Agricoltura e biodiversità

Biodiversità agricola

La sostenibilità ambientale è divenuta un asse portante dell'attività economica agricola. In tal senso, sono ormai orientate la Politica agricola comune europea e la normativa nazionale. Il dibattito europeo sull'uso degli OGM in campo agricolo ha conosciuto, da ultimo, degli sviluppi con l'approvazione della direttiva 2015/412/UE  , attuata in Italia con il decreto legislativo n. 227 del 14 novembre 2016  . Con l'approvazione della legge n. 194 del 2015   sulla biodiversità agricola e alimentare sono stati previsti nuovi strumenti per la tutela delle risorse genetiche autoctone o in via di estinzione. L'utilizzo dei fitosanitari è ormai orientato verso un uso sempre più sostenibile dal punto di vista ambientale.

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La direttiva (UE) 2015/412  , che modifica la direttiva 2001/18/UE  , prevede un meccanismo in due fasi   che consente agli Stati membri di limitare o vietare la coltivazione di un OGM sul loro territorio dopo l'autorizzazione a livello di Unione europea.

Diciannove Stati membri, tra cui l'Italia, hanno chiesto che il loro territorio fosse escluso dall'ambito geografico di coltivazione di sei varietà di mais geneticamente modificato (MON810, 1507, 59122, Bt11, GA21 e 1507x59122).

In Italia, la direttiva (UE) 2015/412    è stata recepita con il decreto legislativo 14 novembre 2016, n. 227  .

In particolare - con il nuovo art. 26-bis introdotto dal suddetto decreto legislativo - viene rivista la procedure per limitare o vietare la coltivazione di organismi geneticamente modificati (OGM) nel territorio nazionale, precisando che le misure di limitazione e divieto adottate ai sensi del provvedimento non incidono sulla libera circolazione degli OGM, come tali o contenuti in prodotti (comma 2), né riguardano la coltivazione a fini sperimentali (comma 3).

Procedura in fase di autorizzazione all'immissione in commercio di un OGM, per chiedere l'adeguamento dell'ambito geografico,  in modo che tutto il territorio nazionale o parte di esso possa essere escluso dalla coltivazione di tale OGM (articolo 26-ter).

  1. Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, può chiedere l'adeguamento dell'ambito geografico dell'autorizzazione all'immissione in commercio di un OGM in modo che tutto il territorio nazionale o parte di esso sia escluso dalla coltivazione dello stesso OGM (la richiesta è presentata nel corso della procedura di immissione in commercio);
  2. lo stesso Ministero comunica alla Commissione europea tale richiesta entro 45 giorni dalla trasmissione della relazione di valutazione;
  3. l'autorizzazione all'immissione in commercio o il rinnovo dell'autorizzazione sono emssi sulla base dell'ambito geografico modificato.

Procedura per l'adozione da parte degli Stati membri delle misure nazionali che limitano o vietano la coltivazione di un dato OGM nel territorio nazionale, una volta che esso è stato già autorizzato a norma (articolo 26-quater ).

 Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali può adottare misure che limitano o vietano su tutto il territorio nazionale o su una parte di esso la coltivazione di OGM già autorizzati all'immissione in commercio motivate in base a:

  • obiettivi di politica ambientale;
  • pianificazione urbana e territoriale;
  • uso del suolo;
  • impatti socio-economici;
  • esigenza di evitare la presenza di OGM in altri prodotti;
  • obiettivi di politica agricola;
  • ordine pubblico.

Le misure sono adottate sentiti i Ministeri competenti e d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato e le regioni;

Il Ministero delle politiche agricole trasmette alla Commissione europea le proposte di misure corredate delle corrispondenti motivazioni, prima della loro adozione.

Per un periodo di 65 giorni il Ministero si astiene dall'adottare le misure ed è vietato impiantare OGM nelle zone interessate; trascorso tale termine, le misure sono adottate con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali.

Reintegrazione dell'ambito geografico dell'autorizzazione e la revoca delle misure di limitazione o divieto di cui, rispettivamente, ai suddetti articoli 26-ter e 26-quater (articolo 26-quinquies).

  1. La regione o provincia autonoma che intende reintegrare il proprio territorio nell'ambito geografico dell'autorizzazione dal quale era stato precedentemente escluso oppure che intende escludere il proprio territorio dall'ambito di applicazione dei provvedimenti nazionali di divieto o limitazione può presentare richiesta al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;
  2. con atto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, previa intesa in sede di Conferenza Stato regioni, è disposta la reintegra dell'ambito geografico o la revoca delle misure di limitazione.

  A decorrere dal 3 aprile 2017, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano che coltivano OGM e che confinano con Stati membri in cui è vietata la coltivazione dei medesimi OGM, sono obbligati ad adottare nelle zone di frontiera del loro territorio le cosiddette misure di coesistenza per prevenire la commistione transfrontaliera nel territorio degli Stati limitrofi. Le misure così adottate devono tener conto della raccomandazione della Commissione europea del 13 luglio 2010   e rispettare il principio di coesistenza (articolo 26-sexies).

Se la regione o provincia autonoma che coltiva OGM e che confina con Stati membri in cui la coltivazione dei medesimi OGM è vietata ritiene, alla luce delle particolari condizioni geografiche, che le particolari condizioni geografiche siano tali da rendere nulla la probabilità di commistione delle colture transgeniche con quelle convenzionali e biologiche, ne può dare comunicazione motivata al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali che, a sua volta, informa di ciò lo Stato membro confinante in cui la coltivazione di tali OGM è vietata.

Se, però, lo Stato membro confinante ritiene che sussistano le condizioni previste per rendere obbligatorie le misure di coesistenza, il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali richiede alla regione o provincia autonoma interessata di procederee alla relativa adozione. 

Nelle more dell'adozione dei provvedimenti che dispongono le misure di coesistenza, è vietato impiantare l'OGM o gli OGM nelle zone di frontiera delle regioni e province autonome interessate.

Le regioni e le province autonome sul cui territorio devono essere attuati tali provvedimenti informano gli operatori (nel territorio di propria competenza) circa tale divieto, nonché l'autorità competente a irrogare le sanzioni amministrative pecuniarie di cui al nuovo articolo 35- bis, ossia il Dipartimento dell'Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari del MIPAAF.

L'articolo 35-bis (Sanzioni relative al Titolo III-bis) del decreto legislativo n. 224 del 2003   (introdotto dal citato decreto legislativo n. 227 del 2016) prevede, infine, che, salvo che il fatto costituisca reato, è punito con una sanzione amministrativa pecuniaria da 25.000 a 75.000 euro chiunque viola le diverse tipologie di divieti di coltivazione introdotti con il provvedimento in esame.

Al trasgressore è, inoltre, applicata, con ordinanza-ingiunzione, la sanzione amministrativa accessoria della sospensione, fino a sei mesi, della facoltà di coltivazione di OGM attribuiti con i provvedimenti di autorizzazione.

Il trasgressore è tenuto, altresì, a procedere alla distruzione delle coltivazioni di OGM illecitamente impiantate e al ripristino dello stato dei luoghi a proprie spese, in solido con il proprietario e con i titolari di diritti reali o personali di godimento sull'area, ai quali tale violazione sia imputabile a titolo di dolo o colpa, in base agli accertamenti effettuati, in contraddittorio con i soggetti interessati, dai soggetti preposti al controllo.

Il Dipartimento dell'Ispettorato centrale della tutela della qualità e della repressione frodi dei prodotti agroalimentari del MIPAAF dispone con ordinanza le operazioni a tal fine necessarie ed il termine entro cui provvedere, decorso il quale procede all'esecuzione in danno dei soggetti obbligati ed al recupero delle somme anticipate (comma 3).

Il predetto Dipartimento è, inoltre, l'Autorità competente all'irrogazione delle sanzioni amministrative previste dal nuovo articolo 35-bis. Viene inoltre precisato che restano ferme le competenze spettanti, ai sensi della normativa vigente, agli organi preposti all'accertamento delle violazioni (comma 4).

Il pagamento delle somme dovute per le sanzioni amministrative pecuniarie previste per le violazioni di cui al presente decreto è effettuato su apposito capitolo del capo XVII dello stato di previsione dell'entrata del bilancio dello Stato (comma 5).

Con la legge 1° dicembre 2015, n. 194  , il Parlamento ha legiferato in materia di tutela e la valorizzazione della biodiversità di interesse agricolo e alimentare.

Il provvedimento definisce «risorse genetiche di interesse alimentare ed agrario» il materiale genetico di origine vegetale, animale e microbica, avente un valore effettivo o potenziale per l'alimentazione e per l'agricoltura mentre sono classificate come  «risorse locali»  le risorse genetiche di interesse alimentare ed agrario, che: a) sono originarie di uno specifico territorio; b) pur essendo di origine alloctona, ma non invasive, sono state introdotte da lungo tempo nell'attuale territorio di riferimento, naturalizzate e integrate tradizionalmente nella sua agricoltura e nel suo allevamento; c) pur essendo originarie di uno specifico territorio, sono attualmente scomparse e conservate in orti botanici, allevamenti ovvero centri di conservazione o di ricerca in altre regioni o Paesi.

 

A tal fine, ha stabilito i princìpi per l'istituzione di un sistema nazionale di tutela e di valorizzazione della biodiversità di interesse agricolo e alimentare, finalizzato alla tutela delle risorse genetiche di interesse alimentare ed agrario locali dal rischio di estinzione e di erosione genetica.

Tale sistema è costituito:

a) dall' Anagrafe nazionale della biodiversità di interesse agricolo e alimentare (dove sono indicate tutte le risorse genetiche di interesse alimentare ed agrario locali di origine vegetale, animale o microbica soggette a rischio di estinzione o di erosione genetica. Esse sono mantenute sotto la responsabilità e il controllo pubblico, non sono assoggettabili a diritto di proprietà intellettuale ovvero ad altro diritto o tecnologia che ne limiti l'accesso o la riproduzione da parte degli agricoltori, compresi i brevetti di carattere industriale, e non possono essere oggetto, in ogni caso, di protezione tramite privativa per ritrovati vegetali);
b) dalla Rete nazionale della biodiversità di interesse agricolo e alimentare,dalle strutture locali, regionali e nazionali per la conservazione del germoplasma ex situ e dagli agricoltori e dagli allevatori custodi;
c) dal Portale nazionale della biodiversità di interesse agricolo e alimentare, istituito presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali per costituire un sistema di banche di dati interconnesse delle risorse genetiche di interesse alimentare ed agrario locali individuate, caratterizzate e presenti nel territorio nazionale e per consentire la diffusione delle relative informazioni, consentendo il monitoraggio dello stato di conservazione 
d) dal Comitato permanente per la biodiversità di interesse agricolo e alimentare.

Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono chiamate ad  individuare i soggetti pubblici e privati di comprovata esperienza in materia per attivare la conservazione ex situ delle risorse genetiche di interesse alimentare ed agrario locali del proprio territorio,

Agli agricoltori che producono le varietà di sementi iscritte nel registro nazionale delle varietà da conservazione, nei luoghi dove tali varietà hanno evoluto le loro proprietà caratteristiche, sono riconosciuti il diritto alla vendita diretta e in ambito locale di sementi o di materiali di propagazione relativi a tali varietà e prodotti in azienda, nonché il diritto al libero scambio all'interno della Rete nazionale della biodiversità di interesse agricolo e alimentare, in conformità alle disposizioni del decreto legislativo 29 ottobre 2009, n. 149  , e del decreto legislativo 30 dicembre 2010, n. 267  ,

Il Fondo per la tutela della biodiversità di interesse agricolo e alimentare, con una dotazione di 500.000 euro annui a decorrere dal 2015 (cap. 7460 del MIPAAF) è chiamato a sostenere le azioni previste nella legge.

Il 12 marzo 2018 è stata trasmessa al Parlamento la prima relazione sull'attività svolta dal citato Comitato permanente per la biodiversità di interesse agricolo e alimentare, aggiornata al 31 dicembre 2017, ai sensi dell'art. 8, comma 6, della legge n. 194 del 2015   (Doc. CCLX, n. 1  ).

Nel settore dei prodotti fitosanitari sussiste un quadro normativo articolato che deriva, in particolare, dalla disciplina dell'Unione europea, implementata, poi, a livello nazionale.

La competenza normativa nazionale del settore afferisce, in primis, al Ministero della salute, in quanto i prodotti fitosanitari possono essere immessi in commercio ed utilizzati solo se sono stati autorizzati dal predetto Ministero, conformemente alle disposizioni previste dal regolamento (CE) N. 1107 del 21 ottobre 2009   e dal D.P.R. 23 aprile 2001, n. 290,   così come modificato dal D.P.R. 28 febbraio 2012, n. 55  .

Anche il Ministero delle politiche agricole è comunque parte attiva nel processo di regolamentazione dell'uso dei fitofarmaci, attraverso la predisposizione del Piano d'azione nazionale per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari  .

Normativa sui prodotti fitosanitari

I prodotti fitosanitari, affinchè siano autorizzati (come ci ricorda il sito del Ministero della salute  ) devono:

  • essere immessi in commercio dai titolari delle autorizzazioni conformemente a tutte le condizioni previste nell'autorizzazione;
  • essere commercializzati dai distributori e dai rivenditori nel rispetto delle indicazioni riportate nelle etichette dei preparati stessi, nonché delle eventuali condizioni prescritte nell'autorizzazione;
  • essere conservati ed impiegati correttamente dagli utilizzatori in conformità a tutte le indicazioni e le prescrizioni riportate nell'etichetta.

Sono vietati la produzione, il magazzinaggio ed il trasporto di prodotti fitosanitari non autorizzati, salvo che i prodotti stessi siano rispondenti a tutte le seguenti condizioni:

  • siano destinati ad essere utilizzati in un altro Stato membro, che ne abbia autorizzato l'impiego a scopo fitosanitario in conformità alle norme comunitarie o siano destinati ad uno Stato non appartenente all'Unione europea, che ne abbia autorizzato l'impiego a scopo fitosanitario, fatte salve le disposizioni di cui al regolamento (CEE) n. 2455/92 del Consiglio  ;
  • siano prodotti in stabilimenti autorizzati, previa comunicazione al Ministero della salute da parte del direttore tecnico responsabile;
  • siano etichettati conformemente alla normativa vigente nello Stato di destinazione e racchiusi in apposito imballaggio o muniti di etichettatura aggiuntiva da cui risulti la loro condizione;
  • siano trasportati nel rispetto delle cautele prescritte in relazione alla natura del prodotto, accompagnati dalla documentazione prevista dalle norme vigenti e nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di sicurezza e di controllo.

I prodotti fitosanitari autorizzati devono essere utilizzati tenendo conto dei principi delle buone pratiche agricole e, se possibile, dei principi della lotta integrata.

E' necessario inoltre tener conto  di quanto stabilito dal decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 150  , ai fini dell'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari, ed in particolare, di quanto previsto dall'art. 6 per quanto riguarda l'attuazione della direttiva 2009/128/CE   e l'adozione del citato Piano di azione nazionale per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari (decreto interministeriale 22 gennaio 2014  ).

Oltre a regolamentare l'immissione in commercio, la legislazione europea prende in considerazione anche la fase conclusiva del ciclo di vita dei pesticidi e la tutela dei consumatori: il Regolamento 396/2005/CE  , stabilisce i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e nei mangimi di origine vegetale e animale.

La direttiva 91/414/CEE   (attuata a livello nazionale con il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194   concernente l'immissione in commercio di prodotti fitosanitari), per prima ha definito le regole per l'autorizzazione dei prodotti fitosanitari e la loro immissione sul mercato, prevedendo una valutazione rigorosa dei fitofarmaci circa l'utilità delle sostanze attive, l'efficacia e i rischi potenziali, attraverso prove di efficacia e di selettività condotte da Centri di saggio ufficialmente riconosciuti dalle autorità nazionali. Tale direttiva è stata sostituita dal citato Regolamento (CE) n. 1107/2009  .

Il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194  , tuttora vigente, prevede - tra l'altro - che le prove di campo occorrenti ai fini dell'autorizzazione di un prodotto fitosanitario debbano essere condotte da organismi ufficialmente riconosciuti dal MIPAAF e sottoposti a periodiche e regolari ispezioni volte ad accertare l'esistenza dei requisiti prescritti dagli standard EPPO (European and Mediterranean Plant Protection Organization) nonchè la corretta esecuzione delle prove da parte dei medesimi.

Il glifosato

In relazione alla possibilità di utilizzare la sostanza attiva glifosato nei prodotti fitosanitari, è emerso un vivace dibattito sulla eventuale tossicità di tale erbicida; al riguardo si può vedere - da ultimo, il comunicato del Ministero della salute  del 19 dicembre 2017   sul regolamento di esecuzione (UE) n. 2324/2017   della Commissione di rinnovo approvazione della sostanza attiva glifosate, in conformità al regolamento (CE) n. 1107/2009   relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che modifica l'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011   della Commissione, che proroga le autorizzazioni dei prodotti fitosanitari a base della stessa sostanza attiva.

Per un quadro su tutti i provvedimenti concernenti i prodotti fitosanitari, si rinvia all'apposita sezione del sito web del Ministero della salute  .

Misure di contrasto alla Xylella fastidiosa e relativi finanziamenti

Dopo i primi casi di contaminazione di piante di olivo da parte del batterio da quarantena Xylella fastidiosa, verificatisi nel 2013 nella regione Puglia, sono state adottati diversi provvedimenti per contrastare questo fenomeno, comprese ordinanze della Protezione civile che hanno, tra l'altro, destinato risorse a tal fine (si veda, ad esempio, l'art. 4 dell'ordinanza 11 febbraio 2015, n. 225  ): un'apposita relazione del MIPAAF  , del luglio 2015, descrive le misure di contrasto sino ad allora attuate.

L'art. 1, comma 297 della legge n. 147 del 2013   (legge di stabilità 2014) ha previsto la spesa di 5 milioni di euro per l'anno 2014, per il potenziamento del servizio fitosanitario nazionale, con particolare riferimento all'emergenza provocata dal batterio Xylella fastidiosa.

Successivamente, l'art. 4, comma 1, del decreto-legge n. 51 del 2015   ha costituito un Fondo per sostenere la realizzazione del piano di interventi nel settore olivicolo-oleario, con una dotazione iniziale pari a 4 milioni di euro per il 2015 e a 14 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016 e 2017. I criteri e le modalità di questo piano di interventi sono stati indicati nel decreto ministeriale 22 luglio 2016  , il quale, in particolare, all'articolo 2, comma 1, lettera b) destina apposite risorse alle attività di ricerca e di difesa da organismi nocivi per l'olivo (Xylella fastidiosa).

L'art. 5, comma 3, del medesimo decreto-legge    ha disposto, per gli interventi compensativi autorizzati di sostegno in favore delle imprese danneggiate dalla diffusione del batterio Xylella fastidiosa, l'incremento della dotazione del fondo di solidarietà nazionale di 1 milione di euro per l'anno 2015 e di 10 milioni di euro per l'anno 2016.

 La Corte di giustizia dell'Unione europea ha pubblicato, il 9 giugno 2016, la sentenza   sulle misure per impedire l'introduzione e la diffusione nell'Unione della Xylella fastidiosa. In particolare, la predetta sentenza ha confermato la validità dell'articolo 6, paragrafo 2, lettera a), della decisione di esecuzione (UE) 2015/789   della Commissione, del 18 maggio 2015, che prevede l'obbligo di procedere alla rimozione immediata, in un raggio di 100 metri attorno alle piante infette, delle piante ospiti, indipendentemente dal loro stato di salute. Successivamente, con decisione (UE) 2016/764  , la predetta decisione 2015/789 è stata modificata relativamente alle cosiddette zone infette e zone cuscinetto. 

Dopo diversi provvedimenti in materia, è stato pubblicato, da ultimo, nella Gazzetta Ufficiale del 31 gennaio 2017, il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 7 dicembre 2016  , recante Misure di emergenza per la prevenzione, il controllo e l'eradicazione di Xylella fastidiosa (Well e Raju) nel territorio  della  Repubblica italiana.

Il predetto decreto, composto di 27 articoli, definisce – raccogliendole in un unico provvedimento - le misure fitosanitarie per prevenire e contenere la diffusione della Xylella fastidiosa, e approva il Piano nazionale di emergenza, richiamato dall'art. 5 del decreto. All'articolo 9 del predetto decreto sono indicate le misure di eradicazione, mentre all'art. 24, comma 3, si precisa che le misure fitosanitarie obbligatorie indicate nel decreto sono eseguite dai proprietari o conduttori dei terreni agricoli e delle aree non agricole ricadenti nella zona delimitata; l'art. 25 reca le misure finanziarie. In particolare, il comma 1 del suddetto art. 25 prevede che gli oneri derivanti dall'esecuzione delle misure fitosanitarie contenute nel predetto decreto gravano sui proprietari o  conduttori, a qualunque titolo, dei terreni agricoli e delle aree non agricole ricadenti nella zona delimitata. Il comma 2, poi, aggiunge che le misure eseguite in adempimento dei decreti di lotta obbligatoria e delle disposizioni emanate dagli Servizi  fitosanitari regionali contro la Xylella  fastidiosa,  ammissibili ai sensi dell'art. 16 del regolamento (UE) n. 652/2014 del 15 maggio 2014 , possono ricevere un contributo finanziario  secondo  le  disposizioni contenute nel citato regolamento. Il comma 3, infine, dispone che gli enti pubblici e i soggetti privati nella zona delimitata, per l'esecuzione delle azioni previste in adempimento dei decreti  di lotta obbligatoria e delle disposizioni emanate dai Servizi fitosanitari regionali contro la Xylella fastidiosa, non finanziabili con altre risorse pubbliche, possono ricevere un contributo finanziario nei limiti delle risorse stanziate per la dichiarazione dello stato di calamità naturale.

Successivamente, l'art. 2-bis del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91   (convertito, con modificazioni, dalla legge n. 123 del 2017  ) ha previsto, per  fronteggiare i danni causati dal coleottero Xylosandrus compactus, con particolare riferimento ai carrubi nella Regione siciliana, nonché i danni causati dal batterio della Xylella fastidiosa al settore olivicolo-oleario e quelli derivanti dalla diffusione della Botrytis cinerea al settore vitivinicolo, l'istituzione, presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali del fondo per la ricerca, con dotazione pari a 200.000 euro per l'anno 2017, al fine di promuovere interventi volti al contrasto alla diffusione del coleottero, allo studio della bioetologia del medesimo e alla configurazione di strategie ecocompatibili di profilassi e terapia per il contenimento delle infestazioni.

Da ultimo, la legge di bilancio 2018 (legge n. 205 del 2017  ) ha previsto, all'art. 1, commi 126-128, tre misure per affrontare la problematica della Xylella fastidiosa. In sintesi:

a) con riguardo ai danni prodotti dal batterio della Xylella fastidiosa, si prevede intanto lo stanziamento di 1 milione di euro per il 2018 e di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 20192020, per finanziare i contratti di distretto per i territori danneggiati dal predetto batterio (art. 1, comma 126);

b) si prevede, poi, il rifinanziamento del Fondo di solidarietà nazionale, di cui al decreto legislativo n. 102 del 2004  , di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2018 e 2019, a favore delle imprese agricole danneggiate dal medesimo batterio negli anni 2016 e 2017 (art. 1, comma 127);

c) si dispone, infine, l'estensione al settore olivicolo del Fondo per la competitività della filiera e il miglioramento della qualità dei prodotti cerealicoli, di cui all'art. 23-bis del decreto-legge n. 113 del 2016  , conseguentemente, incrementando il predetto Fondo di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2018, 2019 e 2020, da destinare al reimpanto di piante tolleranti o resistenti alla Xylella fastidiosa nella zona infetta sottoposta a misure di contenimento del batterio (art. 1, comma 128).