Nel corso della XVIII legislatura sono state introdotte numerose norme in materia di tassazione immobiliare e di bonus edilizi (alcune hanno prorogato disposizioni già vigenti, altre hanno previsto nuove misure).
In particolare il comma 37 della legge di bilancio 2022 dispone la proroga fino al 31 dicembre 2024 delle detrazioni spettanti per le spese sostenute per interventi di efficienza energetica, di ristrutturazione edilizia, nonché per l'acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici (per tali ultime spese la norma riduce altresì l'importo massimo detraibile, fissandolo nella misura di 10.000 euro per l'anno 2022 e di 5.000 euro per gli anni 2023 e 2024). Il comma 42 della medesima legge introduce una nuova detrazione dall'imposta lorda, fino a concorrenza del suo ammontare, per le spese documentate sostenute dal 1°gennaio 2022 al 31 dicembre 2022 per la realizzazione di interventi direttamente finalizzati al superamento e all'eliminazione di barriere architettoniche in edifici già esistenti.
L'articolo 119 del decreto legge n.34 del 2020 (cd. decreto Rilancio) introduce anch'esso una nuova detrazione pari al 110% (cd superbonus) delle spese relative a specifici interventi di efficienza energetica (anche attraverso interventi di demolizione e ricostruzione) e di misure antisismiche sugli edifici (anche per la realizzazione di sistemi di monitoraggio strutturale continuo a fini antisismici). La detrazione è ripartita dagli aventi diritto in 5 quote annuali di pari importo e in quattro quote annuali di pari importo per la parte di spesa sostenuta dal 2022.
Il comma 28 della legge di bilancio 2022 ha ulteriormente modificato tale disciplina, introducendo una serie di proroghe della misura con scadenze differenziate in base al soggetto beneficiario.
Si ricorda, a tale proposito, che il Piano nazionale di ripresa e resilienza-PNRR, Componente 3 della Missione 2 (Efficienza energetica e riqualificazione degli edifici), destina complessivamente 13,95 miliardi di euro alla misura del Superbonus. Sempre in materia efficienza energetica e riqualificazione degli edifici sono previste ulteriori risorse nazionali a carico del c.d. Fondo complementare per un ammontare complessivo di 6,56 miliardi di euro (di cui 4,56 specificamente destinati al Superbonus), nonché ulteriori 0,32 miliardi dal programma REACT dell'UE.
Per una panoramica dettagliata delle agevolazioni fiscali volte a realizzare obiettivi di riqualificazione energetica e di recupero edilizio del patrimonio immobiliare (anche in forma tabellare) che richiami, per ogni tipologia di intervento, i limiti di spesa agevolabili, l'aliquota di detrazione, il termine previsto per la realizzazione dei lavori, i riferimenti normativi nonché gli adempimenti necessari ai fini dell'applicazione delle detrazioni, si rinvia alla lettura del dossier Le agevolazioni fiscali per gli interventi edilizi. Per un approfondimento in materia di superbonus si consiglia la lettura del dossier il superbonus edilizia al 110 per cento - aggiornamento al decreto-legge 21 giugno 2022, n. 73.
I commi 48 e 49 della legge di bilancio 2021 riducono alla metà, a decorrere dall'anno 2021, l'IMU dovuta sull'unica unità immobiliare, purché non locata o data in comodato d'uso, posseduta in Italia da soggetti non residenti nel territorio dello Stato, che siano titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l'Italia. Per tali immobili la tassa sui rifiuti (TARI) o l'equivalente tariffa è dovuta in misura ridotta di due terzi.
Precedentemente, i commi da 738 a 783 delle legge di bilancio 2020 hanno riformato l'assetto dell'imposizione immobiliare locale, unificando le due vigenti forme di prelievo (l'Imposta comunale sugli immobili, IMU e il Tributo per i servizi indivisibili, TASI) e facendo confluire la relativa normativa in un unico testo. L'aliquota di base è fissata allo 0,86 per cento e può essere manovrata dai comuni a determinate condizioni.
I provvedimenti adottati in occasione dell'emergenza economico-sanitaria da COVID-19 hanno disposto l'esenzione dall'IMU 2020 per numerose categorie di immobili produttivi, con particolare riferimento ai settori maggiormente colpiti dalla crisi. Per ulteriori informazioni si rinvia al relativo tema web.
L'articolo 121 del decreto Rilancio consente inoltre la possibilità generalizzata di optare, in luogo della fruizione diretta della detrazione per interventi in materia edilizia ed energetica, per un contributo anticipato sotto forma di sconto dai fornitori dei beni o servizi (cd. sconto in fattura) o, in alternativa, per la cessione del credito corrispondente alla detrazione spettante, in deroga alle ordinarie disposizioni previste in tema di cedibilità dei relativi crediti.
Con la legge di bilancio 2022 tale misura viene estesa fino al 31 dicembre 2025, relativamente alle spese agevolabili con il superbonus (interventi trainanti e trainati), per le altre agevolazioni edilizie, l'opportunità è prevista fino al 2024. Viene introdotto l'obbligo del visto di conformità anche in caso di opzione per la cessione del credito/sconto in fattura relativa alle detrazioni fiscali per lavori edilizi diversi da quelli che danno diritto al Superbonus 110%: si tratta in particolare degli interventi di recupero del patrimonio edilizio e di efficienza energetica, di adozione di misure antisismiche (cd. sismabonus), di recupero o restauro della facciata degli edifici esistenti (cd. bonus facciate), di installazione di impianti fotovoltaici e di colonnine per la ricarica dei veicoli elettrici. L'articolo 29-bis del decreto legge n. 17 del 2022, modifica tale disciplina prevedendo la facoltà di una ultima cessione, da parte delle sole banche a favore dei soggetti coi quali abbiano concluso un contratto di conto corrente. Successivamente l'articolo 14 del decreto legge n. 50 interviene ulteriormente, stabilendo che alle banche, ovvero alle società appartenenti ad un gruppo bancario iscritto all'albo è sempre consentita la cessione a favore di soggetti diversi dai consumatori o utenti (ovvero da persone fisiche che agiscono per scopi estranei all'attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale) che abbiano stipulato un contratto di conto corrente con la banca stessa, ovvero con la banca capogruppo, senza facoltà di ulteriore cessione.
Il comma 1-quater dell'articolo 121 del decreto-legge n. 34 del 2020 (introdotto dall'art. 28, comma 1-bis, lett. a), n. 3), del D.L. 27 gennaio 2022, n. 4) stabilisce che i crediti derivanti dall'esercizio delle opzioni (prima cessione o sconto in fattura) relative al Superbonus e agli altri bonus edilizi non possono formare oggetto di cessioni parziali successive. Dal 4 febbraio 2022 è disponibile sul sito dell'Agenzia delle entrate il nuovo modello per la comunicazione dell'opzione relativa agli interventi di recupero del patrimonio edilizio, efficienza energetica, rischio sismico, impianti fotovoltaici e colonnine di ricarica con le relative istruzioni e specifiche tecniche alla luce delle modifiche introdotte dalla legge di Bilancio 2022 (legge n. 234/2021).
Inoltre ai fini di contrasto di possibili frodi, l'articolo 28-bis del citato decreto legge n. 4 del 2022 prevede che i tecnici abilitati alle asseverazioni della congruità dei prezzi nelle ipotesi di cessione del credito o sconto in fattura per bonus edilizi che attestano falsamente la congruità delle spese sono puniti con la reclusione da due a cinque anni e con la multa da 50.000 a 100.000 euro.
All'Agenzia delle entrate viene riconosciuta la possibilità di sospendere fino a 30 giorni l'efficacia delle comunicazioni telematiche per le opzioni di cessione del credito e di sconto in fattura che presentano particolari profili di rischio.
Secondo i dati presentati dall'Enea nel suo Rapporto sul Superbonus 110%, al 30 GIUGNO 2022, erano in corso 199.124 interventi edilizi incentivati, per circa 35.2 miliardi di investimenti ammessi a detrazione che porteranno a detrazioni per 38.7 miliardi di euro.
Per una ricostruzione dei risultati conseguiti dalla varie misure introdotte in materia di efficenza energetica si consiglia la lettura del Rapporto Annuale DETRAZIONI FISCALI 2021 di ENEA.
Circa la situazione patrimoniale e catastale degli immobili italiani e i loro utilizzo si consiglia la consultazione sul sito dell'Agenzia delle entrate (21luglio 2022) del Rapporto statistiche catastali 2021. In sintesi, lo stock immobiliare censito negli archivi catastali italiani al 31.12.2021 consiste di oltre 77 milioni di immobili o loro porzioni, di cui oltre 66,5 milioni sono censiti nelle categorie catastali ordinarie e speciali, con attribuzione di rendita, oltre 3,6 milioni sono censiti nelle categorie catastali del gruppo F, che rappresentano unità non idonee, anche se solo temporaneamente, a produrre ordinariamente un reddito (aree urbane, lastrici solari, unità in corso di costruzione o di definizione, ruderi) e circa 6,9 milioni sono beni comuni non censibili, cioè di proprietà comune e che non producono reddito, o unità ancora in lavorazione (circa 72 mila). Sul sito del MEF-Dipartimento finanze è stato pubblicato altresì il Rapporto-Gli Immobili in Italia. Tra i dati presenti nello studio emerge che il gettito dell'IMU è stato pari nel 2018 a 18,7 miliardi e quello della TASI a 1,1 miliardi per un ammontare complessivo di 19,8 miliardi. Il gettito complessivo del 2018 risulta diminuito in misura significativa rispetto al 2012 (-4,9 miliardi di euro) per effetto delle numerose modifiche intervenute nella disciplina della tassazione immobiliare locale, mentre le imposte indirette sui trasferimenti e sulle locazioni sono cresciute gradualmente: nel 2016 erano pari a circa 10,8 miliardi di euro, nel 2017 ammontavano a 12,1 miliardi, nel 2018 risultavano pari a 12,2 miliardi di euro.