Agricoltura e biodiversità

Riforme organiche di settori agricoli e interventi sulle singole filiere

Nel corso della XVII legislatura sono state realizzate dal Parlamento alcune riforme organiche nel settore agricolo e agroalimentare, che si sono espresse - in particolare - con l'approvazione delle seguenti leggi:

legge n. 141 del 2015   (in materia di agricoltura sociale);

legge n. 194 del 2015   (di tutela della biodiversità di interesse agricolo e alimentare. Al riguardo, vedi Tema: Biodiversità agricola);

legge n. 154 del 2016   (cosiddetto collegato agricolo);

legge n. 238 del 2016   (cosiddetto testo unico sul vino)

legge n. 199 del 2016   (di contrasto al fenomeno del cosiddetto caporalato);

legge n. 168 del 2017   (in materia di domini collettivi).

L'attività delle Camere, si è poi indirizzata anche verso altri settori, come le riforme dell'Agea, dei controlli sull'agricoltura biologica e del settore forestale, in particolare con l'espressione - da parte delle Commissioni parlamentari competenti - di pareri su schemi di decreti legislativi concernenti tali materie.

Il legislatore è inoltre intervenuto, più volte, per la tutela e la valorizzazione di diverse filiere agroalimentari. Ci si riferisce, in particolare, ai seguenti ambiti:

  • agrumi;
  • prodotti lattiero caseari e zootecnia;
  • cereali;
  • settore bieticolo-saccarifero;
  • olive;
  • riso;
  • prodotti derivati dal pomodoro.

Una particolare disciplina legislativa, a tutela sia di singoli settori agricoli - come quello zootecnico - sia dell'intero comparto agricolo, è stata introdotta dopo gli eventi sismici che hanno interessato le regioni dell'Italia centrale nel 2016 e 2017.

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La legge 18 agosto 2015, n. 141  , reca norme in materia di agricoltura sociale, quale aspetto della multifunzionalità delle imprese agricole finalizzato allo sviluppo di interventi e di servizi sociali, socio-sanitari, educativi e di inserimento socio-lavorativo, allo scopo di facilitare l'accesso adeguato e uniforme alle prestazioni essenziali da garantire alle persone, alle famiglie e alle comunità locali in tutto il territorio nazionale e in particolare nelle zone rurali o svantaggiate.

Tali attività, che devono essere esercitate dagli imprenditori agricoli di cui all'articolo 2135 del codice civile  , in forma singola o associata, e dalle cooperative sociali, sono dirette a realizzare:

  1. inserimento socio-lavorativo di lavoratori con disabilità e di lavoratori svantaggiati e di minori in età lavorativa inseriti in progetti di riabilitazione e sostegno sociale;
  2. prestazioni e attività sociali e di servizio per le comunità locali mediante l'utilizzazione delle risorse materiali e immateriali dell'agricoltura per promuovere, accompagnare e realizzare azioni volte allo sviluppo di abilità e di capacità, di inclusione sociale e lavorativa, di ricreazione e di servizi utili per la vita quotidiana;
  3. prestazioni e servizi che affiancano e supportano le terapie mediche, psicologiche e riabilitative finalizzate a migliorare le condizioni di salute e le funzioni sociali, emotive e cognitive dei soggetti interessati anche attraverso l'ausilio di animali allevati e la coltivazione delle piante;
  4. progetti finalizzati all'educazione ambientale e alimentare, alla salvaguardia della biodiversità nonché alla diffusione della conoscenza del territorio attraverso l'organizzazione di fattorie sociali e didattiche riconosciute a livello regionale, quali iniziative di accoglienza e soggiorno di bambini in età prescolare e di persone in difficoltà sociale, fisica e psichica.

Le  tipologie di attività b), c) e d) sopra indicate, esercitate dall'imprenditore agricolo, costituiscono attività connesse ai sensi dell'articolo 2135 del codice civile  ,   e altre agevolazioni sono comunque previste - a talune condizioni - per tutte le suddette attività, in particolare se esercitate dalle cooperative sociali.

Si dispone inoltre, tra l'altro, che le istituzioni pubbliche che gestiscono mense scolastiche e ospedaliere possano prevedere, nelle gare concernenti i relativi servizi di fornitura, criteri di priorità per l'inserimento di prodotti agroalimentari provenienti da operatori dell'agricoltura sociale e l'istituzione - presso il MIPAAF - dell'Osservatorio sull'agricoltura sociale.

Si ricorda poi che il Governo ha presentato alle Camere, nel mese di gennaio 2018, uno schema di decreto ministeriale sui requisiti minimi e le modalità relativi all'agricoltura sociale (atto del Governo n. 503  ), ai sensi dell'articolo 2, comma 2, della predetta legge n. 141 del 2015  , composto di 8 articoli, ai fini dell'espressione del parere da parte delle Commissioni parlamentari competenti.

In materia agroalimentare, nel corso della XVII legislatura è stata approvata la legge 28 luglio 2016, n. 154   (cosiddetto collegato agricolo), recante deleghe al Governo e ulteriori disposizioni in materia di semplificazione, razionalizzazione e competitività dei settori agricolo e agroalimentare, nonché sanzioni in materia di pesca illegale.

Le disposizioni della predetta legge dettano, in particolare - in estrema in sintesi - norme concernenti:

  • la semplificazione dei controlli in ambito agricolo (art. 1);
  • l'equilibrio dei generi nel riparto degli amministratori da eleggere nei consorzi di tutela (art. 2);
  • una prima delega al Governo per il riordino e la semplificazione - tramite decreti legislativi - della normativa in materia di agricoltura, silvicoltura e filiere forestali (art. 5);
  • una seconda delega al Governo - all'art. 6 - in materia di affiancamento dei giovani agricoltori a quelli "anziani";
  • l'istituzione - all'art. 7 - del Sistema informativo per il biologico (SIB), con la possibilità di utilizzare l'infrastruttura del sistema informativo agricolo nazionale (SIAN);
  • una terza delega al Governo - all'art. 15 - per il riordino e la riduzione degli enti, le società e le agenzie vigilati dal MIPAAF, per la revisione del settore ippico nazionale e della legge n. 30 del 1991   in materia di riproduzione animale;
  • l'istituzione, presso l'Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare (ISMEA), della Banca delle terre agricole, con l'obiettivo di costituire un inventario dei terreni agricoli disponibili a causa dell'abbandono dell'attività agricola e di prepensionamenti (art. 16);
  • la previsione che le pubbliche amministrazioni forniscano, a titolo gratuito, ai soggetti richiedenti i contributi europei l'assistenza e le informazioni necessarie ed elaborino specifiche procedure di gestione delle nuove istanze che agevolino la fruizione degli aiuti (art. 19);
  • la revisione delle competenze dell'ISMEA, che è stato legittimato a intervenire finanziariamente, a condizioni agevolate o a condizioni di mercato, anche a favore di imprese che operano nel campo della logistica, dei prodotti agricoli, della pesca e dell'acquacoltura (art. 20);
  • una quarta delega al Governo - all'art. 21 - per adottare uno o più decreti legislativi per il riordino degli strumenti di gestione del rischio in agricoltura e per la regolazione dei mercati;
  • la previsione che i comuni possano definire idonee modalità di presenza e di valorizzazione dei prodotti agricoli a chilometro zero, provenienti da filiera corta e di quelli derivanti dall'agricoltura biologica (art. 22);
  • disposizioni in materia di prodotti derivanti dalla trasformazione del pomodoro, relativamente, in particolare, alla loro definizione, ai requisiti, all'etichettatra e al loro confezionamento (artt. 23-30);
  • una quinta delega al Governo per l'adozione di decreti legislativi recanti disposizioni per il sostegno del riso (art. 31);
  • una serie di disposizioni legate a singole filiere produttive, relativamente alla tracciabilità del riso (art. 32), all'esenzione dei piccoli produttori di burro dall'obbligo di tenuta dei registri di carico e scarico (art. 33), a sanzioni in caso di mancata iscrizione all'anagrafe apistica e altre disposizioni in materia di apicoltori (art. 34), alla definizione di birra artigianale (art. 35), alla filiera del luppolo (art. 36), alla definizione di fungo cardoncello (art. 37);
  • un aggiornamento del quadro sanzionatorio in materia di pesca illegale, in linea con le nuove disposizioni europee (art. 39);
  • disposizioni in materia di contrasto al bracconaggio ittico nelle acque interne (art. 40).

Per quanto concerne l'attuazione - da parte del Governo - delle deleghe legislative previste nella suddetta legge, si rileva quanto segue:

  1. relativamente alla delega di cui all'art. 5, sono stati presentati tre schemi di decreti legislativi, uno in materia di riforma dei controlli sull'agricoltura biologica (atto del Governo n. 474   ), che ha dato luogo all'emanazione del decreto legislativo 23 febbraio 2018, n. 20,   uno recante il testo unico in materia di foreste e filiere forestali (atto del Governo n. 485   ), approvato definitivamente dal Consiglio dei ministri, ed un terzo concernente le piante officinali (atto del Governo   n. 490), di contenuto pressochè equivalente rispetto alla proposta di legge C. 3864  , discussa nel corso della XVII legislatura dalla XIII Commissione agricoltura della Camera;
  2. con riferimento alla delega contenuta all'art. 6 - relativa all'affiancamento dei giovani agricoltori a quelli più anziani - questa non è stata  attuata, ma è stata riproposta nei contenuti - sostanzialmente - da alcune disposizioni della legge di bilancio 2018 (art. 1, commi 119 e 120 della legge n. 205 del 2017  );
  3. in relazione alla delega di cui all'art. 15, questa ha dato luogo ai seguenti schemi di decreto legislativo:

a) atto del Governo n. 484   di riorganizzazione dell'AGEA e del sistema dei controlli nel settore agroalimentare (parere favorevole con osservazioni   espresso dalla Commissione agricoltura del Senato il 24 gennaio 2018);

b) atto del Governo n. 505   sulla riproduzione animale;

4. con riferimento alla delega di cui all'art. 21, questa ha dato luogo al seguente schema di decreto legislativo: atto del Governo n. 491   di riforma della legge n. 102 del 2004, relativa al sostegno finanziario delle imprese agricole, il cui testo è stato approvato definitivamente dal Consiglio dei ministri;

5) relativamente alla delega contenuta nell'art. 31, questa ha dato luogo al seguente schema di decreto legislativo: atto del Governo   n. 425  , di riforma del mercato interno del riso, poi divenuto il decreto legislativo 4 agosto 2017, n. 131  .

Nel corso della XVII legislatura è stata approvata la legge 12 dicembre 2016, n. 238  , che reca il cosiddetto testo unico sul vino. Essa raccoglie, in parte modificandola, la normativa nazionale in materia di coltivazione della vite e produzione e commercio del vino.

La legge n. 238 del 2016  si compone di 91 articoli.

Di rilievo, come novità introdotta, appare il riconoscimento del vino e dei territori viticoli come patrimonio culturale nazionale, da tutelare e valorizzare negli aspetti di sostenibilità sociale, economica, produttiva, ambientale e culturale (art. 1).
Si prevede poi che lo Stato promuova interventi per la salvaguardia dei vigneti eroici o storici.
Viene inoltre definito come vitigno autoctono italiano il vitigno appartenente alla specie Vitis vinifera di origine esclusivamente italiana e la cui presenza è rilevata in aree geografiche delimitate del territorio nazionale. L'utilizzo della definizione è limitata a specifici vini DOCG, DOC e IGT, nell'ambito di quanto stabilito nei relativi disciplinari.
Solo le varietà di uva da vino iscritte nel Registro nazionale possono essere impiantate, reimpiantate o innestate per la produzione di prodotti vitivinicoli, fatta eccezione per le viti utilizzate a scopo di ricerca e per quelle di conservazione in situ del patrimonio genetico autoctono.
ll Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali istituisce una schedario viticolo dove deve essere iscritta ogni unità vitata idonea alla produzione di uva da vino e contenente le informazioni aggiornate sul potenziale vitivinicolo.
Durante l'esame in Commissione sono state apportate talune semplificazioni per le comunicazioni da effettuare all'ufficio territoriale del Dipartimento dell'Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari - ICQRF in merito alla planimetria dei locali in cui si articolano gli stabilimenti enologici.
Viene definito il periodo vendemmiale e le condizioni entro le quali è possibile effettuare la fermentazione o rifermentazione; a questo riguardo è stata estesa tale possibilità non solo per i vini DOP e IGP il cui disciplinare preveda tale lavorazione, ma anche per la produzione di particolari vini, purché individuati dalle regioni con specifico provvedimento.
In merito alla produzione di mosto cotto viene ammessa la concentrazione a riscaldamento diretto o indiretto del mosto di uve negli stabilimenti enologici purché essa riguardi i prodotti registrati come DOP o IGP o quelli figuranti nell'elenco dei prodotti agroalimentari tradizionali. L' elaborazione di taluni prodotti a base di mosti e di vini negli stabilimenti promiscui potrà essere lecita previa comunicazione preventiva.
La detenzione di vinacce, vietata a decorrere dal trentesimo giorno successivo a quello di ottenimento, viene elevata al novantesimo giorno per i produttori di quantitativi inferiori a 1.000 ettolitri l'anno.
Vengono enucleate le sostanze la cui detenzione è vietata negli stabilimenti enologici inserendo una deroga al divieto per i prodotti richiesti per il funzionamento delle macchine o attrezzature impiegate per le pratiche enologiche autorizzate.
In merito alla normativa sulla tutela delle denominazioni di origine, delle indicazioni geografiche e delle menzioni tradizionali, sono stati definiti gli ambiti territoriali, specificando che, solo le denominazioni di origine possono prevedere l'indicazione di sottozone purché designate con uno specifico nome geografico ed essere previste nel disciplinare di produzione.
In relazione alla procedura per il conferimento della protezione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche viene previsto che, a decorrere dalla data di presentazione alla Commissione europea della domanda di protezione, della domanda di conversione da una DOP a IGP o della modifica di un disciplinare, i vini potranno essere etichettati conformemente alla domanda presentata, purché autorizzati dal Ministero, d'intesa con la regione competente. Come requisito per il riconoscimento viene richiesto l'appartenere ad una tipologia di DOC da almeno sette anni, e non più da dieci, come attualmente previsto. La cancellazione della protezione europea è richiesta dal Ministero quando la denominazione non sia stata rivendicata per tre campagne vitivinicole (il meccanismo vigente si basa, ai fini della cancellazione, sul fatto che la rivendica riguardi determinate percentuali del territorio, declinate in maniera differente a seconda se si tratti di DOCG, DOC e IGT).
Nei disciplinari di produzione deve essere indicata, tra l'altro, la resa massima di uva ad ettaro, nonché, secondo quanto aggiunto nel testo, la relativa resa di trasformazione in vino o la resa massima di vino per ettaro. E' stato, poi, previsto che le regioni, in annate climaticamente favorevoli, possono annualmente destinare l'esubero massimo di resa del 20 per cento alla produzione del relativo vino DOP. L'esubero di produzione deve essere vinificato nel rispetto della resa massima di trasformazione prevista nel disciplinare di produzione della DOP e IGP di destinazione.
Per i vini DOP, in annate climaticamente favorevoli, le regioni, su proposta dei consorzi e sentite le organizzazioni professionali di categoria, possano destinare l'esubero massimo di resa del 20% a riserva vendemmiale.
Viene, poi, disciplinata la composizione e le funzioni del Comitato nazionale dei vini DOP e IGP; è stato previsto che l'incarico di membro del Comitato sia incompatibile con incarichi dirigenziali e di responsabilità svolti presso organismi di certificazione o altre organizzazioni aventi analoghe competenze.
 In merito all' etichettatura, presentazione e pubblicità, è stato rivista la disciplina dell'utilizzo delle denominazioni geografiche, delle menzioni tradizionali e delle altre indicazioni riservate ai prodotti vitivinicoli DOP e IGP, prevedendo il divieto di riportare il riferimento ad una zona geografica di qualsiasi entità per i vini senza DOP o IGP, salvo il caso in cui siano inclusi in nomi veritieri propri, ragioni sociali o indirizzi di ditte; in tali casi, se contengono termini geografici riservati a vini DOP e IGT e possono creare confusione con essi, devono essere indicati in caratteri che non superino in dimensione quelli indicati per la denominazione del prodotto.
 I vini DOCG devono essere immessi al consumo in bottiglia o in altr i conteniori di capacità non superiore a sei litri, muniti, a cura delle ditte imbottigliatrici, di uno speciale contrassegno, stampato dall'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, applicato in modo da evitarne il riutilizzo. Per i vini DOC può essere utilizzato tale contrassegno o, in alternativa, il lotto attribuito alla partita certificata dalla ditta imbottigliatrice e comunicato all'organismo titolare del piano dei controlli. I consorzi di tutela decidono di avvalersi della facoltà di utilizzo del lotto o, per i vini DOC e IGT di un sistema telematico di controllo e di tracciabilità alternativo, secondo modalità da stabilire con decreto.
In ordine alla denominazione, la produzione e la commercializzazione degli aceti, le principali novità introdotte in Commissione riguardano gli imprenditori agricoli con una produzione annua inferiore a 10 ettolitri che sono dichiarati esenti dalla tenuta del registro di carico e scarico. Nella denominazione di vendita di un aceto può essere consentito il riferimento alla denominazione di un vino a DOP o IGP purché l'elaborazione dell'aceto avvenga esclusivamente dal relativo vino DOP o IGP. E' comunque vietato l'uso dei termini "DOC", "DOP" "DOCG" "IGT" o "IGP".
Quanto agli a dempimenti amministrativi", viene previsto che gli operatori che inseriscono i dati nel sistema informatico SIAN siano assolti dal rispetto dei termini di registrazione prescritti, purché i sistemi informatici siano in grado di rispettare le prescrizioni contenute nel D.M. 20 marzo 2015  . Per i titolati di stabilimenti enologici con produzione annua pari o inferiore a 50 ettolitri, l'obbligo di tenuta dei registri si considera assolto con la presentazione della dichiarazione di produzione e la dichiarazione di giacenza.
Inoltre, quanto ai controlli e alla vigilanza, l'Autorità nazionale competente designata per i controlli sulle imprese del settore vitivinicolo è il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali. I controlli sulle imprese del settore vitivinicolo confluiscono nel Registro unico dei controlli ispettivi. I controlli sul rispetto dei disciplinari sui vini a denominazione di origine o a indicazione geografica vengono effettuati da autorità pubbliche o da organismi di controllo privati che svolgono funzioni di organismi di certificazione. Presso il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali è istituito l' elenco degli organismi di controllo per le DOP e IGP del settore vitivinicolo. La struttura di controllo autorizzata per la specifica DOP o IGP può avvalersi, sotto la propria responsabilità, delle strutture e del personale di altri soggetti iscritti nell'elenco; nel caso in cui l'utilizzatore di una DOP o IGP sia soggetto a più strutture di controllo, gli organismi interessati devono, di comune accordo, individuare la struttura responsabile unica dei controlli documentali e delle visite ispettive e del prelievo dei campioni e, in presenza delle specifiche funzionalità implementate nell'ambito dei servizi del SIAN, individuare la struttura responsabile unica di tutte le attività di certificazione e di controllo.
In merito alla tutela del Made in Italy viene previsto che l'Agenzia delle Dogane renda disponibili sul proprio sito internet le informazioni relative alle importazioni di prodotti vitivinicoli; nell'ambito del SIAN è prevista una sezione aperta al pubblico in cui sono contenuti i dati, in formato aperto, necessari per assicurare una corretta informazione ai consumatori.
Infine, in ordine al sistema sanzionatorio, viene introdotta la fattispecie del ravvedimento operoso, prevedendo la riduzione delle sanzioni amministrative pecuniarie nel caso di violazioni riguardanti comunicazioni formali e qualora non sia già iniziato un procedimento da parte dell'organismo di controllo.
 
Si segnala, poi, che la legge di bilancio 2018 (legge n. 205 del 2017  ), ha introdotto, all'art. 1, commi 502-505, disposizioni in materia di enoturismo, prevedendo, in particolare, l'estensione a coloro che svolgono tale attività della determinazione forfetaria del reddito imponibile, con un coefficiente di redditività del 25 per cento.

Il Parlamento ha poi approvato, nel corso della XVII legislatura, la legge 29 ottobre 2016, n. 199  , recante "Disposizioni in materia di contrasto ai fenomeni del lavoro nero, dello sfruttamento del lavoro in agricoltura e di riallineamento retributivo nel settore agricolo", che mira a garantire una maggiore efficacia all'azione di contrasto del c.d. caporalato, introducendo significative modifiche al quadro normativo penale e prevedendo specifiche misure di supporto dei lavoratori stagionali in agricoltura.

I principali filoni di intervento di questa importante legge, che si compone di 12 articoli, riguardano:

  • la riscrittura del reato di caporalato (intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro), che introduce la sanzionabilità anche del datore di lavoro;
  • l'applicazione di un'attenuante in caso di collaborazione con le autorità;
  • l'arresto obbligatorio in flagranza di reato;
  • il rafforzamento dell'istituto della confisca;
  • l'adozione di misure cautelari relative all'azienda agricola in cui è commesso il reato;
  • l'estensione alle persone giuridiche della responsabilità per il reato di caporalato;
  • l'estensione alle vittime del caporalato delle provvidenze del Fondo antitratta;
  • il potenziamento della Rete del lavoro agricolo di qualità, in funzione di strumento di controllo e prevenzione del lavoro nero in agricoltura;
  • il graduale riallineamento delle retribuzioni nel settore agricolo.

La legge 20 novembre 2017, n. 168  , reca norme in materia di domini collettivi (beni collettivi oggetto del diritto di uso civico).

 I domini collettivi sono riconosciuti come ordinamento giuridico primario delle comunità originarie.

Essi sono soggetti alla Costituzione, con particolare riferimento agli articoli 2 , 9, 42, secondo comma e 43 della Costituzione, sono dotati di capacità di produrre norme vincolanti valevoli sia per l'amministrazione soggettiva e oggettiva, sia per l'amministrazione vincolata e discrezionale, hanno la gestione del patrimonio naturale, economico e culturale che coincide con la base territoriale della proprietà collettiva,si caratterizzano per l'esistenza di una collettività che è proprietaria collettivamente dei beni e che esercita, individualmente o congiuntamente, i diritti di godimento sui terreni sui quali insistono tali diritti. Il Comune svolge di norma funzioni di amministrazione di tali terreni salvo che la comunità non abbia la proprietà pubblica o collettiva degli stessi.



Gli enti esponenziali delle collettività titolari del diritto d'uso civico e della proprietà collettiva hanno personalità giuridica di diritto privato ed autonomia statutaria.

E' compito della Repubblica valorizzare i beni collettivi di godimento in quanto:

  • fondamentali per lo sviluppo delle collettività locali;
  • strumentali per la tutela del patrimonio ambientale nazionale;
  • insistenti su territori che hanno costituito la base di istituzioni storiche finalizzate alla salvaguardia del patrimonio culturale e naturale degli stessi teritori;
  • fondativi di strutture eco-paesisitiche del paesaggio agro-silvo-pastorale nazionale;
  • patrimonio di risorse rinnovabili da utilizzare a favore della collettività degli aventi diritto.

Sono riconosciuti e tutelati i diritti di uso e di gestione collettivi preesistenti allo costituzione dello Stato italiano. Sono, altresì, riconosciute le comunioni familiari esistenti nei territori montani le quali mantengono il diritto a godere e a gestire i beni in esame conformemente a quanto previsto negli statuti e nelle consuetuedini riconosciuti dal diritto anteriore.

Il diritto sulle terre di collettivo godimento sussiste quando:

  • esso ha ad oggetto lo sfruttamento del fondo dal quale ricavare una qualche utilità;
  • è riservato ai componenti della comunità (o collettività), salvo diversa decisione dell'ente collettivo.

Sono definiti  beni collettivi quelli che costituiscono il patrimonio antico dell'ente collettivo (detto anche patrimonio civico o demanio civico) e che si caratterizzano per la loro inalienabilità, indivisibilità, inusucapibilità e perpetua destinazione agro-silvo-pastorale. Su tali beni è inoltre imposto il vincolo paesaggistico.

In particolare, ono qualificati come  beni collettivi:
  • le terre di originaria proprietà collettiva della generalità degli abitanti del territorio di un comune o di una frazione, imputate o possedute da comuni, frazioni o associazioni agrarie comunque denominate;
  • le terre, con le costruzioni di pertinenza, assegnate in proprietà collettiva agli abitanti di un comune o di una frazione, a seguito della liquidazione dei diritti di uso civico e di qualsiasi altro diritto di promiscuo godimento esercitato su terre di soggetti pubblici e privati;
  • le terre derivanti da scioglimento delle promiscuità;
  • le terre derivanti da conciliazioni per la liquidazione degli usi civici;
  • le terre derivanti dallo scioglimento di associazioni agrarie;
  • le terre derivanti da particolari forme di acquisto concesse alle regioni, alle comunità montane e ai Comuni da parte delle regioni, comunità montane e comuni;
  • le terre derivanti da operazioni e provvedimenti di liquidazione o da estinzione di usi civici;
  • le terre derivanti da permuta o da donazione
  • le terre di proprietà di soggetti pubblici o privati, su cui i residenti del comune e della frazione esercitano usi civici non ancora liquidati.

Tutti tali beni, con la sola eccezione delle terre di proprietà pubblica o privata sui quali gli usi civici non siano stati ancora liquidati, costituiscono il patrimonio antico dell'ente collettivo. L'utilizzazione di tale patrimonio dovrà essere effettuata in conformità alla destinazione dei beni e secondo le regole d'uso stabilite dal dominio collettivo.

Con il decreto legislativo n. 165 del 1999   è stata istituita l'AGEA (Agenzia per le erogazioni in agricoltura) per lo svolgimento delle funzioni di Organismo di coordinamento e di Organismo pagatore degli aiuti dell'Unione europea all'agricoltura italiana. In particolare, ai sensi dell'art. 3, comma 1 del predetto decreto, l'Agenzia è responsabile nei confronti dell'Unione europea degli adempimenti connessi alla gestione degli aiuti derivanti dalla politica agricola comune, nonché degli interventi sul mercato e sulle strutture del settore agricolo, finanziate dal FEOGA (Fondo europeo agricolo di orientamento e garanzia). Successivamente, l'art. 12 del decreto-legge n. 95 del 2012   (legge n. 135 del 2012  ) ha disciplinato ulteriormente le competenze dell'AGEA e ha dettato la disciplina dei suoi organi (direttore dell'Agenzia e collegio dei revisori dei conti). L'AGEA svolge anche altre funzioni, come la gestione del Fondo per la distribuzione di derrate alimentari alle persone indigenti, istituito dall'art. 58 del decreto-legge n. 83 del 2012   e la gestione delle cosiddette quote latte (in attuazione dell'art. 1 del decreto-legge n. 51 del 2015  , così come modificato - nel corso della XVII legislatura - dall'art. 23, comma 6-quater del  decreto-legge n. 113 del 2016  ).

 Nel corso della XVII legislatura, si è inoltre intervenuti sulle competenze dell'Agea, principalmente, con i provvedimenti che seguono:

 

a) il comma 295 dell'art. 1, della legge di stabilità 2014 (legge n. 147 del 2013  ) ha riformato le sue funzioni rispetto alla riforma precedentemente approvata con  il citato articolo 12, commi 7-18 del decreto-legge n. 95 del 2012  .

E' stato, infatti, nuovamente attribuito all'Agenzia il ruolo di coordinamento degli organismi pagatori – che eseguono i pagamenti connessi all'attuazione della politica agricola comune - e di responsabile nei confronti della Commissione europea per tutte le questioni relative ai finanziamenti del FEAGA (Fondo europeo di garanzia) e del FEASR (Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale).

Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ha mantenuto, invece, la competenza in ordine all'attività di monitoraggio della spesa relativa ai finanziamenti europei in ambito PAC (politica agricola comune) e alle fasi inerenti la decisione di liquidazione dei conti.

b)   la presentazione alle Camere di uno schema di decreto legislativo (atto del Governo n. 484)   che riordina integralmente l'AGEA (abrogando la gran parte della disciplina legislativa che la riguarda) e il sistema dei controlli nel settore agroalimentare, al fine dell'espressione del parere da parte delle Commissioni parlamentari competenti prima della sua emanazione. Il provvedimento non è stato ancora pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Il provvedimento di caratterizza per meglio definire la la separazione tra funzioni di organismo di coordinamento e organismo pagatore che fanno capo ad Agea e per prevedere la soppressione di Agecontrol Spa con il conseguente  rasferimento delle funzioni ad Agea.

Il Governo - come accennato in precedenza nel paragrafo dedicato al cosiddetto collegato agricolo - ha presentato alle Camere, nel mese di novembre 2017, uno schema di decreto legislativo recante disposizioni di armonizzazione e razionalizzazione della normativa sui controlli in materia di produzione agricola e agroalimentare biologica (atto del Governo n. 474  ), sul quale le Commissioni parlamentari competenti di Camera e Senato hanno espresso il loro parere nel mese di dicembre 2017. Successivamente, a febbraio 2018, il Governo ha ritrasmesso il testo - che teneva conto delle condizioni e osservazioni formulate dalle predette Commissioni - per l'espressione del parere definitivo da parte delle Camere (atto del Governo n. 474-bis  ). E' stato quindi emanato il decreto legislativo 23 febbraio 2018, n. 20   (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 21 marzo 2018), composto di 17 articoli.

L'Autorità competente è individuata nel Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, fatte salve le competenze del Ministero della salute e delle altre autorità competenti in materia di controlli sanitari, e dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli in materia di immissione in libera pratica dei prodotti biologici importati. I compiti di controllo sono delegati dal MIPAAF a uno o più organismi di controllo - che a tal fine presentano apposita istanza - mediante il rilascio di una autorizzazione. Il Ministero agricolo vigila sugli organismi di controllo, in coordinamento con le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano (art. 3).  

 
In ordine ai requisiti degli organismi di controllo, essi sono autorizzati dal Dicastero agricolo e devono essere accreditati in conformità con la norma UNI CEI EN 17065/2012. Nell'istanza di tali organismi accreditati - presentata per il rilascio dell'autorizzazione - devono essere indicate: la procedura di controllo standard che si intende seguire; le misure di controllo; le misure precauzionali che l'organismo di controllo intende imporre agli operatori controllati; l'impegno dell'organismo di controllo ad applicare in caso di accertamento di irregolarità, infrazioni e inosservanze, le misure previste da un apposito decreto ministeriale, nonchè il tariffario da applicare agli operatori. Gli organismi di controllo devono possedere specifici requisiti in ordine all'idoneità morale, all'imparzialità e all'assenza di conflitto di interessi nonchè all'adeguatezza delle strutture e delle risorse umane a disposizione. Gli organismi non possono svolgere - nel settore dell'agricoltura biologica - alcuna attività diversa da quella di controllo (art. 4).
 
Gli organismi di controllo rilasciano un documento giustificativo agli operatori controllati. Eseguono, a tal fine, ispezioni per accertare irregolarità e infrazioni. Ove l'irregolarità risulti sanabile è prevista l'applicazione dell'istituto della diffida. E' prevista inoltre l'istituzione presso il Ministero agricolo di una Banca dati pubblica per garantire la tracciabilità del prodotto biologico (art. 5).
 
In ordine agli obblighi degli organismi di controllo, si prevede che   essi - tra l'altro - debbano comunicare al MIPAAF e alle autorità competenti per l'esercizio della vigilanza i risultati dei controlli effettuati. E' poi previsto il rifiuto di una notifica di variazione per cambio di organismo di controllo, se a carico dell'operatore siano state emesse misure a seguito di irregolarità o infrazioni e le stesse non siano state risolte nonchè il rifiuto di una notifica di assoggettamento al sistema di un operatore escluso prima che siano trascorsi due anni dall'adozione della misura, fatto salvo il caso di esclusione per morosità (art. 6) .
 
Sono poi disciplinati i casi di sospensione e revoca dell'autorizzazione. La sospensione ha durata da tre a nove mesi e comporta per l'organismo il divieto di acquisire nuovi operatori; permane la sola facoltà di eseguire le visite di sorveglianza e il rinnovo delle certificazioni precedentemente rilasciate. La revoca dell'autorizzazione è disposta - in particolare - in caso di: perdita dei requisiti da parte degli organismi di controllo; mancato espletamento o gravi inadempienze dell'attività di controllo; mancato espletamento delle funzioni di valutazione, di riesame e di decisione;  inadempimento delle prescrizioni impartite dall'autortà competente; emanazione di tre provvedimenti di sospensione; raggiungimento di un periodo comulativo di sospensione superiore a nove mesi; o - infine - altri casi previsti dall'art. 27, paragrafo 9, lettera d) del regolamento (CE) n. 834/2007  , come la mancata comunicazione al MIPAAF del risultato dei controlli effettuati (art. 7).
 
Sono, quindi, indicate specifiche sanzioni amministrative pecuniarie, salvo che il fatto costituisca reato, a carico degli organismi di controllo (art. 8).
 
In ordine agli obblighi degli operatori, si prevede che essi, prima di immettere i prodotti come biologici sul mercato, debbano notificare l'inizio dell'attività e debbano sottoporsi al sistema di controllo. Vengono, poi, dettagliatamenti indicati gli ulteriori obblighi, tra i quali, quello, in caso di soppressione delle indicazioni, di informare per iscritto gli acquirenti del prodotto circa l'avvenuta soppressione delle indicazioni dalle produzioni (art. 9).
 
Sono poi previste, salvo che il fatto costituisca reato, le sanzioni amministrative pecuniarie relative alla designazione, alla presentazione e all'uso commerciale dei prodotti biologici (art. 10) nonchè le sanzioni amministrative pecuniarie a carico degli operatori (art. 11).
 
L'art. 12 del decreto legislativo de quo prevede che il Dipartimento per l'Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari del MIPAAF sia il titolare per l'irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie, e ne individua il procedimento di applicazione.
 
G li organismi di controllo già autorizzati alla data di entrata in vigore del decreto (ossia al 22 marzo 2018) possono continuare ad operare per un periodo non superiore a 12 mesi e, almeno 6 mesi prima della scadenza di tale termine, devono presentare richiesta di autorizzazione ai compiti di controllo (art. 14).
Il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 220,   recante " Attuazione degli articoli 8 e 9 del regolamento n. 2092/91/CEE   in materia di produzione agricola ed agro-alimentare con metodo biologico",  viene contestualmente abrogato e il rinvio allo stesso, fatto da altre norme, si intende riferito alle corrispondenti disposizioni del decreto legislativo in esame (art. 15).

Altra riforma scaturita dall'esercizio della delega di cui all'art. 5 del cosiddetto collegato agricolo (legge n. 154 del 2016  ) è quella che ha dato luogo alla presentazione alle Camere - da parte dell'Esecutivo - dello schema di decreto legislativo (atto del Governo n. 485)   in materia di foreste e filiere forestali, sul quale  le Commissioni parlamentari competenti di Camera e Senato hanno espresso il loro parere nel mese di gennaio 2018. In particolare, la disposizione di delega prevede che la revisione e armonizzazione della normativa nazionale in materia di foreste e filiere forestali avvenga in coerenza con la strategia nazionale definita dal Programma quadro per il settore forestale, di cui al comma 1082 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296  , la normativa europea e gli impegni assunti in sede europea e internazionale, con conseguente aggiornamento o con l'eventuale abrogazione del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 227  .

La delega ha quindi indicato dettato la procedura per l'adozione dei decreti legislativi in parola, stabilendone l'invarianza finanziaria.

Contenuto
Tra le finalità del decreto , quelle di garantire la salvaguardia delle foreste nella loro estensione, distribuzione, ripartizione geografica, diversità ecologica e bio-culturale e, al tempo stesso, promuovere la gestione attiva e razionale del patrimonio forestale nazionale, promuovendo le relative filiere produttive e lo sviluppo delle attività agro-silvo-pastorali anche attraverso il recupero produttivo delle proprietà fondiaria frammentate e dei terreni incolti o abbandonati con lo sviluppo di forme di gestione associata delle proprietà forestali pubbliche e private.

Al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, sentita la Conferenza Stato-regioni e province autonome, è attribuita la competenza ad adottare gli atti di indirizzo ed assicurare il coordinamento delle attività volto a garantire il perseguimento unitario e su tutto il territorio nazionale delle finalità previste. Tale funzione è svolta in coordinamento, per quanto di rispettiva competenza, con il Ministero dell'ambiente e con il Ministero per i beni e le attività culturali e del turismo.

Lo schema di decreto prevede la promozione di accordi, intese istituzionali e progetti di valenza interregionale e internazionale da parte di Stato, regioni e province autonome, prevedendosi una clausola di invarianza finanziaria.
Sono, quindi, introdotte alcunedefinizioni valevoli a livello nazionale. Particolare rilievo assume in tal senso la definizione di bosco, di aree assimilate a bosco" e di "aree escluse dalla definizione di bosco" ; le regioni potranno adottare una diversa definizione purché non venga diminuito il livello di tutela ambientale.

Viene, quindi, displinata la programmazione e pianificazione forestale, prevedendo l'approvazione della Strategia forestale nazionale, documento che ha validità trentennale e che è soggetto a revisione  ad adeguamento quinquenale. Le Regioni adottano poi i programmi forestali regionali . Con i piani forestali di indirizzo territoriale le regioni individuano gli strumenti di pianificazione forestale; con i piani di gestione forestali viene garantita la tutela e la gestione attiva delle proprietà foresali pubbliche e private. Con disposizioni quadro saranno definiti i criteri minimi nazionali di elaborazione dei piani in esame. 

Quanto alla attività di gestione forestale, le regioni sono chiamate a definire l'ambito ( il divieto della pratica del taglio a raso nei boschi può essere derogato solo per esigenze di difesa fitosanitaria, di ripristino post-incendio o per motivi di interesse pubblico, a condizione che sia assicurata la rinnovazione naturale o artificiale del bosco). Lo stesso divieto vale per la pratica del taglio a raso nei boschi ad alto fusto e nei boschi cedui, salvi gli interventi previsti dai paini di gestione forestale.
Nella trasformazione del bosco rientra ogni intervento finalizzato ad attività diverse dalla gestione forestale che comporta l'eleiminazione della vegetazione arborea e arbustiva esistente. E' vietata tale attività quando comporti un danno ambientale e che non sia stata previamente autorizzata. Anche se autorizzata, la trasformazione deve essere comunque compensata a cura e a spese del destinatario dell'autorizzazione.
L a promozione e l'esercizio delle attività selvicolturali di gestione, è demandata alle regioni e alle province autonome, che potranno avvalersi delle imprese che operano nei seguenti settori:
  • forestale e ambientale;
  • della selvicoltura e delle utilizzazioni forestali;
  • gestione, difesa, tutela del territorio;
  • delle sistemazioni idraulico-forestali.
 

Con la legge europea 2013-bis (articolo 17 della legge 30 ottobre 2014, n. 161  ) è stato previsto che le bevande analcoliche a base di succo di arancia vendute in Italia debbano avere un contenuto di succo di arancia non inferiore a 20 grammi per 100 centilitri o pari all'equivalente quantità di succo di arancia concentrato o disidradato in polvere. L'obbligo riguarda esclusivamente le bevande commercializzate nel mercato nazionale, mentre ne sono escluse quelle destinate al mercato degli altri Stati dell'Unione europea o degli altri Stati contraenti l'Accordo sullo spazio economico europeo, nonché quelle verso Paesi terzi. La norma è stata notificata alla Commissione europea, è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 119 del 24 maggio 2017 e sarà applicabile dal 6 marzo 2018.

 Il Parlamento ha poi approvato la legge per la salvaguardia degli agrumeti caratteristici (legge 25 luglio 2017, n. 127  ), ubicati prevalentemente  nella riviera ionica della Sicilia, nella riviera ionica e tirrenica della Calabria, nella penisola sorrentina, nella costiera amalfitana e nelle isole del Golfo di Napoli, nel Gargano ed intorno al lago di Garda.

Il provvedimento ha previsto l'assegnazione di contributi ad hoc per il ripristino e il recupero  degli agrumeti aventi particolare pregio varietale paesaggistico, storico e ambientale, situati in aree vocate alla coltivazione di specie agrumicole nelle quali particolari condizioni ambientali e climatiche conferiscono al prodotto caratteristiche specifiche strettamente connesse alla peculiarità del territorio d'origine.

Un decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, da emanarsi di concerto con il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo e con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, previa intesa acquisita in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, individuerà i territori nei quali sono situati gli agrumeti caratteristici, definirà i criteri e le tipologie degli interventi previsti, determinazione la misura dei contributi erogabili.

I contributi dovranno essere concessi prioritariamente ai coltivatori diretti ed agli imprenditori agricoli professionali iscritti nella relativa gestione previdenziale e assistenziale.

Per tali finalità è stato istituito, presso il MIPAAF, il Fondo per la salvaguardia degli agrumenti caratteristici, con una dotazione di 3 milioni di euro per l'anno 2017 (cap. 7469).

Si segnala, poi, che la legge di bilancio 2018 (legge n. 205 del 2017  ) ha istituito - all'art. 1, comma 131 - un Fondo per il miglioramento della qualità e della competitività delle imprese agrumicole, con una dotazione di 2 milioni di euro per il 2018 e 4 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020 (cap. 7051 del MIPAAF).

Sono diverse le disposizioni legislative che, in maniera puntuale, hanno inciso - nel corso della XVII legislatura - sul settore lattiero caseario (compresa la gestione delle cosiddette quote latte) e, in generale - sul settore zootecnico.

Di seguito si riportano i principali interventi:

  • l'articolo 1, comma 241, della legge n.190 del 2014   (legge di stabilità 2015) ha istituito, presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, il Fondo per gli investimenti nel settore lattiero caseario, dotato di 8 milioni di euro nel 2015 e 50 milioni di euro, per ciascuno degli anni 2016 e 2017,  finalizzato alla ristrutturazione del settore lattiero caseario ed al miglioramento della qualità del latte bovino (cap. 7100, che - come risulta dal decreto di ripartizione in capitoli del bilancio 2018 - non presenta stanziamenti in conto competenza per il triennio 2018-2020);
  • l'articolo 1 del decreto-legge n. 51 del 2015    ha poi previsto  la rateizzazione in tre anni dei pagamenti ancora dovuti in base al regime delle cosiddette quote latte (regime, introdotto nel 1984, che - dal 1° aprile 2015 - è cessato), per la campagna lattiera  1° aprile 2014- 31 marzo 2015; il medesimo decreto-legge ha disciplinato il rispetto di corrette relazioni commerciali in materia di cessione di prodotti agricoli e agroalimentari (art. 2), e ha dato attuazione al regolamento (UE) n. 1308/2013   in materia di organizzazioni interprofessionali nel settore agricolo (art. 3);
  • l'articolo 21 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189   (così come convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229  ), ha autorizzato la spesa di 10 milioni di euro per l'anno 2016, per il finanziamento di misure di sostegno dei produttori di latte e di prodotti lattiero-caseari interessati alla stipula di accordi misti volontari e ad adottare decisioni comuni sulla pianificazione del volume di latte prodotto, prevedendo che un milione di euro venisse destinato aziende zootecniche ubicate nei Comuni terremotati (Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria);
  • l'articolo 15 del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8    (così come convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2017, n. 45  ) ha autorizzato la spesa di 20.942.300 euro, per il 2017, in favore del comparto bovino, ovino e suino delle regioni colpite dagli eventi sismici a far data dal 24 agosto 2016, per effetto dell'incremento dal 100 al 200 per cento della quota nazionale del sostegno supplementare per le misure adottate ai sensi del regolamento delegato (UE) n. 2016/1613 della Commissione. Ha autorizzato, inoltre, sempre per il 2017, la spesa di 2 milioni di euro per il settore equino nelle medesime zone;
  •  la legge di bilancio 2018 (legge n. 205 del 2017  ), ha, poi, esteso al settore zootecnico le risorse del Fondo per la competitività della filiera e il miglioramento della qualità dei prodotti cerealicoli e lattiero caseari (istituito dall'art. 23-bis del decreto-legge n. 113 del 2016  ), stanziando 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020 destinati a sostenere la zootecnia estensiva praticata nelle zone montane e, limitatamente ai comuni colpiti dal sisma del 2016 e 2017, nelle zone svantaggiate (art.1, comma 130); ha istituito, inoltre, nello stato di previsione del MIPAAF, il Fondo per l'emergenza avicola, con una dotazione di 15 milioni di euro per il 2018 e 5 milioni di euro per il 2019 (art. 1, commi 507-510); ha, infine, previsto l'innalzamento delle percentuali di compensazione IVA applicabili agli animali vivi della specie bovina e suina, rispettivamente, in misura non superiore al 7,7% e all'8% per ciascuna delle annualità 2018, 2019 e 2020 (art. 1, comma 506).

Diverse disposizioni legislative sono state introdotte - nel corso della XVII legislatura - a sostegno dei settori cerealicolo e bieticolo-saccarifero.

Il settore cerealicolo

Con riferimento alle risorse destinate al settore cerealicolo,  l'art. 23-bis del decreto-legge n.113 del 2016   (cap. 7825) ha istituito il Fondo per la qualità e la competitività delle produzioni delle imprese agricole cerealicole e dell'intero comparto cerealicolo, anche attraverso il sostegno ai contratti e agli accordi di filiera, alla ricerca, al trasferimento tecnologico e agli interventi infrastrutturali, dotandolo inizialmente di 3 milioni di euro per l'anno 2016 e 7 milioni di euro per l'anno 2017.Con la legge di bilancio 2017 (legge n. 232 del 2016  ) ha destinato a tale Fondo 10 milioni di euro annui  a decorrere dal 2018.

Le disposizioni attuative sono state disposte, per gli anni 2016 e 2017, con il D.M. 2 novembre 2016   e, per gli anni 2018 e 2019, con il D.M. 16 novembre 2017  . Quest'ultimo ha previsto che alle imprese agricole che abbiano già sottoscritto  direttamente o attraverso cooperative, consorzi e organizzazioni di produttori riconosciute di cui sono socie, contratti di filiera di durata almeno triennale o che sottoscrivano contratti di filiera di durata almeno triennale, direttamente o attraverso cooperative, consorzi e organizzazioni di produttori riconosciute di cui sono socie, entro il 31 dicembre 2017, è concesso un aiuto di 200 euro per ogni ettaro coltivato a grano duro nel periodo autunno/inverno 2017-2018, oggetto del contratto.

Il settore bieticolo-saccarifero

Per quanto concerne il settore bieticolo-saccarifero,  l'art. 30-ter del decreto-legge n. 91 del 2014  , modificando l'articolo 29 del decreto-legge n. 5 del 2012  , ha previsto che i progetti di riconversione del comparto bieticolo saccarifero rivestano carattere strategico e costituiscano priorità a carattere nazionale; essi rientrano nell'ambito dei progetti di riconversione industriale che interessano la produzione di energia da fonti rinnovabili e sono finalizzati anche al reimpiego dei lavoratori dipendenti delle imprese saccarifere italiane dismesse. Il Comitato interministeriale appositamente istituito è chiamato a nominare un Commissario ad acta qualora i procedimenti autorizzativi non risultino ultimati e siano decorsi infruttuosamente i termini di legge per la conclusione di tali procedimenti, nonché per dare esecuzione agli accordi per la riconversione industriale sottoscritti.  

In relazione alle risorse destinate recentemente al settore, la legge di bilancio 2017 (legge n. 232 del 2016  ) ha disposto uno stanziamento di 5 milioni di euro per l'anno 2017 a favore del settore (cap. 7370).

Un successivo rifinanziamento di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018-2021 è stato disposto dall'art. 56-bis del decreto-legge n. 50 del 2017   (legge n. 96 del 2017  ) e destinato all'apposito Fondo per la razionalizzazione e la riconversione della produzione bieticolo-saccarifera di cui all'articolo 1, comma 1063 della legge n. 296 del 2006  

La legge di bilancio 2018 (legge n. 205 del 2017  ) ha ulteriormente incrementato la dotazione del suddetto Fondo di 4 milioni di euro per il 2018, di 5 milioni di euro per il 2019 e di 6 milioni di euro per il 2020 (art. 1, comma 1178).

Dal decreto di ripartizione in capitoli 2018-2020 risultano, quindi, complessivamente, appostati a tal fine - nel cap. 7370 del MIPAAF - 9 milioni di euro per il 2018, 10 milioni di euro per il 2019 e 11 milioni di euro per il 2020.

Alcuni interventi legislativi della XVII legislatura hanno avuto come oggetto anche altri specifici prodotti agroalimentari.

Nel settore olivicolo-oleario, l'art. 4 del decreto-legge n. 51 del 2015   ha istituito - presso il MIPAAF - il  Fondo per la realizzazione di un piano di interventi  nel settore con una dotazione iniziale pari a 4 milioni di euro per l'anno 2015 e a 14 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016 e 2017 (cap. 7110, Fondo che, nella legge di bilancio 2018, non presenta, per tale anno, uno stanziamento in conto competenza, bensì, circa 23,2 milioni di euro in conto cassa).

La legge di bilancio 2018 (legge n. 205 del 2017  ) è intervenuta - tra l'altro - sul Fondo cosiddetto cerealicolo, per estenderlo al settore olivicolo nelle aree colpite dal  batterio Xylella fastidiosa, al fine di superare l'emergenza derivata dallo stesso; conseguentemente, il medesimo Fondo è stato incrementato di 1 milione di euro per ciascuna delle annualità 2018, 2019 e 2020, da destinare al reimpianto con piante tolleranti o resistenti a Xylella fastidiosa nella zona infetta sottoposta a misure di contenimento del batterio (art. 1, comma 128).

Il collegato agricolo (legge n. 154 del 2016)   è intervenuto, poi, in relazione alle filiere del:

  • riso, per il quale è stata prevista una delega al Governo per regolamentare il mercato interno di tale prodotto (art. 31): tale delega è stata esercitata e ha dato luogo al decreto legislativo 4 agosto 2017, n. 131  , che ha previsto, tra l'altro, che la denominazione dell'alimento è costituita dal nome di uno dei gruppi indicati e può essere accompagnata dal nome di tutte le varietà di riso greggio, elencate e descritte nel registro di cui all'articolo 6, da cui il riso è ottenuto, che non siano le varietà tradizionali. Presso l'Ente Nazionale Risi è istituito un registro contenente l'elenco delle varietà del riso greggio.

    Con decreto interministeriale 26 luglio 2017   è stata prevista l'indicazione dell'origine in etichetta del riso;

  • prodotti derivati dalla trasformazione del pomodoro: le relative disposizioni prevedono, in particolare, la definizione di questi prodotti (art. 24), i relativi requisiti (art. 25), l'etichettatura e il confezionamento degli stessi (art. 26), nonché le relative sanzioni (art. 27).

Con decreto interministeriale 16 novembre 2017   è stata prevista l'indicazione in etichetta dell'origine del pomodoro;

  • burro, con la previsione dell'esenzione per i piccoli produttori di burro dall'obbligo di tenuta dei registri di carico e scarico (art. 33);

  • apicoltura, introducendo sanzioni in caso di mancata iscrizione all'Anagrafe apistica, autorizzando la distribuzione di presidi sanitari agli apicoltori da parte delle organizzazioni di rappresentanza, permettendo agli apicoltori colpiti dal parassita Aethina tumida di reintrodurre nella zona di protezione lo stesso numero di alveari perduti, purchè provenienti da allevamenti dichiarati indenni dalla presenza del parassita (art. 34);
  • birra, definendo cosa si intenda per birra artigianale (art. 35) e favorendo la filiera del luppolo (art. 36);
  • funghi, fornendo una definizione del fungo cardoncello (art. 37).

La legge di bilancio 2018 (legge n. 205 del 2017  ) ha poi previsto che, al fine di promuovere l'apicoltura, quale strumento di tutela della biodiversità e di integrazione del reddito nelle aree montane, non concorrano alla formazione della base imponibile, ai fini IRPEF, i proventi dell'apicoltura condotta da apicoltori con meno di venti alveari e ricadenti nei comuni classificati come montani (art. 1, comma 511). Ha inoltre rideterminato l'aliquota di accisa sulla birra in 3,00 euro per ettolitro e per grado-Plato a decorrere dal 1° gennaio 2019 (art. 1, comma 514).

Ha previsto, infine, per il potenziamento delle azioni di promozione del Made in Italy agroalimentare all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane, la destinazione di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018 e 2019 e 3 milioni di euro per l'anno 2020 all'Associazione delle camere di commercio italiane all'estero (art. 1, comma 501).

Diversi sono i provvedimenti legislativi - soprattutto d'urgenza - che si sono succeduti nel corso della XVII legisatua per affrontare gli eventi sismici verificatisi, nell'Italia centrale, tra agosto 2016 e gennaio 2017. Di seguito, se ne riporta la sintesi normativa, con riferimento specifico al settore agroalimentare e zootecnico.

Il decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189  

Il   decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189   (così come convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229  ), recante "Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016" ha recepito nel corso del suo iter anche le disposizioni dell'art. 3 del successivo decreto-legge n. 205 del 2016   (emanato a seguito di ulteriori eventi sismici, ma abrogato prima della sua conversione) e presenta, in relazione al settore agricolo, agroalimentare e zootecnico - all'art. 21 - il contenuto che si espone di seguito.

Ai sensi del comma 1, sono fatti salvi gli effetti delle azioni poste in essere prima dell'entrata in vigore del decreto e, allo scopo di garantirne la continuità operativa, restano in vigore fino al 31 dicembre 2018 le disposizioni di cui all'articolo 7 dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile 13 settembre 2016, n. 393  
Si tratta delle disposizioni che favoriscono il trasferimento ed il ricovero temporaneo dei capi di bestiame: gli operatori del settore sono autorizzati dalle ASL, in deroga alle normative di settore; alla stessa stregua, è data facoltà di richiedere il differimento di 120 giorni dell'alimentazione della banca dati nazionale per l'anagrafe zootecnica, nonché è attribuito competenza alle regioni per ricoveri ed impianti temporanei funzionali alla continuità produttiva delle aziende zootecniche interessate dal sisma. 

Ai sensi del comma 2 del medesimo art. 21 , a favore delle imprese agricole ubicate nei comuni terremotati sono destinate risorse, a valere sulle disponibilità residue già trasferite all'ISMEA del Fondo per lo sviluppo dell'imprenditoria giovanile in agricoltura, sino a 1.500.000 euro per l'anno 2016

Tali risorse saranno utilizzate per abbattere, fino all'intero importo, le commissioni per l'accesso alle garanzie dirette che l'ISMEA può concedere a fronte di prestiti partecipativi e partecipazioni nel capitale delle imprese, assunte da banche, da intermediari finanziari, nonché da fondi chiusi di investimento mobiliari. Nel rispetto della normativa europea e nazionale in materia di aiuti di Stato, l'abbattimento avverrà secondo il metodo di calcolo di cui alla decisione della Commissione europea C(2015) 597 final   del 5 febbraio 2015: esso è volto a calcolare l'elemento di aiuto nelle garanzie statali dirette - di cui all' articolo 17 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102   (Interventi finanziari a sostegno delle imprese agricole a norma dell' art 1, comma 2, lett. i) della legge n. 38 del 2003  ) - tra le categorie di aiuti nel settore agricolo e forestale e nelle zone rurali compatibili con il mercato interno (ai sensi del regolamento di esenzione per categoria nel settore agricolo, detto "ABER") e tra le categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione del regolamento generale di esenzione per categoria, detto "GBER"). 

Per il comma 3, è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per l'anno 2016, per il finanziamento di misure di sostegno dei produttori di latte e di prodotti lattiero-caseari interessati alla stipula di accordi misti volontari e ad adottare decisioni comuni sulla pianificazione del volume di latte prodotto (la normativa unionale prevede che ciò possa avvenire nel corso di un periodo di sei mesi a decorrere dal 12 aprile 2016). Un milione di euro, tratto da tale spesa, è destinato alle aziende zootecniche ubicate nei Comuni terremotati: nel corso dell'esame parlamentare è stato esteso l'ambito territoriale di applicazione a tutte le aree terremotate del 2016. 

Il comma 4 è volto al pronto ripristino del potenziale produttivo danneggiato dal sisma, nonché a valorizzare e promuovere la commercializzazione dei prodotti agricoli e agroalimentari ed a sostenere un programma strategico condiviso dalle Regioni interessate e dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali. A tali fini, l'intera quota del cofinanziamento regionale dei programmi di sviluppo rurale 2014 - 2020 delle Regioni interessate dal sisma è assicurata dallo Stato attraverso le disponibilità del fondo di rotazione di cui all' articolo 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183  . Nel corso dell'esame parlamentare è stato esteso l'ambito territoriale di applicazione a tutte le aree terremotate del 2016; inoltre, il carico dello Stato viene assunto per le annualità 2016, 2017, 2018, 2019 e 2020. 

Mediante commi aggiuntivi allo stesso art. 21 si sono inseriti nel testo convertito del decreto-legge n. 189 del 2016   - come anticipato - contenuti già recati dall'articolo 3 del successivo decreto-legge n. 205 del 2016  

Pertanto, il comma 4- bis dell'art. 21 è volto ad assicurare la continuità produttiva delle attività zootecniche che operano in aree che hanno subito danni in conseguenza degli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016: la misura che consegue l'obiettivo è la concessione di contributi per il sostegno dei settori del latte, della carne bovina e dei settori ovicaprino e suinicolo (nonché il settore equino), ai sensi del regolamento delegato (UE) n. 2016/1613   della Commissione dell'8 settembre 2016. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali viene definito l'importo dell'aiuto unitario, differenziato sulla base della specie allevata e dello stato di salute dell'animale.
Le risorse economiche necessarie sono attinte - ai sensi del comma 4- ter - dal Fondo di investimento nel capitale di rischio previsto dal decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali 22 giugno 2004, n. 182, e successive modificazioni, per gli interventi di cui all' articolo 66, comma 3, della legge 27 dicembre 2002, n. 289  : esse, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto-legge n. 205/2016  , sono versate da ISMEA all'entrata del bilancio dello Stato, nel limite di 10.942.300 euro, per essere riassegnate ad apposito capitolo di spesa.
Per il comma 4- quater i titolari di attività produttive svolte in edifici danneggiati a seguito degli eventi sismici in questione, nella qualità di responsabili della sicurezza sui luoghi di lavoro di cui al relativo testo unico, depositano in Comune la certificazione di agibilità sismica che deve essere rilasciata, a seguito di verifica di sicurezza effettuata ai sensi delle norme tecniche vigenti, da un professionista abilitato. Resta ferma l'applicazione dell'articolo 8, che prevede una procedura apposita per l'avvio di interventi di immediata esecuzione, a favore degli edifici che hanno riportato danni lievi.
Per il comma 4- quinquies le imprese che hanno subito danni riconducibili agli eventi sismici possono - previa perizia asseverata rilasciata da un professionista abilitato, attestante anche la valutazione economica del danno subìto - acquistare o acquisire in locazione macchinari, nonché effettuare gli ulteriori interventi urgenti necessari a garantire la prosecuzione della propria attività. La concessione del rimborso e le modalità del relativo riconoscimento sono stabilite, secondo il comma 4- sexies, con provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 2, comma 2. Per il comma 4- septies, infine, l'applicabilità dei rimborsi e delle agevolazioni di cui sopra è subordinata al rispetto della normativa europea e nazionale in materia di aiuti di Stato.

Il decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8  

A seguito del verificarsi di ulteriori eventi sismici, è stato emanato il decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8  , recante "Nuovi interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016 e del 2017", che è stato convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2017, n. 45  .

In esso, in particolare, rivestono importanza per il settore agricolo le disposizioni degli articoli 11 (recante disposizioni in materia di adempimenti e versamenti tributari e ambientali) e, soprattutto, dell'articolo 15 (recante disposizioni per il sostegno e lo sviluppo delle aziende agricole, agroalimentari e zootecniche).

Ai sensi dell'articolo 11 (comma 3 e seguenti) ai soggetti residenti nei Comuni interessati dal sisma titolari di reddito d'impresa e di reddito di lavoro autonomo, nonché esercenti attività agricole è stata riconosciuta la facoltà di chiedere ad istituti di credito finanziamenti assistiti da garanzia dello Stato, nel limite complessivo di 380 milioni di euro per l'anno 2017, per il pagamento dei tributi sospesi fino al 30 novembre 2017 e per quelli dovuti nell'anno 2017. Gli interessi relativi ai finanziamenti erogati, a carico dello Stato, sono corrisposti agli istituti di credito sotto forma di credito d'imposta. Inoltre, per i contribuenti delle zone interessate dal sisma del 2016 sono prorogati di un anno i termini per la definizione agevolata dei carichi fiscali iscritti a ruolo nel periodo 2000-2016.

L'articolo 15 autorizza la spesa di 20.942.300 euro, per il 2017, in favore del comparto bovino, ovino e suino delle regioni colpite dagli eventi sismici a far data dal 24 agosto 2016, per effetto dell'incremento dal 100 al 200 per cento della quota nazionale del sostegno supplementare per le misure adottate ai sensi del regolamento delegato (UE) n. 2016/1613   della Commissione (che è stato – medio tempore - modificato in tal senso dal regolamento delegato (UE) n. 2017/286   del 17 febbraio 2017). Autorizza inoltre, sempre per il 2017, la spesa di 2 milioni di euro per il settore equino nelle medesime zone ( comma 1). Gli oneri derivanti dall'attuazione di quanto sopra sono anticipati dall'AGEA a valere sulle risorse disponibili del fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie, e successivamente reintegrate, entro il 31 dicembre 2018, alla stessa AGEA dalle Regioni Abruzzo, Marche, Lazio ed Umbria ( comma 2). Il predetto termine – inizialmente previsto per il 31 dicembre 2017 - è stato posticipato di un anno dalla Commissione di merito della Camera dei deputati nel corso dell'esame in sede referente in prima lettura. Si prevede inoltre che, per gli anni 2017 e 2018, la concessione delle agevolazioni in favore dello sviluppo dell'imprenditorialità in agricoltura e del ricambio generazionale (disposta ai sensi dell'articolo 10- quater, comma 1, del decreto legislativo n. 185 del 2000  ) sia rivolta prioritariamente alle imprese localizzate nelle zone colpite dagli eventi sismici del 2016 ( comma 3). Le imprese agricole ubicate nelle suddette Regioni nonché nelle Regioni Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia, che hanno subito danni a causa delle avversità atmosferiche di eccezionale intensità avvenute nel periodo dal 5 al 25 gennaio 2017, e che non hanno sottoscritto polizze assicurative agevolate a copertura dei rischi, possono accedere agli interventi previsti per favorire la ripresa dell'attività economica e produttiva di cui all' articolo 5 del decreto legislativo n. 102 del 2004   ( comma 4). I tre commi aggiuntivi 4- bis, 4- ter e 4- quater - introdotti nel testo del decreto dalla Camera dei deputati - recano provvidenze in favore delle imprese agricole danneggiate dalle avversità atmosferiche di eccezionale intensità del gennaio 2017, per la riduzione degli interessi creditizi maturati a debito nell'anno 2017, nel limite di un milione di euro. Viene quindi prolungato il termine per deliberare la declaratoria di eccezionalità degli eventi ( comma 5) e incrementato, per il 2017, il Fondo di solidarietà nazionale di 15 milioni di euro per finanziare gli interventi compensativi ivi indicati ( comma 6).

Il decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50   (cosiddetta "manovrina")

Il titolo III del suddetto decreto-legge n. 50 del 2017   (legge n. 96 del 2017  ) reca "Ulteriori interventi in favore delle zone terremotate e di messa in sicurezza del territorio dal dissesto idrogeologico" ed è composto degli articoli 41-46-novies.

In particolare, l'art. 41, oltre a prevedere, al comma 1, uno stanziamento di 1 miliardo di euro per ciascuno degli anni 2017, 2018 e 2019 per gli interventi legati agli eventi sismici del 2016 e del 2017, istituisce, con quota parte di quelle risorse, un Fondo, presso il Ministero dell'economia e delle finanze, per consentire l'accelerazione delle attività di ricostruzione (comma 2).

L'art. 42 prevede un rifinanziamento del Fondo per la ricostruzione delle aree terremotate di cui all'art. 4, comma 1, del decreto-legge n. 189 del 2016   di 63 milioni di euro per l'anno 2017 e 132 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018 e 2019 anche per far fronte ai fabbisogni finanziari derivanti dalla prosecuzione delle attività di assistenza alla popolazione a seguito della cessazione dello stato di emergenza (comma 1). Si autorizza, inoltre, la spesa di 150 milioni di euro per l'anno 2017 per l'avvio di interventi urgenti per la ricostruzione pubblica e privata nelle aree colpite dagli eventi sismici (comma 2).

degli anni 2018 e 2019 anche per far fronte ai fabbisogni finanziari derivanti dalla prosecuzione delle attivita' di assistenza alla popolazione a seguito della cessazione dello stato di emergenza.
degli anni 2018 e 2019 anche per far fronte ai fabbisogni finanziari derivanti dalla prosecuzione delle attivita' di assistenza alla popolazione a seguito della cessazione dello stato di emergenza.
di 63 milioni di euro per l'anno 2017 e 132 milioni per ciascuno degli anni 2018 e 2019
di 63 milioni di euro per l'anno 2017 e 132 milioni per ciascuno degli anni 2018 e 2019

L'art. 43 prevede una ulteriore proroga delle sospensione e rateizzazione dei tributi sospesi per i soggetti residenti nei territori colpiti dagli eventi sismici del 2016 e 2017 in Italia centrale.

L'art. 44 estende anche a taluni investimenti il credito d'imposta per gli investimenti in quei territori.

L'art. 45 prevede la compensazione per i comuni del cratere degli eventi sismici della perdita del gettito TARI.

L'art. 46 istituisce una zona franca urbana per il sisma del centro-Italia, ai sensi delle legge n. 296 del 2006   (art 1, commi 341 e 341-bis), nei comuni delle regioni di Lazio, Marche, Abruzzo e Umbria colpiti dal sisma.

L'art. 46-bis, poi, reca interventi in favore delle imprese agricole danneggiate dagli eventi calamitosi verificatisi tra il 2013 e il 2015, prevedendo norme concernenti la segnalazione dei danni subiti e taluni aspetti del relativo procedimento.