L'
Unione bancaria si configura come un sistema di esercizio in comune della vigilanza prudenziale e di gestione di crisi e risoluzione nel settore bancario a cui partecipano
tutti i Paesi membri dell'eurozona.
Tra i suoi principali obiettivi:
garantire la solidità delle banche e la loro capacità di prevenire e superare eventuali future crisi economico-finanziarie, intervenendo in una fase precoce, se le banche versano in difficoltà, per aiutarle a non fallire e procedendo alla loro efficiente
risoluzione, ove necessario;
adottare criteri uniformi in materia di vigilanza, risanamento e
risoluzione delle banche;
evitare situazioni in cui il
pubblico erario sia chiamato a
salvare banche in dissesto;
rafforzare la stabilità finanziaria nella zona euro e nell'insieme dell'UE.
Sono già stati istituiti i cosiddetti
primi due pilastri dell'Unione bancaria:
1) il
Meccanismo di vigilanza unico (S
ingle Supervisory Mechanism, SSM, istituito con il
regolamento (UE) n. 1024/2013) che configura l'esercizio congiunto, dal novembre 2014, di compiti e poteri di vigilanza sulle banche da parte della BCE e delle autorità di vigilanza dei paesi dell'Eurozona (nonché di quelli extra area che vi hanno aderito);
2) il
Meccanismo di risoluzione unico (
Single resolution mechanism, SRM, istituito con il
regolamento (UE) n. 806/2014) che mira a
limitare l'impatto sui bilanci pubblici degli interventi di salvataggio delle banche in crisi (cd.
bail-out), introducendo il principio per cui al risanamento degli istituti di credito concorrono, in primo luogo, gli azionisti, in secondo luogo gli obbligazionisti e infine i titolari di conti correnti
oltre i 100.000 euro (cd.
bail-in).
Nell'ambito dell'SSM, la BCE svolge i compiti di vigilanza in cooperazione con le autorità nazionali competenti (Banca d'Italia per il nostro Paese), in maniera diversificata a seconda della rilevanza degli intermediari. Il regolamento istitutivo dell'SSM identifica infatti
due categorie di intermediari bancari:
- le
banche c.d. significative, individuate sulla base di almeno uno dei seguenti criteri: la dimensione dell'attivo di bilancio (superiore a
30 miliardi di euro); l'importanza economica per il singolo Paese o per l'economia UE (totale attivo maggiore di
5 miliardi di euro e peso sul PIL nazionale
maggiore del 20%); significativa attività transfrontaliera (totale attivo maggiore di 5 miliardi di euro e rapporto tra attività o passività transfrontaliere maggiore del 20% del rapporto tra attività o passività); supporto finanziario dell'istituto di credito da parte del Meccanismo europeo di stabilità (MES). Infine, sono comunque considerate significative le
prime tre banche per dimensione dell'attivo di ciascun Paese partecipante all'SSM;
- le
banche c.d. meno significative, che rappresentano tutte le restanti banche dell'Eurozona.
Per quanto riguarda le banche significative, l'attività di vigilanza è esercitata dalla BCE con la stretta collaborazione delle autorità nazionali, attraverso i gruppi vigilanza congiunti (c.d.
Joint Supervisory Teams, JST), costituiti per ciascun gruppo bancario e formati da personale delle autorità nazionali dove ha sede l'intermediario e personale BCE, che esprime anche il coordinatore del gruppo.
L'esercizio della vigilanza sulle banche "meno significative" è invece esercitata direttamente dalle autorità nazionali, nel rispetto degli orientamenti e dalle istruzioni generali impartite dalla BCE.
Il
Meccanismo di risoluzione unico è un sistema articolato che si compone delle autorità nazionali di risoluzione e di un'autorità centrale, il
Comitato di risoluzione unico (
Single Resolution Board,
SRB), cui partecipano rappresentanti delle autorità nazionali di risoluzione e alcuni membri permanenti, e di un
Fondo di risoluzione unico (
Single Resolution Fund,
SRF), interamente finanziato dal settore bancario europeo. Sia l'SRB sia le autorità nazionali di risoluzione si avvalgono degli strumenti di gestione delle crisi introdotti dalla BRRD.
Per le banche qualificate come significative ai sensi del regolamento SSM e i gruppi transfrontalieri è compito del Comitato di risoluzione unico individuare -
ex ante, attraverso piani di risoluzione - le modalità con cui la crisi può essere affrontata e decidere, quando la crisi si manifesti, come gestirla in concreto adottando un programma di risoluzione. Le autorità nazionali di risoluzione partecipano alle decisioni del Comitato di risoluzione unico e sono responsabili dell'attuazione del programma, esercitando i poteri che la normativa europea e le norme nazionali di recepimento attribuiscono loro.
Le priorità - il dibattito in corso per il completamento dell'unione bancaria
In tale contesto, resta sullo sfondo la
possibile definizione di un
sistema europeo di assicurazione dei depositi (
European Deposit Insurance Scheme, EDIS) finalizzato a integrare e sostituire gradualmente i fondi nazionali di garanzia dei depositi esistenti, che andrebbe a costituire il cosiddetto
terzo pilastro dell'Unione bancaria, ma sul quale i
negoziati sono particolarmente complessi (la Commissione aveva avanzato una proposta a novembre 2015).
La disciplina attualmente in vigore, infatti, come accennato precedentemente, si limita ad
armonizzare i livelli di tutela offerti dai sistemi di garanzia dei depositi nazionali (garantendo i depositi fino a 100mila euro) e le loro modalità di intervento in caso di crisi, ma mantiene diverse facoltà discrezionali per gli Stati membri.
Nel tentativo di superare le difficoltà negoziali, si è proposto anche di ragionare su un modello ibrido di EDIS che si basa sull'idea della coesistenza di un fondo centrale e di una capacità di prestito obbligatoria tra gli schemi di garanzia nazionali. L'
Italia ha sempre sostenuto la proposta di un sistema europeo di assicurazione dei depositi, e la necessità di pervenire, come obiettivo finale, a un
EDIS completo, ossia che preveda, con tempi certi, la piena assicurazione, in cui è lo schema accentrato che sopporta integralmente il rimborso dei depositanti.
Nella
dichiarazione
sul futuro dell'unione bancaria adottata dall'Eurogruppo nel giugno 2022, si osserva che l'Unione bancaria à ancora incompleta ma si conviene che, come passo immediato, i
lavori dovrebbero
concentrarsi sul
rafforzamento del quadro comune per la gestione delle crisi bancarie e i sistemi nazionali di garanzia dei depositi (
crisis management and deposit insurance framework,
CMDI), mentre è soltanto annunciato l'impegno a individuare,
successivamente, su base consensuale,
possibili ulteriori misure riguardanti gli altri elementi in sospeso al fine di rafforzare e completare l'Unione bancaria. Sono quindi state
rinviate al futuro le decisioni sul
sistema europeo di garanzia dei depositi e sul trattamento delle esposizioni al debito sovrano nazionale delle banche, questioni centrali per rafforzare e completare l'Unione bancaria, ma su cui si registrano maggiori divisioni tra gli Stati membri.
Successivamente, in occasione del
Vertice euro in formato inclusivo del
22 giugno 2022, i leader dell'UE hanno
accolto con favore la dichiarazione dell'Eurogruppo (
Dichiarazione
del Vertice euro).
La
Commissione europea ha quindi effettivamente, il 18 aprile 2023, un
pacchetto legislativo
di riforma del quadro CMDI che si propone in particolare di rendere più efficaci, in termini di elaborazione e attuazione, le disposizioni per la gestione del dissesto delle banche di piccole e medie dimensioni.
Sono inoltre in corso di definizione i negoziati sulla
proposta di revisione del regolamento sui
requisiti patrimoniali e sulla
proposta di revisione della direttiva sui requisiti patrimoniali, recanti tra l'altro modifiche per
attuare le riforme di Basilea III concordate a livello mondiale. A giugno 2023 il Consiglio e il Parlamento europeo hanno raggiunto un
accordo provvisorio.
Le principali iniziative legislative sui servizi finanziari in corso di esame
Le altre principali proposte legislative in materia di servizi finanziari in corso di
esame presso le Istituzioni UE riguardano in particolare l'approfondimento del progetto per l'Unione dei mercati dei capitali.
Per approfondimenti, si consulti la
pagina web della Commissione europea dedicata all'Unione dei mercati dei capitali.
Tra le altre sono in corso di esame:
- una
revisione della
normativa antiriciclaggio (
Anti-money laundering - AML), che istituisce anche
un'autorità antiriciclaggio a livello dell'UE (AMLA). L'Italia ha avanzato la candidatura di Roma come sede della nuova autorità antiriciclaggio;
- nuove misure in
materia assicurativa, attraverso la modifica della direttiva solvibilità II e una direttiva che riguarda il risanamento e la risoluzione delle imprese di assicurazione, nonché proposte legislative in materia di
bonifici istantanei in euro e riguardanti la
quotazione per le imprese (cd.
Listing act);
- una
revisione del regolamento e della direttiva sulle
infrastrutture del mercato europeo (EMIR), del regolamento sui mercati degli strumenti finanziari (MiFIR) e della seconda direttiva relativa ai mercati degli strumenti finanziari (MiFID II), che insieme disciplinano i
servizi di investimento e le attività dei mercati finanziari nell'UE, nonché della direttiva sui gestori di
fondi di investimento alternativi (AIFMD);
- un recente pacchetto di misure in materia di
finanza sostenibile che include, tra l'altro, nuovi atti delegati della tassonomia UE e una proposta di regolamento relativa alle agenzie di rating ambientale, sociale e di
governance; ii) un pacchetto di misure volto a modernizzare i
servizi di pagamento e rendere
accessibili i dati dei servizi finanziari; iii) un pacchetto di misure per sostenere l'uso del contante e presentare un
quadro per l'euro digitale.
In merito a quest'ultimo pacchetto, una proposta legislativa sul corso legale del contante in euro intende salvaguardare il ruolo del contante e garantire che sia ampiamente accettato come mezzo di pagamento e che rimanga facilmente accessibile alle persone e alle imprese in tutta la zona euro, mentre una proposta legislativa istituisce il quadro giuridico per un possibile euro digitale, a integrazione delle banconote e delle monete in euro. Anche se la proposta, una volta adottata, istituirebbe il quadro giuridico per l'euro digitale, spetterà in ultima istanza alla Banca centrale europea decidere se e quando emetterlo.
ultimo aggiornamento: 19 dicembre 2023