Fisco

Giochi

Nel corso della XVII legislatura il prelievo erariale sui giochi è stato incrementato: sulle new slot è del 19 per cento, sulle videolottery del 6 per cento. Sulle vincite superiori a 500 si paga una tassa del 12 per cento.

Nel 2016 la raccolta da giochi ammonta a 96 miliardi, le entrate erariali a oltre 10 miliardi, mentre la spesa dei giocatori si attesta a circa 19 miliardi.

Il 7 settembre 2017 è stata raggiunta l'intesa in Conferenza unificata   sul documento presentato dal Governo che definisce le caratteristiche dei punti di raccolta del gioco pubblico e i criteri per la loro distribuzione e concentrazione territoriale.

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L'Agenzia delle dogane e dei monopoli ha pubblicato i dati relativi al gioco legale in Italia negli ultimi dieci anni   (aggiornamento al 10 giugno 2017).

Nel 2010 la raccolta dai giochi (il totale del giocato) ammontava a 61,1 miliardi di euro, per poi aumentare a 79,6 miliardi nel 2011 e a 87,5 miliardi nel 2012. A partire dal 2013 si registra una flessione (84,6 miliardi) che ha portato al dato di 84,3 miliardi nel 2014. Nel 2015 la raccolta è aumentata portandosi a 88,2 miliardi. Nel 2016 la raccolta ammonta a circa 96 miliardi.

Le entrate erariali sono passate da 8,9 miliardi del 2010, a 8,6 miliardi nel 2011 e a 8,3 miliardi nel 2012. Nel 2013 ammontavano 8,5 miliardi, nel 2014 si attestavano a 8,3 miliardi. Nel 2015 le entrate fiscali sono risultate pari a 8,7 miliardi. Nel 2016 le entrate erariali ammontano a oltre 10 miliardi. L'incremento è dovuto in gran parte dalla accresciuta incidenza della tassazione sul gioco degli apparecchi da divertimento (AWP e VLT, comunemente indicati come slot machines) prevista con la legge di stabilità 2016. Oltre la metà del gettito (5,8 miliardi) deriva dagli apparecchi da divertimento; oltre 3,5 miliardi dai giochi numerici e dalle Lotterie (1,8 milardi dal gioco del Lotto, 1,3 miliardi dal Gratta&Vinci, 0,47 miliardi dal SuperEnalotto). Per quanto riguarda l'anno 2017, alcuni elementi inducono a ritenere probabile una contrazione del gettito, ad oggi di difficile quantificazione. Tali dati sono stati forniti il 9 febbraio 2017 dal Governo in risposta ad una interrogazione parlamentare (5-10524  ).

La spesa degli italiani per il gioco è stata nel 2016 pari a circa 19 miliardi (poco meno dell'uno per cento di Pil): la spesa corrisponde alla raccolta annua (96 miliardi) al netto delle vincite ridistribuite (circa 77 miliardi). La spesa, in altri termini, corrisponde a quanto la collettività dei giocatori perde nel periodo di riferimento (dati   dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli). 

Il Governo, rispondendo all'interrogazione n.5/08569   in Commissione Finanze, ha fornito i dati relativi alla raccolta dei giochi nel 2015 suddivisi per Regione e tipologia di gioco (dati in milioni di euro, fonte Agenzia delle dogane e dei monopoli).

Il quadro normativo che disciplina il settore dei giochi risulta assai complesso, in assenza di un testo unico che raccolga le numerose norme che nel tempo sono state adottate in materia. Si segnalano di seguito i principali interventi adottati nel corso della XVII legislatura.

La delega fiscale (legge 11 marzo 2014, n. 23, articolo 14) aveva previsto la predisposizione di un codice delle disposizioni sui giochi ed un riordino del prelievo erariale sui singoli giochi. Il Governo era stato inoltre delegato ad adottare norme volte, tra l'altro a: tutelare i minori dalla pubblicità dei giochi e a recuperare i fenomeni di ludopatia; vietare la pubblicità nelle trasmissioni radiofoniche e televisive nel rispetto dei principi sanciti in sede europea relativi alla tutela dei minori per i giochi con vincita in denaro che introducono comportamenti compulsivi; definire le fonti di regolazione dei diversi aspetti legati all'imposizione, nonché alla disciplina dei singoli giochi, per i quali si disponeva una riserva di legge esplicita alla legge ordinaria; armonizzare aggi e compensi spettanti ai concessionari; riordinare la disciplina dei controlli e dell'accertamento dei tributi gravanti sui giochi, nonché il sistema sanzionatorio. Tali deleghe non sono state esercitate. Al riguardo si segnala l'audizione   del sottosegretario Baretta, avvenuta il 13 ottobre 2015 alla Commissione Finanze della Camera, nella quale è stata illustrata la bozza di decreto legislativo in materia di giochi e sono state prospettate le possibili soluzioni per affrontare le questioni aperte. In sede parlamentare è stato presentato un disegno di legge (A.S. 2000  ), non concluso, che riprendendo il contenuto dello schema di decreto legislativo predisposto dal Governo, conteneva un riordino organico delle disposizioni normative in materia di giochi.

La legge di stabilità 2016 (legge n. 208 del 2015, articolo 1, commi 918-948) ha disposto l'aumento del Preu sugli apparecchi. Inoltre ha previsto, a decorrere dal 2017, la riduzione del 30 per cento delle newslot rispetto agli apparecchi attivi al 31 luglio 2015. Entro il 30 aprile 2016 in Conferenza unificata dovevano essere definite le caratteristiche dei punti vendita di gioco nonché i criteri per la loro distribuzione e concentrazione territoriale, al fine di garantire i migliori livelli di sicurezza per la tutela della salute, dell'ordine pubblico, della pubblica fede dei giocatori e prevenire il rischio di accesso dei minori.

Nel frattempo l''articolo 6-bis del decreto-legge n. 50 del 2017, al fine di attuare la norma che prevede la graduale riduzione degli apparecchi slot che non consentono il gioco pubblico da ambiente remoto, con la loro totale dismissione entro il 31 dicembre 2019 (art. 1, comma 943, della legge n. 208 del 2015), ha disposto la riduzione di tali apparecchi secondo un cronoprogramma: al 31 dicembre 2017 il numero complessivo dei nulla osta di esercizio non può essere superiore a 345.000; al 30 aprile 2018 non può essere superiore a 265.000. Il D.M. 25 luglio 2017   prevede l'intervento dell'Agenzia dei Monopoli, entro dieci giorni dalla scadenza dei termini citati, ai fini del controllo del numero dei nulla osta e della revoca di quelli che risultassero in eccesso. Il concessionario deve tempestivamente provvedere al blocco degli apparecchi oggetto di revoca pena una sanzione di 10.000 euro.

L'intesa in Conferenza unificata sul documento   presentato dal Governo che definisce le caratteristiche dei punti di raccolta del gioco pubblico e i criteri per la loro distribuzione e concentrazione territoriale è stata raggiunta il 7 settembre 2017. Oltre alla graduale riduzione delle slot secondo il cronoprogramma previsto dal decreto-legge n. 50 del 2017, l'intesa prevede il dimezzamento entro tre anni dei punti vendita del gioco pubblico (stimati in circa 100.000). I punti vendita in cui potranno essere presenti le AWP (slot) saranno distribuiti in un numero massimo di 18.000 sale e punti gioco certificati (10.000 agenzie o negozi con attività prevalente il gioco pubblico; 5.000 corner; 3.000 sale VLT o Bingo) e di un massimo di 35.000 esercizi certificati per la vendita di gioco pubblico (bar, tabacchi). Si prevede inoltre di: definire un sistema di regole relative alla distribuzione territoriale e temporale dei punti gioco; innalzare il livello qualitativo dei punti gioco e dell'offerta attraverso nuove regole di concessione certificata delle licenze di vendita del gioco; migliorare il sistema dei controlli; accentuare l'azione preventiva e di contrasto al gioco d'azzardo patologico; completare l'intervento normativo e di modernizzazione del settore dei giochi; assicurare un costante monitoraggio della riforma. L'intesa raggiunta in Conferenza unificata avrebbe dovuto essere recepita con decreto ministeriale, sentite le commissioni parlamentari competenti. In ogni caso la legge di bilancio 2018 (legge n. 205 del 2017, comma 1049) ha stabilito che le regioni adeguano le proprie leggi in materia di dislocazione dei punti vendita del gioco pubblico all'intesa sancita in sede di conferenza unificata in data 7 settembre 2017.

La legge di bilancio 2017 in materia di giochi pubblici aveva introdotto disposizioni per l'avvio della procedura a evidenza pubblica volta a concedere la gestione dei giochi numerici a totalizzatore – c.d. "Gara Superenalotto" (legge n. 232 del 2016, articolo 1, commi 576-577). E' stato previsto inoltre l'inserimento nello scontrino fiscale e nella ricevuta del codice fiscale del cliente, previa richiesta, in considerazione dell'istituzione di una lotteria nazionale collegata agli scontrini o alle ricevute fiscali a partire dal 2018 (commi 537-541). 

La legge di bilancio 2018 (legge n. 205 del 2017, commi 1047-1062) ha previsto nuove gare per le concessioni del Bingo e delle scommesse, da indire entro il 30 settembre 2018, con introiti rispettivamente di almeno 73 e 410 milioni di euro. Con riferimento alle scommesse sulle corse dei cavalli è stato introdotto il criterio della tassazione sul margine: il prelievo è stabilito per la rete fisica nella misura del 43 per cento e per il gioco a distanza del 47 per cento. Con provvedimento dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli deve essere disciplinata una specifica procedura obbligatoria per lo smaltimento e la distruzione degli apparecchi di gioco (newslot) dismessi dal mercato, al fine di evitarne possibili utilizzi illeciti. Si prevede l'istituzione di un registro dei distributori ed esercenti di gioco (nuovo articolo 52‑bis nel D.Lgs. n. 231 del 2007 in materia di antiriciclaggio). Il termine oltre il quale non possono più essere rilasciati nulla osta per i vecchi apparecchi new slot  (senza controllo da remoto) è prorogato dal 31 dicembre 2017 al 31 dicembre 2018

La legge di stabilità 2016 (legge n. 208 del 2015, articolo 1, commi 918-919) ha incrementato, dal 1° gennaio 2016, il PREU (prelievo erariale unico) dal 13 per cento al 17,5 per cento sulle somme giocate attraverso le c.d. "new slot" o AWP. Nello stesso tempo la percentuale minima destinata alle vincite (pay out) è stata ridotta dal 74 al 70 per centoIl D.L. n. 50 del 2017 ha elevato il prelievo al 19 per cento.

Sulle somme giocate attraverso le c.d. Video Lotteries Terminal" o VLT, dal 1° gennaio 2016, il PREU è stato elevato dal 5 al 5,5 per cento. Il D.L. n. 50 del 2017 ha elevato il prelievo al 6 per cento. Sulla parte della vincita eccedente i 500 euro è dovuta una addizionale pari al 6 per cento (decreto direttoriale AAMS 12 ottobre 2011, in attuazione di quanto disposto dall'articolo 2, comma 3, del D.L. n. 138 del 2011). Tale addizionale sulle vincite eccedenti i 500 euro è stata elevata al 12 per cento, a decorrere dal 1° ottobre 2017 (art. 6 del D.L. n. 50 del 2017).

L'applicazione del prelievo sulla parte delle vincite eccedenti i 500 euro riguarda anche Videolottery, Gratta e Vinci e SuperEnalotto (e giochi accessori, comprensivi della modalità online, come il Win for Life, e il "Si vince tutto"). Il prelievo al 12 per cento non riguarda le seguenti categorie di gioco: Scommesse ippiche e sportive, Bingo, Lotterie tradizionali (Lotteria Italia) e tutti i giochi a distanza (esclusi quelli sopra menzionati) che restano soggetti all'attuale normativa di settore.

La legge di stabilità 2016 (commi 944-945) ha anche previsto a decorrere dal 1° gennaio 2016, il passaggio al regime della tassazione sul margine per i giochi di abilità a distanza (20 per cento). Il margine è costituito dalla differenza tra le somme giocate e le vincite corrisposte. Per tali giochi era prevista una tassazione sulla raccolta con l'aliquota del 3 per cento (con un payout di mercato del 90 per cento). Il passaggio al regime della tassazione sul margine è previsto anche per le scommesse a quota fissa (18 per cento su rete fisica e 22 per cento a distanza), con esclusione delle scommesse ippiche, e, a decorrere dal 1° gennaio 2017, per il bingo a distanza (20 per cento).

La tassazione sul margine è stata poi estesa dalla legge di bilancio 2018 alle scommesse sulle corse dei cavalli:  il prelievo è stabilito per la rete fisica nella misura del 43 per cento e per il gioco a distanza del 47 per cento (legge n. 205 del 2017, commi 1051-1058). 

    L'articolo 7, comma 5, del D.L. n. 158 del 2012 ha introdotto l'obbligo di riportare avvertimenti sul rischio di dipendenza dalla pratica di giochi con vincite in denaro e sulle relative probabilità di vincita: sulle schedine e tagliandi dei giochi; sugli apparecchi di gioco; nelle aree e nelle sale con videoterminali; nei punti di vendita di scommesse su eventi sportivi, anche ippici, e non sportivi; nei siti internet destinati all'offerta di giochi con vincite in denaro. In caso di inosservanza di tali disposizioni è prevista la sanzione amministrativa di 50.000 euro nei confronti del concessionario degli apparecchi di gioco, del titolare della sala o del punto di raccolta dei giochi (relativamente agli apparecchi AWP e VLT), del titolare del punto vendita delle scommesse, se diverso dal concessionario.

    Per quanto riguarda i giochi on line, si ricorda che la legge n. 88 del 2009 (articolo 24, comma 17) ha stabilito che i concessionari adottino ovvero mettano a disposizione strumenti ed accorgimenti per l'autolimitazione ovvero per l'autoesclusione dal gioco, l'esclusione dall'accesso al gioco da parte di minori, nonché l'esposizione del relativo divieto in modo visibile negli ambienti virtuali di gioco gestiti dal concessionario. Inoltre attraverso il c.d. conto di gioco si rende possibile una sorta di autolimitazione obbligatoria per il giocatore, in quanto egli al momento dell'apertura del conto stabilisce i propri limiti di spesa settimanale o mensile, con conseguente inibizione dell'accesso al sistema in caso di raggiungimento della soglia predefinita. Per i giocatori è prevista anche la facoltà di auto-esclusione dal sito del concessionario, con conseguente impedimento ad un nuovo accesso. Peraltro, attraverso l'anagrafe dei conti di gioco, viene monitorata l'attività di ciascun giocatore, in quanto all'apertura del conto il giocatore deve fornire il proprio codice fiscale (che viene incrociato con la banca dati SOGEI al fine di verificarne l'effettiva esistenza) e il sistema di controllo permette di tracciare e memorizzare in modo nominativo tutte le transazioni di gioco dei giocatori italiani.

    In tale contesto la legge n. 190 del 2014 ha disposto la destinazione, nell'ambito delle risorse destinate al finanziamento del Servizio sanitario nazionale e a decorrere dall'anno 2015, di una quota pari a 50 milioni di euro annui per la prevenzione, la cura e la riabilitazione delle patologie connesse alla dipendenza da gioco d'azzardo come definita dall'Organizzazione mondiale della sanità. L'Osservatorio per il contrasto della diffusione del gioco d'azzardo e il fenomeno della dipendenza grave  , istituito dal D.L. n. 158 del 2012, art. 7, comma 10, è stato trasferito presso il Ministero della salute, con il compito di monitorare la dipendenza dal gioco d'azzardo e l'efficacia delle azioni di cura e di prevenzione intraprese.

    La legge di stabilità 2016 (legge n. 208 del 2015, art. 1, comma 946) ha istituito presso il Ministero della salute il Fondo per il gioco d'azzardo patologico-GAP, al fine di garantire le prestazioni di prevenzione, cura e riabilitazione delle persone affette. Il Fondo è ripartito tra le regioni e le province autonome sulla base di criteri determinati con decreto del Ministro della salute da emanare entro sessanta giorni, sentita la Conferenza Stato regioni e entri locali. Per la dotazione del fondo è autorizzata la spesa di 50 milioni di euro annui a decorrere dal 2016.

    Si prevede, inoltre, che il Ministero della salute, di concerto con il MIUR, predisponga campagne di informazione e sensibilizzazione, in particolare nelle scuole, sui fattori di rischio connessi al gioco d'azzardo, fornendo informazioni sui servizi disponibili per affrontare il problema della dipendenza dal gioco d'azzardo

     

    Per quanto riguarda la tutela dei minori, l'articolo 7, comma 8, del D.L. n. 158 del 2012 prevede il divieto di ingresso ai minori di anni 18 nelle aree destinate al gioco con vincite in denaro interne alle sale Bingo, nelle aree ovvero nelle sale in cui sono installati apparecchi VLT (video lottery) e nei punti vendita in cui si esercita – quale attività principale – quella di scommesse su eventi sportivi, anche ippici, e non sportivi. Il titolare dell'esercizio commerciale, del locale ovvero del punto di offerta del gioco con vincite in denaro è tenuto ad identificare i minori di età mediante richiesta di esibizione di un documento di identità, tranne nei casi in cui la maggiore età sia manifesta.

    L'articolo 24, comma 20, del D.L. n. 98 del 2011, oltre a ribadire il divieto di consentire la partecipazione ai giochi pubblici con vincita in denaro ai minori di 18 anni, ha provveduto - ai successivi commi 21 e 22 - ad inasprirne le sanzioni. In particolare:

    • il titolare dell'esercizio commerciale, del locale o, comunque, del punto di offerta del gioco che consente la partecipazione ai giochi pubblici a minori di 18 anni è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 a 20.000 euro;
    • indipendentemente dalla sanzione amministrativa pecuniaria e anche nel caso di pagamento in misura ridotta della stessa, la violazione è punita con la chiusura dell'esercizio commerciale, del locale o, comunque, del punto di offerta del gioco da 10 fino a 30 giorni; il titolare dell'esercizio commerciale, del locale o, comunque, del punto di offerta del gioco, all'interno dei predetti esercizi, identifica i giocatori mediante richiesta di esibizione di un idoneo documento di riconoscimento;
    • per i soggetti che nel corso di un triennio commettono tre violazioni, anche non continuative, è disposta la revoca di qualunque autorizzazione o concessione amministrativa;
    • in caso di utilizzo degli apparecchi e dei congegni da gioco (slot machine, videolottery), il trasgressore è altresì sospeso, per un periodo da uno a tre mesi, dall'elenco dei soggetti incaricati della raccolta delle giocate, e conseguentemente i concessionari per la gestione della rete telematica non possono intrattenere, neanche indirettamente, rapporti contrattuali funzionali all'esercizio delle attività di gioco con il trasgressore. 

    La legge di stabilità 2016 (legge n. 208 del 2015, commi 937-940) ha introdotto una serie una serie di divieti per la pubblicità del gioco, in attuazione dei principi previsti dalla Raccomandazione   della Commissione europea 2014/478/UE la quale incoraggia gli Stati membri a realizzare un livello elevato di protezione per i consumatori, gli utenti e i minori grazie all'adozione di principi relativi ai servizi di gioco d'azzardo on-line e alla correlata attività di pubblicità e sponsorizzazione. Detti principi mirano a salvaguardare la salute e a ridurre al minimo gli eventuali danni economici che possono derivare dal gioco d'azzardo eccessivo o compulsivo.

    In particolare è vietata la pubblicità che presenta le seguenti caratteristiche: incoraggia il gioco eccessivo o incontrollato; neghi i rischi del gioco; presenti il gioco come un modo per risolvere i problemi finanziari; induca a ritenere che la competenza del giocatore possa permettere di vincere sistematicamente; si rivolga o faccia riferimento ai minori; presenti l'astensione dal gioco come un valore negativo; contenga dichiarazioni infondate sulle possibilità di vincita; faccia riferimento al credito al consumo ai fini del gioco. 

    Inoltre è vietata la pubblicità dei giochi con vincita in denaro nelle trasmissioni radiofoniche e televisive generaliste dalle ore 7 alle ore 22 di ogni giorno con esclusione delle lotterie nazionali e delle sponsorizzazioni nei settori della cultura, dell'istruzione e della ricerca, dello sport, della sanità e dell'assistenza. In caso di inosservanza dei suddetti divieti sono previste delle sanzioni amministrative irrogate dall'AGCOM. Con il D.M.   19 luglio 2016   sono stati individuati i media specializzati ai fini della pubblicità di giochi con vincite in denaro.

    Si ricorda che l'articolo 7, comma 4, del D.L. n. 158 del 2012 dispone che dal 1° gennaio 2013 al fine di contenere la diffusione delle dipendenze dalla pratica di gioco con vincite in denaro, sono vietati i messaggi pubblicitari di giochi con vincite in denaro nelle trasmissioni televisive, radiofoniche, e nelle rappresentazioni teatrali o cinematografiche rivolte prevalentemente ai giovani; sono inoltre vietati i messaggi pubblicitari di giochi con vincite in denaro su giornali, riviste, pubblicazioni, durante trasmissioni televisive e radiofoniche, rappresentazioni cinematografiche e teatrali, nonché via internet, che incitano al gioco ovvero ne esaltano la sua pratica, ovvero che hanno al loro interno dei minori, ovvero che non avvertono del rischio di dipendenza dalla pratica del gioco.

    La pubblicità dei giochi che prevedono vincite in denaro deve riportare in modo chiaramente visibile la percentuale di probabilità di vincita che il soggetto ha nel singolo gioco pubblicizzato. Qualora la stessa percentuale non sia definibile, è indicata la percentuale storica per giochi similari. In caso di violazione, il soggetto proponente è obbligato a ripetere la stessa pubblicità secondo modalità, mezzi utilizzati e quantità di annunci identici alla campagna pubblicitaria originaria, indicando il fatto che la pubblicità è ripetuta per violazione della normativa di riferimento.

    In caso di violazione dei suddetti divieti è prevista la sanzione amministrativa da 100.000 a 500.000 euro per il committente del messaggio pubblicitario e per il proprietario del mezzo di comunicazione. Si prevede, inoltre, l'obbligo di riportare avvertimenti sul rischio di dipendenza dalla pratica di giochi con vincite in denaro e sulle relative probabilità di vincita sulle schedine e tagliandi dei giochi; sugli apparecchi newslot e nelle sale con videoterminali; nei punti di vendita di scommesse su eventi sportivi, anche ippici, e non sportivi; nei siti internet destinati all'offerta di giochi con vincite in denaro.

    Il decreto-legge n. 102 del 2013 estende l'ambito di applicazione delle disposizioni in materia di definizione agevolata in appello dei giudizi di responsabilità amministrativo-contabile con pagamento di una somma non inferiore al 20 per cento del danno quantificato nella sentenza di primo grado (articolo 14). Il giudizio più rilevante cui è applicabile la disposizione riguarda i concessionari per la gestione della rete telematica del gioco lecito, condannati al risarcimento per danno erariale per aver violato gli obblighi di servizio relativamente al mancato collegamento degli apparecchi da gioco alla apposita rete telematica.

    Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 30 novembre 2013 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 2 dicembre) è stata attivata la clausola di salvaguardia prevista dal D.L. n. 102 del 2013, il quale ha abolito la prima rata dell'Imu 2013. Infatti le entrate previste dalla definizione agevolata per i concessionari dei giochi sono risultate pari a circa 340 milioni (a fronte dei 600 milioni previsti), mentre le maggiori entrate IVA derivanti dal pagamento dei debiti delle P.A. saranno pari a circa 540 milioni (a fronte dei 925 milioni previsti). Pertanto, per reperire i circa 645 milioni mancanti, il decreto 30 novembre 2013, in attuazione di quanto previsto dall'articolo 15, comma 4, del D.L. 102 del 2013, ha stabilito l'aumento di 1,5 punti percentuali degli acconti ai fini dell'IRES e dell'IRAP per i periodi d'imposta 2013 e 2014, e l'aumento, a decorrere dal 1° gennaio 2015 e fino al 15 febbraio 2016, delle accise sui carburanti in misura tale da determinare maggiori entrate nette non inferiori a 671,1 milioni di euro per l'anno 2015 e 17,8 milioni di euro per l'anno 2016.

    Presso la Commissione Finanze della Camera si è tenuto il 23 novembre 2015 un seminario istituzionale sulle tematiche relative al settore dei giochi pubblici. Dopo l'intervento introduttivo del Presidente Bernardo sono intervenuti il dott. Peleggi (Direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli), il Generale Capolupo (Comandante generale della Guardia di Finanza  ), l'ing. Cannarsa (Presidente di Sogei  ), una rappresentante dell'ANCI, il dott. Passamonti (Presidente di Confindustria sistema Gioco Italia), l'avv. Selli (Confindustria Radio Televisioni  ), l'ing. Angelozzi (Associazione concessionari apparecchi da intrattenimento, Acadi  ), il prof. Spallone (LUISS). Sono intervenute, tra gli altri, l'Associazione nazionale sezioni apparecchi per pubbliche attrazioni ricreative (Sapar  ), l'Associazione dei concessionari del bingo (Ascob  ).

    I commi 540-544 della legge di bilancio 2018 (legge n. 232 del 2016) dispongono l'indicazione del codice fiscale del cliente su scontrini e fatture, a richiesta, finalizzata all'istituzione dal 2018 di una lotteria nazionale sui medesimi documenti.

    Durante l'esame parlamentare del provvedimento è stata introdotta una disposizione che innalza la probabilità di vincita per le transazioni effettuate attraverso carta di debito e di credito, rispetto alle transazioni effettuate mediante denaro contante (comma 542); l'avvio sperimentale della lotteria sugli scontrini è stato anticipato al 1° novembre 2017 limitatamente agli acquisti di beni o servizi effettuati con carta di debito e di credito (comma 543 e D.L. n. 244 del 2016, articolo 14-quater).

    L'articolo 20, comma 1, del decreto-legge n. 148 del 2017 ha autorizzato la prosecuzione del rapporto concessorio in essere, relativo alla raccolta, anche a distanza, delle lotterie nazionali ad estrazione istantanea ("Gratta e Vinci"), in modo da assicurare nuove e maggiori entrate al bilancio dello Stato in misura pari a euro 50 milioni per l'anno 2017 e 750 milioni per l'anno 2018. La norma fa riferimento all'articolo 21, comma 4, del decreto-legge n. 78 del 2009 nel quale si prevede che la concessione ha una durata massima di nove anni, eventualmente rinnovabile per non più di una volta. La concessione in esame è stata attribuita a Lottomatica (Lotterie Nazionali S.r.l.) il 5 agosto 2010.