Il Fondo di solidarietà comunale costituisce il fondo per il finanziamento dei comuni, alimentato anche con una quota del gettito IMU di spettanza dei comuni stessi, le cui risorse vengono distribuite con funzioni sia di compensazione delle risorse attribuite in passato sia di perequazione, in un'ottica di progressivo abbandono della spesa storica.
L'applicazione di criteri di riparto di tipo perequativo nella distribuzione delle risorse, basati sulla differenza tra capacità fiscali e fabbisogni standard, è iniziata nel 2015 con l'assegnazione di quote via via crescenti del Fondo, in previsione del raggiungimento del 100% della perequazione nell'anno 2030. Per il 2026, la percentuale delle risorse del Fondo da distribuire con i criteri perequativi è dell'80%, lasciando alla spesa storica solo il 20%.
I tagli determinati dalle misure di finanza pubblica, operati nel decennio passato, hanno influito sulla funzione perequativa del Fondo di solidarietà comunale, la cui dotazione, con il taglio delle risorse statali, è stata di fatto alimentata esclusivamente dai comuni attraverso il gettito dell'IMU propria. A partire dalla legge di bilancio 2020, la dotazione del Fondo è stata nuovamente incrementata con risorse statali aggiuntive, di carattere "verticale", che hanno potenziato il sistema di perequazione. Con la legge di bilancio per il 2025 le risorse statali destinate alla perequazione generale sono state incrementate (56 milioni per l'anno 2025, 112 milioni per l'anno 2026, 168 milioni per l'anno 2027, 224 milioni per l'anno 2028, 280 milioni per l'anno 2028 e a 310 milioni di euro a decorrere dal 2030) e destinate a specifiche esigenze di correzione nel riparto del Fondo stesso tra i comuni, causate dall'avanzamento del percorso perequativo, potenziando così la componente di perequazione verticale (finanziata cioè con risorse statali).
Da ultimo la legge di bilancio 2026 è intervenuta sulla disciplina del Fondo di solidarietà comunale, prevedendo l'esclusione di Roma Capitale dal sistema perequativo, in ragione delle sue caratteristiche peculiari, stabilendo un importo fisso di contribuzione al Fondo a carico del Comune di Roma — calcolato sulla differenza tra capacità fiscali e fabbisogni standard — fissato in 79,6 milioni di euro. L'operazione, nel suo complesso, ha liberato risorse a vantaggio degli altri comuni, rendendo la perequazione più equilibrata.
Per il finanziamento delle funzioni fondamentali in ambito sociale - quali lo sviluppo dei servizi sociali, il potenziamento del servizio asili nido e del trasporto scolastico di alunni con disabilità - il Fondo di solidarietà comunale è stato integrato con le leggi di bilancio 2021 e 2022, con risorse aggiuntive vincolate a tali finalità. Per assicurare che le risorse aggiuntive fossero effettivamente destinate al potenziamento dei predetti servizi, è stata prevista la determinazione di specifici "obiettivi di servizio" che i comuni sono tenuti a raggiungere nei tempi e nella misura ivi indicata, e l'attivazione di un sistema di monitoraggio e di rendicontazione dell'utilizzo delle risorse al fine di garantire il raggiungimento dei previsti livelli di servizi offerti.
Con la legge di bilancio per il 2024, le predette risorse - proprio in quanto vincolate esclusivamente allo svolgimento di specifiche funzioni - sono state eliminate dal Fondo di solidarietà comunale e le risorse relative alle annualità 2025-2030 sono state fatte confluire in un nuovo ed apposito Fondo, denominato "Fondo Speciale Equità Livello dei Servizi", espressamente destinato alla rimozione degli squilibri economici e sociali e a favorire l'effettivo esercizio dei diritti della persona.
La disposizione ha dato attuazione alla Sentenza della Corte costituzionale n. 71 del 2023, con la quale il giudice costituzionale ha invitato il legislatore, attraverso un monito, a rimuovere l'anomalia costituita dalla presenza, all'interno del Fondo di solidarietà comunale, di componenti perequative "speciali", non riconducibili alla perequazione generale e, dunque, non dirette a colmare le differenze di capacità fiscale tra gli enti comunali, come prescritto dall'articolo 119, terzo comma, Costituzione.
Il Fondo di solidarietà comunale costituisce il fondo per il finanziamento dei comuni, anche con finalità di perequazione, alimentato con una quota parte del gettito dell'imposta municipale propria (IMU) di spettanza dei comuni stessi.
Il Fondo è stato istituito ‒ in sostituzione del Fondo sperimentale di riequilibrio comunale previsto dal decreto legislativo n. 23 del 2011 di attuazione del federalismo municipale ‒ dall'articolo 1, comma 380, della legge n. 228 del 2012 (stabilità 2013) in ragione della nuova disciplina dell'IMU introdotta dalla legge di stabilità nel 2013, che ha attribuito ai comuni l'intero gettito Imu, ad esclusione di quello derivante dagli immobili ad uso produttivo destinato allo Stato, nell'ambito di un intervento volto al consolidamento dei conti pubblici nel contesto dell'emergenza finanziaria determinatasi negli ultimi due mesi dell'anno 2011.
Il processo di attuazione del federalismo municipale delineato dal D.Lgs. n. 23 del 2011 ha trovato dunque, da subito, un ostacolo attuativo nella crisi finanziaria dello scorso decennio.
L'esigenza di consolidamento dei conti pubblici ha infatti richiesto un rafforzamento delle misure di coordinamento della finanza pubblica e di controllo delle decisioni di entrata e di spesa degli enti locali, operate mediante interventi di spending review, revisione della base imponibile dell'IMU, riduzione del Fondo di solidarietà comunale, che hanno portato a un assetto caratterizzato da minore autonomia di spesa e ridotti margini di manovra sui gettiti fiscali. Le frequenti modifiche della tassazione immobiliare, inoltre, operate allo scopo di reperire risorse finanziarie, hanno reso precario e incerto il quadro normativo della fiscalità municipale rispetto a quanto originariamente previsto dal D.Lgs. n. 23/2011, determinando instabilità nel sistema di finanziamento delle funzioni e di perequazione fiscale delle risorse. Gli interventi di abolizione della Tasi sull'abitazione principale, introdotti nel 2016, hanno in sostanza ridefinito un impianto centralistico del sistema di finanziamento dei comuni, che è sembrato via via allontanarsi dal progetto di federalismo fiscale municipale avviato con il decreto legislativo n. 23 del 2011 (cfr. quanto allora rilevava in merito la Corte dei conti nella Relazione sulla gestione finanziaria degli enti locali, di febbraio 2016).
Con la legge di bilancio per il 2017 (articolo 1, commi 446-452 della legge n. 232 del 2016), si è arrivati a una disciplina a regime del Fondo di solidarietà comunale, che fissa la sua dotazione finanziaria annuale e i criteri di ripartizione delle risorse, distinguendo tra la componente ristorativa, da ripartirsi tra i comuni sulla base del gettito effettivo IMU e TASI relativo all'anno 2015, e la componente tradizionale del Fondo, da distribuire sulla base di criteri sia di tipo compensativo rispetto all'allocazione storica delle risorse sia di tipo perequativo, applicati a partire dal 2015 sulla base della differenza tra le capacità fiscali e i fabbisogni standard.
L'assetto delineato dal decreto legislativo n. 23 del 2011 sul federalismo municipale e le modifiche successive
L'assetto dei rapporti economico-finanziari tra lo Stato e le autonomie territoriali, delineato dalla legge sul federalismo fiscale n. 42/2009, è stato incentrato sul superamento del sistema di finanza derivata e sull'attribuzione di una maggiore autonomia di entrata e di spesa agli enti decentrati, nel rispetto dei principi di solidarietà, riequilibrio territoriale e coesione sociale sottesi al nostro sistema costituzionale. I provvedimenti attuativi della legge delega sul federalismo fiscale n. 42/2009 hanno determinato, pertanto, la soppressione dei tradizionali trasferimenti erariali aventi carattere di generalità e permanenza e la loro sostituzione - ai fini del finanziamento delle funzioni degli enti locali - con entrate proprie (tributi propri, compartecipazioni al gettito di tributi erariali e gettito, o quote di gettito, di tributi erariali, addizionali a tali tributi) e con risorse di carattere perequativo.
Per i comuni, la soppressione dei trasferimenti erariali è stata formalizzata con il D.M. Interno 21 giugno 2011 nell'importo complessivo di 11.264,9 milioni di euro per l'anno 2011, in applicazione dell'art. 2, comma 8, del decreto legislativo n. 23 del 2011. L'operazione è stata finanziariamente neutrale per i comuni nel loro insieme, in quanto a fronte della riduzione dei trasferimenti erariali sono state attribuite ai comuni risorse da federalismo fiscale municipale di pari importo: nello specifico, 2.889 milioni per compartecipazione IVA e 8.376 milioni per Fondo sperimentale di riequilibrio comunale, alimentato con il gettito dei tributi allora attribuiti ai comuni relativi a immobili ubicati nel loro territorio, istituito nel 2011 con il D.M. 21 giugno 2011 (cap. 1365/Interno).
Sono stati conservati trasferimenti erariali non fiscalizzati per circa 610,6 milioni di euro, da assegnarsi ai comuni come spettanza ed erogati alle scadenze indicate nel D.M. Interno 21 febbraio 2002.
A regime, dal 2014, il decreto legislativo prevedeva l'attribuzione diretta dei cespiti derivanti dalla fiscalità immobiliare attribuita ai comuni, con la sostituzione del Fondo sperimentale di riequilibrio con un Fondo perequativo vero e proprio, l'istituzione dell'Imposta municipale propria (IMU), progettata per assorbire l'Ici - con esclusione dell'abitazione principale - e l'Irpef sui redditi fondiari, e dell'Imposta municipale secondaria, sostitutiva dell'imposta comunale sulla pubblicità/affissioni e la Tosap/Cosap.
L'intensificarsi dell'emergenza finanziaria e le numerose modifiche apportate alla disciplina della tassazione immobiliare hanno portato, nel 2013, a una profonda ridefinizione dell'assetto dei rapporti finanziari tra Stato ed comuni rispetto a quanto disegnato dal decreto legislativo n. 23/2011, con l'attribuzione ai comuni dell'intero gettito IMU (ad esclusione di quello derivante dagli immobili ad uso produttivo, che rimane destinato allo Stato), la soppressione del Fondo sperimentale di riequilibrio e l'istituzione al suo posto di un Fondo di solidarietà comunale, alimentato da risorse statali e da una quota dell'imposta municipale propria (IMU) (art. 1, commi da 380 a 394, legge n. 228/2012).
Tale assetto è stato nuovamente modificato con la legge di stabilità per il 2016 (legge n. 208/2015, art. 1, commi 10-20) che ha apportato modifiche sostanziali alla tassazione immobiliare, prima fra tutte, l'esenzione dalla TASI per l'abitazione principale. Ciò ha comportato la necessità di ridefinire il Fondo di solidarietà comunale, con la costituzione al suo interno di una quota c.d. "ristorativa" (circa 3,8 miliardi di euro) destinata a compensare i comuni delle minori entrate ad essi derivanti a causa delle esenzioni.
Tale quota ristorativa non partecipa al riparto per le finalità perequative del Fondo, ma, ancora oggi, è ripartita tra i comuni sulla base del gettito effettivo IMU e TASI relativo all'anno 2015.
La dotazione del Fondo di solidarietà comunale è determinata per legge (art. 1, comma 448, legge n. 232 del 2016) ed è in parte assicurata attraverso una quota dell'imposta municipale propria di spettanza dei comuni, che viene a tal fine versata dai comuni all'entrata del bilancio statale.
La quota di IMU destinata ad alimentare il Fondo (originariamente quantificata in 4.717,9 milioni di euro) e la quota del contributo statale (definito nell'importo di 1.883,5 milioni di euro), hanno costituito l'ammontare iniziale del Fondo per l'anno 2013 (art. 1, comma 380, legge n. 228/2012).
Successivamente, a seguito dell'introduzione del sistema di esenzioni IMU e TASI (legge n. 208/2015, commi 10-16), la quota di IMU di spettanza comunale che deve essere versata all'entrata del bilancio dello Stato nei singoli esercizi per alimentare il Fondo, è stata ridimensionata a 2.768,8 milioni di euro (in luogo dei 4.717,9 milioni prima previsti), al fine di tener conto dei minori introiti IMU derivanti dalle esenzioni. La quota di alimentazione del Fondo di solidarietà a carico dei comuni corrisponde attualmente al 22% del gettito IMU ad aliquota di base (per un ammontare appunto di circa 2,8 miliardi).
Il regime di esenzioni introdotto nel 2016 ha comportato la costituzione all'interno del Fondo di solidarietà comunale di una quota c.d. "ristorativa" - quantificata dal comma 17 della legge n. 208/2015 in 3.767,45 milioni di euro annui a decorrere dal 2016 - corrispondente all'importo atto a garantire ai comuni le risorse necessarie a compensare la relativa perdita di gettito.
La dotazione annuale del Fondo di solidarietà comunale, stabilita dal vigente comma 448 della legge n. 232/2016 (come più volte modificato, da ultimo dalla legge di bilancio per il 2026) è stabilita in 6.887,7 milioni per l'anno 2026, 6.933,7 milioni per l'anno 2027, 6.984,9 milioni per l'anno 2028, 8.260,7 per l'anno 2029, 8.214,7 per l'anno 2030 e 8.978,6 a decorrere dal 2031.
Va qui ricordato come sulla dotazione del Fondo di solidarietà hanno fortemente inciso i tagli determinati, nel tempo, dalle misure di finanza pubblica poste a carico dei comuni, sulla base dei principi del coordinamento della finanza pubblica. Il concorso alla finanza pubblica richiesto ai comuni a partire dal 2011 attraverso la riduzione del Fondo di solidarietà comunale, aveva di fatto annullato la originaria componente verticale del Fondo, quella cioè finanziata dallo Stato e dal 2015 destinata alla perequazione generale. Tolta la quota statale ristorativa delle minori entrate IMU-TASI, la dotazione del Fondo risultava alimentata esclusivamente dai comuni, attraverso il gettito dell'IMU, e non anche dalla fiscalità generale, come invece richiesto dalla legge n. 42/2009 in riferimento al fondo perequativo per le funzioni fondamentali.
Con l'applicazione dei criteri perequativi nella distribuzione delle risorse del Fondo (basati sulla differenza tra le capacità fiscali e i fabbisogni standard), il Fondo ha in sostanza funzionato come un meccanismo di redistribuzione "orizzontale", che ha spostato risorse dai comuni con elevate basi imponibili e bassi fabbisogni in favire dei comuni con basi imponibili limitate e fabbisogni elevati.
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Il concorso alla finanza pubblica e le misure di spending review
A partire dalla crisi economica e finanziaria del 2010-2011, il governo centrale ha fortemente coinvolto il comparto locale nel percorso di risanamento e consolidamento dei conti pubblici. Il
concorso finanziario richiesto agli enti territoriali ai fini del raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica è stato nel tempo assicurato sia mediante strumenti miranti a contenere gli obiettivi di bilancio delle amministrazioni locali ad invarianza di risorse loro attribuite (patto di stabilità interno, poi pareggio di bilancio), sia attraverso la riduzione delle risorse attribuite (riduzione del Fondo di solidarietà comunale o del Fondo sperimentale di riequilibrio provinciale o di risorse a qualunque titolo spettanti alle regioni), sia attraverso l'imposizione di misure di revisione della spesa (
spending review), con correlati risparmi da versare in favore del bilancio dello Stato.
L'ultimo intervento in materia di concorso degli enti locali alla sostenibilità della spesa pubblica è riconducibile alla
legge n. 190/2014 (legge di stabilità per il 2015), la quale ha disposto, per i
comuni, una riduzione della dotazione del Fondo di solidarietà comunale di
1,2 miliardi di euro annui a decorrere dall'anno 2015 e, per le
province e città metropolitane, una riduzione della spesa corrente di 1 miliardo per l'anno 2015, di 2 miliardi per l'anno 2016 e di
3 miliardi di euro a decorrere dall'anno 2017, con corrispondente versamento al bilancio dello Stato.
Più di recente, a partire dal 2021, con successivi interventi previsti nelle leggi di bilancio, sono stati imposti agli enti locali nuovi contributi alla finanza pubblica, quale concorso alla revisione della spesa pubblica.
In particolare, con la
legge di bilancio 2021 (commi 849-853, legge n. 178/2020), ai fini del concorso alla finanza pubblica sono stati previsti interventi di
revisione della spesa delle amministrazioni centrali e locali, in considerazione dei risparmi connessi alla riorganizzazione dei servizi attraverso la digitalizzazione e il potenziamento del lavoro agile. In particolare, il comma 850 ha richiesto a
regioni, province autonome,
comuni e
province e città metropolitane un
contributo alla finanza pubblica pari a 196 milioni di euro per le regioni e le province autonome,
100 milioni di euro per i comuni e a
50 milioni di euro per le province e le città metropolitane, per ciascuno degli
anni dal 2023 al 2025. Il successivo
D.L. n. 132 del 2023 (articolo 6-
ter, commi 2-3) ha poi
soppresso il contributo alla finanza pubblica a carico di comuni e delle province e città metropolitane per l'anno
2023.
Anche la
legge di bilancio 2024 (legge n. 213/2023, ai commi 533-535) ha previsto un ulteriore
concorso degli enti territoriali alla
finanza pubblica, per un
ammontare annuo complessivo pari a
600 milioni di euro per ciascuno degli anni
dal 2024 al 2028, di cui 200 milioni di euro annui per le regioni
, 200 milioni annui per i comuni e 50 milioni di euro annui a carico delle province e delle città metropolitane. In particolare, per i
comuni il
contributo alla finanza pubblica è
trattenuto dal
Ministero dell'interno a valere sulle somme spettanti a titolo di
Fondo di solidarietà comunale.
Da ultimo, con la legge di bilancio per il 2025, è stato definito un
contributo aggiuntivo alla finanza pubblica, in linea con i principi della
nuova governance economica europea, per il comparto delle regioni, delle province e città metropolitane e dei comuni in termini di accantonamenti di bilancio. In particolare:
- il comparto dei comuni deve assicurare 130 milioni per il 2025, 260 milioni per ciascun anno 2026, 2027 e 2028, e 440 milioni per il 2029. - il comparto delle province e città metropolitane deve invece assicurare un contributo pari a 10 milioni per il 2025, 30 milioni per ciascun anno 2026, 2027 e 2028, e 50 milioni per il 2029.
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A partire dal 2020, la dotazione del Fondo è stata in parte reintegrata dei tagli subiti, con l'inserimento di risorse statali aggiuntive, che sono state espressamente destinate al sistema di perequazione, che hanno ricostituito, nell'ambito della componente tradizionale del Fondo di solidarietà comunale, una quota di carattere "verticale", riavviando il percorso di attuazione del federalismo fiscale.
In particolare:
Da ultimo, la legge di bilancio per il 2026 (articolo 1, commi 680-681, legge n. 199 del 2025) è intervenuta sulla disciplina del Fondo di solidarietà comunale, disponendo un nuovo incremento della dotazione del Fondo, pari a complessivi 15,1 milioni per il 2026, 5,1 milioni per il 2027, 0,3 milioni per il 2028 e 0,1 milioni circa a decorrere dal 2029, destinato, in parte ad aumentare la quota ristorativa del Fondo (110.000 euro annui a decorrere dal 2026), per esigenze di correzione derivanti dall'aggiornamento dell'elenco dei comuni che beneficiano dell'esenzione dall'IMU dei terreni, ed in parte ad incrementare nel triennio 2026-2028 la quota "tradizionale" del Fondo, a compensazione degli effetti derivanti dall'esclusione di Roma Capitale dalle modalità di riparto del Fondo, di 15 milioni per il 2026, 5 milioni per il 2027 e 200.000 euro per il 2028.
Il comma 681, lettera c) - che ha introdotto la lettera d-terdecies) nel comma 449 della legge n. 232/2016 - ha disposto, infatti, l'esclusione, a decorrere dal 2026, del comune di Roma Capitale dall'applicazione delle modalità di riparto della quota storica e di quella perequativa del Fondo di solidarietà comunale definendo, al contempo, importi fissi di contribuzione a carico di Roma Capitale verso il Fondo di solidarietà comunale.
In particolare, nel quadro normativo ora vigente è stabilito che Roma Capitale:
Poiché il contributo fisso richiesto a Roma Capitale, nel triennio 2026-2028, risulta inferiore rispetto a quanto il comune avrebbe dovuto versare al Fondo secondo la disciplina precedente (in base, cioè, allealla disciplina di ripartizione della componente storica e perequativa del Fondo), il mancato introito viene compensato con il citato aumento, a carico dello Stato, della dotazione del Fondo, nell'importo di15 milioni per il 2026, 5 milioni per il 2027 e 200.000 euro per il 2028.
A partire dal 2029, invece, la fuoriuscita del comune di Roma Capitale dalle ordinarie modalità di riparto e il versamento fisso di 57,6 milioni di euro annui comporterebbe maggiori risorse a disposizione degli altri comuni per il riparto della componente tradizionale e perequativa del Fondo, di circa 23 milioni nel 2029 e di circa 34 milioni a decorrere dal 2030.
A seguito della descritta operazione, la dotazione annuale del Fondo di solidarietà comunale, stabilita dal comma 448 della legge n. 232/2016, è stata rideterminata dalla legge di bilancio 2026 in 6.887,7 milioni per l'anno 2026, 6.933,7 milioni per l'anno 2027, 6.984,9 milioni per l'anno 2028, 8.260,7 per l'anno 2029, 8.214,7 per l'anno 2030 e 8.978,6 a decorrere dal 2031.
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Risorse aggiuntive Fondo Solidarietà Comunale per funzioni fondamentali in ambito sociale
(mln di euro)
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Servizi sociali comuni RSO
lett. d-quinquies) |
Servizi sociali comuni Sardegna e Sicilia
lett. d-quinquies) |
Asili nido
lett. d-sexies) |
Trasporto disabili
lett. d-octies) |
Totale risorse
|
|
|
|
2021
|
215,9
|
|
|
|
215,9
|
|
|
2022
|
254,9
|
44
|
120
|
30
|
448,9
|
|
|
2023
|
299,9
|
52
|
175
|
50
|
576,9
|
|
|
2024
|
345,9
|
60
|
230
|
80
|
715,9
|
|
|
2025
|
390,9
|
68
|
300
|
100
|
858,9
|
|
|
2026
|
442,9
|
77
|
450
|
100
|
1.069,9
|
|
|
2027
|
501,9
|
87
|
1.100
|
120
|
1.808,9
|
|
|
2028
|
559,9
|
97
|
1.100
|
120
|
1.876,9
|
|
|
2029
|
618,9
|
107
|
1.100
|
120
|
1.945,9
|
|
|
dal 2030
|
650,9
|
113
|
1.100
|
120
|
1.983,9
|
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I criteri di ripartizione del Fondo di solidarietà comunale sono definiti dal comma 449 dell'articolo 1 della legge n. 232/2016 (legge di bilancio per il 2017) e successive modificazioni.
Ai fini dell'assegnazione delle risorse complessive, si possono distinguere, in sostanza, tre diverse componenti finanziarie:
In base al comma 451 della legge n. 232/2016, il riparto annuale del Fondo di solidarietà è adottato con un Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da emanare entro il 31 ottobre dell'anno precedente a quello di riferimento, su proposta del Ministro dell'economia e finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, previo accordo da sancire in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali entro il 15 ottobre.
Per l'adozione del suddetto decreto di ripartizione è altresì richiesto, dal 2020, il previo parere tecnico della Commissione tecnica per i fabbisogni standard (previsto dall'articolo 57-quinquies, comma 2, del D.L. n. 124 del 2019).
Il Ministero dell'Interno eroga le quote attribuite a ogni comune in 2 rate da corrispondere rispettivamente entro maggio e ottobre. La prima rata corrisponde al 66% delle risorse spettanti.
Per la ripartizione del Fondo di solidarietà comunale per l'anno 2026 è in corso di perfezionamento il relativo DPCM, come comunicato in data 3 febbraio dal Ministero dell'interno, Dipartimento per gli Affari interni e territoriali.
L'Accordo in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali è stato raggiunto in data 21 gennaio 2026, sulla base della Nota metodologica relativa alle modalità di alimentazione e riparto del Fondo, approvata all'unanimità dalla Commissione Tecnica per i Fabbisogni Standard nella seduta del 15 gennaio 2026.
La quota "ristorativa" - assegnata al Fondo a decorrere dal 2016 dalla legge n. 208/2015 al fine di assicurare il ristoro del minor gettito derivante ai comuni delle regioni a statuto ordinario e delle Regioni Siciliana e Sardegna dalle esenzioni IMU e TASI, introdotte dalla predetta legge - viene ripartita tra i comuni sulla base del gettito effettivo IMU e TASI relativo all'anno 2015, come derivante dall'applicazione del nuovo sistema di esenzione introdotto dalla legge di stabilità per il 2016 (comma 449, lettera a)).
L'importo della quota ristorativa del Fondo – originariamente quantificata in 3.767,5 milioni dalla legge n. 208/2015, a seguito dell'introduzione delle esenzione IMU e TASI – è stata da ultimo ridefinita in 3.753,3 milioni a decorrere dall'anno 2020 (commi 850-851, L. n. 160/2019), in relazione alla minore esigenza di ristoro ai comuni derivante dalla c.d. nuova IMU (circa -14,2 milioni), a seguito dell'unificazione di tale imposta con la TASI (commi da 738 a 783 della legge di bilancio 2020), in particolare per il venir meno dell'agevolazione sulla Tasi-inquilini.
A decorrere dal 2026 la quota ristorativa del Fondo è stata incrementata di 110.000 euro annui (comma 631, lettere a), L. n. 199/2025) per esigenze di correzione derivanti dall'aggiornamento dell'elenco dei comuni che beneficiano dell'esenzione dall'IMU dei terreni, venendo così rideterminata in 3.753,4 milioni.
Ai comuni che necessitano di ulteriori compensazioni degli introiti derivanti dalla TASI sull'abitazione principale, è inoltre destinato un apposito accantonamento (definito originariamente nell'importo massimo di 80 milioni, poi ridotto a 66 milioni dal D.L. n. 50/2017), nei casi in cui il riparto dell'importo incrementale di cui sopra non assicuri il ristoro di un importo equivalente al gettito della TASI sull'abitazione principale stimato ad aliquota di base. Esso viene pertanto ripartito in modo da garantire a ciascuno dei comuni interessati l'equivalente del gettito della TASI sull'abitazione principale stimato ad aliquota di base (comma 449, lettera b)).
Per l'anno 2026, la quota ristorativa, ripartita tra gli enti per il ristoro del minor gettito afferente alle agevolazioni IMU/TASI, ai sensi delle lettere a) e c) del comma 449, è pari a circa 3.818 milioni (cfr. Nota Metodologica del Mef).
La componente c.d. tradizionale del Fondo è quella destinata al riequilibrio delle risorse storiche ed è quantificata dal comma 449, lett. c) e d), della legge n. 232 del 2016.
Per il 2026, tale componente è quantificata in 1.900,6 milioni di euro per i comuni delle regioni a statuto ordinario (comma 449, lett. c)) e in 464,1 milioni per i comuni delle Regioni Siciliana e Sardegna (comma 449, lett. d)),
La dotazione della componente tradizionale è stata da ultimo aumentata, rispetto a quella originaria (era 1.885,6 milioni), dall'articolo 1, comma 681, lettera b), della legge n. 199 del 2025 (legge di bilancio per il 2026), che ne ha disposto l'incremento di 15 milioni per il 2026, 5 milioni per il 2027 e 200.000 euro per il 2028, a compensazione degli effetti derivati dall'esclusione di Roma Capitale delle modalità di riparto della quota storica e perequativa del Fondo, in ragione delle particolari esigenze demografiche, funzionali e di estensione territoriale di Roma Capitale.
Per i comuni delle RSO, questa componente tradizionale viene ripartita in due quote: la prima quota è ripartita secondo il criterio di compensazione delle risorse storiche; la seconda quota è ripartita secondo criteri di tipo perequativo, basati sulla differenza tra le capacità fiscali e i fabbisogni standard, come approvati dalla Commissione tecnica per i fabbisogni standard entro il 30 settembre dell'anno precedente.
La normativa vigente prevede un aumento progressivo negli anni della percentuale di risorse da distribuire tra i comuni con i criteri perequativi, in coerenza con un principio di gradualità nella sostituzione del modello vigente, basato sulla spesa storica.
In particolare, l'articolo 57, comma 1, del D.L. n. 124 del 2019 ha definito un percorso molto graduale di progressione del meccanismo perequativo, fissando un incremento del 5 per cento annuo della quota percentuale del Fondo da distribuire su base perequativa, a partire dalla percentuale del 45 per cento applicata per il 2019 (e quindi, 50% nel 2020, 55% nel 2021, 60% nel 2022, ecc.), con il raggiungimento del 100 per cento della perequazione nell'anno 2030.
Pertanto, in base alla normativa descritta, per il 2026 le risorse della componente tradizionale del Fondo sono ripartite per l'80% secondo il criterio perequativo e per il residuale 20% secondo il criterio della compensazione delle risorse storiche.
Per i comuni delle Regioni Siciliana e Sardegna, il riparto del Fondo di solidarietà comunale si basa esclusivamente sul criterio della compensazione delle risorse storiche.
L 'applicazione di criteri perequativi ai fini della ripartizione del Fondo di solidarietà comunale ha preso avvio nel 2015, con la legge di stabilità 2014, con riferimento ad una quota parte del Fondo - fissata originariamente al 10 per cento, poi innalzata al 20 per cento - che viene appositamente accantonata per essere redistribuita sulla base dei fabbisogni standard e delle capacità fiscali (criterio, quest'ultimo introdotto dall' articolo 14, comma 1, lett. a), del D.L. n. 16/2014). A partire da tale anno, dunque, ai comuni delle regioni a statuto ordinario non è stata più assicurata l'invarianza delle risorse, avviandosi così, anche se con effetti inizialmente contenuti, il più volte teorizzato processo di allontanamento dalla spesa storica a favore dei fabbisogni standard.Con il D.L. n. 78/2015 (art. 3, comma 3), il criterio perequativo ha assunto a riferimento la differenza tra le capacità fiscali e i fabbisogni standard: per i comuni con i fabbisogni standard superiori alle capacità fiscali si determina un incremento della quota del fondo di solidarietà comunale ad essi spettante (ovvero, in caso di enti incapienti, una diminuzione delle somme da versare al fondo), mentre per i comuni con fabbisogni standard inferiori alle capacità fiscali è applicata una riduzione della quota del fondo (ovvero, in caso di incapienza, un incremento delle somme da versare).La percentuale di risorse da distribuire sulla base dei criteri perequativi - applicata nella misura del 20 per cento nel 2015, 30 per cento nel 2016, 40 per cento nel 2017 e del 45 per cento per l'anno 2018 - era prevista crescere al 60 per cento per l'anno 2019, all'85 per cento per l'anno 2020, fino al raggiungimento del 100 per cento a decorrere dall'anno 2021 (ai sensi dell'art. 1, comma 884, della legge di bilancio per il 2018 ( legge n. 205/2017). Tale progressione del sistema di perequazione è stata peraltro interrotta dalla legge di bilancio per il 2019 ( art. 1, comma 921, legge n. 145/2018), la quale ha determinato una sospensione dell'incremento della perequazione nel 2019 (mantenendola al 45 per cento), in accoglimento di uno dei punti dell 'Accordo Stato-Città del 29 novembre 2018, nel quale si sottolineava la necessità di una valutazione degli effetti del percorso perequativo avviato nel 2015.Con l'articolo 57, comma 1, del D.L. n. 124 del 2019 è stato definito un percorso molto graduale di progressione del meccanismo perequativo, basato su di un incremento del 5 per cento annuo della quota percentuale del Fondo da distribuire su base perequativa , a partire dalla percentuale del 45 per cento fissata per il 2019 (e quindi, 50% nel 2020, 55% nel 2021, 60% nel 2022, ecc.), con il raggiungimento del 100 per cento della perequazione nell'anno 2030 (in luogo dell'anno 2021 prima previsto).
Ai fini dell'applicazione dei criteri perequativi, per il calcolo della differenza tra capacità fiscali e fabbisogni standard, si applica la metodologia proposta dalla Commissione tecnica fabbisogni standard (CTFS) per la neutralizzazione degli effetti generati dalla componente rifiuti (richiesta dall'articolo 57, comma 1, del D.L. n. 124/2019). La metodologia prevede che la funzione rifiuti venga esclusa, contemporaneamente, dalla composizione del coefficiente di riparto sia dei fabbisogni standard che della capacità fiscale.
Il percorso perequativo è stato reso più incisivo attraverso la previsione dell'aumento progressivo delle risorse oggetto di perequazione.
Con il D.L. n. 124/2019 è stata infatti stabilita una progressione anche della capacità fiscale perequabile (c.d. target perequativo), applicata fino al 2019 nella misura del 50% dell'ammontare complessivo della capacità fiscale da perequare. Anche per il "target perequativo" è previsto un incremento annuo del 5 per cento annuo a decorrere dall'anno 2020, sino a raggiungere il valore del 100 per cento dall'anno 2029.
In sostanza, dall'anno 2029 la quota del Fondo di solidarietà comunale distribuita in base a capacità fiscali e fabbisogni standard sarà pari al 100 per cento delle capacità fiscali comunali delle RSO.
Per il 2026, nell'applicazione del criterio perequativo, la capacità fiscale effettivamente considerata (cd. target perequativo) per il calcolo delle quote di spettanza dei comuni è pari all'85%.
La capacità fiscale di un comune, si rammenta, rappresenta la misura della sua capacità di prelievo che non risente dello sforzo fiscale. Ai fini del riparto perequativo viene confrontata con le risorse standard, calcolate in base ai fabbisogni standard e alla popolazione.La componente riferita al sistema perequativo si articola in due parti, la prima finalizzata a colmare il divario (positivo o negativo) tra i fabbisogni standard relativi alle funzioni fondamentali e le capacità fiscali, la seconda idealmente finalizzata alla perequazione in base alle sole capacità fiscali riferite alle funzioni non fondamentali. Nel modello perequativo, le due parti vengono combinate con pesi diversi, attualmente fissati rispettivamente all'80% e al 20%.Date le risorse da destinare alla perequazione (il totale delle capacità fiscali dei comuni RSO) e le percentuali – l'80% per il divario tra i fabbisogni e le capacità fiscale standard e il 20% per il gap tra la capacità fiscale media e quella comunale – il cosiddetto " target perequativo" stabilisce la misura con cui entrambi i divari saranno perequati. Questo target, fissato nel 2019 al 50% del totale delle capacità fiscali, fa sì che nel 2019, la quota del Fondo distribuita in base a fabbisogni e capacità fiscali sia stata pari al 50% del totale, mentre la restante metà è rimasta regolata dal criterio di invarianza delle risorse storiche attribuite a ciascun ente. Con le modifiche disposte dal D.L. n. 124/2019, si è avviato un percorso che aumenta progressivamente la quota delle capacità fiscali comunali da perequare, fino al 100 per cento nel 2029.
In base alla normativa vigente sopra descritta, duque, per il 2026 le risorse della componente tradizionale del Fondo sono ripartite per il 20% secondo il criterio della compensazione delle risorse storiche e per l'80% secondo il criterio perequativo, basato sulla differenza tra capacità fiscali e fabbisogni standard. Nell'applicazione del criterio perequativo, la capacità fiscale effettivamente considerata (cd. target perequativo) per il calcolo delle quote di spettanza dei comuni è pari all'85%. Il prodotto delle due percentuali restituisce la reale applicazione del sistema perequativo nell'attribuzione delle risorse della componente tradizionale, pari al 68% (80% * 85%).
Le quote destinate a meccanismi correttivi degli effetti della perequazione
Il progressivo rafforzamento della componente perequativa ha comportato alcune distorsioni nella redistribuzione delle risorse del Fondo di solidarietà, che hanno di fatto richiesto, a più riprese, l'intervento del legislatore, con la previsione di meccanismi correttivi in grado di contenere il differenziale di risorse, rispetto a quelle storiche di riferimento, che si viene a determinare con l'applicazione dei criteri perequativi basati sulla differenza tra le capacità fiscali e i fabbisogni standard, soprattutto nei comuni di minori dimensioni.
Un primo correttivo c.d. statistico nella distribuzione delle risorse del Fondo di solidarietà è stato introdotto già nel 2016 - l'anno successivo all'avvio della perequazione - dall'articolo 1, comma 3, del D.L. 24 giugno 2016, n. 113, a seguito dell'Accordo del 24 marzo 2016 raggiunto in sede di Conferenza Stato-Città e autonomie locali. Il meccanismo correttivo, finalizzato a limitare le variazioni tra l'anno in corso e l'anno precedente nell'attribuzione delle risorse per effetto del meccanismo della perequazione, è stato sistematizzato dall'art. 1, comma 450, della legge n. 232/2016: esso si attiva nel caso in cui i criteri perequativi di riparto determinano una variazione percentuale, in aumento e in diminuzione, della dotazione netta del Fondo attribuita a ciascun comune, in rapporto alle risorse storiche di riferimento, superiore/inferiore ad una certa percentuale (fissata dal 2018 al +/- 4%), con l'obiettivo di attenuarne gli effetti, soprattutto per quei comuni che presentano una capacità fiscale superiore ai propri fabbisogni standard.
Il correttivo consiste, in sostanza, in una redistribuzione delle risorse dai comuni che registrano un incremento delle risorse superiore al 4 per cento verso i comuni che registrano una riduzione di risorse superiore al 4 per cento, mediante la costituzione di un accantonamento nell'ambito del Fondo medesimo, alimentato dai comuni che presentano la variazione positiva.
Un secondo correttivo del meccanismo perequativo - introdotto dal D.L. n. 50/2017 - prevede l'attribuzione di un apposito accantonamento costituito nel FSC, nel limite massimo di 25 milioni di euro annui, a favore degli enti che presentano, anche dopo l'applicazione del primo correttivo previsto dal citato comma 450, variazioni negative rispetto all'anno precedente. Tale ripartizione è effettuata in misura proporzionale ai differenziali negativi (comma 449, lettera d-bis), della legge n. 232/2016).
L'applicazione del suddetto correttivo, originariamente previsto per gli anni dal 2018 al 2021, è stato esteso a regime dall'articolo 3, comma 5, del D.L. n. 228/2021 (cd. proroga termini).
Un correttivo specifico è stato previsto dal D.L. n. 124/2019 (art. 57, comma 1-bis) in favore dei piccoli comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti, che presentano, successivamente al riparto e ai predetti correttivi, ancora un valore negativo del Fondo di solidarietà, ai quali è destinata una quota del FSC, nel limite massimo di 5,5 milioni di euro a decorrere dal 2020. Il contributo è attribuito sino a concorrenza del valore negativo del fondo di solidarietà comunale, al netto della quota di alimentazione del fondo stesso, e, comunque, nel limite massimo di 50.000 euro per ciascun comune (comma 449, lettera d-ter).
A esigenze di correzione nel riparto del FSC sono, infine, destinate le risorse incrementali assegnate al Fondo di solidarietà comunale dalla legge di bilancio per il 2020 (comma 849, legge n. 160/2019), quale reintegro delle somme a suo tempo decurtate al Fondo a titolo di concorso alla finanza pubblica, ai sensi dell'art. 47 del D.L. n. 66/2014.
Tali risorse incrementali, nell'importo di 100 milioni di euro per il 2020, di 200 milioni per il 2021, di 300 milioni per il 2022, di 330 milioni nel 2023 (integrati di 50 milioni di euro dal comma 774, lett. b), della legge n. 197/2022) e di 560 milioni a decorrere dal 2024, sono espressamente finalizzate a specifiche esigenze di correzione nel riparto del Fondo di solidarietà comunale, da individuare con il D.P.C.M. annuale di ripartizione del Fondo medesimo (comma 449, lettera d-quater).
Con la legge di bilancio per il 2025, ulteriori risorse sono state previste per la correzione degli effetti derivanti dall'avanzamento del sistema perequativo, con la costituzione di un apposito fondo di 56 milioni per l'anno 2025, e la previsione di risorse incrementali per le finalità del comma 449, lettera d-quater) a partire dall'anno 2026 - per importi pari a 112 milioni per l'anno 2026, 168 milioni per l'anno 2027, 224 milioni per l'anno 2028, 280 milioni per l'anno 2028 e a 310 milioni a decorrere dal 2030 - che hanno portato le risorse destinate a esigenze di correzione nel riparto del Fondo di solidarietà comunale a 672 milioni di euro nel 2026, 728 milioni di euro nel 2027, 784 milioni di euro nel 2028, 840 milioni di euro nel 2029 e 870 milioni di euro annui a decorrere dal 2030.
La dotazione del Fondo di solidarietà comunale è stata incrementata, a decorrere dal 2021, con la legge di bilancio per il 2021 (art. 1, comma 791-792, legge n. 178/2020), al fine di destinare risorse aggiuntive ai comuni per il finanziamento dei servizi sociali comunali, il potenziamento degli asili nido comunali e per il trasporto scolastico di alunni con disabilità. Tali risorse, integrate dalla successiva legge di bilancio per il 2022 (commi 563 e 172, legge n. 234/2021), sono attribuite ai singoli comuni in base ai coefficienti di riparto per la funzione sociale utilizzati per la determinazione dei fabbisogni standard nell'anno corrispondente (comma 449, lettere d-quinquies), d-sexies) e d-opties).
Per i comuni con un livello di spesa storica inferiore al corrispondente valore del fabbisogno standard monetario (cd. Comuni sotto-obiettivo), le risorse aggiuntive sono vincolate all'incremento della spesa nella misura sufficiente al raggiungimento del rispettivo fabbisogno standard monetario. Per assicurare che le risorse vengano effettivamente destinate al potenziamento dei predetti servizi, le norme prevedono la determinazione di "obiettivi di servizio" e l'attivazione di un sistema di monitoraggio e di rendicontazione dell'utilizzo delle risorse e di verifica del raggiungimento dei livelli di servizi ofterti. Le risorse integrative assegnate sono recuperate a valere sul Fondo di solidarietà comunale nel caso in cui, a seguito del monitoraggio, risultassero non destinate ad assicurare il livello dei servizi definiti sulla base degli obiettivi di servizio.
Come già sopra ricordato, a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 71 del 2023 - che ha determinato una separazione tra le componenti "ordinarie" del Fondo e le risorse aggiuntive vincolate per il potenziamento dei servizi di rilevanza sociale (Servizi sociali, asili nido, trasporto scolastico studenti con disabilità) - queste risorse aggiuntive, a partire dall'anno 2025, sono state scorporate dal FSC e inserite nel nuovo "Fondo Speciale Equità Livello dei Servizi", istituito dai commi 495-496 della legge di bilancio 2024 (legge n. 132/2023), esplicitamente finalizzato alla rimozione degli squilibri economici e sociali e destinato a favorire l'effettivo esercizio dei diritti della persona (articolo 119, comma quinto, della Costituzione). E' stata altresì abolita la disciplina che prevedeva il recupero delle somme non utilizzate per il raggiungimento degli obiettivi di servizio.
Tali risorse rientreranno nel perimetro del FSC tra il 2029 e il 2031, secondo gli importi definiti dalla legge di bilancio 2024.
Nella tabella che segue sono riportati i rifinanziamenti destinati allo sviluppo dei servizi sociali comunali di cui alla lettera d-quinquies), agli asili nido di cui alla lettera d-sexies), al trasporto studenti disabili di cui alla lettera d-octies), del comma 449 della legge n. 232 del 2016 che per gli anni dal 2021 al 2024 sono stati gestiti nell'ambito del Fondo di solidarietà comunale.
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Risorse aggiuntive Fondo Solidarietà Comunale destinate alle funzioni fondamentali in ambito sociale (
mln di euro)
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Servizi sociali comuni RSO
|
Servizi sociali comuni Sardegna e Sicilia |
Asili nido |
Trasporto disabili |
Totale risorse
|
|
|
2021
|
215,9
|
-
|
-
|
|
215,9
|
|
2022
|
254,9
|
44
|
120
|
30
|
448,9
|
|
2023
|
299,9
|
52
|
175
|
50
|
576,9
|
|
2024
|
345,9
|
60
|
230
|
80
|
715,9
|
Dal 2025, le risorse sono gestite nell'ambito del nuovo Fondo Speciale Equità Livello dei Servizi, di cui al paragrafo successivo.
Per l'anno 2023, le risorse aggiuntive per i Comuni della Regione siciliana e della Regione Sardegna (52 milioni) sono state riparite con il D.M. interno 7 luglio 2023, sulla base degli obiettivi di servizio e modalità di monitoraggio e di rendicontazione definiti nella Nota metodologica approvata dalla Commissione tecnica per i fabbisogni standard il 16 maggio 2023 (Allegato 1 - Comuni della regione Sicilina, Allegato 2 - Comuni della regione Sardegna);
Per l'anno 2024, il riparto è stato effettuato con il D.M. 18 gennaio 2024, sulla base della Nota metodologica - Obiettivi di servizio per i servizi sociali e modalità di monitoraggio e rendicontazione delle risorse aggiuntive per i Comuni della Regione Sicilia e della Regione Sardegna (Allegato 1 – Comuni Regione Sicilia – Allegato 2 – Comuni Regione Sardegna).
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La sentenza della Corte costituzionale n. 71 del 2023
La
Corte costituzionale, con la
sentenza n. 71 del 2023, ha dichiarato
inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 1,
commi 172, 174, 563 e 564, della
legge 30 dicembre 2021, n. 234 (legge di bilancio per il 2022), sollevate dalla regione Liguria in riferimento agli artt. 5 e 119, primo, terzo, quarto e quinto comma, della Costituzione.
Il contenuto delle disposizioni impugnate
Le norme impugnate
incrementano la dotazione del
Fondo di solidarietà comunale con somme
destinate specificamente al
finanziamento delle
funzioni fondamentali dei comuni in
ambito sociale, finalizzate, in particolare, al potenziamento e allo sviluppo dei
servizi sociali comunali svolti in forma singola o associata dai Comuni delle Regioni a statuto ordinario e dei comuni della Regione Siciliana e della Sardegna (comma 563) e al potenziamento degli
asili nido (comma 172), nonché all'incremento del
numero di studenti disabili, frequentanti la scuola dell'infanzia, primaria e secondaria di 1° grado, privi di autonomia, a cui viene fornito il
trasporto per raggiungere la
sede scolastica (comma 174). Tali
risorse, inserite nell'ambito del Fondo di solidarietà comunale dalla legge di bilancio per il 2021 ed integrate dalla legge di bilancio per il 2022, sono state
ripartite tra i comuni sulla base di
criteri perequativi espressamente indicati dalla norma, che fanno riferimento ai
fabbisogni standard per le
funzioni "Servizi sociali", "Asili nido" e "Istruzione".
Per assicurare che le
risorse aggiuntive siano
effettivamente destinate dai comuni al
potenziamento dei predetti servizi, le norme impugnate hanno previsto, inoltre,
specifici obiettivi di servizio e l'attivazione di un
sistema di monitoraggio e di rendicontazione dell'utilizzo delle risorse e di verifica del raggiungimento di determinati livelli di servizi offerti. Le
risorse integrative assegnate con il vincolo di destinazione sono
recuperate, a valere sul Fondo di solidarietà comunale, nel caso in cui, a seguito del monitoraggio, risultassero
non destinate ad assicurare il livello dei servizi definiti sulla base degli
obiettivi di servizio.
Le questioni di legittimità costituzionale sollevate
Le questioni di legittimità costituzionale sollevate, in via principale, dalla regione Liguria hanno evidenziato come le disposizioni oggetto di impugnazione intervengano sulla disciplina del Fondo di solidarietà comunale incrementandone la dotazione, ma
assoggettando le risorse statali aggiuntive a specifici vincoli di destinazione, legati alla
realizzazione di specifici
obiettivi di servizio, in maniera
incoerente con la
disciplina costituzionale degli strumenti di perequazione, cui dovrebbero essere destinate le risorse aggiuntive statali.
Con il ricorso alla Corte, la regione ha chiesto, quindi, l'eliminazione dei vincoli di destinazione imposti alle maggiori risorse stanziate a valere sul Fondo di solidarietà comunale, dovendo tali somme aggiuntive essere destinate alla perequazione generale e verticale operata dallo Stato, e ripartite tra i comuni, quindi, in base alla differenza tra le capacità fiscali e i fabbisogni standard, come approvati dalla Commissione tecnica per i fabbisogni standard. Sarebbe questo infatti, ad avviso della regione ricorrente, il criterio di riparto delle risorse della perequazione stabilito dall'
articolo 119, terzo comma Cost., a norma del quale "
La legge dello Stato istituisce un fondo perequativo, senza vincoli di destinazione, per i territori con minore capacità fiscale per abitante"; criterio poi declinato dal legislatore ordinario nell'articolo 1, comma 449, lettera
c), della legge n. 232 del 2016 (legge di bilancio 2017).
La decisione della Corte e il monito al legislatore
La Corte ha dichiarato
inammissibili le
questioni di legittimità costituzionale promosse dalla regione Liguria riguardo alle norme che rifinanziano il fondo di solidarietà comunale apponendo vincoli di destinazione, in considerazione del variegato e plurale «
ventaglio di soluzioni» potenzialmente idonee a rimediare al
vulnus alla Costituzione prodotto.
La Corte ha, però, ritenuto opportuno rivolgere un deciso
monito al legislatore per un
urgente intervento di riforma, in quanto una s
oluzione perequativa ibrida non è coerente con l'art. 119 Cost.
La Corte, in particolare, ha
stigmatizzato l'introduzione, a partire dal
2021, all'interno del
Fondo di solidarietà comunale, di una
coesistenza delle risorse riconducibili alla tradizionale
perequazione ordinaria – strutturata, in base al citato art. 119, terzo comma, Cost.,
senza alcun vincolo di destinazione, in conformità alla valorizzazione dell'
autonomia finanziaria degli enti locali costituzionalmente riconosciuta e garantita – e di
componenti perequative speciali, riconducibili al
quinto comma dell'art. 119 Cost., il quale prevede la possibilità, per lo Stato, di effettuare "
interventi speciali", diretti soltanto a determinati enti territoriali, assegnando "
risorse aggiuntive" con
vincolo di destinazione, quando lo richiedano la coesione e la solidarietà sociale, la
rimozione di squilibri economici e sociali o l'
effettivo esercizio dei diritti della persona.
Questa seconda tipologia di componenti perequative all'interno del Fondo di solidarietà comunale configura un finanziamento diretto non più a colmare le differenze di capacità fiscale tra enti locali, bensì al raggiungimento di determinati livelli essenziali e obiettivi di servizio in specifiche funzioni fondamentali.
La Corte ha quindi ritenuto una siffatta ripartizione del FSC "
un'ibridazione estranea al disegno costituzionale dell'autonomia finanziaria, il quale, a tutela dell'autonomia degli enti territoriali, mantiene necessariamente distinte le due forme di perequazione". Sicché, conclude la Corte, "
nell'unico fondo perequativo relativo ai comuni storicamente esistente ai sensi dell'art. 119, terzo comma, Cost., non possono innestarsi componenti perequative riconducibili al quinto comma della medesima disposizione, che devono, invece, trovare distinta, apposita e trasparente allocazione in altri fondi a ciò dedicati, con tutte le conseguenti implicazioni, anche in termini di rispetto, quando necessario, degli ambiti di competenza regionali"
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La legge di bilancio 2024 (commi 496-501, legge n. 213/2023) ha istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, il Fondo speciale per la rimozione degli squilibri economici e sociali e per favorire l'effettivo esercizio dei diritti della persona, denominato "Fondo Speciale Equità Livello dei Servizi".
Il Fondo - come già ricordato nel paragrafo precedente - è stato istituito in esplicita attuazione della sentenza della Corte costituzionale n. 71 del 2023, con la quale il giudice costituzionale ha invitato il legislatore, attraverso un monito, a intervenire tempestivamente sulla disciplina del Fondo di solidarietà comunale, al fine di superare la presenza, all'interno di quest'ultimo, di finalità perequative speciali, non riconducibili alla perequazione generale e non dirette a colmare le differenze di capacità fiscale tra gli enti comunali – come prescritto dall'articolo 119, terzo comma, Costituzione – bensì vincolate al raggiungimento di determinati livelli essenziali e obiettivi di servizio.
La dotazione del nuovo Fondo "Equità Livello dei Servizi" è costituita dalle risorse stalciate dal Fondo di solidarietà comunale, autorizzate per gli anni 2025-2030 dalle due leggi di bilancio 2020 e 2021, mantenendo le finalità per cui le risorse sono state stanziate (finanziamento dei servizi sociali comunali, potenziamento asili nido, potenziamento del servizio di trasporto scolastico di studenti disabili):
| Anno | Servizi sociali comunali RSO | Servizi sociali comunali Sicilia e Sardegna | Asili nido | Trasporto studenti disabili | Fondo Equità Livello Servizi |
| 2025 | 390,9 | 68 | 300 | 100 | 858,9 |
| 2026 | 442,9 | 77 | 450 | 100 | 1.069,9 |
| 2027 | 501,9 | 87 | 1.100 | 120 | 1.808,9 |
| 2028 | 559,9 | 97 | 1.100 | 120 | 1.876,9 |
| 2029 | 618,9 | 107 | - | - | 725,9 |
| 2030 | 650,9 | 113 | - | - | 763,9 |
In particolare,:
a) le risorse destinate al finanziamento dei servizi sociali comunali svolti in forma singola o associata dai comuni delle regioni a statuto ordinario, nonché dai comuni della Regione siciliana e della Regione Sardegna sono stanziate fino al 2030, a fronte del raggiungimento di un obiettivo di servizio, in termini di rapporto tra assistenti sociali impiegati nei servizi sociali territoriali e popolazione residente, da raggiungere entro il 2026;
b) le risorse destinate all'incremento dei posti negli asili nido (sia nei comuni delle RSO che nei comuni della regione Siciliana e della Sardegna) sono stanziate fino al 2028, a fronte di un obiettivo di servizio fissato nel raggiungimento, entro il 2027, di un numero dei posti equivalenti, in termini di costo standard, al servizio a tempo pieno dei nidi, in proporzione alla popolazione ricompresa nella fascia di età da 3 a 36 mesi, pari al 33 per cento su base locale;
c) le risorse destinate al potenziamento del servizio di trasporto scolastico di studenti disabili frequentanti la scuola dell'infanzia, la scuola primaria e la scuola secondaria di primo grado, nei comuni delle RSO e nei comuni della regione Siciliana e della Sardegna, sono stanziate fino al 2028, rinviando la determinazione degli obiettivi di incremento della percentuale di studenti disabili trasportati da conseguire - nelle more della definizione dei LEP in tale materia - al decreto del Ministro dell'interno cui è demandato il riparto di tale quota di risorse del nuovo Fondo.
Il Fondo si esaurisce a decorrere dall'anno 2031, data fissata per il raggiungimento dei livelli essenziali delle prestazioni per tutte e tre le funzioni cui sono destinate le risorse.
Le risorse afferenti agli anni successivi rientrano pertanto nelle disponibilità del Fondo di solidarietà comunale.
Nel periodo di funzionamento del Fondo speciale, il regime sanzionatorio prevede l'attivazione di un potere surrogatorio del Ministero dell'interno in caso di mancato raggiungimento degli obiettivi annuali, attraverso la nomina del sindaco come commissario.
Il recupero delle somme a favore dello Stato non è abolito, ma si limita ai casi in cui il Comune certifichi l'assenza di utenti potenziali del servizio oggetto dell'inutilizzo delle assegnazioni.
Le modalità di attuazione del regime sanzionatorio in caso di mancato raggiugnimento degli obiettivi assegnati ai comuni beneficiari del Fondo speciale per l'equità del livello dei servizi sono state disciplinate con il decreto 6 giugno 2024 del Ministero dell'Interno. In particolare, il decreto prevede che nel caso in cui, a seguito del monitoraggio, risulti il mancato raggiungimento degli obiettivi assegnati, la Società Soluzioni per il sistema economico – SOSE S.p.A. invita l'ente ad adempiere o a giustificare le motivazioni del mancato raggiungimento dell'obiettivo entro e non oltre i 30 giorni successivi. Qualora, decorsi inutilmente i 30 giorni, perduri l'inadempimento, la Società Soluzioni per il sistema economico – SOSE S.p.A. trasmette specifica comunicazione al Ministero dell'interno che provvede con proprio decreto al commissariamento dell'ente o al recupero delle somme, nel caso in cui il comune certifichi l'assenza di utenti potenziali nell'anno di riferimento.
Entro i 30 giorni successivi alla comunicazione effettuata da SOSE S.p.A. al Ministero dell'interno, quest'ultimo provvede alla nomina di un commissario, individuato nel Sindaco pro tempore del comune inadempiente. Il commissario è nominato a titolo gratuito e deve provvedere all'invio della certificazione nei 30 giorni successivi alla nomina.
Nel caso non sia stato raggiunto l'obiettivo di servizio assegnato, il commissario è tenuto ad attivarsi affinché questo e/o il livello essenziale delle prestazioni venga garantito. Nel caso in cui perduri l'inadempimento da parte dell'ente, il Ministero dell'interno nomina, con successivo decreto, un commissario su designazione del Prefetto. Le somme erogate a ciascun comune beneficiario restano nella disponibilità di quest'ultimo, a seguito della nomina del commissario, per essere destinate alle medesime finalità originarie.
Si evidenzia, inoltre, che l'articolo 1, comma 769, della legge di bilancio per il 2025 (legge n. 207 del 2024), ha previsto, al fine di rafforzare, in via straordinaria e temporanea, l'offerta di servizi sociali da parte dei piccoli comuni in difficoltà finanziaria, l'istituzione di un fondo con la dotazione di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026, le cui risorse sono state ripartite con il D.M. interno del 24 giugno 2025, secondo i criteri definiti nella Nota metodologia, riportata all'Allegato 1 del decreto.
Per quanto concerne l'individuazione degli obiettivi di servizio , le relative note metodologiche validate dalla Commissione tecnica per i fabbisogni standard hanno previsto per ciascun anno:
Il riparto delle risorse riferite al 2025 è avvenuto con:
Le risorse destinate al finanziamento e lo sviluppo dei servizi sociali comunali svolti in forma singola o associata dai comuni della regione siciliana e della regione Sardegna per l'annualità 2026 (77 milioni) sono state ripartite con decreto del 4 febbraio 2026.
Con riferimento alla ripartizione delle altre risorse, come indicato dal comunicato del 3 febbraio 2026 del Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali del Ministero dell'Interno, i relativi decreti di attuazione sono in corso di predisposizione.
I fabbisogni standard, introdotti con il decreto legislativo 26 novembre 2010, n. 216, rappresentano le reali necessità finanziarie di un ente locale in base alle sue caratteristiche territoriali e agli aspetti socio-demografici della popolazione residente. I fabbisogni standard, congiuntamente alle capacità fiscali, costituiscono i parametri sulla base dei quali è ripartita una crescente quota perequativa del Fondo di solidarietà comunale. Nel 2030 la componente del Fondo di solidarietà comunale perequabile sarà integralmente ripartita sulla base della differenza tra fabbisogni standard e capacità fiscali; in tal modo, sarà eliminato il vincolo alla perequazione basato sulle risorse storiche.
Il D.Lgs. n. 216 del 2010 prevede che i fabbisogni standard siano calcolati relativamente alle seguenti funzioni fondamentali dei comuni delle regioni a statuto ordinario: funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo; funzioni di polizia locale; funzioni di istruzione pubblica; funzioni nel campo della viabilità e dei trasporti; funzioni riguardanti la gestione del territorio e dell'ambiente; funzioni nel settore sociale. Per le province si tratta delle funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo,di istruzione pubblica, ivi compresa l'edilizia scolastica, del campo dei trasporti della gestione del territorio, della tutela ambientale, dello sviluppo economico relativamente ai servizi del mercato del lavoro. I fabbisogni standard sono sottoposti a monitoraggio e rideterminati, non oltre il terzo anno successivo alla loro precedente adozione, al fine di garantire continuità ed efficacia al processo di efficientamento dei servizi locali (articolo 7 del D.Lgs. n. 216 del 2010).
La Commissione tecnica per i fabbisogni standard (CTFS) agisce come organo tecnico collegiale con l'obiettivo principale di validare la metodologia da utilizzare per l'individuazione dei fabbisogni standard. Il parere parlamentare sui relativi schemi di D.P.C.M. è necessario nel caso in cui siano apportate modifiche alla nota metodologica, mentre non è richiesto nel caso di mero aggiornamento dei fabbisogni standard (legge n. 208 del 2015, articolo 1, commi da 29 a 34).
I fabbisogni standard dei comuni sono stati aggiornati, a metodologie invariate, con il D.P.C.M. 22 dicembre 2017 e con il D.P.C.M. 18 aprile 2019. Il D.P.C.M. 5 marzo 2020 ha aggiornato i fabbisogni standard per il servizio degli Asili nido e la funzione del Trasporto pubblico locale. Con il D.P.C.M. 11 dicembre 2020 è stata aggiornata la metodologia di calcolo dei fabbisogni standard relativi al servizio di smaltimento rifiuti dei comuni delle regioni a statuto ordinario. Il D.P.C.M. 27 luglio 2021 ha aggiornato i fabbisogni standard utilizzati per calcolare i coefficienti di riparto del Fondo di solidarietà comunale per il 2021, provvedendo alla revisione della metodologia di calcolo relativamente alle due funzioni Viabilità e territorio e Settore sociale, al netto dei servizi per asili nido. Il D.P.C.M. 16 maggio 2022 ha aggiornato i fabbisogni standard utilizzati per calcolare i coefficienti di riparto del Fondo di solidarietà comunale per il 2022, provvedendo alla revisione della metodologia di calcolo relativamente al servizio Asili nido.
Per quanto riguarda le province e le città metropolitane, con il D.P.C.M. 21 luglio 2017 sono state adottate la nota metodologica e i coefficienti di riparto dei fabbisogni standard delle province e delle città metropolitane, relativi alle funzioni fondamentali come ridefinite dalla legge 7 aprile 2014, n. 56, che ha modificato il ruolo e l'organizzazione delle province e delle cttà metropolitane. I fabbisogni standard delle province e delle città metropolitane delle regioni a statuto ordinario sono stati successivamente aggiornati, a metodologia invariata, con il D.P.C.M. 22 febbraio 2018. In vista del nuovo sistema di finanziamento del comparto provinciale, introdotto dalla legge di bilancio per il 2021 e integrato dalla legge di bilancio per il 2022, la CTFS ha approvato nella seduta del 2 novembre 2021 la nota metodologica per la determinazione dei fabbisogni standard per le province e le città metropolitane. Inoltre, la CTFS ha approvato il 18 gennaio 2022 la modalità di riparto dei fondi e del concorso alla finanza pubblica per province e per città metropolitane delle regioni a statuto ordinario per il triennio 2022-2024, sulla base di quanto definito nelle citate leggi di bilancio.
Con il DPCM 16 novembre 2023 si è provveduto all'adozione della nota metodologica relativa alla determinazione dei fabbisogni standard delle province e delle citta' metropolitane per l'anno 2022.
Per quanto riguarda le regioni, si registra la perdurante mancata individuazione dei fabbisogni standard regionali che consentirebbero l'avvio di un processo verso il superamento di un finanziamento delle Regioni ancorato alla spesa storica. A ostacolare l'attuazione del federalismo regionale vi è anche la mancata definizione dei LEP e dei relativi fabbisogni standard nei settori extra-sanitari: assistenza, istruzione, trasporto pubblico locale. Si ricorda, peraltro, che il decreto-legge n. 50 del 2017 (articolo 24) ha previsto la predisposizione, da parte della Commissione tecnica per i fabbisogni standard, delle metodologie per la determinazione dei fabbisogni e delle capacità fiscali standard delle regioni a statuto ordinario, nelle materie diverse dalla sanità, anche al fine della ripartizione del concorso alla finanza pubblica stabilito dalle disposizioni vigenti a carico delle regioni medesime. Si ricorda, infine, che il completamento del federalismo fiscale per le regioni e per le province costituisce uno specifico traguardo del PNRR da attuare entro il primo semestre del 2026 (Riforma del quadro fiscale subnazionale, R.1.14).
Per una panoramica dettagliata dei dati raccolti ed elaborati per la definizione dei fabbisogni standard si consiglia la consultazione del portale OpenCivitas sviluppato da SOSE e dal Ministero dell'Economia e delle Finanze a partire dal 2014.
Nel definire i principi fondamentali del sistema di finanziamento delle autonomie territoriali, la legge delega n. 42 del 2009 prevede che per le funzioni degli enti locali diverse da quelle fondamentali le necessità di spesa devono essere finanziate secondo un modello di perequazione delle capacità fiscali, che dovrebbe concretizzarsi in un tendenziale avvicinamento delle risorse a disposizione dei diversi territori, senza tuttavia alterare l'ordine delle rispettive capacità fiscali. La legge delega evidenzia come debba essere garantita la trasparenza delle diverse capacità fiscali e delle risorse complessive per abitante prima e dopo la perequazione, in modo da salvaguardare il principio dell'ordine della graduatoria delle capacità fiscali e la sua eventuale modifica a seguito dell'evoluzione del quadro economico territoriale. La capacità fiscale, in sintesi, rappresenta il gettito potenziale da entrate proprie di un territorio, date la base imponibile e l'aliquota legale.
La nota metodologica e la stima delle capacità fiscali dei comuni, delle province e delle città metropolitane sono approvate con un decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da trasmettere alle Camere per il parere sia della Commissione parlamentare per l'attuazione del federalismo fiscale che delle Commissioni competenti per materia. Le metodologie e le elaborazioni relative alla determinazione delle capacità fiscali, definite dal Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, devono essere sottoposte alla Commissione tecnica per i fabbisogni standard, per la loro approvazione (articolo 57-quinquies del decreto-legge n. 124 del 2019). Nel caso in cui occorre solamente rideterminare le capacità fiscali al fine di tenere conto di eventuali mutamenti normativi, della variazione progressiva del tax gap e della variabilità dei dati assunti a riferimento (a parità di metodologia), si prevede la trasmissione dello schema di decreto alla Conferenza Stato-città e autonomie locali, al fine di acquisirne l'intesa; se questa non viene raggiunta entro trenta giorni si può comunque procedere all'emanazione del provvedimento con deliberazione motivata.
Per quanto riguarda i comuni, le componenti della capacità fiscale si riferiscono a due principali tipologie di entrata. Nella prima categoria (imposte e tasse) rientrano l'imposta municipale propria (Imu), l'addizionale comunale all'Irpef, nonché imposte e tasse minori. Nella seconda categoria rientrano le tariffe diverse da quella del servizio di raccolta e smaltimento rifiuti. La capacità fiscale standard comprende anche la componente relativa alle entrate per il servizio di raccolta e smaltimento rifiuti; tuttavia, ai fini del riparto del Fondo di solidarietà comunale, la componente rifiuti è neutralizzata, con l'inclusione della relativa voce sia nei fabbisogni standard sia nella capacità fiscale con il medesimo peso. Con il D.M. 16 novembre 2017 è stata adottata la nota metodologica attualmente vigente relativa alla procedura di calcolo. Successivamente la stima della capacità fiscale è stata aggiornata con i decreti D.M. 30 ottobre 2018, D.M. 31 dicembre 2020 e D.M.16 dicembre 2021 con il quale è stata adottata la stima delle capacità fiscali 2022 per singolo comune delle regioni a statuto ordinario, a metodologia invariata.
Con il D.M. 15 dicembre 2023 è stato approvato un aggiornamento della nota metodologica (riguardante la valutazione del gettito standard dell'IMU e delle entrate residuali) e la stima della capacità fiscali 2023 dei comuni delle regioni a statuto ordinario (a questo link il relativo dossier dei servizi di documentazione parlamentare). La stima della capacità fiscale 2023 per i comuni delle regioni a statuto ordinario, al netto della componente rifiuti, risulta pari a circa 19 miliardi di euro.
Da ultimo, con il DM economia 8 luglio 2025 si è provveduto all'adozione della stima della capacita' fiscale per singolo comune delle regioni a statuto ordinario per l'anno 2025.
Per quanto concerne le province e le città metropolitane, la Commissione tecnica per i fabbisogni standard ha intrapreso nel 2021, con l'ausilio del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, l'analisi del sistema delle entrate per giungere alla definizione delle capacità fiscali standard, anche nella prospettiva di permettere l'avvio dei nuovi Fondi previsti dal legislatore a partire dal 2022, con un sistema di riparto delle risorse secondo un nuovo meccanismo perequativo basato su fabbisogni standard e capacità fiscale. La stima della capacità fiscale delle province e delle città metropolitane delle regioni a statuto ordinario risulta pari a circa 3 miliardi di euro. Le componenti della capacità fiscale ad aliquota standard, ossia al netto dello sforzo fiscale, di province e città metropolitane sono le seguenti: IPT: 1,2 miliardi; Rc auto: 1,4 miliardi; tributo provinciale per le funzioni ambientali - TEFA: 258 milioni; entrate residuali: 93 milioni. La nota metodologica è stata approvata nel novembre 2021 dalla Commissione tecnica per i fabbisogni standard, ma il relativo decreto di adozione da parte del Ministro dell'economia e delle finanze non è stato pubblicato.
Per le regioni a statuto ordinario, l'articolo 24 del decreto-legge n. 50 del 2017 ha previsto la predisposizione, da parte della Commissione tecnica per i fabbisogni standard, delle metodologie per la determinazione delle capacità fiscali standard ‒ oltre che dei fabbisogni ‒ delle regioni a statuto ordinario nelle materie diverse dalla sanità. È stato altresì stabilito che i fabbisogni e le capacità fiscali standard (elaborate dal Dipartimento delle finanze) possono essere utilizzati per la ripartizione del concorso alla finanza pubblica a carico delle regioni medesime.