Politica estera e questioni globali

Gli interventi per le comunità italiane all'estero

Dopo la stagione che ha visto l'affermazione a livello costituzionale e legislativo del diritto di voto per i cittadini italiani residenti all'estero, oramai in condizione di eleggere propri rappresentanti anche nel Parlamento nazionale, le tematiche degli italiani all'estero sono rimaste al centro dell'attenzione parlamentare anche nella XVII Legislatura, con specifica attenzione da parte dei competenti organismi specializzati di Camera e Senato.

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Sul piano legislativo, nella XVII Legislatura si segnalano gli articoli 5-bis e 19-bis del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66: l'articolo 5-bis concerne alcune modifiche al regime delle entrate riscosse dal Ministero degli affari esteri quale corrispettivo del riconoscimento della cittadinanza italiana a persona maggiorenne e del rilascio dei passaporti ordinari – con evidenti riflessi sulle comunità italiane residenti all'estero. L'articolo 19-bis, invece, riguarda la riduzione delle spese per il funzionamento del Consiglio generale degli italiani all'estero (CGIE), da conseguire principalmente attraverso la riduzione da due a una delle Assemblee plenarie ordinarie, dalla diminuzione dei costi delle Commissioni continentali, dalla riduzione del numero dei componenti del CGIE e del numero dei membri del Comitato di presidenza.

Va inoltre segnalato che l'articolo 9-bis del decreto-legge 28 marzo 2014, n. 47 ha assoggettato al regime IMU previsto per l'abitazione principale una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani già pensionati all'estero, non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli Italiani residenti all'Estero (AIRE), purché non locata o data in comodato d'uso. Su detti immobili, inoltre, la TARI e la TASI sono applicate nella misura agevolata.

Il decreto-legge 1° agosto 2014, n. 109, di proroga della partecipazione italiana alle missioni internazionali per la seconda metà del 2014, all'articolo 10, commi 3 e 4, ha disposto norme per consentire il rinnovo mediante elezione dei Comitati degli italiani all'estero (COMITES), rinnovo già più volte differito con precedenti provvedimenti. In particolare il comma 3 - nelle more dell'entrata in vigore del regolamento di attuazione del voto e dello scrutinio informatico per il rinnovo dei COMITES come previsti dal decreto-legge 67 del 2012 - prevede che le elezioni dei medesimi si svolgano con le modalità di votazione per corrispondenza e con le modalità di scrutinio già previste dalla legge 286 del 2003.

Successivamente la legge di stabilità 2015 (legge 23 dicembre 2014, n. 190) ha dettato norme di diretto o parziale impatto sulle comunità degli italiani residenti all'estero: si tratta anzitutto dell'art. 1, comma 136, che ha autorizzato la spesa di 3.555.000 euro per il 2015 e di 555.000 euro a decorrere dal 2016 a favore degli italiani nel mondo, con particolare riferimento al sostegno degli enti gestori di corsi di lingua e cultura italiana all'estero. Il comma 321 trasferisce alla Presidenza del Consiglio le attribuzioni e le risorse del Ministero degli Esteri in ordine all'acquisizione di servizi giornalistici e strumentali da parte di agenzie di stampa con rete di servizi esteri e alla loro diffusione all'estero. Il successivo comma 323 dispone l'ulteriore rinvio al 17 aprile 2015 delle elezioni per il rinnovo dei COMITES, e detta altresì norme procedurali per tale finalità.

La legge di stabilità 2016 (legge 28 dicembre 2015, n. 208) ha disposto all'art. 1, comma 385 numerosi interventi di diretto o indiretto interesse degli italiani nel mondo; mentre il comma 622 ha stanziato 2 milioni per il 2016 a favore delle rappresentanze diplomatiche e degli uffici consolari, finalizzati tra l'altro all'assistenza alle comunità di italiani residenti nella circoscrizione consolare di riferimento.

La legge di bilancio 2017 (legge 11 dicembre 2016, n. 232), all'art. 1, comma 589, ha autorizzato la spesa di 4 milioni a decorrere dal 2017, finalizzati soprattutto al sostegno degli enti gestori di corsi di lingua e cultura italiane all'estero. Il successivo comma 592 ha autorizzato per il 2017 la spesa di 1.300.000 euro per favorire la promozione della lingua e della cultura italiane nel mondo attraverso la stampa italiana all'estero.

Infine la legge di bilancio 2018 (legge 27 dicembre 2017, n. 205) dispone tra l'altro, all'art. 1, comma 276, numerosi interventi a favore degli italiani nel mondo.

La nuova disciplina della scuola italiana all'estero è contenuta nel D. Lgs. 13 aprile 2017 n. 64, emanato in recepimento della delega conferita dalla L. 13 luglio 2015, n. 107 (Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti).

Il D. Lgs. 64/2017 è stato predisposto a norma dell'articolo 1, commi 180, 181, lettera h), e 182 della legge di delega. Il comma 181, lettera h), in particolare, prevede la revisione, il riordino e l'adeguamento della normativa in materia di istituzioni e iniziative scolastiche italiane all'estero al fine di realizzare un effettivo e sinergico coordinamento tra il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale ed il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca nella gestione della rete scolastica e della promozione della lingua italiana all'estero. Tale riassetto viene operato attraverso:

1)     la definizione dei criteri e delle modalità di selezione, destinazione e permanenza in sede del personale docente e amministrativo;

2)    la revisione del trattamento economico del personale docente e amministrativo;

3)    la previsione della disciplina delle sezioni italiane all'interno di scuole straniere o internazionali;

4)    la revisione della disciplina dell'insegnamento di materie obbligatorie secondo la legislazione locale o l'ordinamento scolastico italiano da affidare a insegnanti a contratto locale.

Sullo schema di decreto legislativo (Atto del Governo 383), presentato alla Camera dei deputati il 17 gennaio 2017,  le Commissioni riunite III Affari esteri e VII Cultura il 9 marzo 2017 hanno espresso, a maggioranza, un parere favorevole con condizioni e osservazioni,  di cui il Governo ha tenuto conto  in sede di stesura del testo definitivo del provvedimento.

Atteso che non si tratta di una riforma globale del settore dell'istruzione e delle iniziative scolastiche italiane all'estero, come sottolineato nelle premesse al parere reso dalle Commissioni esteri e cultura sopra ricordato, tra le principali novità introdotte dal D.Lgs.  64/2017 si segnalano:

  • l'individuazione della diffusione e promozione della lingua e della cultura italiana all'estero in un sistema valoriale europeo ed in una dimensione internazionale quale obiettivo fondamentale del sistema della formazione italiana nel mondo,  che si ispira ai medesimi obiettivi formativi individuati per l'ambito nazionale dalla legge 107/2015 (c.d. la Buona Scuola) (art. 1);
  • il coordinamento strategico del sistema della formazione italiana nel mondo attraverso l'istituzione di una cabina di regia, formata da rappresentanti del MAECI e del MIUR (art. 3);
  • la possibilità che il MAECI, di concerto con il MIUR, riconosca o istituisca sezioni italiane all'interno di scuole straniere o internazionali, definendone altresì l'ordinamento (art. 7);
  • l'incremento numerico del personale inviato all'estero (dirigenti scolastici, docenti e personale amministrativo)  il cui contingente è elevato di 50 unità passando da 624 (come previsto dall'art. 639 del D. Lgs. 16 aprile 1994, n. 297 recante Testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado, i cui articoli da 625 a 675 sono stati abrogati dall'art. 38 del D. Lgs. 64/2017) a 674 (art. 18, comma 1 del D. Lgs. 64/2017). Nel contingente così determinato sono comprese le unità destinate al sostegno degli alunni con disabilità e quelle destinate al potenziamento dell'offerta formativa e delle attività progettuali riferite in particolare a musica, arte, cinema e discipline audiovisive. Vi sono altresì ricompresi i lettori che, come previsto dall'art. 12, comma 1, possono essere inviati presso università e istituzioni scolastiche straniere per collaborare alle attività di insegnamento, di assistenza agli studenti e di ricerca nell'ambito della lingua e della cultura italiana;
  • l'individuazione,  rimessa ad un decreto adottato di concerto da MAECI e MIUR dei requisiti culturali e professionali fondamentali che dirigenti scolastici, docenti e personale amministrativo della scuola da inviare all'estero debbono possedere, al fine di garantire l'identità culturale dei percorsi di istruzione agli allievi in Italia e all'estero, nonché per assicurare la qualità del sistema della formazione italiana nel mondo (art. 14). Il decreto stabilisce, inoltre, le modalità di formazione in preparazione alla partenza per l'estero e in servizio (art. 15);
  • l'introduzione di un sistema di valutazione che si rapporta specialmente ai parametri della qualità dell'offerta formativa e dell'impatto di essa, nonché, per il personale non docente, della performance di servizio. Il sistema di valutazione è coerente con i principi della valutazione del sistema nazionale di istruzione, pur tenendo conto dei contesti locali. Con decreto del MIUR, di concerto con il MAECI sono stabiliti criteri e strumenti del sistema di valutazione e disciplinati i processi di autovalutazione e di valutazione esterna (art. 16);
  • l'istituzione dall'anno scolastico 2017/2018 di una sezione dedicata al sistema della formazione italiana nel mondo nell'ambito del Portale unico dei dati della scuola (previsto dall'articolo 1, comma 136 della legge n. 107 del 2015  ). In tale sezione figureranno i piani dell'offerta formativa di tutte le tipologie di scuole italiane all'estero e i relativi bilanci, le iniziative per la lingua e la cultura italiana all'estero, i dati curricolari del personale destinato all'estero, e i dati ed i documenti utili per la valutazione dell'andamento del sistema scolastico all'estero (art. 17);
  • la selezione del personale, in possesso dei requisiti, da destinare all'estero, effettuata non più attraverso esami triennali ma operata dal MIUR sulla base di un bando emanato sentito il MAECI. Il bando riguarda i dipendenti con contratto a tempo indeterminato che abbiano prestato in Italia almeno tre anni di effettivo servizio nei ruoli corrispondenti alle funzioni da svolgere all'estero; esso disciplina le procedure di valutazione dei titoli,  i livelli di certificazione delle conoscenze linguistiche ed i titoli culturali, professionali e di servizio pertinenti alle funzioni da svolgere all'estero. Gli elenchi del personale selezionato sono formati ogni sei anni e pubblicati sul sito istituzionale del MIUR (art. 19);
  • la permanenza all'estero non può superare la durata di due periodi sei anni scolastici consecutivi ciascuno, intervallati da un periodo di sei anni scolastici di effettivo servizio sul territorio nazionale, al fine di evitare che il personale all'estero perda contatto con il sistema di istruzione in vigore in Italia, (art. 21);Il previgente art. 643 del D. Lgs 297/1994 (abrogato dall'art. 38 del D. Lgs. 64/2017) prevedeva che la permanenza all'estero non potesse superare il periodo complessivo di sette anni scolastici, salvo la possibilità di essere ulteriormente impiegati superando di nuovo le procedure concorsuali di selezione.
  • il riconoscimento di uno speciale assegno di sede non avente carattere retributivo destinato a sopperire agli oneri derivanti dal servizio all'estero  (art. 29);
  • la possibilità, nelle scuole statali italiane all'estero, di affidare gli insegnamenti obbligatori in base alla normativa locale non previsti nell'ordinamento scolastico italiano, nonché le attività di potenziamento dell'offerta formativa che non possono essere coperte con i docenti inviati all'estero dall'amministrazione italiana, a personale sia italiano sia straniero, residente nel paese ospitante da almeno un anno ed in possesso dei requisiti prescritti dalle locali disposizioni (art. 31);
  • la possibilità che il servizio civile all'estero sia prestato anche nell'ambito del sistema della formazione italiana nel mondo. Il MAECI o il MIUR, inoltre, possono cofinanziare programmi di tirocinio in favore degli studenti universitari o di altri istituti di formazione superiore equiparati - con rimborso forfettario delle spese a favore del tirocinante nella misura minima di 300 euro mensili  (art. 34);
  • la partecipazione delle scuole statali all'estero al Piano nazionale per la scuola digitale, al quale possono concorrere, senza oneri per lo Stato, anche le scuole paritarie all'estero qualora siano in rete con una scuola statale all'estero o con una scuola statale del territorio italiano (art. 36).