanitaria, che costituisce sempre la componente maggioritaria (oltre il 60 %) della spesa regionale, la Relazione contiene anche quest'anno due focus, uno sui pagamenti in conto capitale ("Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni" e "Contributi agli investimenti") e uno sulla consistenza numerica del personale e costo del lavoro.

Gli altri due temi trattati nella Relazione sono infine l'indebitamento regionale e la gestione del patrimonio regionale.

Ognuna delle Sezioni regionali della Corte dei conti, inoltre, esercita il controllo sulla finanza regionale anche attraverso il giudizio di parificazione del rendiconto della regione. Per ulteriori approfondimenti si veda il Focus Le relazioni della Corte dei conti.

ultimo aggiornamento: 4 agosto 2025

La legge delega per la riforma fiscale (legge n. 111 del 2023) definisce, all'articolo 8, i principi e i criteri direttivi relativi all'IRAP prevedendo, in particolare il graduale superamento dell'imposta, con priorità per le società di persone e le associazioni senza personalità giuridica costituite tra persone fisiche per l'esercizio in forma associata di arti e professioni, e istituendo, in sua vece, una sovrimposta, determinata secondo le medesime regole dell'IRES, con l'esclusione del riporto delle perdite, ovvero secondo regole particolari per gli enti non commerciali, con invarianza del carico fiscale, assicurando alle regioni un gettito in misura equivalente a quello attuale, da ripartire tra le stesse sulla base dei criteri vigenti in materia di IRAP.

 Si dispone inoltre affinché l'intervento sopra indicato garantisca comunque il finanziamento del fabbisogno sanitario e il gettito in misura equivalente per le regioni che presentano squilibri di bilancio sanitario o sono sottoposte a piani di rientro i quali, in base alla legislazione vigente, comportano l'applicazione, anche automatica, di aliquote dell'IRAP maggiori di quelle minime.
Di seguito si riportano le caratteristiche fondamentali dell'imposta.
Le caratteristiche generali dell'imposta 

L'imposta regionale sulle attività produttive - IRAP, disciplinata dal decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, è dovuta per l'esercizio abituale di una attività autonomamente organizzata, diretta alla produzione o allo scambio di beni ovvero alla prestazione di servizi. 

Non sussiste autonoma organizzazione ai fini dell'imposta nel caso di medici che abbiano sottoscritto specifiche convenzioni con le strutture ospedaliere per lo svolgimento della professione all'interno di tali strutture, laddove gli stessi percepiscano per l'attività svolta presso le medesime strutture più del 75 per cento del proprio reddito complessivo.

L'imposta ha carattere reale e non è deducibile ai fini delle imposte sui redditi, è dovuta per periodi di imposta a ciascuno dei quali corrisponde una obbligazione tributaria autonoma, determinati secondo i criteri stabiliti ai fini delle imposte sui redditi ed è riscossa mediante versamento del soggetto passivo da eseguire con le modalità e nei termini stabiliti per le imposte sui redditi. E' previsto il versamento di due acconti (nel corso dell'anno fiscale al quale l'imposta fa riferimento) secondo le disposizioni concernenti l'imposta sui redditi e del saldo.

Ai fini IRES, nonché IRPEF per quanto concerne gli esercenti arti e professioni, è deducibile:
(i) la parte dell'IRAP versata con riguardo alla quota imponibile delle spese per il personale dipendente e assimilato, al netto delle deduzioni previste dall'articolo 11 del decreto legislativo n. 446 del 1997, la c.d. "deduzione analitica dell'IRAP" (articolo 2 del decreto legge n. 201 del 2011);
(ii) una quota pari al 10 per cento dell'IRAP versata nel periodo d'imposta riferita all'imposta pagata sugli interessi passivi netti, la c.d. "deduzione forfetaria dell'IRAP" (articolo 6 del decreto-legge n. 185 del 2008).   
Soggetti passivi sono gli esercenti attività d'impresa e lavoro autonomo, operanti in forma associata, gli enti non commerciali privati nonché le amministrazioni ed enti pubblici.

L'IRAP è un tributo proprio derivato, vale a dire un tributo istituito e regolato dalla legge dello Stato, il cui gettito è attribuito alle regioni, le quali devono, pertanto, esercitare la propria autonomia impositiva entro i limiti stabiliti dalla legge statale. Il gettito dell'Irap concorre, nella misura e nelle forme stabilite dalla legge, al finanziamento del Servizio sanitario nazionale.

N on sono soggetti passivi dell'imposta: le persone fisiche, gli organismi di investimento collettivo del risparmio ad esclusione delle società di investimento a capitale variabile; i fondi pensione; i gruppi economici di interesse europeo (GEIE);  i soggetti che esercitano una attività agricola (ma  con riferimento all'allevamento di animali e per gli agriturismi la  base imponibile è determinata dalla differenza tra l'ammontare dei corrispettivi e l'ammontare degli acquisti destinati alla produzione).
Con riferimento ai GEIE il  valore della produzione netta del gruppo economico di interesse europeo residente nel territorio dello Stato o di una stabile organizzazione di un gruppo non residente è determinato secondo le disposizioni generali, ed è imputato a ciascun membro nella proporzione prevista dal contratto di gruppo o, in mancanza, in parti uguali. Il valore si considera prodotto, anche nei confronti di membri non residenti, nel territorio della regione in cui il gruppo o la stabile organizzazione ha sede, salvo il caso in cui l'attività sia svolta in più regioni (ipotesi disciplinata dall'articolo 4, comma 2, del decreto legislativo).
Sono previsti alcuni regimi agevolati (descritti agli articoli 17 e 18).
Le Regioni e le province autonome possono disporre la riduzione o l'esenzione dall'imposta per gli enti del terzo settore , comprese le cooperative sociali (articolo 82, comma 8 del decreto legislativo n.117 del 2017).
 
La legge di bilancio 2022 (articolo 1, commi 8 e 9 della legge n. 234 del 2021) dal 2022 esenta da IRAP i contribuenti persone fisiche che esercitano attività commerciali, nonché arti e professioni. Sono previste specifiche forme di copertura del mancato gettito Irap in favore delle Regioni e delle Province autonome, mediante l'istituzione di apposito Fondo.

Determinazione base imponibile IRAP per società di capitali ed enti commerciali

L'IRAP si applica sul valore della produzione netta derivante dall'attività esercitata nel territorio della regione (viene inoltre disciplinata l'ipotesi in cui l'attività sia svolta in più regioni) ed è dovuta alla regione nel cui territorio il valore della produzione netta è realizzato.

La base imponibile IRAP delle società di capitali è determinata con modalità differenti, a seconda del tipo di attività esercitata.

a) il valore della produzione netta delle società industriali è determinato come differenza tra il valore e i costi della produzione di cui alle lettere da A) e B) dell'articolo 2425 del codice civile, con esclusione delle voci di cui ai numeri 9) costo del personale, 10) lett. c) e d) svalutazione delle immobilizzazioni e svalutazione crediti attivo circolante, 12) accantonamenti per rischi e 13) altri accantonamenti del conto economico (articolo 5 decreto legislativo n. 446 del 1997). 

b) il valore della produzione netta delle banche e degli intermediari finanziari è determinato come somma algebrica delle seguenti voci: (a) margine di intermediazione ridotto del 50 per cento dei dividendi, (b) 90 per cento ammortamenti dei beni materiali e immateriali ad uso strumentale, (c) 90 per cento delle altre spese amministrative e (c-bis) rettifiche e riprese di valore nette per deterioramento dei crediti verso la clientela iscritti in bilancio a tale titolo (articolo 6, comma 1 decreto legislativo n. 446 del 1997);

c)   il valore della produzione netta delle società di intermediazione mobiliare (SIM)  è determinato come differenza tra la somma degli interessi attivi e proventi assimilati relativi alle operazioni di riporto e di pronti contro termine e le commissioni attive riferite ai servizi prestati dall'intermediario e la somma degli interessi passivi e oneri assimilati relativi alle operazioni di riporto e di pronti contro termine e le commissioni passive riferite ai servizi prestati dall'intermediario, ridotta del 90 per cento ammortamenti dei beni materiali e immateriali ad uso strumentale e del 90% delle altre spese amministrative (articolo 6, comma 2 decreto legislativo n. 446 del 1997);

d)  il valore della produzione netta delle società di gestione dei fondi comuni di investimento (SGR)  è determinato come differenza tra le commissioni attive e passive, ridotta del 90 per cento ammortamenti dei beni materiali e immateriali ad uso strumentale e del 90% delle altre spese amministrative (articolo 6, comma 3 decreto legislativo n. 446 del 1997);

e)  il valore della produzione netta delle società di investimento a capitale variabile (SICAV)  è determinato come differenza tra le commissioni di sottoscrizione e le commissioni passive dovute a soggetti collocatori, ridotta del 90 per cento ammortamenti dei beni materiali e immateriali ad uso strumentale e del 90% delle altre spese amministrative (articolo 6, comma 4);

f) il valore della produzione netta delle società di partecipazione non finanziaria e assimilati è determinato aggiungendo al risultato derivante dall'applicazione dell'articolo 5 la differenza tra gli interessi attivi e proventi assimilati ed il 96 per cento degli interessi passivi e oneri assimilati (articolo 6, comma 9 decreto legislativo n. 446 del 1997);

g) il valore della produzione netta delle imprese di assicurazione è determinato apportando alla somma dei risultati del conto tecnico dei rami danni (voce 29) e del conto tecnico dei rami vita (voce 80) del conto economico le seguenti variazioni: (a) 90 per cento ammortamenti beni strumentali, ovunque classificati, e 90 per cento altre spese amministrative (voci 24 e 70), (b) 50 per cento dividendi (voce 33) e (b-bis) le perdite, le svalutazioni e le riprese di valore nette per deterioramento dei crediti, limitatamente a quelle riconducibili a crediti nei confronti di assicurati iscritti in bilancio a tale titolo (articolo 7 decreto legislativo n. 446 del 1997).

Gli articoli sopra richiamati prevedono espressamente delle voci di costo indeducibili e particolari modalità di deduzione di taluni costi (ad esempio, il costo sostenuto per l'acquisizione di marchi d'impresa e avviamento è deducibile in misura non superiore ad un diciottesimo del costo, indipendentemente dall'imputazione al conto economico). Il costo del personale assunto a tempo indeterminato è deducibile ai sensi dell'articolo 11 del medesimo decreto legislativo n. 446 del 1997.

In linea generale, nella determinazione della base imponibile IRAP delle società di capitali, indipendentemente dal settore di attività svolta, assumono rilevanza i seguenti principi:

a) Principio di derivazione (o presa diretta) dal bilancio

La base imponibile IRAP (valore della produzione netta) è determinata considerando le voci del conto economico di bilancio espressamente richiamate dalla norma di riferimento. 

b) Principio di correlazione   

I componenti positivi e negativi classificati in voci del conto economico diverse da quelle ricomprese nella base contabile IRAP (voci c.d. "fuori base") concorrono alla formazione della base imponibile IRAP nella stessa misura dei componenti rilevanti della base imponibile di periodi d'imposta precedenti o successivi a cui sono correlati.

c) Principio di inerenza 

Concorrono alla formazione della base imponibile solo i ricavi e costi inerenti all'esercizio dell'attività d'impresa.

Per quanto riguarda enti non commerciali ed amministrazioni pubbliche il valore della produzione è determinato in base alle retribuzioni del personale con alcune specificità indicate agli articoli 10 e 10-bis.

Aliquote d'imposta
L'imposta è determinata applicando al valore della produzione netta l'aliquota del 3,90 per cento.
Per gli enti e le amministrazioni pubbliche (ivi compresi gli organi costituzionali),  relativamente al valore prodotto nell'esercizio di attività non commerciali si applica l'aliquota dell'8,5 per cento;
Per le società di capitali che esercitano attività di imprese concessionarie diverse da quelle di costruzione e gestione di autostrade e trafori, si applica l'aliquota del 4,2 per cento;
Per le   banche e di altri enti e società finanziari si applica l'aliquota del 4,65 per cento;
Per le imprese di assicurazione si applica l'aliquota del 5,9 per cento.
Le regioni hanno facoltà di ridurre fino al totale azzeramento l'imposta, nel rispetto della normativa e degli orientamenti giurisprudenziali dell'Unione europea,  nonché di variare le aliquote sopra indicate (ad eccezione di quelle applicate agli enti e alle amministrazioni pubbliche) fino ad un massimo di 0,92 punti percentuali. La variazione può essere differenziata per settori di attività e per categorie di soggetti passivi. La riduzione dell'IRAP non è consentita se la regione ha aumentato l'addizionale regionale all'IRPEF di più dello 0,5%.
A questo link si possono ricercare le aliquote applicabili ai vari soggetti d'imposta nelle regioni italiane e nelle province autonome, per anno d'imposta.
ultimo aggiornamento: 1 dicembre 2025
 
focus
 
temi di Autonomie territoriali e finanza locale