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Cultura, spettacolo, sport

Il ruolo della cultura, quale tratto fisionomico caratterizzante del sistema costituzionale italiano, è riconosciuto nell'art. 9 della Carta, in base al quale «la Repubblica promuove lo sviluppo della cultura e la ricerca scientifica e tecnica […] Tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della Nazione». La disposizione, che trova assonanze in diverse costituzioni novecentesche, fa corpo con altri principi fondamentali, a cominciare da quelli democratico, personalista, pluralista, di uguaglianza sostanziale, mettendo in luce diverse valenze della cultura: come strumento di espressione e realizzazione della persona e dei gruppi sociali; come mezzo di sviluppo ed emancipazione del singolo; come presupposto di effettività del sistema democratico-partecipativo; infine, come elemento dell'identità nazionale. Per lo spettacolo e le altre manifestazioni artistiche vengono poi in rilievo anche l'art. 21, relativo alla libertà di manifestazione del pensiero, e l'art. 33, che sancisce la libertà dell'arte e della scienza e del loro insegnamento.

Sotto il profilo del riparto di competenze legislative, l'art. 117, comma 2, lett. s), affida in via esclusiva allo Stato la tutela dei beni culturali, per tale intendendosene l'individuazione, protezione e conservazione. La valorizzazione dei beni culturali e la promozione e organizzazione di attività culturali, entro cui – come chiarito dalla giurisprudenza costituzionale – rientrano anche lo spettacolo e le attività cinematografiche, sono invece materie di competenza concorrente, spettando allo Stato la definizione dei principi fondamentali e alle Regioni la disciplina di dettaglio. La stessa Corte costituzionale, nondimeno, ha evidenziato che lo sviluppo della cultura corrisponde a finalità di interesse generale il cui perseguimento fa capo alla Repubblica in tutte le sue articolazioni, anche al di là del riparto di competenze fra Stato e Regioni. Ciò allarga l'orizzonte, dunque, non solo agli enti locali e agli altri soggetti pubblici, nell'ambito delle rispettive attribuzioni, ma anche alle iniziative dei privati e della società civile, secondo il principio di sussidiarietà orizzontale, che nella cultura trova un ambito elettivo di applicazione.

Nel quadro appena delineato, la XIX Legislatura si avvia dopo una congiuntura, non del tutto conclusa, caratterizzata da una imponente produzione normativa incentrata sulla gestione dell'emergenza pandemica prima, e della crisi economica poi, ulteriormente aggravata dalle conseguenze del conflitto russo-ucraino. Numerosi i temi rimasti in agenda dalla XVIII Legislatura, nel corso della quale, peraltro, il D.L. 22/2021 ha da ultimo soppresso il Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, distribuendo le funzioni fra i neo-istituiti Ministero della cultura e Ministero del turismo. Fra questi, si ricorda, innanzitutto, l'attuazione del PNRR, che alla cultura dedica diversi investimenti e riforme entro la Componente 3 della Missione 1 (M1C3.1 Patrimonio culturale per la prossima generazione; M1C3.2 Rigenerazione di piccoli siti culturali, patrimonio culturale, religioso e rurale; M1C3.3 Industria culturale e creativa 4.0). Poco prima dello scioglimento delle Camere, poi, è stata approvata la Legge 106/2022, che conferisce al Governo diverse deleghe per la riforma del settore dello spettacolo, sia sul piano della governance che su quello lavorativo-previdenziale, la cui eventuale attuazione dovrà essere valutata dal nuovo Esecutivo.

Con riferimento allo sport, nel testo originale del 1948 la Costituzione non conteneva alcun riferimento all'attività sportiva. È solo con la riforma del Titolo V, operata nel 2001, che lo sport trova ingresso in Costituzione, sia pur ai limitati fini del riparto di competenze legislative fra Stato e Regioni: l'art. 117, comma 3, infatti, annovera «l'ordinamento sportivo» fra le materie di competenza concorrente. Circa tale previsione, si è diffusamente osservato come la formula costituzionale non abbia inteso negare il principio consolidato dell'autonomia dell'ordinamento sportivo rispetto all'ordinamento statuale; bensì, più propriamente, abbia voluto ripartire fra i due livelli di governo la competenza legislativa a regolare gli ambiti sottratti all'autonomia sportiva e affidati ai pubblici poteri dalla normativa vigente. L'ordinamento sportivo nazionale, infatti, costituisce tuttora, pacificamente, l'articolazione italiana di un più ampio ordinamento autonomo, dotato di una dimensione internazionale e che risponde a una struttura organizzativa extrastatale riconosciuta dall'ordinamento della Repubblica, facente capo al Comitato Olimpico Internazionale.

Anche per lo sport, la XVIII Legislatura è stata prevalentemente incentrata sulle misure sanitarie ed economiche di contrasto alla pandemia da Covid-19. Speciale menzione merita poi la riforma costituzionale volta a introdurre all'interno della Carta il riconoscimento del diritto allo sport; riforma, tuttavia, non andata in porto a causa dello scioglimento anticipato delle Camere. All'avvio della XIX Legislatura, restano sul tavolo diversi dossier, fra i quali gli interventi per mitigare l'inflazione e i costi del caro-energia, e le novità introdotte dal decreto legislativo integrativo e correttivo del D.LGS. 36/2021, in materia di enti sportivi e lavoro sportivo.

 
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