Il testo, come anticipato, si compone di un unico articolo, che modifica l'articolo 33 della Costituzione, aggiungendo un nuovo ultimo comma, ai sensi del quale "la Repubblica riconosce il valore educativo, sociale e di promozione del benessere psicofisico dell'attività sportiva in tutte le sue forme".
Tale formulazione
riprende il
testo che, nella
XVIII Legislatura, fu approvato in prima e seconda lettura dal Senato, e in sola prima lettura dalla Camera, dove non concluse il suo
iter in ragione dello scioglimento delle Camere (cfr., per approfondimenti, il
dossier a suo tempo predisposto).
La formulazione adottata riflette i contenuti, sostanzialmente omogenei fra loro, dei numerosi testi depositati al Senato e alla Camera. Il principale aspetto di differenziazione fra essi era costituito, infatti, dalla scelta circa la sede della materia. In conclusione, a risultare prevalente già in Senato sin dalla scorsa Legislatura – con scelta mantenuta anche nell'attuale – è stata l'opzione favorevole all'intervento sull'articolo 33, rispetto alle ipotesi alternative degli articoli 9 e 32. Da un lato, infatti, si è preferito non intervenire sui principi fondamentali, senza trascurare, peraltro, che nella scorsa Legislatura l'articolo 9 era contemporaneamente oggetto di un distinto procedimento di revisione (quello in materia di tutela dell'ambiente, poi approvato in via definitiva: cfr. la legge costituzionale n. 1/2022), con il rischio di problematici intrecci; dall'altro lato, si è ritenuto l'articolo 33 collocazione normativa più idonea, in ragione del suo contenuto più ampio (arte, scienza, istruzione, alta cultura), rispetto all'articolo 32, che invece ha un oggetto unico, il diritto alla salute, entro cui l'innesto di ulteriori situazioni giuridiche o principi sarebbe potuto apparire distonico, finendo inoltre per accentuare solo una delle varie dimensioni e funzioni dello sport che il revisore costituzionale intende valorizzare.
La relazione illustrativa del testo presentato e approvato al Senato – qui utile da richiamare – pone in luce il senso e la portata precettiva della norma.
Anzitutto, la scelta del verbo "riconosce" richiama, all'evidenza, la formula linguistica dell'articolo 2 della Carta, lasciando trasparire la visione dell'attività sportiva come realtà "pre-esistente", di cui la Repubblica è chiamata a prendere atto, offrendole al contempo tutela e promozione.
Il contenuto assiologico dell'attività sportiva, poi, è declinato su tre direttrici, che fra loro non si pongono in rapporto gerarchico, bensì equiordinato e complementare.
Emerge anzitutto – come sembra suggerito dalla collocazione all'articolo 33 – il valore educativo, legato allo sviluppo e alla formazione della persona.
A questo si affianca il valore sociale: lo sport, infatti, rappresenta spesso un fattore di aggregazione e uno strumento d'inclusione per individui o cerchie di soggetti in condizioni di svantaggio o marginalità del più vario genere, quali quelle di tipo socio-economico, etnico-culturale o fisico-cognitivo.
Infine, lo sport ha una innegabile correlazione con la salute, specie intesa nella sua più moderna concezione di benessere psico-fisico integrale della persona, anziché come mera assenza di malattia.
La formula secondo cui è riconosciuto il valore dell'attività sportiva "in tutte le sue forme" appare finalizzata, del resto, a esplicitare che la norma abbraccia lo sport nella sua accezione più ampia.
Per un approfondimento sulla presente legge costituzionale, si rinvia al relativo dossier.
ultimo aggiornamento: 3 aprile 2024