Ambiente e gestione del territorio

Protezione civile

Nel corso della XVII legislatura, è stata modificata la disciplina degli stati di emergenza e delle ordinanze di protezione civile, del finanziamento degli interventi e dello svolgimento delle attività di allertamento, monitoraggio e coordinamento operativo del sistema nazionale di protezione civile. Un intervento complessivo di riordino è stato operato con l'approvazione del Codice della protezione civile. 

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La legge delega 

Con l'approvazione della legge 16 marzo 2017, n. 30, recante il riordino e l'integrazione delle disposizioni legislative in materia di sistema nazionale della protezione civile, è stato delegato il Governo all'adozione, entro nove mesi dalla data di entrata in vigore della legge, di uno o più decreti legislativi di ricognizione, riordino, coordinamento, modifica e integrazione delle disposizioni legislative che disciplinano il Servizio nazionale della protezione civile e le relative funzioni. 

La legge n. 30 del 2017 elenca gli ambiti oggetto della delega, prevedendo che i relativi decreti delegati assicurino il coordinamento delle disposizioni concernenti le materie oggetto della legge nonché la loro coerenza terminologica, specificando che con i medesimi decreti si provvede altresì alla semplificazione normativa delle materie oggetto delle delega medesima. Sono demandati inoltre ai citati decreti delegati la definizione dei criteri da seguire per l'adozione, entro due anni dalla data di entrata in vigore dei medesimi decreti, di eventuali modifiche e integrazioni dei provvedimenti di attuazione, con particolare riferimento alle direttive del Presidente del Consiglio dei ministri.

Il Codice della protezione civile 

In attuazione della delega contenuta nell'articolo 1 della legge 30/2017, è stato approvato il decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, recante il Codice della protezione civile.

Il provvedimento, che consta di 50 articoli, disciplina la definizione e le finalità del Servizio nazionale della protezione civile  (artt. 1-7) e le funzioni del Dipartimento della Protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri e di altri soggetti istituzionali (artt. 8-12). Disposizioni specifiche sono dedicate al coordinamento degli interventi delle componenti e delle strutture operative (elencate nell'art. 13), alla convocazione del Comitato operativo nazionale della protezione civile (art. 14) e in merito all'adozione di direttive del Presidente del Consiglio dei ministri (art. 15). 

Il Codice individua diverse tipologie dei rischi di protezione civile (art. 16), disciplina il sistema di allertamento del Servizio nazionale (art. 17) e la pianificazione di protezione civile (art. 18), nonché le modalità di partecipazione della comunità scientifica al Servizio nazionale (art. 19) e l'individuazione dei centri di competenza (art. 21). In particolare, l'articolo 23 disciplina la dichiarazione dello stato di mobilitazione straordinaria nel caso di eventi emergenziali, che possano manifestarsi con intensità tale da compromettere l'integrità della vita e dei beni primari, e l'articolo 24 disciplina la deliberazione dello stato di emergenza di rilievo nazionale. Con l'articolo 25 si disciplina la predisposizione e l'emanazione delle ordinanze di protezione civile e con l'articolo 26 si dispone con riguardo alle ordinanze volte a favorire il rientro nell'ordinario a seguito di emergenze di rilievo nazionale. L'articolo 27 contiene disposizioni in materia di apertura, gestione e chiusura delle contabilità speciali, mentre l'articolo 28 è volto a individuare le misure da adottare sotto forma di agevolazioni, contributo e forme di ristoro in favore dei soggetti e delle attività danneggiati. Un consistente gruppo di norme disciplina la partecipazione dei cittadini e del volontariato organizzato di protezione civile (artt. 31-42). Le misure e gli strumenti finanziari per l'esercizio delle attività di protezione civile riguardano il preesistente Fondo per la protezione civile, la cui operatività è focalizzata sullo svolgimento di attività di previsione e prevenzione (art. 43), il Fondo per le emergenze nazionali (art.44) e il Fondo regionale di protezione civile (art.45).

Da ultimo, sono dettate disposizioni transitorie, di coordinamento, e finali, volte anche ad abrogare talune norme, come la legge 225/92, ed a precisare che l'attuazione delle norme previste avvenga senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica (artt.47-50).

Il Servizio nazionale della protezione civile è stato istituito e disciplinato dalla legge 225/92, oggetto di riforma nel corso della XVI legislatura ad opera dapprima del D.L. 225/10, le cui disposizioni (art. 2, commi dal 2-quater al 2-octies) sono state dichiarate parzialmente incostituzionali con la sentenza della Corte costituzionale n. 22/2012   - e, successivamente, dal D.L. 59/2012.

Le innovazioni principali introdotte dal D.L. 59/2012   hanno riguardato l'introduzione di un nuovo meccanismo di finanziamento delle emergenze, la fissazione della durata degli stati di emergenza, la procedura per l'emanazione delle ordinanze di protezione civile, il subentro delle amministrazioni competenti in via ordinaria, le gestioni commissariali e l'esclusione dal patto di stabilità delle spese per fronteggiare calamità per cui sia stato deliberato dal Consiglio dei Ministri lo stato di emergenza. 

Nella XVII legislatura, sono state modificate alcune disposizioni del D.L. 59/2012 (ad opera dell'articolo 10 del decreto-legge 93/2013), riguardanti la deliberazione dello stato di emergenza, le ordinanze di protezione civile, la durata dello stato di emergenza e il finanziamento degli interventi, in particolare, con l'istituzione del Fondo per le emergenze nazionali, e, a seguito dell'approvazione della legge delega n. 30 del 2017, è stato emanato il Codice della protezione civile (D. Lgs n. 1 del 2018), che tra l'altro ha disposto l'abrogazione della legge 225/92. 

Le attività di allertamento, il comitato operativo di protezione civile e il subentro alla scadenza dello stato di emergenza

Al fine di garantire lo svolgimento delle attività di allertamentomonitoraggio e coordinamento operativo del sistema nazionale di protezione civile,  l'art. 3, comma 7, del D.L. 4/2014  ha riconosciuto, per il triennio 2013-2015, integrazioni al trattamento economico accessorio al personale non dirigenziale, anche delle Forze Armate e delle Forze di Polizia, impiegato nelle strutture del Dipartimento della protezione civile indicate dalla norma, nel limite di spesa di 4,5 milioni di euro (3 milioni di euro per l'anno 2014 e 1,5 milioni di euro per l'anno 2015). La legge di stabilità 2016 (art. 1, comma 590, della legge n. 208 del 2015)  ha previsto che, al fine di garantire, senza soluzione di continuità, la prosecuzione delle suddette attività, nonché l'adempimento degli impegni derivanti dall'articolo 3 del decreto-legge 28 gennaio 2014, n. 4, nelle more del rinnovo della contrattazione integrativa riguardante il personale della Presidenza del Consiglio dei ministri, continuano a produrre effetti le disposizioni in materia di riconoscimento delle integrazioni al trattamento economico accessorio di cui al comma 7 del medesimo articolo 3 del decreto-legge n. 4 del 2014, nel limite di spesa di 1,5 milioni di euro, a valere sui pertinenti stanziamenti del bilancio della Presidenza del Consiglio dei ministri.

L'articolo 1, comma 12- ter, del D.L. 192/2014 (c.d. decreto milleproroghe), ha prorogato al 31 dicembre 2015 - con oneri a carico dei bilanci regionali - le disposizioni (di cui all'art. 14 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3891 del 2010) che consentono alle Regioni di avvalersi di personale, attraverso la proroga ovvero la stipula di nuovi contratti, al fine di assicurare, con carattere di continuità, il regolare svolgimento delle attività afferenti l'allertamento, il monitoraggio ed il coordinamento operativo delle strutture regionali che compongono il Servizio nazionale di protezione civile, prestate dal personale in servizio presso i Centri funzionali e presso le Sale operative regionali di protezione civile.

Con l'art. 2, comma 1-septies, del D.L. 74/2014 sono stati destinati 6 milioni di euro al finanziamento delle attività del sistema di allertamento nazionale, relativamente all'esercizio finanziario 2014, ripartiti dal D.P.C.M. 13 maggio 2015. In tale ambito, l'articolo 39 del D.L. 189 del 2016 ha previsto inoltre uno stanziamento massimo pari a 6 milioni di euro, per il 2016, finalizzato a garantire la continuità nella gestione del rischio meteo-idrologico ed idraulico nelle aree di accoglienza e negli insediamenti provvisori. Si ricorda inoltre che la legge di bilancio 2018 (commi 549-561 della legge 205/17) ha previsto la costituzione, presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, del Comitato di indirizzo per la meteorologia e la climatologia, quale organo di indirizzo nazionale delle politiche di settore, e l'istituzione dell'Agenzia nazionale per la meteorologia e la climatologia "Italia Meteo".

Con il D.P.C.M. 8 agosto 2013 (pubblicato nella G.U. n. 244 del 17 ottobre 2013) si è invece provveduto alla nuova costituzione e alla definizione di nuove modalità di funzionamento del Comitato operativo della protezione civile (tale Comitato, ai sensi dell'art. 5, comma 3- ter, del D.L. 343/2001, si riunisce presso il Dipartimento della protezione civile, assicura la direzione unitaria e il coordinamento delle attività di emergenza, stabilendo gli interventi di tutte le amministrazioni e enti interessati al soccorso)Con il D.P.C.M. 9 agosto 2016, che ha modificato la costituzione e le modalità di funzionamento del Comitato operativo della protezione civile, il suddetto D.P.C.M. 8 agosto 2013 è stato abrogato, mentre con il D.P.C.M. 10 febbraio 2017 sono stati nominati i componenti del Comitato operativo della protezione civile.
Si ricorda inoltre che il comma 422 della legge di stabilità 2014 (L. 147/2013) ha previsto il subentro, da parte del le amministrazioni e degli enti ordinariamente competenti, in tutti i rapporti attivi e passivi, nonché nei procedimenti giurisdizionali pendenti in conseguenza della chiusura delle gestioni commissariali per emergenze di protezione civile e grandi eventi. 
Le norme del Codice della protezione civile

Lo Stato, le Regioni, le Province autonome e gli enti locali, che rappresentano le componenti del Servizio nazionale di protezione civile (art. 4), provvedono alle attività di servizio civile, secondo le competenze e i propri ordinamenti. Tali soggetti possono stipulare convenzioni, sia con le strutture operative (elencate all'articolo 13) sia con altri soggetti pubblici. 

Alle strutture operative (Vigili del fuoco, Forze armate, Forze di polizia, enti e istituti di ricerca di rilievo nazionale con finalità di protezione civile, anche organizzati come centri di competenza, Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia e Consiglio nazionale delle ricerche, strutture del Servizio sanitario nazionale, volontariato organizzato di protezione civile iscritto nell'elenco nazionale del volontariato di protezione civile, Associazione della Croce rossa italiana e Corpo nazionale del soccorso alpino e speleologico, Sistema nazionale per la protezione dell'ambiente, strutture preposte alla gestione dei servizi meteorologici a livello nazionale), come individuate dall'articolo 13, risulta affidato lo svolgimento delle varie attività inerenti al sistema di protezione civile previste dal Codice. Le Regioni e le Province autonome, relativamente ai rispettivi ambiti territoriali e nei limiti delle competenze loro attribuite, possono individuare proprie strutture operative regionali.

Per quanto riguarda i Sistemi di allertamento della protezione civile, l'art. 17 conferma l'articolazione territoriale (sistema statale e regionale) e le componenti previste  per il governo e la gestione del sistema di allerta. In particolare, al fine di garantire un quadro coordinato in tutto il territorio nazionale e l'integrazione tra i sistemi di protezione civile dei diversi territori, viene prevista l'emanazione di direttive del Presidente del Consiglio dei ministri per la definizione delle modalità di organizzazione e svolgimento dell'attività di allertamento (comma 3). Viene inoltre confermata (dal comma 4) la disciplina relativa all'uso delle frequenze utilizzate per l'esercizio dell'attività radioelettrica per la gestione delle reti di monitoraggio e sorveglianza e dei radar meteorologici. Viene altresì prevista la ricognizione delle frequenze effettivamente utilizzate e di quelle concesse a titolo gratuito, nonché previsto (dal comma 5) un meccanismo di silenzio-assenso per il rilascio delle autorizzazioni necessarie per l'installazione di stazioni delle reti di monitoraggio e sorveglianza facenti parte dei sistemi di allertamento.

Il Comitato operativo nazionale della protezione civile risulta disciplinato dall'articolo 14, che conferma il ruolo di coordinamento e prevede che esso possa essere convocato non solo al verificarsi delle emergenze di rilievo nazionale connesse con eventi calamitosi, ma anche nella loro imminenza e, altresì, in occasione di esercitazioni di rilievo nazionale e per la condivisione delle strategie operative nell'ambito delle pianificazioni nazionali di protezione civile o in caso di interventi di emergenza e di primo soccorso all'estero.

Sul subentro delle amministrazioni ordinariamente competenti alla scadenza dello stato di emergenza, l'art. 24, comma 6, che riproduce il disposto del comma 422 della legge n. 147/2013 (abrogato dall'articolo 48, comma 1, lettera n), disciplina il subentro delle amministrazioni e degli enti ordinariamente competenti in tutti i rapporti attivi e passivi, nonché nei procedimenti giurisdizionali pendenti, già facenti capo ai commissari delegati, alla scadenza dello stato di emergenza.

L'art. 10 del decreto-legge 93/2013 ha modificato l'art. 5 della legge 225/1992, al fine di prevedere che la deliberazione dello stato di emergenza per le fattispecie da fronteggiare con immediatezza e mezzi straordinari provvede anche ad una prima individuazione delle risorse finanziarie necessarie e l'integrazione di tali risorse mediante ulteriori deliberazioni. L'autorizzazione di spesa necessaria a garantire le risorse individuate dalla delibera di dichiarazione dello stato di emergenza è stata imputata alle risorse del nuovo Fondo per le emergenze nazionali. La durata massima dello stato di emergenza (fissata a 90 giorni dal D.L. 59/2012), è stata allungata fino a 180 giorni, prorogabili di ulteriori 180 giorni. E' stata introdotta una differente tipizzazione delle misure che possono essere previste dalle ordinanze di protezione civile in deroga, adottate nelle situazioni di emergenza da fronteggiare con immediatezza e mezzi straordinari.

Il Codice della protezione civile, all'articolo 7, distingue diversi tipi di eventi emergenziali, ai fini dello svolgimento delle attività di protezione civile, riprendendo la tripartizione prevista dalla normativa previgente. In particolare, le emergenze, che sono connesse con eventi calamitosi naturali o derivanti dalla attività umana, sono individuate sulla base della rilevanza locale, regionale o nazionale e degli interventi con cui possono essere fronteggiate.

Nello specifico, si distinguono tre tipologie di eventi emergenziali connesse con eventi calamitosi di origine naturale o antropica: emergenze di rilievo locale, che possono essere fronteggiate mediante interventi attuabili, anche in forma coordinata, dai singoli enti e amministrazioni competenti in via ordinaria (lettera a); emergenze di rilievo regionale che - per loro natura o estensione - comportano l'intervento coordinato di più enti o amministrazioni e devono essere fronteggiate con mezzi e poteri straordinari da impiegare durante limitati e predefiniti periodi di tempo, disciplinati dalle Regioni e dalle Province autonome di Trento e di Bolzano nei limiti della rispettiva potestà legislativa (lettera b); emergenze di rilievo nazionale che, in ragione della loro intensità o estensione, devono, con immediatezza d'intervento, essere fronteggiate con mezzi e poteri straordinari da impiegare durante limitati e predefiniti periodi di tempo (lettera c).

La predetta tipizzazione degli eventi riprende la normativa previgente, prevista dall'art. 2 della legge 225/92, quanto alla loro natura, intensità o estensione, nonché agli interventi con cui possono o devono fronteggiati. Risulta innovativa la precisazione riguardante il rilievo territoriale (locale, regionale e nazionale) dell'evento emergenziale e il carattere straordinario dei mezzi e poteri che sono necessari per fronteggiare le emergenze regionali. 

In merito al quadro generale per la gestione delle emergenze di rilievo nazionale, l'art. 23 del Codice disciplina il provvedimento di dichiarazione dello stato di mobilitazione del Servizio nazionale della protezione civile, preliminare a quello della dichiarazione dello stato d'emergenza, da adottarsi con l'emanazione di un D.P.C.M, su proposta del Capo del Dipartimento della protezione civile, anche su richiesta del Presidente della Regione, che consente un intervento del sistema nazionale anche in fase preventiva, ove possibile.

La deliberazione dello stato di emergenza di rilievo nazionale, disciplinata dall'art. 24 del Codice, prevede rispetto all'articolo 5 della legge n. 225/92:

  • la definizione di un primo stanziamento da destinare all'avvio delle attività di soccorso e di assistenza alla popolazione. Tale fase si attiva al verificarsi degli eventi di livello nazionale, a seguito di una valutazione speditiva eseguita dal Dipartimento della protezione civile, sulla base delle informazioni ricevute in raccordo con i territori, nelle more della ricognizione puntuale del danno; 
  • l'individuazione delle ulteriori risorse necessarie per il prosieguo delle attività, a seguito della valutazione dell'effettivo impatto dell'evento. 

La dichiarazione dello stato di emergenza non può superare in termini temporali i 12 mesi più 12 (in luogo dei 6 mesi più 6 previsti dalla precedente normativa). 

Per quanto riguarda l'emanazione delle ordinanze di protezione civile, l'art. 25 del Codice, che conferma in gran parte la disciplina previgente, volta a regolare l'attuazione degli interventi da effettuare a seguito di situazioni di emergenza di rilievo nazionale, prevede altresì, oltre  all'obbligo di trasmissione alle Regioni o Province autonome interessate, la possibilità di intervenire in ordine all'organizzazione e all'effettuazione degli interventi di soccorso e assistenza alla popolazione, al ripristino della funzionalità dei servizi pubblici e delle infrastrutture di reti strategiche, alla gestione dei rifiuti, delle macerie e alle misure volte a garantire la continuità amministrativa, anche riguardo all'attivazione delle prime misure economiche di immediato sostegno al tessuto economico e sociale dei cittadini e delle attività economiche e produttive direttamente interessate dall'evento per fronteggiare le necessità più urgenti.

Al fine di favorire il rientro nell'ordinario a seguito di emergenze di rilievo nazionale, l'articolo 26 del Codice disciplina i contenuti dell'ordinanza che deve essere emanata almeno 30 giorni prima della scadenza dello stato di emergenza di rilievo nazionale (non 10 giorni prima, come stabiliva la normativa previgente), prevedendo in particolare che la stessa sia finalizzata al proseguimento dell'esercizio delle funzioni commissariali in via ordinaria nel coordinamento degli interventi, conseguenti all'evento, pianificati e non ancora ultimati.

 

I Fondi per la protezione civile 

Il Fondo per le emergenze nazionali è stato istituito dall'articolo 5, comma 5-quinquies della legge n. 225 del 1992, come modificato dall'art. 10, comma 1, lett. d), del decreto-legge n. 93 del 2013, presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Protezione civile -  per la copertura degli oneri connessi agli interventi conseguenti agli eventi emergenziali, relativamente ai quali il Consiglio dei ministri delibera lo stato di emergenza. 

Conseguentemente, il Fondo di protezione civile, istituito dall'articolo 2 del decreto-legge 10 luglio 1982, n. 428è stato destinato a finanziare le attività di previsione e prevenzione, nonché il funzionamento istituzionale del Dipartimento di protezione civile presso la Presidenza del Consiglio. 

Le disposizioni del Codice della protezione civile

L'articolo 43 ridenomina il Fondo di protezione civile in "Fondo nazionale di protezione civile per le attività di previsione e prevenzione", al fine di determinare la destinazione delle risorse del fondo, per le attività di previsione e prevenzione. Le risorse assicurate dal Dipartimento della protezione civile sono iscritte nel bilancio della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

L'articolo 44 specifica che l'utilizzazione delle risorse del Fondo per le emergenze nazionali è finalizzata agli interventi conseguenti ad emergenze di rilievo nazionale connesse con eventi calamitosi sia di origine naturale, sia derivanti da attività umane, che richiedano interventi immediati con mezzi e poteri straordinari, da impiegare durante periodi di tempo limitati e predefiniti, per i quali è stata emanata la dichiarazione di stato di emergenza di rilievo nazionale da parte del Consiglio dei Ministri. 

L'articolo 45 dispone che il Fondo regionale di protezione civile, iscritto nel bilancio della Presidenza del Consiglio dei ministri, contribuisce al potenziamento del sistema di protezione civile delle Regioni e degli Enti locali e concorre agli interventi diretti a fronteggiare esigenze urgenti conseguenti alle emergenze di rilievo regionale. Per la disciplina dei criteri di riparto, delle modalità di trasferimento delle risorse da destinare a ciascuna Regione, nonché delle relative attività di monitoraggio, è prevista l'approvazione di un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, emanato d'intesa con la Conferenza Unificata.

Si ricorda che il Fondo regionale di protezione civile è stato istituito dall'articolo 138, commi 16 e 17, della legge n. 388/2000 (legge finanziaria per l'anno 2001). In base alla norma istitutiva, il Fondo aveva lo scopo di finanziare gli interventi delle regioni, delle province autonome e degli enti locali diretti a fronteggiare esigenze urgenti per calamità naturali, nonché di potenziare il sistema di protezione civile delle regioni e degli enti locali, alimentato da un contributo statale, subordinato al versamento al Fondo stesso da parte di ciascuna Regione e Provincia autonoma di una percentuale uniforme delle proprie entrate accertate nell'anno precedente, determinata dalla Conferenza dei presidenti delle Regioni e delle province autonome in modo da assicurare un concorso complessivo delle regioni e delle province autonome non inferiore, annualmente, al triplo del concorso statale. Tale Fondo è stato rifinanziato per il periodo 2005-2007 dall'art. 19-sexies del D.L. 266/04 e per il 2008 dall'art. 25 del D.L. 159/07 (D.P.C.M. 24 luglio 2009 - G.U. 245/09).

La disciplina sulla apertura delle contabilità speciali per l'attuazione delle ordinanze di protezione civile e il trasferimento delle risorse finanziarie alle contabilità medesime è contenuta nell'art. 27, che, in particolare, introduce, rispetto alla normativa previgente contenuta nell'art. 5 delle legge 225/92, disposizioni in merito alle modalità di trasferimento alle contabilità speciali delle risorse previste, a carico del Fondo per le emergenze nazionali, e al versamento di ulteriori risorse che dovessero essere disponibili, provenienti dalle regioni e dagli enti locali e dal Fondo di solidarietà dell'UE.

I finanziamenti concessi a seguito di eventi calamitosi 

La legge di stabilità 2016 (L. 208/2015) contiene disposizioni finalizzate a disciplinare la concessione di contributi con le modalità del finanziamento agevolato – nel limite massimo di 1.500 milioni di euro concessi dalle banche a valere sul plafond messo a disposizione da Cassa depositi e prestiti - ai soggetti privati e alle attività economiche e produttive danneggiati da eventi calamitosi per i quali il Consiglio dei Ministri ha deliberato la dichiarazione dello stato di emergenza (commi 422 e 423). Al soggetto beneficiario del finanziamento agevolato è attribuito un credito di imposta, fruibile esclusivamente in compensazione, pari all'importo ottenuto sommando al capitale gli interessi dovuti e le spese. Le modalità di fruizione sono stabilite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate nel limite di 60 milioni di euro annui a decorrere dal 2016 (commi 424-427). Le modalità attuative dei commi da 422 a 428, anche al fine di assicurare uniformità di trattamento, un efficace monitoraggio sull'utilizzo delle risorse, nonché il rispetto del limite di 1.500 milioni di euro di cui al comma 423, sono definite con ordinanze adottate dal Capo del Dipartimento della protezione civile d'intesa con le regioni rispettivamente interessate e di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze.

Con la delibera del Consiglio dei ministri 28 luglio 2016   (Gazzetta Ufficiale n. 183 del 6 agosto 2016) sono state attuate  le disposizioni dettate dai suddetti commi 422-428 della legge di stabilità 2016. In allegato alla delibera   è disponibile l'elenco delle situazioni di emergenza per le quali la ricognizione dei fabbisogni è stata completata e trasmessa al Dipartimento della Protezione Civile. L'ammontare complessivo dei fabbisogni risultanti da tale elenco è pari a 804,7 milioni di euro per i privati e a 889,6 milioni di euro per le attività produttive.

I commi da 429 a 431 della legge di stabilità 2016 prevedono, inoltre, che in caso di tributi sospesi o differiti nei casi di eventi eccezionali ed imprevedibili, alla ripresa dei versamenti non si applicano sanzioni, interessi e oneri accessori relativamente al periodo di sospensione. Inoltre, alla ripresa dei versamenti, può essere concessa una rateizzazione fino a un massimo di diciotto rate mensili di pari importo, a decorrere dal mese successivo alla data di scadenza della sospensione. Una analoga rateizzazione dei tributi scadenti nei sei mesi successivi alla dichiarazione dello stato di emergenza può essere concessa anche per i tributi non sospesi né differiti ai contribuenti residenti nei territori colpiti da eventi calamitosi. A tali fini è istituito un Fondo rotativo per far fronte alle esigenze derivanti dal differimento della riscossione a seguito di eventi calamitosi.

Si differisce, infine, il termine entro il quale le regioni possono deliberare la declaratoria di eccezionalità degli eventi atmosferici di eccezionale intensità che si sono verificati nel corso dell'anno 2014 e fino a maggio 2015, fissandolo al 29 febbraio 2016, nonché il termine per presentare domanda al Fondo di solidarietà nazionale della pesca e dell'acquacoltura (comma 454).

Fondo per contenziosi connessi a sentenze esecutive relative a calamità o cedimenti

L'articolo 4 del D.L. 113 del 2016 ha istituito il Fondo per contenziosi connessi a sentenze esecutive relative a calamità o cedimenti presso il Ministero dell'interno, con una dotazione di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016-2019 da attribuirsi ai comuni che, a seguito di sentenze esecutive di risarcimento conseguenti a calamità naturali o cedimenti strutturali, o ad accordi transattivi ad esse collegate, sono obbligati a sostenere spese di ammontare complessivo superiore al 50 per cento della spesa corrente sostenuta come risultante dalla media degli ultimi tre rendiconti approvati. Con i D.P.C.M. del 4 novembre 2016 (G.U. 284/16) e dell'8 agosto 2017 (G.U. 226/17) sono state ripartite, per l'anno 2016 e per l'anno 2017, le risorse del suddetto Fondo, mentre con il decreto 14 febbraio 2017 (G.U. 46/17) è stato pubblicato il certificato per l'ottenimento da parte dei comuni per l'anno 2017 di un contributo a seguito di contenziosi connessi a sentenze esecutive relative a calamita' o cedimenti.

Successivamente, l'articolo  42, comma 3-bis, del D.L. 50/17 ha modificato la disciplina concernente l'assegnazione delle risorse del suddetto Fondo per contenziosi connessi a sentenze esecutive relative a calamità o cedimenti, stabilendo che le richieste dei comuni per l'assegnazione delle risorse del Fondo siano soddisfatte per un massimo del 90% delle stesse (invece dell'80%). Si prevede, conseguentemente, che, nel caso in cui il 90 per cento delle richieste superi l'ammontare annuo complessivamente assegnato, le risorse sono attribuite proporzionalmente. Nel caso in cui il 90 per cento delle richieste sia invece inferiore all'ammontare annuo complessivamente assegnato, la quota residua viene riassegnata tra le disponibilità dell'anno successivo. 

In tale ambito, la legge di bilancio 2018 (commi 768-770 della legge n. 205/17) ha previsto l'inserimento tra le spese detraibili al 19 per cento dall'IRPEF dei premi per assicurazioni aventi per oggetto il rischio di eventi calamitosi stipulate relativamente ad unità immobiliari ad uso abitativo. Le stesse polizze sono interamente esentate dalla imposta sulle assicurazioni. Le due misure si applicano esclusivamente per le nuove polizze stipulate a decorrere dal 1° gennaio 2018.

L'attuale organizzazione del sistema di protezione civile a livello europeo è basata sul Meccanismo Europeo di Protezione Civile  , uno strumento dell'Unione Europea nato per rispondere tempestivamente ed in maniera efficace alle emergenze che si verificano su un territorio interno o esterno all'Unione, attraverso la condivisione delle risorse di tutti gli Stati membri.
Dal 1° gennaio 2014 è in vigore il Meccanismo Unionale di Protezione Civile adottato il 17 dicembre del 2013, con la decisione n. 1313/2013/UE  . Tale atto riforma il Meccanismo europeo di protezione civile istituito con decisione del Consiglio del 23 ottobre 2001  .
In attuazione della citata decisione è stata emanata la decisione 16 ottobre 2014, n. 762  , recante modalità d'esecuzione della decisione n. 1313/2013/UE   su un meccanismo unionale di protezione civile e che abroga le decisioni 2004/277/UE/Euratom e 2007/606/UE/Euratom.
L' articolo 27 della legge europea 2014 (legge n. 115 del 2015), al fine di concorrere al funzionamento del meccanismo unionale di protezione civile, denominato Capacità europea di risposta emergenziale   (EERC), istituito ai sensi dell'articolo  11   della citata  decisione n. 1313/2013/UE   , ha autorizzato l'impiego di moduli, di mezzi, di attrezzature e di esperti qualificati, all'uopo specificamente formati. A tale fine, il Capo del Dipartimento della protezione civile, ferma restando la possibilità di ritirare tali mezzi nel caso in cui ricorrano gravi motivi, è autorizzato ad attivare e coordinare le citate risorse previa informativa al Presidente del Consiglio dei ministri e dandone comunicazione alle Commissioni parlamentari competenti. 
Il  23 novembre 2017 la Commissione europea ha presentato una  comunicazione   sul rafforzamento della capacità operativa dell'UE nella gestione delle catastrofi, abbinata ad una  proposta di modifica della decisione 1313/2013/UE  

La proposta della Commissione si articola attorno a due filoni d'azione complementari:

  1. rafforzare le capacità di risposta europee: rescEU

- si prevede l'introduzione di una riserva di risorse UE per gli interventi di protezione civile (RescEU), che comprenderà, ad esempio, aerei antincendio e sistemi di pompaggio dell'acqua, i quali andranno ad integrare le capacità nazionali. Tutti i costi di rescEU saranno interamente coperti da finanziamenti UE e la Commissione assicurerà i controllo operativo delle risorse, decidendo quando e come mobilitarle;

- in parallelo, la Commissione aiuterà gli Stati membri a rafforzare le loro capacità nazionali, finanziando l'adattamento, la riparazione, il trasporto e i costi di esercizio delle risorse di cui dispongono (attualmente vengono coperti soltanto i costi di trasporto). Le risorse andrebbero a far parte di un insieme condiviso destinato agli interventi urgenti a disposizione del Pool europeo della protezione civile, da mobilitare in caso di catastrofe;

  1. potenziare la prevenzione e la preparazione alle catastrofi

- gli Stati membri sono invitati a condividere le proprie strategie nazionali di prevenzione, in modo da poter individuare collettivamente le eventuali lacune e porvi rimedio;

- si prevede il consolidamento delle sinergie e della coerenza con le politiche dell'UE che si occupano di prevenzione, quali la strategia di adattamento ai cambiamenti climatici, i Fondi strutturali e di investimento europei, il Fondo di solidarietà, le normative ambientali (ad esempio, i piani di gestione delle alluvioni e le soluzioni basate sull'ecosistema).

Infine, la proposta prevede la semplificazione delle procedure amministrative per ridurre i tempi di invio dell'assistenza di primo soccorso.

Per quanto riguarda le risorse finanziarie occorre ricordare che, a partire dal 2002, l'Unione europea si è dotata di uno specifico canale di finanziamento: il Fondo di solidarietà dell'Unione europea  . Il Regolamento (CE) n. 2012/2002  , istitutivo del Fondo, è stato modificato e integrato dal Regolamento (UE) n. 661/2014, pubblicato nella G.U.U.E. 27 giugno 2014, n. L 189.
Si segnala inoltre il  Regolamento (UE) n. 2016/369, del 15 marzo 2016  , sulla fornitura di sostegno di emergenza all'interno dell'Unione, che  stabilisce il quadro entro cui può essere concesso un sostegno di emergenza dell'UE attraverso misure specifiche adeguate alla situazione economica in caso di catastrofi naturali o provocate dall'uomo in atto o potenziali.