Fisco

Iva

La manovra 2018ha sterilizzato le cd. clausole di salvaguardia, rinviando gli aumenti IVA al 2019 e quelli accise al 2020. Tali aumenti erano stati introdotti dalla legge di stabilità 2015 a tutela dei saldi di finanza pubblica e consistevano in un aumento delle aliquote IVA ordinaria e ridotta rispettivamente di 3,5 e 3 punti percentuali e delle accise su benzina e gasolio in misura tale da determinare maggiori entrate non inferiori a 700 milioni di euro. I predetti aumenti IVA erano in origine previsti a partire dall'anno 2016, ma sono stati di volta in volta posticipati nel tempo.

 

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In relazione alle aliquote, si ricorda che a decorrere dal 1° ottobre 2013, l'aliquota ordinaria è stata rideterminata nella misura del 22 per cento (legge di bilancio 2013). L'ordinamento prevede inoltre due aliquote ridotte: una aliquota al 10 per cento e una al 5 per cento, quest'ultima istituita con la legge di stabilità 2016 (commi 960-963). Resta in vigore fino all'introduzione del regime definitivo previsto dalla direttiva IVA, infine, l'aliquota super–ridotta al 4 per cento, a condizione che l'aliquota fosse in vigore al 1° gennaio 1991 e che la sua applicazione risponda a ben definite ragioni di interesse sociale (articolo 110, direttiva IVA).

Rispondendo all'interrogazione Alberti 5-05866   del 24 giugno 2015, il Governo ha fornito una stima della ripartizione per aliquote del gettito Iva riscosso in via ordinaria nell'anno 2013: con riferimento ai consumi finali delle famiglie, a fronte di un gettito complessivo di 112 miliardi di euro, i prodotti e servizi al 4 per cento hanno reso 3 miliardi, quelli al 10 per cento 23 miliardi e quelli al 21-22 per cento 86 miliardi.

  Per scongiurare le riduzioni di agevolazioni e detrazioni previste da manovre precedenti, la legge di stabilità 2015 ha introdotto una clausola di salvaguardia a tutela dei saldi di finanza pubblica, volta ad incrementare le aliquote IVA ordinaria e ridotta rispettivamente di 3,5 e 3 punti percentuali e le accise su benzina e gasolio in misura tale da determinare maggiori entrate non inferiori a 700 milioni di euro. I predetti aumenti IVA erano in origine previsti a partire dall'anno 2016. Tali aumenti sono stati posticipati nel tempo. Da ultimo, la manovra 2018  ha rinviato gli aumenti IVA al 2019 e quelli accise al 2020. 


Altri interventi in materia di aliquote IVA riguardano:

- nel settore editoriale, il regime speciale IVA per le pubblicazioni editoriali, con la soppressione delle aliquote agevolate per gli allegati e i supporti integrativi a quotidiani e prodotti editoriali (decreto-legge n. 63 del 2013  ), l'estensione dell'IVA ridotta al 4 per cento alle pubblicazioni commercializzate tramite mezzi di comunicazione elettronica (e-book) (legge di stabilità 2015) e, successivamente, ai giornali, notiziari quotidiani, dispacci delle agenzie di stampa, e periodici online (legge di stabilità 2016);

- l'estensione dell'aliquota del 4 per cento all'acquisto di messaggi politici ed elettorali sui siti web (legge 6 luglio 2012, n. 96  );

- l'aumento dell'aliquota dal 4 al 10 per cento per le somministrazioni di alimenti e bevande mediante distributori automatici (legge di stabilità 2014);

- l'aumento dal 10 al 22 per cento dell'aliquota applicabile alle cessioni dei pellet di legno (legge di stabilità 2015);

- l'introduzione dell'aliquota del 5 per cento per le prestazioni socio-sanitarie ed educative rese da cooperative sociali e loro consorzi (legge di stabilità 2016);

-  l'estensione dell'aliquota ridotta al 10 per cento ai contratti di scrittura connessi a tutti gli spettacoli teatrali, ai concerti, alle attività circensi e di spettacolo viaggiante, anche nei casi in cui le relative prestazioni siano condotte da intermediari (legge di bilancio 2018 , comma 340).

Per gli interventi sull'IVA in agricoltura si rinvia al tema sulla fiscalità agricola.

Nel suo Piano d'azione   IVA, la Commissione europea aveva proposto di sostituire l'attuare regime transitorio con uno permanente che garantisca l'aliquota normale minima del 15 per cento, proposta condivisa dall'Italia. Il 19 gennaio 2018   la Commissione ha inoltre proposto una maggiore flessibilità per le aliquote IVA. Oltre all'aliquota IVA normale del 15%, gli Stati membri potrebbero ora fissare:

  • due aliquote distinte comprese tra il 5 e il 15%;
  • un'aliquota da fissare tra lo 0 e il 5%;
  • un'aliquota pari a 0 per i beni esenti da IVA (o "aliquota zero");

L'attuale, complesso elenco di beni e servizi cui possono essere applicate aliquote ridotte sarebbe soppresso e sostituito da un nuovo elenco di prodotti (come armi, bevande alcoliche, tabacco e gioco d'azzardo) ai quali deve sempre essere applicata l'aliquota normale del 15% o un'aliquota superiore. Inoltre, per salvaguardare le entrate pubbliche, gli Stati membri dovrebbero garantire che l'aliquota IVA media ponderata sia pari almeno al 12%. Con il nuovo regime tutti i beni che attualmente beneficiano di aliquote diverse dall'aliquota normale potranno continuare a farlo.

Si ricorda che nel Piano d'azione   la Commissione preannuncia la presentazione di proposte relative a:

  • transazioni transfrontaliere: continuerebbero ad essere tassate in base alle aliquote dello Stato membro di destinazione ("principio della destinazione"), come avviene attualmente. Allo stesso tempo, entrerebbe in funzione un portale web con un sistema più semplice di riscossione dell'IVA per le imprese e un sistema più solido di raccolta delle entrate per gli Stati membri;
  • lotta contro le frodi IVA, migliorando la cooperazione tra le amministrazioni fiscali e le dogane;
  • aliquote ridotte: la Commissione prevede di lasciare più flessibilità agli Stati membri in futuro, proponendo due opzioni: la prima manterrebbe l'aliquota normale minima del 15%, riesaminando regolarmente l'elenco dei beni e dei servizi che possono beneficiare di aliquote ridotte sulla base delle informazioni fornite dagli Stati membri. La seconda opzione eliminerebbe l'elenco dei beni e dei servizi che possono beneficiare di aliquote ridotte, introducendo tuttavia misure di salvaguardia per prevenire le frodi ed evitare la concorrenza fiscale sleale all'interno del mercato unico;
  • modernizzazione e semplificazione IVA nell'ambito del commercio elettronico transfrontaliero, in coerenza con la strategia per il mercato unico digitale  .

Il decreto legislativo n. 42 del 2015  , recante attuazione della direttiva 2008/8/UE   sul luogo delle prestazioni di servizi, attribuisce agli Stati membri ove i privati consumatori sono stabiliti il gettito dell'IVA delle prestazioni di servizi di telecomunicazione, teleradiodiffusione o elettronici rese da soggetti passivi stabiliti nell'Unione europea a committenti non soggetti passivi. Il provvedimento si propone di semplificare gli adempimenti di tali fornitori dei servizi, evitando una loro identificazione in tutti gli Stati membri ove sono stabiliti i committenti non soggetti passivi. A tale scopo viene istituito il mini sportello unico (Mini One Stop Shop" - MOSS). In pratica, nell'ambito di questo regime, un soggetto passivo registrato al MOSS in uno Stato membro (Stato membro di identificazione) trasmette telematicamente le dichiarazioni IVA trimestrali, in cui fornisce informazioni dettagliate sui servizi prestati a persone che non sono soggetti passivi in altri Stati membri (Stati membri di consumo), e versa l'IVA dovuta. Le dichiarazioni, assieme all'IVA versata, vengono poi trasmesse dallo Stato membro di identificazione ai rispettivi Stati membri di consumo mediante una rete di comunicazioni sicura. 

Il D.M. 27 ottobre 2015   , in attuazione del D.Lgs. n. 42 del 2015, ha stabilito l'esonero dall'obbligo di certificazione dei corrispettivi per tutte le operazioni di commercio elettronico online nei confronti del consumatore finale (B2C), a meno che la fattura non sia espressamente richiesta dal cliente. La nuova regola, con efficacia retroattiva dal 1° gennaio 2015, equipara il commercio elettronico diretto (cessione elettronica di beni virtuali o di servizi: ad es. file musicali o ) a quello indiretto (cessione fisica di beni materiali: ad es. libri). Di conseguenza, è stato disposto l'esonero dall'obbligo di certificazione dei corrispettivi per le operazioni di commercio elettronico diretto nei confronti dei consumatori finali, a meno che la fattura non sia espressamente richiesta dal cliente al momento di effettuazione dell'operazione.

Con la disciplina del gruppo IVA (legge di bilancio 2017, co. 24-31), il legislatore ha esercitato la facoltà - espressamente accordata agli Stati membri dell'Unione europea dalla direttiva 2006/112/CE in materia di imposta sul valore aggiunto - di considerare come unico soggetto passivo IVA l'insieme di persone stabilite nel territorio dello stesso Stato membro che siano giuridicamente indipendenti, ma strettamente vincolate fra loro da rapporti finanziari, economici ed organizzativi stabiliti dalla legge. Con il decreto del MEF del   13 febbraio 2017   è stata modificata la disciplina della liquidazione dell'IVA di gruppo, in adeguamento alle predette novità legislative. 

La legge di bilancio 2018 (commi 984 e 985) ha modificato la disciplina del gruppo IVA allo scopo di includervi la stabile organizzazione a fini antielusivi e di disciplinare i criteri per la determinazione della base imponibile, sia in presenza di un corrispettivo che in caso di prestazioni rese a titolo gratuito.

Con riferimento al pagamento dell'IVA, nel corso della XVII Legislatura sono state implementate numerose misure volte a contrastrare le frodi, specialmente con riferimento alle forniture di beni e servizi effettuate nei confronti dei soggetti pubblici.

In primo luogo, è stato introdotto nell'ordinamento – e successivamente esteso – il cd. split payment. Si tratta di uno speciale meccanismo di versamento dell'IVA dovuta per le operazioni effettuate nei confronti di soggetti pubblici, introdotto dalla legge di stabilità 2015  (comma 629, lettera b)), che consente all'erario di acquisire direttamente l'imposta dovuta. Ove richiesto dalla legge le pubbliche amministrazioni, ancorché non rivestano la qualità di soggetto passivo IVA, devono versare direttamente all'erario l'imposta sul valore aggiunto che è stata addebitata loro dai fornitori.

Il decreto-legge n. 50 del 2017 (articolo 1) ha esteso lo split payment all'IVA dovuta per tutte le operazioni effettuate nei confronti delle Pubbliche Amministrazioni inserite nel conto consolidato pubblicato dall'ISTAT  . Per effetto del menzionato provvedimento, lo split payment si applica anche alle operazioni effettuate nei confronti di altri soggetti che, pur non rientrando nel conto consolidato PA, sono tuttavia considerati ad alta affidabilità fiscale: società controllate dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, dai Ministeri e dagli enti territoriali e società quotate. Inoltre lo split payment si applica ai compensi per prestazioni di servizi assoggettati a ritenute alla fonte a titolo di imposta sul reddito (dunque ai compensi dei professionisti). Dal 1° gennaio 2018, è prevista l' accelerazione dei rimborsi da conto fiscale per i soggetti passivi d'imposta a cui si applica lo split payment.

L'applicazione della scissione dei pagamenti (split payment) è stata ulteriormente ampliata dal decreto-legge n. 148 del 2017: a decorrere dal 1° gennaio 2018 in tale meccanismo rientrano gli enti pubblici economici nazionali, regionali e locali, le fondazioni partecipate da amministrazioni pubbliche, le società controllate direttamente o indirettamente da qualsiasi tipo di amministrazione pubblica e quelle partecipate per una quota non inferiore al 70 per cento da qualsiasi amministrazione pubblica o società assoggettata allo split payment.

Nel solco degli interventi antifrode, la menzionata legge di stabilità 2015 (articolo 1, commi 629-632) ha inoltre incrementato il numero delle ipotesi di applicazione del già vigente meccanismo di inversione contabile (reverse charge) a fini IVA, estendendo tale sistema anche ad ulteriori ambiti del settore edile, del settore energetico e della grande distribuzione alimentare e subordinando l'efficacia della misura all'autorizzazione della Commissione UE, in base alle norme europee in materia di IVA.

Si ricorda che il reverse charge è una specifica modalità di applicazione dell'IVA, che consente di effettuare l'inversione contabile della suddetta imposta sul destinatario della cessione del bene o della prestazione di servizio, in luogo del cedente, ove ciò sia richiesto dalla legge.

Con riferimento al settore della grande distribuzione alimentare, la Commissione europea (Comunicazione - COM(2015)214 final  ) si è opposta alla richiesta di estensione del reverse charge presentata dall'Italia. Essa ha rilevato, tra l'altro, che non vi sono prove sufficienti del fatto che la misura richiesta contribuirebbe a contrastare le frodi: al contrario, la misura implicherebbe seri rischi di frode a scapito del settore delle vendite al dettaglio e di altri Stati membri. La Commissione UE non ha condiviso infine la stima di impatto positivo, effettuata dalle autorità italiane, in quanto ritiene che la misura in questione è utile alla prevenzione non di tutte le tipologie di frodi che sono alla base dell'evasione dell'imposta, ma principalmente delle "frodi carosello", ovvero le forme di evasione realizzate cedendo o prestando più volte gli stessi beni o servizi tra vari Stati membri senza alcun versamento di IVA all'erario.

La legge di stabilità 2016 (comma 128), ha esteso il novero delle ipotesi in cui si applica il reverse charge alle prestazioni di servizi rese dalle imprese consorziate nei confronti del consorzio di appartenenza, ove detto consorzio sia aggiudicatario di una commessa nei confronti di un ente pubblico, al quale il consorzio sia tenuto ad emettere fattura (ai sensi delle disposizioni relative al cd. split payment). L'efficacia delle norme così introdotte è stata subordinata all'autorizzazione UE, ai sensi della direttiva IVA (direttiva 2006/112/CE). Dal momento che tale autorizzazione non è ancora pervenuta, la summenzionata norma non è ancora in vigore.

Il D.Lgs. 11 febbraio 2016, n. 24    ha introdotto misure in tema di meccanismi di reazione rapida contro le frodi e applicazione facoltativa e temporanea del meccanismo di inversione contabile (reverse charge) ad alcune operazioni passive, particolarmente soggette al rischio frodi. Per effetto delle suddette norme, il meccanismo del reverse charge è esteso fino al 31 dicembre 2018: alle cessioni di cellulari, alle cessioni di console da gioco, tablet, PC e laptop, nonché di dispositivi a circuito integrato (quali microprocessori e unità centrali di elaborazione ceduti prima della loro installazione in prodotti destinati al consumatore finale). Lo stesso meccanismo è, invece, escluso per le cessioni dei componenti ed accessori dei telefoni cellulari; le cessioni di materiali e prodotti lapidei; le cessioni effettuate nei confronti della grande distribuzione commerciale.

In attuazione della delega fiscale che ha previsto di incentivare l'utilizzo della fatturazione elettronica (legge n. 23 del 2014, articolo 9), è stato emanato il Decreto Legislativo n. 127 del 2015  , in materia di fatturazione elettronicatrasmissione telematica delle operazioni IVA e di controllo delle cessioni di beni effettuate attraverso distributori automatici, il quale reca disposizioni premiali a favore dell'uso della fattura elettronica. 

I contribuenti possono utilizzare gratuitamente il servizio per la generazione, trasmissione e conservazione delle fatture elettroniche che l'Agenzia delle entrate mette a disposizione dal 1° luglio 2016. Dal 1° gennaio 2017 il Ministero dell'economia e delle finanze mette a disposizione dei soggetti passivi dell'imposta sul valore aggiunto il Sistema di Interscambio, gestito dall'Agenzia delle entrate, ai fini della trasmissione e della ricezione delle fatture elettroniche, e di eventuali variazioni delle stesse, relative a operazioni che intercorrono tra soggetti residenti nel territorio dello Stato, secondo il formato della fattura elettronica.

La legge di bilancio 2018, in luogo del previgente regime opzionale, ha previsto nell'ambito dei rapporti fra privati (B2B) l'obbligo di emettere soltanto fatture elettroniche attraverso il Sistema di Interscambio per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate tra soggetti residenti o stabiliti nel territorio dello Stato, e per le relative variazioni. Nei confronti dei consumatori finali le fatture elettroniche sono rese disponibili dai servizi telematici dell'Agenzia delle entrate e da chi emette la fattura: i consumatori possono rinunciare alla copia elettronica o analogica della fattura. Sono esonerati dal predetto obbligo coloro che rientrano nel regime forfetario agevolato o che continuano ad applicare il regime fiscale di vantaggio. In caso di violazione dell'obbligo di fatturazione elettronica la fattura si considera non emessa e sono previste sanzioni pecuniarie. Si prevede inoltre la trasmissione telematica all'Agenzia delle entrate dei dati relativi alle cessioni di beni e di prestazione di servizi effettuate e ricevute verso e da soggetti non stabiliti in Italia, salvo quelle per le quali è stata emessa una bolletta doganale e quelle per le quali siano state emesse o ricevute fatture elettroniche (legge n. 205 del 2017, commi 909, 915-917 e 928).

 Dal 1° gennaio 2017 i soggetti che effettuano cessioni di beni e prestazioni di servizi (imprese, artigiani e professionisti) hanno la facoltà di trasmettere telematicamente all'Agenzia delle entrate i dati dei corrispettivi giornalieri delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi, in sostituzione degli obblighi di registrazione. L'opzione ha effetto per cinque anni e si estende, ove non revocata di quinquennio in quinquennio. In sostanza ciò consente il superamento dell'obbligo di emissione dello scontrino ai fini fiscali (art. 2, comma 1). La legge di bilancio 2018 ha introdotto a decorrere dal 1° luglio 2018 l'obbligo di memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi con riferimento alle cessioni di benzina o di gasolio destinati ad essere utilizzati come carburante per motori. Inoltre l'introduzione della fatturazione elettronica obbligatoria è anticipata al 1° luglio 2018 per le cessioni di benzina o di gasolio destinati ad essere utilizzati come carburanti per motori e per le prestazioni dei subappaltatori nei confronti dell'appaltatore principale nel quadro di un contratto di appalto di lavori, servizi o forniture stipulato con una P.A..

La legge di bilancio 2018 ha inoltre previsto la riduzione dei termini di decadenza per gli accertamenti a favore dei soggetti che garantiscono la tracciabilità dei pagamenti ricevuti ed effettuati relativi ad operazioni di ammontare superiore a 500 euro. Da tale agevolazione sono esclusi i soggetti che esercitano il commercio al minuto e attività assimilate, salvo che abbiano esercitato l'opzione per la trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi (nuovo articolo 3 del D.Lgs. n. 127 del 2015).

A favore dei soggetti passivi dell'IVA esercenti arti e professioni e delle imprese ammesse al regime di contabilità semplificata è prevista la predisposizione da parte dell'Agenzia delle entrate di dichiarazioni precompilate riguardanti la liquidazione periodica dell'IVA, la dichiarazione annuale IVA, la dichiarazione dei redditi e gli F24 per i versamenti.

L'articolo 4-bis del decreto-legge n. 193 del 2016 ha disciplinato l'emissione elettronica delle fatture per il tax free shopping. A partire dal 1° settembre 2018 (termine così posticipato dalla legge n. 205 del 2017, art. 1, comma 1088, rispetto all'originario 1° gennaio 2018), per gli acquisti di beni del valore complessivo, al lordo dell'IVA, superiore a 155 euro destinati all'uso personale o familiare, da trasportarsi nei bagagli personali fuori del territorio doganale dell'Unione europea (in sgravio IVA), l'emissione delle relative fatture deve essere effettuata dal cedente in modalità elettronica.

Il decreto-legge n. 193 del 2016 (articolo 4) ha abrogato, a decorrere dal 1° gennaio 2017, per i soggetti passivi IVA la comunicazione dell'elenco clienti e fornitori e ha introdotto due nuovi adempimenti da effettuare telematicamente ogni tre mesi (semestralmente per il primo anno):

  • la comunicazione analitica dei dati delle fatture emesse e ricevute (articolo 21 del decreto-legge n. 78 del 2011, c.d. spesometro);
  • la comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche IVA (articolo 21-bis del decreto-legge n. 78 del 2011).

L'articolo 1-ter del D.L. n. 148 del 2017 ha previsto la disapplicazione delle sanzioni nei confronti dei soggetti passivi IVA per l'errata trasmissione dei dati delle fatture emesse e ricevute per il primo semestre 2017, a condizione che le comunicazioni siano effettuate correttamente entro il 28 febbraio 2018. I contribuenti possono effettuare la trasmissione dei dati con cadenza semestrale. Sono ridotti i dati da comunicare: la partita IVA dei soggetti coinvolti nelle operazioni o, per i soggetti che non agiscono nell'esercizio di imprese arti e professioni, il codice fiscale; la data e il numero della fattura; la base imponibile; l'aliquota applicata e l'imposta; la tipologia dell'operazione ai fini IVA nel caso in cui l'imposta non sia indicata in fattura. Inoltre, il contribuente può trasmettere il documento riepilogativo – in luogo dei dati relativi alle singole fatture- delle fatture emesse e di quelle ricevute di importo inferiore a 300 euro.

L'Agenzia delle entrate ha adottato il provvedimento   del 5 febbraio 2018 con le specifiche tecniche e i relativi allegati per la predisposizione e la trasmissione telematica della comunicazione dei dati delle fatture emesse e ricevute. La scadenza dell'invio dei dati relativi alle fatture del secondo semestre 2017 è stata spostata al 6 aprile 2018. In precedenza l'Agenzia aveva definito le informazioni da trasmettere e le modalità per la comunicazione dei dati con il provvedimento del 27 marzo 2017  .

Si evidenzia che la legge di bilancio 2018 (n. 205 del 2017, commi 909-928) ha previsto a decorrere dal 1° gennaio 2019 l'introduzione della fatturazione elettronica obbligatoria nell'ambito dei rapporti tra privati (disciplina contenuta nel D.Lgs. n. 127 del 2015) e contestualmente l'abrogazione, a decorrere dalla stessa data, dello spesometro (articolo 21 del decreto-legge n. 78 del 2011).

La legge di bilancio 2018 (n. 205 del 2017, comma 932), inoltre, allo scopo di evitare sovrapposizioni di adempimenti, prevede che la comunicazione dei dati delle fatture emesse e ricevute relative al secondo trimestre, deve essere effettuata entro il 30 settembre, in luogo del 16 settembre.

Il mese successivo alla scadenza trimestrale l'Agenzia delle entrate mette a disposizione dei contribuenti le informazioni relative ai dati comunicati, segnalando eventuali incoerenze anche con riferimento ai versamenti effettuati. In tal caso il contribuente può fornire chiarimenti, segnalare eventuali dati o elementi non considerati o valutati erroneamente, ovvero versare quanto dovuto avvalendosi del ravvedimento operoso.

L'obiettivo della normativa è quello di contrastare il fenomeno dell'omesso versamento dell'IVA dichiarata che concorrerebbe al gap IVA complessivo per circa 8,4 miliardi di euro relativamente all'anno di imposta 2012.

Sono previste specifiche sanzioni amministrative in caso di omessa, incompleta o infedele comunicazione delle fatture e dei dati delle liquidazioni.

Dal 1° gennaio 2017 sono eliminati alcuni adempimenti: il previgente spesometro; la comunicazione all'Anagrafe tributaria dei dati relativi ai contratti stipulati dalle società di leasing; la comunicazione delle operazioni intercorse con operatori economici situati in Paesi c.d. black list.

Con l'articolo 2 del decreto-legge n. 50 del 2017 è stato modificato l'esercizio del diritto alla detrazione dell'IVA, che deve ora avvenire con la dichiarazione relativa all'anno in cui il diritto alla detrazione è sorto e non più con la dichiarazione relativa al secondo anno successivo alla maturazione del diritto. Analoga modifica riguarda l'annotazione nel registro Iva. 

Il medesimo provvedimento (articolo 2-bis) estende l'esenzione IVA ai servizi di vitto e alloggio forniti agli studenti universitari dagli istituti per il diritto allo studio universitario.  

In particolare, con una norma di interpretazione autentica - avente quindi carattere retroattivo – si chiarisce che tra i destinatari dell'esenzione IVA già prevista all'articolo 10, primo comma, n. 20), del DPR n. 633 del 1972 per alcune prestazioni rese da istituti o scuole riconosciuti da pubbliche amministrazioni e da ONLUS rientrano anche i servizi di vitto e di alloggio resi in favore degli studenti universitari dagli istituti o enti per il diritto alla studio universitario istituiti dalle Regioni.

L'Agenzia delle entrate con la circolare 1/E del 2018   ha fornito chiarimenti in ordine alla disciplina del diritto alla detrazione dell'IVA, come modificata dal D.L. n. 50 del 2017.

L'articolo 1, comma 567 della legge di bilancio 2017 (legge n. 232 del 2016) ripristina la regola secondo cui l'emissione di una nota di credito IVA, nonché l'esercizio del relativo diritto alla detrazione dell'imposta corrispondente alle variazioni in diminuzione, possono essere effettuati, nel caso di mancato pagamento connesso a procedure concorsuali, solo una volta che dette procedure si siano concluse infruttuosamente. A tal fine è modificato l'articolo 26 del D.P.R. n. 633 del 1972 (decreto IVA).

Si ricorda infatti che la legge di stabilità 2016 (articolo 1, commi 126 e 127 della legge n. 208 del 2015) aveva anticipato al momento di apertura di una procedura concorsuale la possibilità di emettere una nota di credito in caso di mancato pagamento e dunque portare in detrazione l'IVA corrispondente alle variazioni in diminuzione. Alcune delle disposizioni introdotte si applicavano nei casi in cui il cessionario o committente fosse assoggettato a una procedura concorsuale successivamente al 31 dicembre 2016 (in particolare, l'anticipo della detrazione alla data della procedura concorsuale e quelle relative alla disapplicazione dell'obbligo di registrare la variazione per la controparte contrattuale, nel caso di procedure concorsuali).

L'articolo 3, comma 2 del D.L. n. 50 del 2017 ha ridotto da 15.000 a 5.000 euro annui il limite dei crediti relativi all'imposta sul valore aggiunto da utilizzare in compensazione oltre il quale è necessario il visto di conformità.

Si ricorda che l'articolo 13 del decreto legislativo n, 175 del 2014   in materia di semplificazioni fiscali ha riscrtitto le norme (articolo 38-bis del D.P.R. n. 633 del 1972  ) in materia di rimborsi Iva, per far fronte alla procedura d'infrazione 2013/4080, secondo la quale sono contestati all'Italia tempi troppo lunghi per i rimborsi annuali lva e per le condizioni, troppo severe, per l'esenzione dall'obbligo di prestare una garanzia al fine di beneficiare del periodo ridotto di rimborso dell'lva. In estrema sintesi, rispetto alla precedente impostazione normativa sui rimborsi - che prevedeva, in via generale, l'obbligo di prestazione di una garanzia a fronte di specifiche ipotesi eccezionali - viene generalizzata l'esecuzione dei rimborsi senza prestazione di garanzia o particolari adempimenti, salvo casi specifici. Viene innalzata da 10 milioni di lire (5.165 euro) a 15.000 euro la soglia dei rimborsi eseguibili senza alcun adempimento. Si subordinano i rimborsi di soglia superiore a 15.000 euro ad una dichiarazione/istanza, al visto di conformità ed ad un'autocertificazione sulle consistenze patrimoniali del soggetto richiedente. Sono infine specificate le ipotesi nelle quali al contribuente è richiesta la prestazione di idonea garanzia, che comunque sostituisce il visto di conformità. E' modificata (articolo 21) la cadenza delle comunicazioni all'Agenzia delle Entrate delle operazioni intercorse coi Paesi black list da parte dei soggetti passivi Iva, disponendo che tale comunicazione sia effettuata annualmente; si innalza inoltre la soglia di valore delle operazioni da comunicare, portandola da 500 a 10.000 euro. Ulteriori semplificazioni riguardano i contribuenti che operano con soggetti esteri, in particolare per quanto riguarda le esportazioni e le operazioni intracomunitarie, nonché il regime IVA degli omaggi di modesto valore e delle perdite sui crediti.

L' art. 4, comma 1, lett. b), D.Lgs. 5 agosto 2015, n. 127  , con effetto dal 1° gennaio 2017, per specifiche categorie di soggetti passivi IVA di minori dimensioni, prevede un programma di assistenza da parte dell'Agenzia delle entrate, differenziato per categoria di soggetti, con cui sono messi a disposizione, in via telematica, gli elementi informativi necessari per le liquidazioni periodiche e per la dichiarazione annuale dell'IVA.

Sono quindi eliminati l'obbligo di registrazione delle fatture e l'obbligo di apposizione del visto di conformità o la sottoscrizione alternativa e la garanzia sopra citati, a condizione che i soggetti passivi IVA effettuino la trasmissione telematica all'Agenzia delle entrate dei dati di tutte le fatture, emesse e ricevute, e delle relative variazioni, anche mediante il Sistema di Interscambio e optino per la facoltà di memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi.

I commi da 324 a 335, della legge di stabilità 2013 (L. 228/2012) hanno recepito la direttiva 2010/45/UE, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto per quanto riguarda le norme in materia di fatturazione. Le nuove disposizioni concernono in particolare l'emissione della fattura, la fattura elettronica, la fattura semplificata e l'esigibilità dell'imposta nelle operazioni transfrontaliere. Tra queste si segnala la definizione di fattura elettronica (ossia la fattura che è stata emessa e ricevuta in un qualunque formato elettronico) e l'introduzione della fattura semplificata, che può essere emessa per operazioni di ammontare non superiore a 100 euro, nonché nel caso di fatture rettificative: in tali ipotesi si consente l'emissione della fattura indicando, in luogo dei dati identificativi de cessionario o committente stabilito in Italia, soltanto il codice fiscale o il numero di partita IVA del medesimo; in caso di cessionario o committente stabilito in un altro Stato membro UE, è possibile indicare soltanto il numero di identificazione IVA attribuito da detto Stato membro.