tema 13 febbraio 2018
Studi - Finanze
Contenzioso tributario, interpello e risoluzione stragiudiziale delle controversie

Nella Relazione sul monitoraggio dello stato del contenzioso tributario e sull'attività delle commissioni tributarie per l'anno 2016 (giugno 2017) si evidenzia una diminuzione del numero complessivo delle controversie pendenti al 31 dicembre 2016, pari a 469.048, in calo dell'11,61%, rispetto a quanto registrato nel 2015 (530.646). Per il quinto anno consecutivo si registra una diminuzione delle controversie pendenti e un numero di controversie definite superiore a quelle pervenute.

Il Decreto Legislativo n. 156 del 2015, di attuazione della delega fiscale, recante misure per la revisione della disciplina degli interpelli e del contenzioso tributarioha apportato numerose innovazioni all'attuale assetto del processo tributario.

Altri interventi, previsti dal decreto-legge n. 50 del 2017, riguardano:

- la procedura di cooperazione e collaborazione rafforzata per le società non residenti che appartengono a gruppi multinazionali con ricavi superiori a 1 miliardo di euro e che effettuano cessione di beni e prestazioni di servizio in Italia per un ammontare superiore a 50 milioni avvalendosi di società residenti o di stabili organizzazioni di società non residenti, per la definizione dei debiti tributari dovuti in relazione alla eventuale stabile organizzazione. In tal caso le sanzioni amministrative sono ridotte e il reato di omessa dichiarazione non è punibile (articolo 1-bis);

- l'ampliamento dell'ambito operativo dell'istituto del reclamo/mediazione nel contenzioso tributario alle controversie di valore sino a cinquantamila euro, rispetto alla previgente soglia di ventimila euro (articolo 10);

- modalità agevolate di definizione delle controversie tributarie, mediante pagamento degli importi indicati nell'atto impugnato che hanno formato oggetto di contestazione in primo grado e degli interessi da ritardata iscrizione a ruolo, escludendo quindi il pagamento delle sanzioni e degli interessi di mora (articolo 11).