tema 16 gennaio 2025
Studi - Trasporti
Il Trasporto pubblico locale
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Il Fondo nazionale per il trasporto pubblico locale 

Il trasporto pubblico locale è finanziato principalmente tramite il c.d. Fondo TPL, il Fondo per il concorso finanziario dello Stato agli oneri del trasporto pubblico locale, anche ferroviario, nelle regioni a statuto ordinario, istituito nel 2013 dalla legge di Stabilità (legge n. 228/2012, articolo 1, comma 301), in sostituzione dei numerosi interventi di riforma che si erano succeduti negli anni, a partire dal 1997. Il Fondo TPL viene ripartito tra le Regioni con le modalità e le percentuali stabilite dal DPCM 11 marzo 2013 (v. infra)

 
Il settore del trasporto pubblico locale (TPL) veniva infatti finanziato, prima del 1997, con trasferimenti statali, tramite il Fondo Nazionale dei Trasporti, sia con contributi di esercizio, che con contributi agli investimenti. La legge-delega sul federalismo fiscale (legge n. 42/2009), ha previsto la futura applicazione  per il settore del trasporto pubblico regionale, di un criterio "misto" di finanziamento che tenesse conto, oltre che dei costi standard, anche della fornitura di un livello adeguato del servizio su tutto il territorio nazionale.

Gli stanziamenti del Fondo TPL si trovano, nel Bilancio dello Stato, sul capitolo 1315 dello Stato di previsione della spesa del Ministero delle infrastrutture e trasporti (Tab. 10).  

La legge di bilancio 2025 (legge 30 dicembre 2024 n. 207) reca uno stanziamento per il Fondo TPL su tale capitolo, di 5.345.754.000 € per il 2025, di 5.224.754.000 € per il 2026 e di 5.345.754.000 € per il 2027.

Tali importi sono comprensivi delle seguenti variazioni apportate dalla legge stessa:
- il comma 227 dell'art. 1, che ha disposto l'incremento di 1 milione € annui, a decorrere dall'anno 2025, del Fondo nazionale TPL per consentire la gratuità dei mezzi di trasporto pubblico alle persone con disabilità o con patologie accompagnate da cani di assistenza;
- il comma 730 che ha disposto l'incremento di 120 mln € per il 2025;
- il comma 248 che ha l'incremento di 25 milioni per il 2026, per il potenziamento del servizio di trasporto pubblico locale e a garantire l'accessibilità complessiva dei territori interessati dai Giochi olimpici e paralimpici invernali Milano-Cortina 2026.
 
Si ricorda che il decreto legge n. 50/2017 (articolo 27, comma 1) ha determinato la consistenza del Fondo fissandola per legge: 4.789,5 milioni di euro per l'anno 2017 ed in circa 4.932,6 milioni € a decorrere dall'anno 2018, disapplicando pertanto il precedente meccanismo di quantificazione del Fondo che era variabile ed ancorato fino al 2017 al gettito delle accise su benzina e gasolio riscosse nella regione.  
Lo stesso decreto ha previsto una riforma dei criteri di attribuzione del Fondo, che si sarebbe dovuta applicare a decorrere dal 2020 (secondo le previsioni dell'articolo 47, comma 1, del decreto-legge n. 124 del 2019), ma la sua applicazione è stata più volte rinviata; su di essa sono poi intervenuti i decreti legge n. 176 del 2022 e n. 104 del 2023 modificando i criteri di ripartizione del Fondo. 
Pertanto, per il 2020 la ripartizione del Fondo TPL  è stata effettuata con le modalità stabilite dal DPCM 11 marzo 2013 e successive modificazioni  e per il 2021 analoga disposizione è stata prevista dal decreto-legge n. 183 del 2020 (art. 13, comma 7), mentre per il 2022 sono stati previsti specifici criteri dal D.L. n. 68/2022. (vedi sub). 

criteri di ripartizione del Fondo TPL

Il decreto legge 18 novembre 2022, n. 176 (convertito dalla legge n. 6/2023, in vigore dal 18 gennaio 2023, poi modificato dal D.L. n. 104 del 2023), ha novellato l'art. 27, comma 2 del D.L. n. 50/2017, relativo ai criteri di ripartizione del Fondo TPL, prevedendo che il riparto del Fondo sia effettuato entro il 31 ottobre di ogni annocon decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza unificata, secondo le seguenti modalità: 

a) il 50% del Fondo, tenendo conto dei costi standard (di cui all' articolo 1, comma 84, della legge 27 dicembre 2013, n. 147), al netto delle risorse di cui alle lettere d) ed e),  considerato il complesso dei servizi di trasporto pubblico locale eserciti sul territorio di ciascuna regione risultanti dalla banca dati dell'Osservatorio e tenendo conto, a partire dal 2024, dei costi di gestione dell'infrastruttura ferroviaria di competenza regionale;
b) il 50% del Fondo, tenendo conto dei livelli adeguati dei servizi di trasporto pubblico locale e regionale, al netto delle risorse di cui alle lettere d) ed e);
c)  applicando una riduzione annuale delle risorse del Fondo da trasferire alle regioni  qualora i servizi di trasporto pubblico locale e regionale non risultino affidati con procedure di evidenza pubblica entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello di riferimento, ovvero ancora non ne risulti pubblicato alla medesima data il bando di gara, nonché nel caso di gare non conformi alle misure di cui alle delibere dell'Autorità di regolazione dei trasporti, qualora bandite successivamente all'adozione delle predette delibere. La riduzione si applica dal 2023 ma non si applica ai contratti di servizio affidati in conformità alle disposizioni, anche transitorie, di cui al regolamento (CE) n. 1370/2007, e alle disposizioni normative nazionali vigenti. La riduzione, applicata alla quota di ciascuna regione, è  pari al 15% del valore dei corrispettivi dei contratti di servizio non affidati con le predette procedure; le risorse derivanti da tale riduzione sono ripartite tra le altre regioni con le medesime modalità;
d) con  destinazione annuale dello 0,105 per cento dell'ammontare del Fondo, e comunque nel limite massimo di euro 5,2 milioni annui, alla copertura dei  costi di funzionamento dell' Osservatorio TPL.

La ripartizione del Fondo è stata peraltro effettuata, fino ad oggi, senza l'applicazione delle penalità di cui alla lett. c) previste dalla riforma e in proposito la legge annuale per la concorrenza 2021 (legge n. 118/2022) ha previsto l'applicazione delle penalità per le regioni a partire dall'esercizio finanziario 2023. 

Il decreto legge n. 176/2022 ha altresì novellato il comma 6 dell'articolo 27 del DL 50/2017, stabilendo l'emanazione, entro il 31 luglio 2023, di un decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza unificata, che definisse gli indicatori per determinare i livelli adeguati di servizio e le modalità di applicazione degli stessi, al fine della ripartizione del Fondo secondo il criterio della lettera b). Tale decreto non è stato ancora adottato ed il decreto legge n. 104/2023, convertito dalla legge 9 ottobre 2023, n. 136, ha disposto (art. 17), che nelle more dell'adozione di tale decreto ministeriale, al fine di assicurare la ripartizione del Fondo, si provveda alla ripartizione integrale del medesimo Fondo con le modalità di cui al comma 2, lettera a), cioè tenendo conto dei soli costi standard, senza tener conto del parametro dei livelli adeguati dei servizi di TPL, fermo restando quanto previsto dal comma 2-quater per gli anni 2023 e 2024.

Limitatamente agli anni 2023 e 2024, il decreto legge n. 104 del 2023, introducendo un nuovo comma 2-quater all'articolo 27 del D.L. n. 50/2017, ha disposto che al riparto del Fondo si provveda, per una quota pari a euro 4.873.335.361,50, e fermo restando quanto previsto dal comma 2-bis , secondo le percentuali utilizzate per l'anno 2020. Alla determinazione delle quote del 50% di cui al comma 2, lettere a) e b), si provvede a valere sulle risorse residue del Fondo, decurtate della quota citata.

La legge di bilancio 2025 (art. 1, comma 731) ha esteso al 2025 l'applicazione dei criteri di riparto del Fondo già applicati dal 2020 al 2024 e differito al 30 giugno 2025, il termine per l'emanazione del decreto MIT che dovrà definire gli indicatori per determinare i livelli adeguati di servizio, i quali saranno applicabili dal 2026.

Il  D.L. n. 104 del 2023 (art. 17) ha abrogato la previsione della lett.  e) che prevedeva anche la destinazione di una quota delle risorse del Fondo, non inferiore all'1% e non superiore al 2%, per l'adeguamento, in considerazione della  dinamica inflattiva, dei corrispettivi di servizio e dell'equilibrio economico della gestione dei servizi di trasporto pubblico locale e regionale sottoposto ad obblighi di servizio pubblico, da ripartire tra le regioni a statuto ordinario applicando le modalità stabilite dal DPCM  11 marzo 2013

Il comma 2-bis dell'art. 27 del D.L. n. 50/2017, prevede che ai fini del riparto del Fondo si tenga annualmente conto delle variazioni per ciascuna Regione in incremento o decremento, rispetto al 2017, dei costi del canone di accesso all'infrastruttura ferroviaria introdotte dalla società Rete ferroviaria italiana Spa, con decorrenza dal 1° gennaio 2018, in ottemperanza ai criteri stabiliti dall'Autorità di regolazione dei trasporti ed il comma 2-ter contiene una clausola di salvaguardia in base alla quale, al fine di garantire una ragionevole certezza delle risorse disponibili, il riparto di cui al comma 2, lettere a) e b), non può determinare, per ciascuna regione, un'assegnazione di risorse inferiore a quella risultante dalla ripartizione del Fondo per l'anno 2020.
Il decreto legge 16 giugno 2022, n. 68  (articolo 8, comma 6)  ha altresì previsto, limitatamente agli anni 2022, 2023 e 2024, al fine di promuovere la sperimentazione di servizi di sharing mobility, che una quota pari allo 0,3% del Fondo nazionale TPL sia destinata al finanziamento di specifici progetti individuati con uno o più decreti ministeriali. In attuazione di tale previsione sono stati emanati il decreto interministeriale n. 417 del 28/12/2022 ed il successivo decreto direttoriale n. 459 del 28 dicembre 2022, di impegno delle relative somme (14,9 milioni di €).
Il D.L. n. 145 del 2023 (art. 10-bis) convertito dalla legge n. 191 del 2023, ha disposto un incremento, pari a 1,2 milioni di euro, a decorrere dall'anno 2024, del Fondo nazionale per il concorso finanziario dello Stato agli oneri del trasporto pubblico locale, volto a predisporre degli interventi tali da garantire il diritto delle persone a mobilità ridotta all'accesso al trasporto pubblico locale. In attuazione di tale disposizione, con decreto ministeriale n. 312 del 11/12/2024 sono state definite le misure volte a favorire l'accesso al trasporto pubblico da parte delle persone a mobilità ridotta (PMR), nonché il riparto tra le Regioni a Statuto ordinario delle risorse stanziate.
L'articolo 1, comma 5-ter, del D.L. n. 155/2024 ha disposto un incremento del Fondo nazionale per il concorso finanziario dello Stato agli oneri del trasporto pubblico locale (TPL), pari a 50 milioni di euro per l'anno 2024, stabilendo altresì che l'assegnazione delle risorse stesse alle Regioni a statuto ordinario avvenga sulla base delle percentuali già utilizzate per l'anno 2020.

Nelle more dell'emanazione del decreto annuale di riparto previsto dalla riforma, viene concessa alle regioni con decreto ministeriale l'anticipazione dell'80 per cento delle risorse del Fondo e l'erogazione con cadenza mensile delle quote ripartite (art. 27, comma 4 del D.L. n. 50/2017).  L'anticipazione è effettuata sulla base delle percentuali attribuite a ciascuna regione l'anno precedente.  

 

La IX Commissione Trasporti ha approvato, il 13 febbraio 2024, le Risoluzioni n. 8-00041 , n. 8-00042 e n. 8-00043, in materia di trasporto pubblico locale e di riforma del relativo fondo TPL.

 
La ripartizione del Fondo TPL effettuata in base al DPCM 11 marzo 2013 per gli anni dal 2020 al 2024

La ripartizione del Fondo TPL tra le Regioni è stata finora effettuatain attesa della riforma, sulla base dei criteri definiti dal DPCM 11 marzo 2013, come modificato da ultimo dal DPCM 26 maggio 2017, quindi sostanzialmente su criteri di spesa storica, su cui si sono poi stratificati molteplici interventi normativi di modifica delle modalità di finanziamento e di attribuzione delle risorse. 

Tale DPCM  prevede che il 90% del Fondo sia  assegnato alle regioni sulla base delle percentuali fissate nella Tabella 1 allegata al decreto e per il residuo 10%, sempre in base alle medesime percentuali, ma subordinatamente alla verifica del raggiungimento di specifici obiettivi di efficientamento. 

Per gli anni dal 2018 al 2022 il Fondo è stato pertanto ripartito in base ai criteri definiti nel  DPCM 26 maggio 2017 che ha novellato il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 marzo 2013. Le percentuali di ripartizione tra le regioni ordinarie sono attualmente le seguenti:

  • Abruzzo: 2,69%
  • Basilicata: 1,55%
  • Calabria: 4,28%
  • Campania: 11,07%
  • Emilia-Romagna: 7,38%
  • Lazio: 11,67%
  • Liguria: 4,08%
  • Lombardia: 17,36%
  • Marche: 2,17%
  • Molise: 0,71%
  • Piemonte: 9,83%
  • Puglia: 8,09%
  • Toscana: 8,83%
  • Umbria: 2,03%
  • Veneto: 8,27% 
 
Per il   2021 lo stanziamento del Fondo è stato pari ad euro 4.874.554.000 e con il Decreto interministeriale n. 72 del 9 febbraio 2021 è stata concessa alle regioni l'anticipazione dell'80% del Fondo. Per il  2022 la consistenza del  Fondo è stata fissata in a 4.989,554 milioni di €, da cui sono stati detratti gli stanziamenti relativi al trasporto pubblico locale acqueo nella città di Venezia di cui all'articolo 1, comma 816, della legge di Bilancio 2022 (legge 30 dicembre 2021, n. 234), per arrivare ad uno stanziamento netto di  4.974,554 milioni euro per l'anno 2022.  La ripartizione del Fondo TPL per il 2022 è stata definita dal decreto legge n. 68 del 2022 (art. 8, comma 7), nei seguenti termini:
a) euro 4.879.079.381 senza l'applicazione di penalità e applicando le modalità stabilite dal DPCM 11 marzo 2013;
b) euro 75.350.957 secondo le modalità ed i criteri che tengono conto dei costi standard (previsti dall'articolo 1, comma 84, della legge 27 dicembre 2013, n. 147) e dei livelli adeguati dei servizi di trasporto pubblico locale e regionale, definiti con decreto ministeriale, da adottare di concerto con il MEF e previa intesa in sede di Conferenza Unificata;
c) euro 14.923.662 per le finalità di promozione dei servizi di sharing mobility;
d) euro 5.200.000 per il funzionamento dell'Osservatorio nazionale per il supporto alla programmazione e per il monitoraggio del trasporto pubblico locale e della mobilità locale sostenibile.
 
Con il  decreto interministeriale n. 64 del 21 marzo 2022 è stata concessa alle Regioni a statuto ordinario, per il 2022,  un'anticipazione dell'80% del Fondo, pari complessivamente a euro 3.978.648.289,20 , al netto dello 0,025 per cento dell'ammontare del Fondo nazionale, destinato alla copertura dei costi di funzionamento dell'Osservatorio, mentre per la  ripartizione definitiva  del Fondo per il 2022, il  d ecreto interministeriale n. 421 del 29/12/2022 ha previsto degli  indicatori di carattere generale per la determinazione dei livelli adeguati dei servizi di trasporto pubblico locale e regionale al fine di consentire la ripartizione delle risorse stanziate, prevedendo che tali indicatori abbiano rilevanza solo ai fini della ripartizione delle risorse stanziate nell'esercizio  2022 e che  indicatori di maggior dettaglio potranno essere meglio individuati, a seguito di una attività istruttoria più complessa, in applicazione dell'art. 27, comma 6, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50  a decorrere dall'esercizio 2023. Pertanto, a seguito di istruttoria con le Regioni, è stato ripartito, per il 2022, il 50% della quota, pari a euro 75.350.957,00, sulla base "dei livelli adeguati dei servizi" e il rimanente 50% sulla base dei "costi standard", in base ai dati che sono stati trasmessi dall'Osservatorio TPL (nota n. 327 dell'11 novembre 2022, con la quale l'Osservatorio ha trasmesso i dati relativi all'applicazione e degli indicatori inerenti ai livelli adeguati dei servizi di trasporto pubblico locale e regionale e nota n. 328 dell'11 novembre 2022, con la quale l'Osservatorio ha trasmesso i dati relativi all'applicazione del disposto del decreto n. 157 del 28 marzo 2018 inerenti ai costi standard).

Per il 2023, la legge di Bilancio (legge 29 dicembre 2022, n. 197), ha disposto uno stanziamento, sul cap. 1315, di 5.092.554 milioni  €, da cui sono stati detratti gli stanziamenti per il trasporto urbano lagunare di Venezia, i costi per l'Osservatorio TPL e il finanziamento per i servizi di sharing mobility (previsti dal D.L. n. 68/2022) , per arrivare ad uno stanziamento netto per il Fondo TPL di circa 5.054.130 milioni di euro. Con decreto MIT-MEF n. 25 del 15/02/2023, è stata concessa alle Regioni a statuto ordinario, per il 2023, un'anticipazione dell'80 per cento del Fondo, per un importo di circa 4.043.304 milioni di euro.  Lripartizione tra le Regioni a statuto ordinario delle risorse del Fondo nazionale TPL per il 2023 è stata definita con Decreto Interministeriale n. 328 del 11/12/2023.

Con  Decreto dirigenziale n. 470 del 28/12/2023 è stato quindi disposto l'impegno della restante parte del saldo 2023 del Fondo TPL a favore delle Regioni a statuto ordinario e con  Decreto dirigenziale n. 472 del 28/12/2023 è stato disposto l'impegno della quota relativa allo Sharing Mobility per il 2023 a favore delle Regioni a statuto ordinario.
Con Decreto dirigenziale n. 7 del 12/02/2024 è stata determinata la quota finale del  saldo del Fondo TPL per l'anno 2023, a favore delle Regioni a statuto ordinario.

Per l'anno 2024, con il decreto MIT-MEF n. 49 del 1/3/2024, è stata disposta l 'anticipazione dell'80% del Fondo TPL.

Con decreto interministeriale n. 325 del 17/12/2024 è stato disposto il riparto per l'esercizio 2024, tra le Regioni a statuto ordinario delle risorse del Fondo T.P.L.: sono state pertanto ripartite risorse tra le Regioni a statuto ordinario per un importo pari a 5.153.830.338,00 euro, al netto delle seguenti quote:

  • 15.523.662 euro, quale quota destinata alla sperimentazione dei servizi di sharing mobility;
  • 4.200.000 euro, quale quota destinata all'Osservatorio TPL;
  • le riduzioni previste dal comma 2, lettera c), dell'articolo 27 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50.

La ripartizione è avvenuta per 4.873.335.361,50 euro, secondo le percentuali della tabella 1 allegata al decreto, secondo le percentuali del DPCM 26 maggio 2017 sopra indicate. Per 280.494.976,50 euro secondo gli importi di cui alla tabella 2 allegata al decreto, che tiene conto degli altri parametri.

Si ricorda che con il  decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti del 28 marzo 2018, n. 157, stati individuati i criteri per determinare i  costi standard unitari, mentre il citato decreto interministeriale n. 421 del 29/12/2022 ha individuato indicatori di carattere generale per la determinazione dei livelli adeguati dei servizi di trasporto pubblico locale e regionale al fine di consentire la sollecita ripartizione delle risorse stanziate nell'esercizio 2022.

 

Le misure di sostegno al trasporto pubblico locale, regionale e con autobus

La legge di Bilancio 2023 (legge 29 dicembre 2022, n. 197, art. 1, comma 477) ha rifinanziato il Fondo per il sostegno al TPL, destinato a compensare gli operatori di servizio di trasporto pubblico regionale e locale passeggeri sottoposti a obbligo di servizio pubblico, degli effetti negativi in termini di riduzione dei ricavi a seguito dell'epidemia del Covid-19, autorizzando la spesa d100 milioni per il 2023 e di 250 milioni per il 2024 per consentire la compensazione della riduzione dei ricavi tariffari relativi ai passeggeri nel periodo dal 1° gennaio 2021 al 31 marzo 2022. 

Il D.L. n. 145 del 2023 (art. 10, comma 1), convertito dalla legge 15 dicembre 2023, n. 191, ha rifinanziato con 500 milioni € per il 2023, il Fondo per il sostegno al TPL, istituito per compensare gli operatori di servizi di trasporto pubblico locale dalle riduzioni dei ricavi nel periodo dal 1° gennaio 2021 al 31 marzo 2022, conseguenti all'epidemia di Covid-19. 

 
Il  Fondo per il sostegno al TPL, istituito dal D.L. n. 34 del 2020 (art. 200), aveva una dotazione inziale di 500 milioni di euro per coprire la riduzione dei ricavi nel periodo 23 febbraio 2020 – 31 dicembre 2021  rispetto alla media dei ricavi tariffari relativa ai passeggeri registrata nel medesimo periodo del precedente biennio; il Fondo era stato incrementato con l'articolo 44 del decreto-legge n. 104 del 2020 (c.d. Sostegni) per 400 milioni per l'anno 2020 e con l'articolo 29 del decreto-legge n. 41 del 2021 (c.d. Sostegni- bis), di 800 milioni per l'anno 2021.

Il D.L. n. 176 del 2022 (c.d. aiuti quater), conv. dalla legge n. 6 del 2023 (articolo 3-bis), ha previsto misure di sostegno per fronteggiare i maggiori costi del carburante con specifico riferimento al trasporto pubblico locale e regionalerifinanziando con 320 milioni di euro per il 2022 il c.d fondo bonus trasporti che era stato istituito dall'articolo 9, comma 1, del decreto-legge n. 115 del 2022 (c.d. aiuti bis) per sostenere il settore a fronte degli eccezionali aumenti dei prezzi dell'energia elettrica e del carburante dovuti alla crisi internazionale in atto: il fondo è destinato all'erogazione di un contributo per il maggior costo sostenuto nel secondo quadrimestre 2022, rispetto all'analogo periodo del 2021, per l'acquisto del carburante. Qualora l'ammontare delle richieste di accesso al fondo risulti superiore al limite di spesa previsto, la ripartizione delle risorse tra gli operatori richiedenti è effettuata in misura proporzionale e fino a concorrenza del limite massimo di spesa.

La dotazione iniziale del  fondo era di  40 milioni di euro per il 2022, al fine di erogare agli esercenti servizi di trasporto pubblico locale e regionale di passeggeri su strada, lacuale, marittimo e ferroviario, sottoposto a obbligo di servizio pubblico, un contributo per il maggior costo sostenuto nel secondo quadrimestre 2022, rispetto all'analogo periodo del 2021, per l'acquisto del carburante. Il fondo è stato poi incrementato dall'articolo 6, comma 1, del decreto-legge n. 144 del 2022 (c.d. aiuti ter), che ha stanziato ulteriori  100 milioni   per l'incremento di costo sostenuto nel terzo quadrimestre 2022 per l'acquisto di carburante.
 

Un ulteriore fondo, con una dotazione di 15 milioni di euro per il 2022, è stato istituito dall'art. 9, comma 3, del D.L. n. 115/2022, per riconoscere ai soli esercenti servizi di trasporto di persone su strada un contributo fino al 20 per cento della spesa sostenuta nel secondo quadrimestre dell'anno 2022 per l'acquisto del carburante.

Il D.L. n. 4 del 2022 (c.d. Sostegni-ter) ha istituito un fondo di 15 milioni di euro per il 2022 per compensare le imprese del settore dei servizi di trasporto con autobus non soggetti a obblighi di servizio pubblico della riduzione dei ricavi conseguente all'epidemia da COVID-19, nonché incrementato di 5 milioni di euro per il 2022 il fondo per il ristoro delle rate di finanziamento o dei canoni di leasing per l'acquisto di veicoli nuovi da parte delle stesse imprese.

Ha inoltre incrementato (art. 24, co-. 1-5) di 80 milioni di € il fondo per i servizi aggiuntivi di trasporto pubblico locale e regionale, destinato anche a studenti, istituito nello Stato di previsione del MIT (cap. 1318) dalla legge di bilancio 2021 (legge n. 178 del 2020, art. 1, comma 816), che aveva una dotazione iniziale per il 2021 di 200 milioni di euro, poi incrementata di 450 milioni dal D.L. n. 73 del 2021 (art. 51, co. 1). Le risorse sono state destinate al finanziamento dei servizi aggiuntivi programmati al fine di far fronte agli effetti derivanti dalle limitazioni poste al coefficiente di riempimento dei mezzi di TPL, anche in coerenza con gli esiti dei tavoli prefettizi, fino al 31 marzo 2022, termine dello stato di emergenza. Il D.L. n. 50 del 2022 ha successivamente incrementato le risorse di ulteriori 50 mln €  per consentire l'erogazione dei servizi aggiuntivi programmati relativamente al periodo compreso tra il 1° aprile 2022 e il 30 giugno 2022, anche in ragione della necessità di assicurare il regolare svolgimento delle attività didattiche. Sono state previste modalità per la rendicontazione al MEF, entro il 15 settembre 2022, dei servizi aggiuntivi da parte delle regioni e province autonome e dell'effettivo utilizzo da parte degli utenti.

 Il decreto legge n. 50 del 2022 (c.d. "Decreto Aiuti", art. 35), ha istituito, nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, il Fondo per il c.d. "Bonus Trasporti", per riconoscere un buono di importo non superiore a 60 euro alle persone fisiche che nell'anno 2021 avessero conseguito un reddito complessivo non superiore a 35.000 euro per l'acquisto di un abbonamento ai servizi di trasporto pubblico locale, regionale e interregionale o ai servizi di trasporto ferroviario nazionale; il fondo è stato incrementato, da 79 a 180 milioni per il 2022, dal c.d. "Decreto Aiuti bis" (art. 27 del decreto legge n. 115 del 2022) e di ulteriori 10 milioni di euro dal D.L. n. 144 del 2022 (c.d. aiuti ter -art. 12).

L'art. 4 del D.L. n. 5 del 2023 ha quindi finanziato, anche per l'anno 2023, il Fondo, per la concessione di un buono, da utilizzare fino al 31 dicembre 2023, di importo non superiore a 60 euro n favore delle persone fisiche che nell'anno 2022 abbiano conseguito un reddito complessivo non superiore a 20.000 euro. Le modalità per la fruizione del "bonus trasporti" sono state definite con decreto del Ministro del lavoro 28 marzo 2023, n. 4Il D.L. n. 131 del 2023 (art. 2, co. 4) ha quindi incrementato la dotazione del Fondo di 12 milioni per il 2023 e il D.L. n. 145 del 2023 (art. 10, comma 2) ha successivamente rifinanziato, con 35 milioni di euro per l'anno 2023, il fondo. 

Per quanto riguarda il trasporto ferroviario regionale, con decreto ministeriale n. 164 del 21 aprile 2021 sono state ripartite le risorse ( a valere sul Fondo investimenti ex art. 1, comma 95, della legge di Bilancio 2019, n. 145/2018) per il rinnovo del materiale rotabile ferroviario, del servizio regionale o regionale metropolitano, i cui enti beneficiari sono le Regioni (escluse le Province autonome), per le annualità dal 2021 al 2033.

Limitatamente agli anni 2023 e 2024, il decreto legge n. 104 del 2023, introducendo un nuovo comma 2-quater all'articolo 27 del D.L. n. 50/2017, ha disposto che al riparto del Fondo si provveda, per una quota pari a euro 4.873.335.361,50, e fermo restando quanto previsto dal comma 2-bis , secondo le percentuali utilizzate per l'anno 2020. Alla determinazione delle quote del 50% di cui al comma 2, lettere a) e b), si provvede a valere sulle risorse residue del Fondo, decurtate della quota di cui al primo periodo.

ultimo aggiornamento: 30 dicembre 2024

Rilevanti fondi per la mobilità sostenibile sono stati previsti per il rinnovo dei mezzi del TPL e nell'ambito del Piano strategico nazionale della mobilità sostenibile. Si tratta delle seguenti:

a) le risorse del PNRR e del decreto-legge n. 59 del 2021 (Fondo complementare)

Il PNRR (misura M2C2 – 4.4.1) destina 2.415 milioni di euro per il rinnovo dei mezzi del trasporto pubblico locale con veicoli a combustibile pulito, per il periodo 2021–2026.

 Per approfondimenti sulle misure previste nel PNRR si consulti l'apposita sezione del Portale di documentazione della Camera dei deputati.

Il decreto legge n. 59 del 2021 relativo al Fondo complementare al PNRR (Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza), assegna al Ministero, per il rinnovo dei bus, assegna ulteriori 600 milioni di euro  con l'obiettivo di accelerare il rinnovamento del parco autobus con veicoli alimentati a GNL e GNC, quindi a metano, destinati al trasporto extraurbano ed interurbano.

Ulteriori fondi del programma europeo React-Eu, per 175 milioni di euro,  sono stati assegnati ad aprile 2022 al Ministero per il rinnovo degli autobus del trasporto pubblico locale in Basilicata, Calabria, Campania, Puglia e Sicilia, da ultimarsi entro il 31 dicembre 2023, in sinergia con i progetti del Pnrr e del Piano Nazionale Complementare (PNC). 

b) il c.d. Fondo mezzi e gli altri stanziamenti per il rinnovo del parco mezzi

La questione del rinnovo dei mezzi destinati ai servizi di trasporto pubblico locale è stata oggetto di diversi interventi normativi sin dalle passate legislature: nel 2015 è stato infatti istituito dalla legge di bilancio 2016  (legge n. 208 del 2015art. 1, comma 866 e successive modificazioni) ed è operativo dal 2017, un apposito Fondo, il c.d. "Fondo mezzi"

Il Fondo è finalizzato all'acquisto diretto, anche per il tramite di società specializzate, nonché alla riqualificazione elettrica ed energetica o al noleggio dei mezzi adibiti al trasporto pubblico locale e regionale, con l'intento di allineare il parco mezzi destinato al trasporto pubblico locale e regionale agli standard europei.

Con  decreto interministeriale n° 81 del 14/02/2020 sono state ripartite le risorse (per le finalità di cui all'articolo 5 del DPCM del 17/04/2019, a valere sulle risorse del c.d. Fondo mezzi" di cui all'art. 1, co. 866 della legge n. 208/2015), pari complessivamente a 2.200 milioni di euro destinate alle regioni per gli anni 2019-2033 per l'acquisto di autobus ad alimentazione alternativa e relative infrastrutture e con decreto interministeriale n° 71 del 09/02/2021 sono state ripartite le risorse (per le finalità di cui all'articolo 4 del DPCM del 17/04/2019 nonché quelle di cui all'articolo 1 comma 96 della legge 145/2018), pari complessivamente a circa 1.287 milioni di euro, destinate alle città metropolitane e ai comuni superiori ai 100.000 abitanti, per il finanziamento "di progetti sperimentali innovativi di mobilità sostenibile coerenti con i PUMS, per l'introduzione di mezzi su gomma o imbarcazioni ad alimentazione alternativa e relative infrastrutture di supporto".

La legge di bilancio 2021 (comma 661) ha esteso alla riconversione a gas naturale dei mezzi a gasolio euro 4 ed euro 5, nei limiti del 15 per cento delle dotazioni del Fondo, gli interventi finanziabili dal Fondo.

Il DL n. 34/2020 (art. 200), ha sospeso inizialmente al 2024, poi definitivamente, l'obbligo per regioni, enti locali e gestori dei servizi di trasporto pubblico passeggeri, di cofinanziare il rinnovo del parco mezzi. La norma ha consentito inoltre l'acquisto di autobus fino 30 giugno 2021 utilizzando la convenzione Consip Autobus 3.

Altri fondi per rinnovo e l'acquisto di mezzi su gomma ad alimentazione alternativa da adibire ai servizi di trasporto pubblico locale sono stati stanziati dal D.L. n. 121 del 2021, convertito dalla legge 9 novembre 2021, n. 156 (art. 4, comma 3-ter), che ha autorizzato la spesa di 5 milioni € per il 2022 e di 7 mln € per ciascuno degli anni dal 2023 al 2035. Tali risorse (iscritte nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, capitolo 7248, piano gestionale n. 13) sono state assegnate con il decreto MIMS-MEF 24 agosto 2022, n. 256, alle Regioni Valle d'Aosta, Marche, Abruzzo, Umbria, Molise, Friuli-Venezia Giulia, Basilicata ed alle Province autonome di Trento e Bolzano, per un totale di 96 milioni di euro. L'attribuzione delle risorse è stata successivamente rimodulata, in base alla legge di bilancio 2024 (legge 30 dicembre 2023), n. 213, con il decreto interministeriale n. 112 del 18 aprile 2024, che ha destinato 5 milioni di euro per l'anno 2022, 22 milioni di euro per il 2023 e 23 milioni per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026.

Lo stesso decreto legge n. 121/2021, al comma 3-bis dell'art. 4, ha infatti stabilito il divieto di circolazione, su tutto il territorio nazionaledi veicoli a motore delle categorie M2 e M3, adibiti a servizi di trasporto pubblico locale, alimentati a benzina o gasolio con caratteristiche antinquinamento Euro 1 a decorrere dal 30 giugno 2022, Euro 2 a decorrere dal 31 gennaio 2024 ed Euro 3 a decorrere dal 1° gennaio 2024. La norma ha peraltro rinviato a successivi decreti ministeriali la disciplina dei casi di esclusione da tale divieto per particolari caratteristiche di veicoli di carattere storico o destinati a usi particolari. Con D.M. 24/01/2022 è stato disposto l'esonero dal divieto per i veicoli iscritti negli appositi registri quali veicoli di interesse storico e collezionistico.

Dal 1° gennaio 2024 l'utilizzo delle risorse dell'Unione europea, nazionali e regionali, già assegnate alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano e destinate al rinnovo della flotta dei mezzi di trasporto pubblico locale, è prioritariamente finalizzato alla sostituzione dei veicoli con caratteristiche antinquinamento Euro 2 e Euro 3.

 

b) Il Piano strategico nazionale della mobilità sostenibile

 Il Piano Strategico Nazionale della Mobilità Sostenibile è stato approvato con  Dpcm 17 aprile 2019per la promozione ed al miglioramento della qualità dell'aria con tecnologie innovative, in attuazione degli accordi internazionali sulla riduzione delle emissioni, nonché degli orientamenti e della normativa europea. Il Piano è destinato anche al rinnovo del parco autobus dei servizi di trasporto pubblico locale e regionale, alla promozione e al miglioramento della qualità dell'aria con tecnologie innovative, in attuazione degli accordi internazionali sulla riduzione delle emissioni, nonché degli orientamenti e della normativa europea.

 Al fine di realizzare il Piano, la legge di Bilancio 2017 (comma 613) ha disposto l 'incremento delle risorse attribuite al  Fondo  mezzi di  250 milioni per ciascuno degli anni dal 2020 al 2033, per un  totale di 3,7 miliardi €, e ne ha  esteso le finalità al finanziamento delle  infrastrutture per la ricarica dei veicoli elettrici

In sede di prima applicazione, per il periodo 2019-2023, un terzo delle risorse del Fondo è stato attribuito ai comuni capoluogo delle città metropolitane e ai comuni capoluogo delle province ad alto inquinamento di particolato PM10 e di biossido di azoto, chiamati ad adottare azioni strutturali per la riduzione dell'inquinamento atmosferico. 

La legge di bilancio per il 2018 (art. 1, co. 71, legge n. 205 del 2017) ha poi previsto la possibilità di utilizzare fino a 100 milioni di euro del Fondo mezzi per il finanziamento di progetti sperimentali e innovativi di mobilità sostenibile, coerenti con i Piani urbani della mobilità sostenibile (PUMS) per l'introduzione di mezzi su gomma o imbarcazioni ad alimentazione alternativa e relative infrastrutture di supporto, presentati dai comuni e dalle città metropolitane. 

c) le risorse per le imprese di trasporto pubblico su gomma e dei sistemi intelligenti per il trasporto

La legge di bilancio 2018 ha  previsto che nell'ambito del Piano Strategico della mobilità sostenibile si definisca un programma di interventi finalizzati ad aumentare la competitività delle imprese produttrici di beni e servizi nella filiera dei mezzi di trasporto pubblico su gomma e dei sistemi intelligenti per il trasporto, attraverso il sostegno agli investimenti produttivi finalizzati alla ricerca e allo sviluppo di modalità di alimentazione alternativa.

A valere su tali risorse, il Ministero delle Sviluppo economico, d'intesa con il MIT, è stato autorizzato a stipulare convenzioni con INVITALIA (Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa (Qui il testo della Convenzione stipulata nel 2018) e con dipartimenti universitari specializzati nella mobilità sostenibile. Il Decreto Mise 17 gennaio 2020 che ha previsto lo strumento dei contratti di sviluppo.  Con la Direttiva del MISE 19 novembre 2020 sono state fornite all'Agenzia le direttive per definire gli indirizzi e le modalità attuative di finanziamento.

Il decreto-legge n. 76 del 2020 (art. 1, commi 115-117) ha destinato risorse alle imprese di trasporto di passeggeri su strada non soggetti ad obbligo di sevizio pubblico, finalizzate al rinnovo dei mezzi. L'entità dei contributi  è compresa tra un minimo di euro 4.000 e un massimo di euro 40.000 per ciascun veicolo.

ultimo aggiornamento: 24 maggio 2024

La legge annuale per la concorrenza 2021 (legge n. 118/2022) ha conferito al Governo la delega (art. 8) per il riordino della materia dei servizi pubblici locali di rilevanza economica, tra cui rientrano le modalità di affidamento dei servizi di trasporto pubblico locale e disposto in particolare (art. 9), in materia di affidamento dei servizi di TPL, l'obbligo delle Regioni di attestare annualmente (entro il 31 maggio) l'avvenuta pubblicazione, entro il 31 dicembre dell'anno precedente, dei bandi di gara ovvero l'avvenuto affidamento dei servizi di TPL con procedure conformi al Regolamento (CE) 1370/2007. 

Il Regolamento 1370/2007, come modificato dal successivo Regolamento (CE) 2016/2338, ha stabilito le condizioni alle quali le autorità competenti, allorché impongono o stipulano obblighi di servizio pubblico nel settore dei trasporti pubblici di passeggeri per garantire la fornitura di servizi di interesse generale, compensano gli operatori di servizio pubblico per i costi sostenuti e/o conferiscono loro diritti di esclusiva in cambio dell'assolvimento degli obblighi di servizio pubblico. Il  regolamento si applica all'esercizio di servizi nazionali e internazionali di trasporto pubblico di passeggeri per ferrovia e altri modi di trasporto su rotaia e su strada, ad eccezione dei servizi di trasporto prestati prevalentemente in ragione del loro interesse storico o del loro valore turistico. Nella nozione di "servizio di trasporto pubblico passeggeri" rientrano i servizi di trasporto di passeggeri di interesse economico generale offerti al pubblico senza discriminazione e in maniera continuativaGli Stati membri possono applicare il regolamento anche al trasporto pubblico di passeggeri per via navigabile interna e in acque marine nazionali, ferme restando le disposizioni del regolamento (CEE) n. 3577/92 concernente l'applicazione del principio della libera prestazione dei servizi ai trasporti marittimi fra Stati membri (cabotaggio marittimo). Con «obbligo di servizio pubblico» si intende l'obbligo definito o individuato da un'autorità competente al fine di garantire la prestazione di servizi di trasporto pubblico di passeggeri di interesse generale che un operatore, ove considerasse il proprio interesse commerciale, non si assumerebbe o non si assumerebbe nella stessa misura o alle stesse condizioni senza compenso.

In attuazione di tale disposizione è stato quindi emanato il Decreto legislativo 23 dicembre 2022, n. 201  "Riordino della disciplina dei servizi pubblici locali di rilevanza economica"entrato in vigore il 31 dicembre 2022, che si colloca nell'ambito degli adempimenti previsti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) rientrando nella Milestone M1C2-8.

L'articolo 32 del decreto legislativo reca norme di coordinamento tra la disciplina generale dettata dal decreto legislativo e il settore specifico del TPL, prevedendo che anche al TPL si applichino i principi di sussidiarietà, sostegno agli utenti e adempimento degli oneri di servizio pubblico previsti dal titolo III del decreto legislativo,  salvo quanto previsto dai commi 2 e 3, nonché gli articoli 29 (Rimedi giurisdizionali), 30 (Verifiche periodiche sulla situazione gestionale dei servizi pubblici locali)  e 31 (Trasparenza nei servizi pubblici locali).

Per quanto riguarda la scelta delle modalità di gestione e affidamento del servizio, il comma 2 dell'art. 32 dispone che si tenga anche conto di quelle indicate dalla normativa europea di settore, nei casi e nei limiti dalla stessa previsti, ferma restando l'applicabilità dell'articolo 14, commi 2 e 3 sui criteri di scelta del modo di gestione del servizio e dell'articolo 17, che prevede la possibilità di affidamento a società in-house, nei limiti e secondo le modalità di cui alla disciplina in materia di contratti pubblici e di cui al decreto legislativo n. 175 del 2016.

Il comma 2 dell'articolo 14 prevede che, ai fini della  scelta della modalità di gestione del servizio e della definizione del rapporto contrattuale, l'ente locale e gli altri enti competenti tengono conto delle caratteristiche tecniche ed economiche del servizio da prestare, inclusi i profili relativi alla qualità del servizio e agli investimenti infrastrutturali, della situazione delle finanze pubbliche, dei costi per l'ente locale e per gli utenti, dei risultati prevedibilmente attesi in relazione alle diverse alternative, anche con riferimento a esperienze paragonabili, nonché dei risultati della eventuale gestione precedente del medesimo servizio sotto il profilo degli effetti sulla finanza pubblica, della qualità del servizio offerto, dei costi per l'ente locale e per gli utenti e degli investimenti effettuati. Nella valutazione l'ente locale e gli altri enti competenti tengono altresì conto dei dati e delle informazioni che emergono dalle verifiche periodiche di cui all'articolo 30.

 

L'articolo 7 del decreto legislativo prevede poi, al comma 1, che: "Nei servizi pubblici locali a rete le autorità di regolazione individuano, per gli ambiti di competenza, (…), gli indicatori e i livelli minimi di qualità dei servizi".

 Con delibera n. 22/2023 dell' 8 febbraio 2023 l' Autorità di Regolazione dei Trasporti ha approvato l'Avvio del procedimento di individuazione delle  condizioni minime di qualità per i servizi di trasporto locale su strada connotati da obblighi di servizio pubblico  in attuazione dell'articolo 7, comma 1, del decreto legislativo 23 dicembre 2022, n. 201.

L'Autorità dei Trasporti, con delibera n. 149 del 12 ottobre 2023, ha quindi indetto una consultazione pubblica sullo schema di atto recante "Condizioni minime di qualità dei servizi di trasporto locale su strada connotati da obblighi di servizio pubblico", con termine del 13 novembre 2023.

 Sempre in materia di  affidamento dei servizi di trasporto pubblico locale, iD.L. n. 4 del 2022 ha previsto (art. 24,comma 5-bis) la possibilità di  prorogare fino al 50 per cento della  durata i contratti di servizio pubblico di cui siano titolari le imprese di trasporto pubblico locale e regionale ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 4, del Regolamento (CE) n. 1370 del 2007.
ultimo aggiornamento: 30 dicembre 2023

Il trasporto pubblico non di linea (taxi, NCC) è disciplinato dalla legge quadro 15 gennaio 1992, n. 21

Con il DL n. 135/2018, la disciplina degli NCC è stata modificata, introducendo alcuni requisiti e caratteristiche necessari per lo svolgimento del servizio.

Su tali modifiche la Corte costituzionale si è pronunciata in diverse occasioni:

  • con la  sentenza n. 56 del 2020 a seguito del ricorso in via principale della Regione Calabria contro lo Stato – ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 10-bis, comma 1, lett. e), che prevedeva l'obbligo per gli NCC di  rientrare in rimessa prima di ciascun nuovo servizio. Secondo la Corte, tale obbligo comportava un irragionevole aggravio organizzativo e gestionale, oltre ad essere sproporzionato rispetto all'obiettivo di assicurare che il servizio fosse rivolto a un'utenza specifica (e non indifferenziata). Infatti, secondo la Corte, la necessità di ritornare ogni volta in sede per raccogliere le richieste che vi confluiscono può essere superata - senza interferire con il servizio di taxi - grazie alla possibilità, prevista dalla stessa legge, di utilizzare gli strumenti tecnologici.
  •  con l'ordinanza n. 35 del 2024 la Corte ha sollevato innanzi a sé stessa, la questione di legittimità costituzionale dello stesso art. 10-bis, comma 6, del citato decreto-legge. Tale disposizione, in particolare, vietava la possibilità di rilasciare licenze di noleggio con conducente fino alla piena operatività del registro informatico pubblico nazionale di taxi e noleggi con conducente.
Si ricorda a tale proposito che la Corte era stata investita, in via principale, dal Presidente del Consiglio dei ministri per sentirla dichiarare l'illegittimità costituzionale della legge della Regione Calabria n. 16 del 2023, in materia di autorizzazione all'esercizio del servizio di NCC. In particolare, al fine di fronteggiare l'aumento delle richieste turistiche di mobilità, l'articolo 1 della citata legge regionale, prevede che la regione attribuisca a una sua società in house (Ferrovie della Calabria S.r.l.) fino a duecento nuove autorizzazioni NCC, che non possono essere oggetto di successiva cessione e circolazione.
La Corte ha sollevato davanti a sé stessa la questione di legittimità del citato articolo 10-bis, il quale le appariva "rispondere a un'istanza protezionistica" e si traduceva in una "indebita barriera all'ingresso del mercato", ponendosi quindi in contrasto con l'articolo 41 della Costituzione, sulla libertà di impresa, e con l'articolo 49 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, sulla libertà di stabilimento.
 
  • con la sentenza n. 137 del 2024 la Corte ha quindi dichiarato illegittimo il citato divieto in quanto esso si è risolto per oltre 5 anni in una "barriera all'ingresso dei nuovi operatori", compromettendo gravemente "la possibilità di incrementare la già carente offerta degli autoservizi pubblici non di linea". La sentenza specifica, inoltre, che i servizi di autotrasporto non di linea concorrono a dare effettività alla libertà di circolazione, di cui all'articolo 16 della Costituzione: la notoria carenza dell'offerta di tali servizi, compromette "non solo il benessere del consumatore, ma qualcosa di più ampio, che attiene all'effettività nel godimento di alcuni diritti costituzionali, oltre che all'interesse allo sviluppo economico del Paese".
Con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti n. 203 del 2024, si stabiliva la piena operatività del citato registro informatico a decorrere da 180 giorni dalla pubblicazione del provvedimento. Tuttavia, la Corte ha specificato che esso non ha alcuna incidenza sul giudizio, dal momento che le censure sono state prospettate sulla "disposizione legislativa" in ragione della sua struttura, a prescindere dalle evenienze di fatto e dalle circostanze contingenti attinenti alla sua concreta applicazione.

 

Il decreto interministeriale numero 226 del 16 ottobre 2024 ha disciplinato le modalità di tenuta e compilazione del foglio di servizio elettronico di cui all'articolo 11, comma 4, legge 15 gennaio 1992, n. 21, ai fini dello svolgimento del servizio NCC effettuato esclusivamente mediante autovettura o motocarrozzetta e ne individua le specifiche tecniche. Il decreto prevede che nel foglio di servizio vadano indicati i dati del conducente, quelli del committente, l'orario di inizio e di termine del servizio, luogo di partenza, luogo di arrivo e targa del veicolo; inoltre (art. 4, comma 3) per i servizi effettuati non in partenza dalle rimesse (modello B), l'applicazione informatica prevede :

a) che la prenotazione possa essere registrata come bozza di servizio fino a venti minuti prima dell'inizio del relativo servizio;

b) che la partenza coincida con l'arrivo del servizio precedente al quale è collegato, che deve essere svolto nella stessa data del servizio di riferimento, fatti salvi i servizi notturni svolti nelle prime quattro ore della giornata successiva. 

Il TAR del LAZIO, con ordinanza n. 241 del 16 gennaio 2025, ha sospeso l'efficacia del decreto interministeriale n. 226 del 2024 relativo alla compilazione del foglio di registro elettronico ai fini dello svolgimento del servizio di noleggio autovettura con conducente, che era stato impugnato ed ha fissato, per la trattazione del merito, l'udienza pubblica al 4 giugno 2025.

Nell'ordinanza infatti il TAR ha ritenuto che "il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, di concerto con il Ministero dell'Interno, con l'adozione del decreto non si sia limitato, come disposto dalle previsioni di legge, a stabilire le specifiche inerenti all'obbligo di compilazione e tenuta del foglio di servizio in formato elettronico, risultando prima facie che abbia anche indebitamente introdotto disposizioni tese, in sostanza, a regolare le concrete modalità di organizzazione e svolgimento dell'attività di noleggio con conducente ("NCC"). Con il decreto, infatti, sono stati anche introdotti vincoli e limitazioni a carico degli operatori NCC che non appaiono ragionevoli e proporzionati tenuto conto, da un lato, dello scopo normativo sotteso alla introduzione del foglio di servizio elettronico (dato dal rafforzamento dei controlli per contrastare l'abusivismo del settore, come riconosciuto anche dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 56/2020) e, dall'altro, dai vincoli di operatività stabiliti dal legislatore per lo svolgimento dell'attività di NCC – ovverosia, l'obbligo di ricevere le richieste di prestazioni e le prenotazioni presso la rimessa o la sede, anche mediante l'utilizzo di strumenti tecnologici (art. 3, comma 1, della legge n. 21/1992), l'obbligo di stazionamento dei mezzi all'interno delle rimesse o presso i pontili di attracco (art. 3, comma 2, della legge n. 21/1992), l'obbligo di situare la sede operativa e almeno una rimessa nel territorio del Comune che ha rilasciato l'autorizzazione (art. 3, comma 3, della legge n. 21/1992), nonché, appunto, gli stessi obblighi correlati con l'istituzione del foglio di servizio, ora in formato elettronico (art. 11, comma 4, della legge n. 21/1992) ".

 

Il decreto legge n. 104 del 2023, convertito dalla legge 9 ottobre 2023, n. 136, dispone numerose modifiche alla disciplina delle licenze taxi, nonché alla legge n. 21 del 1992. In particolare, l'articolo 3, quanto al numero delle licenze taxi, distingue:

  • i comuni in generale e
  • i comuni capoluogo di regione, sede di città metropolitana o di aeroporto.

Viene consentito ai comuni rilasciare in via sperimentale licenze aggiuntive a carattere temporaneo per l'esercizio del servizio taxi in favore di chi sia già titolare di licenza.
Per i comuni capoluogo di regione, sede di città metropolitana o di aeroporto, invece, è consentito incrementare il numero delle licenze non più del 20 per cento rispetto alle licenze già rilasciate, per fronteggiare lo strutturale incremento della domanda.

Per il rilascio delle nuove licenze è previsto un concorso straordinario. Per ottenere la licenza è, comunque, necessario che la vettura utilizzata sia a basso livello di emissioni. Inoltre, è stabilito che le nuove licenze siano soggette a un contributo, determinato sulla base della ricognizione del valore locale di mercato delle licenze in essere. Per quanti risultino vincitori del concorso per le nuove licenze è, altresì, riconosciuto un incentivo finalizzato all'acquisto di veicoli a basso livello di emissioni; l'incentivo è altresì esteso ad altri destinatari.
Circa la regolazione del traffico dei taxi, viene prevista un'intesa in sede di Conferenza unificata finalizzata a prevedere:
- corsie preferenziali nelle aree urbane;
- aree di sosta con colonnine di ricarica per i taxi elettrici.

Con decreto ministeriale n. 203 del 2 luglio 2024 sono state definite le modalità di attivazione del registro informatico pubblico nazionale (RENT) istituito presso il Centro Elaborazione Dati del Dipartimento per i trasporti e la navigazione del MIT, ai sensi dell'articolo 10-bis, comma 3, del decreto- legge 14 dicembre 2018, n. 135, le specifiche tecniche nonché le relative modalità di accesso e di registrazione al medesimo registro da parte dei titolari di licenza per il servizio taxi effettuato con autovettura, motocarrozzetta e natante a motore e dei titolari di autorizzazione per il servizio di noleggio con conducente effettuato con autovettura, motocarrozzetta e natante a motore. Le specifiche tecniche dell'applicazione informatica sono contenute nell'Allegato B che costituisce parte integrante del presente decreto

Il regime dell'accesso al mercato nelle due tipologie di servizio, taxi e NCC, è assai differente in quanto, benché le due tipologie di servizio siano effettuate entrambe a richiesta dei trasportati, in modo non continuativo o periodico, su itinerari e secondo orari stabiliti di volta in volta (definizioni queste stabilite dall'art. 1, co. 1 della legge n. 21/1992), il servizio di taxi si rivolge ad un'utenza indifferenziata ed è soggetto ad obblighi di servizio pubblico (nel senso che il conducente non si può rifiutare di trasportare chi lo richieda), mentre il servizio di noleggio con conducente si rivolge all'utenza specifica su apposita richiesta, presso la sede o la rimessa, anche mediante l'utilizzo di strumenti tecnologici, per una determinata prestazione a tempo e/o viaggio ed il conducente può subordinare l'accettazione del trasporto alla sua disponibilità di tempo e del mezzo e può stabilire contrattualmente il prezzo della prestazione.

Il servizio di NCC non è soggetto ad obblighi di servizio pubblico ed è sottoposto ad autorizzazione amministrativa.

Il servizio di taxi rientra tra i servizi di trasporto pubblico locale, sia pure non di linea e dalla natura pubblica del servizio taxi discendono :

  • la doverosità delle prestazioni;
  • la capillarità territoriale e sociale della fornitura e l'accessibilità del servizio di taxi sotto il profilo economico;
  • l'obbligatorietà del servizio e la sua offerta indifferenziata a chiunque ne faccia richiesta;
  • la determinazione pubblica delle tariffe e delle modalità di svolgimento del servizio;
  • la previsione che lo stazionamento dei taxi avvenga in luogo pubblico e che il prelevamento dell'utente o l'inizio del servizio avvengano all'interno dell'area comunale o comprensoriale di riferimento.

Il servizio taxi è soggetto a licenza entro un contingente numericamente limitato, fissato dai Comuni, titolari della competenza al rilascio della licenza. La legge quadro n. 21/1992 ha infatti demandato  alle regioni e agli enti locali la disciplina di dettaglio e quella inerente la gestione dei servizi, pertanto la disciplina delle concessione delle licenze taxi e delle autorizzazioni NCC è disciplinata dai singoli regolamenti comunali

Accanto ai servizi taxi e NCC si sono sviluppate attraverso le nuove tecnologie, nuove forme di servizi di trasporto - non connotati in termini di servizio pubblico- in taluni casi di natura non commerciale (ad esempio il car pooling), in altri casi come specifiche applicazioni dei servizi di noleggio con conducente realizzati sulla base di piattaforme informatiche ovvero attraverso forme ibride di trasporto effettuato da autisti non professionisti.

L'art. 10 del disegno di legge annuale sulla concorrenza 2021, nel testo iniziale (AC 3634), conteneva una delega legislativa per il riordino dell'intera materia (si ricorda che una simile delega era contenuta già nella legge per la concorrenza 2017, ma non fu esercitata). Tale articolo è stato poi soppresso nel corso dell'esame parlamentare, per cui la disposizione non è più presente nel testo approvato della legge annuale sulla concorrenza 2021 (legge 5 agosto 2022, n. 118).

ultimo aggiornamento: 16 gennaio 2025

Il settore dei servizi di trasporto di linea di persone su strada mediante autobus, è disciplinato dal decreto legislativo 285 del 2005, poi novellato dal DL n. 121 del 2021 (art. 1, co. 5-sexies-5octies), che ha aperto ad una maggiore concorrenza il settore, in linea con quanto richiesto dalle normative europee, prevedendo anche la semplificazione e digitalizzazione del procedimento autorizzativo in capo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Il trasporto deve avvenire per una lunghezza pari o superiore a 250 chilometri e colleghi almeno due regioni, restando ferma, per tali servizi di linea, la possibilità per i passeggeri di concludere il viaggio all'interno della stessa regione nella quale l'itinerario di viaggio è iniziato e, per le tratte all'interno della medesima regione e oggetto di contratto di servizio, la possibilità di servire relazioni di traffico limitate ai capoluoghi di provincia, nonché i servizi integrativi aventi le predette caratteristiche. In attuazione delle disposizioni del D.L. n. 121/2021 è stato emanato il Decreto MIT 15 luglio 2022, n. 124, il quale che ha previsto una maggior semplificazione del procedimento autorizzativo, l'implementazione della piattaforma informatica relativa alla gestione informatica dei servizi di linea (cosiddetto Gisdil)– e l'emanazione di un decreto attuativo per la disciplina delle specifiche tecniche e delle modalità per il rilascio dell'autorizzazione in formato digitale.

Il D.L. n. 4 del 2022 (art. 24, co. 6-10) ha istituito un  fondo di 15 milioni di euro per il 2022  per compensare le imprese che effettuano i seguenti servizi di trasporto autobus:

  • servizi interregionali di competenza statale, autorizzati in base al decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 285;
  • servizi internazionali, autorizzati dal MIMS (regolamento (CE) n. 1073/2009);
  • servizi di trasporto regionale e locale non soggetti a obblighi di servizio pubblico, autorizzati da regioni ed enti locali (Dlgs n. 422/1997);
  • servizi effettuati dalle imprese esercenti servizi di noleggio autobus con conducente (legge n. 218/2003).

 

Anche le leggi di bilancio 2020 (articolo 1, commi 113-115 novellati dal DL n. 104/2020) e 2021 hanno previsto contributi per il rinnovo del parco veicolare delle imprese di trasporto di passeggeri su strada e non soggette ad obbligo di sevizio pubblico, attive sul territorio italiano iscritte al Registro elettronico nazionale., nonché per  compensare la riduzione dei ricavi durante la pandemia. 

Con DM 15 luglio 2022 sono state definite le modalità di erogazione delle risorse finanziarie, destinate ad incentivare le imprese autorizzate all'esercizio della professione di trasportatore su strada di persone ad investire nel rinnovamento del parco autobus ad elevata sostenibilità ecologica ad alimentazione alternativa o a gasolio " euro VI step E ". Le imprese iscritte al REN, possono prenotare l'incentivo, per acquistare anche mediante locazione finanziaria e patto di riservato dominio, autobus ad alta sostenibilità, fino al 5 aprile 2023, tramite la piattaforma all'indirizzo "https://autobusaltasostenibilita.consap.it", fino ad esaurimento delle risorse disponibili. Le risorse stanziate ammontano a 50 milioni di euro. 

ultimo aggiornamento: 7 giugno 2024

Nel PNRR sono previsti (M2C2), fondi per 3.600 milioni di euro, per lo spostamento di almeno il 10% del traffico verso sistemi di trasporto rapido di massa, con la realizzazione di 240 km di rete di cui: metropolitane (11 km), tram (85 km), filovie (120 km), funivie (15 km). Il focus dell'intervento è previsto sulle aree metropolitane delle maggiori città italiane.

Per approfondimenti sulle misure previste nel PNRR si consulti l'apposita sezione del Portale di documentazione della Camera dei deputati.

La legge di bilancio 2023 (legge 29 dicembre 2022, n. 197), ha disposto i seguenti interventi per le linee metropolitane:

  •  risorse per il completamento della linea C della metropolitana di Roma (comma 478): dal 2023 al 2032 per un totale di 2 miliardi e 200 milioni di euro. 
  •  l'assegnazione al comune di Milano 15 milioni di euro per ciascun anno dal 2023 al 2027 per la costruzione della linea 4 della metropolitana (comma 483);
  • risorse per 15 milioni di euro per ciascun anno dal 2023 al 2027 per l'estensione del lotto 1, stralcio 2.3, del collegamento Afragola-metropolitana di Napoli e per la fornitura di treni per la medesima metropolitana (comma 484).

Con Decreto ministeriale n. 191 del 07/08/2023 è stato definito il riparto, per oltre 362 milioni €, delle risorse del Fondo investimenti destinate al trasporto rapido di massa (TRM) rifinanziato dalla legge 29 dicembre 2022, n. 197.

Anche la  legge di Bilancio 2022 ha previsto  fondi per le Metropolitane nelle grandi aree urbaneGenova, Milano, Napoli, Roma e Torino, così ripartiti:
- 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023; 
- 100 milioni di euro per l'anno 2024;
- 200 milioni di euro per il 2025;
- 250 milioni di euro per l'anno 2026;
- 300 milioni di euro per l'anno 2027;
- 350 milioni di euro per l'anno 2028;
- 300 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2029 al 2036.

Ulteriori finanziamenti per le linee metropolitane sono stati disposti dal decreto legge n. 13 del 2023 (conv. dalla legge n. 41 del 2023) che ha autorizzato la spesa di 1,2 mln € per il 2023 per la Linea 1 Metropolitana di Napoli (art. 8-bis, co. 5) e ha previsto (art. 33, co. 5-quater) la nomina di un Commissario straordinario per la realizzazione della Linea 2 della Metropolitana di Torino. Il D.L. n. 19 del 2024 ha poi previsto (articolo 32-bis), la proroga di 180 giorni del termine per la presentazione del cronoprogramma da parte del Commissario straordinario per la linea 2 della metropolitana di Torino.

 

La legge di Bilancio 2024 (legge 30 dicembre 2023, n. 213- art. 1, co. 277) ha autorizzato la spesa di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025 e di 40 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2026 al 2038, a favore del Comune di Milano, destinata a coprire gli oneri del rimborso dei prestiti relativi alla realizzazione delle linee metropolitane M4-M5, compresi quelli accesi dalle Società veicolo della M4 e della M5 inclusi nei canoni di disponibilità alle stesse erogati. La disposizione rinvia ad un decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, la definizione delle modalità di erogazione del contributo.

Il D.L. n. 60/2024 (conv. dalla legge 4 luglio 2024, n. 95) autorizza (art. 33-bis), la spesa complessiva di 18 milioni di euro per garantire la copertura degli extra costi per la messa in opera del prolungamento della linea M1 della metropolitana di Milano.

Il D.L. n. 89/2024 (art. 6) ha disposto che il Ministero delle infrastrutture e trasporti, al ricorrere di determinate circostanze, possa autorizzare l'erogazione delle somme residue relative ai mutui concessi dalla Cassa depositi e prestiti (CDP) per interventi di potenziamento delle ferrovie regionali ovvero per interventi di sviluppo dei sistemi di trasporto rapido di massa anche successivamente alla scadenza dell'ammortamento degli stessi mutui, al fine di assicurare il completamento delle opere ammesse al contributo o destinatarie dei mutui. L'erogazione dovrà avvenire entro il 31 dicembre 2028.

Gli impianti a fune

La legge di Bilancio 2024 (legge 30 dicembre 2023, n. 213- art. 1, co. 276 e 277) contiene alcune disposizioni per semplificare le procedure per la realizzazione degli interventi urgenti di ripristino della funzionalità dell'impianto funiviario di Savona in concessione alla società Funivie S.p.a., nonché di garantire la continuità dell'esercizio dei servizi di trasporto portuale a basso impatto ambientale e di traffico e di mantenere gli attuali livelli occupazionali. Ulteriori interventi per la Funivia di Savona sono stati previsti dalla legge di Bilancio 2023 (legge n. 197 del 2022,  art. 1, co. 509-510) che rifinanzia per il 2023 gli interventi per la funivia Savona-San Giuseppe di Cairo, autorizzando la spesa di 300 mila euro in favore della gestione commissariale disposta ai sensi del decreto-legge n. 32 del 2019 (c.d. sblocca cantieri). 

La legge di Bilancio 2023 (art. 1, co. 592-594) ha altresì istituito presso il Ministero del turismo un Fondo, con una dotazione di 30 milioni di euro per l'anno 2023, 50 milioni per l'anno 2024, 70 milioni per l'anno 2025 e 50 milioni per l'anno 2026, da destinare alle imprese esercenti attività di risalita a fune e innevamento, con l'obiettivo di realizzare interventi di ammodernamento e manutenzione. Tale misura mira altresì ad incentivare l'offerta turistica delle località montane. In base al comma 593, le risorse previste possono essere destinate alla dismissione di impianti di risalita non più utilizzati o obsoleti. È inoltre prevista la dotazione di 1 milione di euro per progetti di snow-farming per ciascuno degli anni dal 2023 al 2026.

Gli interventi  che nel corso della XVIII legislatura hanno riguardato gli impianti a fune hanno riguardato primariamente la proroga della vita tecnica degli impianti, anche in relazione alla situazione pandemica.

Si ricorda che in via generale il  decreto ministeriale  n. 203 del 2015 stabilisce la vita tecnica di ogni impianto a fune, distinguendo tra quelli costruiti prima e dopo l'entrata in vigore del decreto legislativo n. 210 del 2003, con il quale è stata data attuazione alla direttiva 2000/9/CE - relativa agli impianti a fune adibiti al trasporto di persone -precisando che spirato il periodo di vita tecnica dell'impianto, cessano gli effetti dell'autorizzazione o del nulla osta tecnico rilasciato.
Il  regolamento UE n. 424 del 9 marzo 2016, che ha abrogato la direttiva 2000/9/CE, stabilisce le norme sulla messa a disposizione sul mercato e la libera circolazione dei sottosistemi e dei componenti di sicurezza destinati agli impianti a fune e contiene norme relative alla progettazione, alla costruzione e alla messa in servizio degli impianti a fune nuovi.
Disposizioni tecniche riguardanti  l'esercizio e la manutenzione degli impianti a fune sono contenute altresì nel Decreto 29 maggio 2019, n. 189.

Il DL n. 23/2020,  modificato dal DL n.183 del 2020, ha disposto la proroga di 12 mesi delle scadenze delle revisioni generali e speciali quinquennali nonché quelle relative agli scorrimenti e alle sostituzioni delle funi e al rifacimento dei loro attacchi di estremità, qualora fosse trasmessa prima delle scadenze all'Autorità di sorveglianza, una dettagliata e completa relazione in merito ai controlli effettuati, ai provvedimenti adottati e all'esito delle verifiche e delle prove eseguite, contenente l'attestazione della sussistenza delle condizioni di sicurezza per l'esercizio pubblico. 

Inoltre, le scadenze relative ai termini di inizio e di conclusione delle opere di realizzazione di impianti a fune per le quali era già stata rilasciata l'approvazione dei progetti sono state prorogate di 24 mesi. Le procedure di attuazione sono state definite con il DM 25 gennaio 2021, n. 28  

Il decreto-legge n.183 del 2020, in ragione all'emergenza Covid-19, ha disposto che gli adempimenti relativi all'esercizio degli impianti a fune realizzati prima dell'entrata in vigore del D. Lgs n.210/2003, di recepimento della direttiva 2000/9/CE, per gli impianti la cui vita tecnica scadesse tra il 31 gennaio 2020 e la cessazione dello stato di emergenza per l'emergenza Covid-19, fossero svolti entro centoventi giorni dalla data di cessazione dello stato di emergenza.

 

ultimo aggiornamento: 8 agosto 2024