Politica estera e questioni globali

Riordino delle funzioni delle camere di commercio e semplificazioni amministrative per le imprese

Riordino delle Camere di Commercio

Il sistema delle funzioni e dell'organizzazione e delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura – come disciplinato dalla legge 29 dicembre 1993, n. 580 e già modificato dal D. Lgs. 15 febbraio 2010, n. 23 – è stato recentemente oggetto di riforma ad opera del D. Lgs. 25 novembre 2016, n 219, di attuazione della delega di cui all'art. 10 della legge delega di riforma delle pubbliche amministrazioni (legge 7 agosto 2015, n. 124, c.d. "Legge Madia")  .

Si ricorda in proposito che la L. n. 580/1993 disciplina le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, come enti pubblici dotati di autonomia funzionale, che svolgono, nell'ambito della circoscrizione territoriale di competenza, sulla base del principio di sussidiarietà di cui all'articolo 118 della Costituzione, funzioni di interesse generale per il sistema delle imprese, curandone lo sviluppo nell'ambito delle economie locali.
Il sistema camerale italiano è costituito dalle camere di commercio, dalle unioni regionali delle camere di commercio, dall'Unione italiana delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura (Unioncamere), nonché dai loro organismi strumentali. L'Unioncamere, ente con personalità giuridica di diritto pubblico, cura e rappresenta gli interessi generali delle camere di commercio e degli altri organismi del sistema camerale italiano. Fanno parte altresì del sistema camerale italiano le camere di commercio italiane all'estero e quelle estere in Italia, legalmente riconosciute dallo Stato italiano. Ad ogni camera di commercio è riconosciuta potestà statutaria e regolamentare. La vigilanza sul sistema camerale spetta, rispettivamente, al MiSE (per le funzioni ed i compiti attinenti alla competenza dello Stato), che si avvale di un comitato indipendente di esperti; alle regioni (nelle materie di propria competenza). Organi delle camere di commercio sono il consiglio, la giunta, il presidente e il collegio dei revisori dei conti.

Il D. Lgs. n. 219/2016 ha introdotto una serie di importanti novità, con particolare riguardo alle funzioni delle camere di commercio, all'organizzazione dell'intero sistema camerale e alla sua governance complessiva.

Sulla base dell'art. 3 del decreto legislativo, la cui rubrica reca Riduzione del numero delle camere di commercio mediante accorpamento, razionalizzazioni delle sedi e del personale, l'Unioncamere ha trasmesso al MiSE una proposta di rideterminazione delle circoscrizioni territoriali, al fine di ricondurre il numero complessivo delle camere di commercio entro il limite di 60, nel rispetto di due vincoli (almeno una Camera di commercio per Regione; accorpamento delle Camere di commercio con meno di 75.000 imprese iscritte). Il medesimo art. 3 ha poi rinviato a un successivo decreto del MiSE, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, per la rideterminazione delle circoscrizioni territoriali, l'istituzione delle nuove camere di commercio, la soppressione delle camere interessate dal processo di accorpamento e razionalizzazione.

 

In attuazione di tale disposizione, è stato adottato il decreto del MiSE 8 agosto 2017   -"Rideterminazione delle circoscrizioni territoriali, istituzione di nuove camere di commercio, e determinazioni in materia di razionalizzazione delle sedi e del personale" - che prevede la ridefinizione delle circoscrizioni territoriali delle camere di commercio mediante accorpamento delle sedi (che passano dalle attuali 95 a 60), salvaguardando la presenza di almeno una camera di commercio in ciascuna Regione. Secondo quanto previsto dall'art. 3, comma 2, lett. b) del D. Lgs. n. 219, il citato decreto del MISE 8 agosto 2017 ha poi previsto un piano complessivo di razionalizzazione e riduzione delle aziende speciali (organismi strumentali con il compito di realizzare le iniziative funzionali al perseguimento delle finalità istituzionali e del programma di attività delle camere di commercio) mediante accorpamento o soppressione; in particolare, si dispone l'accorpamento delle aziende che svolgono compiti simili o che comunque possono essere svolti in modo coordinato ed efficace da un'unica azienda; in ogni caso, si prevede che non possano essere istituite nuove aziende speciali, salvo quelle eventualmente derivanti da accorpamenti di aziende esistenti o dalla soppressione di unioni regionali. Le aziende speciali, a seguito del riordino, sono quindi passate da 96 alle attuali 58.

 

Il D.lgs. n. 219/2016 ha poi definito in maniera chiara i compiti delle Camere di commercio, con l'obiettivo di focalizzarne l'attività sui servizi alle imprese. In particolare, le Camere di commercio svolgono le seguenti attività: tenuta e gestione del Registro delle imprese, del Repertorio economico amministrativo e degli altri registri e albi attribuiti alle Camere di commercio dalla legge; formazione e gestione del fascicolo informatico d'impresa; tutela del consumatore e della fede pubblica, vigilanza e controllo sulla sicurezza e conformità dei prodotti e sugli strumenti soggetti alla disciplina della metrologia legale, rilevazione dei prezzi e delle tariffe, rilascio dei certificati di origine delle merci e documenti per l'esportazione; sostegno alla competitività delle imprese e dei territori tramite attività d'informazione economica e assistenza tecnica alla creazione di imprese e start up, informazione, formazione, supporto organizzativo e assistenza alle piccole e medie imprese per la preparazione ai mercati internazionali, con esclusione delle attività promozionali direttamente svolte all'estero; valorizzazione del patrimonio culturale nonché sviluppo e promozione del turismo, con esclusione delle attività promozionali direttamente svolte all'estero; orientamento al lavoro e alle professioni e alternanza scuola-lavoro; attività oggetto di convenzione con soggetti pubblici e privati; attività in regime di libero mercato.

 

La Corte costituzionale, con la sentenza 8 novembre-13 dicembre 2017, n. 261   ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 3, comma 4  , del D.lgs. 219/2016, nella parte in cui stabilisce che il decreto del Ministro dello sviluppo economico dallo stesso previsto deve essere adottato "sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano", anziché previa intesa con detta Conferenza. La Corte, nella medesima sentenza, ha tuttavia stabilito che le modifiche apportate dal D. Lgs. n. 219/2016 non hanno alterato i caratteri fondamentali delle camere di commercio, essendo stata "realizzata una razionalizzazione e riduzione dei costi del sistema camerale, confermando, tra le altre: l'attribuzione dei compiti in materia di pubblicità legale e di settore mediante la tenuta del registro delle imprese; le funzioni specificatamente previste dalla legge in materia di tutela del consumatore e della fede pubblica, vigilanza e controllo sulla sicurezza e conformità dei prodotti e sugli strumenti soggetti alla disciplina della metrologia legale; le competenze in materia di rilevazione dei prezzi e delle tariffe, rafforzando la vigilanza da parte del Ministero dello sviluppo economico" (cfr. anche sentenza n. 86 del 2017). Accanto a queste sono stati mantenuti compiti che incidono su competenze regionali, tenuto conto della perdurante attribuzione, tra le altre (in via meramente esemplificativa) delle funzioni di sviluppo e promozione del turismo, di supporto alle imprese, di orientamento al lavoro ed alle professioni nella parte in cui concernono anche dette competenze.
 
Semplificazioni amministrative per le imprese

La sopra citata legge n. 124/2015  , recante legge delega al Governo di riforma delle pubbliche amministrazioni, ha introdotto alcune disposizioni volte a semplificare i procedimenti amministrativi in favore dei cittadini e delle imprese. In particolare, l'articolo 5 ha delegato il Governo per:

  1. la precisa individuazione dei procedimenti oggetto di segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) o di silenzio assenso, nonché quelli per i quali è necessaria l'autorizzazione espressa e di quelli per quali è sufficiente una comunicazione preventiva;
  2. l'introduzione di una disciplina generale delle attività non assoggettate ad autorizzazione preventiva espressa.

In sede di attuazione, il Governo ha esercitato la delega con più decreti legislativi. Il primo di essi (D.Lgs. 30 giugno 2016, n. 126  , c.d. "SCIA 1") contiene alcune disposizioni generali applicabili ai procedimenti relativi alle attività non assoggettate ad autorizzazione espressa. Si illustrano, di seguito, le principali novità introdotte dal D. Lgs. n. 126/2016.

In primo luogo, viene rafforzato l'obbligo per le amministrazioni di predisporre moduli unificati e standardizzati che definiscono, per tipologia di procedimento, i contenuti tipici delle istanze, delle segnalazioni e delle comunicazioni alle pubbliche amministrazioni, nonché i contenuti della documentazione da allegare.

Si ricorda che, sulla base della disciplina vigente, prima dell'intervento in esame, solo alcune regioni avevano provveduto ad uniformare i moduli nel proprio ambito regionale (come la Lombardia e anche il Veneto), senza il raggiungimento di accordi o intese in sede di Conferenza stato regioni. Dunque, in mancanza della modulistica uniforme degli Sportelli unici attività produttive (SUAP) e delle amministrazioni comunque coinvolte nel procedimento, il soggetto interessato utilizzava gli strumenti messi a disposizione dal portale per il territorio di competenza regionale, previa validazione adottata con provvedimento del Ministero dello sviluppo economico, sentite le amministrazioni statali e regionali per i procedimenti di rispettiva competenza (Decreto Interministeriale del 10 novembre 2011, recante Misure per l'attuazione dello sportello unico per le attività produttive).

Il decreto legislativo n. 126/2016 introduce altresì l'obbligo di pubblicare sui siti istituzionali di ciascuna amministrazione sia i moduli, sia l'elenco degli stati, qualità personali e fatti oggetto di dichiarazione sostitutiva, di certificazione o di atto di notorietà, nonché delle attestazioni e asseverazioni dei tecnici abilitati o delle dichiarazioni di conformità dell'Agenzia delle imprese, necessari a corredo della segnalazione. Il decreto introduce poi norme generali sulle modalità di presentazione delle segnalazioni o istanze alle pubbliche amministrazioni: in particolare, è introdotto l'obbligo per le amministrazioni di rilasciare una ricevuta dell'avvenuta presentazione dell'istanza, comunicazione o segnalazione, anche in via telematica.

Tra i principali contenuti innovativi del decreto (art. 3, comma 2, lett. c)) figura la disciplina della cd. SCIA unica: il nuovo articolo 19-bis nella legge sul procedimento amministrativo (L. 241/990). Tale disposizione regolamenta per la prima volta l'ipotesi in cui, per lo svolgimento di un'attività soggetta a segnalazione certificata di inizio attività (SCIA), siano necessarie altre SCIA, comunicazioni, attestazioni, asseverazioni e notifiche, ovvero altri atti di assenso comunque denominati, pareri e verifiche preventive. Si tratta di una concentrazione di più regimi amministrativi che servirebbe a semplificare le ipotesi in cui la SCIA abbia come presupposto il possesso di requisiti che sono oggetto anche di altre segnalazioni o comunicazioni, attestazioni, asseverazioni e notifiche, ovvero di altri atti di assenso. Nella prassi, infatti, l'elevata numerosità di adempimenti e atti presupposti che i cittadini e le imprese devono procurarsi autonomamente presso amministrazioni diverse rischia di rendere la stessa SCIA più complicata del procedimento ordinario. Innanzitutto, il comma 1 del nuovo articolo 19-bis della L. 241/1990   prevede che la SCIA è presentata allo sportello unico che ciascuna amministrazione deve indicare sul proprio sito istituzionale e che, di regola, deve essere telematico.

L'attuazione della legge delega di riforma delle pubbliche amministrazioni (legge n. 124/2015)   è proseguita con il decreto legislativo 5 novembre 2016, n. 222   (c.d. SCIA 2), che provvede alla mappatura e alla individuazione delle attività oggetto di procedimento di mera comunicazione o segnalazione certificata di inizio attività o di silenzio assenso, nonché quelle per le quali è necessario il titolo espresso, e introduce le conseguenti disposizioni normative di coordinamento.

L'individuazione delle attività economiche è effettuata in modo schematico attraverso l'allegata Tabella A, che presenta una struttura articolata in tre sezioni distinte: 1) Sezione "Attività commerciali e assimilabili"; 2) Sezione "Edilizia"; 3) Sezione "Ambiente". Per ciascunadelle attività elencate è prevista una declaratoria circa la tipologia di attività economica, è individuato il regime amministrativo di riferimento, è specificata l'eventuale concentrazione dei regimi amministrativi e sono riportati i relativi riferimenti normativi. Al fine di "garantire certezza sui regimi applicabili alle attività private e di salvaguardare la libertà di iniziativa economica", una clausola di chiusura prevede che le attività private non espressamente individuate o specificamente oggetto di disciplina da parte della normativa europea, statale e regionale, sono "libere".

Il Consiglio di stato ha poi specificato che tale clausola di chiusura ha una portata limitata, nel senso che la disposizione "deve intendersi applicabile ai soli settori oggetto del decreto, o delle successive leggi di codificazione soft, e non anche ai settori rimasti completamente al di fuori di tale opera di riordino" (Consiglio di Stato, Commissione speciale, parere n.1784 del 4 agosto 2016).