Il 7 ottobre 2025 la Camera dei deputati ha approvato in prima deliberazione il disegno di legge costituzionale A.C. 2473-A, che reca modifiche allo Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige/Südtirol. Il provvedimento passa ora all'esame del Senato.
L'esame in sede referente presso la Commissione Affari costituzionali (nel corso del quale è stata approvata una proposta emendativa) si è concluso in data 24 settembre 2025 col mandato al relatore a riferire favorevolmente in Assemblea. Sono inoltre pervenuti i pareri favorevoli, in sede consultiva, delle Commissioni Ambiente, Attività produttive, Lavoro, Agricoltura e Politiche dell'Unione europea.
Il disegno di legge, costituito da un unico articolo e da un solo comma, modifica lo Statuto della Regione autonoma nei seguenti termini.
Le lettere a) e b) dell'articolo 1 modificano la denominazione, rispettivamente, della Regione contenuta nello Statuto, aggiungendo la denominazione in lingua tedesca, e delle Province, qualificando queste ultime come autonome. La lettera s) modifica la specifica denominazione della Regione contenuta all'articolo 114 dello Statuto, in materia di traduzione in lingua tedesca dello Statuto medesimo.
Le lettere c) e d) intervengono sui limiti che la Regione deve rispettare nell'ambito delle proprie potestà legislative, rispettivamente, esclusiva e concorrente. La lettera c), inoltre, modifica la materia di competenza legislativa esclusiva regionale "Ordinamento degli uffici regionali e del personale ad essi addetto", ricomprendendovi all'interno anche la "disciplina del rapporto di lavoro e della relativa contrattazione collettiva".
Le lettere e), f), g) ed h) modificano le materie di competenza legislativa esclusiva e concorrente delle province autonome. In particolare, viene specificato che la competenza esclusiva in materia di ordinamento degli uffici provinciali e del personale ad essi addetto comprende anche la disciplina del rapporto di lavoro e della relativa contrattazione collettiva (lettera e), numero 1); la competenza esclusiva in materia di "urbanistica e piani regolatori" è sostituita con quella in materia di "governo del territorio, ivi compresi urbanistica, edilizia e piani regolatori" (lettera e), numero 2); il riferimento ai lavori pubblici di interesse provinciale è sostituito con quello ai "contratti pubblici di interesse provinciale relativi a servizi, lavori e forniture" (lettera e), numero 3); la competenza esclusiva in materia di "assunzione diretta di servizi pubblici e loro gestione a mezzo di aziende speciali" viene specificata come competenza sull'"assunzione diretta, istituzione, organizzazione e funzionamento e disciplina di servizi pubblici d'interesse provinciale e locale, ivi compresa le gestione del ciclo dei rifiuti" (lettera e) numero 4); viene inserita la competenza esclusiva sulle "piccole e medie derivazioni a scopo idroelettrico" (lettera e)¸ numero 5) e quelle, sempre esclusive, su "tutela dell'ambiente e dell'ecosistema di interesse provinciale, compresa la gestione della fauna selvatica" e sul "commercio" (lettera e), numero 6). Viene inoltre specificato che l'esclusione delle grandi derivazioni a scopo idroelettrico dalla competenza concorrente in materia di utilizzazione delle acque pubbliche è motivata in quanto la materia è disciplinata dall'articolo 13 dello Statuto mentre viene soppresso, in materia, l'articolo 12 dello Statuto medesimo (lettera f), numero 2) e g)).
La lettera i) sostituisce il secondo comma dell'articolo 25 dello Statuto, riducendo il periodo minimo di residenza ininterrotta necessario per l'esercizio del diritto elettorale attivo e per l'iscrizione nelle liste elettorali. Viene disposto, inoltre, che nel caso in cui l'elettore trasferisca la residenza in una delle due Province Autonome, lo stesso viene iscritto subito nelle liste elettorali della medesima provincia se già precedentemente vi aveva risieduto per un periodo sufficiente a maturare il diritto di voto.
Le lettere l) e n) eliminano la previsione che il Governo possa rinviare le leggi regionali e provinciali al Consiglio regionale del Trentino-Alto Adige/Südtirol o ai Consigli provinciali di Trento e Bolzano.
La lettera m) prevede che, previa deliberazione del Consiglio provinciale a maggioranza assoluta dei suoi componenti, la composizione della Giunta provinciale di Bolzano debba adeguarsi alla consistenza dei gruppi linguistici quale risulta dall'ultimo censimento linguistico, anziché dei gruppi linguistici in seno al Consiglio medesimo. Inoltre, qualora vi sia un rappresentante ladino nella Giunta provinciale, gli altri incarichi sono attribuiti agli altri gruppi linguistici in rapporto alla consistenza nel Consiglio. La lett. o) prevede che nei comuni della Provincia di Bolzano, nel caso in cui nel Consiglio comunale sia presente un solo consigliere, anziché due come attualmente previsto, appartenente ad un gruppo linguistico, il medesimo Consiglio comunale possa riconoscere la sua rappresentanza nella Giunta comunale con il voto della maggioranza dei suoi componenti.
La lettera p) prevede che le leggi statali possono essere impugnate dal Presidente della Regione o da quello della Provincia, previa deliberazione della rispettiva Giunta, anziché del rispettivo Consiglio.
La lettera q) modifica il procedimento di revisione dello Statuto, introducendo l'intesa da adottarsi a maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio regionale e dei Consigli provinciali sul testo approvato in prima deliberazione dalle Camere ed eliminando il parere che attualmente il Consiglio regionale e i Consigli provinciali devono esprimere entro due mesi sui progetti di modificazione dello Statuto di iniziativa governativa o parlamentare loro comunicati dal Governo.
La lettera r) specifica che le norme di attuazione dello Statuto possono recare anche disposizioni volte ad armonizzare l'esercizio della potestà legislativa regionale e provinciale con quella statale.
Per approfondimenti si rinvia al relativo dossier di documentazione curato dal Servizio studi della Camera.