Riordino delle Camere di Commercio
Il sistema delle funzioni e dell'organizzazione e delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura – come disciplinato dalla legge 29 dicembre 1993, n. 580 e già modificato dal D. Lgs. 15 febbraio 2010, n. 23 – è stato recentemente oggetto di riforma ad opera del D. Lgs. 25 novembre 2016, n 219, di attuazione della delega di cui all'art. 10 della legge delega di riforma delle pubbliche amministrazioni (legge 7 agosto 2015, n. 124, c.d. "Legge Madia") .
Il D. Lgs. n. 219/2016 ha introdotto una serie di importanti novità, con particolare riguardo alle funzioni delle camere di commercio, all'organizzazione dell'intero sistema camerale e alla sua governance complessiva.
Sulla base dell'art. 3 del decreto legislativo, la cui rubrica reca Riduzione del numero delle camere di commercio mediante accorpamento, razionalizzazioni delle sedi e del personale, l'Unioncamere ha trasmesso al MiSE una proposta di rideterminazione delle circoscrizioni territoriali, al fine di ricondurre il numero complessivo delle camere di commercio entro il limite di 60, nel rispetto di due vincoli (almeno una Camera di commercio per Regione; accorpamento delle Camere di commercio con meno di 75.000 imprese iscritte). Il medesimo art. 3 ha poi rinviato a un successivo decreto del MiSE, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, per la rideterminazione delle circoscrizioni territoriali, l'istituzione delle nuove camere di commercio, la soppressione delle camere interessate dal processo di accorpamento e razionalizzazione.

Il D.lgs. n. 219/2016 ha poi definito in maniera chiara i compiti delle Camere di commercio, con l'obiettivo di focalizzarne l'attività sui servizi alle imprese. In particolare, le Camere di commercio svolgono le seguenti attività: tenuta e gestione del Registro delle imprese, del Repertorio economico amministrativo e degli altri registri e albi attribuiti alle Camere di commercio dalla legge; formazione e gestione del fascicolo informatico d'impresa; tutela del consumatore e della fede pubblica, vigilanza e controllo sulla sicurezza e conformità dei prodotti e sugli strumenti soggetti alla disciplina della metrologia legale, rilevazione dei prezzi e delle tariffe, rilascio dei certificati di origine delle merci e documenti per l'esportazione; sostegno alla competitività delle imprese e dei territori tramite attività d'informazione economica e assistenza tecnica alla creazione di imprese e start up, informazione, formazione, supporto organizzativo e assistenza alle piccole e medie imprese per la preparazione ai mercati internazionali, con esclusione delle attività promozionali direttamente svolte all'estero; valorizzazione del patrimonio culturale nonché sviluppo e promozione del turismo, con esclusione delle attività promozionali direttamente svolte all'estero; orientamento al lavoro e alle professioni e alternanza scuola-lavoro; attività oggetto di convenzione con soggetti pubblici e privati; attività in regime di libero mercato.


Semplificazioni amministrative per le imprese
La sopra citata legge n. 124/2015 , recante legge delega al Governo di riforma delle pubbliche amministrazioni, ha introdotto alcune disposizioni volte a semplificare i procedimenti amministrativi in favore dei cittadini e delle imprese. In particolare, l'articolo 5 ha delegato il Governo per:
- la precisa individuazione dei procedimenti oggetto di segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) o di silenzio assenso, nonché quelli per i quali è necessaria l'autorizzazione espressa e di quelli per quali è sufficiente una comunicazione preventiva;
- l'introduzione di una disciplina generale delle attività non assoggettate ad autorizzazione preventiva espressa.
In sede di attuazione, il Governo ha esercitato la delega con più decreti legislativi. Il primo di essi (D.Lgs. 30 giugno 2016, n. 126 , c.d. "SCIA 1") contiene alcune disposizioni generali applicabili ai procedimenti relativi alle attività non assoggettate ad autorizzazione espressa. Si illustrano, di seguito, le principali novità introdotte dal D. Lgs. n. 126/2016.
In primo luogo, viene rafforzato l'obbligo per le amministrazioni di predisporre moduli unificati e standardizzati che definiscono, per tipologia di procedimento, i contenuti tipici delle istanze, delle segnalazioni e delle comunicazioni alle pubbliche amministrazioni, nonché i contenuti della documentazione da allegare.
Il decreto legislativo n. 126/2016 introduce altresì l'obbligo di pubblicare sui siti istituzionali di ciascuna amministrazione sia i moduli, sia l'elenco degli stati, qualità personali e fatti oggetto di dichiarazione sostitutiva, di certificazione o di atto di notorietà, nonché delle attestazioni e asseverazioni dei tecnici abilitati o delle dichiarazioni di conformità dell'Agenzia delle imprese, necessari a corredo della segnalazione. Il decreto introduce poi norme generali sulle modalità di presentazione delle segnalazioni o istanze alle pubbliche amministrazioni: in particolare, è introdotto l'obbligo per le amministrazioni di rilasciare una ricevuta dell'avvenuta presentazione dell'istanza, comunicazione o segnalazione, anche in via telematica.
Tra i principali contenuti innovativi del decreto (art. 3, comma 2, lett. c)) figura la disciplina della cd. SCIA unica: il nuovo articolo 19-bis nella legge sul procedimento amministrativo (L. 241/990). Tale disposizione regolamenta per la prima volta l'ipotesi in cui, per lo svolgimento di un'attività soggetta a segnalazione certificata di inizio attività (SCIA), siano necessarie altre SCIA, comunicazioni, attestazioni, asseverazioni e notifiche, ovvero altri atti di assenso comunque denominati, pareri e verifiche preventive. Si tratta di una concentrazione di più regimi amministrativi che servirebbe a semplificare le ipotesi in cui la SCIA abbia come presupposto il possesso di requisiti che sono oggetto anche di altre segnalazioni o comunicazioni, attestazioni, asseverazioni e notifiche, ovvero di altri atti di assenso. Nella prassi, infatti, l'elevata numerosità di adempimenti e atti presupposti che i cittadini e le imprese devono procurarsi autonomamente presso amministrazioni diverse rischia di rendere la stessa SCIA più complicata del procedimento ordinario. Innanzitutto, il comma 1 del nuovo articolo 19-bis della L. 241/1990 prevede che la SCIA è presentata allo sportello unico che ciascuna amministrazione deve indicare sul proprio sito istituzionale e che, di regola, deve essere telematico.
L'attuazione della legge delega di riforma delle pubbliche amministrazioni (legge n. 124/2015) è proseguita con il decreto legislativo 5 novembre 2016, n. 222
(c.d. SCIA 2), che provvede alla mappatura e alla individuazione delle attività oggetto di procedimento di mera comunicazione o segnalazione certificata di inizio attività o di silenzio assenso, nonché quelle per le quali è necessario il titolo espresso, e introduce le conseguenti disposizioni normative di coordinamento.
L'individuazione delle attività economiche è effettuata in modo schematico attraverso l'allegata Tabella A, che presenta una struttura articolata in tre sezioni distinte: 1) Sezione "Attività commerciali e assimilabili"; 2) Sezione "Edilizia"; 3) Sezione "Ambiente". Per ciascunadelle attività elencate è prevista una declaratoria circa la tipologia di attività economica, è individuato il regime amministrativo di riferimento, è specificata l'eventuale concentrazione dei regimi amministrativi e sono riportati i relativi riferimenti normativi. Al fine di "garantire certezza sui regimi applicabili alle attività private e di salvaguardare la libertà di iniziativa economica", una clausola di chiusura prevede che le attività private non espressamente individuate o specificamente oggetto di disciplina da parte della normativa europea, statale e regionale, sono "libere".