Fisco

Tassazione del settore produttivo

La XVII Legislatura è stata caratterizzata da un progressivo alleggerimento dell'imposizione sui fattori produttivi e da una complessiva opera di semplificazione degli adempimenti fiscali posti a carico delle persone giuridiche, con lo scopo di sostenere la crescita economica e ridare slancio alle imprese italiane.

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La legge di bilancio 2017 (commi 547-548) ha introdotto e disciplinato l'imposta sul reddito d'impresa (IRI). Destinatari della nuova IRI sono le imprese individuali e le società di persone in contabilità ordinaria. Tali soggetti possono esercitare la relativa opzione (che opera per cinque periodi d'imposta ed è rinnovabile), la quale comporta l'applicazione di un'aliquota del 24 per cento sugli utili trattenuti presso l'impresa. Si deducono dal reddito d'impresa le somme prelevate a carico degli utili (o delle riserve di utili) dall'imprenditore o dai soci, che vengono invece tassate secondo le ordinarie regole Irpef.  Scopo delle norme è incentivare il reinvestimento degli utili all'interno delle piccole e medie imprese.

Il decreto-legge n. 50 del 2017 (articolo 58) ha precisato il trattamento tributario spettante alle somme prelevate da riserve IRI in caso di fuoriuscita dal regime (anche a seguito della cessazione dell'attività). Per effetto della legge di bilancio 2018 (comma 1063), che ne ha differito di un anno l'applicazione, l'imposta è operativa dal 1° gennaio 2018.

La legge di stabilità 2015 (commi 54-89) ha istituito un nuovo regime forfetario di determinazione del reddito per gli esercenti attività d'impresa e arti e professioni in forma individuale, assoggettato a un'unica imposta sostitutiva con l'aliquota del 15 per cento, senza limiti di tempo. All'interno del nuovo regime è prevista una specifica disciplina di vantaggio per coloro che iniziano una nuova attività: in tal caso l'aliquota è del 5 per cento e può essere utilizzata per cinque anni. Si rinvia all'approfondimento per ulteriori informazioni

Il decreto-legge n. 50 del 2017 (articolo 9-bis) disciplina l'introduzione di indici sintetici di affidabilità fiscale dei contribuenti, cui sono correlati specifici benefici, in relazione ai diversi livelli di affidabilità, prevedendo contemporaneamente la progressiva eliminazione degli effetti derivanti dall'applicazione dei parametri e degli studi di settore. Si rinvia all'approfondimento sulle misure in favore del lavoro autonomo per ulteriori informazioni. La legge di bilancio 2018 (comma 931) ha differito l'avvio della nuova disciplina al periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2018.

Gli interventi sulla fiscalità delle imprese condotti nel corso della legislatura hanno fornito risposte a molteplici istanze globali, tra cui l'esigenza di apertura ai mercati digitali mondiali.

Col decreto legislativo in tema di crescita e internazionalizzazione delle imprese (D.Lgs. n. 147 del 2015   , emanato in attuazione delle prescrizioni dettate dalla legge di delega fiscale, sono state introdotte specifiche disposizioni in materia di rapporti con i Paesi esteri.

Tra le principali misure si ricordano: la revisione degli accordi tra imprese aventi attività estera ed amministrazione finanziaria (cd. ruling di standard internazionale), che ha ampliato la portata oggettiva dell'accordo, prevedendo un'attività di consulenza da parte dell'Agenzia delle entrate relativa ai nuovi investimenti esteri (si veda in proposito anche il regime dell'adempimento collaborativo); la revisione delle norme in tema di dividendi esteri e, in particolare, da Stati aventi un regime fiscale privilegiato; le modifiche alle controlled foreign companies; il regime di trasferimento della residenza nel territorio dello Stato da parte di soggetti non residenti che esercitano imprese commerciali; la cd. branch exemption, ossia la possibilità che in capo ad un'impresa residente nel territorio dello Stato non assumano rilevanza fiscale gli utili e le perdite realizzati dalle sue stabili organizzazioni all'estero.

In tale ottica, la legge di stabilità 2016 (commi 142-147) ha semplificato la deducibilità dei costi per operazioni con paesi black list, estendendo anche a tali componenti le norme generali sulla deducibilità dei costi contenute nel TUIR. Sempre nell'ottica di semplificazione, il provvedimento ha eliminato l'elenco tassativo (contenuto in decreti o altri provvedimenti amministrativi) degli Stati o territori considerati come aventi regimi fiscali privilegiati ai fini dell'applicazione della disciplina delle controlled foreign companies -CFC (cd. Black list CFC). A tale scopo è stato previsto un criterio univoco, fissato ex lege, per individuare detti Paesi ai fini della disciplina CFC, e cioè la presenza di un livello nominale di tassazione inferiore al 50 per cento di quello applicabile in Italia.

Sotto un diverso profilo, la legge di bilancio 2018   (commi 1010-1019) ha previsto una specifica forma di tassazione delle imprese operanti nel settore del digitale (web tax), anche modificando i criteri di individuazione delle stabili organizzazioni d'impresa, regolamentando anche le imprese FinTech.

 Si rinvia al tema web sulla lotta all'evasione fiscale per una disamina più completa della materia.

La legge di bilancio 2018 (legge n. 205 del 2017, commi 1010-1016) ha introdotto una forma di tassazione per le imprese operanti nel settore del digitale, così dando una prima risposta ad esigenze emerse da tempo anche in ambito internazionale ed europeo. In primo luogo le norme modificano i criteri per determinare l'esistenza di una "stabile organizzazione" nel territorio dello Stato, al fine di allentare il nesso - finora imprescindibile - tra presenza fisica di un'attività nel territorio dello Stato e assoggettabilità alla normativa fiscale.

Inoltre, a decorrere dal 1° gennaio 2019, è istituita un'imposta sulle transazioni digitali relative a prestazioni di servizi effettuate tramite mezzi elettronici, con un'aliquota del 3 per cento sul valore della singola transazione, al netto dell'IVA. L'imposta si applica nei confronti del soggetto prestatore, residente o non residente, che effettua nel corso di un anno solare un numero complessivo di transazioni superiore alle 3.000 unità. Sono escluse le prestazioni rese nei confronti di soggetti committenti che hanno aderito al regime agevolato forfetario per imprese e professionisti di ridotte dimensioni. L'imposta viene prelevata, all'atto del pagamento del corrispettivo, dai soggetti committenti dei servizi assoggettati a imposizione, con obbligo di rivalsa sui soggetti prestatori, salvo specifiche ipotesi individuate dalla legge. 

L'articolo 1-bis del decreto-legge n. 50 del 2017 ha introdotto per le società non residenti che appartengono a gruppi multinazionali con ricavi superiori a 1 miliardo di euro e che effettuano cessione di beni e prestazioni di servizio in Italia per un ammontare superiore a 50 milioni, avvalendosi di società residenti o di stabili organizzazioni di società non residenti, la possibilità di accedere ad una procedura di cooperazione e collaborazione rafforzata per la definizione dei debiti tributari dovuti in relazione alla eventuale stabile organizzazione. La nuova procedura appare quale un generale strumento antielusione e antiabuso diretto a imprese multinazionali, senza discriminare tra imprese digitali e non digitali (si veda il relativo paragrafo).

La legge di stabilità 2014 ha introdotto una specifica disciplina fiscale del settore della pubblicità on line, in particolare in tema di transfer pricing e di tracciabilità dei pagamenti

Sotto il primo profilo si prevede che le società operanti nella raccolta di pubblicità on line, al fine di determinare il reddito di impresa relativo alle operazioni con società non residenti collegate, devono utilizzare indicatori di profitto diversi da quelli applicabili ai costi sostenuti per lo svolgimento della propria attività (norma antielusiva). 

Sotto il secondo profilo per l'acquisto delle predette tipologie di servizi è stabilito l'obbligo di utilizzare strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni e a veicolare la partita IVA del beneficiario (articolo 1, commi 177 e 178, della legge n. 147 del 2013). Il D.L. n. 16 del 2014, abrogando il comma 33 della citata legge di stabilità, ha eliminato l'obbligo ivi previsto di acquistare servizi di pubblicità on line da soggetti titolari di una partita IVA rilasciata dall'amministrazione finanziaria italiana (c.d. "emendamento Boccia").

Nel corso della XVII Legislatura sono state inoltre presentate la proposta di legge A.C. 3076   Quintarelli volta a contrastare l'elusione fiscale nelle transazioni eseguite per via telematica e il disegno di legge A.S. 2526   recante misure in materia fiscale per la concorrenza nell'economia digitale. Si segnala al riguardo l'audizione del Consigliere dell'Ufficio parlamentare di bilancio Alberto Zanardi  . Nel corso dell'esame sono state svolte ulteriori audizioni  .

L'alleggerimento del prelievo sui settori produttivi è avvenuto anche (legge di stabilità 2016, commi 61-64) mediante la riduzione dell'aliquota IRES dal 27,5 al 24 per cento, operante a decorrere dal 2017.

Si rammenta in questa sede che, con la sentenza n. 10 del 2015  , la Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale della cd. Robin Hood Tax (vale a dire l'addizionale all'aliquota IRES nei confronti delle società che operano nel settore petrolifero, nel settore dell'energia elettrica e nel trasporto e distribuzione del gas naturale, introdotta dall'art. 81, commi 16, 17 e 18, del decreto-legge n. 112 del 2008), senza effetti retroattivi; la norma è stata censurata sotto il profilo della ragionevolezza e della proporzionalità.

 

La legge di stabilità 2015 (commi 20) ha disposto l'integrale deducibilità dall'IRAP del costo sostenuto per lavoro dipendente a tempo indeterminato, eccedente le vigenti deduzioni – analitiche o forfetarie – riferibili allo stesso costo. Il medesimo provvedimento (comma 21) ha attribuito un credito d'imposta IRAP ai soggetti passivi che non si avvalgono di dipendenti nell'esercizio della propria attività.

La legge di stabilità 2016 (comma 73) ha esteso la deducibilità del costo del lavoro dall'imponibile IRAP, nel limite del 70 per cento, per ogni lavoratore stagionale impiegato per almeno 120 giorni nei due periodi d'imposta, a decorrere dal secondo contratto stipulato con lo stesso datore di lavoro nell'arco di due anni a partire dalla cessazione del precedente contratto. Per il 2018 (legge di bilancio 2018, comma 116) detto costo è integralmente deducibile. La medesima legge (commi da 70 a 72) ha esentato da IRAP i soggetti che operano nel settore agricolo, le cooperative di piccola pesca ed i loro consorzi, e le cooperative ed i loro consorzi che forniscono in via principale, anche nell'interesse di terzi, servizi nel settore selvicolturale, a decorrere dal 2016. Detto provvedimento (commi 123 e ss.gg.) ha inoltre elevato gli importi deducibili dall'IRAP in favore di alcuni soggetti di minori dimensioni, rafforzando le deduzioni in favore delle società in nome collettivo e in accomandita semplice (ed equiparate) e delle persone fisiche esercenti attività commerciali, nonché delle persone fisiche e delle società semplici esercenti arti e professioni.

Nel solco delle agevolazioni IRAP si inquadra anche l'applicazione a regime delle deduzioni per l'incremento di base occupazionale (comma 132 della legge di stabilità 2014): i soggetti passivi IRAP possono dedurre il costo del personale, ove stipulino contratti di lavoro dipendente a tempo indeterminato ad incremento d'organico a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2014.

Tali interventi (oltre a quelli elencati nel tema web dedicato alla tassazione delle persone fisiche) si inquadrano nell'alveo delle misure adottate al fine di ridurre il cd. cuneo fiscale, ovvero la differenza tra l'onere del costo del lavoro e il reddito effettivo percepito dal prestatore d'opera o lavoratore.

 

Il legislatore è intervenuto a più riprese sulla fiscalità delle banche e delle assicurazioni, anche per coordinare la relativa disciplina con le nuove norme in tema di crisi bancaria. Tra i principali interventi si ricordano:

-         la modifica delle rettifiche su crediti e delle perdite su crediti, che consente a banche ed assicurazioni di includere nella base imponibile le perdite e le riprese di valore nette per deterioramento dei crediti, nell'esercizio in cui sono contabilizzate e nei quattro successivi (commi 158-161 della legge di stabilità 2014);

-         l'equiparazione (decreto-legge n. 91 del 2014) del regime fiscale di Cassa Depositi e Prestiti S.P.A a quello delle banche;

-         la modifica (articolo 16 del decreto-legge n. 83 del 2015) alla disciplina fiscale delle svalutazioni e delle perdite su crediti di banche ed assicurazioni, rese deducibili in un unico esercizio (rispetto ai precedenti 5 anni);

-         il nuovo trattamento fiscale delle somme derivanti dalla riduzione o conversione di strumenti di capitale nell'ambito delle procedure di risoluzione bancaria (legge di stabilità 2016, commi 170 e 171), che non concorrono a formare il reddito imponibile dell'emittente. Il provvedimento detassa parzialmente  anche i valori derivanti dal cd. bail in, i conferimenti del Fondo di risoluzione e le somme corrisposte dal sistema di garanzia dei depositanti nel corso della procedura di risoluzione.

-         l'introdotta addizionale IRES (commi 65-69 della legge di stabilità 2016) del 3,5 per cento per gli enti creditizi e finanziari. A fronte di tale addizionale, le norme (commi 67 e 68) rendono integralmente deducibili gli interessi passivi; sono escluse (legge di bilancio 2017, comma 49) dall'addizionale le società di gestione dei fondi comuni di investimento (SGR);

-         le agevolazioni fiscali per gli operatori di finanza etica e sostenibile (legge di bilancio 2017, comma 51), per le quali è detassato il 75 per cento delle somme destinate a incremento del capitale proprio.

Con riferimento al settore immobiliare, si ricorda in questa sede che il decreto-legge n. 133 del 2014 (articolo 20, commi da 1 a 3) ha introdotto sostanziali modifiche al regime delle Società di intermediazione immobiliare quotate - SIIQ, volte a facilitarne l'accesso a un regime fiscale agevolato. La norma ha inciso in particolare sui requisiti partecipativi dei soci, uniformando inoltre il regime fiscale a quello dei fondi immobiliari. Tra le misure introdotte, in particolare, viene previsto un nuovo regime fiscale di esenzione e distribuzione delle plusvalenze realizzate sugli immobili oggetto di locazione.

Per incentivare la capitalizzazione delle imprese italiane, negli ultimi anni è stata modificata la disciplina in materia di Aiuto alla crescita economica – ACE, istituto che consente alle imprese di dedurre dal reddito imponibile la componente derivante dal rendimento nozionale di nuovo capitale proprio.

L'articolo 19 del decreto-legge n. 91 del 2014 ha disposto una maggiorazione del 40 per cento dell'ACE per le società ammesse alla quotazione nei mercati regolamentati. Il decreto-legge n. 50 del 2017 (articolo 7) ha rideterminato, abbassandole, le aliquote ACE, già modificate dalla legge di bilancio 2017 (articolo 1, commi 549-553, della legge n. 232 del 2016). In particolare, dall'ottavo periodo d'imposta della sua applicazione, l'aliquota per il calcolo del rendimento nozionale del nuovo capitale proprio è fissata all'1,5 per cento in luogo del previgente 2,7 per cento. Inoltre la misura di aliquota disposta per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2017 è fissata nella misura dell'1,6 per cento, in luogo del 2,3 per cento.

Le imprese startup e gli incubatori certificati godono di agevolazioni fiscali specifiche.

Le startup innovative, disciplinate dagli articoli 25-35 del D. L. n. 179 del 2012), sono  imprese di nuova costituzione che svolgono attività di sviluppo, produzione e commercializzazione di prodotti o servizi innovativi ad alto valore tecnologico. A questa tipologia d'impresa, che deve possedere specifici requisiti, sono riconosciute misure agevolative, sia nella fase di avvio che in quella di sviluppo. Oltre a requisiti necessari (tra i quali si segnalano: costituzione da non più di 5 anni, valore della produzione non superiore a 5 milioni annui, non distribuzione degli utili, oggetto sociale sviluppo, produzione e commercializzazione di prodotti o servizi innovativi ad alto valore tecnologico), l'impresa deve possedere almeno uno tra i requisiti alternativi che identificano il carattere innovativo dell'attività: deve sostenere spese di ricerca e sviluppo in misura almeno pari al 15% del maggiore tra costo e valore totale della produzione; deve impiegare, come dipendenti o collaboratori, personale altamente qualificato in determinate misure alternative; deve essere titolare o depositaria o licenziataria di almeno una privativa industriale ovvero titolare dei diritti relativi ad un programma per elaboratore originario.

Alle startup innovative e agli incubatori certificati non si applica il diritto annuale dovuto in favore delle Camere di Commercio, nonché, come chiarito dalla circolare 16/E   dell'Agenzia delle Entrate dell'11 giugno 2014, i diritti di segreteria e l'imposta di bollo abitualmente dovuti per gli adempimenti da effettuare presso il Registro delle Imprese (articolo 26 del decreto-legge n. 179 del 2012).

Alle startup innovative inoltre si applica una disciplina di deroga alla normativa sulle società di comodo e in perdita sistematica. Pertanto, nel caso conseguano ricavi "non congrui" oppure siano in perdita fiscale sistematica, non scattano nei loro confronti le penalizzazioni fiscali previste per le cosiddette società di comodo, ad esempio l'imputazione di un reddito minimo e di una base imponibile minima ai fini Irap, l'utilizzo limitato del credito IVA, l'applicazione della maggiorazione Ires del 10,5% (citato articolo 26 del decreto-legge n. 179 del 2012). Le stesse sono inoltre esonerate dall'obbligo di apposizione del visto di conformità per compensazione dei crediti IVA (art. 4, comma 11-novies del decreto-legge n. 3 del 2015).

Nei confronti di amministratori, dipendenti e collaboratori di tali soggetti opera l'esenzione da imposizione fiscale e contributiva per la parte di reddito di lavoro che deriva dall'attribuzione di azioni, quote, strumenti finanziari partecipativi o diritti delle predette imprese (articolo 27 del D.L. 179 del 2012).

Sono previsti incentivi fiscali anche per l'investimento nel capitale di rischio delle startup innovative provenienti da persone fisiche e giuridiche. In particolare tale agevolazione è stata resa strutturale dalla legge di bilancio 2017: per le persone fisiche è prevista una detrazione IRPEF pari al 30 per cento dell'investimento, fino a un massimo di 1 milione di euro; per le persone giuridiche l'incentivo consiste in una deduzione dall'imponibile IRES del 30 per cento dell'investimento, fino a un massimo di 1,8 milioni di euro (articolo 1, comma 66 della legge n. 232 del 2016). Gli incentivi operano sia per gli investimenti diretti in startup innovative, sia per quelli indiretti (mediante OICR e altre società che investono prevalentemente in startup e PMI innovative). A partire dal 2017, la fruizione dell'incentivo è condizionata al mantenimento della partecipazione nella startup innovativa per un minimo di tre anni. Fino al 2016, le aliquote dell'incentivo ammontavano al 19 per cento per gli investimenti da parte di persone fisiche e al 20 per cento per le persone giuridiche, salvo le maggiorazioni rispettivamente al 25 per cento e al 27 per cento nel caso di investimenti in startup innovative a vocazione sociale o in ambito energetico. Dal 2017, invece si applica l'aliquota unica al 30 per cento.

 Con riferimento agli incentivi di natura finanziaria, si ricorda la possibilità per le suddette categorie di imprese di raccogliere capitale di rischio con modalità innovative, segnatamente attraverso portali online (crowdfunding); tale modalità di raccolta di capitale, inizialmente riservata alle startup ed alle PMI innovative, è stata da ultimo estesa a tutte le PMI (articolo 1, comma 70, della legge n. 232 del 2016).

L'articolo 4  del D.L. n. 3 del 2015 ha introdotto nell'ordinamento la definizione di piccole e medie imprese innovative, destinate ad accedere ad alcune semplificazioni, agevolazioni ed incentivi in precedenza riservati alle startup innovative. Tali disposizioni si applicano solo alle PMI innovative costituite da non oltre 7 anni, nel rispetto delle condizioni e dei limiti previsti dalla normativa europea in materia di aiuti di Stato.

Il sostegno delle nuove imprese è stato assicurato anche mediante incentivi fiscali a vantaggio dei sottoscrittori di "Fondi di Venture Capital" specializzati nelle fasi di avvio delle nuove imprese (articolo 31 del D.L. 98 del 2011, attuato con D.M. 21 dicembre 2012). I proventi degli investitori non sono soggetti ad imposizione qualora i FVC prevedano nei loro regolamenti che almeno il 75 per cento dei relativi attivi sia investito in società non quotate, qualificabili come piccole e medie imprese, con sede operativa in Italia, avviate da non più di 36 mesi e con fatturato non superiore a 50 milioni di euro. Gli incentivi sono confermati se, decorso un anno dalla data di avvio dei Fondi o dall'adeguamento del loro regolamento, il valore dell'investimento in società non quotate non risulti inferiore, nel corso dell'anno solare, al 75 per cento del valore degli attivi per più di tre mesi. Infine, le quote o azioni delle società in cui investono i Fondi per il Venture Capital devono essere direttamente detenute almeno per il 51 per cento da persone fisiche e devono essere inferiori, per ciascuna piccola o media impresa, a 2,5 milioni di euro su un periodo di 12 mesi. Le quote dei FVC possono essere sottoscritte esclusivamente da investitori professionali.

Al fine di favorire gli investimenti in startup, la legge di bilancio 2017 ha previsto la possibilità per le società quotate di acquisire le perdite fiscali di società startup partecipate per almeno il 20 per cento. Sono previste diverse condizioni, tra cui le seguenti: le azioni della società cessionaria o della società che controlla direttamente o indirettamente la società cessionaria, devono essere negoziate in un mercato regolamentato o in un sistema multilaterale di negoziazione di uno degli Stati membri dell'Unione europea e degli Stati aderenti all'Accordo sullo Spazio economico europeo con il quale l'Italia abbia stipulato un accordo che assicuri un effettivo scambio di informazioni; la società cedente non deve svolgere in via prevalente attività immobiliare; la cessione deve riguardare l'intero ammontare delle perdite fiscali (legge n. 232 del 2016, articolo 1, commi 76-80).

 A seguito degli interventi apportati con l'articolo 33 del D.L. 179 del 2012, e successivamente modificati dal decreto-legge n. 69 del 2013 (articolo 19) il legislatore ha delineato ulteriori modalità di sostegno alla realizzazione di nuove opere:

  • in via sperimentale, viene introdotto un credito d'imposta per nuove opere di importo superiore a 200 milioni di euro entro il limite massimo del 50 per cento del costo dell'investimento; esso spetta per la realizzazione di nuove opere infrastrutturali di rilevanza strategica nazionale con contratti di partenariato pubblico privato (PPP) a valere sull'IRES e sull'IRAP generate in relazione alla costruzione e gestione dell'opera stessa; l'approvazione della progettazione definitiva sia avvenuta entro il 31 dicembre 2016.
  • è prevista l'esenzione dal pagamento del canone di concessione nella misura necessaria al raggiungimento dell'equilibrio del piano economico-finanziario, sempre per nuove opere di importo superiore a 200 milioni di euro, cumulabile con la misura precedente;
  • in alternativa, è prevista la "defiscalizzazione" delle nuove opere incluse in piani o programmi di amministrazioni pubbliche previsti a legislazione vigente (ai sensi dell'articolo 18 della legge n. 183 del 2011), consistente nella possibilità di compensare le imposte con quanto dovuto alla PA a titolo di contributo pubblico a fondo perduto.

Il richiamato decreto-legge n. 133 del 2014 ha ampliato l'ambito operativo di detti incentivi (articolo 11), che sono stati estesi alle opere previste in piani o programmi approvati da amministrazioni pubbliche, riducendo da 200 a 50 milioni di euro il valore dell'opera al di sopra del quale viene concessa l'agevolazione. Il valore delle opere non di rilevanza strategica nazionale previste in piani o programmi approvati da amministrazioni pubbliche non può superare l'importo di 2 miliardi di euro.

 Tra gli altri interventi di rilancio del settore delle infrastrutture, si ricorda in questa sede la tassazione agevolata dei cd. project bond (ai sensi dell'articolo 1 del D.L. 83 del 2012), con l'applicazione di un'imposta sostitutiva con aliquota al 12,5 per cento(resa strutturale, e non solo applicabile alle prime emissioni, dal D.L. n. 133 del 2014).

 

    La legge di stabilità 2016 ha introdotto numerose agevolazioni fiscali per il settore produttivo.
    Si segnalano tra l'altro:

    • l'applicazione opzionale (comma 121) per gli imprenditori individuali di un'imposta sostitutiva di IRPEF e IRAP, con aliquota dell'8 per cento, sugli immobili strumentali posseduti alla data del 31 ottobre 2015;
    • la proroga (commi da 887 a 897) dei termini per la rivalutazione di quote e terreni da parte delle persone fisiche, con l'incremento all'8 per cento l'aliquota della relativa imposta sostitutiva. La misura è stata ulteriormente prorogata dalla legge di bilancio 2017 (commi da 554 a 564) e dalla legge di bilancio 2018 (commi 997-998), confermando l'aliquota dell'8 per cento in relazione alla relativa imposta sostitutiva:

    Con la legge di bilancio 2017 (commi 17-23) si è intervenuti sulla tassazione dei redditi delle cd. imprese minori assoggettate alla contabilità semplificata, sostituendo il vigente principio di competenza con il principio di cassa.

    La legge di bilancio 2018  (commi 29-36) ha prorogato per l'anno 2018 le cd. misure di superammortamento e di iperammortamento, che consentono alle imprese ed ai professionisti di maggiorare le quote di ammortamento dei beni strumentali, a fronte di nuovi investimenti effettuati. Dette misure sono state in origine disposte dalla legge di stabilità per il 2016 e poi prorogate, con alcuni ampliamenti, dalla legge di bilancio 2017 (iperammortamento). In particolare, la misura di superammortamento consente di maggiorare del 40 per cento gli ammortamenti delle imprese con riferimento alle operazioni effettuate entro il 31 dicembre 2018 (ovvero sino al 30 giugno 2019, a specifiche condizioni). Il cd. iperammortamento consente di maggiorare del 150 per cento gli ammortamenti su beni ad alto contenuto tecnologico (Industria 4.0).

    Il legislatore ha utilizzato l'istituto delle Zone Franche Urbane, aree geografiche entro le quali vigono specifiche agevolazioni (anche fiscali) per persone fisiche e imprese, allo scopo di:

    •  promuovere la crescita di territori colpiti da calamità naturali;
    • sostenere le regioni del Mezzogiorno.

    Si rinvia all'approfondimento per una disamina più completa dell'istituto e delle attuali ZFU.

    Con riferimento agli enti non commerciali, si ricorda preliminarmente che la legge di stabilità 2015  (comma 655) ha innalzato dal 5 al 77,74 per cento la quota imponibile degli utili percepiti dagli enti non commerciali (tra cui rientrano a titolo esemplificativo gli enti operanti nel terzo settore, i trust e le fondazioni bancarie).

    La legge 6 giugno 2016, n. 106   ha conferito al Governo una delega per la riforma del Terzo settore, dell'impresa sociale e per la disciplina del servizio civile universale.  In attuazione della delega, in vigore dal 3 luglio 2016, è stato emanato il D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 111   che disciplina l'istituto del cinque per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche.  Il D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 112   prevede la revisione della disciplina in materia di impresa sociale, consentendo tra l'altro all'impresa sociale di distribuire dividendi ai soci (entro certi limiti) ed estendendo il novero di attività che configurino una utilità sociale, conferendo inoltre alcuni incentivi fiscali.

    Il D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117   reca il Codice del Terzo settore, con il quale si provvede tra l'altro al riordino e alla revisione organica della disciplina speciale e delle altre disposizioni vigenti relative agli enti del Terzo settore, compresa la disciplina tributaria applicabile a tali enti; sono disciplinati i titoli di solidarietà degli enti del terzo settore nonché le altre forme di finanza sociale.

    Si veda l'approfondimento per una sintesi delle principali norme fiscali e finanziarie nel Codice del Terzo Settore.