Politica estera e questioni globali

Il Parlamento e l'autorizzazione alla ratifica dei trattati internazionali

apri tutti i paragrafi

Così come nelle precedenti, anche nella XVII Legislatura gli interventi legislativi in materia di politica estera sono stati, in massima parte, provvedimenti di ratifica di trattati internazionali (150 leggi nel complesso): tra le leggi approvate si distinguono 108 leggi relative ad accordi bilaterali, oltre a 24 leggi concernenti accordi multilaterali. Completano il quadro altre 18 leggi riguardanti accordi multilaterali conclusi nell'ambito dell'appartenenza dell'Italia all'Unione europea.

I trattati multilaterali hanno riguardato generalmente problematiche di rilevanti interesse giuridico-internazionale, quali la protezione dei diritti umani (7), la salvaguardia dell'ambiente (8), le organizzazioni internazionali (5), la tutela dei beni culturali (1), la cooperazione contro la criminalità e il terrorismo (5), il commercio di armamenti (2), la cooperazione scientifica (3).

In particolare, meritano di essere ricordati: la Convenzione del Consiglio d'Europa contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica (legge 77 del 2013), il Trattato delle Nazioni Unite sul commercio delle armi (legge 118 del 2013), la Convenzione europea per la protezione del patrimonio archeologico (legge 57 del 2015), la Convenzione in materia di responsabilità genitoriale e di misure di protezione dei minori (legge 101 del 2015), la Convenzione ONU per la protezione di tutte le persone dalle sparizioni forzate (legge 131 del 2015), la Convenzione delle Nazioni Unite sulla riduzione dei casi di apolidia (legge 162 del 2015), il Protocollo opzionale alla Convenzione sui diritti del fanciullo in ordine alla procedura di presentazione di comunicazioni (legge 199 del 2015), l'Emendamento di Doha al Protocollo di Kyoto alla Convenzione ONU sui cambiamenti climatici (legge 79 del 2016), l'Accordo istitutivo della Banca asiatica per investimenti in infrastrutture (legge 110 del 2016), di tre Convenzioni contro il terrorismo - ovvero la Convenzione del Consiglio d'Europa per la prevenzione del terrorismo, la Convenzione ONU per la soppressione di atti di terrorismo nucleare e la Convenzione del Consiglio d'Europa sul riciclaggio, la ricerca, il sequestro e la confisca dei proventi di reato e sul finanziamento del terrorismo (legge 153 del 2016), dell'Accordo di Parigi collegato alla Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici (legge 204 del 2016), del Protocollo al Trattato del Nord Atlantico sull'adesione del Montenegro alla NATO (legge 2 del 2017) e dell'Emendamento all'articolo 124 dello Statuto istitutivo della Corte penale internazionale (legge 200 del 2017).

 

Gli accordi bilaterali hanno riguardato i rapporti dell'Italia con altri Stati (127 accordi), ovvero con Organizzazioni internazionali (5 accordi): quanto alla ripartizione per aree geografiche si conferma la tendenza già registrata nelle Legislature precedenti che vede stipulati la maggior parte degli accordi con Paesi europei (57 su 127): 27 di questi accordi sono stati firmati con Stati membri della UE, mentre 30 con Stati europei non comunitari, 28 con Paesi delle Americhe, 17 con Stati asiatici, 14 con Paesi del Nord Africa e del Medio Oriente, 10 con Stati dell'Africa sub sahariana e 1 con un Paese dell'Oceania.

La tipologia prevalente, negli accordi bilaterali ratificati nella XVII legislatura, è riconducibile alle categorie delle intese sulla cooperazione di polizia e sulla lotta contro varie forme di criminalità e terrorismo (18 accordi), come anche alle intese in materia di sicurezza e difesa (ancora 18 accordi); 15 accordi ciascuna risultano nelle categorie della cooperazione fiscale, della cooperazione giudiziaria e della cooperazione in materia culturale-scientifica-tecnologica. 12 accordi riguardano i trasporti internazionali stradali, ferroviari, marittimi o aerei, mentre 11 sono le intese volte a impedire le doppie imposizioni sul reddito e/o sul patrimonio. Infine 4 accordi risultano in ciascuna delle categorie della cooperazione doganale, della coproduzione cinematografica e della sicurezza sociale.

 

Con la legge 27 giugno 2013, n. 77  , l'Italia è stata tra i primi paesi europei a ratificare la Convenzione sulla prevenzione e la lotta alla violenza contro le donne e la violenza domestica - meglio nota come ‘Convenzione di Istanbul' - adottata dal Consiglio d'Europa l'11 maggio 2011 ed entrata in vigore il 1° agosto 2014, a seguito del raggiungimento del prescritto numero di dieci ratifiche.

La Convenzione è il primo strumento internazionale giuridicamente vincolante il cui principale obiettivo è quello di creare un quadro globale e integrato che consenta la protezione delle donne contro qualsiasi forma di violenza, nonché prevedere la cooperazione internazionale e il sostegno alle autorità e alle organizzazioni a questo scopo deputate.

Particolarmente rilevante è il riconoscimento espresso della violenza contro le donne quale violazione dei diritti umani, oltre che come forma di discriminazione contro le donne (art. 3 della Convenzione). La Convenzione stabilisce inoltre un chiaro legame tra l'obiettivo della parità tra i sessi e quello dell'eliminazione della violenza nei confronti delle donne.

Di rilievo inoltre la previsione che stabilisce l'applicabilità della Convenzione sia in tempo di pace sia nelle situazioni di conflitto armato, circostanza, quest'ultima, che da sempre costituisce momento nel quale le violenze sulle donne conoscono particolare esacerbazione e ferocia.

La Convenzione interviene specificamente anche nell'ambito della violenza domestica, che non colpisce solo le donne, ma anche altri soggetti, ad esempio bambini ed anziani, ai quali altrettanto si applicano le medesime norme di tutela. La Convenzione individua negli Stati i primi a dover rispettare gli obblighi da essa imposti, i cui rappresentanti, intesi in senso ampio, dovranno garantire comportamenti privi di ogni violenza nei confronti delle donne.

Gli obiettivi della Convenzione sono elencati nel dettaglio dall'articolo 1:

  1. proteggere le donne da ogni forma di violenza e prevenire, perseguire ed eliminare la violenza contro le donne e la violenza domestica;
  2. contribuire ad eliminare ogni forma di discriminazione contro le donne e promuovere la concreta parità tra i sessi, ivi compreso rafforzando l'autonomia e l'autodeterminazione delle donne;
  3. predisporre un quadro globale, politiche e misure di protezione e di assistenza a favore di tutte le vittime di violenza contro le donne e di violenza domestica;
  4. promuovere la cooperazione internazionale al fine di eliminare la violenza contro le donne e la violenza domestica;
  5. sostenere e assistere le organizzazioni e autorità incaricate dell'applicazione della legge in modo che possano collaborare efficacemente, al fine di adottare un approccio integrato per l'eliminazione della violenza contro le donne e la violenza domestica.

L'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa ha predisposto un Manuale dei parlamentari per l'applicazione della Convenzione di Istanbul che contiene un'ampia illustrazione dei contenuti dell'Accordo e delinea il ruolo dei parlamentari nella sua attuazione.

Per garantire un'efficace attuazione delle sue disposizioni da parte delle Parti contraenti, la Convenzione istituisce uno specifico meccanismo di controllo. L'art. 66 affida, infatti, ad un Gruppo di esperti sulla lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica (cd. GREVIO) il compito di vigilare sull'attuazione della Convenzione da parte delle Parti contraenti.  Il GREVIO è composto da un minimo di 10 membri a un massimo di 15 membri, nel rispetto del criterio dell'equilibrio tra i sessi e di un'equa ripartizione geografica e dell'esigenza di competenze multidisciplinari. I membri sono eletti dal Comitato delle Parti  - l'organismo composto dai rappresentanti dei Paesi-Parti della Convenzione - tra i candidati designati dalle Parti con un mandato di quattro anni, rinnovabile una volta, e sono scelti tra i cittadini delle Parti.

L'11 marzo 2016 il GREVIO ha adottato un questionario, rivolto alle Parti contraenti, come base per redigere il loro rapporto sulle misure legislative e di altro tipo destinate a dare attuazione alla Convenzione.

Questionario sulle misure legislative e di altro tipo destinate a dare attuazione alle disposizioni della Convenzione di Istanbul (traduzione italiana non ufficiale)  .