tema 18 novembre 2024
Studi - Bilancio Dissesto e procedura di riequilibrio finanziario degli enti locali

Il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali (TUEL), alla Parte II, Titolo VIII, articoli 242-269, contiene le disposizioni concernenti gli enti locali in condizione di sofferenza finanziaria e le relative procedure di risanamento finanziario. In particolare, gli enti locali possono essere suddivisi in tre gruppi di sofferenza finanziaria: deficitari (art. 242-243), in predissesto (riequilibrio finanziario pluriennale, da artt. 243-bis a 243-sexies) e in dissesto (art. 244 e seguenti).

Gli enti locali strutturalmente deficitari - una condizione rilevabile da parametri prestabiliti - sono sottoposti a livello centrale a controlli relativi alle dotazioni organiche del personale e alla copertura dei costi di determinati servizi.

Gli enti locali che si trovano in una situazione di squilibrio strutturale del bilancio, in grado di provocarne il dissesto finanziario, possono attivare la procedura di riequilibrio finanziario pluriennale (c.d. predissesto). Tale procedura, avviata autonomamente dall'ente, evita il ricorso alla gestione commissariale e lascia la gestione finanziaria in capo all'organo elettivo, sebbene l'ente sia sottoposto a penetranti controlli volti a impedire che la situazione sfoci in un dissesto.

Si procede con il dissesto finanziario nel caso in cui l'ente locale non sia più in grado di svolgere le proprie funzioni e di erogare servizi indispensabili, ovvero non sia in grado di assolvere a debiti liquidi ed esigibili. Il percorso di un ente dissestato viene gestito sia dalla giunta, per quanto riguarda la gestione ordinaria, che da un organo straordinario di liquidazione, che si occupa della gestione del debito dell'ente.

A seguito dell'emergenza legata all'epidemia da Covid-19 sono state stanziate, a più riprese, significative risorse a favore degli enti locali in difficoltà finanziarie, in dissesto e in procedura di riequilibrio finanziario. Negli ultimi anni, inoltre, sono state introdotte nuove forme di risanamento finanziario, in particolare per le grandi città, basate su accordi tra il Governo centrale e il Sindaco in cui è prevista l'erogazione di contributi statali supplementari, a fronte dell'assunzione di uno sforzo fiscale dell'ente, che viene affiancato e monitorato.

La Tabella che segue mostra il numero di procedure di dissesto e di predissesto (riequilibrio finanziario pluriennale) avviate a partire, rispettivamente, dal 1989 e dal 2012, date della loro introduzione nell'ordinamento giuridico statale. 

Nel 2023, in particolare, sono state attivate 29 procedure di dissesto e 41 procedure di riequilibrio. Nell'ultimo triennio si è avuta un'accelerazione dei casi di ricorso ad una delle due procedure previste dall'ordinamento per i casi di squilibrio finanziario, con valori che si sono avvicinati a quelli che si riscontravano prima dell'evento pandemico del 2020. Negli ultimi cinque anni i dissesti attivati risultano pari a 137 (a cui si aggiungono 72 procedure di dissesto dichiarate negli anni precedenti in cui gli OSL non hanno ancora approvato il rendiconto di gestione), con una dinamica che, dopo il minimo del 2021 (21 casi), ha ripreso a salire sia nel 2022 (25 casi) che nel 2023 (29 casi). Per quanto riguarda il c.d. predissesto, le procedure ancora attive al 31 dicembre 2023 risultano 269. I Piani approvati (e in molti casi rimodulati e riformulati) dalle Sezioni regionali della Corte dei conti sono 119 e sono in corso di svolgimento. Gli altri 150 sono ancora in istruttoria, in molti casi da molti anni. Pochissimi sono i casi delle procedure chiuse e non sempre la chiusura coincide con un ritorno in bonis del Comune. Le criticità finanziarie sono concentrate in particolar modo nei comuni delle regioni Sicilia, Calabria e Campania. Dal punto di vista delle dimensioni degli enti coinvolti si registra una maggiore incidenza in quelli più grandi.

Al 1° gennaio 2024 risultano in dissesto, e con il rendiconto della gestione ancora da approvare da parte degli organismi straordinari di liquidazione, 212 comuni e 2 province (Siracusa e Ascoli Piceno). Alla stessa data risultano in procedura di riequilibrio finanziario 278 comuni, 6 province (Alessandria, Catanzaro, La Spezia, Salerno, Verbano-Cusio-Ossola, Vibo Valentia) e 1 città metropolitana (Catania) - fonte Ministero dell'Interno

Fonte: Corte dei Conti, Relazione sulla gestione finanziaria degli enti locali (2024)

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L'art. 243 del TUEL disciplina gli enti locali strutturalmente deficitari, ovvero quegli enti che presentano gravi ed incontrovertibili condizioni di squilibrio, rilevabili da un'apposita tabella da allegare al rendiconto della gestione, contenente parametri obiettivi dei quali almeno la metà presentino valori deficitari rispetto a quelli fissati con apposito decreto ministeriale (da ultimo si veda il D.M. 28 dicembre 2018 e la allegata Nota metodologica). I parametri di deficit strutturale fanno riferimento principalmente alla capacità di riscossione delle entrate, all'indebitamento finanziario, al disavanzo di amministrazione e alla rigidità della spesa corrente. Gli enti strutturalmente deficitari sono sottoposti a controlli finalizzati a prevenire il verificarsi di una situazione d'insolvenza definitiva.

Le conseguenze stabilite per gli enti strutturalmente deficitari riguardano principalmente i controlli a cui sono assoggettati (art. 243 del TUEL). In particolare gli enti locali strutturalmente deficitari devono assicurare che alcuni servizi da essi forniti (servizi a domanda individuale, servizio di acquedotto e servizio di smaltimento dei rifiuti) siano finanziati, per un livello minimo, mediante il pagamento delle relative tariffe. Gli enti che non rispettano i livelli minimi di copertura dei costi di gestione dei servizi (o che non trasmettono la prevista certificazione) sono soggetti ad una sanzione pari all'1 per cento delle entrate correnti risultanti dal rendiconto della gestione. La sanzione si applica sulle risorse attribuite dal Ministero dell'interno a titolo di trasferimenti erariali e di federalismo fiscale; in caso di incapienza l'ente locale è tenuto a versare all'entrata del bilancio dello Stato le somme residue. Si segnala che, da ultimo, la legge di bilancio 2023 ha sospeso l'applicazione di tale sanzione per gli enti che non riescano a garantire la copertura minima del costo dei servizi nell'esercizio finanziario 2022 (art. 1, comma 781 della legge n. 197 del 2022).

La Commissione per la stabilità finanziaria degli enti locali verifica la compatibilità finanziaria delle dotazioni organiche e delle assunzioni di personale degli enti strutturalmente deficitari, i quali devono inoltre ridurre la spesa di personale delle società controllate (con esclusione di quelle quotate in borsa).

Il decreto-legge n. 198 del 2022 (articolo 1, comma 22-bis) ha stabilito che le assunzioni di personale a tempo indeterminato e determinato programmate dagli enti in dissesto finanziario, in riequilibrio finanziario pluriennale o strutturalmente deficitari, sottoposte all'approvazione della Commissione per la stabilità finanziaria degli enti locali, e autorizzate per l'anno 2022, possono essere perfezionate fino al 30 giugno 2023, anche in condizione di esercizio provvisorio.

Per assicurare la continuità dell'azione amministrativa e facilitare la realizzazione degli investimenti finanziati con le risorse del PNRR o dei programmi cofinanziati dall'Unione europea e dei programmi e operativi complementari, il D.L. n. 13 del 2023 (art. 8, comma 2) consente agli enti strutturalmente deficitari e agli enti in dissesto di assumere collaboratori con contratto a tempo determinato per le funzioni di staff degli organi esecutivi (in deroga a quanto previsto dall'art. 90, comma 1, del TUEL).

Il decreto-legge n. 104 del 2023 ha previsto, con una norma di interpretazione autentica articolo 163, comma 3, del TUEL, che tra le spese correnti che gli enti locali in esercizio provvisorio possono impegnare rientrano anche quelle per le assunzioni di personale, anche a tempo indeterminato, già autorizzate dal piano triennale del fabbisogno di personale, nonché dal bilancio di previsione finanziario (art. 21-bis, comma 1). Le assunzioni di personale a tempo indeterminato e a tempo determinato programmate dagli enti in dissesto finanziario, in riequilibrio finanziario pluriennale o strutturalmente deficitari, sottoposte all'approvazione della Commissione per la stabilità finanziaria, già autorizzate, possono essere comunque perfezionate fino al 30 giugno dell'anno successivo a quello dell'autorizzazione anche in condizione di esercizio provvisorio (comma 2).

ultimo aggiornamento: 16 ottobre 2023

La procedura di riequilibrio finanziario pluriennale (cd. predissesto) è stata introdotta agli articoli 243-bis e seguenti del TUEL, dal D.L. n. 174 del 2012, allo scopo di evitare il dissesto finanziario dei comuni e delle province che versano in una situazione di squilibrio strutturale del bilancio, in grado di provocarne il dissesto finanziario. La procedura di riequilibrio finanziario è finalizzata a responsabilizzare gli organi ordinari dell'ente territoriale nella definizione e nell'assunzione di ogni iniziativa utile al risanamento. Il predissesto, infatti, evitando il ricorso alla gestione commissariale, lascia impregiudicata la gestione in capo all'organo elettivo, anche se gli enti sono sottoposti a penetranti controlli volti ad impedire che la situazione di squilibrio degeneri in dissesto. La peculiarità dell'istituto del predissesto risiede nel fatto che la procedura è avviata autonomamente dell'ente.

La deliberazione di ricorso alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale deve essere trasmessa entro 5 giorni alla competente sezione regionale della Corte dei conti e al Ministero dell'interno (art. 243-bis, co. 2). Il consiglio dell'ente locale, entro il termine perentorio di 90 giorni dalla data di esecutività della delibera di ricorso alla procedura di riequilibrio, delibera un piano di riequilibrio finanziario pluriennale di durata compresa tra quattro e venti anni, compreso quello in corso, corredato del parere dell'organo di revisione economico-finanziario. La procedura di riequilibrio può essere avviata fino a quando non siano stati assegnati dalla Corte dei conti i termini per l'adozione delle misure correttive, con cui ha inizio il dissesto guidato, di cui all'articolo 6, comma 2, del D.Lgs. n. 149 del 2011.

La durata massima del Piano di riequilibrio è determinata sulla base del rapporto tra le passività da ripianare nel medesimo e l'ammontare degli impegni di cui al titolo I della spesa del rendiconto dell'anno precedente a quello di deliberazione del ricorso alla procedura di riequilibrio o dell'ultimo rendiconto approvato, secondo la seguente tabella:

Rapporto passività/impegni di cui al titolo I
Durata massima del piano di riequilibrio finanziario pluriennale
Fino al 20 per cento
4 anni
Superiore al 20 per cento e fino al 60 per cento
10 anni
Superiore al 60 per cento e fino al 100 per cento per i comuni fino a 60.000 abitanti
15 anni
Oltre il 60 per cento per i comuni con popolazione superiore a 60.000 abitanti e oltre il 100 per cento per tutti gli altri comuni
20 anni

 Il piano di riequilibrio deve contenere tutte le misure necessarie a superare lo squilibrio. A tal fine, il piano di riequilibrio provvede alla: ricognizione completa dei fattori di squilibrio rilevati, determinazione del disavanzo di amministrazione, emersione dei debiti fuori bilancio; determinazione delle misure di riequilibrio strutturale, comprese quelle eventualmente oggetto di pronuncia da parte delle Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti, con attendibile indicazione dei tempi e degli esercizi di effettivo realizzo delle medesime; individuazione delle risorse, che possono essere costituite da entrate proprie, indebitamento ed accesso al Fondo di rotazione. Le risorse provenienti dal Fondo di rotazione, in particolare, sono finalizzate al pagamento dei debiti presenti nel piano e su di esse non sono ammessi atti di sequestro o pignoramento.

Una volta deliberato, il piano deve essere trasmesso entro 10 giorni alla Commissione per la finanza e gli organici degli enti locali (art. 155 del TUEL) per l'istruttoria ed alla sezione regionale di controllo della Corte dei conti, ai fini dell'approvazione o del diniego dello stesso entro 30 giorni, valutandone la congruenza ai fini del riequilibrio secondo le procedure stabilite dall'articolo 243-quater. In caso di approvazione del piano, la Corte dei Conti vigila sull'esecuzione dello stesso, adottando in sede di controllo, apposita pronuncia. La delibera di approvazione o di diniego del piano può essere impugnata entro 30 giorni, nelle forme del giudizio ad istanza di parte, innanzi alle Sezioni riunite della Corte dei conti in speciale composizione, che si pronunciano entro 30 giorni.

L'articolo 243-quater, comma 7, del TUEL dispone che comportano l'attivazione della procedura del dissesto guidato: il diniego dell'approvazione del piano; la mancata presentazione nei termini di 90 giorni dalla data di esecutività della delibera consiliare; l'accertamento da parte della competente Sezione regionale della Corte dei conti di grave e reiterato mancato rispetto degli obiettivi intermedi fissati dal piano; il mancato raggiungimento del riequilibrio finanziario dell'ente al termine del periodo di durata del piano stesso.

 Ai fini del riequilibrio l'ente può avvalersi anche di una apposita anticipazione erogata dallo Stato a valere sul Fondo di rotazione per assicurare la stabilità finanziaria degli enti locali, con predeterminati massimali (300 euro per abitante per i comuni e 20 euro per abitante per le province) la quale deve essere restituita entro 10 anni (art. 243-ter). In caso di accesso al Fondo, l'ente locale deve adottare alcune specifiche misure di riequilibrio consistenti nella riduzione delle spese per il personale, di quelle per prestazioni di servizi e di trasferimenti, nonché nel blocco dell'indebitamento.

Il decreto-legge n. 104 del 2023 ha previsto l'attribuzione di una anticipazione di liquidità in favore dei comuni in procedura di predissesto il cui piano di riequilibrio finanziario sia stato approvato dalla Corte dei conti nel 2015 per l'anno 2014 e con durata fino all'anno 2023, che hanno subito un maggiore onere finanziario dovuto alla riduzione dell'arco temporale di restituzione delle anticipazioni, per effetto della sentenza della Corte Costituzionale n. 18 del 2019. L'anticipazione, concessa fino all'importo massimo di 2 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026, è destinata al pagamento dei debiti certi, liquidi ed esigibili (art. 21, commi 5-ter e 5-quater).

Lo stesso decreto n. 104-2023 ha inoltre attribuito ai comuni interessati dagli eventi sismici verificatisi nelle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria a far data dal 24 agosto 2016 la facoltà di riformulare il piano di riequilibrio finanziario pluriennale già adottato (art. 21-ter). L'esercizio di tale facoltà sospende temporaneamente la possibilità per la Corte dei conti di assegnare il termine per l'adozione delle misure correttive, le procedure esecutive intraprese nei confronti dell'ente, nonché il termine per la deliberazione del dissesto. Gli stessi enti hanno facoltà di ripianare in 15 anni il disavanzo emergente dal rendiconto 2022 dovuto alla diversa modalità di calcolo dell'accantonamento al Fondo crediti dubbia esigibilità.

ultimo aggiornamento: 16 ottobre 2023

La disciplina del predissesto, introdotta nel 2012, ha subito successivamente numerose modifiche, in primo luogo per consentire agli enti locali di riformulare e/o rimodulare i piani di riequilibrio a seguito degli effetti peggiorativi derivanti dall'adozione degli adempimenti previsti per il passaggio al sistema di contabilità armonizzata, introdotta dal decreto D.Lgs. n. 118/2011, connessi principalmente al riaccertamento straordinario dei residui. Alcune modifiche legislative sono state dichiarate costituzionalmente illegittime e hanno richiesto successivi interventi da parte del legislatore. Specifiche disposizioni sono state adottate, inoltre, a seguito della crisi connessa all'emergenza epidemiologica da Covid-19.

La Corte costituzionale con la sentenza n. 18 del 2019 ha dichiarato l'incostituzionalità della norma che consentiva agli enti locali di ripianare in un arco temporale di 30 anni la quota di disavanzo derivante dal riaccertamento straordinario dei residui e la restituzione delle anticipazioni di liquidità (comma 714 dell'art. 1 della legge n. 208 del 2015). A seguito della sentenza, il D.L. n. 34 del 2019 (art. 38, co. 2-bis-2-quater) ha consentito agli enti locali che avevano rimodulato/riformulato il piano di riequilibrio ai sensi del comma 714, di riproporre il piano con il nuovo calcolo del disavanzo da ripianare, nel rispetto della disciplina vigente.

Sulla questione è nuovamente intervenuta la Corte costituzionale con la sentenza n. 115 del 2020 che ha dichiarato l'incostituzionalità del comma 2-ter del citato articolo 38 del D.L. n. 34/2019, in quanto ha introdotto un "meccanismo di manipolazione del deficit" che consente di sottostimare, attraverso la strumentale tenuta di più disavanzi, l'accantonamento annuale finalizzato al risanamento e, conseguentemente, di peggiorare, anziché migliorare, nel tempo del preteso riequilibrio, il risultato di amministrazione (si segnala al riguardo la nota breve del Servizio studi del Senato: "I piani di riequilibrio degli enti locali nella giurisprudenza costituzionale: la sentenza n. 115 del 2020").

A seguito dell'emergenza Covid-19, l'articolo 17 del D.L. n. 76/2020 ha introdotto norme volte ad assicurare la continuità gestionale degli enti in predissesto che hanno riformulato il percorso di risanamento e sono al contempo oggetto di procedure di infrazione da parte delle competenti sezioni regionali della Corte dei conti, che possono portare al dissesto "guidato" o allo scioglimento del Consiglio comunale sulla base di infrazioni registrate in precedenti versioni dei piani di rientro.

La legge di bilancio per il 2022 ha previsto per gli enti locali in predissesto che hanno approvato il piano di riequilibrio prima della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da Covid-19, ma il cui iter non si sia ancora concluso con l'approvazione del piano da parte della Corte dei conti, la facoltà di procedere alla rimodulazione o alla riformulazione del piano, in deroga alle norme in materia contenute nel TUEL (legge n. 234 del 2021, commi 992-994).

A causa dell'emergenza Covid-19, il termine per la deliberazione del piano di riequilibrio finanziario pluriennale da parte del consiglio dell'ente locale (previsto, in via ordinaria, in novanta giorni dalla data di esecutività della delibera di ricorso alla procedura di risanamento finanziario) è stato rinviato più volte. Sono stati inoltre sospesi o rinviati i termini per l'attuazione del dissesto guidato (l'articolo 17, comma 2, del D.L. n. 76/2020) e per l'impugnazione della delibera di approvazione o di diniego del piano di riequilibrio finanziario pluriennale (articolo 114-bis del D.L. n. 34 del 2020).

Il D.L. n. 17 del 2022 (art. 27, commi 3 e 4) ha stanziato un contributo di 22,6 milioni di euro per l'anno 2022 in favore dei comuni in procedura di riequilibrio finanziario pluriennale che hanno usufruito di anticipazioni di liquidità, a valere sull'apposito "Fondo di rotazione per assicurare la stabilità finanziaria degli enti locali", a ristoro dei maggiori oneri connessi alla riduzione dell'arco temporale di restituzione delle anticipazioni a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 18 del 2019 o che sono stati destinatari delle anticipazioni dal predetto Fondo in quanto sciolti per fenomeni di infiltrazione e di condizionamento di tipo mafioso. Con D.M. 15 giugno 2022 il contributo di 22,6 milioni di euro è stato ripartito tra i comuni di Castelluccio dei Sauri, Leonforte, Avola, Pescara, Mascali, Misilmeri, Quarto, San Cipriano D'Aversa.

Il D.L. n. 198 del 2022 (art. 3-quater) ha prorogato fino al 30 giugno 2023 i termini di novanta e sessanta giorni, previsti dal TUEL ai fini della deliberazione del piano di riequilibrio finanziario pluriennale, per gli enti locali che abbiano proceduto al rinnovo degli organi elettivi nell'anno 2022.

Il D.L. n. 34 del 2023 (art. 2, comma 5-bis) ha stanziato 1,5 milioni di euro per l'anno 2023 a favore dei comuni con popolazione da 25 mila a 35 mila abitanti che hanno avviato la procedura di riequilibrio finanziario, con il relativo piano approvato dalla Corte dei conti nel 2015 per l'anno di inizio 2014 e con durata fino all'anno 2023, a copertura dei maggiori oneri derivanti dall'incremento della spesa per energia elettrica e gas.

ultimo aggiornamento: 12 settembre 2022

La normativa sul dissesto finanziario dei comuni e delle province, introdotta nell'ordinamento dall'articolo 25 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 66, è ora contenuta nel Titolo VIII, della Parte II (artt. 244 e ss.) del TUEL. Si tratta dello strumento finanziario attivabile laddove l'ente locale non sia più in grado di svolgere le proprie funzioni e di erogare servizi indispensabili ovvero non sia in grado di assolvere a debiti liquidi ed esigibili (art. 244, TUEL).

Con la dichiarazione di dissesto da parte dell'ente locale si procede alla nomina dell'organo straordinario di liquidazione (OSL), con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro dell'interno, e di un'amministrazione straordinaria, con il fine di procedere all'accertamento della massa attiva e passiva (artt. 252-256). Dichiarato il dissesto, infatti, si ha la netta separazione di compiti e competenze tra la gestione passata e quella corrente. In particolare, viene demandata all'organo straordinario di liquidazione la competenza relativamente ai fatti verificatisi fino al 31 dicembre dell'anno precedente a quella relativa alla predisposizione di un bilancio riequilibrato.

La dichiarazione di dissesto comporta per l'ente, sino alla data di approvazione dell'ipotesi di bilancio riequilibrato:

  • limiti alla contrazione nuovi mutui, (con alcune eccezioni relative ai mutui con oneri a carico dello Stato o delle regioni, nonché mutui per la copertura di spese di investimento strettamente funzionali alla realizzazione di interventi finanziati con risorse provenienti dall'UE o da amministrazioni ed enti nazionali, pubblici o privati) (art. 249);
  • limiti all'impegno delle somme previste nell'ultimo bilancio approvato con riferimento all'esercizio in corso; i pagamenti in conto competenza non possono mensilmente superare un dodicesimo delle rispettive somme impegnabili, con esclusione delle spese non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi (art. 250);
  • l'aumento, nella misura massima consentita dalla legge, delle aliquote e delle tariffe di base delle imposte e tasse locali, diverse dalla tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani; la delibera non è revocabile ed ha efficacia per cinque anni (art. 251).

Il risanamento dell'ente locale dissestato ha la durata di cinque anni, decorrenti da quello per il quale viene redatta l'ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato (art. 265). Dall'emanazione del decreto che approva l'ipotesi di bilancio riequilibrato e per la durata del risanamento, gli enti locali dissestati possono procedere all'assunzione di mutui per investimento e all'emissione di prestiti obbligazionari (art. 266 TUEL). Per la durata del risanamento la pianta organica rideterminata non può essere variata in aumento (art. 267).

Le anticipazioni di liquidità ricevute da Cassa Depositi e Prestiti per il pagamento dei debiti commerciali devono essere rimborsate a carico della gestione ordinaria degli enti locali in dissesto, e non della gestione dell'Organo straordinario di liquidazione (legge n. 197 del 2022, art. 1, comma 789). Gli enti locali in stato di dissesto finanziario che hanno eliminato il fondo anticipazioni di liquidità accantonato nel risultato di amministrazione devono ripristinare, in sede di rendiconto 2022, un nuovo apposito fondo nel quale accantonare un importo pari alle anticipazioni di liquidità incassate negli esercizi precedenti e non ancora rimborsate alla data del 31 dicembre 2022 (D.L. n. 115 del 2022, art. 16, comma 6-ter). Il termine per adempiere a tale obbligo è stato rinviato all'approvazione del rendiconto 2023 (art. 18, comma 1, del D.L. n. 44 del 2023).

Il D.L. n. 104 del 2023 (articolo 21, commi 1-5) ha previsto l'erogazione di una anticipazione di liquidità a favore degli enti locali che hanno dichiarato il dissesto dal 1° gennaio 2017 e che hanno aderito alla procedura semplificata prevista dall'articolo 258 del TUEL per la liquidazione dei debiti ammessi. L'anticipazione di liquidità è stanziata fino all'importo massimo annuo di 100 milioni di euro per gli anni 2024, 2025 e 2026, da destinare all'incremento della massa attiva della gestione liquidatoria per il pagamento dei debiti ammessi alla gestione liquidatoria, da restituire in base ad un piano di ammortamento a rate costanti della durata massima di 10 anni. La ripartizione dell'anticipazione avviene in base ad una quota pro capite determinata tenendo conto della popolazione residente, calcolata alla fine del penultimo anno precedente alla dichiarazione di dissesto, secondo i dati forniti dall'ISTAT. Per le province e le città metropolitane l'importo massimo dell'anticipazione è fissato in 20 euro per abitante. L'anticipazione è concessa con decreto annuale del Ministero dell'interno, nel limite di 100 milioni di euro per ciascun anno, a valere sulla dotazione del Fondo di rotazione per assicurare la stabilità finanziaria degli enti locali (articolo 243-ter TUEL). Ai fini dell'ammissibilità della richiesta di anticipazione, l'adesione alla procedura semplificata deve essere deliberata entro il 31 dicembre 2023 (comma 1-bis).

Il D.L. n. 145 del 2023 (art. 9-bis) ha ampliato la platea degli enti locali in stato di dissesto finanziario che possono beneficiare dell'attribuzione di un'anticipazione di liquidità da destinare all'incremento della massa attiva della gestione liquidatoria per il pagamento dei debiti ammessi, prevista dal decreto-legge n. 104 del 2023, ricomprendendovi, in particolare, anche gli enti ai quali sono già state accordate anticipazioni allo stesso titolo, in precedenza esclusi dal beneficio. L'anticipazione agli enti viene attribuita fino a concorrenza dell'ammontare della massa passiva censita con il dissesto e tenendo conto di eventuali precedenti anticipazioni già accordate allo stesso titolo.

La legge di bilancio 2024 (art. 1, commi 480-483, legge n. 213 del 2023) ha stanziato un contributo di 10 milioni di euro annui, dal 2024 al 2038, a favore dei comuni capoluogo di città metropolitana che al 31 dicembre 2023 escono dal dissesto finanziario. Il contributo è finalizzato prioritariamente al ripiano, anche anticipato, del disavanzo. I comuni beneficiari possono deliberare un incremento dell'addizionale comunale all'Irpef non superiore a 0,4 punti percentuali (anche oltre il limite dello 0,8 per cento previsto in via generale) e un'addizionale comunale sui diritti di imbarco portuale e aeroportuale per passeggero non superiore a 3 euro per passeggero. In tal caso debbono adottare misure mirate all'incremento della riscossione delle proprie entrate. Gli stessi comuni usciti dal dissesto, qualora si trovino a dover soddisfare debiti provenienti dal dissesto a causa dell'insufficienza della massa attiva, possono proporre ai singoli creditori la definizione transattiva dei debiti commerciali. Possono inoltre ricorrere ad un piano decennale di rateizzazione dei debiti per i quali i creditori non hanno accettato la transazione proposta dall'organo straordinario di liquidazione. Il riparto del contributo è effettuato con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da adottare entro il 31 marzo 2024. Con D.M. 4 giugno 2024 il contributo di 10 milioni di euro è stato riconosciuto al comune di Catania, per ciascuno degli anni dal 2024 al 2038. Il contributo è vincolato prioritamente al ripiano, anche anticipato, del disavanzo.

La legge di bilancio 2025 (art. 1, commi 775-778, della legge n. 207 del 2024) ha attribuito ai piccoli comuni (sotto i 1.000 abitanti) in situazione di dissesto finanziario, per i quali l'organo straordinario di liquidazione non abbia ancora approvato il rendiconto della gestione, la facoltà di ricevere un'anticipazione, da destinare all'incremento della massa attiva della gestione liquidatoria per il pagamento dei debiti ammessi. L'anticipazione, fino a un importo massimo di 25 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026, è a valere sulle risorse del Fondo di rotazione di cui all'articolo 243-ter del TUEL.

Nel complesso, dal 1989 al 2023, sono state attivate 762 procedure di dissesto e, dal 2012, 547 procedure di riequilibrio. Va tuttavia considerato che lo stesso ente può attivare più volte una procedura (doppio dissesto) e può determinarsi il passaggio dal riequilibrio al dissesto per il fallimento del primo. I dissesti attivati tra il 2019 e il 2023 sono 137, con una dinamica che, dopo il minimo del 2021 (21 casi), ha ripreso a salire sia nel 2022 (25 casi) che nel 2023 (29 casi). Nel 2023 sono state attivate 29 procedure di dissesto, in aumento rispetto all'anno precedente (25 dissesti). Le regioni in cui sono stati dichiarati il maggior numero di dissesti sono la Calabria, la Sicilia e la Campania: le procedure attive in queste regioni rappresentano circa l'80% dei dissesti attivati tra il 2019 e il 2023. Per approfondimenti sulla disciplina della criticità finanziaria negli enti locali si segnala l'ultima Relazione sulla gestione finanziaria degli enti locali della Corte dei conti (2021-2023).

ultimo aggiornamento: 13 febbraio 2025

L'art. 6, comma 2, del D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 149 ha introdotto una nuova procedura, c.d. guidata, per il dissesto degli enti locali, nella quale assumono un ruolo centrale le Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti, finalizzata a prevenire situazioni di squilibrio finanziario e a fare più facilmente emergere i casi di dissesto finanziario.

In particolare, la norma prevede che qualora dalle pronunce delle sezioni regionali di controllo della Corte dei conti emergano comportamenti difformi dalla sana gestione finanziaria, violazioni degli obiettivi della finanza pubblica allargata e irregolarità contabili o squilibri strutturali del bilancio dell'ente locale in grado di provocarne il dissesto finanziario, la Corte dei conti assegna all'ente un termine ai fini dell'adozione delle misure correttive necessarie. In particolare le Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti, con una prima deliberazione individuano le misure correttive volte a ristabilire l'equilibrio finanziario dell'ente locale. Con una successiva deliberazione, le Sezioni medesime provvedono a verificare l'adozione di tali misure nel termine assegnato.

Qualora l'ente locale non provveda, entro il termine assegnato dalla Corte dei Conti, ad adottare le misure (o comunque le misure adottate non siano ritenute soddisfacenti), la Corte trasmette gli atti al Prefetto (e alla Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica), il quale, accertato entro trenta giorni il perdurante inadempimento dell'ente locale e la sussistenza delle condizioni di grave squilibrio, assegna al Consiglio un termine non superiore a venti giorni per la deliberazione del dissesto. In caso di inerzia del Consiglio, il Prefetto nomina un commissario per la deliberazione dello stato di dissesto, dando così corso alla procedura di scioglimento del consiglio dell'ente ai sensi dell'art. 141 del TUEL.

ultimo aggiornamento: 19 settembre 2022

La legge di bilancio per il 2022 (commi 567-580, legge n. 234 del 2021) ha stanziato per gli anni 2022-2042 un contributo complessivo di 2,67 miliardi di euro a favore dei comuni sede di capoluogo di città metropolitana con disavanzo pro capite superiore a euro 700 (si tratta dei comuni di Napoli, Torino, Palermo e Reggio Calabria). I contributi sono vincolati al ripiano della quota annuale del disavanzo e alle spese per le rate annuali di ammortamento dei debiti finanziari. Su di essi non sono ammessi sequestri o procedure esecutive. L'erogazione del contributo è subordinata alla sottoscrizione, entro il 15 febbraio 2022 (termine prorogato al 31 gennaio 2023 dal comma 783 della legge n. 197 del 2022) di un Accordo tra il Presidente del Consiglio dei ministri e il Sindaco, in cui il comune si impegna, sulla base di uno specifico cronoprogramma con scadenze semestrali, a concorrere al ripiano del disavanzo per almeno un quarto del contributo statale annuo concesso, attraverso: l'incremento dell'addizionale IRPEF e l'introduzione di una addizionale comunale sui diritti di imbarco portuale e aeroportuale; la valorizzazione del patrimonio e l'incremento dei canoni di concessione e locazione; l'incremento della riscossione delle entrate; un'ampia revisione della spesa, in particolare attraverso il riordino e la riduzione degli uffici (e dei relativi spazi), il contenimento della spesa per il personale, la razionalizzazione delle società partecipate; l'incremento progressivo della spesa per investimenti.

Il monitoraggio dell'Accordo e la verifica della sua attuazione spettano alla Commissione per la stabilità finanziaria degli enti locali, operante presso il Ministero dell'interno. La Commissione effettua verifiche semestrali sul raggiungimento degli obiettivi intermedi definiti dal cronoprogramma e in caso di verifica negativa indica al comune le misure da assumere entro il semestre successivo. In caso di ulteriore inadempimento la Commissione trasmette gli esiti della verifica alla sezione regionale della Corte dei conti. La sottoscrizione dell'Accordo sospende per due anni la possibilità di attivare la procedura del dissesto guidato. La prima verifica dell'attuazione dell'accordo è effettuata con riferimento alla data del 31 dicembre 2023 (termine così prorogato, di un anno, dal comma 783 della legge n. 197 del 2022).

Si prevedono, inoltre, specifiche procedure per la definizione transattiva dei debiti commerciali, sulla base di un Piano di rilevazione dei debiti certi, liquidi ed esigibili al 31 dicembre 2020 (termine così modificato dal D.L. n. 228 del 2021, art. 3. comma 5-ter) che i comuni devono predisporre entro il 15 maggio 2022. Ai fini della predisposizione del Piano gli enti devono darne avviso entro il 31 gennaio 2022 tramite affissione all'albo pretorio on-line, assegnando un termine non inferiore a 60 giorni per la presentazione delle richieste di ammissione al Piano da parte dei creditori. Per consentire la presentazione delle domande da parte di tutti i creditori l'ente deve adottare forme idonee per pubblicizzare la formazione del Piano. Risulta che hanno presentato il suddetto avviso i comuni di Napoli, Reggio Calabria e Palermo. La mancata presentazione della domanda da parte dei creditori determina l'automatica cancellazione del credito vantato. Ai fini della definizione transattiva del credito l'ente comunale propone entro il 15 giugno 2022 una somma variabile tra il 40 per cento e l'80 per cento del debito, che si riduce con il crescere dell'anzianità del debito. La transazione, da accettare entro un termine prefissato non superiore a 30 giorni, prevede la rinuncia ad ogni altra pretesa e la liquidazione obbligatoria entro 20 giorni dalla conoscenza dell'accettazione della transazione.

Infine, allo scopo di potenziare l'attività di accertamento e riscossione dei tributi e la valorizzazione del patrimonio, si autorizzano i comuni destinatari del contributo, nel periodo 2022-2032, ad assumere, in deroga alla normativa vigente, personale con contratto a tempo determinato con qualifica non dirigenziale da destinare a tali attività.

Con il D.M. del 6 aprile 2022 il contributo complessivo di 2,67 miliardi di euro è stato ripartito, per ciascun anno dal 2022 al 2042, a favore dei comuni beneficiari in proporzione all'onere connesso al ripiano annuale del disavanzo e alle quote di ammortamento dei debiti finanziari al 31 dicembre 2021, al netto della quota capitale delle anticipazioni di liquidità e di cassa. Il contributo è ripartito, per gli anni 2022-2042, ai comuni di Napoli (1,231 milioni), Torino (1,120 milioni), Palermo (180 milioni) e Reggio Calabria (138 milioni). L'erogazione del contributo è subordinata alla sottoscrizione dell'accordo per il ripiano del disavanzo e per il rilancio degli investimenti tra il Presidente del Consiglio dei ministri o un suo delegato e il sindaco. La Presidenza del Consiglio dei ministri ha siglato l'accordo con i sindaci di Napoli (29 marzo 2022), Torino (5 aprile 2022), Reggio Calabria (20 luglio 2022) e Palermo (31 gennaio 2023). Con il D.M. del 5 dicembre 2023 il riparto del contributo di  2,67 miliardi di euro è stato aggiornato a seguito dei dati contabili definitivi, relativi al disavanzo di amministrazione al 31 dicembre 2021. Le assegnazioni spettanti ad ogni comune beneficiario per gli anni 2022-2042 sono state così rideterminate: Napoli (1,244 milioni), Torino (1,116 milioni), Palermo (168 milioni) e Reggio Calabria (139 milioni).

L'erogazione del contributo relativo al 2022 a favore del comune di Palermo, il quale ha stipulato  l'Accordo con il Governo a gennaio 2023, è stato rinviato a dopo il pagamento dell'ultima rata prevista per l'anno 2042. Il termine per la definizione transattiva dei debiti commerciali connessa all'Accordo del comune di Palermo è differito al 15 marzo 2023 (D.L. n. 198 del 2022, art. 3, comma 5-bis).

Il D.L. n. 115 del 2022 ha consentito ai i comuni in predissesto sede di capoluogo di città metropolitana, con disavanzo pro capite superiore a euro 700, di esercitare la facoltà di rimodulazione del piano di riequilibrio entro il 31 marzo 2023, in deroga al termine ordinariamente previsto (articolo 16, comma 6). Gli stessi comuni, per il solo esercizio finanziario 2022 e al fine di consentire la predisposizione del bilancio di previsione 2022-2024, possono destinare il contributo ricevuto a fini di sostegno nell'ambito della procedura di riequilibrio finanziario pluriennale, oltre che al ripiano anticipato del disavanzo, anche al rimborso dei debiti finanziari, fermo restando l'obbligo di copertura della quota annuale 2022 di ripiano del disavanzo (articolo 16, comma 6-bis).

La legge di bilancio 2025  ha assegnato contributi per investimenti nel limite complessivo di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027 ai comuni capoluogo di città metropolitana della Regione siciliana in procedura di riequilibrio finanziario pluriennale che abbiano sottoscritto l'accordo per il ripiano del disavanzo e il rilancio degli investimenti (Palermo) con l'obiettivo di promuovere il recupero di beni immobili confiscati alla criminalità e acquisiti al patrimonio indisponibile degli enti locali (commi 809-811 della legge n. 207 del 2024).

Il decreto-legge n. 50 del 2022 (articolo 43, commi da 2 a 8) al fine di favorire il riequilibrio finanziario dei comuni capoluogo di provincia che hanno registrato un disavanzo di amministrazione pro capite superiore a 500 euro prevede la facoltà, per i Sindaci di tali comuni, di sottoscrivere, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del decreto-legge, un accordo con il Presidente del Consiglio dei ministri o un suo delegato, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, per il ripiano del disavanzo stesso. A differenza della procedura sopra descritta, in questo caso non sono stanziati contributi statali per il ripiano del disavanzo. La sottoscrizione dell'accordo è subordinata all'impegno del comune sottoscrittore ad adottare una serie di iniziative previste dalle sopracitate norme della legge di bilancio 2022 (commi 567-580, legge n. 234 del 2021) -  tra le quali l'incremento della riscossione, la revisione della spesa e l'incremento dell'addizionale comunale all'Irpef (non superiore allo 0,4%) - i cui effetti finanziari in termini di maggiori entrate e minori spese sono oggetto di verifica da parte di uno specifico tavolo tecnico allo scopo istituito presso il Ministero dell'interno. Anche in questo caso la sottoscrizione dell'Accordo sospende per due anni la possibilità di attivare la procedura del dissesto guidato, tale sospensione decade, tuttavia, nel caso di mancata deliberazione, entro i termini stabiliti nell'accordo, delle misure concordate tra il comune capoluogo di provincia e il Presidente del Consiglio dei ministri. Risultano aver sottoscritto tale accordo i comuni di Lecce, Alessandria , Vibo Valentia, Salerno, Brindisi, Potenza e Avellino. La stessa procedura può essere attivata anche dai comuni sede di città metropolitana (diversi da quelli con disavanzo pro capite superiore a euro 700) e dai comuni capoluoghi di provincia con un debito pro capite superiore a 1.000 euro sulla base del rendiconto dell'anno 2020 definitivamente approvato e trasmesso alla BDAP al 30 giugno 2022, che intendano avviare un percorso di riequilibrio strutturale. Risultano avere sottoscritto tale accordo i comuni di Genova e Venezia. 

Il decreto-legge n. 198 del 2022 (articolo 3, comma 10-quater) ha prorogato al 31 marzo 2023 il termine entro il quale i comuni capoluogo di provincia che hanno presentato la proposta di accordo per il riequilibrio finanziario, non ancora sottoscritto con il Governo, possono presentare o riformulare il piano di riequilibrio finanziario pluriennale ovvero l'ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato.

La legge di bilancio 2024 (art. 1, commi 470-474, della legge n. 213 del 2023) ha istituito nello stato di previsione del Ministero dell'interno un Fondo con una dotazione di 50 milioni di euro annui, dal 2024 al 2033, da ripartire tra i comuni che sottoscrivono un accordo per il ripiano del disavanzo o del debito con il Presidente del Consiglio, secondo quanto previsto dall'art. 43, commi 2-8, del decreto-legge n. 50 del 2022. Il riparto del Fondo è stato effettuato con il decreto 6 giugno 2024 del Ministro dell'interno: le risorse di 50 milioni annui sono ripartite tra i comuni di Alessandria, Avellino, Brindisi, Genova, Lecce, Potenza, Salerno, Venezia e Vibo Valentia sulla base della nota metodologica allegata. Il contributo erogato annualmente è vincolato prioritariamente al ripiano della quota annuale del disavanzo e, per la quota residuale, alle spese riguardanti le quote capitali annuali di ammortamento dei debiti finanziari. Il contributo si aggiunge agli effetti delle misure inserite nell'accordo ai fini del ripiano anticipato del disavanzo e non viene assegnato per quelle annualità che non sono ricomprese nell'arco temporale di durata dell'accordo. Dal 2025 l'effettiva erogazione annuale del contributo è condizionata alla positiva verifica, da parte della Commissione per la stabilità finanziaria degli enti locali presso il Ministero dell'interno, del rispetto degli indicatori del cronoprogramma allegato all'accordo relativi all'esercizio precedente e della riduzione del disavanzo di amministrazione accertato in sede di approvazione del rendiconto dell'esercizio precedente.

La Corte di Conti nell'analizzare gli Accordi in esame ha ritenuto che queste procedure di affiancamento e sostegno finanziario nel percorso di risanamento potrebbero costituire "un modello per una riforma sistematica dell'impianto normativo posto a presidio del superamento della criticità finanziaria degli enti locali" (Relazione sulla gestione finanziaria degli enti locali). Nello stesso tempo, la Corte dei Conti si è espressa sugli istituti del dissesto e del predissesto, evidenziandone i limiti: "A dieci anni dalla sua introduzione si può affermare che l'istituto del riequilibrio finanziario pluriennale introdotto nel Titolo VIII del Tuel, nel complesso non è risultato idoneo a risolvere la criticità finanziaria. A ben vedere anche la disciplina più risalente, quella relativa al dissesto, introdotta nel 1989 con la previsione di un accollo integrale degli oneri da parte dello Stato, caratterizzata da un approccio aziendalistico mutuato dal diritto fallimentare, non è riuscita nell'intento". Le maggiori criticità del vigente sistema di risanamento sono individuate nella scarsa tempestività della procedura istruttoria e nella ridotta efficacie delle procedure. "Per le ragioni esposte potrebbe essere ripensata la disciplina delle procedure di risanamento finanziario, superando lo stigma del dissesto e ipotizzando un solo iter nel quale viene rafforzato l'apporto di assistenza tecnica con un approccio incisivo nel quale l'ente viene affiancato e sostenuto sul piano finanziario".

Si ricorda infine che nella scorsa Legislatura la Commissione Bilancio della Camera ha esaminato la proposta di legge C.3149 con la quale si prevedeva una riforma complessiva della disciplina della crisi finanziaria degli enti locali. La proposta prevedeva una procedura unitaria di risanamento finanziario articolata in due percorsi distinti, relativi alla situazione di criticità finanziaria o di squilibrio eccessivo, che sostituiva l'intero Titolo VIII della parte seconda del TUEL. Si segnala al riguardo il dossier del Servizio studi.

ultimo aggiornamento: 17 febbraio 2025
Nel corso degli ultimi anni, caratterizzati dall'emergenza legata all'epidemia da Covid-19, sono state stanziate specifiche risorse a favore degli enti locali in difficoltà finanziarie (in dissesto e in riequlibrio finanziario). Si segnalano, in particolare, i seguenti Fondi.

Il Fondo a sostegno dei comuni in deficit strutturale derivante da caratteristiche socio economiche

L'articolo 53, comma 1, del D.L. n. 104/20 ha istituito un fondo, con una dotazione di 100 milioni di euro per il 2020 e 50 milioni per il 2021 e il 2022, finalizzato a favorire il risanamento finanziario dei comuni che presentano un deficit strutturale, non derivante da patologie organizzative, bensì dalle caratteristiche socio economiche della collettività e del territorio, in attuazione della sentenza n. 115 del 2020 della Corte costituzionale. La sentenza ha affermato che le misure statali di risanamento finanziario in favore degli enti territoriali possono giustificarsi in presenza di deficit strutturale, imputabile alle caratteristiche socio-economiche della collettività e del territorio, e non a patologie organizzative, come nel caso di inefficienze amministrative legate alla riscossione dei tributi. Con D.M. 11 novembre 2020 sono state ripartite risorse del fondo (200 milioni di euro nel triennio 2020-2022) . I comuni beneficiari, con i relativi importi, sono indicati nell'allegato A al medesimo decreto.

La legge di bilancio 2021 ha incrementato la dotazione del fondo per il sostegno ai comuni in deficit strutturale di 100 milioni di euro per il 2021 e 50 milioni per il 2022, disponendo inoltre in ordine ai criteri per il riparto di tali risorse e ampliando la platea degli enti potenzialmente interessati alla misura (commi 775-777 della legge n. 178 del 2020). Le nuove risorse sono destinate ai comuni che hanno deliberato la procedura di riequilibrio finanziario (art. 243-bis del TUEL), con il piano di riequilibrio approvato e in corso di attuazione al 1° gennaio 2021, anche se in attesa di rimodulazione a seguito di pronunce della Corte dei conti e della Corte costituzionale, nonché a i comuni che alla medesima data risultano avere il piano di riequilibrio in attesa della deliberazione della sezione regionale della Corte dei conti sull'approvazione o sul diniego del piano stesso. Con il  D.M. 16 aprile 2021 sono state ripartite le risorse ai comuni che presentino criticità strutturali sulla base dei seguenti indicatoriIndice di vulnerabilità sociale e materiale (IVSM, calcolato dall'ISTAT) superiore al valore medio nazionale; capacità fiscale pro capite inferiore a 495. L'elenco dei comuni beneficiari con l'indicazione della quota attribuita è pubblicato nell'Allegato A del decreto. La legge di bilancio 2023 (comma 790 della legge n. 197 del 2022) ha rifinanziato di 2 milioni di euro per il 2023 il fondo per il sostegno ai comuni in deficit strutturale, destinando tali risorse ai comuni fino a 35 mila abitanti con il piano di riequilibrio finanziario approvato dalla Corte dei conti nell'anno 2014 e con una durata del piano fino all'anno 2023.

La legge di bilancio 2022 ha istituito un nuovo fondo, con una dotazione di 300 milioni di euro per il 2022, di cui 50 milioni di euro in favore dei soli comuni della Regione siciliana e della regione Sardegna, e di 150 milioni di euro per l'anno 2023, in favore dei comuni delle regioni a statuto ordinario, della Regione siciliana e della regione Sardegna che sono in procedura di riequilibrio finanziario pluriennale a causa delle caratteristiche socio-economiche della collettività e del territorio (art. 1, commi 565-566, della legge n. 234 del 2021). Si prevede, come condizione per beneficiare del fondo, che i comuni abbiano trasmesso entro il 28 febbraio 2022 (termine così prorogato dal D.L. n. 228 del 2021) il piano di riequilibrio finanziario pluriennale alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti e alla Commissione per la stabilità finanziaria degli enti locali presso il Ministero dell'interno. Il fondo è ripartito fra i comuni beneficiari entro il 31 marzo 2022 con decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza Stato città ed autonomie locali. Tenuto conto dell'esigenza di attuare la citata sentenza n.115 del 2020 della Corte costituzionale, il riparto riguarda i comuni che presentano: 1) un indice di vulnerabilità sociale e materiale (IVSM), nel valore più recente disponibile, superiore al valore medio nazionale; 2) una capacità fiscale pro capite inferiore a 510 euro (la capacità fiscale dei comuni a statuto ordinario è attualmente individuata dal D.M. 16 dicembre 2021 e dal relativo allegato A). Il fondo è stato ripartito con il D.M. 6 aprile 2022 in proporzione all'entità del disavanzo di amministrazione, distintamente per il biennio 2022-2023 e, per i comuni della Regione Siciliana e Sardegna, con riferimento all'ulteriore quota di 50 milioni per l'anno 2022.

La legge di bilancio 2025 ha disposto un incremento di 5 milioni di euro del Fondo per il risanamento finanziario dei comuni, il cui deficit strutturale è imputabile alle caratteristiche socio-economiche della collettività e del territorio e non a patologie organizzative. Tale incremento è destinato esclusivamente ai comuni della Regione Siciliana e Sardegna con popolazione tra i 20.000 ed i 35.000 abitanti, il cui piano di riequilibrio finanziario sia stato approvato dalla Corte dei conti nel 2015 per l'anno 2014 e con durata fino all'anno 2023, e ancora sotto il controllo della Corte dei conti (art. 1, comma 755, della legge n. 207 del 2024). 

Fondo per il riequilibrio finanziario delle province e delle città metropolitane

Il decreto-legge n. 50 del 2022 (art. 43, comma 1) ha istituito un Fondo finalizzato a favorire il riequilibrio finanziario delle province e delle città metropolitane che sono in procedura di riequilibrio finanziario pluriennale o che si trovano in stato di dissesto finanziario, con una dotazione di 30 milioni di euro per l'anno 2022 e di 15 milioni di euro per l'anno 2023.

Le risorse saranno ripartite tra le province e città metropolitane interessate in proporzione al disavanzo di amministrazione al 31 dicembre 2021, risultante dall'ultimo rendiconto definitivamente approvato e inviato alla banca dati delle amministrazioni pubbliche ("BDAP") entro il 31 maggio 2022. Il contributo deve essere prioritariamente destinato alla riduzione, anche anticipata, del disavanzo di amministrazione.

Il Fondo è stato ripartito con il D.M. 12 agosto 2022 sulla base della nota metodologica allegata al provvedimento. Risultano beneficiarie dell'intervento la città metropolitana di Catania e le province di Alessandria, La Spezia, Ascoli Piceno, Salerno, Catanzaro, Siracusa, Verbano-Cusio-Ossola e Vibo Valentia per gli importi indicati nella tabella allegata.

La legge di bilancio 2024 (art. 1, comma 484, della legge n. 213 del 2023) ha istituito un nuovo Fondo per favorire il riequilibrio finanziario delle province che alla data del 1° gennaio 2024 si trovano in procedura di riequilibrio finanziario pluriennale o in stato di dissesto finanziario, con una dotazione di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025. Al riparto delle risorse assegnate al fondo si provvede, entro il 30 giugno 2024, con decreto del Ministero dell'interno, adottato di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali. Le risorse saranno ripartite tra le province interessate in proporzione al disavanzo di amministrazione risultante dall'ultimo rendiconto definitivamente approvato e inviato alla banca dati delle amministrazioni pubbliche ("BDAP") entro il 31 maggio 2024. Il contributo complessivamente riconosciuto a ciascun ente beneficiario è prioritariamente destinato alla riduzione, anche anticipata, del disavanzo di amministrazione.

Fondo per il concorso al pagamento del debito dei comuni capoluogo delle città metropolitane

In precedenza il D.L. n. 34 del 2019, all'articolo 38, comma 1-septies, ha previsto l'istituzione di un fondo per il concorso al pagamento del debito dei comuni capoluogo delle città metropolitane, disciplinando l'entità e le modalità di ripartizione dei contributi a valere sul medesimo fondo. Il fondo è alimentato con un importo commisurato ai minori esborsi eventualmente derivanti da operazioni di rinegoziazione dei mutui in essere con istituti di credito di competenza della gestione commissariale del comune di Roma. Il fondo è ripartito, su richiesta dei comuni interessati, tra i comuni capoluogo delle città metropolitane che hanno deliberato il ricorso alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale (243-bis TUEL) o la dichiarazione di dissesto finanziario (art. 246) o che hanno deliberato un piano di interventi pluriennale monitorato dalla competente sezione della Corte dei conti.

Sulla base della norma suddetta con il D.M 1° febbraio 2021 sono stati attribuiti per l'anno 2020 contributi per complessivi 12.176.468 euro a favore dei comuni capoluogo delle città metropolitane che hanno deliberato il ricorso alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale o la dichiarazione di dissesto finanziario. I capoluoghi interessati - NapoliCataniaReggio CalabriaTorino e Messina - sono elencati nell'Allegato A del decreto con gli importi rispettivamente spettanti, commisurati in proporzione all'entità della rata annuale di rimborso del debito comunicata dagli stessi comuni.

Con il D.M. 6 aprile 2022 è stata ripartita l'annualità 2021 del Fondo, pari a 13.481.490 euro,  tra i comuni capoluogo delle città metropolitane che hanno deliberato il ricorso alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale o la dichiarazione di dissesto finanziario. I capoluoghi interessati - NapoliCataniaReggio CalabriaTorino, Messina e Palermo - sono elencati nell'Allegato A del decreto con gli importi rispettivamente spettanti, commisurati in proporzione all'entità della rata annuale di rimborso del debito comunicata dagli stessi comuni. Con il D.M. 14 aprile 2023 è stato ripartita l'annualità 2022 del Fondo, pari a 13.500.347 euro tra i comuni di Napoli, Catania, Reggio Calabria, Torino, Messina e Palermo: gli importi del riparto sono elencati nell'Allegato A del decreto.

Il Fondo in favore dei comuni in stato di dissesto finanziario

Il Fondo in favore dei comuni in stato di dissesto finanziario, con una dotazione di 20 milioni di euro per il 2020, è stato istituito dall'articolo 106-bis del decreto-legge n. 34 del 2020. Le risorse del fondo sono state destinate, per una quota del 50 per cento, alla realizzazione di interventi di manutenzione straordinaria di beni immobili di proprietà degli stessi comuni in stato di dissesto finanziario da assegnare alla Polizia di Stato e all'Arma dei carabinieri e, per la restante quota del 50 per cento, ai comuni in stato di dissesto finanziario i cui organi sono stati sciolti per infiltrazione mafiosa. Il Fondo è stato rifinanziato con 15 miilioni di euro dalla legge di bilancio per il 2021 (commi 843-844).

Il contributo di natura corrente in favore dei comuni capoluogo di città metropolitana della Regione siciliana

Il D.L. n. 104 del 2023 (art. 21, comma 6) ha previsto la concessione di un contributo di natura corrente in favore dei comuni capoluogo di città metropolitana della Regione siciliana che si trovino in procedura di riequilibrio finanziario pluriennale (c.d. predissesto) o in stato di dissesto finanziario. Il contributo è assegnato nel limite complessivo massimo di 2 milioni di euro per l'anno 2023, in base alla popolazione residente al 1° gennaio 2022 secondo i dati ISTAT: a Palermo sono assegnati circa 1,1 milioni di euro, a Catania circa 520 mila euro, a Messina circa 382 mila euro. Il contributo è finalizzato al potenziamento delle iniziative in materia di sicurezza urbana, anche in considerazione delle emergenze connesse agli eventi eccezionali che nel mese di luglio hanno colpito il territorio della Regione siciliana.

Fondo straordinario per il rafforzamento dei servizi sociali

La legge di bilancio 2025 ha istituito un fondo dell'importo di 5 milioni euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026 nello stato di previsione del Ministero dell'interno, per rafforzare l'offerta dei servizi sociali nei Comuni che presentano cumulativamente i seguenti requisiti: popolazione residente non superiore a 3.000 abitanti; riduzione della popolazione residente nell'anno 2023 superiore al 5% rispetto alla popolazione residente risultante nell'anno 2011; classificazione come Comune totalmente montano, ai sensi dell'articolo 1, della legge n. 991 del 1952; in stato di dissesto o in procedura di riequilibrio finanziario pluriennale (art. 1, commi 769-771, della legge n. 207 del 2024). 

 

ultimo aggiornamento: 11 febbraio 2025
 
focus
 
temi di Autonomie territoriali e finanza locale