Fisco

Contenzioso tributario, interpello e risoluzione stragiudiziale delle controversie

Nella Relazione   sul monitoraggio dello stato del contenzioso tributario e sull'attività delle commissioni tributarie per l'anno 2016 (giugno 2017) si evidenzia una diminuzione del numero complessivo delle controversie pendenti al 31 dicembre 2016, pari a 469.048, in calo dell'11,61%, rispetto a quanto registrato nel 2015 (530.646). Per il quinto anno consecutivo si registra una diminuzione delle controversie pendenti e un numero di controversie definite superiore a quelle pervenute.

Il Decreto Legislativo n. 156 del 2015  , di attuazione della delega fiscale, recante misure per la revisione della disciplina degli interpelli e del contenzioso tributarioha apportato numerose innovazioni all'attuale assetto del processo tributario.

Altri interventi, previsti dal decreto-legge n. 50 del 2017, riguardano:

- la procedura di cooperazione e collaborazione rafforzata per le società non residenti che appartengono a gruppi multinazionali con ricavi superiori a 1 miliardo di euro e che effettuano cessione di beni e prestazioni di servizio in Italia per un ammontare superiore a 50 milioni avvalendosi di società residenti o di stabili organizzazioni di società non residenti, per la definizione dei debiti tributari dovuti in relazione alla eventuale stabile organizzazione. In tal caso le sanzioni amministrative sono ridotte e il reato di omessa dichiarazione non è punibile (articolo 1-bis);

- l'ampliamento dell'ambito operativo dell'istituto del reclamo/mediazione nel contenzioso tributario alle controversie di valore sino a cinquantamila euro, rispetto alla previgente soglia di ventimila euro (articolo 10);

- modalità agevolate di definizione delle controversie tributarie, mediante pagamento degli importi indicati nell'atto impugnato che hanno formato oggetto di contestazione in primo grado e degli interessi da ritardata iscrizione a ruolo, escludendo quindi il pagamento delle sanzioni e degli interessi di mora (articolo 11).

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Secondo quanto contenuto nella Relazione   sul monitoraggio dello stato del contenzioso tributario e sull'attività delle commissioni tributarie per l'anno 2016 (giugno 2017) al 31 dicembre 2016 risultano pendenti 318.651 ricorsi in CTP (-17,63% rispetto all'anno precedente) per un valore pari a 29,1 miliardi di euro e 150.397 appelli in CTR (+4,60% rispetto all'anno precedente) per un valore di 21,9 miliardi di euro. Il 45,78% dei ricorsi pendenti presso le CTP e il 71,78% degli appelli pendenti presso le CTR riguardano l'Agenzia delle entrate. Considerando la tipologia di tributi la quota principale è rappresentata dalle controversie che riguardano l'Ire e l'Irpef (55.745, pari a circa il 24% del totale dei ricorsi/appelli pervenuti nell'anno), seguite da quelle che riguardano i tributi per lo smaltimento rifiuti (23.118), i tributi locali sulle proprietà immobiliari (22.634), gli altri tributi erariali (22.379) e l'Iva (22.138), che si attestano tutti intorno al 9-10% del totale. Il valore complessivo delle controversie presentate nel 2016 nei due gradi di giudizio è circa 31,7 miliardi di euro. A fronte di 231.713 controversie pervenute (in CTP e CTR), si registra un valore medio pari a 136.907 euro.

Il Decreto Legislativo n. 156 del 2015  , recante misure per la revisione della disciplina degli interpelli e del contenzioso tributario, ha apportato numerose innovazioni all'attuale assetto del processo tributario. Tra le principali novità proposte vi sono:

- l'innalzamento del valore della lite che consente alle parti di stare in giudizio senza assistenza tecnica e la razionalizzazione delle norme che riguardano i soggetti abilitati a prestare assistenza nel processo;

- il rafforzamento del principio in base al quale le spese del giudizio tributario seguono la soccombenza, riducendo la discrezionalità del giudice nel disporre la compensazione delle spese;

- la modifica della disciplina di comunicazioni e notifiche, da orientare verso gli strumenti telematici ed elettronici;

- l'estensione dell'ambito applicativo del reclamo;

- la compiuta disciplina delle diverse tipologie di conciliazione giudiziale;

- la provvisoria esecutività delle sentenze, anche di primo grado (si veda al riguardo il D.M. 6 febbraio 2017, n. 22  , relativo alle modalità di concessione delle garanzie in presenza di sentenze tributarie immediatamente esecutive anche se non definitive);

- il rafforzamento del cd. rimedio dell'ottemperanza.

Il D.Lgs. n. 156 del 2015 (riforma degli interpelli e del contenzioso tributario) ha riscritto l'articolo 17-bis del D.Lgs. n. 546 del 1992, il quale disciplina il reclamo e la mediazione nel processo tributario. Si ricorda che l'introduzione di tali istituti nel processo tributario è stata disposta dall'articolo 39 del D.L. 98 del 2011. Si tratta di una procedura da esperire obbligatoriamente prima della presentazione del ricorso, come strumento di risoluzione stragiudiziale delle controversie col fisco. Nell'originaria formulazione la mancata presentazione del reclamo rendeva inammissibile il ricorso. Il comma 611 della legge n. 147 del 2013, in luogo della previgente condizione di inammissibilità, ha stabilito che la presentazione del reclamo costituisce condizione di procedibilità del ricorso.

Con il D.Lgs. n. 156 del 2015 si prevede che il ricorso produce gli effetti del reclamo (in tal modo è evitata la necessità di presentare due atti) e può contenere una proposta di mediazione, con rideterminazione dell'ammontare della pretesa. Le controversie di valore indeterminabile non sono reclamabili, ad eccezione di alcune controversie in materia catastale. L'istituto è stato esteso nei confronti degli atti di tutti gli enti impositori, compresi gli enti locali (inizialmente erano impugnabili solamente gli atti emessi dall'Agenzia delle entrate).

Il ricorso non è procedibile fino alla scadenza del termine di novanta giorni dalla data di notifica, entro il quale deve essere conclusa la procedura di reclamo; si applica la sospensione dei termini processuali nel periodo feriale. Le Agenzie fiscali provvedono all'esame del reclamo e della proposta di mediazione mediante strutture diverse ed autonome da quelle che curano l'istruttoria degli atti reclamabili.

L'articolo 10 del decreto-legge n. 50 del 2017 ha esteso l'ambito operativo dell'istituto del reclamo/mediazione nel contenzioso tributario alle controversie di valore sino a 50.0000 euro, innalzando detto ammontare dalla previgente soglia di 20.000 euro; le norme si applicano agli atti impugnabili notificati a decorrere dal 1° gennaio 2018. Sono esclusi da mediazione i tributi che costituiscono risorse proprie tradizionali UE

L'Agenzia delle entrate ha fornito chiarimenti e istruzioni operative al riguardo con la circolare n. 30/E   del 22 dicembre 2017. Il valore della controversia si individua con riferimento a ciascun atto impugnato ed è dato dall'importo del tributo contestato dal contribuente con il ricorso, al netto degli interessi e delle eventuali sanzioni irrogate. Nelle controversie riguardanti il rifiuto espresso o tacito alla restituzione di tributi il valore corrisponde all'importo del tributo richiesto a rimborso, al netto degli accessori; qualora l'istanza di rimborso riguardi più periodi d'imposta, il valore della lite è dato dal tributo chiesto a rimborso per singolo periodo di imposta.

 Si segnala, infine, che la Commissione Giustizia della Camera ha avviato la proposta di legge di delega al Governo per la soppressione delle commissioni tributarie provinciali e regionali e per l'istituzione di sezioni specializzate tributarie presso i tribunali ordinari (3734  ), non concluso.

Il decreto-legge n. 193 del 2016 (articolo 6) consente di definire con modalità agevolate i carichi affidati agli agenti della riscossione negli anni compresi tra il 2000 e il 2016 (c.d. "rottamazione delle cartelle"). Aderendo alla procedura il contribuente può pagare solo le somme iscritte a ruolo a titolo di capitale, di interessi legali e di remunerazione del servizio di riscossione. Non sono dovute dunque le sanzioni, gli interessi di mora e le sanzioni e somme aggiuntive gravanti su crediti previdenziali. Il pagamento è comunque dilazionato in rate nel corso del 2017 e nel corso del 2018.

A tal fine deve essere presentata un'apposita dichiarazione, entro il 21 aprile 2017 (termine così prorogato dal D.L. n. 36 del 2017 rispetto all'originario 31 marzo 2017), con la quale si manifesta la volontà di avvalersi della definizione agevolata. L'agente della riscossione comunica gli importi dovuti a ciascun contribuente che presenti la relativa istanza e fornisce ai debitori i dati necessari a individuare i carichi definibili e avvisa il debitore dei carichi affidati nell'anno 2016 per i quali, alla data del 31 dicembre 2016, risulta non ancora notificata la cartella di pagamento ovvero l'avviso di presa in carico degli accertamenti esecutivi.

Oltre alle risorse proprie tradizionali UE, alle somme dovute a titolo di recupero di aiuti di Stato ed ai crediti derivanti da pronunce di condanna della Corte dei conti, sono escluse dalla definizione agevolata le multe, le ammende e le sanzioni pecuniarie dovute a seguito di provvedimenti e sentenze penali di condanna, nonché le altre sanzioni, diverse da quelle irrogate per violazioni tributarie o per violazione degli obblighi relativi ai contributi e ai premi dovuti dagli enti previdenziali.

Con riferimento alle sanzioni amministrative per violazioni al Codice della strada, la definizione agevolata può tuttavia riguardare i soli interessi sulle sanzioni amministrative.

La possibilità di introdurre la definizione agevolata è stata estesa anche alle entrate regionali e degli enti locali (articolo 6-ter). Gli enti territoriali devono darne notizia mediante pubblicazione sul proprio sito istituzionale. Anche in tale caso è ammessa la rateizzazione del pagamento, che non può superare il 30 settembre 2018.

Il medesimo provvedimento (articolo 5-bis) autorizza l'Agenzia delle Dogane a definire con transazioni, entro il 30 settembre 2017, le liti fiscali pendenti alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto in esame, aventi ad oggetto il recupero dell'accisa su prodotti energetici, alcol e bevande alcoliche riferite a fatti verificatisi anteriormente al 1° aprile 2010. 

Con la circolare n. 2/E   dell'8 marzo 2017, l'Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti per la corretta applicazione della disciplina relativa ai propri carichi.  

L'articolo 1 del decreto-legge n. 148 del 2017 prevede la possibilità di rientrare nei benefici della Definizione agevolata 2016 a favore di coloro che non hanno pagato le prime due rate in scadenza a luglio e a settembre 2017: a tal fine gli importi scaduti devono essere saldati, in un'unica soluzione, entro il 7 dicembre 2017. Il termine per il pagamento della rata che scade ad aprile 2018 è posticipato a luglio 2018. È prevista una specifica disciplina per le Università degli studi che hanno aderito alla Definizione agevolata 2016: possono pagare le rate in scadenza a novembre 2017 entro il mese di novembre 2018. Sono riammessi alla definizione agevolata dei carichi affidati nel periodo 2000-2016, anche coloro che sono stati precedentemente esclusi in quanto non in regola con il precedente piano di rateazione in essere alla data del 24 ottobre 2016, a causa del mancato pagamento di tutte le rate scadute al 31 dicembre 2016, e tutti i soggetti che, pur essendo in condizione di avvalersene, non hanno presentato la necessaria dichiarazione e documentazione nei termini di legge. Per aderire alla definizione agevolata, il debitore deve manifestare all'agente della riscossione la volontà di avvalersene rendendo apposita dichiarazione entro il 15 maggio 2018. Sulle somme dovute si applicano, a partire dal 1° agosto 2018, gli interessi per la dilazione dei pagamenti nella misura del 4,5 per cento. Il versamento delle somme può essere rateizzato in un numero massimo di cinque rate consecutive di uguale importo, da pagare, rispettivamente, nei mesi di luglio, settembre, ottobre, novembre 2018 e febbraio 2019.

Si disciplina inoltre la Definizione agevolata 2017: i carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio al 30 settembre 2017 possono essere estinti con modalità agevolate. Per aderire il debitore deve inviare una istanza all'Agenzia delle entrate-Riscossione entro il 15 maggio 2018. È possibile pagare in un'unica soluzione oppure fino a un massimo di 5 rate (da pagare, rispettivamente, nei mesi di luglio, settembre, ottobre, novembre 2018 e febbraio 2019). Può presentare la richiesta di rottamazione anche chi non è in regola con il precedente piano di rateizzazione (commi 4-10).

Il nuovo comma 11-quater estende i termini per disciplinare, da parte delle regioni e degli enti locali, la definizione agevolata delle proprie entrate non riscosse oggetto di provvedimenti di ingiunzione fiscale.

Sul sito   dell'Agenzia delle entrate - Riscossione sono presenti le informazioni dettagliate delle procedure, i modelli e le FAQ.

Si ricorda che, in precedenza, la legge di stabilità 2014 (L. 147/2013) aveva disciplinato la definizione, con modalità agevolate, delle somme iscritte a ruolo i cui carichi sono stati affidati agli agenti della riscossione fino al 31 ottobre 2013. E' dovuto il pagamento dell'intero importo originariamente iscritto a ruolo, ovvero a quello residuo, più le somme dovute a titolo di remunerazione del servizio di riscossione (senza interessi di mora). Tali disposizioni non si applicano né ai dazi e ai tributi costituenti risorse proprie UE né quelle dovute per effetto di sentenze di condanna della Corte dei conti. 

L'articolo 11 del decreto-legge n. 50 del 2017 consente di definire con modalità agevolate le controversie tributarie in cui è parte l'Agenzia delle entrate, mediante pagamento degli importi indicati nell'atto impugnato che hanno formato oggetto di contestazione in primo grado e degli interessi da ritardata iscrizione a ruolo, escludendo quindi il pagamento delle sanzioni e degli interessi di mora.

Anche gli enti territoriali possono, entro il 31 agosto 2017, stabilire l'applicazione delle norme in tema di definizione agevolata delle controversie tributarie a quelle in cui è parte il medesimo ente.

Sono definibili con tali modalità i giudizi il cui ricorso sia stato notificato alla controparte entro il 24 aprile 2017 (data di entrata in vigore del decreto-legge) per le quali, alla data di presentazione della domanda di definizione agevolata, il processo non si sia concluso con pronuncia definitiva. Le somme sono rateizzabili secondo le norme in tema di dilazione degli importi dovuti a seguito di accertamento con adesione, ma con un massimo di tre rate. Non sono rateizzabili gli importi fino a duemila euro. Il termine per il pagamento della prima rata o del totale è fissato al 30 settembre 2017; il termine per la seconda rata è scaduto il 30 novembre 2017, mentre la terza e ultima rata può essere saldata entro il 30 giugno 2018. Con il provvedimento 21 luglio 2017 l'Agenzia delle entrate ha approvato il modello per la presentazione della domanda e ha definito nel dettaglio modalità e termini di trasmissione e di versamento degli importi dovuti. Il termine per la presentazione è scaduto il 2 ottobre 2017 (in quanto il 30 settembre è sabato).

Con la circolare n. 22/E   e la circolare n. 23/E   del 28 luglio 2017 l'Agenzia delle entrate ha fornito chiarimenti interpretativi e risposte a quesiti sulla definizione agevolata delle controversie tributarie.

Il Decreto Legislativo n. 156 del 2015   (riforma degli interpelli e del contenzioso tributario), modificando lo Statuto del contribuente (articolo 11 della legge n. 212 del 2000), ha disciplinato quattro diverse tipologie di interpello:

  • ordinario, riguardante l'applicazione delle disposizioni tributarie, quando vi sono condizioni di obiettiva incertezza sulla corretta interpretazione delle disposizioni ovvero sulla corretta qualificazione di fattispecie, e non siano comunque attivabili le procedure relative all'accordo preventivo per le imprese con attività internazionale e all'interpello sui nuovi investimenti (previsti dal D.Lgs. n. 147 del 2015, si veda oltre);
  • probatorio, concernente la sussistenza delle condizioni e la valutazione della idoneità degli elementi probatori richiesti dalla legge per l'adozione di specifici regimi fiscali nei casi espressamente previsti;
  • antiabuso, sull'applicazione della disciplina sull'abuso del diritto ad una specifica fattispecie;
  • disapplicativo, per la disapplicazione di norme tributarie che, allo scopo di contrastare comportamenti elusivi, limitano deduzioni, detrazioni, crediti d'imposta, o altre posizioni soggettive del soggetto passivo altrimenti ammesse dall'ordinamento, fornendo la dimostrazione che nella particolare fattispecie tali effetti elusivi non possono verificarsi. Tale ultima tipologia è di carattere obbligatorio, ferma restando la possibilità per il contribuente, qualora non sia stata resa risposta favorevole, di fornire la richiesta dimostrazione anche nelle successive fasi dell'accertamento in sede amministrativa e contenziosa.

La risposta agli interpelli, scritta e motivata, vincola ogni organo della amministrazione con esclusivo riferimento alla questione oggetto dell'istanza e limitatamente al richiedente. Quando la risposta non è comunicata al contribuente entro il termine previsto, il silenzio equivale a condivisione, da parte dell'amministrazione, della soluzione prospettata dal contribuente. Gli atti - anche a contenuto impositivo o sanzionatorio - difformi dalla risposta, espressa o tacita, sono nulli. Tale efficacia si estende ai comportamenti successivi del contribuente, riconducibili alla fattispecie oggetto di interpello, salvo rettifica della soluzione interpretativa da parte dell'amministrazione con valenza esclusivamente per gli eventuali comportamenti futuri.

Il provvedimento   4 gennaio 2016 dell'Agenzia delle entrate contiene le regole procedurali e le indicazioni operative sulle istanze d'interpello. Il provvedimento opera una tendenziale regionalizzazione degli interpelli, ossia tutte le istanze relative ai tributi erariali, indipendentemente dalla tipologia, devono essere presentate alle Direzioni regionali competenti in funzione del domicilio fiscale del contribuente. Tutte le istanze di competenza del ramo Territorio devono essere inviate alla Direzione Regionale nel cui ambito opera l'ufficio competente ad applicare la norma tributaria oggetto di interpello. Resta ferma la competenza delle strutture centrali (Direzione Centrale Normativa e Direzione Centrale Catasto, Cartografia e Pubblicità immobiliare) per le amministrazioni dello Stato, gli enti pubblici a rilevanza nazionale, i soggetti di più rilevante dimensione e i contribuenti esteri; fa ancora eccezione, ma in solo via transitoria, la gestione delle nuove istanze cd. "antiabuso" che fino al 31 dicembre 2017 saranno presentate direttamente alla Direzione Centrale Normativa indipendentemente dai requisiti dimensionali o dalla residenza del contribuente che presenta l'istanza. Con la circolare 9/E   del 1° aprile 2016, l'Agenzia delle entrate ha fornito chiarimenti in ordine alla disciplina sostanziale e procedurale dell'interpello del contribuente, con riferimento alle istanze relative ai tributi amministrati dalla stessa Agenzia.

L'articolo 2 del D. Lgs. n. 147 del 2015 ha introdotto nell'ordinamento una nuova tipologia di interpello per le società che effettuano nuovi investimenti: il soggetto che intenda effettuare in Italia rilevanti investimenti può rivolgersi all'Agenzia delle entrate allo scopo di conoscere preventivamente il parere in merito al corretto trattamento fiscale del piano di investimenti e delle operazioni straordinarie pianificate per la conseguente esecuzione dello stesso. La società deve presentare un business plan in cui sono descritti, oltre alle caratteristiche e all'ammontare dell'investimento, anche l'incremento occupazionale in relazione alla attività in cui avviene l'investimento. Sono dunque valutati i riflessi, anche in termini quantitativi, che l'investimento ha sul sistema fiscale italiano. Le disposizioni di attuazione sono state adottate con il decreto 29 aprile 2016  . Con la circolare 25/E   del 1° giugno 2016 l'Agenzia delle entrate ha fornito chiarimenti sull'ambito applicativo e sulle modalità di presentazione dell'interpello sui nuovi investimenti.

Si segnala infine che i contribuenti che aderiscono al regime dell'adempimento collaborativo possono presentare l'istanza di interpello abbreviato, prima della scadenza dei termini previsti per l'assolvimento degli obblighi tributari. L'adempimento collaborativo è il regime agevolativo - introdotto dal decreto legislativo n. 128 del 2015 -  che intende promuovere l'adozione di forme di comunicazione e di cooperazione rafforzate, basate sul reciproco affidamento tra l'amministrazione finanziaria e le società di maggiori dimensioni, nonché di favorire nel comune interesse la prevenzione e la risoluzione delle controversie in materia fiscale (si veda il relativo approfondimento).

La giurisdizione tributaria è organizzata in Commissioni Tributarie Provinciali e Regionali. Le Commissioni Tributarie Provinciali (CTP) operano in primo grado e sono organizzate  presso ciascun capoluogo di provincia e suddivise in Sezioni. Le Commissioni Tributarie Regionali (CTR), istituite presso ciascun capoluogo di regione, operano invece in secondo grado.

Sono oggetto di giurisdizione tributaria:

  • tutte le controversie aventi ad oggetto i tributi di ogni genere e specie, compresi quelli regionali, provinciali e comunali e il contributo per il Servizio sanitario nazionale, nonché le sovrimposte e le addizionali, le relative sanzioni, nonchè gli interessi e ogni altro accessorio;
  • la materia catastale concernente l'intestazione, la delimitazione, la figura, l'estensione, il classamento dei terreni e la ripartizione dell'estimo fra i compossessori a titolo di promiscuità di una stessa particella, nonché le controversie concernenti la consistenza, il classamento delle singole unità immobiliari urbane e l'attribuzione della rendita catastale;
  • le controversie attinenti l'imposta o il canone comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni.

Sono escluse dalla giurisdizione del giudice tributario le controversie riguardanti gli atti dell'esecuzione forzata tributaria successivi alla notifica della cartella di pagamento.

Il legislatore si è prefisso di razionalizzare l'attività e il personale degli organi giurisdizionali. Si segnala, in merito, quanto disposto dall'articolo 39 del D.L. 98 del 2011 (come modificato dal D.L. 138 del 2011) che ha inteso rafforzare le cause di incompatibilità dei giudici tributari e incrementare la presenza nelle Commissioni tributarie regionali di giudici selezionati tra i magistrati ordinari, amministrativi, militari, e contabili ovvero tra gli Avvocati dello Stato, in servizio o a riposo, modificando inoltre le disposizioni relative al Consiglio di presidenza della giustizia tributaria.

L'obbligo di versamento del contributo unificato previsto dal TU spese di giustizia è stato esteso anche al processo tributario, nell'ammontare e con le regole previste dal medesimo TU (articolo 37, comma 6 del citato D.L. 98/11). E' stata prevista l'istituzione del ruolo unico nazionale dei componenti delle Commissioni tributarie presso il Consiglio di presidenza della giustizia tributaria, nel quale sono inseriti i componenti delle commissioni tributarie provinciali e regionali, nonché i componenti della commissione tributaria centrale (D.L. n. 16 del 2012).

L'articolo 1 della legge n. 64 del 2013 (di conversione del decreto-legge n. 35/2013), ha escluso dall'elettorato attivo e passivo per il rinnovo del Consiglio di Presidenza della giustizia tributaria: i componenti delle commissioni tributarie soprannumerari che entro la data delle elezioni non siano stati immessi nelle funzioni giurisdizionali; i componenti della Commissione tributaria centrale.

Per ulteriori informazioni sulla giurisdizione tributaria si segnala il Portale della Giustizia tributaria  .

    Il Processo Tributario Telematico (PTT) dal 15 luglio 2017 è attivo su tutto il territorio nazionale, a conclusione di una graduale estensione a livello regionale iniziata il 1 dicembre 2015. 

    L'articolo 39 del D.L. n. 98 del 2011 ha introdotto l'utilizzo della PEC nell'ambito del processo tributario. L'indirizzo di posta elettronica certificata del difensore o delle parti è indicato nel ricorso o nel primo atto difensivo. Anche la parte processuale che non si avvale di un avvocato può utilizare la posta elettronica certificata (PEC). In tal caso la parte che sta in giudizio personalmente deve indicare la propria PEC nel ricorso (articolo 49 del D.L. n. 90 del 2014). Qualora la parte non abbia comunicato la PEC o questa non funzioni correttamente per cause imputabili al destinatario, le comunicazioni nel corso del giudizio sono eseguite mediante deposito degli atti in segreteria della Commissione tributaria. Anche l'invito al pagamento del contributo unificato può essere notificato mediante PEC.

    In attuazione dell'articolo 39, comma 8, del D.L. n. 98 del 2011 è stato adottato con decreto   23 dicembre 2013, n. 163, il regolamento recante la disciplina dell'uso di strumenti informatici e telematici nel processo tributario. Con il D.M. 4 agosto 2015   sono state emanate le specifiche tecniche previste dall'articolo 3, comma 3, del regolamento. Il decreto regola alcuni aspetti del processo, quali, ad esempio, la registrazione e l'accesso al S.I.Gi.T, il Sistema Informativo della Giustizia Tributaria; le notificazioni e le comunicazioni; la costituzione in giudizio; la formazione e la consultazione del fascicolo informatico; il deposito degli atti; il pagamento del contributo unificato tributario. La normativa è stata aggiornata con il D.M.   28 novembre 2017  .

    Il D.Lgs. n. 156 del 2015, revisione degli interpelli e del contenzioso tributario, amplia l'uso della posta elettronica certificata (PEC) per le comunicazioni e le notificazioni nel processo tributario. Le comunicazioni nel processo tributario sono effettuate anche mediante l'utilizzo della posta elettronica certificata, mentre tra le pubbliche amministrazioni esse possono essere effettuate mediante scambio di documenti informatici nell'ambito del sistema pubblico di connettività. Si dispone che le notificazioni tra le parti e i successivi depositi presso la Commissione tributaria possano avvenire per via telematica, tenendo conto di quanto stabilito nel citato regolamento sul processo tributario telematico (D.M. n.163/2013).

    Si segnala la pubblicazione del MEF "Il Processo Tributario Telematico  che raccoglie la normativa, la prassi di riferimento ed informazioni tecnico/operative. Nel febbraio 2018 è stato inoltre pubblicato il Rapporto   sui depositi telematici degli atti e documenti nel contenzioso tributario.

    Il decreto-legge n. 102 del 2013 ha esteso l'ambito di applicazione delle disposizioni in materia di definizione agevolata in appello dei giudizi di responsabilità amministrativo-contabile con pagamento di una somma non inferiore al 25 per cento del danno quantificato nella sentenza di primo grado (articolo 14). Il giudizio più rilevante a cui è risultata applicabile la disposizione ha riguardato i concessionari per la gestione della rete telematica del gioco lecito, condannati al risarcimento per danno erariale per aver violato gli obblighi di servizio relativamente al mancato collegamento degli apparecchi da gioco alla apposita rete telematica.

    Ulteriori disposizioni in materia di giochi pubblici sono descritte nel relativo tema.

    L'articolo 1-bis del decreto-legge n. 50 del 2017 ha introdotto per le società non residenti che appartengono a gruppi multinazionali con ricavi superiori a 1 miliardo di euro e che effettuano cessione di beni e prestazioni di servizio in Italia per un ammontare superiore a 50 milioni, avvalendosi di società residenti o di stabili organizzazioni di società non residenti, la possibilità di accedere ad una procedura di cooperazione e collaborazione rafforzata per la definizione dei debiti tributari dovuti in relazione alla eventuale stabile organizzazioneTale procedura, pur non essendo specificamente rivolta alle imprese operanti nell'economia digitale, è a queste che punta maggiormente date le loro ampie opportunità di sfuggire dalla tassazione nazionale.

    I soggetti interessati possono chiedere all'Agenzia delle entrate una valutazione della sussistenza dei requisiti che configurano la stabile organizzazione mediante un'istanza finalizzata all'accesso al regime dell'adempimento collaborativo, disciplinato dal D.Lgs. n. 128 del 2015. Nel caso in cui constati la sussistenza di una stabile organizzazione in Italia, l'Agenzia delle entrate invia al contribuente un invito al fine di definire, in contraddittorio, i debiti tributari della stabile organizzazione per i periodi d'imposta per i quali sono scaduti i termini di presentazione delle dichiarazioni. A coloro che, versando le somme dovute entro venti giorni dalla redazione dell'atto di accertamento con adesione, estinguono i debiti tributari della stabile organizzazione, le sanzioni amministrative dovute ai sensi dell'articolo 2, comma 5, del D.Lgs. n. 218 del 1997 sono ridotte alla metà; inoltre il reato di omessa dichiarazione non è punibile.

    I soggetti per i quali è stata constatata l'esistenza di una stabile organizzazione nel territorio dello Stato e che hanno estinto i debiti tributari, a prescindere dall'ammontare del volume d'affari o dei ricavi della stabile organizzazione, possono accedere al regime dell'adempimento collaborativo al ricorrere degli altri requisiti previsti dal D.Lgs. n. 128 del 2015.

    Le entrate derivanti dalla disciplina in esame sono destinate al Fondo per la non autosufficienza e al Fondo per le politiche sociali per un ammontare non inferiore a 100 milioni di euro annui. La restante parte è destinata al Fondo per la riduzione della pressione fiscale.