L'impatto finanziario conseguente all'emergenza epidemiologica da virus COVID-19 ha comportato la necessità di numerosi interventi statali, adottati con decreti d'urgenza, che hanno introdotto una serie di misure di sostegno agli enti territoriali, allo scopo di evitare che l'insorgere della pandemia potesse comportare un indiscriminato deterioramento degli equilibri di bilancio e al tempo stesse porre gli enti in condizione di assicurare i servizi essenziali alla cittadinanza, nonostante le difficoltà del contesto.
Numerosi Fondi sono stati istituiti in particolare per ristorare gli enti territoriali in relazione a perdite di gettito da entrate proprie, anche dovute a esenzioni e sospensioni disposte dai provvedimenti emergenziali in ragione della emergenza sanitaria. Importanti misure sono state introdotte anche a sostegno del debito degli enti territoriali.
Ulteriori misure sono state disposte, più di recente, con il sopraggiungere dell'emergenza energetica, legata alla crisi internazionale, al fine di garantire la continuità dei servizi erogati dagli enti locali.
Le conseguenze economiche e sociali derivanti dall'emergenza epidemiologica da Covid-19 hanno indotto Governo e Parlamento a varare, nel corso degli anni 2020-2022, una serie di interventi straordinari di sostegno alla finanza degli enti territoriali, al fine di garantire il finanziamento delle funzioni fondamentali e dei livelli essenziali delle prestazioni e di scongiurare un notevole e indiscriminato deterioramento degli equilibri di bilancio degli enti locali.
L'articolo 11 della legge n. 243 del 2012 - legge "rinforzata" volta all'attuazione dell'articolo 81 Costituzione - prevede, infatti, che lo Stato, in ragione dell'andamento del ciclo economico o al verificarsi di eventi eccezionali, concorra al finanziamento dei livelli essenziali delle prestazioni e delle funzioni fondamentali inerenti ai diritti civili e sociali.
Numerosi sono stati, pertanto, gli interventi a ristoro delle minori entrate o delle maggiori spese nonché i provvedimenti di carattere fiscale ovvero finanziario-contabile che sono stati introdotti in correlazione alla pandemia (anticipazioni di liquidità per il pagamento dei debiti commerciali; agevolazioni per la rinegoziazione dei mutui; utilizzo dell'avanzo libero di amministrazione per spese emergenziali, ecc.), che hanno consentito misure di flessibilità nella gestione del bilancio.
Secondo quanto riportato nell'Audizione della Viceministra Castelli del 9 giugno 2021, presso la Commissione bicamerale per l'attuazione del federalismo fiscale:
Per quel che riguarda, in particolare, gli enti locali, la crisi sanitaria, con le sue conseguenze di ordine economico-sociale e finanziario, ha comportato, innanzitutto la necessità di un sostegno finanziario ai comuni, alle province e città metropolitane indirizzato alla compensazione della perdita di gettito delle entrate proprie, che è stato garantito mediante l'istituzione di un apposito Fondo per assicurare l'esercizio delle funzioni fondamentali di comuni, province e città metropolitane. Le relative risorse sono state stanziate principalmente dal decreto-legge n. 34 del 2020 ("decreto rilancio") e dal decreto-legge n. 104 del 2020 ("decreto agosto") e, per quanto riguarda l'anno 2021, dal decreto-legge n. 41 del 2021 ("decreto sostegni").
Le norme volte a contenere gli effetti della crisi sanitaria hanno anche introdotto misure di flessibilità sulla gestione del bilancio, destinando a spesa corrente emergenziale risorse non di parte corrente, da poter coprire, in parziale deroga alle disposizioni del TUEL (Testo Unico dell'ordinamento degli Enti Locali, di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000), con l'utilizzo dell'avanzo libero, nonché con i proventi da concessioni edilizie o da sanzioni in materia edilizia.
Importanti misure di carattere fiscale e agevolativo legate all'emergenza pandemica sono state introdotte anche dalla legge di bilancio 2021 (legge n. 178 del 2020). Altre misure sono state introdotte a sostegno del debito degli enti territoriali.
Con il sopraggiungere dell'emergenza energetica, legata soprattutto alla crisi internazionale successiva allo scoppio del conflitto tra Russia e Ucraina, e dei conseguenti aumenti elevati dell'inflazione e dei prezzi dei prodotti energetici, sono state disposte ulteriori misure destinate a consentire agli enti locali di garantire la continuità dei servizi erogati ai cittadini e di fronteggiare i maggiori oneri derivanti dall'incremento della spesa degli enti locali per energia elettrica e gas.
Al fine di fronteggiare le conseguenze finanziarie negative determinate dalla pandemia da Covid-19, le risorse necessarie per l'espletamento delle funzioni fondamentali degli enti locali sono state garantite, sia nel 2020 che nel 2021, mediante la costituzione di un apposito Fondo che ha assicurato agli enti locali il ristoro delle minori entrate locali connesse all'emergenza epidemiologica da Covid-19 rispetto ai fabbisogni di spesa, per un complesso di risorse pari a 5,2 miliardi di euro nel 2020 e a 1,5 miliardi di euro nel 2021 (c.d. Fondone Covid).
Il Fondo è stato istituito dall'articolo 106 del decreto-legge n. 34 del 2020 - convertito, con modificazioni, dalla legge n. 77 del 2020 - nello stato di previsione del Ministero dell'interno, con una dotazione iniziale di 3,5 miliardi di euro per l'anno 2020, destinati per 3 miliardi di euro in favore dei comuni e per 0,5 miliardi di euro in favore di province e città metropolitane.
I criteri e le modalità di riparto del Fondo per i due comparti dei comuni, da un lato, e delle province e città metropolitane, dall'altro, sono stati definiti con il decreto del Ministero dell'interno 16 luglio 2020 (cfr. Allegato A per il comparto comuni e Allegato B per il comparto province e città metropolitane), a seguito dell'intesa raggiunta in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali nella seduta 15 luglio 2020. La successiva ripartizione dei 3,5 miliardi di euro del Fondo tra i singoli enti beneficiari di ciascun comparto è stata effettuata con il successivo decreto del Ministero dell'interno 24 luglio 2020 (cfr. Allegato A per il riparto dei 3 miliardi tra i comuni e Allegato B per il riparto tra le province e le città metropolitane).
La dotazione del Fondo è stata successivamente integrata di 1,67 miliardi di euro per l'anno 2020, di cui 1,22 miliardi in favore dei comuni e 450 milioni di euro in favore di province e città metropolitane, dall'articolo 39, comma 1, del decreto-legge n. 104 del 2020, al fine garantire agli enti locali un ulteriore ristoro della perdita di gettito connessa all'emergenza epidemiologica.
L'assegnazione delle ulteriori risorse previste dal decreto-legge n. 104 del 2020 è stata effettuata, previa intesa in Conferenza Stato-città ed autonomie locali, tenendo conto delle risultanze dei lavori del tavolo tecnico istituito presso il MEF, nonché del riparto delle risorse iniziali del Fondo già effettuato con il decreto ministeriale 24 luglio 2020.
Il riparto delle ulteriori risorse, operato con il decreto del Ministero dell'interno 11 novembre 2020, è stato effettuato attraverso un primo riparto di un acconto di 500 milioni di euro (di cui 400 milioni a favore dei comuni e 100 milioni a favore delle province e città metropolitane).
Il Fondo è stato poi rifinanziato, per l'anno 2021, dall'art. 1, comma 822, della legge di bilancio per il 2021 (legge n. 178 del 2020), che ha incrementato il Fondo di ulteriori 500 milioni di euro, di cui 450 milioni di euro in favore dei comuni e 50 milioni di euro in favore di province e città metropolitane.
Successivamente, la dotazione del Fondo per il 2021 è stata ulteriormente incrementata di 1 miliardo di euro dall'articolo 23 del decreto-legge n. 41 del 2021 (cd. "sostegni"). Le risorse per il 2021, complessivamente pari a 1,5 miliardi, sono assegnate per 1,35 miliardi di euro in favore dei comuni e per 150 milioni di euro in favore di province e città metropolitane.
Con il decreto del Ministero dell'interno 14 aprile 2021 sono stati individuati i criteri e le modalità di riparto (cfr. Nota metodologica all'Allegato A) ed è stato ripartito per l'anno 2021, l'acconto del Fondo, pari a 220 milioni di euro, di cui 200 milioni al comparto comuni (cfr. Allegato B) e 20 milioni al comparto province e città metropolitane (cfr. Allegato C).
Con il successivo decreto del Ministero dell'interno 30 luglio 2021 è stato ripartito il saldo di 1,28 miliardi di euro per l'anno 2021 - nella misura di 1,15 miliardi di euro ai comuni (cfr. Nota metodologica di cui all'Allegato A e riparto all'Allegato C) e di 130 milioni di euro a favore delle province e città metropolitane (cfr. Nota metodologica all'Allegato A e riparto all'Allegato D) - sulla base di criteri e modalità che hanno tenuto conto, oltre che dei lavori del tavolo tecnico, anche delle risultanze della certificazione per l'anno 2020 inviata al MEF dagli enti locali.
Ai fini della verifica della perdita di gettito delle entrate locali e dell'andamento delle spese dei singoli enti locali, è stato previsto l'obbligo di una certificazione - da presentare per via telematica al Ministero dell'economia e delle finanze (RGS) entro i termini stabiliti dalla legge - volta ad attestare che la perdita di gettito nei singoli esercizi sia riconducibile esclusivamente all'emergenza Covid-19, e non anche a fattori diversi o a scelte autonome dell'ente.
Le certificazioni saranno tenute in conto ai fini della successiva verifica a consuntivo della effettiva perdita di gettito e dell'andamento delle spese, prevista dall'art. 106, comma 1, del D.L. 34/2020, con conseguente regolazione dei rapporti finanziari tra Comuni e tra Province e Città metropolitane, ovvero tra i due comparti, ed eventuale rettifica delle somme già attribuite.
Tale verifica a consuntivo – originariamente fissata al 30 giugno 2021 dal D.L. n. 34/2020 - è stata più volte rinviata, in ragione dei successivi rifinanziamenti del Fondo, al 30 giugno 2022 dall'art. 1, comma 831, della legge n. 178/2020 (legge di bilancio 2021), poi al 31 ottobre 2022, dall'art. 1, comma 591, della legge n. 234/2021 (legge di bilancio per il 2022), infine, al 31 ottobre 2023, dall'articolo 13 del D.L. n. 4/2022 (c.d. sostegni-ter).
La legge di bilancio per il 2023 ha previsto l'adozione entro il 31 ottobre 2023, previa intesa in Conferenza stato città ed autonomie locali, di un decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, con il quale saranno individuati i criteri e le modalità per la predetta verifica a consuntivo della perdita di gettito e dell'andamento delle spese correlate alla crisi pandemica, tenendo conto delle risorse assegnate a vario titolo dallo Stato a ristoro delle minori entrate e delle maggiori spese correlate alla crisi pandemica. Con il medesimo decreto si provvede, altresì, all'eventuale regolazione dei rapporti finanziari tra Comuni e tra Province e Città metropolitane ovvero tra i due predetti comparti, mediante apposita rimodulazione dell'importo assegnato nel biennio 2020 e 2021. Le eventuali risorse ricevute in eccesso dagli enti sono versate all'entrata del bilancio dello Stato (L. n. 197 del 2022, art. 1, comma 785).
E' inoltre prevista una sanzione di carattere finanziario per gli enti locali che non trasmettono la certificazione entro i termini previsti, rispettivamente dal D.L. n. 104/2020 (31 maggio 2021) e dalla legge di bilancio 2021 (31 maggio 2022), consistente in una riduzione del fondo sperimentale di riequilibrio per le province (ovvero dei trasferimenti compensativi spettanti alle province delle regioni a statuto speciale) o del fondo di solidarietà comunale, commisurata al ritardo con cui gli enti producono la certificazione, da acquisire al bilancio dello Stato in tre annualità. Le suddette riduzioni di risorse non sono soggette a restituzione nel caso di invio tardivo della certificazione. La percentuale di riduzione dei fondi, come ridefinita dal comma 830, lett. b), della legge di bilancio per il 2021, è dell'80% delle risorse attribuite, in caso di presentazione tardiva entro il mese di giugno; del 90%, in caso di presentazione della certificazione entro il mese di luglio; del 100% delle risorse attribuite, qualora gli enti locali non trasmettano la certificazione entro il suddetto mese di luglio. Con Decreti del Ministero dell'interno del 18/11/2021 e del 21/09/2022 sono state applicate le sanzioni per ritardato invio delle certificazioni Covid-19, rispettivamente, degli anni 2020 e 2021, da irrogare in tre annualità a decorrere dall'anno 2023 secondo gli importi definiti negli allegati ai predetti decreti.
Il D.L. n. 198 del 2022 ha stabilito la disapplicazione delle sanzioni previste a decorrere dall'anno 2023 per la mancata presentazione delle certificazioni riferite agli anni 2020 e 2021, qualora gli enti locali inadempienti provvedano a trasmettere le predette certificazioni entro il 15 marzo 2023 (art. 1, comma 22-ter). Per gli enti che risultano inadempienti all'invio della certificazione riferita all'anno 2020 o 2021 sono stati riaperti, rispettivamente, i modelli 2020 o 2021 e possono procedere all'invio delle correlate certificazioni Covid-19 entro il termine perentorio del 15 marzo 2023 (si veda il comunicato della RGS del 28 febbraio 2023).
Il comma 823 dell'art. 1 della legge n. 178/2020 ha espressamente vincolato i trasferimenti a carico del fondo alla esclusiva finalità di ristorare, nel biennio 2020-2021, la perdita di gettito connessa all'emergenza epidemiologica da COVID-19. Analogamente, anche le risorse assegnate a titolo di ristori specifici di spesa legati all'emergenza, che rientrano nelle certificazioni del Fondo, sono state vincolate per le finalità cui sono state assegnate nel biennio 2020-2021. Le risorse non utilizzate alla fine di ciascun esercizio confluiscono nella quota vincolata del risultato di amministrazione e non possono essere svincolate. Le eventuali risorse ricevute in eccesso sono versate all'entrata del bilancio dello Stato.
Successivamente, l'articolo 13 del decreto legge n. 4/2022 ha consentito agli enti locali l'utilizzo anche nell'anno 2022 delle risorse del "Fondone COVID" assegnate negli anni 2020-2021, vincolandole alle medesime finalità per cui sono state assegnate. La norma prevede che le risorse non utilizzate alla fine dell'esercizio 2022 confluiscano nella quota vincolata del risultato di amministrazione e che le eventuali risorse ricevute in eccesso alla fine dell'esercizio 2022 siano versate all'entrata del bilancio dello Stato.
Il comma 3 dell'art. 13 dispone l'obbligo per gli enti locali che utilizzano le risorse del Fondo nell'anno 2022, di inviare per via telematica al Ministero dell'economia e delle finanze una ulteriore certificazione della perdita di gettito connessa all'emergenza epidemiologica da Covid-19, entro il termine perentorio del 31 maggio 2023, al fine di attestare che la perdita di gettito sia riconducibile esclusivamente all'emergenza Covid-19 (cfr. il decreto del Ministero dell'economia e delle finanze n. 242764 del 18 ottobre 2022).
Il comma 4 prevede una sanzione di carattere finanziario per gli enti locali che non trasmettono la certificazione entro il termine perentorio del 31 maggio 2023, consistente in una riduzione del fondo sperimentale di riequilibrio per le province (ovvero dei trasferimenti compensativi spettanti alle province delle regioni a statuto speciale) o del fondo di solidarietà comunale, in misura corrispondente all'80-100% delle risorse ricevute di cui non si è certificato l'impiego, da acquisire al bilancio dello Stato in tre annualità a decorrere dall'anno 2024.
Le sanzione collegate alla tardiva o mancata presentazione delle certificazioni entro il termine del 23 maggio 2023 sono state, da ultimo, eliminate dal decreto-legge 19 ottobre 2024, n.155 (che all'articolo 9-ter, che disposto l'abrogazione del comma 4 dell'artcolo 13 del D.L. n. 4/2022).
Si rammenta, inoltre, che l'articolo 37-ter del D.L. n. 21/2022 ha introdotto la possibilità di impiegare le risorse del Fondo per l'esercizio delle funzioni degli enti locali nell'anno 2022, anche per fronteggiare i maggiori oneri derivanti dall'incremento della spesa degli enti locali per energia elettrica. Tale facoltà è stata infine estesa, dall'articolo 40, comma 3-bis, del D.L. n. 50/2022, anche alle maggiori spese per il gas.
L'articolo 40, comma 5-ter, del medesimo D.L. n. 50/2022, consente inoltre l'utilizzo degli eventuali avanzi vincolati derivanti dal mancato utilizzo dei fondi emergenziali erogati nel biennio 2020-2021 anche per fronteggiare gli effetti dell'inflazione sulla Tari, e finanziare riduzioni delle tariffe. In tal caso, i Comuni che hanno ancora disponibili quote del c.d. "fondone Covid" non utilizzate potranno così intervenire per alleviare gli aumenti della Tari per alcune categorie di utenti.
La verifica a consuntivo della perdita di gettito e dell'andamento delle spese degli enti locali, prevista dall'art. 106, comma 1, del decreto-legge n. 34 del 2020 – più volte differita nel tempo in ragione dei successivi rifinanziamenti del Fondo – è stata fissata al 31 ottobre 2023 dall'articolo 13 del D.L. n. 4/2022, ai fini della conseguente regolazione dei rapporti finanziari tra gli enti e tra i comparti.
Più precisamente, entro il 31 ottobre 2023, è previsto che il Ministero dell'economia provvederà alla definitiva verifica della perdita di gettito degli enti, per la definizione del conguaglio finale, considerando le risorse del c.d. "fondone" 2020 e 2021 non utilizzate alla data del 31 dicembre 2022, unitamente alle risorse assegnate a ristoro di specifiche minori entrate, assegnate e non utilizzate nel triennio 2020-2022.
Secondo i dati forniti dalla Corte dei Conti nell'ultima Relazione sulla gestione finanziaria degli enti locali, di luglio 2022, si evidenzia che "analizzando la distribuzione del fondo, a livello di area geografica, si evidenzia una netta prevalenza di risorse destinate ai Comuni del Nord-Ovest (35%), del Nord-Est (19%) e del Centro (21%) a fronte dei Comuni appartenenti al Sud (15%) e alle Isole (10%)" (cfr. pag. 64-65).
Nella Relazione si evidenzia altresì (cfr. pag. 64-65) che, nel biennio 2020-2021, sommando il "fondone" 2021 con l'eccedenza 2020, che ha potuto essere utilizzata anche nel 2021, e sottraendo la perdita di gettito 2021 (che sulla base dei dati trasmessi da 7.861 Comuni alla banca del MEF, è stato possibile quantificare in 1,53 miliardi totali), i Comuni hanno ricevuto maggiori risorse per 1,1 mld di euro. In termini percentuali, gli enti che hanno subito maggiori perdite sono stati quelli appartenenti alle Regioni Lombardia, Veneto e Lazio.
Guardando, infine, alla distribuzione per aree dei ristori di entrata e di spesa 2021, si nota, in particolare, che i maggiori ristori di entrata sono andati ai Comuni del Centro Italia e del Nord-Ovest, mentre i ristori di spesa nel 2021 sono stati maggiormente destinati ai Comuni del Sud Italia.
Ai fini del conguaglio, con la legge di bilancio per il 2024 (art. commi 506-508) sono state definite le modalità per il conguaglio dei ristori Covid-19 ricevuti dagli enti locali e con il successivo D.M. Interno 8 febbraio 2024 si è proceduto alla conseguente regolazione dei rapporti finanziari tra gli enti e tra i comparti, ai sensi dell'articolo 106, comma 1, quarto periodo, del decreto-legge n. 34 del 2020.
Secondo i dati riportati nelle Note metodologiche, allegate al D.M. interno 8 febbraio 2024, è emerso il seguente quadro finanziario.
Per quanto riguarda il comparto Comuni, Unioni di comuni e Comunità montane, è emerso per 1.235 enti un maggior fabbisogno complessivo per un importo di circa 137 milioni e per 2.789 enti una eccedenza complessiva per un importo di circa 251 milioni di euro. Nel complesso, l'eccedenza di risorse rispetto ai fabbisogni COVID, per il comparto comunale è di circa 114 milioni di euro.
A livello di comparto, risultano, altresì, ristori specifici di spesa non utilizzati al 31 dicembre 2022 pari a 135 milioni di euro, per un totale complessivo di 389 milioni da versare all'entrata del bilancio dello Stato.
Per il comparto provinciale, è emerso per 6 enti un maggior fabbisogno complessivo per un importo di circa 6,8 milioni di euro e per 19 enti una eccedenza complessiva per un importo di circa 35,6 milioni, che porta ad una eccedenza di risorse per il comparto province e città metropolitane di circa 28,8 milioni di euro.
A livello di comparto, risultano, altresì, ristori specifici di spesa non utilizzati al 31 dicembre 2022, tenendo conto dei correttivi, pari a circa 6,5 milioni di euro, per un totale di risorse da versare all'entrata del bilancio dello Stato, da parte del comparto, pari a complessivi 42,2 milioni di euro.
Con il successivo D.M. interno 19 giugno 2024, che ha modificato il precedente D.M. 8 febbraio 2024, è stata disposta la definitiva rideterminazione dei ristori specifici di spesa COVID non utilizzati al 31 dicembre 2022 da restituire, nonché il riepilogo delle risorse COVID complessive risultanti in eccesso e da restituire, al netto dell'eventuale deficit finale.
Si rammenta, infine, che per garantire l'integrazione dei ristori per gli enti in deficit di risorse, il comma 508 della legge di bilancio 2024 ha disposto l'istituzione di un Fondo nello stato di previsione del Ministero dell'interno pari a 113 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2027, per complessivi 452 milioni di euro, da destinare prioritariamente ed in quote costanti nel quadriennio 2024-2027 agli enti locali che sono risultati in deficit di risorse con riferimento agli effetti generati dall'emergenza COVID-19 sui fabbisogni di spesa e sulle minori entrate (al netto delle minori spese), secondo quanto stabilito ai fini della verifica a consuntivo dal decreto del Ministro dell'interno del 19 giugno 2024. Le risorse del Fondo di cui al comma 508 sono state riparte tra gli enti in deficit con il D.M. Interno 23 luglio 2024.
La prima rata IMU 2020 è stata abolita per alcune attività produttive particolarmente colpite dalla pandemia. Sono stati esentati, tra l'altro, gli stabilimenti balneari marittimi, lacuali e fluviali e gli stabilimenti termali, così come gli agriturismi, i villaggi turistici, gli ostelli della gioventù e i campeggi, a condizione che i proprietari siano anche gestori delle attività. L'agevolazione è stata disposta anche per gli immobili in uso da parte di imprese esercenti attività di allestimenti di strutture espositive nell'ambito di eventi fieristici o manifestazioni (articolo 177 del D.L. n. 34 del 2020).
La seconda rata IMU 2020 è stata abolita: per le categorie immobiliari interessate dall'abolizione della prima rata, ivi comprese le pertinenze delle strutture ricettive (categoria D/2); per gli immobili destinati a spettacoli cinematografici, teatri e sale per concerti e spettacoli, discoteche, sale da ballo, night-club e simili (articolo 78 del D.L. n. 104/2020); per gli immobili in cui si svolgono le attività imprenditoriali interessate dalla sospensione delle attività economiche disposta in ragione dell'aggravarsi dell'emergenza sanitaria, e cioè dei settori della ricettività alberghiera, della ristorazione e della somministrazione di cibi e bevande, del turismo, dello sport e dello spettacolo, della cultura e dell'organizzazione di fiere e altri eventi; tale abolizione è estesa alla vendita al dettaglio e servizi alla persona nei comuni delle aree con scenario di massima gravità e livello di rischio alto (art. 9, 9-bis e 9-ter del D.L. n. 137/2020);
La prima rata dell'IMU 2021 è stata abolita: per le attività produttive particolarmente colpite dalla pandemia, in analogia a quanto disposto per la prima rata 2020 (commi 599-600 della legge n. 178 del 2020); per i soggetti destinatari del contributo a fondo perduto disposto dal D.L. n. 41 del 2021, ovvero i soggetti passivi titolari di partita IVA che svolgono attività d'impresa, arte o professione o producono reddito agrario, con alcune eccezioni e a specifiche condizioni, in termini di limiti di reddito, ricavi o compensi, valevoli per accedere al contributo (art. 6-sexies, D.L. n. 41/2021).
L'intera IMU 2021 non è dovuta per gli immobili a uso abitativo, posseduti da persone fisiche e concessi in locazione, per cui sia stata emessa una convalida di sfratto per morosità entro il 28 febbraio 2020, la cui esecuzione è sospesa fino al 30 giugno 2021. La medesima esenzione per il 2021 si applica nel caso in cui la convalida di sfratto sia stata emessa dopo il 28 febbraio 2020 e l'esecuzione sia sospesa fino al 30 settembre 2021 o fino al 31 dicembre 2021. I soggetti destinatari dell'agevolazione hanno diritto al rimborso della prima rata pagata per il 2021 (articolo 4-ter del D.L. n. 73 del 2021).
L'IMU dovuta per gli anni 2021 e 2022 è stata abolita per gli immobili destinati a spettacoli cinematografici, teatri e sale per concerti e spettacoli (articolo 78 del D.L. n. 104 del 2020).
In relazione alle suesposte esenzioni IMU, è stato istituito un apposito Fondo di ristoro nello stato di previsione del Ministero dell'interno con una originaria dotazione di 76,55 milioni di euro per l'anno 2020, quale ristoro ai comuni a fronte delle minori entrate derivanti dall'abolizione della prima rata dell'IMU 2020 (D.L. n. 34 del 2020, art. 177, comma 2), ripartito con D.M. interno 22 luglio 2020.
La dotazione è stata incrementata di 85,95 milioni di euro per il medesimo anno 2020 e di 9,2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, per effetto dell'articolo 78 del D.L. n. 104 del 2020 (decreto Agosto), che ha abolito la seconda rata IMU 2020 per alcune categorie di immobili, essenzialmente inerenti le attività del turismo e dello spettacolo (v. supra), nonché, per gli immobili destinati a spettacoli cinematografici, teatri e sale per concerti e spettacoli, l'abolizione dell'IMU dovuta per gli anni 2021 e 2022 (per il riparto, si vedano il Decreto del 10 dicembre 2020 e il successivo D.M. 20 agosto 2021).
Ulteriori 112,7 milioni di euro per l'anno 2020 sono stati stanziati nel Fondo di ristoro in relazione all'estensione dell'abolizione della seconda rata IMU 2020 ad ulteriori categorie di immobili (art. 9 del D.L. n. 137 del 2020). L'articolo 9-bis del medesimo D.L. n 137/2020 ha inoltre previsto una ulteriore integrazione delle risorse del Fondo per garantire il ristoro ai comuni della perdita di gettito conseguente all'abolizione della seconda rata dell'IMU, di 31,4 milioni di euro per l'anno 2020, da incrementare fino ad un massimo di ulteriori 23,7 milioni di euro per l'anno 2020 mediante riparto del fondo appositamente istituito dal medesimo D.L. n. 137, per l'adeguamento della copertura necessaria a garantire determinate misure agevolative introdotte dallo stesso decreto, per un totale di risorse incrementali pari a 167,8 milioni di euro (cfr. per il riparto il D.M. interno 16 aprile 2021).
Per l'anno 2021 la legge di bilancio (legge n. 178/2020, commi 599-601) ha rifinanziato il Fondo di ristoro per i comuni di 79,1 milioni di euro per l'anno 2021, in relazione all'esenzione della prima rata dell'IMU 2021 per gli immobili ove si svolgono specifiche attività connesse ai settori del turismo, della ricettività alberghiera e degli spettacoli (ripartito parzialmente, per 63,1 milioni, con il D.M. interno 24 giugno 2021). Il Fondo per i ristori è stato ulteriormente rifinanziato con il decreto Sostegni (D.L. n. 41 del 2021), che ha esentato dal pagamento della prima rata dell'IMU 2021 i soggetti destinatari del contributo a fondo perduto disposto dal decreto medesimo, cioè i soggetti passivi titolari di partita IVA che svolgono attività d'impresa, arte o professione o producono reddito agrario, con alcune eccezioni, per un importo di 142,5 milioni di euro per il 2021 (si veda il D.M. 13 agosto 2021).
Da ultimo, in relazione all'esenzione dell'intera IMU 2021 per gli immobili a uso abitativo, posseduti da persone fisiche e concessi in locazione, per cui sia stata emessa una convalida di sfratto per morosità, introdotta dal D.L. n. 73/2021, è stato istituito presso il Ministero dell'interno un Fondo destinato al ristoro ai comuni delle minori entrate derivanti dall'agevolazione in parola, la cui dotazione è pari a 115 milioni di euro per il 2021.
Un primo riparto parziale del Fondo, per 34,5 milioni, è stato effettuato con il D.M. interno 15 ottobre 2021. Al riparto del rimanente ammontare del fondo, pari ad euro 80,5 milioni da attribuire a titolo di conguaglio, a credito o a debito, ai comuni indicati nell'allegato A del precedente D.M.15 ottobre 2021 e a titolo di integrale ristoro ai rimanenti comuni interessati da provvedimenti di sfratto per morosità, si provvederà con successivo decreto anche sulla base dei dati certificati dagli enti stessi secondo il modello che verrà reso disponibile dal Ministero dell'interno.
Si segnala peraltro che il successivo decreto-legge n. 73 del 2022 ha posticipato i termini per la dichiarazione IMU 2021 al 31 dicembre 2022. Il criteri per la certificazione della perdita di gettito IMU per l'anno 2021 derivante dai commi 1 e 2 dell'art. 4-ter del D.L. n. 73 del 2021, sono stati definiti con il decreto dell'interno 21 novembre 2023.
Sono tenuti alla certificazione i comuni delle regioni a statuto ordinario, della Regione siciliana, delle Regioni Sardegna, Friuli-Venezia Giulia e Valle d'Aosta, che abbiano subito una effettiva perdita di gettito IMU per l'anno 2021 derivante dalle disposizioni di cui ai primi due commi dell'art. 4-ter del D.L. n. 73 del 2021, ovvero che, pur con una perdita di gettito nulla, siano stati destinatari dell'acconto erogato con il decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 15 ottobre 2021. La mancata certificazione o la trasmissione del dato richiesto con modalita' diverse da quelle telematiche appositamente indicate comporta l'esclusione dell'ente dal riparto definitivo del fondo.
Con Decreto 26 luglio 2024 è stata, infine, approvata la modalità di certificazione relativa alla perdita di gettito connessa all'esenzione, per l'anno 2021, dal versamento dell'IMU per i proprietari locatori che abbiano ottenuto in proprio favore l'emissione di una convalida di sfratto per morosità, accertata alla data del 31 dicembre 2023. Sono tenuti alla certificazione - che deve includere l'importo delle minori entrate derivanti dai rimborsi concernenti la prima o unica rata IMU 2021 - anche gli enti che abbiano già trasmesso il modello approvato con il precedente decreto ministeriale del 21 novembre 2023.
La certificazione deve essere prodotta, a pena di esclusione, esclusivamente con metodologia informatica, avvalendosi dell'apposito documento informatizzato che è reso disponibile nella predetta area riservata a decorrere dall'8 agosto 2024 e fino al 7 novembre 2024.
Per l'anno 2020 è stato istituito un Fondo per il ristoro parziale dei comuni a seguito della mancata riscossione dell'imposta di soggiorno o del contributo di sbarco (articolo 180 del decreto-legge 34 del 2020). Il Fondo, con una dotazione iniziale di 100 milioni di euro, è stato incrementato di 300 milioni di euro per il 2020 (articolo 40 del decreto-legge 104 del 2020). Il saldo del riparto del fondo è stato effettuato con il D.M. del 14 dicembre 2020.
Per l'anno 2021 il fondo ha una dotazione di 350 milioni di euro (art. 25 del D.L. n. 41 del 2021, come modificato dall'art. 55 del D.L. n. 73 del 2021). Ad un primo riparto si è provveduto con decreto del Ministro dell'interno dell'8 luglio 2021, per un importo di 250 milioni di euro. L'ulteriore importo di 100 milioni è stato ripartito con decreto 13 dicembre 2021.
Per il 2022, l'articolo 12 del decreto-legge n. 4 del 2022 ha attribuito 100 milioni al fondo per il ristoro ai comuni per la mancata riscossione dell'imposta di soggiorno e di analoghi contributi, per i mancati incassi relativi al primo trimestre del 2022. Ulteriori 50 milioni sono stati assegnati al fondo dal decreto-legge n. 17 del 2022, articolo 27, comma 1, per il ristoro ai comuni per i mancati incassi relativi al secondo trimestre del 2022.
I fondi sono stati ripartiti, per un primo importo di 75 milioni, con decreto 15 giugno 2022. Il restante importo di 75 milioni di euro è stato ripartito con successivo decreto 8 settembre 2022.
Il legislatore, nella situazione di emergenza, ha esonerato gli esercizi di ristorazione, ovvero di somministrazione di pasti e bevande, dal pagamento del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria fino al 31 marzo 2022. Analogamente, i titolari di concessioni o di autorizzazioni concernenti l'utilizzazione temporanea del suolo pubblico per l'esercizio del commercio su aree pubbliche (di cui al Titolo X del decreto legislativo n. 114 del 1998) sono stati esonerati fino al 31 marzo 2022 dal pagamento del canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati, realizzati anche in strutture attrezzate (articolo 1, commi 706 e 706 della legge di bilancio 2022). Tali esoneri erano stati originariamente previsti dal 1° maggio al 31 ottobre 2020 (articolo 181, comma 1, del decreto-legge n. 34 del 2020), quindi prorogati a tutto il 2020 (articolo 109 del decreto-legge n. 104 del 2020) e, per il 2021, inizialmente stabiliti fino al 31 marzo 2021 (articolo 9-ter del decreto-legge n. 137 del 2020) e poi prorogati al 31 dicembre 2021 (articolo 30, comma 1, lettera a), del decreto-legge n. 41 del 2021).
Un primo riparto del Fondo per il ristoro dovuto all'esenzione dalle ex Tosap e Cosap per le occupazioni temporanee per il commercio su aree pubbliche (articolo 181 del decreto-legge n. 34 del 2020) di 127,5 milioni di euro per il 2020 è stato effettuato con il D.M. 22 luglio 2020. Il fondo è stato incrementato di 89,4 milioni per il 2020 dall'art. 109 del D.L. n. 104 del 2020. Il secondo riparto a saldo è stato effettuato con il D.M. 10 dicembre 2020.
A seguito dell'esonero per gli esercizi di ristorazione, ovvero di somministrazione di pasti e bevande, dal pagamento del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria (ex Tosap e Cosap) anche per il primo trimestre del 2021, è stato previsto un ulteriore Fondo per il ristoro per le minori entrate dei comuni a seguito degli esoneri da pagamento dei canoni, con una dotazione complessiva pari a 165 milioni per l'anno 2021 (articolo 9-ter, comma 6, del decreto-legge n. 137 del 2020). Il Fondo è stato poi incrementato di ulteriori 165 milioni di euro dall'articolo 30 del decreto-legge n. 41 del 2021, in relazione alla ulteriore proroga fino al 31 dicembre 2021 dell'esonero dal pagamento del canone in questione.
Le somme complessivamente stanziate, pari a 330 milioni di euro per il 2021, sono state ripartite con quattro decreti. Con il decreto ministeriale 14 aprile 2021 è stato effettuato un primo riparto per l'importo di 82,5 milioni di euro per l'anno 2021, riferita al periodo dal 1° gennaio 2021 al 31 marzo 2021. Un secondo riparto è stato effettuato per la somma con decreto 22 ottobre 2021 di 82,5 milioni di euro, riferita al periodo dal 1° aprile 2021 al 30 giugno 2021. Un terzo riparto è stato effettuato con decreto 29 novembre 2021, per un totale di 82,5 milioni di euro, relativo al periodo dal 1° luglio 2021 al 30 settembre 2021. Con il decreto 13 dicembre 2021 è stato ripartito l'ulteriore importo di 82,5 milioni di euro, relativo al periodo 1° ottobre 2021 - 31 dicembre 2021.
Da ultimo, il comma 706 dell'articolo 1 della legge n. 234 del 2021 ha stabilito la proroga fino al 31 marzo 2022 delle disposizioni in materia di esonero di cui al citato articolo 9-ter, commi da 2 a 5, del decreto-legge n. 137 del 2020 e articolo 30 del decreto legge n. 41 del 2021. Il successivo comma 707 dispone che, per il ristoro ai comuni delle minori entrate derivanti dalla proroga delle esenzioni è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, un fondo con una dotazione di 82,5 milioni di euro per l'anno 2022, destinato a ristorare i comuni delle minori entrate derivanti dalla proroga fino al 31 marzo 2022 delle disposizioni in materia di esonero dal pagamento del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria e del canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio. Il Fondo è stato ripartito con decreto 30 maggio 2022.
Infine, i soggetti che esercitano le attività di circo equestre e di spettacolo viaggiante sono stati esonerati per tutto il 2021 dal pagamento dei canoni dovuti per concessioni o autorizzazioni concernenti l'utilizzazione del suolo pubblico (articolo 65, comma 6, del decreto-legge n. 73 del 2021). L'esonero è stato esteso fino al 30 giugno 2022 (articolo 8, comma 3, del decreto-legge n. 4 del 2022).
Per il ristoro ai comuni delle minori entrate, è stato istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, un fondo con una dotazione di 12,95 milioni di euro per l'anno 2021. Con il D.M. 22 gennaio 2022 è stato disposto il riparto tra gli enti interessati della quota pari a 3,3 milioni di euro del citato fondo, rinviando a successivi provvedimenti il riparto della rimanente quota sulla base di documentazione integrativa prodotta dai comuni. A seguito dell'estensione dell'esonero fino al 30 giugno 2022, disposto dal D.L. n. 4/2022, il Fondo è stato incrementato di 3,5 milioni di euro per l'anno 2022. Un primo riparto parziale dell'incremento di 3,5 milioni di euro per l'anno 2022 è statao disposto con il D.M. 20 ottobre 2022.
A differenza di quanto avvenuto per la disciplina dell'Imu – le cui agevolazioni in ragione dell'emergenza pandemica sono state disposte ex lege – nel corso del 2020 il legislatore non ha espressamente previsto esenzioni e agevolazioni per la Tari, lasciando ai comuni la possibilità di manovrare la tariffa nell'ambito dell'autonomia ordinariamente riconosciuta dalla legge di stabilità 2014 (articolo 1, comma 660, della legge n. 147 del 2013), che consente di disporre esenzioni e riduzioni in relazione alle fattispecie ritenute dall'ente locale meritevoli di tutela, a prescindere da una minore produttività di rifiuti delle utenze. In tali ipotesi, l'ente deve finanziare la misura facendo ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del comune e, quindi, diverse dai proventi del tributo.
Per l'anno 2021, invece, è stato istituito nello stato di previsione del Ministero dell'interno un Fondo, con una dotazione di 600 milioni di euro, finalizzato alla concessione da parte dei comuni di una riduzione della Tari, o della Tariffa di natura corrispettiva, in favore delle categorie economiche interessate dalle chiusure obbligatorie o dalle restrizioni, nell'esercizio delle rispettive attività, in relazione all'emergenza epidemiologica (articolo 6 del decreto-legge n. 73 del 2021). Al riparto del Fondo tra gli enti interessati si è provveduto con il D.M. Interno 24 giugno 2021.
L'articolo 41 del D.L. n. 50 del 2022 istituisce un fondo di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2024 destinato alle province e città metropolitane delle regioni a statuto ordinario e della Regione Siciliana e Sardegna, che hanno subito una riduzione del gettito dell'Imposta provinciale di trascrizione (IPT) o dell'Imposta sulle assicurazioni sulla responsabilità civile auto (RC Auto).
In particolare, il Fondo riguarda gli enti che hanno subito una riduzione percentuale del gettito dell'Imposta provinciale di trascrizione (IPT) o dell'Imposta sulle assicurazioni sulla responsabilità civile auto (RC Auto), come risultante dai dati a disposizione del Dipartimento delle Finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, nel 2021 rispetto al 2019 per l'anno 2022, nel 2022 rispetto al 2021 per l'anno 2023, e nel 2023 rispetto al 2022 per l'anno 2024.
Un primo intervento a favore degli enti locali è stato attivato in via emergenziale con l'Ordinanza del Dipartimento della protezione civile del 29 marzo 2020 che ha stanziato 400 milioni – di cui 387 per i comuni di RSO, Sicilia e Sardegna e 13 milioni per quelli del Friuli Venezia Giulia e delle Province Autonome di Trento e Bolzano – per l'adozione di misure urgenti di solidarietà alimentare.
Il riparto dell'assegnazione per "emergenza alimentare" è stato stabilito in base ai criteri di cui al comma 1 dell'articolo 2 dell'ordinanza: 80% (320 milioni di euro) in proporzione alla popolazione residente di ciascun comune; il restante 20% (80 milioni) in base alla differenza tra il valore del reddito pro capite di ciascun comune e il valore medio nazionale, ponderata per la rispettiva popolazione; contributo minimo di 600 euro per i comuni piccolissimi e maggior contributo per Comuni dell'originaria "zona rossa", raddoppiato rispetto a quanto risultante dall'applicazione dei suddetti criteri evidenziati).
Ulteriori 400 milioni sono stati assegnati per l'anno 2000 dall'articolo 2 del D.L. n. 154/2020 (c.d. Ristori-ter), poi confluito nell'art. 19-decies del D.L. n. 137/2020 (c.d. Ristori-bis), per sostenere i comuni nell'adozione di misure urgenti di solidarietà alimentare, alla cui ripartizione si è provveduto entro il 27 novembre 2020 (cfr. Comunicato del Min. Interno), secondo i medesimi criteri previsti nella predetta Ordinanza del Dipartimento Protezione civile n. 658.
Con il D.L. n. 73/2021 (Sostegni bis) è stata disposta l'assegnazione ai Comuni di ulteriori 500 milioni per l'anno 2021 – mediante l'istituzione di un apposito Fondo - con un obiettivo più ampio della sola solidarietà alimentare, destinandone le risorse anche al sostegno delle famiglie in difficoltà nel pagamento dei canoni di locazione e delle utenze domestiche.
Con il sopraggiungere dell'emergenza energetica, legata alla crisi internazionale, al fine di garantire la continuità dei servizi erogati dagli enti locali, è stato riconosciuto a comuni, province e città metropolitane, dall'articolo 27, comma 2, del D.L. n. 17/2022 (c.d. decreto energia) un contributo straordinario di 250 milioni di euro per l'anno 2022, da destinare, per 200 milioni di euro in favore dei comuni e per 50 milioni di euro in favore delle città metropolitane e delle province, da ripartire in relazione alla spesa sostenuta dagli enti per utenze di energia elettrica e gas. Al riparto delle risorse autorizzate dal D.L. n. 17/2022 si è provveduto con decreto del Ministro dell'interno 1 giugno 2022.
Il Fondo è stato successivamente incrementato di 170 milioni di euro per l'anno 2022, dall'articolo 40, comma 3, del D.L. n. 50/2022, destinato per 150 milioni di euro in favore dei comuni e per 20 milioni di euro in favore delle città metropolitane e delle province, da ripartire tra gli enti in relazione alla spesa per utenze di energia elettrica e gas entro il 30 giugno 2022. Al relativo riparto si è provveduto con il decreto del Ministro dell'interno 22 luglio 2022.
Un ulteriore incremento del Fondo è poi stato disposto dall'articolo 16, comma 1, del D.L. n. 115/2022, per 400 milioni di euro per l'anno 2022, di cui 350 milioni ai comuni e 50 milioni a città metropolitane e province. Il relativo riparto è stato effettuato con il decreto del Ministro dell'interno 27 settembre 2022.
L'articolo 5, comma 1, del D.L. n. 144/2022 (decreto Aiuti-ter) ha incrementato di ulteriori 200 milioni di euro per l'anno 2022 l'importo del contributo straordinario autorizzato dal D.L. n. 17/2022 per garantire la continuità dei servizi erogati dagli enti locali, in relazione alla maggiore spesa per utenze di energia elettrica e gas derivante dalla crisi energetica. L'incremento di risorse è destinato per 160 milioni di euro in favore dei comuni e per 40 milioni di euro in favore delle città metropolitane e delle province. Il riparto è stato effettuato con il D.M. 6 dicembre 2022.
Con il D.L. n. 179 del 2022 (art. 2, comma 1) il contributo straordinario è stato ulteriormente incrementato per l'anno 2022 di 150 milioni di euro (130 milioni di euro in favore dei comuni e 20 milioni in favore delle città metropolitane e delle province). Il relativo riparto è stato effettuato con il D.M. 29 dicembre 2022.
Considerando i rifinanziamenti sopra descritti, il contributo straordinario per la continuità dei servizi erogati dagli enti locali in relazione alla maggiore spesa per utenze di energia elettrica e gas derivante dalla crisi energetica è arrivato all'ammontare di 1.170 milioni di euro per l'anno 2022, di cui:
Al fine di garantire la copertura dei maggiori oneri derivanti dall'incremento della spesa per l'energia elettrica e per il gas, è stato consentito agli enti locali di utilizzate, in via straordinaria, le risorse del Fondo istituito dal D.L. n. 34 del 2020 per assicurare agli enti locali le risorse necessarie per l'espletamento delle funzioni fondamentali, vincolate, in linea generale, alla esclusiva finalità di ristorare la perdita di gettito connessa all'emergenza epidemiologica da Covid-19.
La legge di bilancio per il 2023 (art. 1, comma 29, della legge n. 197 del 2022) ha istituito nel stato di previsione del Ministero dell'interno un fondo con una dotazione di 400 milioni di euro per l'anno 2023, da destinare, per 350 milioni di euro in favore dei comuni e per 50 milioni di euro in favore delle città metropolitane e delle province, da ripartire in relazione alla spesa sostenuta dagli enti per utenze di energia elettrica e gas. I criteri e le modalità di riparto del fondo di 400 milioni di euro, per l'anno 2023, sono stati stabiliti con il D.M. 19 maggio 2023.
Gli interventi concernenti la gestione del debito hanno accordato agli enti locali ampie facoltà di rinegoziazione o di sospensione del pagamento della quota capitale sia dei cosiddetti "mutui MEF" gestiti da Cassa depositi e prestiti (decreto "Cura Italia" art. 112, D.L. n. 18/2020), sia dei mutui bancari in scadenza nel 2020, (decreto "rilancio" art. 113, D.L. n. 34/2020), con conseguente rimodulazione del piano di ammortamento, in deroga alle disposizioni di cui all'art. 204, comma 2, del TUEL. In caso di adesione ad accordi tra ABI e associazioni di enti locali che prevedono la sospensione delle quote capitale delle rate di ammortamento dei finanziamenti in scadenza nel 2020, la sospensione può avvenire anche in deroga alle norme previste dal TUEL per i mutui contratti con enti diversi da Cassa depositi e prestiti e dall'Istituto per il credito sportivo e in deroga alle norme in tema di rinegoziazione dei mutui con emissione di titoli obbligazionari o con strumenti derivati (art. 113 del D.L. n. 34 del 2020).
In proposito, va ricordata l'importante novità introdotta dall'art. 1, co. 796, della legge di bilancio 2021 (legge n. 178/2020) che restringe l'ambito degli atti che possono dare luogo ad indebitamento ai sensi dell'art. 119 Cost., escludendo le operazioni di revisione, ristrutturazione e rinegoziazione del debito che determinano una riduzione del valore finanziario delle passività totali.
Per assicurare un'anticipazione di liquidità destinata al pagamento di debiti certi, liquidi ed esigibili di Regioni, province autonome, enti locali ed enti del Servizio sanitario nazionale, relativi a somministrazioni, forniture, appalti e a obbligazioni per prestazioni professionali, l'art. 115 del D.L. n. 34/2020 ha istituito un Fondo, con una dotazione di 12 miliardi di euro per il 2020. Le modalità operative del Fondo sono demandate ad una convenzione tra Ministero dell'economia e delle Finanze e la Cassa Depositi e Prestiti. L'articolo 21 del D.L. n. 73 del 2021 ha rifinanziato il Fondo di liquidità per il pagamento dei debiti commerciali degli enti territoriali con 1 miliardo di euro per il 2021 destinando l'incremento alla Sezione diretta ad assicurare liquidità agli enti locali e alle regioni e province autonome per debiti diversi da quelli finanziari e sanitari. Le anticipazioni in questione non comportano la disponibilità di risorse aggiuntive in favore degli enti richiedenti, poiché costituiscono un mero strumento di pagamento di debiti conseguenti a spese che hanno già una relativa copertura di bilancio (in coerenza con quanto stabilito, da ultimo, dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 80 del 2021).
L'esigenza di accelerazione del pagamento dei debiti era stata già considerata dalla legge di bilancio per il 2020 (legge n. 160/2019), che all'art. 1, comma 555, ha previsto per gli anni 2020-2022 l'incremento del limite massimo di anticipazioni di tesoreria a 5 dodicesimi delle entrate correnti.
Tra gli interventi diretti a contrastare gli effetti della pandemia vanno ricordati anche quelli specificamente rivolti ai comuni interessati da grave criticità finanziaria (riequilibrio e dissesto). La normativa emergenziale si è mossa, negli ultimi due anni, secondo due direttrici: da un lato, quella del differimento di termini procedurali; dall'altro, quella del sostegno finanziario, sia attraverso anticipazioni sia mediante finanziamenti aggiuntivi.
Per quanto concerne le più recenti modifiche normative relative al regime giuridico degli enti locali in predissesto, la legge di bilancio per il 2022 (commi 992-994) ha previsto, per quelli che abbiano già proceduto all'approvazione del Piano di riequilibrio prima della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19, ma il cui iter non si sia ancora concluso con l'approvazione del Piano di riequilibrio da parte della Corte dei conti, la facoltà di procedere alla rimodulazione o alla riformulazione del Piano, in deroga alle norme in materia contenute nel TUEL.
Per un approfondimento sulla disciplina del dissesto e del predissesto si rinvia al Tema Dissesto e procedura di riequlibrio finanziario degli enti locali.
Le misure di sostegno alla finanza regionale adottate a partire dall'esercizio 2020, sono state dirette principalmente verso i seguenti obiettivi:
Altri interventi sulla finanza e contabilità regionale sono stati adottati, anche dalla legge di bilancio 2023, con lo scopo di semplificare e razionalizzare talune procedure, ampliare la capacità di spesa e favorire gli investimenti.
Il Fondo per l'esercizio delle regioni e delle province autonome
Il Fondo per l'esercizio delle funzioni delle regioni e delle province autonome è stato istituito con l'art. 111 del decreto legge 34 del 2020, e successivamente modificato e integrato dall'art. 41, comma 1, del decreto legge 104 del 2020 e dalla legge di bilancio 2021 (legge 178 del 2020, commi 823-826).
Il Fondo è destinato a compensare la perdita di entrate tributarie connessa all'emergenza epidemiologica da COVID-19, al netto delle minori spese e delle risorse assegnate a vario titolo dallo Stato, ed ha una dotazione complessiva di 4.300 milioni di euro per il 2020, di cui di cui 1.700 milioni di euro a favore delle regioni a statuto ordinario e 2.600 milioni di euro a favore delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano. La ripartizione tra le regioni è stata effettuata con due accordi sanciti in sede di Conferenza Stato-Regioni il 20 luglio 2020: uno con le regioni a statuto ordinario (rep. atti n.114/CSR) e uno con le regioni a statuto speciale e le province autonome (rep. atti n.115/CSR).
Per le regioni a statuto ordinario in attuazione dell'accordo del 20 luglio 2020 (rep. atti n.114/CSR) il citato art. 111 del decreto legge 34 del 2020, al comma 2-quinques, determina, nella tabella inserita nella norma, le quote del fondo di spettanza di ciascuna regione, per l'importo totale di 1.700 milioni di euro, suddiviso in una prima quota pari a complessivi 500 milioni di euro ed in una seconda quota pari a complessivi 1.200 milioni. Il comma 2-sexsies detta le norme per la contabilizzazione dei trasferimenti alle regioni a statuto ordinario.
Criteri e modalità di riparto del fondo, poi recepiti nei due accordi in sede di Conferenza Stato-Regioni, sono stati individuati sulla base delle valutazioni del Tavolo tecnico, istituito con D.M. 11 giugno 2020 in attuazione di quanto stabilito al comma 2 del citato art. 111, presso il Ministero dell'economia e delle finanze. Il tavolo tecnico ha il compito di monitorare gli effetti dell'emergenza COVID-19, con particolare riferimento alla perdita di gettito relativa alle entrate regionali, non compensata da meccanismi automatici, in relazione ai fabbisogni di spesa.
Per quanto concerne la verifica delle effettive minori entrate tributarie incassate dalle Regioni a statuto ordinario, viene stabilito che deve essere determinato l'importo dell'effettivo minore gettito, tenendo conto delle maggiori e minori spese e dei ristori:
─ in relazione all'esercizio 2020, entro il 30 settembre 2021, (il termine inizialmente fissato al 30 giugno 2021 dall'art. 111, comma 2-septies del decreto legge 34 del 2020, è stato così prorogato dall'art. 11-quater, comma 4, del decreto legge 52 del 2021).
─ in relazione all'esercizio 2021, entro il 30 giugno 2022 (comma 825 della legge 178 del 2020).
Le risorse del fondo, stabilisce infine il comma 823 della legge di bilancio 2021, sono vincolate alla esclusiva finalità di ristorare, nel biennio 2020 e 2021, la perdita di gettito connessa all'emergenza epidemiologica da COVID-19.
Le risorse non utilizzate alla fine di ciascun esercizio confluiscono nella quota vincolata del risultato di amministrazione e non possono essere svincolate. Le eventuali risorse ricevute in eccesso, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato.
Successivamente, a conclusione dei lavori del tavolo tecnico e in attuazione dell'accordo sottoscritto in data 8 marzo 2023 in sede Conferenza Stato-Regioni è intervenuto l'articolo 18 del decreto legge n. 44 del 2023 (convertito con la legge n. 74 del 2023) che ha definito le modalità di regolazione finanziaria in materia di ristori per l'emergenza epidemiologica da Covid-19. Nello specifico il comma 3, stabilisce che le Regioni a statuto ordinario non sono tenute ad effettuare versamenti al bilancio dello Stato, salvo quelli connessi alla lotta all'evasione fiscale, e lo Stato non è tenuto ad ulteriori forme di compensazione finanziaria nei confronti delle Regioni. Il comma 4, inoltre, vincola le risorse ricevute dalle Regioni al ripiano anticipato del disavanzo di amministrazione e alla copertura dei disavanzi pregressi delle aziende del servizio sanitario regionale.
Per le Regioni a statuto speciale e le Province autonome con l'accordo quadro del 20 luglio 2020 (rep. atti n. 115/CSR) sono state stabilite le modalità di attuazione della compensazione delle minori entrate e le quote spettanti a ciascuna autonomia. Nello specifico, il comma 2-bis del citato articolo 111, stabilisce che il ristoro delle minori entrate viene attuato per 2.404 milioni di euro come riduzione del contributo alla finanza pubblica dovuto dalle autonomie speciali, mentre 196 milioni costituiscono erogazioni dal fondo, la legge riporta le quote spettanti a ciascuna autonomia.
Con un successivo accordo quadro del 5 novembre 2020 (rep. atti n. 188/CSR) vengono stabilite le modalità del ristoro della perdita di entrate per l'anno 2021 recepite dalla legge di bilancio 2021 (legge 178 del 2020, comma 805). A titolo di compensazione della perdita di gettito, viene ridotto di 100 milioni di euro il contributo alla finanza pubblica dovuto dalle regioni a statuto speciale e dalle province autonome di Trento e di Bolzano per l'anno 2021; gli importi riferiti a ciascun ente sono stabiliti dalla legge stessa.
Successivamente con il decreto legge 41 del 2021, è stato stabilito (art. 23, comma 2, come modificato dall'art. 57, comma 1, del decreto legge 73 del 2021) un incremento di 260 milioni di euro per l'anno 2021 delle risorse del Fondo per l'esercizio delle funzioni delle Regioni e delle Province autonome, destinato a favore delle Regioni a statuto speciale e delle Province autonome di Trento e di Bolzano. Anche in questo caso il ristoro delle minori entrate è attuato mediante riduzione del contributo alla finanza pubblica dovuto da ciascun ente, nella misura indicata nella tabella inserita nel testo di legge.
Sospensione dei pagamenti delle quote capitale
L'articolo 111 del decreto legge 18 del 2020, stabilisce la sospensione della quota capitale, la cui scadenza ricada nell'anno 2020, dei prestiti contratti dalle regioni con il Ministero dell'Economia e delle finanze o con la Cassa Depositi e prestiti prima della sua trasformazione in S.p.a. La norma stabilisce che le maggiori risorse a disposizione delle regioni, in ragione della sospensione del pagamento dei mutui, dovranno essere utilizzate per finanziare misure di rilancio dell'economia e per il sostegno ai settori economici colpiti dall'epidemia da Covid-19. L'utilizzo dei risparmi di spesa è possibile previa variazione di bilancio da parte della giunta, da approvare in via amministrativa (in deroga alla disciplina contabile che prevede che le variazioni di bilancio siano effettuate con legge). La disciplina prevede, inoltre, la possibilità che in sede di Conferenza Stato Regioni, siano ceduti spazi finanziari a beneficio delle Regioni maggiormente colpite dall'emergenza in corso, da utilizzare per la realizzazione di investimenti, fermo restando, in ogni caso, la disciplina del pareggio di bilancio. La norma specifica che la sospensione dei pagamenti disciplinata dall'art. 111 non riguarda le quote capitale dei mutui attivati in relazione alle anticipazioni di liquidità cui la regione ha fatto ricorso per il pagamento dei debiti commerciali scaduti (ai sensi degli articoli 2 e 3, comma 1, lettere a) e b), del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35).
Con l'articolo 42 del decreto legge 104 del 2020, la suddetta disciplina viene estesa alle regioni a statuto speciale e alle due province autonome. Nel caso di questi enti, tuttavia, il recupero avviene mediante riduzione del contributo alla finanza pubblica previsto per l'anno 2020 per tutte le autonomie, ad eccezione della regione Sardegna per la quale, in considerazione del fatto che il contributo alla finanza pubblica dovuto è esaurito, è prevista l'attribuzione di un contributo dell'ammontare di 706.263 euro per l'anno 2020. Conseguentemente, viene rideterminato il concorso alla finanza pubblica del 2020 di ciascuna autonomia speciale, secondo gli importi individuati nella tabella inserita nel testo di legge, tenendo conto delle riduzioni operate dai decreti legge n. 34 (art. 111, comma 2-bis) e n. 104 (art. 42, comma 2) del 2020.
Contributi alle regioni a statuto ordinario per il ristoro delle categorie colpite dalle restrizioni
Con l'articolo 32-quater del decreto legge 137 del 2020 (comma 1), alle regioni a statuto ordinario è stato assegnato un contributo per il finanziamento delle quote capitale dei debiti finanziari in scadenza nell'anno 2020, pari a 250 milioni di euro per l'anno 2020. Le quote spettanti a ciascuna regione sono determinate dalla Tabella A inserita nel testo di legge. La norma specifica che il contributo non incide sugli obiettivi di finanza pubblica a carico di ciascuna regione né concorre alla determinazione del saldo di bilancio di ciascuna regione, secondo la disciplina vigente.
Il contributo è vincolato, secondo quanto stabilisce la norma, al ristoro delle categorie soggette a restrizioni in relazione all'emergenza COVID-2019, nel senso che le risorse che avrebbero dovuto essere destinate al rimborso dei prestiti, e che invece vengono liberate a seguito dell'assegnazione del contributo, debbono essere utilizzate per tale finalità. La regione, infatti, deve provvedere entro il 31 dicembre 2020 al suddetto ristoro, altrimenti è tenuta a riversare le risorse non utilizzate al bilancio dello Stato. Le variazioni di bilancio, necessarie all'utilizzo delle suddette risorse, possono essere autorizzate tramite delibera della giunta regionale, in deroga alla disciplina ordinaria, che prevede la competenza dell'organo assembleare.
La norma (comma 2) attribuisce inoltre alle regioni a statuto ordinario un contributo pari a 110 milioni di euro per l'anno 2021, da destinare direttamente al ristoro delle categorie soggette a misure restrittive adottate per far fronte all'emergenza COVID-19. La norma è successivamente integrata dall'art. 27 del decreto legge 22 marzo 2021, n. 41 che inserisce nel testo di legge la tabella con il riparto del contributo tra le regioni.
Ampliamento della capacità di spesa
In considerazione del protrarsi dell'emergenza sanitaria prima, poi per l'emergenza energetica, alcuni interventi hanno agito sulle possibilità di utilizzo dell'avanzo di amministrazione, con lo scopo di ampliare la capacità di spesa delle regioni e province autonome.
La misura di sostegno adottata con il decreto legge 73 del 2021 consente l'utilizzo dell'avanzo di amministrazione da parte delle regioni e province autonome che si trovino in disavanzo di amministrazione. L'articolo 56, comma 2, del citato decreto, consente infatti ai suddetti enti, per l'anno 2021, di utilizzare le quote accantonate e vincolate del risultato di amministrazione, secondo la disciplina prevista dall'articolo 1, commi 897 e 898, della legge 145 del 2018, ma senza l'obbligo di scorporare dal disavanzo la quota minima obbligatoria accantonata per il fondo anticipazioni di liquidità. Nella sostanza la norma amplia la capacità di spesa delle regioni e delle province autonome, di un importo pari alle quote del Fondo anticipazione di liquidità accantonato nel risultato di amministrazione. Regioni e province autonome in disavanzo possono, quindi, utilizzare la maggiore disponibilità finanziaria, nel corso 2021, sia per spese correnti che per spese di investimento.
Il comma 6-bis dell'articolo 5 del decreto-legge n. 144 del 2022 (cd. Aiuti-ter), attribuisce alle regioni e alle province autonome, per il 2023, la facoltà di utilizzare la quota libera di avanzo di amministrazione dell'anno precedente, prioritariamente (termine inserito dalla legge di bilancio 2023, comma 824) per il finanziamento di spese correnti connesse con l'emergenza energetica in corso. Rimangono ferme le priorità relative alla copertura dei debiti fuori bilancio e all'obiettivo più generale della salvaguardia degli equilibri di bilancio. La norma consente l'utilizzo dell'avanzo per le citate finalità già a partire dall'approvazione del rendiconto della gestione dell'esercizio finanziario 2022 da parte della giunta regionale o provinciale. Pertanto l'utilizzo può precedere sia l'approvazione del rendiconto da parte del consiglio regionale o provinciale, sia il giudizio di parificazione da parte delle sezioni regionali di controllo della Corte dei Conti (che si esprime sul disegno di legge che la giunta presenta all'organo consigliare).
La legge di bilancio 2023 (commi 822-823) consente a regioni ed enti locali di svincolare, in sede di approvazione del rendiconto 2022, le quote di avanzo vincolato di amministrazione riferite ad interventi conclusi o già finanziati negli anni precedenti con risorse proprie, non gravate da obbligazioni sottostanti già contratte e con esclusione delle somme relative alle funzioni fondamentali e ai livelli essenziali delle prestazioni al fine di finanziare spese connesse con l'emergenza energetica, in particolare:
Misure dirette alle regioni a statuto ordinario per favorire gli investimenti
Con le norme adottate con il decreto legge n. 4 del 2022 (legge di conversione n. 25 del 2022, art. 11-ter, comma 3) e con la legge di bilancio 2023 (legge n. 197 del 2022, comma 821) lo Stato rinuncia, per gli anni 2022 e 2023, alla riacquisizione al suo bilancio delle risorse recuperate con la lotta all'evasione fiscale, pari complessivamente (per ciascun esercizio) a 50 milioni di euro e, contestualmente, viene ridotto, della medesima cifra, il contributo previsto il corrispondente anno nell'ambito nel programma di investimenti per opere pubbliche previsto dai commi 134-138 della legge n. 145 del 2018. Le regioni sono comunque tenute ad operare investimenti, per gli stessi importi, nell'ambito del programma di cui alla citata legge 145 del 2018, per la messa in sicurezza degli edifici e del territorio.
Un altro intervento in favore degli investimenti è contenuto nella legge di bilancio 2023 al comma 819. La norma incrementa di 7 milioni di euro per il 2023 e di 19 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026 l'autorizzazione di spesa aggiuntiva in favore degli investimenti realizzati dalle regioni ordinarie virtuose in materia di riduzione dei costi dei propri apparati amministrativi, come prescritto dall'articolo 6, comma 20 del decreto legge n. 78 del 2010. La norma citata stanzia un importo di 50 milioni di euro annui, a decorrere dall'anno 2021 e fino all'anno 2033, finalizzato a spese di investimento, da attribuire alle regioni a statuto ordinario che realizzano i risparmi richiesti. La quota accantonata pertanto, è incrementata a 57 milioni di euro per l'anno 2023 e a 69 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026.