Ambiente e gestione del territorio

Politica estera e questioni globali

Cambiamenti climatici

Nella XVII legislatura le politiche di mitigazione e adattamento ai cambiamenti climatici sono state affrontate sia nell'esame del c.d Allegato Kyoto al Documento di economia e finanza, sia attraverso l'approvazione di atti di indirizzo e nel corso dell'esame "in fase ascendente" di atti europei. In vista della COP21 di Parigi, così come sulla base dei relativi esiti, sono stati approvati vari atti di indirizzo da parte del Parlamento. Disposizioni in materia di emission trading, principalmente vertenti sulla destinazione dei proventi delle aste delle quote di emissione, sono state introdotte dal c.d. collegato ambientale, dalla legge di stabilità 2016, dal D.L. 148/2017 e dal comma 1119 dell'art. 1 della legge di bilancio 2018.

La legge 3 maggio 2016, n. 79, ha ratificato i contenuti dell'emendamento di Doha al Protocollo di Kyoto, mentre l'art. 32 della legge n. 122/2016 ha modificato la disciplina sullo stoccaggio della CO2. L'Accordo di Parigi è stato ratificato con la legge n. 204/2016.

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Il primo periodo di impegno (2008-2012)

Il Protocollo di Kyoto alla Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui Cambiamenti Climatici (UNFCCC  ) è entrato in vigore nel febbraio 2005 e ha regolamentato le emissioni di gas ad effetto serra per il periodo 2008-2012. Obiettivo del Protocollo è la riduzione delle emissioni globali di sei gas-serra (divenuti sette in seguito all'approvazione dell'emendamento di Doha, v. infra), primo tra tutti l'anidride carbonica (CO2).

Il Protocollo è stato ratificato dall'UE (che si è impegnata a ridurre le proprie emissioni dell'8% rispetto ai livelli del 1990) e successivamente dai suoi Stati membri. La percentuale fissata a livello europeo è stata ripartita in maniera differenziata tra gli Stati Membri. In tale contesto l'Italia (che ha provveduto alla ratifica con la L. 120/2002  ) si è impegnata a ridurre entro il 2012 le proprie emissioni del 6,5% rispetto al 1990.

Dal Report on the individual review of the report upon expiration of the additional period for fulfilling commitments (true-up period) for the first commitment period of the Kyoto Protocol of Italy  , inviato ufficialmente all'Italia dall'UNFCCC, si evince che gli obiettivi stabiliti dal Protocollo di Kyoto per il primo periodo di impegno sono stati raggiunti dall'Italia, con una limitata quantità in eccedenza, traslata al secondo periodo di riferimento, quantificata in circa 800 mila AAU, poco più di 2 milioni di CER e di 1 milione di ERU.

 CER è l'acronimo di  Certified Emissions Reductions (Riduzioni di emissioni certificate), mentre ERU di  Emissions Reduction Units (Unità di riduzione di emissioni). Si tratta di crediti di emissione generati dalla realizzazione di un progetto finalizzato a ridurre le emissioni, rispettivamente, in un Paese in via di sviluppo o in un Paese con economia in transizione. Le  AAU (Assigned Amount Units) sono le quantità di emissioni che un Paese può emettere gratuitamente nel periodo 2008-2012.

Il raggiungimento dell'obiettivo è stato reso possibile dall'accordo siglato nell'ottobre 2015 tra Italia e Polonia   con il quale l'Italia ha potuto acquistare le unità di quantità assegnate (AAU) necessarie a coprire il gap certificato nell'allegato Kyoto dell'aprile 2015  , pari a 23,4 MtCO2Eq (milioni di tonnellate di CO2 equivalente).

In una nota del Ministero dell'ambiente inviata al CIPE nel luglio 2015 veniva preventivata una spesa di 5 milioni di dollari, da sostenere utilizzando "le risorse già stanziate presso la Banca Mondiale".

Il secondo periodo di impegno (post-2012): la COP21 e il nuovo accordo per il 2020

Poiché il Protocollo di Kyoto ha regolamentato le emissioni solo per il periodo 2008-2012, a livello internazionale si è ritenuto necessario avviare il negoziato per giungere all'adozione di uno strumento vincolante per la riduzione delle emissioni di gas-serra per il periodo post-2012.

Nel corso della Conferenza delle Parti (COP 18-COP/MOP8), conclusasi a Doha (Qatar) l'8 dicembre 2012, l'impegno per la prosecuzione oltre il 2012 delle misure previste dal Protocollo è stato assunto solamente da un gruppo ristretto di Paesi, oltre all'UE, con l'approvazione dell'Emendamento di Doha al Protocollo di Kyoto  . I 200 Paesi partecipanti hanno invece lanciato, dal 2013, un percorso volto al raggiungimento, entro il 2015, di un nuovo accordo che dovrà entrare in vigore nel 2020. Tale accordo ha rappresentato l'obiettivo principale della COP21 di Parigi  .

L'impegno sottoscritto dall'UE per il periodo successivo al 2012 (c.d. emendamento di Doha) coincide con quello già assunto unilateralmente con l'adozione del "pacchetto clima-energia", che prevede una riduzione delle emissioni di gas-serra del 20% al 2020 rispetto ai livelli del 1990.

L'obiettivo indicato dal "pacchetto clima-energia" è stato perseguito mediante una serie di strumenti normativi. In particolare si ricordano, per il loro impatto sul sistema produttivo nonché sulla finanza pubblica, la direttiva 2009/29/CE (che ha aggiornato la precedente direttiva 2003/87/CE, c.d. direttiva emission trading) e la Decisione 406/2009   del 23 aprile 2009 ("effort sharing"), che ha ripartito tra gli Stati Membri l'obiettivo europeo di riduzione delle emissioni di gas-serra per i settori non-ETS, cioè non regolati dalla direttiva 2009/29/CE (identificabili approssimativamente con i settori agricolo, trasporti, residenziale e civile). Per l'Italia l'obiettivo di riduzione è del 13% rispetto ai livelli del 2005 entro il 2020.

Le assegnazioni annuali di emissioni di gas-serra di tutti gli Stati membri per il periodo 2017-2020 (già disposte dalla decisione 2013/162/UE per il periodo 2013-2020) sono state rivedute dalla decisione n. 2017/1471/UE  .

La proposta di regolamento (COM(2016)482)  , del Parlamento europeo e del Consiglio, fissa gli obiettivi di riduzione delle emissioni di gas-serra, per il periodo 2021-2030, per ciascuno degli Stati membri, da raggiungere nei settori non-ETS. La riduzione prevista per l'Italia dall'allegato I   prevede una riduzione del 33%. Su tale proposta la 13a Commissione del Senato ha approvato, nella seduta del 26 ottobre 2016, la risoluzione Doc. XVIII n. 172  .

Nella Relazione del Ministro dell'ambiente sullo stato di attuazione degli impegni per la riduzione delle emissioni di gas ad effetto serra allegata al Documento di Economia e Finanza (DEF) 2017  , nota come "allegato Kyoto", viene riportata, per i settori non-ETS, una stima delle emissioni nazionali di gas-serra per gli anni 2013-2016 e 2020 (c.d. scenario di riferimento) che tiene conto degli effetti, in termini di riduzione delle emissioni, delle misure attuate e adottate fino al dicembre 2014 ed elencate in Allegato 2 (v. pag. 269). In apposito paragrafo (il paragrafo III.2), viene fornito un elenco di provvedimenti ed atti, completati e in corso di definizione, su efficienza energetica e fonti rinnovabili, considerati come "azioni da attuare in via prioritaria per il raggiungimento degli obiettivi annuali di cui alla decisione 406/2009/CE del Parlamento europeo e del Consiglio".

Nel medesimo documento vengono fornite (a pag. 273) le proiezioni al 2030 delle emissioni nazionali di gas-serra sulla base dello scenario di riferimento (che tiene conto di una serie di misure attuate e adottate fino al dicembre 2014, elencate nell'allegato 2): per il settore non-ETS viene stimata una riduzione pari al 23%, inferiore a quella richiesta dalla proposta COM(2016)482.

In risposta all'interrogazione 4-17070  , nella seduta del 6 ottobre 2017 il Ministro dell'ambiente ha sottolineato che "l'Italia ha messo in atto politiche e misure che le hanno consentito già nel 2015 di raggiungere tutti gli obiettivi previsti dal pacchetto clima-energia al 2020: l'obiettivo sull'efficienza energetica, quello sulle energie rinnovabili e il target nel settore non-ETS. Rispetto a quest'ultimo obiettivo, l'Italia, stante i dati forniti dalla commissione, supererà il proprio target al 2020 con un surplus di quote pari a 217 milioni di tonnellate di CO2 equivalente, tale surplus è tra i più alti d'Europa. Di fatto dunque, l'Italia sta già ora contribuendo con il proprio surplus al raggiungimento dell'obiettivo EU al 2030". 

La ratifica dell'Emendamento di Doha da parte dell'UE e dell'Italia

Analogamente a quanto avvenuto nel primo periodo di impegno di Kyoto, la Commissione UE ha avviato il processo per ripartire formalmente tra gli Stati membri le percentuali nell'ambito del secondo periodo di impegno del Protocollo.

A tal fine l'UE, a seguito della proposta della Commissione UE presentata il 6 novembre 2013, ha approvato un pacchetto per la ratifica da parte dell'UE del secondo periodo di impegno di Kyoto, composto da una decisione, relativa alla ratifica dell'emendamento di Doha al Protocollo di Kyoto all'UNFCCC, e da un regolamento relativo al meccanismo di monitoraggio, che modifica il Regolamento 525/2013/UE. L'adozione di tale pacchetto è avvenuta con la pubblicazione del Regolamento (UE) n. 662/2014   e della decisione della UE 2015/1339   del Consiglio del 13 luglio 2015, concernente la conclusione, a nome dell'UE, dell'emendamento di Doha del protocollo di Kyoto alla convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici e l'adempimento congiunto dei relativi impegni.

Relativamente ai contenuti del c.d. Emendamento di Doha, esso, in estrema sintesi:

- istituisce un secondo periodo di impegno (2013-2020), attraverso la modifica e l'integrazione dell'Allegato B del Protocollo di Kyoto;

- aggiunge il trifluoruro di azoto all'elenco dei sei gas serra già contemplati dal Protocollo;

- agevola un rafforzamento unilaterale degli impegni delle singole parti.

La ratifica e l'esecuzione, da parte dell'Italia, dell'Emendamento di Doha al Protocollo di Kyoto è prevista dalla legge 3 maggio 2016, n. 79  .

Tale legge non si limita a prevedere la ratifica citata, ma contiene anche rilevanti disposizioni in materia di programmazione e monitoraggio delle politiche in materia di cambiamenti climatici. L'art. 4 prevede l'adozione, da parte del CIPE, della Strategia nazionale di sviluppo a basse emissioni di carbonio (prevista dall'art. 4 del regolamento dell'UE n. 525/2013) e che lo stesso Comitato invii alle Camere, entro il mese di giugno di ciascun anno, una relazione sullo stato di attuazione della Strategia volta ad illustrare i risultati raggiunti in termini di riduzione delle emissioni di gas-serra, gli interventi e le politiche adottati e lo scostamento tra i risultati ottenuti e gli obiettivi di contenimento dell'aumento della temperatura media globale entro i limiti definiti dagli accordi internazionali stipulati nell'ambito dell'UNFCCC. Il successivo art. 5 istituisce il Sistema (informativo) nazionale in materia di politiche e misure e di proiezioni, conformemente alle decisioni applicabili adottate dagli organi dell'UNFCCC o del Protocollo di Kyoto e all'art. 12 del regolamento (UE) n. 525/2013. L'art. 6 prevede che il Ministero dell'ambiente assicuri la raccolta delle informazioni concernenti le emissioni di gas-serra e delle altre informazioni in materia di cambiamenti climatici e ne curi la diffusione, nonché adegui alle nuove disposizioni il "documento sullo stato di attuazione degli impegni per la riduzione delle emissioni di gas ad effetto serra, allegato al Documento di economia e finanza" (c.d. allegato Kyoto). 

In attuazione della legge 79/2016 è stato emanato il D.M. Ambiente 9 dicembre 2016  , che disciplina le modalità e i tempi con i quali i Ministeri interessati collaborano alla raccolta delle informazioni.

Gli esiti della COP21 e il dibattito parlamentare

La COP21 di Parigi si è chiusa con la firma di un accordo (siglato in data 12 dicembre 2015)   che, in linea con il percorso precedente, conferma la volontà di mantenere l'aumento di temperatura "ben al disotto dei 2° C" integrandola con l'intento di compiere "gli sforzi per limitare l'aumento a 1,5°", prevede la revisione quinquennale (a partire dal 2020) degli impegni assunti (per renderli più ambiziosi) e il rafforzamento dei "meccanismi economici" per aiutare i Paesi in via di sviluppo nelle politiche di mitigazione e adattamento. 

Nella seduta del 3 febbraio 2016  , presso la 13a Commissione del Senato, si sono tenute le comunicazioni del Ministro dell'ambiente sulla Conferenza COP21 di Parigi  

Sulla missione della delegazione parlamentare italiana alla COP21 è incentrata la relazione allegata al resoconto della seduta del 9 febbraio 2016 della Commissione VIII (Ambiente)   della Camera.

L'11 aprile 2016 con la decisione (UE) n. 2016/590   il Consiglio dell'Unione ha autorizzato la firma, a nome dell'UE, dell'accordo di Parigi. In precedenza la Commissione europea aveva emanato la comunicazione "Dopo Parigi: valutazione delle implicazioni dell'Accordo di Parigi a corredo della proposta di decisione del Consiglio relativa alla firma, a nome dell'Unione europea, dell'accordo di Parigi adottato nell'ambito della convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici" (COM (2016) 110 def.  ).

Su tali documenti, nella seduta del 7 aprile 2016, la 13a Commissione del Senato ha espresso parere favorevole con l'approvazione delle risoluzioni Doc. XVIII n. 119   e Doc. XVIII n. 120  .

Nella seduta del 20 dicembre 2017, la 13a Commissione (Territorio) del Senato ha approvato una risoluzione (Doc. Senato XVIII, n. 230  ) sulla relazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio - Due anni dopo Parigi - Progressi realizzati per conseguire gli impegni dell'UE in materia di clima (COM(2017) 646 final  ). 

La ratifica dell'Accordo di Parigi e la sua entrata in vigore

Il 22 aprile 2016, in occasione della Giornata della Terra, si è tenuta a New York, presso le Nazioni Unite, una cerimonia che ha visto la partecipazione di Capi di Stato e di governo di tutto il mondo e nel corso della quale l'Accordo di Parigi è stato firmato da più di centosettanta Paesi (compresa l'Italia e l'UE) ed è stato avviato il processo di ratifica  .

La quota di ratifiche necessarie per l'entrata in vigore dell'Accordo (55 Paesi, rappresentanti almeno il 55% delle emissioni globali di gas-serra) è stata raggiunta il 5 ottobre 2016, data in cui l'UE ha provveduto alla ratifica con la Decisione (UE) n. 2016/1841. L'accordo di Parigi è quindi entrato in vigore il 4 novembre 2016. La prima sessione della Conferenza delle parti che funge da riunione delle parti dell'accordo di Parigi (CMA1) si è tenuta a Marrakech in concomitanza con la COP22 (sui risultati raggiunti nel corso della COP22 si rinvia alla relazione sulla missione della delegazione parlamentare svoltasi a Marrakech dal 7 al 18 novembre 2016  , contenuta in allegato al resoconto della seduta del 24 gennaio 2017 della Commissione Ambiente).

Per quanto riguarda l'Italia, la ratifica e l'esecuzione dell'Accordo di Parigi è prevista dalla legge 4 novembre 2016, n. 204  . In base a quanto chiarito con il Comunicato del Ministero degli affari esteri pubblicato nella G.U. del 6 dicembre 2016  , l'Accordo è entrato in vigore per l'Italia il giorno 11 dicembre 2016.

Sui contenuti della ratifica dell'Accordo di Parigi, presso la 13a Commissione (Ambiente) del Senato si sono tenute, nella seduta del 25 ottobre 2016  , le comunicazioni del Ministro dell'ambiente. Ulteriori elementi di informazione sono stati forniti dal medesimo Ministro in risposta all'interrogazione 4/03684  .

Nell'ambito delle misure adottate per il raggiungimento degli obiettivi fissati dal Protocollo di Kyoto, la direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 ottobre 2003 ha istituito un sistema europeo per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra (denominato EU Emission Trading System - EU ETS  ).

La direttiva emission trading è stata recepita con il decreto legislativo 4 aprile 2006, n. 216. Con il D.Lgs. 30 dicembre 2010, n. 257, inoltre, è stata recepita la direttiva 2008/101/CE che ha modificato la direttiva 2003/87/CE al fine di includere le attività di trasporto aereo nell'ETS.

Con il D.Lgs. 13 marzo 2013, n. 30  , adottato alla fine della XVI legislatura, è stata attuata la direttiva 2009/29/CE (che ha operato una serie di modifiche alla direttiva 2003/87/CE) relativa alla revisione per il periodo post-2012 del sistema ETS. Tra le principali novità introdotte dalla direttiva 2009/29/CE la previsione che, dal 2013, il criterio principale per l'allocazione delle quote agli impianti (in precedenza gratuita e basata sulle emissioni storiche) sia l'assegnazione a titolo oneroso tramite asta.

Nel corso della XVII legislatura è stato presentato alle Camere, per il parere, uno schema di decreto legislativo (Atto del Governo n. 155  ), che apporta una serie di modifiche ed integrazioni al D.Lgs. 30/2013 al fine di garantire l'adeguamento della normativa nazionale alla disciplina europea, anche al fine di superare i rilievi sollevati dalla Commissione europea nell'ambito della procedura EU Pilot 6400/14/CLIM. Il testo definitivo del decreto è stato pubblicato nella G.U. n. 168 del 22 luglio 2015 (D.Lgs. n. 111 del 2 luglio 2015  ).

Con il D.M. Ambiente   25 luglio 2016   (pubblicato nella G.U. n. 224 del 24 settembre 2016) sono state invece disciplinate le tariffe a carico degli operatori per le attività previste dal decreto legislativo n. 30/2013 per la gestione del sistema EU-ETS.

Le modifiche operate dal collegato ambientale e dai provvedimenti successivi

L'articolo 10 del c.d. collegato ambientale (L. 221/2015  ) ha modificato il succitato D.Lgs. 30/2013 al fine di includere, nel novero degli interventi a cui è possibile destinare il 50% dei proventi delle aste del sistema EU-ETS, la compensazione dei costi sostenuti per aiutare le imprese in settori e sottosettori ritenuti esposti a un rischio elevato di rilocalizzazione delle emissioni di anidride carbonica. Gli aiuti in questione sono destinati con priorità alle imprese in possesso della certificazione ISO 50001. Un'altra modifica riguarda la copertura dei costi delle attività poste in essere dall'ISPRA per l'amministrazione dei registri ove vengono contabilizzate le quote di emissione e i relativi trasferimenti.

Ulteriori disposizioni, anch'esse vertenti sulla destinazione dei proventi delle citate aste, sono contenute nella legge di stabilità 2016 (L. 208/2015  ).

Il comma 492 prevede che il 50% dei proventi derivanti dalle aste sia destinato al completamento del rimborso dei crediti spettanti ai gestori degli impianti "nuovi entranti" che, a causa dell'esaurimento della riserva di quote "nuovi entranti", non hanno beneficiato di assegnazione a titolo gratuito di quote di anidride carbonica (CO2) per il periodo 2008-2012. Si prevede che la quota di detti proventi, a seguito del completamento del medesimo rimborso, sia riassegnata al Fondo ammortamento titoli di Stato.

Il successivo comma 838 prevede che le risorse non impegnate derivanti dai proventi delle aste, assegnate al Ministero dell'ambiente e al Ministero dello sviluppo economico con il decreto interministeriale n. 231 del 2014, vengano destinate al rimborso dei crediti agli operatori che non hanno ricevuto quote di emissione di anidride carbonica (CO2) a titolo gratuito a causa dell'esaurimento della riserva ad esse riconosciuta in quanto "nuovi entranti". Si prevede inoltre che per gli esercizi successivi, con i successivi decreti di riparto, si effettuino anche i conguagli necessari a rispettare le proporzioni di distribuzione delle risorse previste dalla normativa vigente in attuazione della disciplina europea.

Precisi impegni al Governo, sulla questione dei crediti spettanti ai nuovi entranti e, più in generale, sulla destinazione dei proventi delle aste, sono contenuti nella risoluzione, conclusiva di dibattito, n. 8-00168  , approvata dalla Commissione VIII (ambiente) nella seduta del 26 gennaio 2016.

Nel testo del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148  , sono presenti alcune disposizioni finalizzate a garantire la copertura finanziaria degli oneri derivanti dal decreto medesimo, mediante l'utilizzo di quota parte dei proventi delle aste delle quote di emissione di CO2. (cfr. art. 17, comma 3, art. 20, comma 5, lettera c), e comma 7).

Il comma 1119 dell'art. 1 della L. 205/2017   (legge di bilancio 2018) destina invece (nell'ambito dei progetti finanziati ai sensi dell'articolo 19, comma 6, del D.Lgs. 30/2013) una quota dei proventi delle aste di competenza del Ministero dell'ambiente, per gli anni 2018-2020, nel limite di 10 milioni di euro annui, prioritariamente al finanziamento delle attività relative al programma triennale per le aree naturali protette.

Nel corso della XVII legislatura sono state introdotte alcune disposizioni finalizzate a convogliare le risorse del c.d. Fondo rotativo Kyoto   (istituito dai commi 1110-1115 della L. 296/2006, presso la Cassa depositi e prestiti, con una dotazione di 200 milioni di euro per ciascuno degli anni del triennio 2007-2009, per il finanziamento delle misure finalizzate all'attuazione del Protocollo di Kyoto) per la riqualificazione energetica degli edifici scolastici.

L'art. 9, comma 1, del decreto-legge 91/2014  , ha disposto infatti che, a valere sul citato Fondo rotativo e nel limite di 350 milioni di euro, potessero essere concessi finanziamenti a tasso agevolato, ai soggetti pubblici competenti, al fine di realizzare interventi di incremento dell'efficienza energetica degli edifici scolastici, ivi inclusi gli asili nido, e universitari negli usi finali dell'energia.

In attuazione delle citate disposizioni dettate dall'art. 9 del D.L. 91/2014 è stato emanato il decreto interministeriale 14 aprile 2015   (pubblicato nella G.U. n. 109 del 13 maggio 2015).

Secondo quanto riferito dal Governo in data 28 gennaio 2016, in risposta all'interrogazione 5-07545  , in seguito alla pubblicazione del bando (che prevedeva la disponibilità di 350 milioni di euro) sono pervenute domande per un importo complessivo di circa 98 milioni di euro. Pertanto "per superare queste criticità e procedere alla riprogrammazione delle risorse residue per le medesime finalità di efficientamento energetico degli edifici scolastici, è già stato avviato un confronto anche con l'ENEA per valutare la possibilità di supportare gli Enti locali nella predisposizione della diagnosi energetica. Ciò posto, il Ministero ha già predisposto uno schema di decreto ministeriale per la riprogrammazione delle risorse residue pari a circa 252.000.000". Tale schema è stato definitivamente approvato (D.M. Ambiente 22 febbraio 2016, n. 40  ) e pubblicato nella G.U. n. 59 dell'11 marzo 2016. Nella medesima risposta è stato sottolineato che, in prospettiva futura, inoltre, "è priorità del Governo mettere a punto l'ampliamento della platea degli edifici oggetto di interventi di efficientamento energetico attraverso le risorse del Fondo rotativo di Kyoto, in modo da consentire l'accesso ai finanziamenti anche agli immobili comunali di diversa destinazione, quali ad esempio palestre ed impianti sportivi". La scadenza del termine di presentazione delle domande di concessione di finanziamenti a tasso agevolato per la realizzazione degli interventi di cui al D.M. 40/2016 è stata prorogata alle ore 17 del 30 giugno 2017 dal D.M. Ambiente   14 ottobre 2016   (pubblicato nella G.U. n. 250 del 2016) e alle ore 17 del 30 giugno 2018 dal D.M. 27 giugno 2017  .

Con il D.M. Ambiente 2 febbraio 2016, n. 65   è stato integrato l'elenco dei settori ai quali possono essere concessi finanziamenti a tasso agevolato a valere sul Fondo rotativo di Kyoto, al fine di includervi quello delle "infrastrutture per la ricarica dei veicoli elettrici e per l'erogazione di combustibili alternativi, trasporto collettivo e condiviso, e in generale mobilità sostenibile".

Nel documento predisposto per l'audizione del Ministro dell'ambiente presso la 13a Commissione del Senato  , tenutasi nella seduta del 16 febbraio 2017  , è stato ricordato che "ad oggi sono stati ammessi a finanziamento" al Fondo rotativo "circa 190 istanze di finanziamento per un importo complessivo di risorse pari a 100 milioni di euro. Il bando è attivo e resterà aperto fino al 30 giugno 2017".

Le politiche di contrasto al cambiamento climatico consistono, da un lato, in politiche finalizzate alla riduzione delle emissioni di gas-serra (politiche di mitigazione), dall'altro, in politiche volte alla minimizzazione  degli impatti derivanti dai mutamenti del clima (politiche di adattamento).

Di seguito si dà sinteticamente conto delle principali politiche nazionali attuate, in corso o programmate nel corso della XVII legislatura.

Le politiche di mitigazione

Dal punto di vista della mitigazione, nell'Allegato IV al DEF 2017   (c.d. allegato Kyoto) vengono indicate (a pag. 269) le azioni che il Governo considera come prioritarie per garantire una riduzione delle emissioni compatibile con gli obiettivi della c.d. decisione effort sharing, principalmente inquadrabili nell'ambito dello sviluppo delle fonti rinnovabili e dell'incremento dell'efficienza energetica. Tali misure "prioritarie" riguardano, in sintesi:

  • proroga e potenziamento delle detrazioni fiscali al 65% degli interventi di riqualificazione energetica degli immobili privati (c.d. ecobonus) sino al 31 dicembre 2017, prevista dai commi 2 e 3 dell'art. 1 della legge di bilancio 2017 (legge n. 232/2016  );
  • misure in materia di efficienza energetica degli edifici quali: quelle recate dai tre decreti del 26 giugno 2015  ; la predisposizione dei decreti attuativi del D.Lgs. 102/2014   (di attuazione della direttiva 2012/27/UE   sull'efficienza energetica) e l'attivazione della Cabina di regia sull'efficienza energetica (D.M. 9 gennaio 2015  ) per la predisposizione di tali decreti;
    Nell'allegato IV si richiamano: il  decreto interministeriale 16 settembre 2016   (recante le modalità di attuazione del programma di interventi per il miglioramento della prestazione energetica degli immobili della P.A. centrale, attuativo dell' art. 5 del D.Lgs. 102/2014  ); il  decreto interministeriale 5 dicembre 2016   (recante approvazione del programma di interventi per il miglioramento della prestazione energetica degli immobili della P.A. centrale, ai sensi dell' art. 5, comma 2, del D.Lgs. 102/2014   e dell'art. 9, comma 1, del D.I. 16 settembre 2016); predisposizione del decreto sul Fondo nazionale per l'efficienza energetica ( art. 15, D.Lgs. 102/2014  ).
  • decreto 16 febbraio 2016   recante "Aggiornamento della disciplina per l'incentivazione di interventi di piccole dimensioni per l'incremento dell'efficienza energetica e per la produzione di energia termica da fonti rinnovabili" (c.d. conto termico);
  • aggiornamento del meccanismo dei c.d. certificati bianchi e determinazione di nuovi obiettivi di efficienza energetica per i grandi distributori di energia elettrica e gas.
    In attuazione di quanto sopra previsto, si ricorda che il  D.M. 11 gennaio 2017, in attuazione dell'articolo 7 del D.lgs. n. 102/2014, ha stabilito: a) gli obiettivi quantitativi nazionali di risparmio energetico che devono essere conseguiti negli anni dal 2017 al 2020 attraverso il meccanismo dei Certificati Bianchi, in coerenza con gli obiettivi nazionali di efficienza energetica e in coordinamento con gli altri strumenti di sostegno e promozione dell'efficienza energetica; b) gli obblighi annui di incremento dell'efficienza energetica degli usi finali di energia a carico dei distributori di energia elettrica e di gas nel periodo tra il 2017 e il 2020; c) le nuove Linee guida per la preparazione, l'esecuzione e la valutazione dei progetti di efficienza energetica e per la definizione dei criteri e delle modalita' per il rilascio dei Certificati Bianchi.
  • decreti interdirettoriali sui Programmi regionali di audit di efficienza energetica alle PMI.
    L'articolo 8, comma 9 del D.lgs. n. 102/2014 dispone che il Ministero dello sviluppo economico, di concerto con il Ministero dell'ambiente, pubblichi, entro il 31 dicembre 2014 e successivamente con cadenza annuale fino al 2020, un bando per il cofinanziamento di programmi presentati dalle Regioni finalizzati a sostenere la realizzazione di diagnosi energetiche nelle PMI o l'adozione nelle PMI di sistemi di gestione conformi alle norme ISO 50001. Con  D.M. 21 dicembre 2016   sono stati approvati i programmi relativi alla seconda annualità, presentati da 11 regioni per un totale di circa 8 milioni di euro.  
  • i decreti attuativi dell'art. 9 del D.L. 91/2014  , per il finanziamento (a valere sul c.d. Fondo rotativo Kyoto) di interventi di efficientamento energetico su immobili di proprietà pubblica destinati all'istruzione;
    Si rinvia in proposito al paragrafo "Il fondo rotativo Kyoto".
  • decreto 23 giugno 2016  , di incentivazione dell'energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili diverse dal fotovoltaico;
  • decreto 13 ottobre 2016, n. 264  , recante criteri indicativi per agevolare la dimostrazione della sussistenza dei requisiti per la qualifica dei residui di produzione come sottoprodotti e non come rifiuti;
  • predisposizione dello schema di decreto sulle emissioni da impianti di biomassa che contribuiscono al quadro normativo delle fonti rinnovabili elettriche (il riferimento sembra essere alle disposizioni poi emanate con il D.M. 14 aprile 2017  ).

Le misure suindicate erano già contemplate nell'allegato al DEF 2016.

Rispetto a tale allegato vengono inoltre aggiunte, dall'allegato IV al DEF 2017, le seguenti misure prioritarie:

  • finanziamenti a valere sui fondi di sviluppo e coesione (circa 100 milioni, destinati a 66 progetti di efficientamento energetico di edifici pubblici di enti localie finanziamenti per l'efficientamento energetico dell'illuminazione pubblica dei siti comunali interessati dai percorsi giubilari;
  • attivazione di un protocollo con centri di ricerca/amministrazioni pubbliche per lo sviluppo della produzione e uso dei biocarburanti nel settore dell'aviazione;
  • decreto legislativo 16 dicembre 2016, n. 257  , di attuazione della direttiva 2014/94/UE   sulla realizzazione di una infrastruttura per i combustibili alternativi;
  • predisposizione degli schemi di decreto sull'incentivazione del biometano quando immesso in rete, nonché sui metodi di calcolo e sugli obblighi di comunicazione relativi alla qualità della benzina e del combustibile diesel (decreto legislativo n. 51/2017  ).

In risposta all'interrogazione 4-17070  , nella seduta del 6 ottobre 2017 il Ministro dell'ambiente ha sottolineato che "l'Italia ha messo in atto politiche e misure che le hanno consentito già nel 2015 di raggiungere tutti gli obiettivi previsti dal pacchetto clima-energia al 2020: l'obiettivo sull'efficienza energetica, quello sulle energie rinnovabili e il target nel settore non-ETS. Rispetto a quest'ultimo obiettivo, l'Italia, stante i dati forniti dalla commissione, supererà il proprio target al 2020 con un surplus di quote pari a 217 milioni di tonnellate di CO2 equivalente, tale surplus è tra i più alti d'Europa. Di fatto dunque, l'Italia sta già ora contribuendo con il proprio surplus al raggiungimento dell'obiettivo EU al 2030". 

La strategia di adattamento

Dal punto di vista dell'adattamento, il documento più rilevante elaborato nel corso della XVII legislatura è la Strategia nazionale di adattamento ai cambiamenti climatici  , presentata dal Ministero dell'ambiente il 29 ottobre 2013 su impulso della Commissione europea che il 16 aprile 2013 ha diffuso la "Strategia dell'Ue di adattamento ai cambiamenti climatici" (comunicazione 16 aprile 2013, COM(2013) 216 final).

Dopo  essere stata sottoposta alla consultazione degli operatori interessati, la Strategia ha ricevuto il definitivo via libera con il parere positivo espresso dalla Conferenza Unificata in data 30 ottobre 2014   e nella G.U. n. 153 del 4 luglio 2015 è stato pubblicato un comunicato del Ministero dell'ambiente con cui è stata data notizia dell'avvenuta pubblicazione del decreto direttoriale prot. n. 86/CLE del 16 giugno 2015  , recante «Strategia nazionale di adattamento ai cambiamenti climatici».

La Strategia nazionale è volta a definire le azioni e gli indirizzi per fronteggiare gli impatti dei cambiamenti climatici, considerati gli effetti che potranno determinare sulle risorse idriche, sul territorio e sugli ecosistemi.

Nel documento predisposto per il question time al Senato del 19 gennaio 2017  , il Ministro dell'ambiente ha ricordato che alla fine del 2016 è stato predisposto in bozza il Piano Nazionale di Adattamento ai Cambiamenti Climatici e che lo stesso "sarà sottoposto a breve alla consultazione con le istituzioni (Regioni e Ministeri) e il partenariato economico e sociale. Si prevede la sua ultimazione ad aprile 2017".

In risposta all'interpellanza 2-01877, nella seduta del 14 luglio 2017   il Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri ha ricordato che il Piano nazionale di adattamento ai cambiamenti climatici "è attualmente in fase di completamento" e che una prima stesura di tale documento "è già stata condivisa con enti di ricerca ed istituzioni, amministrazioni centrali e regioni", nonché che è stata, inoltre, realizzata una consultazione pubblica rivolta ai principali portatori di interesse".

Sul sito del Ministero dell'ambiente sono disponibili i documenti relativi alla consultazione  .

Il dibattito sul Pacchetto "Unione dell'energia"

In sede di esame degli atti europei nell'ambito della cosiddetta "fase ascendente", le Commissioni riunite VIII (ambiente) e X (attività produttive), dopo aver svolto una serie di audizioni nei mesi di aprile e maggio  , hanno approvato, in data 8 luglio 2015, un documento finale sul Pacchetto «Unione dell'energia»   e segnatamente sulla Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo, al Comitato delle regioni e alla Banca europea per gli investimenti – Una strategia quadro per un'Unione dell'energia resiliente, corredata da una politica lungimirante in materia di cambiamenti climatici (COM(2015) 80 final), sulla Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio – Il protocollo di Parigi – Piano per la lotta ai cambiamenti climatici mondiali dopo il 2020 (COM(2015) 81 final), sulla Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio – Raggiungere l'obiettivo del 10 per cento di interconnessione elettrica – Una rete elettrica europea pronta per il 2020 (COM(2015) 82 final). Sui medesimi atti è stata approvata una risoluzione anche da parte delle Commissioni Industria e Territorio del Senato (Doc. Senato XVIII, n. 92  ).

Il dibattito in vista della COP21 e riguardo ai relativi esiti

Un intenso dibattito parlamentare ha riguardato la Conferenza di Parigi (COP21). In vista di tale appuntamento, nella seduta del 28 luglio 2015, l'Assemblea della Camera ha approvato una serie di mozioni (nn. 1-00815, 1-00941, 1-00951, 1-00953, 1-00954, 1-00955 e 1-00961  ) concernenti iniziative per contrastare i cambiamenti climatici.

Nella seduta del 26 novembre 2015, presso la medesima Assemblea, si sono svolte le comunicazioni   del Governo in vista della COP21   e, a seguire, sono state approvate diverse risoluzioni (nn.   6-00174,   6-00175,   6-00176,   6-00178,   6-00179,   6-00180,   6-00181  ).

Pochi giorni dopo, nella seduta del 2 dicembre 2015, l'Assemblea del Senato ha discusso (e in parte approvato) una serie di mozioni (nn. 1-00441, 1-00477, 1-00485, 1-00489, 1-00490 e 1-00491  ) sulle politiche di contrasto ai cambiamenti climatici.

In materia occorre inoltre ricordare, per quanto riguarda l'attività conoscitiva, che il 24 settembre 2015   si è svolta presso le Commissioni riunite Esteri, Ambiente, Attività produttive e Agricoltura della Camera, l'audizione del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale sugli appuntamenti internazionali sui cambiamenti climatici, con particolare riguardo alla COP21 di Parigi.

Nella seduta del 3 febbraio 2016  , presso la 13a Commissione del Senato, si sono tenute le comunicazioni del Ministro dell'ambiente sugli esiti della Conferenza COP21 di Parigi  .  

Si segnala altresì che in risposta all'interrogazione 3-01886   , il Ministro dell'ambiente ha dato conto delle risorse disponibili in bilancio per la lotta ai cambiamenti climatici, al fine di chiarire le dichiarazioni, rese nel corso della COP21, dal Presidente del Consiglio dei Ministri, circa lo stanziamento di 4 miliardi di dollari fino al 2020.

Sulla proposta di decisione del Consiglio dell'Unione che autorizza la firma, a nome dell'UE, dell'accordo di Parigi, nonché sulla comunicazione "Dopo Parigi: valutazione delle implicazioni dell'Accordo di Parigi a corredo della proposta di decisione del Consiglio relativa alla firma, a nome dell'Unione europea, dell'accordo di Parigi adottato nell'ambito della convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici" (COM (2016) 110 def.), la 13aCommissione del Senato ha espresso, nella seduta del 7 aprile 2016, parere favorevole con l'approvazione delle risoluzioni Doc. Senato XVIII, n. 119   e Doc. Senato XVIII, n. 120  .

Nella seduta del 25 ottobre 2016, il Ministro dell'ambiente ha reso comunicazioni sui contenuti della ratifica dell'Accordo di Parigi  .

 Nella seduta del 20 dicembre 2017, la 13a Commissione (Territorio) del Senato ha approvato una risoluzione (Doc. Senato XVIII, n. 230  ) sulla relazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio - Due anni dopo Parigi - Progressi realizzati per conseguire gli impegni dell'UE in materia di clima (COM(2017) 646 final  ).

Il dibattito sulla Strategia energetica nazionale (SEN)

Nella seduta del 16 febbraio 2017, a conclusione dell'affare   sui profili ambientali della Strategia energetica nazionale   (SEN), la 13a Commissione del Senato ha approvato una risoluzione (Doc. Senato XXIV, n. 69  ) con cui ha impegnato il Governo, tra l'altro, "a definire politiche di decarbonizzazione rafforzate, supportate anche da un'adeguata e coerente fiscalità ambientale, per rendere più convenienti le fonti rinnovabili con incentivi impliciti ai combustibili alternativi e all'efficienza, in grado di sostenere il raggiungimento degli obiettivi europei sull'economia circolare, di rilanciare il sistema degli ETS (emission trading system), rivedendo il sistema delle accise sulla base delle emissioni di CO2".

Per ulteriori informazioni sulla strategia si rinvia al tema "Mercati energetici e Autorità di regolazione".

Ulteriore attività di indirizzo

Nella seduta del 17 giugno 2015, l'VIII Commissione (Ambiente) della Camera ha approvato la risoluzione 8-00120   sulla Strategia per l'adattamento ai cambiamenti climatici.

Occorre inoltre ricordare la risoluzione n. 7-00187  , approvata il 14 ottobre 2015 dalla 13a Commissione del Senato, e il documento finale   approvato dalle Commissioni VIII e X della Camera il 2 febbraio 2016, con riferimento alla nuova proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 2003/87/CE, c.d. direttiva emission trading (COM(2015) 337 def.  ). Sempre in materia di emission trading  l'VIII Commissione (Ambiente) della Camera, nella seduta del 26 gennaio 2016, ha approvato la risoluzione n. 8-00168  , sui criteri di assegnazione dei proventi delle aste per lo scambio delle quote di emissione di gas-serra.

Nell'ambito dell'esame congiunto del Programma di lavoro della Commissione e della Relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'UE riferiti all'anno 2016, nonché del Programma di diciotto mesi del Consiglio dell'UE, l'Assemblea della Camera ha approvato la risoluzione n. 6-00223   che, in tema di politiche ambientali e sul clima, impegna il Governo, tra l'altro, ad adoperarsi affinché l'Unione Europea "sostenga con adeguate misure sistemi virtuosi di gestione del ciclo dei rifiuti, anche mediante l'introduzione di una tassazione sulle emissioni di carbonio, i cui proventi dovrebbero essere destinati al finanziamento di politiche ambientali", nonché ad adoperarsi "per la tempestiva adozione di tutte le misure attuative dell'Unione dell'energia".

Nella seduta del 26 ottobre 2016 la 13a Commissione (Ambiente) del Senato ha approvato una risoluzione sulla proposta di regolamento relativo all'inclusione delle emissioni e degli assorbimenti di gas a effetto serra risultanti dall'uso del suolo, dal cambiamento di uso del suolo e dalla silvicoltura (LULUCF) nel quadro 2030 per il clima e l'energia (Doc. Senato XVIII n. 171  ), nonché una risoluzione sulla proposta di regolamento relativo alle riduzioni annuali vincolanti delle emissioni di gas-serra a carico degli Stati membri nel periodo 2021-2030 (Doc. Senato   XVIII n. 172  ).

Si segnala inoltre che, nella seduta del 1° marzo 2017, la 13a Commissione (Ambiente) del Senato ha approvato una risoluzione (Doc. Senato XVIII, n. 188  ) sulla Relazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio «Attuazione dell'accordo di Parigi. Progressi dell'UE verso il raggiungimento dell'obiettivo minimo "-40%"», con la quale si è pronunciata "per quanto di competenza, in senso favorevole".

Nella seduta del 19 aprile 2017, le Commissioni riunite 10a e 13a del Senato hanno approvato una risoluzione sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sulla governance dell'Unione dell'energia (Doc. Senato XVIII, n. 198  ).

A conclusione dell'esame della Relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea riferita all'anno 2017 e sul Programma di lavoro della Commissione per il 2017 (Doc. LXXXVII-bis, n. 5-A  ), l'Assemblea della Camera ha approvato alcune risoluzioni, nella seduta del 19 luglio 2017, che contengono indicazioni di politica energetica e di lotta ai cambiamenti climatici. In particolare, la risoluzione 6-00321  , impegna il Governo, tra l'altro, "a seguire attivamente la attuazione del progetto dell'Unione dell'energia facendo valere le esigenze prioritarie del nostro Paese con particolare riferimento alla sicurezza degli approvvigionamenti, al potenziamento delle reti e delle interconnessioni, allo sviluppo delle fonti rinnovabili, all'efficienza e al risparmio energetico e alla revisione del sistema ETS", mentre la risoluzione 6-00323  impegna il Governo, tra l'altro, ad attivarsi "affinché tutti gli Stati membri adottino opportune forme di fiscalità ambientale che rivedano le imposte sull'energia e sull'uso delle risorse ambientali nella direzione della sostenibilità, anche valutando la possibilità di rivedere la disciplina delle accise sui prodotti energetici in funzione del contenuto di carbonio, al fine di accelerare la conversione degli attuali sistemi energetici verso modelli a emissioni basse o nulle, con particolare riferimento alle fonti rinnovabili" nonché a "concludere in tempi rapidi il processo di riforma del sistema di scambio delle quote di emissione dei gas ad effetto serra (sistema ETS)".

Il tema della revisione e della fiscalità ambientale è stato anche oggetto della risoluzione 7/00344  , approvata dalle Commissioni riunite 10ª e 13ª, del Senato nella seduta del 1° agosto 2017. Con tale risoluzione, le Commissioni hanno impegnato il Governo a "prendere iniziative in sede europea, per rompere il meccanismo vizioso dell'attuale politica UE di decarbonizzazione, affiancando all'Emission trading scheme la previsione di una Imposta sulle Emissioni Aggiunte (ImEA), quale strumento per la perequazione internazionale dei costi energetici e ambientali sulla produzione dei beni, sulla base del carbonio emesso, a prescindere dal luogo di fabbricazione", nonché a "individuare misure direttamente applicabili a livello nazionale che agiscano come leva di fiscalità ambientale tramite la modulazione delle aliquote IVA. Tali misure non avranno l'obiettivo di aumentare il gettito fiscale, ma saranno finalizzate ad incentivare le produzioni più pulite e a disincentivare le altre, a prescindere dal luogo di produzione dei beni".

Al fine di superare i rilievi avanzati dalla Commissione europea nell'ambito del caso EU Pilot 7334/15/CLIM, è stata modificata in più punti la disciplina recata dal decreto legislativo 14 settembre 2011, n. 162  , di attuazione della direttiva 2009/31/UE, in materia di stoccaggio geologico del biossido di carbonio (CO2).

Sulle citate disposizioni è intervenuto dapprima l'art. 24 della legge 115/2015   (Legge europea 2014) e, successivamente, l'art. 32 della legge 122/2016   (Legge europea 2015-2016)

Come anticipato nei paragrafi precedenti, il protocollo di Kyoto contiene gli impegni dei paesi industrializzati a ridurre le loro emissioni di gas ad effetto serra, quindi non solamente l'anidride carbonica (CO2).

Al fine di ridurre le emissioni dei gas fluorurati (c.d. F-gas) contemplati dal protocollo di Kyoto (HFC, PFC, e SF6), cioè rispettivamente idrofluorocarburi, perfluorocarburi ed esafluoruro di zolfo) l'UE ha emanato il regolamento n. 842/2006, la cui attuazione è stata operata nella parte finale della XVI legislatura, con il D.P.R. 43/2012 a cui si è aggiunto, per i profili sanzionatori, il D.Lgs. 26/2013.

In seguito alla riscrittura del regolamento europeo, operata dal nuovo regolamento 16 aprile 2014, n. 517/2014/UE, il Ministero dell'ambiente - come ricordato dal sottosegretario all'ambiente in risposta, nella seduta del 23 novembre 2017, all'interrogazione 5/12786   - ha predisposto uno schema di decreto che modifica e supera, abrogandole, le attuali disposizioni in materia dettate dal D.P.R. 43/2012.Tale schema non è ancora stato emanato. 

Nel corso della XVII legislatura, nell'ambito delle leggi di bilancio, sono state introdotte alcune disposizioni finalizzate al sostegno della ricerca nel campo della meteorologia e della climatologia.

Il comma 477 della legge di stabilità 2016 (L. 208/2015  ) ha autorizzato un contributo annuo di 5 milioni di euro, a decorrere dall'anno 2016, per le attività di ricerca svolte dall'infrastruttura di ricerca già denominata Centro Euro-Mediterraneo per i Cambiamenti Climatici.

Il comma 606 dell'art. 1 della legge di bilancio 2017 (L. 232/2016  ) ha previsto finanziamenti a favore della partecipazione italiana ai programmi di ricerca e sviluppo dell'Unione europea,  del rafforzamento della ricerca nel settore della meteorologia e climatologia e della realizzazione delle infrastrutture necessarie per il relativo progetto di localizzazione.

Gli stanziamenti autorizzati da tale comma sono complessivamente pari a 50 milioni di euro nel triennio 2017-2019 (15 milioni per il 2017, 20 milioni per il 2018 e altri 15 milioni per il 2019), a cui si aggiunge un'autorizzazione di spesa di 2 milioni di euro annui a decorrere dal 2020.

L'attuazione delle disposizioni del comma 606 è stata demandata ad un apposito decreto del Ministro per l'istruzione, per l'università e per la ricerca.

I commi 549-561 dell'art. 1 della legge di bilancio 2018 (L. 205/2017  ) prevedono l'istituzione, presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, del Comitato di indirizzo per la meteorologia e la climatologia, quale organo di indirizzo nazionale delle politiche di settore. Viene inoltre istituita l'Agenzia nazionale per la meteorologia e la climatologia "Italia Meteo", con sede a Bologna, sottoposta ai poteri di indirizzo e di vigilanza del Comitato. Ulteriori disposizioni sono finalizzate a disciplinare l'organizzazione e il funzionamento di tali organi, nonchè a stanziare le necessarie risorse finanziarie per il funzionamento dell'Agenzia.