Agricoltura e biodiversità

Fisco

Fiscalità agricola

La disciplina della fiscalità agricola è stata oggetto di diversi interventi nel corso della scorsa Legislatura. In particolare, si è intervenuti sulla tassazione immobiliare in agricoltura, sui redditi dominicali e agrari e sul regime di tassazione di talune attività, quali quelle di produzione e cessione di energia elettrica e calorica da fonti rinnovabili agroforestali e fotovoltaiche. Altri interventi hanno riguardato l'introduzione di crediti di imposta per il sostegno al commercio elettronico e lo sviluppo di nuovi prodotti nonché la previsione di sgravi contributivi per le assunzioni in agricoltura.

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La tassazione delle imprese agricole ha sempre ricevuto da parte del legislatore fiscale un trattamento di favore sul presupposto che l'agricoltura svolge un'azione di presidio del territorio ed è chiamata a sopportare il rischio connesso alle avversità atmosferiche che possono arrivare fino a mettere a rischio l'intera produzione.

In particolare, ai fini IRPEF, gli articoli da 32 a 34 del Testo unico delle imposte sui redditi (TUIR) di cui al D.P.R. n. 917/1986   recano la specifica disciplina del reddito agrario, la quale si applica:

  • oltre che alle attività agrarie (quali la coltivazione del terreno e silvicoltura, l'allevamento di animali con mangimi ottenibili per almeno un quarto dal terreno e la produzione di vegetali, tramite l'utilizzo di strutture anche provvisorie fisse o mobili, se la superficie adibita alla produzione non eccede il doppio di quella del terreno su cui la produzione stessa insiste);
  • anche alle attività agrarie connesse, di cui al terzo comma dell'articolo 2135 c.c.  , ma limitatamente a quelle dirette alla manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione, ancorché non svolte sul terreno, di prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo o del bosco o dall'allevamento di animali, con riferimento ai beni individuati, da ultimo, con D.M. 13 febbraio 2015  .

Sono, dunque, escluse le altre attività connesse indicate dal terzo comma dell'art. 2135 cc  , cioè le attività dirette alla fornitura di beni o servizi mediante l'utilizzazione prevalente di attrezzature o risorse dell'azienda normalmente impiegate nell'attività agricola esercitata, comprese le attività di valorizzazione del patrimonio rurale e forestale, o di ricezione e ospitalità.

Il regime del reddito agrario prevede, in estrema sintesi, che il reddito sia determinato, in base all'articolo 34 del TUIR  , mediante l'applicazione di tariffe d'estimo.

Inoltre l'articolo 56-bis del TUIR   stabilisce, al comma 3, che, per le attività agrarie connesse dirette alla fornitura di servizi, di cui al già citato terzo comma dell'articolo 2135 c.c.  , il reddito è determinato applicando all'ammontare dei corrispettivi delle operazioni registrate o soggette a registrazione agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto, conseguiti con tali attività, il coefficiente di redditività del 25 per cento.

Il perimetro delle attività connesse all'esercizio dell'impresa agricola definibili produttive di reddito agrario (mediante l'applicazione delle tariffe d'estimo) è stato in un primo tempo ampliato dal legislatore, con la legge finanziaria 2006 (legge n. 266 del 2005  , articolo 1, comma 423), che lo ha esteso alle attività produzione e la cessione di energia elettrica e calorica da fonti rinnovabili agroforestali e fotovoltaiche nonché di carburanti ottenuti da produzioni vegetali provenienti prevalentemente dal fondo e di prodotti chimici derivanti da prodotti agricoli provenienti prevalentemente dal fondo effettuate dagli imprenditori agricoli. Recentemente (con il D.L. n. 66/2014   e il D.L. 192/2014  ) tale perimetro è stato nuovamente ristretto, nel senso che per le suddette tipologie di attività il reddito imponibile è determinato, a decorrere dal 2016, applicando il coefficiente di redditività del 25 per cento all'ammontare dei corrispettivi delle operazioni soggette a registrazione IVA, e non più il criterio di determinazione del reddito agrario definito su base catastale. Questo "minor favore" del legislatore è stato attutito dalla previsione di una disciplina transitoria intermedia per gli anni 2014 e 2015.

Si segnala poi che la recente legge in materia di agricoltura sociale, legge n. 141 del 2015  , definisce attività connesse a quella agricola ai sensi dell'articolo 2135 cc. le attività, esercitate dall'imprenditore agricolo, finalizzate a:

b) prestazioni e attivita' sociali e di servizio per le comunita' locali mediante l'utilizzazione delle risorse materiali e immateriali dell'agricoltura per promuovere, accompagnare e realizzare azioni volte allo sviluppo di abilita' e di capacita', di inclusione sociale e lavorativa, di ricreazione e di servizi utili per la vita quotidiana;

c) prestazioni e servizi che affiancano e supportano le terapie mediche, psicologiche e riabilitative, anche attraverso l'ausilio di animali allevati e la coltivazione delle piante;

d) progetti finalizzati all'educazione ambientale e alimentare, alla salvaguardia della biodiversita' nonche' alla diffusione della conoscenza del territorio attraverso l'organizzazione di fattorie sociali e didattiche riconosciute a livello regionale, (quali accoglienza e soggiorno di bambini in eta' prescolare e di persone in difficolta' sociale, fisica e psichica).

Inoltre, con la legge di bilancio per il 2018 (legge 27 dicembre 2017, n. 205  ) è stato previsto che lo svolgimento dell'attività enoturistica si applichi lo stesso regime fiscale previsto per l'attività agrituristica: il reddito imponibile è determinato applicando all'ammontare dei ricavi conseguiti con l'esercizio di tale attività, al netto del'imposta sul valore aggiunto, il coefficiente di redditività del 25 per cento (art. 1, comma 503).

A proposito di fiscalità agricola, si ricorda che il decreto-legge n. 91 del 2014   (legge n. 116 del 2014  ), all'art. 7, comma 3, ha disposto l'abrogazione dell'articolo 31, comma 1, del TUIR (D.P.R. 917/1986  ), il quale prevedeva che, se un fondo rustico, costituito per almeno due terzi da terreni qualificati come coltivabili a prodotti annuali, non era stato coltivato, neppure in parte, per un'intera annata agraria e per cause non dipendenti dalla tecnica agraria, il reddito dominicale, per l'anno in cui si fosse chiusa l'annata agraria, si considerava pari al 30 per cento di quello determinato secondo le tariffe d'estimo ai sensi degli artt. 28 e ss. del TUIR  .

Il comma 4 dello stesso art. 7, poi, è intervenuto sulla rivalutazione dei redditi dominicale e agrario, che, ai soli fini IRPEF per i periodi d'imposta 2013, 2014 e 2015, il comma 512, articolo 1 della legge di stabilità 2013 (legge n. 228/2012  ) aveva stabilito nella misura del 15 per cento. Il predetto decreto-legge, in particolare, ha incrementato l'entità della rivalutazione portandola dal 15 al 30 per cento nel periodo d'imposta 2015, mettendola poi a regime, nella misura del 7 per cento, a decorrere dal periodo d'imposta 2016.

Per i terreni agricoli, nonché per quelli non coltivati, posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola, la rivalutazione è, invece, pari al 5 per cento per i periodi di imposta 2013 e 2014 e al 10 per cento per il periodo di imposta 2015. Ai fini della determinazione dell'acconto per gli anni 2013, 2015 ed il 2016, i contribuenti debbono tener conto delle rispettive nuove rivalutazioni.

Con la legge di stabilità per il 2017, è stata prevista l'esenzione ai fini Irpef, per il triennio 2017-2019, nei confronti dei redditi dominicali e agrari relativi ai terreni dichiarati da coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola (art. 1, comma 44 della legge 11 dicembre 2016, n. 232  ).

 

Ai fini IRAP, l'articolo 1, comma 70 della legge n. 208 del 2015   ha modificato l'articolo 3 del decreto legislativo n. 46 del 1997  , abrogando la lettera d) del comma 1 del medesimo articolo 3 (che indicava i produttori agricoli titolari di reddito agrario con un volume di affari annuo superiore a 7.000 euro tra i soggetti passivi dell'aliquota ridotta dell'1,9%) e aggiungendo la lettera c-bis) al comma 2, che individua i soggetti che non sono passivi del tributo, tra i quali sono stati inclusi tutti i produttori agricoli, a prescindere dalla veste giuridica (imprenditori individuali e società, anche cooperative). Restano assoggetate all'IRAP le attività che hanno sempre scontato l'aliquota ordinaria (al 3,9%) di agriturismo, di allevamento di animali con terreno insufficiente a produrre almeno un quarto dei mangimi necessari e delle altre attività connesse.

 

Per quanto riguarda la disciplina dell'IVA in agricoltura, ai sensi del comma 6 del medesimo articolo 34 del DPR n.633/1972  , i produttori agricoli che nell'anno solare precedente hanno realizzato o, in caso di inizio di attività, prevedono di realizzare un volume d'affari non superiore a 7.000 euro, costituito per almeno due terzi da cessioni di prodotti di cui al comma 1, sono esonerati dal versamento dell'imposta e da tutti gli obblighi documentali e contabili, compresa la dichiarazione annuale, fermo restando l'obbligo di numerare e conservare le fatture e le bollette doganali.

L'articolo 34 del D.P.R. n. 633/1972   reca poi un regime speciale per i produttori agricoli, cioè per i soggetti che esercitano le attività indicate nel già citato articolo 2135 cc, salva opzione del contribuente per l'applicazione del regime ordinario.

In sintesi, ai sensi del comma 1 del predetto articolo 34, per le cessioni di prodotti agricoli e ittici compresi nella prima parte della tabella A) allegata al D.P.R. n. 633   effettuate dai produttori agricoli, la detrazione, dall'imposta dovuta dal soggetto passivo sulle operazioni effettuate, dell'imposta assolta o addebitata dal medesimo soggetto passivo sugli acquisti da lui effettuati nell'esercizio di impresa, arte o professione, è calcolata in maniera forfettaria, in misura pari all'importo risultante dall'applicazione, all'ammontare imponibile delle operazioni stesse, delle percentuali di compensazione stabilite, per gruppi di prodotti, con apposito decreto del Ministro delle finanze di concerto con il Ministro per le politiche agricole (cfr. D.M. 12 maggio 1992  , D.M. 30 dicembre 1997   e D.M. 23 dicembre 2005  ).

Tra gli interventi recenti in materia di IVA per il settore primario, si segnala che il decreto-legge "fiscale" n. 193 del 2016   ha previsto, tra l'altro, all'art. 4, comma 1 (che ha sostituito l'art. 21 del d.l. 78 del 2010  ), che i produttori agricoli che nell'anno solare precedente hanno realizzato o, in caso di inizio di attività, prevedono di realizzare un volume d'affari non superiore a 7.000 euro, situati nelle zone montane, sono esentati, dal 1° gennaio 2017, dall'obbligo di comunicazione delle operazioni rilevanti ai fini IVA all'Agenzia delle entrate (c.d. spesometro).

La legge di bilancio per il 2017 (in analogia con quanto già disposto per il 2016 dall'art. 1, comma 908 della legge n. 208 del 2015   - legge di stabilità per il 2016) ha poi innalzato, per il 2017, le percentuali di compensazione IVA applicabili agli animali vivi della specie bovina e suina prevedendo che le stesse non possano superare, rispettivamente, la misura del 7,7% e all'8% (art. 1, comma 45 della legge 11 dicembre 2016, n. 232  ).  In precedenza, la percentuale di compensazione IVA era stabilita nel limite massimo del 7% per gli animali bovini e del 7,3% per gli animali suini.

La medesima misura è stata riproposta dalla legge di bilancio 2018 (art. 1, comma 506 della legge 27 dicembre 2017, n. 205  ) che ha innalzato la percentuale di compensazione IVA per le carni vive bovine e suine, prevedendo che sia stabilita in misura non superiore, rispettivamente, al 7,7% e all'8% per ciascuna delle annualità 2018, 2019 e 2020, nel limite di minori entrate per non più di 20 milioni di euro annui..

La legge di stabilità per il 2016 (art. 1, comma 13 della legge n. 208 del 2015  ) ha esentato dal pagamento dell'IMU i terreni agricoli:

  • ricadenti in aree montane o di collina, come individuati ex lege (circolare n. 9 del 14 giugno 1993);
  • posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola, indipendentemente dalla loro ubicazione;
  • ubicati nei comuni delle isole minori indipendentemente, dunque, dal possesso e dalla conduzione da parte di specifici soggetti;
  • con specifica destinazione, ossia con immutabile destinazione agro-silvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusucapibile, dunque indipendentemente in tal caso da ubicazione e possesso.

 La legge di bilancio per il 2017 (art. 1, comma 47 della legge 11 dicembre 2016, n. 232  ) ha poi previsto che i trasferimenti di proprietà a qualsiasi titolo di fondi rustici nei territori montani, finalizzati all'arrotondamento della proprietà contadina, continuino a godere della agevolazione fiscale prevista dall'art. 9 del D.P.R. n. 601 del 1973   (imposta di registro ed ipotecaria in misura fissa ed esenzione dalle imposte catastali).

La legge di stabilità 2016 (art. 1, comma 910 della legge n. 208 del 2015  ) ha sostituito il comma 423 dell'art. 1 della legge n.266 del 2005   prevedendo che costituiscono attività connesse a quella agricola e sono produttive di reddito agrario (tassazione su base catastale) la produzione e la cessione di energia elettrica e calorica da:

- fonti rinnovabili agroforestali sino a 2.400.000 kWh l'anno;

- fotovoltaiche, sino a 260.000 kWh l'anno;

- da carburanti e prodotti chimici di origine agroforestale provenienti prevalementemente dal fondo

effettuate da imprenditori agricoli.

In particolare, per quanto riguarda l'energia da fonti agroforestali, tali disposizioni si applicano nel presupposto che ricorra il requisito della prevalenza che caratterizza le attività agricole connesse, mentre la produzione e la cessione da fonti fotovoltaiche costituiscono sempre attività connesse a quella agricola e si considerano produttive di reddito agrario.

Si ricorda, infatti, che il requisito della prevalenza risulta soddisfatto quando, in termini quantitativi, i prodotti utilizzati nello svolgimento delle attività connesse ed ottenuti direttamente dall'attività agricola svolta nel fondo siano prevalenti, ossia superiori rispetto a quelli acquistati presso terzi.

Alla produzione e alla cessione di energia da fonti agroforestali oltre i 2.400.000 kWh anno e da fonti fotovoltaiche oltre i 260.000 kWh anno si applica la tassazione forfettaria di cui all'art. 1, comma 423, della legge 266/2005  , applicando all'ammontare dei corrispettivi il coefficiente di redditività del 25 per cento.