Ambiente e gestione del territorio

Biodiversità e aree protette

Nella XVII legislatura è proseguito il percorso di attuazione della Strategia Nazionale per la Biodiversità (SNB) e sono state emanate norme, sia per la conservazione delle specie, sia per l'istituzione, il finanziamento e la governance delle aree protette. Nel corso della legislatura, è stata inoltre esaminata una proposta di legge di riforma della legge quadro sulle aree protette (L. 394/1991), che non è stata definitamente approvata.

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L'attuazione della Strategia Nazionale per la Biodiversità (SNB)

Nel corso della XVII legislatura è proseguito il percorso di attuazione della Strategia Nazionale per la Biodiversità (elaborata con l'intesa raggiunta dalla Conferenza Stato-Regioni nella seduta del 7 ottobre 2010),che rappresenta uno strumento per l'attuazione della Convenzione sulla Diversità Biologica   (adottata il 5 giugno del 1992, al Summit mondiale di Rio de Janeiro delle Nazioni Unite su ambiente e sviluppo, e ratificata dall'Italia con la legge n. 124 del 1994).

Nella G.U. n. 206 del 5 settembre 2014 sono infatti stati pubblicati i seguenti due documenti attuativi della SNB, approvati in sede di Conferenza Stato-Regioni in data 10 luglio 2014:

Nella seduta del 26 maggio 2016, la Conferenza unificata ha approvato i seguenti ulteriori documenti:

 

Le norme emanate nella XVII legislatura

L'art. 1, comma 355, della L. 190/2014   (stabilità 2015) ha ridotto di 1 milione di euro, a decorrere dal 2015, l'autorizzazione di spesa disposta dall'art. 3, comma 1, della legge 14 febbraio 1994, n. 124, per la ratifica e l'esecuzione della Convenzione sulla biodiversità.

Ulteriori norme sono contenute nell'art. 11 del D.L. 91/2014  . I commi 1 e 2 dell'articolo 11 recano misure volte rispettivamente a promuovere intese e accordi per la conservazione di specie di particolare interesse a rischio di estinzione e a provvedere agli oneri di funzionamento della Commissione CITES (Convenzione sul commercio internazionale di specie animali e vegetali in via di estinzione, firmata a Washington il 3 marzo 1973, ratificata con la legge n. 874/1975). Il successivo comma 12-bis prevede invece l'inserimento delle nutrie tra le specie non tutelate.

L'articolo 7 della L. 221/2015   (c.d. collegato ambientale) ha dettato disposizioni per il contenimento della diffusione del cinghiale nelle aree protette e vulnerabili e relativamente alle autorizzazioni per il prelievo dello storno, al controllo delle popolazioni di talpe, ratti, nutrie e specie arvicole, nonché all'installazione degli appostamenti fissi. L'articolo 75 della medesima legge ha previsto la rivalutazione, con cadenza triennale, entro il 31 dicembre, della misura dei diritti speciali di prelievo istituiti in attuazione della Convenzione sul commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via di estinzione (CITES).

L'art. 1, comma 143, della legge di bilancio 2017 (L. 232/2016  ) ha istituito, presso il Ministero dell'ambiente, un fondo per la realizzazione di investimenti per la conservazione della fauna e della flora e per la salvaguardia della biodiversità e dell'ecosistema marino con una dotazione finanziaria di 15 milioni di euro (3 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2017 al 2021).

Si ricorda, inoltre, che nella Gazzetta ufficiale del 25 maggio 2017 è stato pubblicato l'accordo, siglato in sede di Conferenza Stato-Regioni, sul Piano d'azione nazionale per il contrasto degli illeciti contro gli uccelli selvatici  , in attuazione della Strategia nazionale per la biodiversità.

Le norme per le specie alloctone

L'art. 3 della legge n. 170/2016   (legge di delegazione europea 2015) ha delegato il Governo ad adottare, entro il 16 settembre 2017, uno o più decreti legislativi per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 1143/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2014, recante disposizioni volte a prevenire e gestire l'introduzione e la diffusione delle specie esotiche invasive.

In attuazione di tale delega è stato emanato il D.Lgs. 15 dicembre 2017, n. 230  .

Disposizioni sulle specie alloctone, in particolare per il loro controllo, erano state in precedenza dettate anche dal comma 12 dell'art. 11 del D.L. 91/2014. In attuazione di tali disposizioni è stato emanato il D.M. 19 gennaio 2015  .

Lo stato attuale

La conservazione dei territori naturali che ancora mantengono inalterate le matrici ecosistemiche rappresenta il principale obiettivo dell'istituzione di aree naturali protette. La legge 6 dicembre 1991, n. 394 ("Legge quadro sulle aree protette") ha provveduto alla classificazione delle aree naturali protette   ed ha istituito, altresì, l'Elenco ufficiale delle aree protette (attualmente è in vigore il 6° aggiornamento, approvato con Delibera della Conferenza Stato-Regioni del 17 dicembre 2009 e recepito con il D.M. 27 aprile 2010   (G.U. n. 125 del 31 maggio 2010).

L'ultima relazione del Ministero dell'ambiente sullo stato di attuazione della legge quadro sulle aree protette (Doc. CXXXVIII, n. 5, presentato alla Camera nel gennaio 2018) sottolinea che dal citato elenco si "rileva che la superficie protetta nazionale riconosciuta si è incrementata fino a raggiungere il 10,50% del territorio nazionale e che il numero delle aree protette è di 871, per un totale circa di 3.163.590,71 ettari a terra, 2.853.033,93 ettari a mare e 658,02 chilometri di coste". Nella medesima relazione viene sottolineato che "nel 2016 è proseguita la procedura avviata nel 2015 per la predisposizione del 7° aggiornamento dell'elenco ufficiale delle aree protette".

Alle succitate aree protette vanno aggiunte le zone di protezione facenti parte della rete europea "Natura 2000"   (istituita con la c.d. direttiva habitat n. 92/43/CEE, recepita in Italia con il D.P.R. 357/1997, a sua volta integrato con il D.P.R. 120/2003), concepita ai fini della tutela della biodiversità europea attraverso la conservazione degli habitat naturali e delle specie animali e vegetali di interesse europeo.

Della "rete Natura 2000", istituita dalla c.d. direttiva Habitat (che ha previsto l'individuazione di Siti di importanza Comunitaria e la loro successiva designazione in Zone Speciali di Conservazione), fanno parte anche le Zone di Protezione Speciale (ZPS) classificate dagli Stati membri a norma della c.d. direttiva uccelli (direttiva n. 79/409/CEE, sostituita dalla direttiva 2009/147/CE).

Nella citata relazione del Ministero dell'ambiente viene sottolineato che il sistema delle aree protette nazionali ha un'ampia sovrapposizione con il sistema dei siti della rete "Natura 2000". Tale sovrapposizione, in riferimento alla superficie totale delle aree protette nazionali (parchi nazionali, aree marine protette e riserve statali), raggiunge quasi il 79%.

Nella medesima relazione si segnala che è attualmente in corso il processo di designazione dei SIC (Siti di Importanza Comunitaria) in ZSC ( Zone Speciali di Conservazione), che prevede l'individuazione di misure sito specifiche, e che nel 2016 è proseguito il lavoro mirato all'integrazione di tali misure negli strumenti pianificatori e regolamentari delle aree naturali protette di rilievo nazionale. Questo impegno - sempre secondo la medesima relazione - "si è rafforzato anche a causa della chiusura negativa del caso EU PILOT 4999/13, aperto nei confronti dello Stato italiano ad aprile 2013 dalla Commissione Europea per insufficiente designazione delle ZSC, con l'automatica apertura, ad ottobre 2015, della procedura di infrazione n. 2163/2015, sulla cui risoluzione sarà necessario un significativo apporto da parte di tutti gli attori coinvolti".
Informazioni sulla zone SIC, ZSC e ZPS individuate nel territorio nazionale, con i link ai decreti di designazione, sono disponibili nella sezione " SIC, ZSC e ZPS in Italia  " del sito web del Ministero dell'ambiente.

 

Le norme emanate nel corso della XVII legislatura

Nel corso della XVII legislatura sono stati adottati numerosi interventi normativi in materia di aree protette.

Disposizioni per l'istituzione e/o il finanziamento di aree marine

Con i commi 116 e 117 della legge di stabilità 2014 (L. 147/2013  ) sono state introdotte norme finalizzate all'istituzione e al finanziamento di alcune aree marine protette (Grotte di Ripalta-Torre CalderinaCapo Milazzo).

Ulteriori norme sono contenute nell'art. 11, comma 1-bis, del D.L. 91/2014  , che interviene sulla disciplina relativa all'istituzione di zone di protezione ecologica oltre il limite esterno del mare territoriale.

L'articolo 6 della L. 221/2015   (c.d. collegato ambientale) ha ampliato l'elenco delle zone in cui è consentita l'istituzione di parchi marini e riserve marine attraverso l'aggiunta delle aree di Banchi Graham, Terribile, Pantelleria e Avventura nel Canale di Sicilia, limitatamente alle parti rientranti nella giurisdizione nazionale, nonché reca uno stanziamento di 800.000 euro per l'anno 2015, per la più rapida istituzione delle aree marine protette, e uno stanziamento di un milione di euro, a decorrere dal 2016, per il potenziamento della gestione e del funzionamento delle aree marine protette istituite.

La lettera b) del comma 1112 dell'art. 1 della L. 205/2017   (legge di bilancio 2018) è intervenuta in materia di aree marine di reperimento, ridenominate di Capo d'Otranto-Grotte Zinzulusa e Romanelli-Capo di Leuca, e Capo Spartivento. I commi 1113-1114 hanno previsto:
- per l'istituzione e il primo avviamento delle riserve in tali aree marine, il finanziamento entro limiti massimi di spesa di 100.000 euro per ciascuna riserva, per l'esercizio 2018;
- un finanziamento di 300.000 euro per ciascuna riserva, a decorrere dal 2019, per assicurarne il funzionamento.

I commi 1116-1118 della L. 205/2017 istituiscono il Parco nazionale di Portofino. L'istituzione e il primo avviamento del parco sono finanziati nei limiti massimi di spesa di euro 300.000, per l'esercizio 2018. Il funzionamento è finanziato, a decorrere dall'esercizio 2019, con 1 milione di euro.

Disposizioni per l'istituzione e/o il finanziamento di aree terrestri

Il comma 237 della legge di stabilità 2016 (L. 208/2015  ) ha autorizzato, a decorrere dall'anno 2016, l'ulteriore spesa di 2 milioni di euro annui in favore dei parchi nazionali.

L'articolo 17-ter, del D.L. 148/2017  , inserisce gli enti gestori delle aree protette tra i soggetti beneficiari designabili dai contribuenti per l'accesso al riparto della quota del 5 per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, a decorrere dall'anno 2018.

Numerose norme sono poi contenute nell'art. 1 della legge di stabilità 2018 (L. 205/2017  ). 

Il comma 1112, lettera a), provvede ad istituire il Parco del Delta del Po. Conseguentemente, il comma 1115 dispone l'abrogazione del comma 4 dell'articolo 35 della legge n. 394 del 1991, in base al quale si prevedeva la procedura per l'istituzione del parco naturale interregionale del Delta del Po.

I commi 1116-1118 della L. 205/2017 istituiscono il Parco nazionale del Matese. L'istituzione e il primo avviamento del parco sono finanziati nei limiti massimi di spesa di euro 300.000, per l'esercizio 2018. Il funzionamento è finanziato, a decorrere dall'esercizio 2019, con 2 milioni di euro.

Il successivo comma 1119 destina una quota dei proventi delle aste per lo scambio di quote di emissioni di gas a effetto serra per gli anni 2018-2020, nel limite di 10 milioni di euro annui, prioritariamente al finanziamento delle attività relative al programma triennale per le aree naturali protette (previsto dall'art. 4 della L. 394/1991).

Ulteriori disposizioni

Nel corso della legislatura sono state emanate disposizioni incidenti sulla governance di specifiche aree protette.

L'art. 11, comma 8, del D.L. 91/2014  ha attribuito le funzioni statali concernenti la parte lombarda del Parco nazionale dello Stelvio alla regione Lombardia. L'attribuzione alle province autonome di Trento e di Bolzano delle funzioni statali concernenti la parte del Parco nazionale dello Stelvio situata nella regione Trentino-Alto Adige/Südtirol è stata demandata ad una successiva norma di attuazione dello Statuto della regione medesima. In seguito a tale disposizione è stato quindi emanato il D.Lgs. 13 gennaio 2016, n. 14   (recante "Norme di attuazione dello statuto speciale della regione autonoma Trentino-Alto Adige, recante modifiche ed integrazioni all'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 1974, n. 279, in materia di esercizio delle funzioni amministrative concernenti il Parco nazionale dello Stelvio").
  Al fine di assicurare l'applicazione delle citate disposizioni, il comma 471 della L. 208/2015   ha previsto l'attivazione di procedure concorsuali pubbliche per l'assunzione di personale presso il Consorzio del Parco Nazionale dello Stelvio.

Il comma 4 dell'art. 11 del D.L. 91/2014 ha invece dettato disposizioni per la nomina del direttore del Parco nazionale delle Cinque Terre.

Ulteriori norme, in qualche modo incidenti sul territorio delle aree protette, sono contenute:
- nel comma 767 dell'art. 1 della legge di bilancio 2018 (L. 205/2017), che ha autorizzato una spesa di 2 milioni di euro per il 2019 in favore dell'Ente parco nazionale del Vesuvio in relazione alla realizzazione del Grande progetto Pompei, per la messa in sicurezza della Strada Matrone, nel comune di Boscotrecase (NA), compromessa a seguito degli incendi boschivi e relativi eventi franosi che nei mesi di luglio e agosto 2017 hanno interessato l'area vesuviana;
- nel comma 363 della legge di stabilità 2016 (L. 208/2015  ), che ha dettato norme finalizzate alla semplificazione delle valutazioni di incidenza di taluni interventi edilizi minori nei comuni con popolazione superiore a 20.000 abitanti nel cui territorio ricadono interamente siti di importanza comunitaria (SIC). 

Tale disposizione è stata riprodotta quasi interamente, con una formulazione pressoché identica, dall'art. 57, comma 1, della L. 221/2015.
L'articolo 17- bis del D.L. 148/2017 ha poi integrato tale ultima disposizione, aggiungendovi un comma 1- bis al fine di precisare che la competenza in ordine alle valutazioni di incidenza di opere edilizie minori, da realizzare nei siti di importanza comunitaria (SIC), è esercitata dai comuni nel cui territorio devono essere eseguiti tali interventi, non solo nel caso di siti ricadenti interamente nel territorio del comune (come previsto dal comma 363 e dal comma 1 dell'art. 57), ma anche di siti che interessano il territorio di più comuni.
Il disegno di legge di modifica della legge quadro sulle aree protette

Nella seduta del 10 novembre 2016, dopo un lungo esame in sede referente, l'Assemblea del Senato ha approvato un progetto di legge recante "Modifiche alla legge 6 dicembre 1991, n. 394, e ulteriori disposizioni in materia di aree protette". Tale provvedimento, modificato dall'Assemblea della Camera (nella seduta del 20 giugno 2017), non è però giunto alla sua approvazione definitiva.

Per un approfondimento sui contenuti del progetto di legge si rinvia alla scheda "Disposizioni in materia di aree protette .

Il riparto dei contributi destinati alle aree protette

In attuazione del comma 40 dell'art. 1 della legge 28 dicembre 1995, n. 549, ogni anno il Ministero dell'ambiente sottopone al parere delle Commissioni parlamentari competenti uno schema di decreto che provvede a ripartire annualmente le risorse del capitolo 1551, piano gestionale n. 1, del bilancio di previsione del Ministero dell'ambiente, a favore di enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi.

L'ultimo di tali schemi, relativo all'esercizio 2017, è stato trasmesso, per il parere, alle competenti Commissioni parlamentari (Atto del Governo n. 478  ), nel mese di novembre 2017.

Gli atti di indirizzo e controllo

La tematica delle aree protette e della tutela della biodiversità è oggetto costante di interrogazioni e interpellanze rivolte al Governo. Tra le più recenti e significative si segnalano l'interrogazione 4-02275  , sulla designazione dei SIC in ZSC; le interrogazioni 5-06940   e  4-13995  , in risposta alla quale il Governo ha fornito elementi sulla situazione delle nomine degli organi dei Parchi nazionali, l'interrogazione 4-00850   in merito al caso EU Pilot 6730/14/ENVI, riguardante la Rete Natura, e alla Strategia Nazionale per la Biodiversità (SNB), nonchè le interrogazioni 4-14539   e 5-12308   sulle specie alloctone e l'interrogazione 5-10841   sull'albo degli idonei all'esercizio dell'attività di direttore di parco.

Le proposte di nomina

La competenti Commissioni parlamentari esaminano le proposte di nomina   a presidente degli enti parco, che sono trasmesse dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare ai sensi dell' articolo 1 della legge 24 gennaio 1978 ai fini dell'espressione del parere.