tema 30 dicembre 2024
Studi - Trasporti La mobilità sostenibile

Proseguono nella corrente legislatura gli interventi normativi per favorire un diverso approccio alla mobilità,  in linea con gli orientamenti europei. Si è, in particolare, rilevato come i trasporti - nelle loro diverse articolazioni modali - contribuiscano in modo significativo alle emissioni climalteranti. Nei paragrafi seguenti sono descritte le misure assunte a partire dalla XVIII legislatura per assicurare una mobilità sostenibile nel trasporto stradale con particolare riferimento al rinnovo del parco automobilistico con mezzi meno inquinanti, nell'autotrasporto, nel trasporto urbano con particolare riferimento al rinnovo dei mezzi per il trasporto pubblico locale e agli interventi diretti a favorire l'utilizzo di modalità di trasporto ad impatto zero come la mobilità ciclistica e la micromobilità elettrica, nonché nel trasporto marittimo.

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Le tematiche connesse alla mobilità sostenibile sono state al centro di molti interventi legislativi già dalla XVIII Legislatura e svolgono un ruolo di rilievo anche nella presente legislatura, in primo luogo in relazione agli ingenti fondi stanziati nel Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), definitivamente approvato in sede europea il 13 luglio 2021 con Decisione di esecuzione del Consiglio, successivamente modificata a dicembre 2023. Il Regolamento (UE) 2021/241 (Regolamento RRF) fissa per gli Stati la soglia minima di investimento a sostegno della transizione verde al 37 per cento dei fondi PNRR e l'Italia ha adottato questa soglia destinando risorse complessive di oltre 82 miliardi di euro agli obiettivi ambientali e climatici.

Nell'ambito del PNRR, per quanto di competenza della IX Commissione Trasporti, lMissione n. 3, "Infrastrutture per la Mobilità sostenibile", ha risorse, rimodulate a dicembre 2023 a seguito della revisione del PNRR, per circa 23,8 miliardi di euro, di cui 23,06 mld € di prestiti e 680 milioni di sovvenzioni a fondo perduto. La Missione 3, nelle sue due componenti  punta a completare entro il 2026 un sistema infrastrutturale moderno, digitalizzato e sostenibile, in linea con il Green Deal europeo, con gli obiettivi di sviluppo sostenibile dell'Agenda 2030 della Nazioni Unite e con il Piano Nazionale Integrato Energia e Clima (PNIEC).

Nella Missione 2 "Rivoluzione verde e transizione ecologica", la Componente 2  è dedicata a "Transizione energetica e mobilità sostenibile" e include gli investimenti e le riforme volte ad agevolare l'autorizzazione di progetti di mobilità sostenibile e investimenti per la realizzazione di piste ciclabili e infrastrutture di trasporto rapido (metro, tram, autobus), nonché per l'acquisto di autobus, materiale rotabile e veicoli aeroportuali e antincendio a emissioni zero.

Nella nuova Missione 7, istituita col recepimento del capitolo RePowerEU nella rimodulazione del PNRR approvata a dicembre 2023, sono previsti, tra l'altro, i seguenti investimenti:

la misura "Potenziamento del parco ferroviario regionale per il trasporto pubblico con treni a zero emissioni e servizio universale" (M7C1);

la nuova misura (M7C1 I12) "Sovvenzionamento dello sviluppo di una leadership internazionale, industriale e di ricerca e sviluppo nel campo degli autobus elettrici"

Per approfondimenti su tali Missioni si rinvia all'apposita sezione dedicata alle politiche per le infrastrutture e i trasporti del PNRR, sul portale di documentazione della Camera dei Deputati

A livello di legislazione europea, il Parlamento europeo e il Consiglio hanno adottato il Regolamento UE 2023/851 del 19 aprile 2023, che prevede una forte riduzione (del 100% rispetto al 2021) entro il 2035 del livello delle emissioni di CO2 delle autovetture nuove e dei veicoli commerciali leggeri nuovi, in linea con la maggiore ambizione dell'Unione in materia di clima nell'ambito della strategia europea "Fit for 55" (v. infra). 

Inoltre, è stato definitivamente approvato, il 19 aprile 2023, sempre nell'ambito del pacchetto "Fit for 55%", il regolamento (UE) 2023/857sulla condivisione degli sforzi (ESR), che modifica il regolamento (UE) 2018/842, aggiornando gli attuali obiettivi vincolanti di riduzione annuali delle emissioni degli Stati membri fino al 2030 in settori che rappresentano attualmente circa il 60% delle emissioni totali dell'UE, quali il trasporto su strada, gli edifici, l'agricoltura e i rifiuti, e che non sono contemplati nell'attuale sistema di scambio di quote di emissione dell'UE (il c.d. sistema EU ETS). Il nuovo obiettivo, che vincola gli Stati membri alla riduzione delle emissioni in tali settori con obiettivi annuali, è la riduzione del 40% delle emissioni nel 2030 rispetto al 2005 (-55% rispetto al 1990).

Per quanto riguarda l'utilizzo di combustibili alternativi nel trasporto stradale, è stato approvato il nuovo regolamento (UE) 2023/1804, che si applica dal 13 aprile 2024, il quale abroga e sostituisce la precedente direttiva (c.d DAFI) sulla realizzazione delle infrastrutture per i combustibili alternativi, fissando obiettivi minimi obbligatori per la realizzazione di infrastrutture di ricarica e rifornimento accessibili al pubblico per i veicoli stradali, in modo da cercare di ridurre le forti differenze esistenti in questo ambito tra i diversi Paesi membri dell'UE.

Nei settori del trasporto aereo e del trasporto marittimo si ricordano la proposta di regolamento europeo sulla garanzia di condizioni di parità per il trasporto aereo sostenibile e il regolamento (UE) 2023/1805 sull'uso di combustibili rinnovabili e a basse emissioni di carbonio nel trasporto marittimo, che intendono promuovere la produzione e la diffusione di combustibili alternativi sostenibili anche nel trasporto aereo e marittimo, in quanto l'ingresso sul mercato di soluzioni di gruppi propulsori a basse emissioni e a zero emissioni è previsto indicativamente entro il 2030 o anche più tardi.

Per il settore aereo, la Commissione europea ha presentato, nel 2021, una proposta di regolamento (COM(2021)561 final) per la decarbonizzazione del settore del trasporto aereo, affinché negli aeroporti dell'UE vengano utilizzate percentuali gradualmente crescenti di carburanti sostenibili per l'aviazione (sustainable aviation fuels – SAF: biocarburanti avanzati, carburanti sintetici prodotti con elettricità verde), partendo da un 5% entro il 2030 fino al 63% nel 2050. In materia, l'ENAC ha pubblicato ad ottobre 2023, il documento "Verso una roadmap per i Sustainable Aviation Fuels in Italia - Sintesi del percorso dell'Enac per la definizione di SAF policy".

Per il settore del trasporto marittimo, la proposta di regolamento  COM(2021)562 final prevede di incentivare l'utilizzo di combustibili sostenibili che dovrebbero rappresentare tra il 6 % e il 9 % del mix di combustibili per il trasporto marittimo internazionale nel 2030 e tra l'86 % e l'88 % entro il 2050. Attualmente il mix di combustibili nel settore marittimo si basa interamente sui combustibili fossili.

A livello nazionale, per favorire lo sviluppo della mobilità stradale pulitaelettrica ed ibrida, a partire dalla legge di bilancio per il 2019 sono stati concessi i contributi c.d ecobonus per l'acquisto di autoveicoli elettrici o ibridi, nonché contributi per l'acquisto di colonnine di ricarica per i veicoli elettrici (si vedano i paragrafi successivi).

Rilevanti fondi per la mobilità sostenibile sono stati previsti per il rinnovo dei mezzi del TPL e nell'ambito del Piano strategico nazionale della mobilità sostenibile. Per approfondimenti si rinvia al Tema "Il Trasporto pubblico locale" sul portale di documentazione della Camera dei deputati.

E' stato definitivamente approvato e pubblicato, il Decreto legislativo 10 settembre 2024, n. 147  di attuazione della direttiva (UE) 2023/958, per quanto riguarda il contributo del trasporto aereo all'obiettivo di riduzione delle emissioni, nonché della direttiva (UE) 2023/959 e della decisione (UE) 2015/1814, relative al sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra (A.G. 161 assegnato alla VIII Commissione), su cui la IX Commissione ha espresso rilievi, il 31 luglio 2024.  

Per l'attuazione della strategia europea "Fit for 55", la legge di bilancio 2022 (n. 234 del 2021- art. 1, co. 392) ha istituito un fondo per la strategia di mobilità sostenibile per la lotta al cambiamento climatico e la riduzione delle emissioni, con una dotazione complessiva di 2 miliardi di € Il decreto di riparto del Fondo destina un miliardo di euro, pari al 50 per cento del fondo, per interventi sulla mobilità urbana nelle Città metropolitane e nei comuni con più di 100.000 abitanti, tra i quali: l'acquisto di veicoli elettrici per il trasporto pubblico locale e la realizzazione delle infrastrutture per la ricarica, interventi di pedonalizzazione di aree urbane e per agevolare la mobilità ciclistica, la realizzazione di infrastrutture digitali per la gestione e il monitoraggio dei flussi di traffico. Su tale tematica la IX Commissione Trasporti ha approvato, il 13 febbraio 2024, la Risoluzione7-00159

Per favorire la riconversione, ricerca e sviluppo del settore automotive il decreto legge n. 17 del 2022 ha istituito un fondo presso il MISE (ora MIMIT) con una dotazione di 700 milioni di euro per l'anno 2022 e 1.000 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2030.

Numerosi interventi sono stati realizzati per favorire la mobilità ciclistica e consentire la micromobilità elettrica, già a partire dalla XVIII legislatura (v. i paragrafi successivi).

La legge di Bilancio 2023 (Legge 29 dicembre 2022, n. 197art. 1, commi 479-482), ha istituito nello stato di previsione del MIT un Fondo per lo sviluppo di ciclovie urbane intermodali, con una dotazione di 2 milioni di euro per l'anno 2023 e di 4 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025, al fine di promuovere l'uso dei servizi di trasporto pubblico locale e ferroviario.

Il decreto legge n. 73 del 2021 ha istituito un fondo con una dotazione di 50 milioni di euro per il 2021 l'erogazione di contributi destinati al finanziamento di iniziative di mobilità sostenibile da parte di imprese, pubbliche amministrazioni e istituti scolastici che predispongano, previa nomina del mobility manager , il piano degli spostamenti casa-lavoro o casa-scuola del personale e degli alunni.

 

Specifiche misure sono state adottate per promuovere la sostenibilità dell'autotrasporto e la riduzione dell'impatto derivante dall'alimentazione delle navi in porto  attraverso la promozione del cold ironing.

Con il decreto-legge n. 50/2022 sono stati concessi aiuti a favore delle imprese esercenti il trasporto passeggeri con autobus di classe ambientale euro V e euro VI e per la conversione ad alimentazione elettrica dei mezzi pesanti per trasporto merci.

 

Risorse significative  riguardano il programma di rinnovo dei mezzi del trasporto pubblico locale, in particolare nell'ambito del Piano Strategico Nazionale della mobilità Sostenibile.

Il decreto-legge n. 59 del 2021, relativo al Fondo complementare al PNRR,  prevede risorse sia per il rinnovo dei mezzi di trasporto pubblico locale che per promuovere il cold ironing.

Sono inoltre state adottate alcune misure trasversali sia di carattere istituzionale che in termini di incentivi volte a favorire una trasformazione modale verso il ricorso a forme di trasporto urbano sostenibile.

ultimo aggiornamento: 31 dicembre 2024
I piani europei per la transizione verso la mobilità a zero emissioni e la decarbonizzazione

A livello europeo da alcuni anni è oggetto di forte impulso la transizione verso la mobilità a zero emissioni, per cercare di rendere il settore dei trasporti decarbonizzato ed efficiente dal punto di vista energetico. In tal senso già andavano le comunicazioni della Commissione "Strategia europea per una mobilità a basse emissioni"del luglio 2016, e "L'Europa in movimento"del maggio 2017. Il pacchetto di proposte  (c.d. Fit for 55), adottato il 14 luglio 2021 dalla Commissione europea ha definito come si intende raggiungere la neutralità climatica nell'UE entro il 2050, compreso l'obiettivo intermedio di riduzione netta di almeno il 55% delle emissioni di gas serra entro il 2030 rispetto al 1990. Il regolamento UE 2021/1119 ha sancito nella legislazione l'obiettivo vincolante della neutralità climatica in tutti i settori dell'economia entro il 2050.

Inoltre, a dicembre 2021 è stato presentato un    pacchetto di proposte legislative per la   sostenibilità dei trasporti che comprende:
 
L'iniziativa mira a contribuire all'attuazione del   Green Deal europeo, in cui si stima che per raggiungere il traguardo della   neutralità climatica entro il 2050, l'intero settore dei trasporti debba ridurre le proprie emissioni di gas ad effetto serra del 90%.
 

L'Unione europea  ha quindi predisposto un quadro normativo per conseguire l'obiettivo fissato per il 2030 della riduzione delle emissioni di gas a effetto serra di almeno il 40%, concordato dal Consiglio europeo nel 2014, prima dell'entrata in vigore dell'accordo di Parigi. Tale obiettivo è stato poi modificato dai successivi regolamenti europei approvati. L'obiettivo della neutralità climatica nel 2050, perseguito dal Green Deal, presuppone che il settore dei trasporti riduca complessivamente le proprie emissioni di gas ad effetto serra del 90%. I trasporti generano il 25% delle emissioni totali di gas serra dell'UE. Di tale quota, il 71% è attribuibile al trasporto stradale, il 14,4 all'aviazione, il 13,5% al trasporto marittimo e lo 0,5% al trasporto ferroviario.

Il nuovo Regolamento UE 2023/851 del 19 aprile 2023, ha pertanto modificato il precedente regolamento (UE) 2019/631 al fine di rafforzare i livelli di prestazione in materia di emissioni di CO2 delle autovetture nuove e dei furgoni (veicoli commerciali leggeri nuovi), per poter rispettare gli obiettivi in materia di clima posti dalla strategia europea "Fit for 55", di riduzione di almeno il 55% delle emissioni di gas serra entro il 2030 rispetto ai livelli del 1990. Il settore dei trasporti è  infatti l'unico settore in cui le emissioni sono in aumento dal 1990 e, in particolare, le autovetture e i furgoni rappresentano il 15% delle emissioni totali di biossido di carbonio dell'UE e il trasporto su strada con veicoli leggeri e pesanti rappresenta oltre il 70% del totale delle emissioni dei trasporti.

Il regolamento, entrato in vigore il 15 maggio 2023,  prevede pertanto che dal 1° gennaio 2030 si applicheranno i seguenti obiettivi per l'intero parco veicoli dell'UE:

a) per le emissioni medie del parco di autovetture nuove, un obiettivo per l'intero parco dell'UE pari a una riduzione del 55 % (anziché del 37,5%) dell'obiettivo nel 2021;

b) per le emissioni medie del parco di veicoli commerciali leggeri nuovi, un obiettivo per l'intero parco dell'UE pari a una riduzione del 50% (anziché del 31%) dell'obiettivo nel 2021.

Al 2035 l'obiettivo di riduzione, sia per gli autoveicoli che per i  furgoni dovrà essere del 100% rispetto al 2021.

Le norme più stringenti in materia di riduzione delle emissioni di CO2 previste dal regolamento 2023/851 intendono conseguire gli obiettivi fissati al livello del parco veicoli in modo tecnologicamente neutrale. Diverse tecnologie sono e resteranno disponibili per raggiungere l'obiettivo «emissioni zero» per l'intero parco veicoli. Tra i veicoli a zero emissioni figurano attualmente i veicoli elettrici a batteria, i veicoli alimentati a celle a combustibile e altri veicoli alimentati a idrogeno. Per i veicoli a zero e a basse emissioni, che comprendono anche veicoli elettrici ibridi ricaricabili efficienti, il regolamento evidenzia che potranno continuare a svolgere un ruolo nel percorso di transizione. Il regolamento sottolinea che gli obiettivi dei livelli rivisti di prestazione in materia di emissioni di CO2 dovrebbero essere accompagnati da una strategia dell'Unione che consenta di affrontare le sfide poste dall'aumento della produzione di veicoli a zero emissioni e delle tecnologie associate, tenuto conto delle specificità di ciascuno Stato membro, nonché di rispondere alla necessità di riqualificare e migliorare il livello delle competenze dei lavoratori del settore e di procedere alla diversificazione e riconversione economica delle attività, mantenendo contemporaneamente i livelli occupazionali del settore automobilistico nell'Unione. Al fine di proteggere l'ambiente e la salute dei cittadini in tutti gli Stati membri, è importante inoltre anche decarbonizzare il parco veicoli esistente incoraggiando la conversione dei veicoli con motore a combustione interna in veicoli elettrici alimentati da batterie o celle a combustibile. Gli obiettivi per l'intero parco veicoli dell'UE devono essere integrati dalla necessaria realizzazione delle infrastrutture di ricarica e rifornimento, pertanto è fondamentale che gli investimenti nella realizzazione dell'infrastruttura necessaria siano mantenuti e rafforzati. Il meccanismo di incentivazione per i veicoli a basse e a zero emissioni dovrebbe essere abrogato a partire dal 1° gennaio 2030. Prima di tale data, e per tutto il decennio in corso, il meccanismo di incentivazione per i veicoli a basse e a zero emissioni continuerà a sostenere la diffusione di veicoli con emissioni da zero fino a 50 g CO2/km, compresi i veicoli elettrici a batteria, i veicoli elettrici a celle a combustibile che utilizzano l'idrogeno e i veicoli elettrici ibridi ricaricabili efficienti. 

Il regolamento 2023/851 prevede che, previa consultazione dei portatori di interessi, la Commissione UE presenterà una proposta relativa all'immatricolazione posteriore al 2035 di veicoli che funzionano esclusivamente con combustibili neutri in termini di emissioni di CO2. In tale contesto, dovrebbero essere fissati nuovi obiettivi più stringenti di riduzione delle emissioni di CO2, sia per le autovetture nuove che per i veicoli commerciali leggeri nuovi dal 2030 in poi. Entro il 31 dicembre 2025 la Commissione pubblicherà una relazione recante una metodologia per la valutazione e la comunicazione coerente dei dati relativi alle emissioni di CO2 prodotte durante l'intero ciclo di vita delle autovetture e dei veicoli commerciali leggeri immessi sul mercato dell'Unione e sempre entro il 31 dicembre 2025, e successivamente ogni due anni, la Commissione presenterà al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sui progressi compiuti verso una mobilità a emissioni zero nei trasporti su strada.

 
Si ricorda che la relativa  proposta di Regolamento (  COM(2021)556 final) era stata esaminata, nella XVIII Legislatura, dalle Commissioni riunite IX e VIII, che  avevano  approvato un documento finale il 30 maggio 2022. Sulla proposta di regolamento, il Parlamento europeo e il Consiglio avevano poi raggiunto un accordo politico provvisorio il 27 ottobre 2022 e il Parlamento europeo aveva approvato tale accordo il 14 febbraio 2023. Nel corso del    Question Time del 1° marzo 2023 presso la Camera dei deputati, il ministro delle imprese e del Made in Italy aveva preannunciato la posizione contraria del Governo italiano.  Il testo è stato poi adottato definitivamente dal Consiglio dell'UE il 28 marzo 2023.
 

La revisione del regolamento sulle reti TEN-T , approvata con il regolamento UE 2024/1679, si prefigge tra l'altro di ridurre emissioni di gas a effetto serra, inquinamento e congestione promuovendo, anche per le merci, un maggiore ricorso al trasporto su rotaia e marittimo a corto raggio o per vie navigabili interne.

Il regolamento dedica sezioni specifiche alle differenti modalità di trasporto ( ferroviario, per vie navigabili internemarittimostradaleaereo), ai nodi urbani, ai terminali merci multi modali.

 

La Comunicazione della Commissione del  18 maggio 2022 dal titolo « Piano REPowerEU», per massimizzare il risparmio di energia e l'efficienza energetica dei trasporti e accelerare il passaggio a veicoli a emissioni zero, evidenzia l'importanza di importante  aumentare la quota di veicoli a zero emissioni nei parchi auto pubblici e aziendali al di sopra di una determinata dimensione. A tal fine, il « Programma di lavoro della Commissione per il 2023» comprende un'iniziativa per rendere più ecologici i parchi veicoli aziendali. 

Si ricorda che il " Green Deal europeo (  COM(2019) 640 final) è stato pubblicato dalla Commissione UE l'11  dicembre 2019. Successivamente, il Parlamento europeo con la   risoluzione 15 gennaio 2020 ha chiesto una normativa ambiziosa in materia di clima e di portare al  55%, rispetto ai livelli del 1990, l'obiettivo dell'UE   per il 2030 in materia di   riduzione delle emissioni di gas serra e del 90 % entro il 2050. Il meccanismo di  governance delineato in sede UE prevede che ciascuno Stato membro sia chiamato a contribuire al raggiungimento degli obiettivi comuni attraverso la fissazione di propri obiettivi 2030 predisponendo i   Piani nazionali integrati per l'energia e il clima (PNIEC)

Il precedente  regolamento (UE) n. 2019/631, entrato in vigore il 1° gennaio 2020, aveva imposto normativamente  limiti sempre più  rigidi per le  emissioni delle autovetture nuove e dei veicoli commerciali leggeri nuovi, fornendo un percorso chiaro per la riduzione delle emissioni di CO2 generate dal settore dei trasporti. 

Ha altresì disciplinato le nuove procedure di  prova delle emissioni reali di guida  (  Real Driving Emissions, RDE, di cui al Regolamento UE 2018/1832), che si affiancano ai cicli per le omologazioni armonizzate a livello mondiale (WLTP-  Worldwide Harmonised Light Vehicle Test Procedure) di cui al Regolamento UE 2017/1151.
Il regolamento ha fissato un obiettivo per l'intero parco veicoli dell'UE di  95 g CO2/km per le emissioni medie delle autovetture nuove e un obiettivo per l'intero parco veicoli dell'UE di 147 g CO2/km per le emissioni medie dei veicoli commerciali leggeri nuovi immatricolati nell'Unione. In sostanza sono stati fissati, per ciascun anno a partire dal 2020, e definiti in Allegato A al regolamento con una specifica formula di calcolo,  i limiti che i costruttori devono rispettare, in termini di  media delle emissioni specifiche di CO2 di tutte le autovetture nuove o  di tutti i veicoli commerciali leggeri nuovi che essi producono; al fine di rispettare i limiti previsti è consentita anche la costituzione di raggruppamenti dei produttori. Per ogni anno per il quale le emissioni specifiche medie di CO2 di ciascun costruttore superano l'obiettivo, la Commissione impone al costruttore o al responsabile del raggruppamento, il  versamento di un importo per le emissioni in eccesso, calcolato secondo la seguente formula:      Importo da versare= (emissioni in eccesso × 95 EUR) × numero di veicoli di nuova immatricolazione. Per "emissioni in eccesso" si intende il numero positivo di grammi per chilometro corrispondente allo scarto tra le emissioni specifiche medie di CO2 del costruttore e l'obiettivo specifico per le emissioni per l'anno in questione.
Il  regolamento (UE) n. 852/2020 ha poi istituito un quadro che favorisce gli  investimenti sostenibili (cd. «regolamento tassonomia»), che contempla sei obiettivi ambientali, tra i quali è annoverato l'adattamento ai cambiamenti climatici. Nel regolamento è sancito il principio che prevede il  divieto di arrecare danni significativi all'ambiente (  Do no significant harm -  DNSH), in particolare a sei obiettivi, tra i quali l'adattamento climatico. La  legge europea sul climaregolamento (UE) 30 giugno 2021, n. 1119, prevede che gli Stati membri assicurino il costante progresso nel miglioramento della capacità di adattamento, nel rafforzamento della resilienza e nella riduzione della vulnerabilità ai cambiamenti climatici.
 
La  Commissione europea ha quindi adottato, il 9 dicembre 2020, la  Comunicazione COM(2020)789 final: " Strategia per una mobilità sostenibile e intelligente: mettere i trasporti europei sulla buona strada per il futuro" che propone una nuova strategia per il conseguimento degli obiettivi concordati nel Green Deal europeo, individuando 10 ambiti prioritari (iniziative faro) e 14 tappe fondamentali concrete. La tappa fondamentale 1 punta all'obiettivo di avere in circolazione,   entro il 2030, 30 milioni di automobili e 80.000 autocarri a emissioni zero, partendo dai dati attuali che indicano circa un milione di automobili e 30.000 autocarri. Le tappe fondamentali da 4 a 8 definiscono gli  obiettivi per il 2030 e il 2050 di un drastico aumento dei servizi di trasporto dei passeggeri su rotaia (raddoppio delle linee ad alta velocità entro il 2030 e triplicazione entro il 2050) e del trasporto ferroviario di merci (aumento del 50 % entro il 2030 e raddoppio entro il 2050). Sono definiti inoltre obiettivi per i viaggi collettivi, le vie navigabili interne e il trasporto marittimo a corto raggio.
La Strategia stabilisce altresì una  tabella di marcia per la  digitalizzazione e lo sviluppo dell'automazione e dell'intelligenza artificiale (IA) nel settore dei trasporti, individuando nella diffusione dei  sistemi di trasporto intelligenti («ITS») un'azione chiave nel conseguimento di una mobilità multimodale connessa e automatizzata Il   Regolamento delegato (UE) 2024/490  della Commissione, del 29 novembre 2023, modifica il precedente regolamento delegato (UE) 2017/1926, stabilendo  i requisiti necessari affinché i servizi di informazione sulla mobilità multimodale in tutto il territorio dell'Unione europea siano accurati e disponibili agli utenti finali attraverso le frontiere nazionali e cercando di agevolare il percorso verso una maggiore accessibilità e condivisione dei dati relativi alle informazioni sulla mobilità multimodale .

Per quanto riguarda i finanziamenti all'innovazione nell'ecosistema della mobilità, questi sono già disponibili attraverso vari strumenti europei, in particolare il programma quadro di ricerca e innovazione Orizzonte Europa, istituito dal regolamento (UE) 2021/695. Vi sono inoltre  InvestEU, istituito dal regolamento (UE) 2021/523, il Fondo europeo di sviluppo regionale, il Fondo di coesione, il fondo per l'innovazione, istituito dalla direttiva 2003/87/CE e il dispositivo per la ripresa e la resilienza, istituito dal regolamento (UE) 2021/241.

In materia di Aiuti di Stato, il 9 marzo 2023 la Commissione europea ha approvato una modifica mirata del regolamento generale di esenzione per categoria per agevolare, semplificare e accelerare ulteriormente il sostegno alle transizioni verde e digitale nell'UE. Il regolamento dichiara compatibili con il Trattato sul Funzionamento dell'Unione europea categorie specifiche di aiuti di Stato, purché soddisfino determinate condizioni. Il regolamento esenta pertanto le categorie in questione dall'obbligo di notifica preventiva alla Commissione e relativa approvazione, consentendo agli Stati membri di concedere direttamente gli aiuti e di informarne la Commissione solo ex post. Tra l'altro, le nuove norme aumentano e razionalizzano le possibilità di aiuti nel settore della tutela dell'ambiente e dell'energia per sostenere la diffusione delle energie rinnovabili, i progetti di decarbonizzazione, la mobilità verde e gli investimenti nell'idrogeno rinnovabile. Prevedono altresì un forte aumento delle soglie di notifica per gli aiuti ambientali e per gli aiuti a ricerca, sviluppo e innovazione.

livello internazionale si ricorda che il 4 novembre 2016 è entrato in vigore l' Accordo di Parigi, adottato il 12 dicembre 2015, nell'ambito della convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici ( United Nations Framework Convention on Climate Change — UNFCCC), con il quale le parti hanno convenuto di mantenere l'aumento della temperatura media mondiale ben al di sotto di 2 °C rispetto ai livelli preindustriali e di proseguire l'azione volta a limitare tale aumento a 1,5 °C rispetto ai livelli preindustriali. Tale  impegno è stato rafforzato con l'adozione del patto di Glasgow per il clima il 13 novembre 2021.

ultimo aggiornamento: 31 dicembre 2024
Il Piano Nazionale Integrato per l'Energia e il Clima (PNIEC), il Piano per la Transizione Ecologica (PTE) e il Piano nazionale di adattamento ai cambiamenti climatici (PNAAC)

livello nazionale, in attuazione del Regolamento (UE) 2018/1999, il MISE, il MIT e l'allora Ministero dell'Ambiente hanno redatto e pubblicato il 21 gennaio 2020, il testo  del Piano Nazionale Integrato per l'Energia e il Clima (PNIEC per gli anni 2021-2030). Il PNIEC è stato aggiornato dal MASE a luglio 2024.

Il 19 luglio 2023, il MASE aveva inviato alla Commissione europea la proposta di aggiornamento del PNIEC. La Commissione europea, con la Raccomandazione (UE) 2024/599 del 18 dicembre 2023, si è espressa, con una serie di specifiche raccomandazioni all'Italia, sulla proposta di PNIEC 2021-2030 e sulla coerenza delle misure dell'Italia con l'obiettivo della neutralità climatica dell'Unione e con la necessità di assicurare progressi sul fronte dell'adattamento. 

Il   PNIEC ha stabilito gli   obiettivi nazionali al 2030 sull'efficienza energetica, sulle fonti rinnovabili e sulla riduzione delle emissioni di CO2, nonché gli obiettivi in tema di sicurezza energetica, interconnessioni, mercato unico dell'energia e competitività,    sviluppo e mobilità sostenibile, delineando per ciascuno di essi le  misure da attuare per assicurarne il raggiungimento.

Il Piano si struttura su 5 linee di intervento, al cui interno sono previsti i seguenti interventi nel settore dei trasporti:

1. Decarbonizzazione, al quale si prevede che dovrà dare un contributo significativo il settore dei trasporti (non incluso nel sistema di scambio di quote EU ETS);

2. Efficienza energetica, nel cui ambito, per i trasporti si attribuisce rilievo prioritario alle politiche per il contenimento del fabbisogno di mobilità e all'incremento della mobilità collettiva, in particolare su rotaia, compreso lo spostamento del trasporto merci da gomma a ferro; per la mobilità privata e merci, si intende promuovere l'uso dei carburanti alternativi e in particolare il vettore elettrico, accrescendo la quota di rinnovabili attraverso strumenti economici e di natura regolatoria, coordinati con le autonomie locali.

Il Comitato Interministeriale per la Transizione Ecologica (CITE), istituito nell'ambito del Ministero della transizione Ecologica (MiTE) nel 2021, ha definitivamente approvato, con Delibera n. 1 dell'8 marzo 2022 il Piano per la Transizione Ecologica (PTE), che fornisce un inquadramento generale sulla strategia per la transizione ecologica italiana e un quadro concettuale che accompagna gli interventi del piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR). 

Una delle otto aree di intervento del PTE è la mobilità sostenibile, in quanto una parte significativa delle azioni volte alla decarbonizzazione riguarda il settore dei trasporti, il quale è responsabile in Italia, complessivamente, di circa il 26% delle emissioni (in linea con la media EU27).  Il trasporto privato (macchine e motocicli) è responsabile per circa il 56% delle emissioni del settore trasporti (con un peso relativo aumentato di 3,4 punti percentuali dal 1990 al 2019), mentre il 22% è attribuibile agli autobus e ai trasporti pesanti (-9,6 punti percentuali di calo nel peso relativo). Le ferrovie contribuiscono in maniera marginale (0,1%), con un peso relativo che dal 1990 si è anche ridotto di circa 0,5 punti percentuali. L'obiettivo di un loro azzeramento è possibile attraverso la progressiva conversione a veicoli elettrici, a idrogeno e a biocarburanti.  Il Piano italiano si allinea pertanto ai principali obiettivi indicati dalla Strategia europea sulla mobilità (2020), che prevedono 30 milioni di auto elettriche entro il 2030 (6 milioni in Italia), navi e aerei a emissioni zero fra il 2030 e il 2035; il raddoppio del traffico ferroviario ad alta velocità per il 2030 e la triplicazione entro il 2050; l'aumento del 50% del traffico merci su rotaia entro il 2030 e il suo raddoppio per il 2050. Il Piano sottolinea come nei trasporti non sia solo in gioco la decarbonizzazione: da un lato gli incidenti stradali, con più di 20 mila morti all'anno in Europa (oltre 3.000 in Italia nel 2019), dall'altro inquinamento e congestione urbana, rappresentano nodi altrettanto importanti da sciogliere nei prossimi anni. L'Italia, così come altri paesi europei, è ancora caratterizzata da una forte prevalenza della mobilità privata pari all'90% (6,3% ferrovia) rispetto ad una media EU27 del 82,9% (7,9%) che da oggi al 2050 andrà profondamente modificato a favore della mobilità condivisa e collettiva.

Il Piano riporta come il potenziamento del sistema ferroviario sia già previsto con la Missione 3 del PNRR, che prevede l'investimento di circa 25 miliardi di euro, oltre a 10,35 miliardi finanziati con fondi nazionali, nel completamento dell'infrastruttura ferroviaria da Salerno a Reggio Calabria, in Sicilia, nelle diagonali che connettono la costa jonica-adriatica alla tirrenica, e nel Nord verso i valichi, nonché con l'impulso al miglioramento delle reti ferroviarie regionali a servizio dell'utenza pendolare, con finanziamenti da Fondo complementare al PNRR finalizzati all'aumento di capacità delle linee esistenti, allo svecchiamento del materiale rotabile, al miglioramento delle prestazioni di servizio.

Il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica ha poi approvato, con decreto 21 dicembre 2023, il Piano nazionale di adattamento ai cambiamenti climatici (PNAAC).

Per approfondimenti sulle misure previste nel PNRR si consulti l'apposita sezione del Portale di documentazione della Camera dei deputati.

Si ricorda che con la Delibera CIPE 108/2017 era stata approvata la   Strategia Nazionale per lo Sviluppo Sostenibile (SNSvS), strutturata in cinque aree: Persone, Pianeta, Prosperità, Pace e Partnership,  che prevedeva una relazione annuale circa lo stato della sua attuazione. La Strategia è nata come strumento di coordinamento dell'attuazione dell'Agenda 2030 in Italia per essere il quadro di riferimento per la programmazione, la valutazione e il monitoraggio di politiche e investimenti pubblici ed è in fase di aggiornamento. Si ricorda altresì che il DL n. 111/2019 (c.d.   Decreto legge Clima) aveva adottato misure urgenti per la definizione di una politica strategica nazionale per il contrasto ai cambiamenti climatici e il miglioramento della qualità dell'aria.
Il Piano Strategico Nazionale della Mobilità Sostenibile (PSNMS)

 Il Piano Strategico Nazionale della Mobilità Sostenibile è stato approvato con il DPCM 17 aprile 2019. Il Piano è destinato anche al rinnovo del parco autobus dei servizi di trasporto pubblico locale e regionale, alla promozione e al miglioramento della qualità dell'aria con tecnologie innovative, in attuazione degli accordi internazionali sulla riduzione delle emissioni, nonché degli orientamenti e della normativa europea.

Per approfondimenti sulle risorse per il rinnovo del parco mezzi nel trasporto pubblico locale si rinvia al relativo paragrafo del Tema "Il trasporto pubblico locale", pubblicato sul Portale di documentazione della Camera dei deputati.

L'emanazione del    Piano strategico nazionale della mobilità sostenibile è stata   prevista dalla  legge di Bilancio 2017 (articolo 1, commi 613- 615, della L. 232/2016) , con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare (comma 615). L'approvazione era prevista entro il 30 giugno 2017, ma è intervenuta la Corte Costituzionale, con la sentenza n. 78 del 2018, a dichiarare l'illegittimità di tale comma 615 nella parte in cui non ha previsto alcuna forma di coinvolgimento decisionale delle Regioni. A seguito di ciò, il 20 dicembre 2018 è stata raggiunta l' Intesa in Conferenza Unificata sullo schema di DPCM di approvazione del Piano strategico nazionale della mobilità sostenibile,   a seguito della quale è stato poi definitivamente emanato il Piano. Al fine di  realizzare il Piano la legge di Bilancio 2017 ha  incrementato il c.d. "Fondo mezzi" di cui all'articolo 1, comma 866, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, di 200 milioni di euro per l'anno 2019 e di  250 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2033.
Con   decreto interministeriale n° 81 del 14/02/2020 sono state  ripartite le risorse (per le finalità di cui all'articolo 5 del DPCM del 17/04/2019, a valere sulle risorse del c.d. Fondo mezzi" di cui all'art. 1, co. 866 della legge n. 208/2015), pari complessivamente a  2.200 milioni di euro destinate alle regioni per gli anni 2019-2033 per l'acquisto di autobus ad alimentazione alternativa e relative infrastrutture e con  decreto interministeriale n° 71 del 09/02/2021 sono state ripartite le risorse (per le finalità di cui all'articolo 4 del DPCM del 17/04/2019 nonché quelle di cui all'articolo 1 comma 96 della legge 145/2018), pari complessivamente a circa  1.287 milioni di euro, destinate alle  città metropolitane e ai comuni superiori ai 100.000 abitanti, per il finanziamento "di progetti sperimentali innovativi di mobilità sostenibile coerenti con i PUMS, per l'introduzione di mezzi su gomma o imbarcazioni ad alimentazione alternativa e relative infrastrutture di supporto".
 
I Piani Urbani della Mobilità Sostenibile (PUMS)

I Piani Urbani della Mobilità Sostenibile (PUMS), elaborati da ciascun Comune, sono lo strumento di pianificazione, in un orizzonte temporale di medio-lungo periodo, nell'ambito del quale i nuovi interventi di mobilità in area urbana devono trovare una giustificazione e una coerenza strategica. La predisposizione dei PUMS non è obbligatoria, ma è fortemente consigliata, per le aree urbane del Paese sotto i 100.000 abitanti.

Il D.lgs.194/16 ha previsto l'adozione di criteri uniformi a livello nazionale per la predisposizione e l'applicazione dei PUMS e con il Decreto del MIT n. 397 del 2017 sono state emanate le Linee guida per la redazione dei PUMS ed è stato costituito un Tavolo Tecnico di monitoraggio dei PUMS. Con i decreti ministeriali n. 171 del 2019 e n. 594del 2019 sono state messe a disposizione le risorse statali per la predisposizione dei PUMS da parte di chi fosse ancora inadempiente.

La legge di Bilancio per il 2018 (art. 1, co. 71, legge n. 205 del 2017) ha previsto la possibilità di utilizzare fino a 100 milioni di euro del Fondo mezzi per il finanziamento di progetti sperimentali e innovativi di mobilità sostenibile, coerenti con i Piani urbani della mobilità sostenibile (PUMS) ove previsti dalla normativa vigente, per l'introduzione di mezzi su gomma o imbarcazioni ad alimentazione alternativa e relative infrastrutture di supporto, presentati dai comuni e dalle città metropolitane. Un terzo delle risorse del Fondo è attribuito ai comuni capoluogo delle città metropolitane e ai comuni capoluogo delle province ad alto inquinamento di particolato PM10 e di biossido di azoto, chiamati ad adottare azioni strutturali per la riduzione dell'inquinamento atmosferico. 

Per quanto riguarda gli   interventi normativi, la   legge di bilancio n.160/2019 (comma 107) ha previsto che   dal 1° gennaio 2020 il   rinnovo delle dotazioni degli autoveicoli delle pubbliche amministrazioni avvenga per almeno la metà tramite acquisto o noleggio di veicoli ad energia elettrica o ibrida, o alimentati ad idrogeno.

Il decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 187, di  attuazione della direttiva (UE) 2019/1161 sulla promozione di veicoli puliti e a basso consumo energetico nel trasporto su strada ha previsto che le amministrazioni aggiudicatrici e gli enti aggiudicatori debbano tener conto, negli appalti pubblici di veicoli adibiti al trasporto su strada (si tratta di talune categorie dei veicoli di categoria M ed N), dell'impatto energetico e dell'impatto ambientale, tra cui il consumo energetico e le emissioni di diossido di carbonio e di talune sostanze inquinanti, nell'intero arco di tutta la loro vita.

La direttiva 2019/1161/UE, entrata in vigore il 1° agosto 2019, fissa per ciascuno Stato Membro degli obiettivi minimi per gli acquisti verdi pubblici di veicoli puliti, e per l'Italia sono i seguenti:

- 38,5 % al 2025 e 2030 per i veicoli leggeri

- 10% al 2025 e 15% al 2030 per gli autocarri

- 45% al 2025 e 65% al 2030 per i bus

 

Con decreto del MITE 17 giugno 2021 (GU 2/7/2021)  sono stati definiti i criteri ambientali minimi per le stazioni appaltanti per l'acquisto, leasing, locazione, noleggio di veicoli adibiti al trasporto su strada (autovetture e veicoli commerciali leggeri  di categoria M1 ed N1).

Il decreto-legge 16 giugno 2022, n. 68 (articolo 8, comma 6), ha destinato, per gli anni 2022, 2023 e 2024, una quota pari allo 0,3 per cento del Fondo nazionale TPL alla sperimentazione di servizi di sharing mobility, che sono complementari ai servizi di trasporto pubblico locale, destinati a specifici progetti individuati con uno o più decreti adottati dal Ministro della infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. In attuazione di tale disposizione è stato adottato il decreto interministeriale 28 dicembre 2022, n.  417, che ripartisce tra le Regioni ordinarie le risorse pari a complessivi 14,9 milioni € per il 2022 (le risorse sono pari a 15.223.662 euro per l'anno 2023 e 15.523.662 euro per l'anno 2024). Le Regioni dovranno individuare i progetti dei servizi di sharing mobility da ammettere a finanziamento, entro 180 giorni dall'entrata in vigore del decreto.

La figura del Mobility Manager

Per favorire la riduzione dell'uso del mezzo di trasporto privato individuale e il decongestionamento del traffico nelle aree urbane, il decreto-legge n. 34 del 2020 (art. 229, co. 4) ha previsto l'adozione, entro il 31 dicembre di ogni anno, di un piano degli spostamenti casa-lavoro del personale da parte delle imprese e delle pubbliche amministrazioni aventi singole unità locali con più di 100 dipendenti e ubicate in un capoluogo di Regione, in una Città metropolitana, in un capoluogo di Provincia ovvero in un Comune con popolazione superiore a 50.000 abitanti, nominando, a tal fine, un Mobility Manager con funzioni di supporto professionale continuativo alle attività di decisione, pianificazione, programmazione, gestione e promozione di soluzioni ottimali di mobilità sostenibile.  Per le pubbliche amministrazioni tale figura è scelta tra il personale in ruolo. 

Il decreto MITE 12 maggio 2021 ha dettato «Modalità attuative delle disposizioni relative alla figura del mobility manager». Con il successivo decreto MITE 16 settembre 2022 sono state apportate modifiche al decreto 12 maggio 2021.

Il  DL n. 73 del 2021 ha disposto (art. 51, commi 7 e 8), l'istituzione presso il MIMS (ora MIT) di un  fondo per una più efficace distribuzione degli utenti del trasporto pubblico di linea, nonché realizzare un più idoneo  raccordo tra gli orari di inizio e termine delle attività economiche, lavorative e didattiche e gli orari dei servizi di trasporto pubblico  locale, urbano ed extraurbano, tenuto conto delle misure di contenimento individuate con i provvedimenti anti Covid. 
ultimo aggiornamento: 31 dicembre 2024

Tra le misure introdotte per diffondere la mobilità sostenibile nel nostro Paese vi sono i contributi  c.d.  ecobonus, che vengono concessi, già a partire dalla legge di bilancio 2019, per l'acquisto di veicoli a basse emissioni e la eventuale  rottamazione dei veicoli più inquinanti.

  

Con DPCM 31 dicembre 2024  (pubblicato in G.U. 6 marzo 2025) sono state rimodulate le risorse e le destinazioni delle risorse e degli incentivi per l'acquisto di veicoli a basse emissioni inquinanti di cui al precedente DPCM 20 maggio 2024, per i veicoli acquistati entro il 31 dicembre 2024, nonché viene destinata una parte delle risorse, pari a 100 milioni €, al riconoscimento degli incentivi per il sostegno agli investimenti per l'insediamento, la riconversione e la riqualificazione verso forme produttive innovative e sostenibili, al fine di favorire la transizione verde, la ricerca e gli investimenti nella filiera del settore automotive.

Il precedente DPCM 20 maggio 2024  ha definito, per l'anno 2024, la "Rimodulazione degli incentivi per l'acquisto di veicoli a basse emissioni inquinanti", rimodulando le risorse destinate agli incentivi (pari complessivamente ad 1 miliardo di euro), la loro suddivisione per categorie di veicoli e l'ammontare degli stessi. 

E' agevolato non solo l'acquisto di auto elettriche e ibride plug-in, ma anche l'acquisto di autoveicoli a motore termico tradizionale con un livello di emissioni di CO2 fino a 135 gr/km, nonché di motocicli, microcar e ciclomotori elettrici e di veicoli commerciali leggeri.
Gli incentivi sono applicabili per gli acquisti effettuati dalla data di entrata in vigore del DPCM (pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 25 maggio 2024) e fino al  31 dicembre 2024, nei limiti delle risorse, individuate dall'art. 3, commi 1 e 2, del DPCM 6 aprile 2022, come modificato dal DPCM 4 agosto 2022 e come successivamente modificato dal DPCM 31 dicembre 2024.
La ripartizione delle risorse concretamente disponibili per le diverse tipologie di contributi previsti, è definita dall'articolo 6 del DPCM (come modificato a dicembre 2024) secondo un articolato meccanismo che prevede di considerare:
  • le risorse non utilizzate per l'anno 2023 (pari a circa 312,475 milioni di euro,  così destinate:
    • il 57,31% ai contributi per i veicoli M1 elettrici (fascia 0-20 gr/kmCO2);
    • il 9,61% ai contributi per i veicoli M1 ibridi (fascia 21-60 gr/kmCO2);
    • il 26,63% ai contributi per i veicoli M1 endotermici tradizionali (fascia 61-135 gr/kmCO2);
    • lo 0,05% ai contributi per i motocicli,  microcar, ciclomotori, elettrici nuovi (categorie L1e, L2e, L3e, L4e, L5e, L6e, L7e);
    • il 6,40% ai contributi per i veicoli M1 usati con emissioni fino a 160 g/km di CO2, in caso di rottamazione di un analogo veicolo fino a Euro 4.
  • una quota delle risorse 2024 pari a 270 milioni di euro (anzichè 310 milioni di euro), così destinata:
    • 61.027.234,91 euro ai contributi per i veicoli M1 elettrici (fascia 0-20 gr/kmCO2);
    • 70.000.000,00 euro ai contributi per i veicoli M1 ibridi (fascia 21-60 gr/kmCO2);
    • 5.995.477,93 euro ai contributi per i veicoli M1 endotermici tradizionali (fascia 61-135 gr/kmCO2);
    • 15.000.000,00 euro ai contributi per i  motocicli,  microcar, ciclomotori, elettrici nuovi;
    • 52.991.281,46 euro ai contributi per i veicoli N1 delle piccole e medie imprese esercenti attività di trasporto di cose in conto proprio o in conto terzi, di cui una quota del 25%  riservata all'acquisto di veicoli elettrici (BEV) e a idrogeno (FCEV);
    • 49.993.542,50 euro ai contributi per i veicoli M1 delle persone fisiche che stipulano un contratto di noleggio a lungo termine per la locazione di durata non inferiore a tre anni;
    • 5.000.000,00 euro ai contributi per i veicoli di categoria L1e, L2e, L3e, L4e, L5e, L6e, L7e, nuovi di fabbrica, non oggetto di incentivazione ai sensi della lettera d), omologati in una classe non inferiore ad Euro 5, a condizione che sia praticato dal venditore uno sconto pari ad almeno il 5 per cento del prezzo di acquisto;
    • 9.992.463,20 euro ai contributi per l'installazione di impianti a GPL e metano per autotrazione su autoveicoli di categoria M1.
Per la gestione dei contributi, l'effettuazione delle attività di accompagnamento, monitoraggio e controllo della misura di incentivo, nonché la gestione dell'apposito sistema informatico, il Ministero delle imprese e del made in Italy si avvale dell'Agenzia Invitalia, nonché, ove necessario, per la misura agevolativa relativa ai contratti di noleggio di lungo termine (di cui dall'art. 2, comma 1, lettera g), dell'Automobile Club d'Italia (ACI).

La nuova piattaforma Ecobonus per il servizio di prenotazione degli incentivi per l'acquisto di veicoli a basse emissioni inquinanti, gestita da Invitalia per conto del MIMIT, è attiva dal 3 giugno 2024 alle ore 10.00 (ecobonus.mise.gov.it).

nuovi contributi, in base all'art. 2 del DPCM 20 maggio 2024,  sono riconosciuti alle persone fisiche e alle persone giuridiche (con l'esclusione del codice ATECO 45.11.0, relativo al commercio di autovetture e veicoli leggeri), che acquistano, anche in locazione finanziaria, e immatricolano in Italia veicoli nuovi, con o senza rottamazione, aventi le caratteristiche definite nelle tabelle a seguire. I contributi, che sono corrisposti dal venditore all'acquirente mediante compensazione con il prezzo d'acquisto, variano infatti in base alla classe di emissione e alla tipologia dei veicoli, in base alla eventuale rottamazione di altro veicolo e alla relativa classe di inquinamento, nonché in base al reddito, prevedendosi un aumento dei contributi per soggetti con ISEE familiare inferiore a 30.000 euro annui. Sono inoltre definiti i limiti di prezzo di acquisto per le varie categorie di veicoli.

Per il riconoscimento dei contributi, sia in favore delle persone fisiche sia in favore delle persone giuridiche, il veicolo consegnato per la rottamazione deve essere intestato da almeno dodici mesi al soggetto intestatario del nuovo veicolo o a uno dei familiari conviventi alla data di acquisto del medesimo veicolo, ovvero, in caso di locazione finanziaria del veicolo nuovo, deve essere intestato, da almeno dodici mesi, al soggetto utilizzatore del veicolo o a uno dei predetti familiari. Per ottenere l'incentivo l'acquirente persona fisica deve impegnarsi a mantenere la proprietà per almeno 12 mesi  e le persone giuridiche per 24 mesi.

Si ricorda che con l'art. 40 del decreto legge n. 73 del 2022, il termine perentorio entro il quale i venditori devono confermare le operazioni per l'acquisto dei veicoli a basse emissioni, quindi il termine per l'immatricolazione dei veicoli,  è stato portato da 180 a 270 giorni.

Ai fini dell'attuazione dell'art. 2 del DPCM si applicano, in quanto compatibili,  il  decreto del Ministro dello sviluppo economico 20 marzo 2019, contenente la disciplina applicativa dell' ecobonus per gli anni 2019-2021, nonché i commi da 1033 a 1038 e da 1058 a 1062 dell'articolo 1 della legge di bilancio 2019  e al comma 656, secondo periodo, dell'articolo 1 della legge di bilancio 2021.

 I nuovi contributi ecobonus previsti dal DPCM 24/5/2024 sono sintetizzati nelle tabelle a seguire:

1) autovetture nuove (categoria M1) (art. 2, comma 1, lett. a) , b) e c) e art. 3)

I veicoli devono essere nuovi di fabbrica e omologati in una classe non inferiore a Euro 6. L'innalzamento del contributo nel caso di ISEE inferiore a 30 mila € è riconosciuto a un solo soggetto per nucleo familiare. 
In base all'art. 4 del DPCM, nel rispetto della normativa europea sugli aiuti in misura «de minimis», il contributo per l'acquisto di autovetture  è raddoppiato, fino al 31 dicembre 2024, nel caso in cui l'acquirente sia un soggetto vincitore del concorso e assegnatario di nuove licenze taxi e di soggetti autorizzati all'esercizio del servizio di noleggio con conducente (NCC), ai sensi dell'art. 3, commi 2 e 3, del DL 10 agosto 2023, n. 104. E' altresì raddoppiato il contributo previsto per gli stessi soggetti dal precedente DPCM 3 aprile 2022, per il periodo dalla data di entrata in vigore del decreto-legge 104/2023, fino al giorno precedente l'entrata in vigore del DPCM 24/5/2024. 
Il contributo per l'acquisto di veicoli è inoltre  raddoppiato, per i titolari di licenza taxi e di autorizzazioni NCC che sostituiscano il proprio autoveicolo adibito al servizio. Con la  Circolare 13 giugno 2024 –sono state dettate le istruzioni operative per le prenotazioni inerenti l'acquisto di veicoli di categoria M1 da parte dei titolari di licenze di taxi e di soggetti autorizzati all'esercizio del servizio di noleggio con conducente

2) motocicli,  microcar, ciclomotori, elettrici nuovi (categorie L1e, L2e, L3e, L4e, L5e, L6e, L7e)  (art. 2, comma 1, lett.d) e lett. h) del DPCM)

Per l'acquisto di motocicli e ciclomotori elettrici con rottamazione, occorre essere proprietari o intestatari da almeno dodici mesi ovvero deve essere intestatario o proprietario, da almeno dodici mesi, un familiare convivente.

3) veicoli commerciali nuovi (categorie N1 e N2) (art. 2, comma 1, lett.e) del DPCM 24/5/2024) per le piccole e medie imprese esercenti attivita' di trasporto di cose
 in conto proprio o in conto terzi.

Il contributo è differenziato in base alla massa totale a terra e all'alimentazione del veicolo secondo la tabella seguente:

Nel caso di acquisto di un veicolo commerciale di categoria N1 e N2 BEV o FCEV effettuato da una società di noleggio, previa presentazione al concessionario di un ordine finalizzato alla stipula di un contratto di noleggio sottoscritto con una piccola e media impresa esercente attivita' di trasporto di cose in conto proprio o in conto terzi, di durata non inferiore a tre anni, il contributo nella misura prevista dalla lettera e) del comma 1 e' previsto sotto forma di uno sconto obbligatorio da ripartirsi sui canoni mensili di noleggio per la piccola e media impresa che noleggia il veicolo incentivato.

4) autovetture usate (categoria M1) (art. 2, comma 1, lett. f) del DPCM 24/5/2024): 

Il contributo è riconosciuto per coloro che acquistano, anche in locazione finanziaria, veicoli usati di categoria M1, di prima immatricolazione in Italia, per i quali non siano gia' stati riconosciuti gli incentivi precedenti (di cui all'art. 1, comma 1041, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, di cui all'art. 1, comma 654, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 e di cui al DPCM  6 aprile 2022 e successive modificazioni ed integrazioni), omologati in una classe non inferiore a Euro 6 e di cui l'acquirente o un suo familiare convivente siano proprietari o intestatari da almeno dodici mesi.

5) locazione a lungo termine di autoveicoli di durata non inferiore a tre anni (art. 2, comma 1, lett. g) del DPCM 24/5/2024)

6) Contributo per l'installazione di impianti a GPL e metano per autotrazione su autoveicoli di categoria M1 di categoria non inferiore a euro 4 (art. 5 del DPCM)

 Le modalità di attuazione saranno definite con uno o piu' provvedimenti direttoriali del Ministero delle imprese e del made in Italy. Con il  Decreto attuativo 3 giugno 2024 "Ecobonus Retrofit"  – sono state definite le modalità di attuazione per il riconoscimento, nel 2024, del contributo per l'installazione di impianti nuovi a GPL o a metano su veicoli di categoria M1 omologati in una classe non inferiore a Euro 4
L'ecobonus negli anni precedenti

Si ricorda che per le annualità 2022, 2023 e parte del 2024, la concessione dei contributi è stata disciplinata dal  Dpcm 6 aprile 2022  che ha anche stanziato i relativi fondi (650 milioni di euro annui, poi rimodulati in 610 milioni per il 2024 in base all'art. 12, comma 3 del DL. n. 198 del 2022 ). Il successivo  DPCM 4 agosto 2022 ha innalzato del 50%i contributi per l'acquisto di veicoli fino a 60 g/km CO2, nel caso in cui l'acquirente avesse un indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) familiare inferiore a euro 30.000 e li ha estesi (con importi diversi) alle persone giuridiche che svolgono attività di noleggio auto con finalità commerciali, diverse dal car sharing, purché mantenessero la proprietà dei veicoli almeno per 12 mesi.
La ha definito le risorse e le modalità attuative per l'ecobonus 2023: sono stati resi disponibili  630 milioni di euro per l'acquisto di veicoli non inquinanti di categoria M1 (autoveicoli), L1e-L7e (motocicli e ciclomotori) e N1 e N2 (veicoli commerciali). 
Con decreto interministeriale 17 ottobre 2023 (GU 22/12/2023) è stato modificato il decreto 20 marzo 2019, recante: «Disciplina applicativa dell'incentivo " ecobonus" per l'acquisto di veicoli nuovi di fabbrica di categoria M1 a basse emissioni di CO2 e di categoria L1 ed L3e elettrici o ibridi», in particolare per quanto riguarda i tempi per la conferma delle prenotazioni dei contributi da parte dei venditori, quindi il termine per le immatricolazioni , che sono stati portati a 270 giorni (anziché 180 giorni). 
Per la prenotazione degli incentivi sulla piattaforma informatica si applicano le disposizioni del DM 20 marzo 2019, come modificato dal DM 17 ottobre 2023.
Con Circolare 28 dicembre 2023 erano state fornite informazioni operative per la fruizione degli incentivi per i primi mesi del  2024, nelle more della rimodulazione degli incentivi e delle relativa ripartizione delle risorse e la piattaforma per la prenotazione degli incentivi 2024 era stata riaperta il 23 gennaio 2024.


ultimo aggiornamento: 6 marzo 2025

A decorrere dal 1° gennaio 2019, su tutto il territorio nazionale è stata vietata la circolazione di veicoli a motore destinati al trasporto di persone delle categorie M2 ed M3 (veicoli destinati al trasporto di persone, aventi più di otto posti a sedere) alimentati a benzina o gasolio con caratteristiche antinquinamento Euro 0, salvo casi specifici di esclusione, ad esempio per i veicoli di interesse storico e collezionistico (DM 3 novembre 2016). Una deroga è stata introdotta dal decreto-legge n. 124 del 2019 (art. 47, co. 1-bis),  per i veicoli già adibiti al trasporto pubblico locale nelle isole minori: la disposizione è stata attuata con il DM 5 febbraio 2020.

Il successivo decreto-legge 10 settembre 2021 n. 121 (articolo 4, comma 3 bis) ha disposto, su tutto il territorio nazionale il divieto di  circolazione di veicoli a motore delle categorie M2 e M3, adibiti a servizi di trasporto pubblico locale, alimentati a benzina o gasolio con caratteristiche antinquinamento Euro 1 a decorrere dal 30 giugno 2022, Euro 2 a decorrere dal 31 gennaio 2024 ed Euro 3 a decorrere dal 1° gennaio 2024.  Dal 1° gennaio 2024 l'utilizzo delle risorse dell'Unione europea, nazionali e regionali, già assegnate alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano e destinate al rinnovo della flotta dei mezzi di trasporto pubblico locale, è prioritariamente finalizzato alla sostituzione dei veicoli con caratteristiche antinquinamento Euro 2 e Euro 3. La norma consente, con decreti ministeriali, di disciplinare i casi di esclusione dal divieto per particolari caratteristiche di veicoli di carattere storico o destinati a usi particolari.

Con il Decreto dirigenziale n. 241 del 29/12/2023 sono stati esentati dal divieto di circolazione, previsto per i veicoli euro 3 dal 1° gennaio 2024, i  veicoli adibiti al trasporto pubblico locale di cui all'Allegato al decreto, al fine di consentire la continuità del servizio di trasporto pubblico locale.

Analogamente, con il Decreto dirigenziale n. 4 del 31/01/2024 sono stati esentati dal divieto di circolazione, i veicoli con caratteristiche antinquinamento Euro 2 adibiti al trasporto pubblico locale di cui all'Allegato 1 al decreto stesso.  Si prevede inoltre che a partire dal 1° gennaio 2024, con cadenza semestrale, le Regioni e le Provincie autonome presentino al MIT un'apposita relazione relativa all'utilizzo delle risorse (UE, nazionali e regionali), già assegnate alle medesime Regioni e alle Province autonome e destinate al rinnovo della flotta dei mezzi di trasporto pubblico locale, dando specifica evidenza dell'utilizzo in via prioritaria delle medesime risorse per la sostituzione dei veicoli con caratteristiche antinquinamento Euro 2. Nella relazione dovranno essere espressamente indicati i veicoli Euro 2 sostituiti.

Le limitazioni specifiche alla circolazione delle varie categorie di veicoli in base alle emissioni inquinanti sono anche fissate a livello regionale e comunale.

Il decreto legge n. 121 del 2023 , convertito dalla legge 6 novembre 2023, n. 155, prevede (articolo 1, comma 1) che le regioni Piemonte, Lombardia, Veneto e Emilia Romagna provvedano entro 12 mesi ad aggiornare i rispettivi piani di qualità dell'aria, al fine di assicurare l'esecuzione delle sentenze della Corte di Giustizia dell'Unione europea del 10 novembre 2020 (causa C-644/18) e del 12 maggio 2022 (causa C-573/19), modificando ove necessario i relativi provvedimenti attuativi, alla luce delle iniziative già assunte per la riduzione delle emissioni inquinanti, nonché dello slittamento del blocco dei veicoli ‘euro 5' previsto dal comma 2, il quale, nelle more dell'aggiornamento dei piani, consente limitazioni strutturali alla circolazione anche delle autovetture e dei veicoli commerciali diesel "euro 5", da parte delle Regioni, nel periodo compreso tra il 1° ottobre di ciascun anno e il 31 marzo dell'anno successivo, solo a partire dal 1° ottobre 2024. E' previsto che le regioni indichino e motivino le relative deroghe, nonché che escludano dai provvedimenti di limitazione della circolazione stradale i veicoli ricadenti nelle categorie esentate dai divieti di circolazione ai sensi dell'articolo 6 , comma 1 del Codice della strada.

La limitazione della circolazione si applica in via prioritaria alla circolazione stradale nelle aree urbane dei comuni con popolazione superiore a 30.000 abitanti presso i quali opera un adeguato servizio di trasporto pubblico locale e che siano altresì ricadenti in zone nelle quali risulta superato uno o più dei valori limite del materiale particolato PM10 o del biossido di azoto NO2. A decorrere dal 1° ottobre 2025la limitazione strutturale alla circolazione delle autovetture e dei veicoli commerciali di categoria N1, N2 e N3 ad alimentazione diesel, di categoria «Euro 5», deve essere inserita nei piani di qualità dell'aria delle Regioni, che adottano i relativi provvedimenti attuativi. 

E' data facoltà alle Regioni di esentare dalle limitazioni alla circolazione le autovetture ed i veicoli commerciali di categoria N1, N2 e N3 a partire dalla categoria «Euro 3» monofuel o bi-fuel alimentati con carburanti alternativi.

Il D.L. n. 132 del 2023 (art. 9-bis), convertito dalla legge 27 novembre 2023, n. 170, ha previsto che le Regioni e le province autonome, al fine consentire la continuità e la regolarità del servizio di trasporto pubblico locale, comunichino al Ministero delle infrastrutture e traporti l'elenco dei veicoli con caratteristiche antinquinamento Euro 3, adibiti a trasporto pubblico locale, per i quali richiedono l'esonero dal divieto di circolazione previsto a decorrere dal 1° gennaio 2024.

Nella scorsa legislatura sono stati adottati numerosi provvedimenti di limitazione alla circolazione dei veicoli più inquinanti.  Di seguito sono ricordati i principali.
Il DL  n. 50 del 2017 (art.  27, comma 11- bis) ha stabilito che i  contratti di servizio  dei servizi di trasporto pubblico  non possano prevedere la circolazione di veicoli a motore adibiti al  trasporto pubblico regionale e locale appartenenti alle categorie  M2 o M3, alimentati a benzina o gasolio con caratteristiche antinquinamento  Euro 0 o Euro 1.
E' altresì prevista (articolo 27, comma 9),  la possibilità di acquisire mezzi anche ricorrendo alla locazione per quanto riguarda materiale rotabile per il trasporto ferroviario e alla locazione senza conducente per veicoli di anzianità massima di dodici anni adibiti al trasporto su gomma e per un periodo non inferiore all'anno.
Il  DL n. 34/2020 (art. 200, comma 7),  ha sospeso  fino al 30 giugno 2021 l'obbligo di  utilizzare mezzi ad alimentazione alternativa,  qualora non sia presente idonea infrastruttura  per l'utilizzo di tali mezzi.
Il  DL n. 121 del 2021 ha previsto il  divieto di circolazione per veicoli a motore delle categorie M2 e M3, adibiti a servizi di trasporto pubblico locale, alimentati a benzina o gasolio con caratteristiche antinquinamento  Euro 2 a decorrere dal 1° gennaio 2023. Tale obbligo opera  a decorrere dal 1° gennaio 2024 in virtù del differimento disposto dal  DL n. 198 del 2022. Lo stesso divieto è previsto, sempre a decorrere  dal 1° gennaio 2024, per gli stessi  veicoli con caratteristiche antinquinamento  Euro 3.
Nei comuni con più di 50.000 abitanti sottoposti a procedura d'infrazione per la violazione dei limiti d'emissione degli inquinanti atmosfericiil decreto-legge n. 111 del 2019 ha previsto il finanziamento di progetti sperimentali per il servizio di trasporto scolastico con mezzi di trasporto ibridi o elettrici per i bambini della scuola dell'infanzia statale e comunale e per gli alunni delle scuole statali del primo ciclo di istruzione. Con decreto del Ministero dell'ambiente del 28 ottobre 2020  sono state definite le misure di attuazione.
Il decreto legge n. 69 del 2023 (articolo 9) ha modificato gli articolo 6 e 7 del Codice della strada, consentendo alle regioni e alle province autonome di Trento e Bolzano di stabilire riduzioni, anche permanenti, della velocità di circolazione sulle autostrade e sulle strade extraurbane principali, limitatamente ai tratti che attraversano centri abitati ovvero che sono ubicati in prossimità degli stessi, finalizzate a ridurre le emissioni inquinanti connesse ai trasporti. Si è prevista inoltre la possibilità per i comuni, di stabilire diversi tempi di permanenza massimi all'interno di una determinata ZTL, anche differenziati in relazione alle categorie di veicoli o utenti. 

ultimo aggiornamento: 31 gennaio 2024

Per favorire lo sviluppo della mobilità stradale pulitaelettrica ed ibrida, si è intervenuti sia sul versante dello sviluppo delle infrastrutture pubbliche per la ricarica elettrica dei veicoli, che sui contributi per l'acquisto da parte dei privati di colonnine di ricarica per i veicoli elettrici. 

In particolare è stato concesso (DPCM 4 agosto 2022) un contributo per gli anni 2022, 2023 e 2024, per l'acquisto colonnine di ricarica di potenza standard per la ricarica dei veicoli elettrici da parte di utenti domestici, pari all'80 per cento del prezzo di acquisto e posa in opera, nel limite massimo di euro 1.500 per persona,  innalzato ad 8.000 euro in caso di posa in opera sulle parti comuni degli edifici condominiali. Con decreto direttoriale del 14 marzo 2023 (in GU 14 ottobre 2023), sono state definite le disposizioni procedurali per l'erogazione dei contributi previsti, per le annualità 2022 e 2023, per l'acquisto di infrastrutture di potenza standard per la ricarica dei veicoli alimentati ad energia elettrica da parte di utenti domestici, come stabilito dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 4 agosto 2022.

Sul versante infrastrutturale, nella Missione 2 del PNRR (M2C2- I 4.3) sono previste sovvenzioni per lo sviluppo della rete infrastrutturale di ricarica elettrica pubblica.

Per approfondimenti sulle misure previste nel PNRR si consulti l'apposita sezione del Portale di documentazione della Camera dei deputati.

Il decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, di attuazione della direttiva (UE) 2018/2001 sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, prevede (art. 14, comma 1, lettera g),  in attuazione della misura Missione 2, Componente 2, Investimento 4.3 «Infrastrutture di ricarica elettrica», del PNRR, che con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica siano definiti criteri e modalità per la concessione di benefici a fondo perduto a favore di nuove infrastrutture di ricarica per veicoli elettrici fast e ultrafast, anche dotate di sistemi di accumulo integrati, ristrutturando la rete di distribuzione dei carburanti al fine di consentire al settore una rapida transizione verso una mobilità sostenibile, nonché misure di efficientamento amministrativo, garantendo il necessario coordinamento del quadro incentivante complessivo per lo sviluppo delle infrastrutture di ricarica dei veicoli elettrici.

Con decreto ministeriale n. 11 del 12 gennaio 2023 sono stati definiti i criteri e le  modalità per la concessione di benefici a fondo perduto a favore di nuove infrastrutture di ricarica per veicoli elettrici fast e ultrafast da realizzare sulle superstrade. In attuazione del decreto ministeriale, il Ministero dell'Ambiente e della sicurezza energetica ha emanato, il 15 maggio 2023, l'Avviso pubblico per la presentazione di proposte progettuali finalizzate alla realizzazione di infrastrutture di ricarica elettrica sulle superstrade. 

Con decreto Ministeriale n. 10 del 12 gennaio 2023  sono stati definiti i criteri e le modalità per la concessione dei benefici per la realizzazione nei centri urbani di almeno 13.755 infrastrutture di ricarica veloci per veicoli elettrici. Qui il relativo Avviso pubblico per la presentazione delle domande.

Con decreto MASE 18 marzo 2024, n. 110 sono stati definiti i criteri e le modalità per la concessione di benefici a fondo perduto per la realizzazione nei centri urbani  di 13.755 infrastrutture di ricarica elettrica.

Con decreto MASE 18 marzo 2024, n. 109 sono stati criteri e delle modalità per la concessione dei benefici a fondo perduto per la realizzazione di 7.500 infrastrutture di ricarica superveloci in strade extraurbane.

La  Direttiva 2014/94/UE  (c.d  DAFI- poi sostituita dal regolamento n. 1804 del 2023) sulla realizzazione di un' infrastruttura per i combustibili alternativi, recepita con il  D. Lgs. 16 dicembre 2016, n. 257 ha inteso favorire lo  sviluppo di un mercato ampio di combustibili alternativi per il trasporto: elettricità, gas naturale e idrogeno.

La direttiva 2014/94/UE è stata abrogata, con decorrenza dal 13 aprile 2024, e sostituita dal Regolamento (UE) 2023/1804 del 13 settembre 2023, che stabilisce obiettivi nazionali obbligatori per la realizzazione di un'infrastruttura sufficiente per i combustibili alternativi nell'Unione per i veicoli stradali, i treni, le navi e gli aeromobili in stazionamento. Stabilisce inoltre specifiche tecniche comuni e prescrizioni in materia di informazioni per gli utenti, fornitura di dati e modalità di pagamento applicabili all'infrastruttura per i combustibili alternativi. Il regolamento contiene inoltre norme relative ai quadri strategici nazionali.

L'articolo 3, in particolare, definisce degli obiettivi minimi che gli Stati membri sono obbligati a rispettare per quanto riguarda l'installazione di stazioni di ricarica accessibili al pubblico per i veicoli elettrici leggeri, in modo commisurato alla diffusione dei veicoli stessi, che forniscano potenza di uscita sufficiente. Si prevede inoltre l'obbligo per gli Stati membri di collocare punti di ricarica accessibili al pubblico ad una distanza massima di 60 km in ogni direzione di marcia lungo la rete stradale centrale TEN-T. Alla fine di ogni anno, a decorrere dal 2024, devono essere cumulativamente conseguiti gli obiettivi di potenza di uscita seguenti:

  1. per ciascun veicolo elettrico leggero a batteria immatricolato nel loro territorio è fornita, attraverso stazioni di ricarica accessibili al pubblico, una potenza di uscita totale di almeno 1,3 kW; e
  2. per ciascun veicolo ibrido leggero plug-in immatricolato nel loro territorio è fornita, attraverso stazioni di ricarica accessibili al pubblico, una potenza di uscita totale di almeno 0,80 kW.

L'articolo 2, comma 1, punto 4) reca inoltre la nuova definizione dei combustibili alternativi applicabile dal 13 aprile 2024.

In base alla Direttiva DAFI ciascun tipo di propellente è oggetto di una previsione normativa relativa alla sua distribuzione. La direttiva, con il fine di ridurre al minimo la dipendenza dal petrolio e attenuare l'impatto ambientale nel settore dei trasporti, ha fissato in particolare:
  • i requisiti minimi per la costruzione dell'infrastruttura per i combustibili alternativi, inclusi i punti di ricarica per veicoli elettrici e i punti di rifornimento di gas naturale (GNL e GNC) e idrogeno, da attuarsi mediante i Quadri strategici nazionali degli Stati membri;
  • le specifiche tecniche comuni per tali punti di ricarica e di rifornimento e i requisiti concernenti le informazioni agli utenti.
La direttiva ha previsto anche la realizzazione di un "Quadro Strategico nazionale" per l'attuazione degli obiettivi della direttiva, che è stato allegato allo stesso D. Lgs. n. 257/2016 (Allegato III).
Per quanto riguarda in particolare le  infrastrutture di ricarica elettrica, l'articolo 4 del D.Lgs. n. 257/2016 ha previsto che gli Stati membri garantiscano la  creazione di un  numero adeguato di punti di ricarica accessibili al pubblico, in modo da assicurare che i veicoli elettrici circolino almeno negli agglomerati urbani/suburbani e in zone densamente popolate o nelle reti stabilite tra Stati membri. Misure per agevolare la realizzazione delle infrastrutture di ricarica sono previste dagli articoli 15 e 17 del decreto legislativo. Il decreto prevede inoltre (art. 8) la creazione di una  Piattaforma unica nazionale (PUN)  dei punti di ricarica dei veicoli alimentati a energia elettrica per il trasporto stradale, prevista nell'ambito del Piano nazionale infrastrutturale per la ricarica dei veicoli alimentati ad energia elettrica (Pnire), quale strumento informatico pubblico che consente l'accesso da parte degli utenti finali del servizio di ricarica dei veicoli elettrici o di altri soggetti interessati. Con  decreto 16 marzo 2023 sono state definite le modalità per il  funzionamento della Piattaforma unica nazionale dei punti di ricarica per i veicoli a energia elettrica.
La creazione di  punti di rifornimento di idrogeno è invece prevista non prima del 2025 (articolo 5).
Per quanto riguarda la fornitura di  gas naturale per il trasporto, il decreto prevede che entro il 31 dicembre 2025,  dovrà essere realizzatone i  porti marittimi, un numero adeguato di punti di rifornimento per il GNL per consentire la navigazione di navi adibite alla navigazione interna o navi adibite alla navigazione marittima alimentate a GNL nella rete centrale della TENT (entro il 2030 per la navigazione in acque interne) (articolo 6).
Il decreto legislativo n. 257/2016  prevede anche (art. 3)  l'aggiornamento triennale  del Quadro Strategico Nazionale, ovvero di sue singole sezioni e sottosezioni,  con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa della Conferenza unificata. Lo stesso aggiornamento è previsto anche in caso di significativi sviluppi tecnologici, di mutate condizioni di mercato anche con riferimento al contesto internazionale, o di sopravvenute esigenze di ordine economico, sociale e ambientale.
A sostegno della realizzazione degli obiettivi del Quadro Strategico Nazionale, il medesimo D.Lgs. prevede altresì che - con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, previo parere della Conferenza unificata, siano adottate le  linee guida per la redazione dei  Piani urbani per la mobilita' sostenibile-PUMS (art. 3, comma 7, lettera c). L'adozione di tali linee guida è avvenuta con  D.M. 4 agosto 2017 (pubblicato nella G.U. del 5 ottobre 2017).
Il D.Lgs. n. 257/2016 contiene inoltre il    Piano infrastrutturale per i veicoli alimentati ad energia elettrica (PNire), che era stato inizialmente emanato nel 2014, quindi aggiornato nel 2016 e poi  confluito nel Quadro Strategico nazionale.
Con  DPCM 1 febbraio 2018 è stato approvato  l'Accordo di programma per la realizzazione della  rete infrastrutturale  per la ricarica dei veicoli alimentati ad energia elettrica, finalizzato alla individuazione dei programmi di intervento predisposti dalle Regioni e dalle Province autonome (elencati nell'Allegato 1) per la realizzazione di reti di ricarica e per la cui attuazione è prevista la stipula di apposite convenzioni tra il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e la singola Regione/Provincia Autonoma.


Il Decreto legislativo 10 giugno 2020 n. 48 ha poi recepito nell'ordinamento nazionale la Direttiva 2018/844/UEsulla prestazione energetica degli edifici pubblici e privati (Energy Performance Building Directive - EPBD) che fa parte, assieme alla più generale Direttiva 2018/2002/UE sull'efficienza energetica, del quadro regolatorio della governance europea dell'energia e clima. Il decreto prevede che entro il 1° gennaio 2025, negli edifici non residenziali dotati di più di venti posti auto, debba essere installato almeno un punto di ricarica. La definizione delle modalità tecnico-operative della disciplina viene demandata ad un uno o più decreti del Ministro dello sviluppo economico, da adottare di concetto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e, per i profili di competenza, con il Ministro della salute e con il Ministro della difesa, acquisita l'intesa con la Conferenza unificata.

Le modalità di realizzazione delle infrastrutture di ricarica 

Il D.L. n. 76 del 2020 (c.d. decreto semplificazioni, art. 57), ha definito normativamente le "infrastrutture di ricarica di veicoli elettrici", come l'insieme di strutture, opere e impianti necessari alla realizzazione di aree di sosta dotate di uno o più punti di ricarica per veicoli elettrici. Sono state previste semplificazioni per la loro realizzazione.

Il decreto ha disposto che tali infrastrutture possano realizzarsi:

a) all'interno di aree e edifici pubblici e privati, ivi compresi quelli di edilizia residenziale pubblica;

b) su strade private non aperte all'uso pubblico;

c) lungo le strade pubbliche e private aperte all'uso pubblico;

d) all'interno di aree di sosta, di parcheggio e di servizio, pubbliche e private, aperte all'uso pubblico

 

Nelle aree di sosta aperte al pubblico è stabilito il principio del libero accesso non discriminatorio.

Il comma 6 dell'art. 57 ha rinviato a provvedimenti dei comuni, da adottare in conformità ai propri ordinamenti, come previsto dall'articolo 7 del codice della strada, la disciplina dell'installazione, realizzazione e gestione delle infrastrutture di ricarica a pubblico accesso, stabilendo la localizzazione e la quantificazione in coerenza con i propri strumenti di pianificazione, al fine di garantire un numero adeguato di stalli in funzione della domanda e degli obiettivi di progressivo rinnovo del parco dei veicoli circolanti, prevedendo, ove possibile, l'installazione di almeno un punto di ricarica ogni 1.000 abitanti. E' consentito ai comuni (comma 7) di affidare, in regime di autorizzazione o concessione, anche a titolo non oneroso, la realizzazione e gestione di infrastrutture di ricarica a soggetti pubblici e privati. Qualora il comune non abbia provveduto alla disciplina delle aree di ricarica a pubblico accesso, si prevede che soggetti pubblici o privati possano richiedere al comune o all'ente proprietario o al gestore della strada, anche in ambito extraurbano, l'autorizzazione o la concessione per la realizzazione e l'eventuale gestione delle infrastrutture di ricarica, anche solo per una strada o un'area a pubblico accesso o per un insieme di esse.

La legge di bilancio 2021 ha previsto che la disciplina adottata da ciascun comune per l'installazione, la realizzazione e la gestione delle infrastrutture di ricarica debba essere coerente anche con gli strumenti di pianificazione regionale e comunale (comma 727).

Per quanto riguarda la sosta dei veicoli a seguito del completamento della ricarica, è stato previsto che possano essere applicate tariffe di ricarica mirate a disincentivare l'impegno della stazione oltre un periodo massimo di un'ora dal termine della ricarica, con esclusione del caso della sosta notturna dalle ore 23 alle ore 7 (ad eccezione dei punti di ricarica di potenza elevata).

La legge di bilancio 2021 ha previsto l'obbligo per i concessionari autostradali di dotare la propria rete di punti di ricarica elettrica di potenza elevata per gli autoveicoli.  La legge annuale per la concorrenza 2021 (legge n. 118/2022) ha stabilito l'obbligo di selezionare l'operatore che richieda di installare colonnine di ricarica mediante procedure competitivetrasparenti e non discriminatorie, nel rispetto del principio di rotazione e che prevedano l'applicazione di criteri premiali per le offerte in cui si propone l'utilizzo di tecnologie altamente innovative; si prevede che anche per le concessioni in essere e non ancora oggetto di rinnovo si debba prevedere l'installazione di colonnine di ricarica per veicoli elettrici nelle aree di servizio delle autostrade e delle strade extraurbane principali.

 

I finanziamenti e gli interventi per l'incentivazione delle reti di ricarica elettriche

Negli anni più recenti sono stati via via approvati una serie di interventi normativi per finanziare e incentivare la realizzazione di una rete di ricarica per i veicoli elettrici. 

La legge di bilancio 2021 (comma 697) ha introdotto l'obbligo per i concessionari autostradali di dotare la propria rete di punti di ricarica elettrica di potenza elevata per gli autoveicoli, precisando che qualora non provvedano nei tempi stabiliti (180 giorni dall'entrata in vigore della legge), debbano consentire ad altri soggetti interessati di candidarsi ad installarli.

Il DL n. 77 del 2021 ha introdotto semplificazioni per l'installazione di punti di ricarica, stabilendo che  l'installazione delle infrastrutture di ricarica dei veicoli elettrici ad accesso pubblico non è soggetta al rilascio del permesso di costruire ed è considerata attività di edilizia libera.

Il DL n. 19/2024 (convertito dalla legge 29 aprile 2024, n. 56) prevede, all'articolo 12, comma 16-bis,  alcune disposizioni di semplificazione per la realizzazione di infrastrutture di ricarica elettrica,, al fine di consentire il raggiungimento dei target previsti nell'ambito del PNRR:  nei casi in cui non sussistano vincoli ambientali, paesaggistici, culturali o imposti dalla normativa dell'Unione europea, l'istanza per l'occupazione del suolo pubblico, la realizzazione dell'infrastruttura di ricarica e le relative opere di connessione alla rete di distribuzione sul suolo pubblico, si intende accolta qualora entro trenta giorni dalla data di presentazione dell'istanza stessa, non sia stato comunicato un provvedimento di diniego da parte dell'ente proprietario della strada. Resta salva la facoltà dell'ente proprietario della strada di imporre delle prescrizioni successivamente alla scadenza del termine nonché di adottare determinazioni in via di autotutela.

La legge di bilancio 2021 ha previsto che il Ministero finanzi l'acquisto e l'installazione degli impianti da parte delle regioni.

Per quanto riguarda gli incentivi, la legge di Bilancio 2019 (legge n. 145 del 2018, art. 1, comma 1039), ha riconosciuto una detrazione fiscale per l'acquisto e la posa in opera di infrastrutture di ricarica dei veicoli alimentati ad energia elettrica. Il beneficio è previsto per le spese sostenute dal 1° marzo 2019 al 31 dicembre 2021, per le quali è stata concessa una detrazione fiscale pari al 50 per cento delle spese sostenute per un ammontare complessivo non superiore a 3.000 euro.

L'art. 119, comma 8 , del D.L .n. 34/2020 ha riconosciuto anche per l'installazione di infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici la detrazione d'imposta nella misura del 110 cento, da ripartire tra gli aventi diritto in cinque quote annuali di pari importo, sempre ché l'installazione sia eseguita congiuntamente ad uno degli interventi di efficienza energetica di cui al comma 1 (c.d. ecobonus)  per cui è riconosciuta la detrazione del 110 per cento.

Il DL n. 76/2020 (art. 57, comma 9) ha introdotto inoltre la facoltà dei comuni di concedere la riduzione o l'esenzione del canone di occupazione di suolo pubblico e della TOSAP per i punti di ricarica, nel caso in cui gli stessi eroghino energia di provenienza certificata da energia rinnovabile.

Il successivo DL n.104 del 2020 (art. 74, comma 3) ha istituito un fondo di 90 milioni di euro per l'anno 2020, per l'erogazione di contributi per l'installazione di infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici da parte di imprese e professionisti

Il DPCM 4 agosto 2022 ha previsto per l'anno 2022, un contributo per l'acquisto colonnine di ricarica (infrastrutture di potenza standard per la ricarica dei veicoli elettrici da parte di utenti domestici), pari all'80 per cento del prezzo di acquisto e posa in opera, nel limite massimo di euro 1.500 per persona,  innalzato ad 8.000 euro in caso di posa in opera sulle parti comuni degli edifici condominiali. Il DL n. 198 del 2022 (art. 12, co. 3) ha poi esteso alle annualità 2023 e 2024 la concessione di tali contributi per l'acquisto di colonnine di ricarica dei veicoli elettrici.

ultimo aggiornamento: 29 aprile 2024

La sperimentazione della micromobilità elettrica è stata autorizzata con la legge di bilancio (legge n. 145 del 2018, articolo 1, comma 102), per la prima volta a partire dal 2019, per 24 mesi, consentendo la circolazione su strada  di Segway,  hoverboard e monopattini, con le modalità  definite con il DM n. 229 del 4 giugno 2019.

La sperimentazione è stata poi prorogata dal decreto-legge n.162 del 2019  e dal successivo decreto-legge n. 68 del 2022 (articolo 7, comma 3), fino al 27 luglio 2023

Con il decreto legge 10 maggio 2023, n. 51, convertito dalla legge 3 luglio 2023, n. 87, è stata disposta (art. 6, comma 2), la proroga di ulteriori 12 mesi, pertanto fino al 27 luglio 2024, del termine di conclusione della sperimentazione della circolazione di segway, hoverboard, monowheel e analoghi dispositivi di mobilità personale a propulsione prevalentemente elettrica.

La disciplina della circolazione dei monopattini elettrici è stata definita con il decreto legge n. 121/2021  (art. 1-ter) prevedendo in particolare:

  • i requisiti che i monopattini elettrici devono avere: assenza di posti a sedere, motore elettrico di potenza non superiore a 0,50 kW, presenza di un segnalatore acustico, regolatore di velocità configurabile in funzione dei limiti di velocità, che sono di 6 km/h nelle aree pedonali e in 20 km/h in tutti gli altri casi;
  • l'obbligo a partire dal 30 settembre 2022 (D.L. n. 228/2021), degli indicatori luminosi di svolta e di freno su entrambe le ruote, con obbligo per i monopattini già in circolazione di adeguarsi entro il 1° gennaio 2024;
  • la possibilità di attivare servizi di noleggio dei monopattini elettrici, anche in modalità free-floating, esclusivamente con delibera della Giunta comunale, nella quale devono essere previsti, oltre al numero delle licenze attivabili e al numero massimo dei dispositivi in circolazione, anche: a) l'obbligo di copertura assicurativa per lo svolgimento del servizio; b) le modalità di sosta consentite per i dispositivi interessati; c) le eventuali limitazioni alla circolazione in determinate aree della città e l'obbligo di richiedere l'acquisizione della foto al termine di ogni noleggio dalla quale si desuma la posizione dello stesso nella pubblica via;
  • l'utilizzo solo da chi abbia quattordici anni di età e l'obbligo per i conducenti di età inferiore ai diciotto anni di indossare un idoneo casco protettivo;
  • il divieto di circolazione e di sosta sui marciapiedi (salvo nelle aree individuate dai comuni) ;
  • il divieto di circolare contromano, salvo nelle strade con doppio senso ciclabile;
  • la possibilità di sosta negli stalli riservati a velocipedi, ciclomotori e motoveicoli.

 

 Il successivo D.L. n. 228 del 2021  ha chiarito che ai monopattini elettrici è consentito circolare:

-  nei centri abitati, solo sulle strade il cui limite di velocità sia entro i 50 KM/h, nonché nelle aree pedonali, sui percorsi pedonali e ciclabili, su corsie ciclabili, su strade a priorità ciclabile, su piste ciclabili in sede propria e su corsia riservata ovvero dovunque sia consentita la circolazione delle biciclette;

-   fuori dai centri abitati, solo sulle piste ciclabili e su altri percorsi riservati alla circolazione delle biciclette.

Con il decreto dirigenziale 18 agosto 2022 è stata definita più specificatamente la "Normativa tecnica relativa ai monopattini a propulsione prevalentemente elettrica".

Per incentivare la micromobilità elettrica il D.L. n.111/2019 aveva istituito il Fondo "Programma sperimentale buono mobilità" per l'erogazione, nel 2020, di buoni per l'acquisto di tali mezzi e di biciclette anche a pedalata assistita ovvero per l'utilizzo di forme di mobilità condivisa (c.d. sharing mobility,  escluse le autovetture). 

E' stato poi previsto un "buono mobilità", da spendere antro il 31 dicembre 2024, ottenibile con la rottamazione, da effettuare nell'anno 2021, di autovetture (omologate fino alla classe Euro 3) o di  motocicli inquinanti (omologati fino alla classe Euro 2 ed Euro 3 a due tempi), ai cittadini residenti  nei comuni italiani oggetto di procedure di infrazione per violazione dei limiti di emissioni inquinanti.  Il DL n. 34 del 2020 ne aveva esteso l'utilizzo all'acquisto di mezzi di micromobilità elettrica.

ultimo aggiornamento: 10 maggio 2023

Il nuovo quadro dell'UE per la mobilità urbana, definito nella comunicazione della Commissione europea COM(2021) 811, individua in una rinnovata promozione della ciclabilità uno degli assi fondamentali di sviluppo della nuova mobilità locale sostenibile negli Stati appartenenti all'Unione europea.

Il PNRR (M2C2) prevede fondi per il rafforzamento della mobilità ciclistica, per la realizzazione e manutenzione di reti ciclabili in ambito urbano, metropolitano, regionale e nazionale, a scopo turistico o ricreativo. I dieci itinerari prioritari delle ciclabili turistiche sono: Ciclovia Vento; Ciclovia Sole; Ciclovia GRAB; Ciclovia dell'Acquedotto pugliese; Ciclovia Adriatica; Ciclovia Tirrenica; Ciclovia del Garda; Ciclovia della Sardegna; Ciclovia della Magna Grecia; Ciclovia Trieste-Lignano-Venezia.

Per approfondimenti sulle misure previste nel PNRR si consulti l'apposita sezione del Portale di documentazione della Camera dei deputati.


L'allegato Infrastrutture al Documento di economia e finanza (DEF) 2022 ha collocato la mobilità ciclistica tra le componenti strategiche della politica delle infrastrutture e della mobilità sostenibili in Italia e inserito il Piano generale della mobilità ciclistica nel quadro della pianificazione di settore di competenza del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili (ora MIT).

ll «Piano nazionale sicurezza stradale 2030», approvato con delibera CIPESS 13/2022 del 14 aprile 2022, considera i ciclisti tra le categorie di utenti della strada a rischio e individua linee strategiche specifiche per la tutela della loro sicurezza, mediante interventi relativi al miglioramento dell'infrastruttura stradale, al potenziamento dei controlli sul rispetto delle regole e alla comunicazione ed educazione stradale.

Il Rapporto «Verso un nuovo modello di mobilità locale sostenibile», presentato dal MIMS l'11 maggio 2022, delinea come obiettivo strategico da conseguire entro il 2030 l'aumento di almeno 10 punti percentuali della ripartizione modale degli spostamenti la mobilità sostenibile, tra cui la mobilità attiva in bicicletta, da perseguire tra l'altro mediante un incremento dell'estensione delle ciclovie.

Con decreto MIMS 23 agosto 2022 "Disposizioni per lo sviluppo della mobilità in bicicletta e la realizzazione della rete nazionale di percorribilità ciclistica" (pubblicato in GU il 12 ottobre 2022 ed entrato in vigore dal 13 ottobre 2022), è stato approvato il Piano generale della mobilità ciclistica 2022-2024», adottato secondo quanto previsto dall'articolo 3 della legge n. 2 del 2018 e parte integrante del Piano generale dei trasporti e della logistica. Il Piano comprende i seguenti documenti:

  • allegato A): Indirizzi per la redazione e l'attuazione dei piani urbani della mobilita' ciclistica (Biciplan),
  • allegato B): Progettare la clabilità sicura - guida all'applicazione del decreto-legge n. 76/2020;
  • allegato C): La composizione della rete ciclabile nazionale - Bicitalia.

La legge di Bilancio 2023 (Legge 29 dicembre 2022, n. 197art. 1, commi 479-482), ha istituito nello stato di previsione del MIT un Fondo per lo sviluppo di ciclovie urbane intermodali, con una dotazione di 2 milioni di euro per l'anno 2023 e di 4 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025, al fine di promuovere l'uso dei servizi di trasporto pubblico locale e ferroviario, in attuazione del Piano generale della mobilità ciclistica.

In particolare, il Fondo è destinato al finanziamento di interventi per la realizzazione nel territorio urbano di nuove ciclovie, nonché di infrastrutture di supporto in connessione a reti di trasporto pubblico locale e ferroviario, effettuati da parte dei comuni, delle città metropolitane e delle unioni di comuni. Per poter accedere al riparto delle risorse, che avverrà con decreto ministeriale, i comuni, le città metropolitane e le unioni di comuni, all'atto della richiesta, devono dimostrare di aver approvato in via definitiva strumenti di pianificazione dai quali si evinca la volontà dell'ente di procedere allo sviluppo strategico della rete ciclabile urbana.

Considerato che per la misura PNRR M2C2 ( investimento 4.1 Rafforzamento mobilità ciclistica -piano nazionale delle ciclovie), è stata operata una riduzione, da 1.235 a 746, dei chilometri di ciclovie da realizzare entro giugno 2026, a seguito della decisione  di esecuzione del Consiglio UE dell'8 dicembre 2023, con il decreto interministeriale n. 222 del 30 agosto 2024 le risorse complessive di circa  93,6 milioni €  iscritte a valere sul capitolo 7582 del MIT e le eventuali ulteriori risorse assegnate su fondi nazionali, regionali, provinciali e comunali, sono state destinate alla realizzazione di 282 chilometri di ciclovie appartenenti al "Sistema nazionale di ciclovie turistiche", non più rientranti nella misura M2C2 Investimento 4.1 del PNRR.

Con il decreto interministeriale n. 221 del 30 agosto 2024 sono state apportate modifiche al decreto interministeriale  12/01/2022 n. 4". relativamente alle rimodulazioni apportate a dicembre 2023 alla misura del PNRR  M2C2-14.1 - sub investimento. 4.1. - Ciclovie turistiche.

Si ricorda che nel corso della XVIII legislatura è proseguita l'attività di promozione della mobilità ciclistica iniziata nella precedente legislatura. I primi stanziamenti per un  sistema nazionale di ciclovie turistiche, sono stati previsti dalla legge di stabilità 2016 ( legge 208/2015, art. 1, comma 640, poi incrementati dalla legge di bilancio 2017), nonché per la progettazione e realizzazione di ciclostazioni ed interventi per la sicurezza della ciclabilità cittadina. Sono stati individuati (inizialmente dalla legge di bilancio 2016, poi dal successivo DL n. 50/2017) i seguenti interventi:
  • la ciclovia del Sole: Verona-Firenze;
  • la ciclovia VenTo: Venezia Torino;
  • il Grab Roma; 
  • la  Ciclovia dell'acquedotto pugliese;
  • la ciclovia del Garda;
  • la ciclovia Trieste - Lignano Sabbiadoro – Venezia;
  • la cilovia Sardegna;
  • la ciclovia Magna Grecia (Basilicata, Calabria, Sicilia);
  • la ciclovia Tirrenica;
  • la ciclovia Adriatica.

Il  decreto ministeriale 28 novembre 2018, n. 517 sulla " Progettazione e realizzazione di un sistema nazionale di ciclovie turistiche"  , ha quantificato le risorse stanziate dalla legge di stabilità 2016 in  361.780.679,60 euro   iscritte sul capitolo 7582/MIT e definito il piano di riparto e le modalità di erogazione.
La legge di bilancio per il 2019 ha previsto l'istituzione di un Fondo finalizzato alla progettazione delle "autostrade ciclabili". Successivamente la finalizzazione del Fondo è stata riferita alla progettazione di " ciclovie interurbane" (dall'art. 5-bis del DL n. 32/2019) e il DL n. 76 del 2020 ha ulteriormente modificato la finalizzazione delle risorse destinandole all'installazione della segnaletica lungo l'itinerario ciclo-turistico appenninico tra il Comune di Altare, in Liguria, fino al Comune di Alia, in Sicilia.
Il decreto-legge n.111 del 2019 aveva previsto un " Programma sperimentale buono mobilità" volto a favorire l'acquisto di velocipedi, biciclette a pedalata assistita e abbonamenti al trasporto collettivo per i residenti nelle aree sottoposte a procedure di infrazione europee per violazione dei limiti di inquinamento dell'aria, a cui il decreto-legge n. 34/2020 ha aggiunto i mezzi di micromobilità elettrica.
La legge di bilancio 2020 ha previsto l'istituzione di un Fondo per lo sviluppo delle reti ciclabili urbane con una dotazione finanziaria di 50 milioni € per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024, per finanziare il 50% degli interventi di realizzazione di nuove piste ciclabili urbane da parte di comuni e di unioni di comuni che abbiano approvato strumenti di pianificazione che prevedono lo sviluppo strategico della rete ciclabile urbana.
Con  decreto MIT 12 agosto 2020 sono state definite le risorse destinate alle ciclovie urbane ed il loro riparto tra gli enti locali.   Qui la Tabella di assegnazione delle risorse.
Contribuiscono inoltre alla promozione della mobilità ciclistica le disposizioni introdotte dal decreto-legge n. 34 del 2020 che hanno introdotto nel Codice della strada la definizione della cosiddetta " casa avanzata" e quella di " corsia ciclabile", nonché le disposizioni che estendono alla realizzazione, risistemazione, prolungamento o messa a norma di piste ciclabili le risorse originariamente destinate dal decreto-legge n. 111 del 2019 alle corsie riservate al trasporto collettivo. Ulteriori modifiche al Codice della strada introdotte dal decreto-legge n.76 del 2020 sono dirette a rafforzare la sicurezza dei ciclisti nella circolazione.

La IX Commissione ha avviato l'esame delle proposte di legge di modifica al codice della strada in materia di sicurezza stradale dei ciclisti e di limiti di velocità (C. 526 e C. 892 ).

ultimo aggiornamento: 30 agosto 2024
 
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