Fisco

L'attuazione della delega fiscale

La legge 11 marzo 2014, n. 23   ha conferito una delega al Governo per la realizzazione di un sistema fiscale più equo, trasparente e orientato alla crescita.

Con la legge n. 34 del 2015   (articolo 1, comma 2), di conversione del decreto-legge n. 4 del 2015, il termine per l'esercizio della suddetta delega è stato prorogato sino al 27 giugno 2015 (e cioè di tre mesi rispetto al termine originario). Nella Gazzetta Ufficiale n. 233 del 7 ottobre 2015 sono stati pubblicati gli ultimi decreti legislativi attuativi della delega.

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In attuazione della delega sono stati emanati i seguenti provvedimenti:

Il 27 giugno 2015 è scaduto il termine per l'attuazione della delega. Restano quindi inattuate o parzialmente attuate, tra le altre, le seguenti norme:

  • revisione del catasto dei fabbricati, fatta salva la riforma delle Commissioni censuarie (articolo 2);
  • revisione della riscossione degli enti locali (articolo 10, comma 1, lettera c));
  • revisione dell'imposizione sui redditi di impresa (articolo 11, comma 1, lettera a));
  • razionalizzazione dell'imposta sul valore aggiunto e di altre imposte indirette, fatta salva la revisione delle accise sui tabacchi lavorati (articolo 13);
  • revisione della disciplina dei giochi pubblici e rilancio del settore ippico (articolo 14);
  • revisione della fiscalità energetica e ambientale (articolo 15).

La legge 11 marzo 2014, n. 23 (A.C. 282   Causi, C. 950   Zanetti, C. 1122   Capezzone e C. 1339   Migliore) riprende il contenuto del disegno di legge d'iniziativa del Governo della precedente legislatura A.C. 5291   (Delega al Governo recante disposizioni per un sistema fiscale più equo, trasparente e orientato alla crescita), come approvato in prima lettura dalla Camera dei deputati il 12 ottobre 2012, che non ha concluso il proprio iter al Senato. La Commissione Finanze ha inteso riprendere i lavori parlamentari sui temi della revisione del sistema tributario con l'obiettivo di individuare in tempi rapidi alcune soluzioni alle esigenze di semplificazione, certezza del sistema tributario, tutela dei diritti dei contribuenti e riduzione della pressione tributaria sulle famiglie e le imprese che l'attuale recessione economica rende ancora più ineludibili.

La legge, che persegue l'obiettivo della riduzione della pressione tributaria sui contribuenti (articolo 16), si compone di 16 articoli concernenti i principi generali e le procedure di delega; la revisione del catasto dei fabbricati; le norme per la stima e il monitoraggio dell'evasione e il riordino dell'erosione fiscale; la disciplina dell'abuso del diritto e dell'elusione fiscale; la cooperazione rafforzata tra l'amministrazione finanziaria e le imprese, con particolare riguardo al tutoraggio, alla semplificazione fiscale e alla revisione del sistema sanzionatorio; il rafforzamento dell'attività conoscitiva e di controllo; la revisione del contenzioso tributario e della riscossione degli enti locali; la revisione dell'imposizione sui redditi di impresa e la previsione di regimi forfetari per i contribuenti di minori dimensioni, nonché la razionalizzazione della determinazione del reddito d'impresa e delle imposte indirette; la disciplina dei giochi pubblici; le nuove forme di fiscalità ambientale.

Nell'esercizio della delega il Governo deve attenersi, oltre che ai singoli criteri direttivi esplicitati in ciascun articolo, al rispetto dei princìpi costituzionali, in particolare di quelli di cui agli articoli 3 e 53 della Costituzione, nonché del diritto dell'Unione europea; al rispetto dei princìpi dello statuto dei diritti del contribuente, con particolare riferimento al rispetto del vincolo di irretroattività delle norme tributarie; le nuove norme devono inoltre essere coerenti con quanto stabilito dalla legge 5 maggio 2009, n. 42  , in materia di federalismo fiscale. Ulteriori principi di delega riguardano: la tendenziale uniformità della disciplina delle obbligazioni tributarie; il coordinamento e la semplificazione degli obblighi contabili e dichiarativi dei contribuenti; la coerenza e uniformità dei poteri in materia tributaria; la generalizzazione del meccanismo della compensazione tra crediti d'imposta vantati dal contribuente e debiti tributari a suo carico.

 Quanto alla procedura per l'emanazione dei decreti attuativi, si prevede che le Commissioni parlamentari competenti e per i profili finanziari hanno 30 giorni (prorogabili di altri 20) per l'espressione del parere, trascorsi i quali il provvedimento può essere comunque adottato. Si prevede altresì una procedura rafforzata analoga a quella prevista per i decreti attuativi della legge sul federalismo fiscale: qualora non intenda conformarsi ai pareri parlamentari, il Governo è tenuto a trasmettere nuovamente i testi alle Camere con le sue osservazioni e con eventuali modifiche. I pareri definitivi delle Commissioni competenti per materia sono espressi entro dieci giorni, decorsi i quali i decreti possono essere comunque adottati. Il Governo, nei 18 mesi successivi dalla data di entrata in vigore di ciascun decreto attuativo, può adottare eventuali decreti correttivi e integrativi.

L'articolo 1, comma 2, della legge n. 34 del 2015, con la quale è stata disposta la conversione del decreto-legge n. 4 del 2015, ha prorogato il termine per l'esercizio della delega fino al 27 giugno 2015 (vale a dire di tre mesi). Inoltre il provvedimento ha disposto che, ove il termine per l'espressione del parere parlamentare cada negli ultimi trenta giorni precedenti il termine finale di scadenza della delega, ovvero successivamente a tale termine, operi una proroga automatica di novanta giorni del predetto termine di delega.

Con il D.Lgs. n. 175 del 2014   sono state introdotte norme di attuazione della delega fiscale in materia di semplificazioni fiscali e dichiarazione precompilata. Tra le misure previste nel decreto, oltre all'introduzione della dichiarazione dei redditi precompilata, si segnalano la revisione della disciplina concernente i rimborsi IVA e lo snellimento degli adempimenti connessi ad operazioni intracomunitarie e con i Paesi esteri. Sono semplificati alcuni adempimenti in riferimento alla struttura delle addizionali regionali e comunali.

Successivamente l'articolo 7-quater del D.L. n. 193 del 2016 ha dettato numerose disposizioni di semplificazione fiscaleIn particolare si tratta di misure riguardanti contenuti e termini per la presentazione delle dichiarazioni, modalità di trasmissione, presunzioni legali, spese deducibili dal reddito di lavoro autonomoimmobili situati all'esterocedolare secca sugli affittiimposta di bollo per gli assegni, proroga tacita delle opzioni esercitabili ai sensi del TUIRtassazione di gruppo consolidato mondiale,  tonnage taxpagamenti superiori a 1000 euro, garanzia sui rimborsi IVAobblighi dichiarativi connessi all'opzione per l'imposta sostitutiva sui finanziamenti, modalità di riscossione delle tasse ipotecarie e dei tributi speciali, apertura delle conservatorie immobiliari e istituzione di sezioni stralcio delle conservatoriespese di giustiziaimposta di registrochiusura delle partite IVA inattive, sanzioni per la mancata presentazione della dichiarazione di cessazione di attività a fini IVAdisciplina dei CAF e dei professionisti abilitati alla trasmissione delle dichiarazioni dei contribuenti, dichiarazione precompilatainfedeltà del visto sulle dichiarazioni elaborate dai CAF e dai professionisti.

La delega fiscale ha previsto la revisione del sistema sanzionatorio penale secondo criteri di predeterminazione e proporzionalità, dando rilievo alla configurazione del reato tributario per i comportamenti fraudolenti, simulatori o finalizzati alla creazione e utilizzo di documentazione falsa (articolo 8). Sono inoltre previste una più puntuale definizione delle fattispecie di elusione ed evasione fiscale e delle relative conseguenze sanzionatorie nonché la revisione del regime della dichiarazione infedele e del sistema sanzionatorio amministrativo, al fine di meglio correlare le sanzioni all'effettiva gravità dei comportamenti.

Il Decreto Legislativo n. 158 del   2015   prevede la revisione del sistema penale tributario e dell'impianto sanzionatorio amministrativo, mediante modifiche del D.Lgs. n. 74 del 2000. Con riferimento alle fattispecie penali, in sintesi il decreto prevede un inasprimento delle condotte fraudolente (pene più severe per l'omessa presentazione della dichiarazione, l'occultamento o distruzione di scritture contabili e l'indebita compensazione di crediti inesistenti; è introdotto il reato di omessa presentazione della dichiarazione del sostituto di imposta) e un alleggerimento di quelle ritenute meno gravi (ad esempio, sono elevate le soglie di punibilità, da 50 mila a 250 mila, per l'omesso versamento dell'Iva, da 50 mila a 150 mila euro per la dichiarazione infedele, da 30 mila a 50 mila per l'omessa dichiarazione). Sono inoltre circoscritte le definizioni di ‘documenti falsi', di ‘mezzi fraudolenti' e di ‘operazioni simulate'. La disciplina penale della dichiarazione infedele è stata mitigata: non sono punibili le valutazioni che, singolarmente considerate, differiscono in misura inferiore al 10 per cento rispetto a quelle corrette. Si prevede la non punibilità nel caso del pagamento del debito tributario prima del dibattimento, per i reati di dichiarazione infedele, omessa dichiarazione, omesso versamento delle ritenute e dell'IVA; in caso di pagamento del debito per gli altri reati le pene sono diminuite fino alla metà e non si applicano le pene accessorie e le circostanze aggravanti. I beni sequestrati, diversi dal denaro e dalle disponibilità finanziarie, possono essere affidati in custodia giudiziale agli organi dell'amministrazione finanziaria che ne facciano richiesta per le loro esigenze operative. 

La riforma del sistema sanzionatorio penale tributario (Titolo I) è entrata in vigore il 22 ottobre 2015. La revisione del sistema sanzionatorio amministrativo (Titolo II) è entrata in vigore il 1° gennaio 2016 (termine così anticipato dalla legge di stabilità 2016: articolo 1, comma 133, della legge n. 208 del 2015).

In attuazione della delega fiscale che ha previsto di incentivare l'utilizzo della fatturazione elettronica (legge n. 23 del 2014, articolo 9), è stato emanato il Decreto Legislativo n. 127 del 2015  , in materia di fatturazione elettronicatrasmissione telematica delle operazioni IVA e di controllo delle cessioni di beni effettuate attraverso distributori automatici, il quale reca disposizioni premiali a favore dell'uso della fattura elettronica. 

I contribuenti possono utilizzare gratuitamente il servizio per la generazione, trasmissione e conservazione delle fatture elettroniche che l'Agenzia delle entrate mette a disposizione dal 1° luglio 2016. Dal 1° gennaio 2017 il Ministero dell'economia e delle finanze mette a disposizione dei soggetti passivi dell'imposta sul valore aggiunto il Sistema di Interscambio, gestito dall'Agenzia delle entrate, ai fini della trasmissione e della ricezione delle fatture elettroniche, e di eventuali variazioni delle stesse, relative a operazioni che intercorrono tra soggetti residenti nel territorio dello Stato, secondo il formato della fattura elettronica.

La legge di bilancio 2018, in luogo del previgente regime opzionale, ha previsto nell'ambito dei rapporti fra privati (B2B) l'obbligo di emettere soltanto fatture elettroniche attraverso il Sistema di Interscambio per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate tra soggetti residenti o stabiliti nel territorio dello Stato, e per le relative variazioni. Nei confronti dei consumatori finali le fatture elettroniche sono rese disponibili dai servizi telematici dell'Agenzia delle entrate e da chi emette la fattura: i consumatori possono rinunciare alla copia elettronica o analogica della fattura. Sono esonerati dal predetto obbligo coloro che rientrano nel regime forfetario agevolato o che continuano ad applicare il regime fiscale di vantaggio. In caso di violazione dell'obbligo di fatturazione elettronica la fattura si considera non emessa e sono previste sanzioni pecuniarie. Si prevede inoltre la trasmissione telematica all'Agenzia delle entrate dei dati relativi alle cessioni di beni e di prestazione di servizi effettuate e ricevute verso e da soggetti non stabiliti in Italia, salvo quelle per le quali è stata emessa una bolletta doganale e quelle per le quali siano state emesse o ricevute fatture elettroniche (legge n. 205 del 2017, commi 909, 915-917 e 928).

 Dal 1° gennaio 2017 i soggetti che effettuano cessioni di beni e prestazioni di servizi (imprese, artigiani e professionisti) hanno la facoltà di trasmettere telematicamente all'Agenzia delle entrate i dati dei corrispettivi giornalieri delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi, in sostituzione degli obblighi di registrazione. L'opzione ha effetto per cinque anni e si estende, ove non revocata di quinquennio in quinquennio. In sostanza ciò consente il superamento dell'obbligo di emissione dello scontrino ai fini fiscali (art. 2, comma 1). La legge di bilancio 2018 ha introdotto a decorrere dal 1° luglio 2018 l'obbligo di memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi con riferimento alle cessioni di benzina o di gasolio destinati ad essere utilizzati come carburante per motori. Inoltre l'introduzione della fatturazione elettronica obbligatoria è anticipata al 1° luglio 2018 per le cessioni di benzina o di gasolio destinati ad essere utilizzati come carburanti per motori e per le prestazioni dei subappaltatori nei confronti dell'appaltatore principale nel quadro di un contratto di appalto di lavori, servizi o forniture stipulato con una P.A..

La legge di bilancio 2018 ha inoltre previsto la riduzione dei termini di decadenza per gli accertamenti a favore dei soggetti che garantiscono la tracciabilità dei pagamenti ricevuti ed effettuati relativi ad operazioni di ammontare superiore a 500 euro. Da tale agevolazione sono esclusi i soggetti che esercitano il commercio al minuto e attività assimilate, salvo che abbiano esercitato l'opzione per la trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi (nuovo articolo 3 del D.Lgs. n. 127 del 2015).

A favore dei soggetti passivi dell'IVA esercenti arti e professioni e delle imprese ammesse al regime di contabilità semplificata è prevista la predisposizione da parte dell'Agenzia delle entrate di dichiarazioni precompilate riguardanti la liquidazione periodica dell'IVA, la dichiarazione annuale IVA, la dichiarazione dei redditi e gli F24 per i versamenti.

L'articolo 4-bis del decreto-legge n. 193 del 2016 ha disciplinato l'emissione elettronica delle fatture per il tax free shopping. A partire dal 1° settembre 2018 (termine così posticipato dalla legge n. 205 del 2017, art. 1, comma 1088, rispetto all'originario 1° gennaio 2018), per gli acquisti di beni del valore complessivo, al lordo dell'IVA, superiore a 155 euro destinati all'uso personale o familiare, da trasportarsi nei bagagli personali fuori del territorio doganale dell'Unione europea (in sgravio IVA), l'emissione delle relative fatture deve essere effettuata dal cedente in modalità elettronica.

Il Decreto Legislativo n. 156 del 2015   (riforma degli interpelli e del contenzioso tributario), modificando lo Statuto del contribuente (articolo 11 della legge n. 212 del 2000), ha disciplinato quattro diverse tipologie di interpello:

  • ordinario, riguardante l'applicazione delle disposizioni tributarie, quando vi sono condizioni di obiettiva incertezza sulla corretta interpretazione delle disposizioni ovvero sulla corretta qualificazione di fattispecie, e non siano comunque attivabili le procedure relative all'accordo preventivo per le imprese con attività internazionale e all'interpello sui nuovi investimenti (previsti dal D.Lgs. n. 147 del 2015, si veda oltre);
  • probatorio, concernente la sussistenza delle condizioni e la valutazione della idoneità degli elementi probatori richiesti dalla legge per l'adozione di specifici regimi fiscali nei casi espressamente previsti;
  • antiabuso, sull'applicazione della disciplina sull'abuso del diritto ad una specifica fattispecie;
  • disapplicativo, per la disapplicazione di norme tributarie che, allo scopo di contrastare comportamenti elusivi, limitano deduzioni, detrazioni, crediti d'imposta, o altre posizioni soggettive del soggetto passivo altrimenti ammesse dall'ordinamento, fornendo la dimostrazione che nella particolare fattispecie tali effetti elusivi non possono verificarsi. Tale ultima tipologia è di carattere obbligatorio, ferma restando la possibilità per il contribuente, qualora non sia stata resa risposta favorevole, di fornire la richiesta dimostrazione anche nelle successive fasi dell'accertamento in sede amministrativa e contenziosa.

La risposta agli interpelli, scritta e motivata, vincola ogni organo della amministrazione con esclusivo riferimento alla questione oggetto dell'istanza e limitatamente al richiedente. Quando la risposta non è comunicata al contribuente entro il termine previsto, il silenzio equivale a condivisione, da parte dell'amministrazione, della soluzione prospettata dal contribuente. Gli atti - anche a contenuto impositivo o sanzionatorio - difformi dalla risposta, espressa o tacita, sono nulli. Tale efficacia si estende ai comportamenti successivi del contribuente, riconducibili alla fattispecie oggetto di interpello, salvo rettifica della soluzione interpretativa da parte dell'amministrazione con valenza esclusivamente per gli eventuali comportamenti futuri.

Il provvedimento   4 gennaio 2016 dell'Agenzia delle entrate contiene le regole procedurali e le indicazioni operative sulle istanze d'interpello. Il provvedimento opera una tendenziale regionalizzazione degli interpelli, ossia tutte le istanze relative ai tributi erariali, indipendentemente dalla tipologia, devono essere presentate alle Direzioni regionali competenti in funzione del domicilio fiscale del contribuente. Tutte le istanze di competenza del ramo Territorio devono essere inviate alla Direzione Regionale nel cui ambito opera l'ufficio competente ad applicare la norma tributaria oggetto di interpello. Resta ferma la competenza delle strutture centrali (Direzione Centrale Normativa e Direzione Centrale Catasto, Cartografia e Pubblicità immobiliare) per le amministrazioni dello Stato, gli enti pubblici a rilevanza nazionale, i soggetti di più rilevante dimensione e i contribuenti esteri; fa ancora eccezione, ma in solo via transitoria, la gestione delle nuove istanze cd. "antiabuso" che fino al 31 dicembre 2017 saranno presentate direttamente alla Direzione Centrale Normativa indipendentemente dai requisiti dimensionali o dalla residenza del contribuente che presenta l'istanza. Con la circolare 9/E   del 1° aprile 2016, l'Agenzia delle entrate ha fornito chiarimenti in ordine alla disciplina sostanziale e procedurale dell'interpello del contribuente, con riferimento alle istanze relative ai tributi amministrati dalla stessa Agenzia.

L'articolo 2 del D. Lgs. n. 147 del 2015 ha introdotto nell'ordinamento una nuova tipologia di interpello per le società che effettuano nuovi investimenti: il soggetto che intenda effettuare in Italia rilevanti investimenti può rivolgersi all'Agenzia delle entrate allo scopo di conoscere preventivamente il parere in merito al corretto trattamento fiscale del piano di investimenti e delle operazioni straordinarie pianificate per la conseguente esecuzione dello stesso. La società deve presentare un business plan in cui sono descritti, oltre alle caratteristiche e all'ammontare dell'investimento, anche l'incremento occupazionale in relazione alla attività in cui avviene l'investimento. Sono dunque valutati i riflessi, anche in termini quantitativi, che l'investimento ha sul sistema fiscale italiano. Le disposizioni di attuazione sono state adottate con il decreto 29 aprile 2016  . Con la circolare 25/E   del 1° giugno 2016 l'Agenzia delle entrate ha fornito chiarimenti sull'ambito applicativo e sulle modalità di presentazione dell'interpello sui nuovi investimenti.

Si segnala infine che i contribuenti che aderiscono al regime dell'adempimento collaborativo possono presentare l'istanza di interpello abbreviato, prima della scadenza dei termini previsti per l'assolvimento degli obblighi tributari. L'adempimento collaborativo è il regime agevolativo - introdotto dal decreto legislativo n. 128 del 2015 -  che intende promuovere l'adozione di forme di comunicazione e di cooperazione rafforzate, basate sul reciproco affidamento tra l'amministrazione finanziaria e le società di maggiori dimensioni, nonché di favorire nel comune interesse la prevenzione e la risoluzione delle controversie in materia fiscale (si veda il relativo approfondimento).

Per favorire l'internazionalizzazione dei soggetti economici operanti in Italia la legge delega ha previsto l'introduzione di norme volte a ridurre le incertezze nella determinazione del reddito e della produzione netta, in applicazione delle raccomandazioni derivanti dagli organismi internazionali e dalla Unione Europea (articolo 12). Con il Decreto Legislativo n. 147 del 2015  , in attuazione della delega, sono state introdotte le misure per la crescita e l'internazionalizzazione delle imprese.

Tra le principali misure ivi contenute si ricordano:

- la revisione degli accordi tra imprese aventi attività estera ed amministrazione finanziaria (cd. ruling di standard internazionale), che amplia la portata oggettiva dell'accordo, e la previsione di un'attività di consulenza da parte dell'Agenzia delle entrate relativa ai nuovi investimenti esteri;

- la nuova disciplina della tassazione dei dividendi esteri e, in particolare, da Stati aventi un regime fiscale privilegiato;

- la limitata deducibilità, entro il cd. valore normale, di spese e altri componenti negativi derivanti da operazioni intercorse con imprese localizzate in Stati o territori aventi regimi fiscali privilegiati;

- diverse modifiche alle norme sulle cd. controlled foreign companies;

- le modifiche di coordinamento con le disposizioni della legge di Stabilità 2015 che individuano gli Stati e i territori a regime fiscale privilegiato;

- un nuovo regime per il trasferimento della residenza nel territorio dello Stato da parte di soggetti non residenti che esercitano imprese commerciali;

- la cd. branch exemptionossia la possibilità che in capo ad un'impresa residente nel territorio dello Stato non assumano rilevanza fiscale gli utili e le perdite realizzati dalle sue stabili organizzazioni all'estero.

Tra le disposizioni della delega non attuate si segnalano: la ridefinizione dell'imposizione sui redditi che avrebbe dovuto prevedere l'assimilazione all'IRES dell'imposizione sui redditi d'impresa, compresi quelli prodotti in forma associata, da assoggettare a un'imposta sul reddito imprenditoriale, con un'aliquota proporzionale; la deducibilità delle somme prelevate dall'imprenditore e dai soci (da assoggettare a IRPEF); l'introduzione di regimi forfettari per i contribuenti di minori dimensioni, coordinandoli con analoghi regimi vigenti; possibili forme di opzionalità per i contribuenti; la semplificazione dell'imposizione su indennità e somme percepite alla cessazione del rapporto di lavoro. Il Governo avrebbe dovuto chiarire la definizione di autonoma organizzazione, adeguandola ai più consolidati princìpi desumibili dalla fonte giurisprudenziale, ai fini della non assoggettabilità dei professionisti, degli artisti e dei piccoli imprenditori all'IRAP (articolo 11).  In materia di IVA si prevedeva la semplificazione dei sistemi speciali nonché l'attuazione del regime del gruppo IVA. Il Governo era inoltre delegato ad introdurre norme per la revisione delle imposte c.d. minori, vale a dire le imposte sulla produzione e sui consumi, di registro, di bollo, ipotecarie e catastali, sulle concessioni governative, sulle assicurazioni e sugli intrattenimenti, attraverso la semplificazione degli adempimenti, la razionalizzazione delle aliquote nonché l'accorpamento o la soppressione di fattispecie particolari, in coordinamento con le disposizioni attuative del federalismo fiscale (articolo 13).
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 Il rafforzamento della tutela giurisdizionale del contribuente viene perseguito dalla legge delega sia mediante la razionalizzazione dell'istituto della conciliazione nel processo tributario, anche in un'ottica di deflazione del contenzioso, sia tramite l'incremento della funzionalità della giurisdizione tributaria (articolo 10). In tale ambito è introdotto il principio di terzietà dell'organo giudicante e previsto l'ampliamento dei soggetti abilitati a rappresentare i contribuenti dinanzi alle commissioni tributarie. 

Il Decreto Legislativo n. 159 del   2015  , recante misure per la semplificazione e razionalizzazione delle norme in materia di riscossione, è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 7 ottobre 2015. Con tale provvedimento si riduce il divario esistente in materia di rateazione delle somme dovute a seguito delle comunicazioni degli esiti di alcuni istituti definitori dell'accertamento, nonché a semplificare gli adempimenti del contribuente. Si prevede che ritardi di breve durata ovvero errori di limitata entità nel versamento delle rate non comportino l'automatica decadenza dal beneficio della rateizzazione. Si introduce  l'ipotesi di lieve inadempimento in cui non si ha la decadenza dal beneficio della dilazione. Viene esplicitata la possibilità del contribuente di avvalersi del ravvedimento operoso evitando l'iscrizione a ruolo degli importi residui dovuti. In caso di accertamento esecutivo, si consente al contribuente di attivare meccanismi per la concessione della dilazione del pagamento prima dell'affidamento in carico all'agente della riscossione, al ricorrere di evidenze specifiche che dimostrino una temporanea situazione di obiettiva difficoltà. Si riducono gli oneri del servizio nazionale della riscossione (cd. aggio), riconoscendo il solo costo di funzionamento del servizio. Si riduce la misura dei tassi degli interessi per il versamento, la riscossione e i rimborsi di ogni tributo.

Sostanziali modifiche alle norme sul contenzioso sono contenute nel Decreto Legislativo n. 156 del 2015  , recante misure per la revisione della disciplina degli interpelli e del contenzioso tributario.  

 Tra le disposizioni della delega non attuate si segnalano quelle in materia di riordino della riscossione delle entrate locali, con la prevista revisione della procedura dell'ingiunzione fiscale e delle ordinarie procedure di riscossione coattiva dei tributi, per adattarle alla riscossione locale.

 Il Decreto Legislativo n. 160 del   2015  , in attuazione della delega fiscale, ha modificato la legge di contabilità e finanza pubblica (legge 31 dicembre 2009, n. 196) al fine di introdurre strumenti di monitoraggio delle spese fiscali (c.d. tax expenditures) e prevedere il coordinamento dei medesimi strumenti con le procedure di bilancio. In particolare sono previsti due strumenti con caratteristiche ben distinte: da una parte un rapporto annuale di ricognizione delle spese fiscali (Rapporto annuale sulle spese fiscali) affidato ad una Commissione come organo tecnico e allegato allo stato di previsione delle entrate, nel disegno di legge di bilancio; dall'altra il rapporto programmatico, redatto dal Governo, da allegare alla Nota di aggiornamento al DEF. Il rapporto annuale di ricognizione delle spese fiscali costituisce la base informativa per la redazione del rapporto di natura programmatica, volto a ridurre o riformare le spese fiscali ingiustificate, superate dalla nuova situazione sociale ed economica, ovvero le spese fiscali che risultino avere le medesime finalità di programmi di spesa esistenti.

Nello stato di previsione delle entrate (Tabella 1) del disegno di legge di bilancio per l'anno 2017 è contenuto, tra gli allegati, il primo Rapporto annuale sulle spese fiscali   redatto dalla Commissione istituita con decreto del MEF il 28 aprile 2016. Il Rapporto, dopo aver chiarito la metodologia utilizzata per individuare le spese fiscali da monitorare, elenca un totale di 444 spese fiscali, suddivise in 20 missioni di spesa considerate nel bilancio dello Stato. Sono riportate inoltre le spese fiscali locali (166), ovvero quelle riferite agli enti territoriali di governo distinte per i vari tipi di tributo.

Nella Nota di aggiornamento al DEF 2017 è allegato il Rapporto programmatico recante gli interventi in materia di spese fiscali  .

Si segnala al riguardo il dossier del Senato "Le spese fiscali in Italia nel primo rapporto annuale (2016)  ".

La Commissione parlamentare per la semplificazione ha pubblicato il 27 settembre 2017 il documento   conclusivo dell'indagine conoscitiva sulle semplificazioni possibili nel settore fiscale, nella quale è stata analizzata anche la tematica degli sconti fiscali.

Nello stato di previsione delle entrate (Tabella 1) del disegno di legge di bilancio per l'anno 2018 è contenuto, tra gli allegati, il secondo Rapporto annuale sulle spese fiscali  . Il Rapporto, dopo aver chiarito la metodologia utilizzata per individuare le spese fiscali da monitorare, elenca un totale di 466 spese fiscali rispetto alle 444 del rapporto 2016. Sono inoltre riportate le spese fiscali locali (170), ovvero quelle riferite agli enti territoriali di governo distinte per i vari tipi di tributo. In questo secondo Rapporto sono incluse alcune tavole di sintesi delle spese fiscali, dove sono riportate le varie spese fiscali per classi di costo in termini di gettito (tavola 5), per tipo di tributo (tavola 6), per costo e tipo di tributo a doppia entrata (tavola 7), per natura della misura (spesa fiscale) (tavola 8) e per soggetti e categorie di beneficiari (tavola 9). Dalle tabelle si evince che nel 2018 le 466 spese fiscali ammontano complessivamente a 54,2 miliardi di euro (54,9 nel 2019 e 54,7 nel 2020). La gran parte delle tax expenditures incide sull'IRPEF (35,5 miliardi).

Le disposizioni di delega in materia di accise (contenute in particolare nell'articolo 13, comma 2) impegnano il Governo a introdurre norme per la revisione delle imposte sulla produzione e sui consumi.

Nella Gazzetta Ufficiale del 23 dicembre 2014 è stato pubblicato il Decreto Legislativo n. 188 del 2014  , in materia di tassazione dei tabacchi lavorati, dei loro succedanei, nonché di fiammiferiSi rinvia al tema in materia di accise per una disamina più approfondita del contenuto dell'atto. 

La legge di delega prevede altresì nuove forme di fiscalità al fine di preservare e garantire l'equilibrio ambientale (green taxes), in raccordo con la tassazione già vigente a livello regionale e locale e nel rispetto del principio della neutralità fiscale; tale tassazione è finalizzata a orientare il mercato verso modi di consumo e produzione sostenibili (articolo 15). Si prevede inoltre la revisione della disciplina delle accise sui prodotti energetici anche in funzione del contenuto di carbonio, come previsto dalla proposta di Direttiva del Consiglio europeo in materia di tassazione dei prodotti energetici e dell'elettricità. Il gettito derivante dall'introduzione della carbon tax è destinato prioritariamente alla riduzione della tassazione sui redditi, in particolare sul lavoro generato dalla green economy, e alla revisione del finanziamento dei sussidi alle fonti di energia rinnovabili. In relazione alla destinazione del gettito, il Senato ha specificato che le risorse dovranno essere finalizzate anche alla diffusione e innovazione delle tecnologie e dei prodotti a basso contenuto di carbonio e al finanziamento di modelli di produzione e consumo sostenibili.  Al fine di non penalizzare, sotto il profilo della competitività, le imprese italiane rispetto a quelle europee, si chiarisce che l'entrata in vigore delle disposizioni riguardanti la fiscalità ambientale deve essere coordinata con la data di recepimento della disciplina armonizzata decisa a livello europeo.

Rispondendo all'interrogazione n. 4-09217   Realacci, il Ministro dell'ambiente Galletti il 24 settembre 2015 ha affermato che l'articolo 15 della delega fiscale («fiscalità energetica ed ambientale») non è stato attuato in quanto il riferimento che legava politicamente – ma con meccanismi legalmente incerti – parte della sua attuazione alla revisione della direttiva europea sulla Tassazione dell'energia (ETD) ha creato incertezza. Il ritiro da parte della nuova Commissione europea della proposta di revisione dell'ETD (avvenuto a dicembre 2014) ha di fatto bloccato l'elaborazione di proposte da parte del Governo.

Il Decreto Legislativo n. 157 del   2015  , recante misure per la revisione della disciplina dell'organizzazione delle agenzie fiscali (Atto del Governo n. A.G.181-bis  ), è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 7 ottobre 2015. Le disposizioni prevedono interventi in materia di riorganizzazione delle agenzie fiscali diretti a potenziare l'efficienza dell'azione amministrativa anche attraverso la definizione di specifici obiettivi misurabili sulla base di puntuali indicatori. Viene altresì prevista una revisione del sistema delle convenzioni tra Ministero dell'economia e delle finanze e agenzie fiscali, in relazione alla nuova strategia di controllo fiscale e agli obiettivi di maggiore efficienza cui essa è rivolta, cui agganciare gli incentivi per il personale. Viene ulteriormente ridotto il numero dei dirigenti, con un risparmio complessivo pari a 10 milioni di euro.

 Attraverso la riforma del catasto degli immobili (articolo 2) la legge delega intende correggere le sperequazioni delle attuali rendite, accentuate a seguito dell'introduzione di un nuovo moltiplicatore per il calcolo dell'imposta municipale sperimentale (IMU). Tra i principi e criteri per la determinazione del valore catastale la delega indica, in particolare, la definizione degli ambiti territoriali del mercato, nonché la determinazione del valore patrimoniale utilizzando il metro quadrato come unità di consistenza in luogo del numero dei vani. E' assicurato il coinvolgimento dei comuni nel processo di revisione delle rendite, anche al fine di assoggettare a tassazione gli immobili ancora non censiti. La riforma deve avvenire a invarianza di gettito, tenendo conto delle condizioni socio-economiche e dell'ampiezza e composizione del nucleo familiare, così come riflesse nell'ISEE, da rilevare anche attraverso le informazioni fornite dal contribuente, per il quale sono previste particolari misure di tutela anticipata in relazione all'attribuzione delle nuove rendite, anche nella forma dell'autotutela amministrativa. E' previsto un meccanismo di monitoraggio da parte del Parlamento del processo di revisione delle rendite.

Viene previsto un regime fiscale agevolato per la messa in sicurezza degli immobili, in particolare per la realizzazione di opere di adeguamento degli immobili alla normativa in materia di sicurezza e di riqualificazione energetica e architettonica.

 

Contestualmente devono essere aggiornati i trasferimenti perequativi ai comuni. Sono ridefinite le competenze delle commissioni censuarie, in particolare attribuendo loro il compito di validare le funzioni statistiche (che sanno pubblicate al fine di garantire la trasparenza del processo estimativo) utilizzate per determinare i valori patrimoniali e le rendite, nonché introducendo procedure deflattive del contenzioso.  A garanzia dei saldi di bilancio, dalla riforma non devono derivare nuovi o maggiori oneri: conseguentemente dovranno essere utilizzate prioritariamente le strutture e le professionalità già esistenti nell'ambito delle amministrazioni pubbliche. Al riguardo si segnala che la legge di stabilità 2014 (articolo 1, comma 286) autorizza la spesa di 5 milioni per il 2014 e di 40 milioni per ciascuno degli anni dal 2015 al 2019 al fine di consentire la realizzazione della riforma del catasto.

In materia di riforma del catasto la delega è stata attuata solo con riferimento alla composizione, alle attribuzioni e al funzionamento delle Commissioni censuarie, mediante il Decreto Legislativo n. 198 del 2014  , pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 13 gennaio 2015. Con la circolare n. 3/E   del 18 febbraio 2015 l'Agenzia delle entrate ha delineato i tratti significativi delle nuove commissioni censuarie e ha fornito le prime indicazioni operative sugli adempimenti da effettuare per l'insediamento delle medesime, anche al fine di consentire un'omogenea applicazione delle disposizioni del D.Lgs. n. 198 del 2014. Il D.M. 27 maggio 2015  , pubblicato nella G.U. del 4 giugno 2015, ha individuato i criteri per la designazione, da parte dell'Associazione nazionale dei comuni italiani, dei componenti delle sezioni delle commissioni censuarie locali e centrale.

 In materia di giochi pubblici, la delega ha previsto - oltre ad una raccolta sistematica della disciplina in un codice delle disposizioni sui giochi e ad un riordino del prelievo erariale sui singoli giochi - interventi volti, tra l'altro, a: tutelare i minori dalla pubblicità dei giochi e a recuperare i fenomeni di ludopatia; vietare la pubblicità nelle trasmissioni radiofoniche e televisive nel rispetto dei principi sanciti in sede europea relativi alla tutela dei minori per i giochi con vincita in denaro che introducono comportamenti compulsivi; definire le fonti di regolazione dei diversi aspetti legati all'imposizione, nonché alla disciplina dei singoli giochi, per i quali si dispone una riserva di legge esplicita alla legge ordinaria; armonizzare aggi e compensi spettanti ai concessionari; riordinare la disciplina dei controlli e dell'accertamento dei tributi gravanti sui giochi, nonché il sistema sanzionatorio (articolo 14).

 E' quindi prevista la definizione di un concorso statale mediante istituzione di un apposito fondo, la cui dotazione è stabilita annualmente con la legge di stabilità; il concorso è finalizzato prioritariamente al contrasto al gioco d'azzardo patologico, anche in concorso con la finanza regionale e locale ed è finanziato - secondo quanto previsto al Senato - attraverso modifiche mirate alla disciplina fiscale dei giochi pubblici idonee ad incrementare le risorse erariali.

 Viene quindi confermato il modello organizzativo fondato sul regime concessorio ed autorizzatorio, ritenuto indispensabile per la tutela della fede, dell'ordine e della sicurezza pubblici, per la prevenzione del riciclaggio dei proventi di attività criminose, nonché per garantire il regolare afflusso del prelievo tributario gravante sui giochi. E' garantita l'applicazione di regole trasparenti ed uniformi sull'intero territorio nazionale in materia di titoli abilitativi all'esercizio dell'offerta di gioco, di autorizzazioni e di controlli, con adeguate forme di partecipazione dei comuni al procedimento di autorizzazione e pianificazione della dislocazione locale di sale da gioco e di punti vendita in cui si esercita come attività principale l'offerta di scommesse su eventi sportivi e non sportivi, nonché in materia di installazione degli apparecchi idonei per il gioco lecito.

 Si dispone, altresì, il rilancio del settore ippico anche attraverso l'istituzione della Lega ippica italiana, con funzioni, fra l'altro, di organizzazione degli eventi ippici, controllo di primo livello sulla regolarità delle corse, ripartizione e rendicontazione del fondo per lo sviluppo e la promozione del settore ippico. Il Fondo è alimentato mediante quote versate dagli iscritti alla Lega, nonché mediante quote della raccolta delle scommesse ippiche, del gettito derivante da scommesse su eventi ippici virtuali e da giochi pubblici raccolti all'interno degli ippodromi, attraverso la cessione dei diritti televisivi sugli eventi ippici, nonché di eventuali contributi erariali straordinari decrescenti fino all'anno 2017.

La legge delega in materia di giochi non è stata attuata.

La Commissione Finanze e Tesoro del Senato ha avviato, dal febbraio 2014, una indagine conoscitiva sugli organismi della fiscalità e sul rapporto tra contribuenti e fisco. Sul sito   del Senato sono disponibili i testi delle numerose audizioni  .