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Costituzione, diritti e libertà

A seguito dell'entrata in vigore delle leggi costituzionali n. 1 del 2020 e n. 1 del 2021 le elezioni politiche anticipate del 25 settembre 2022 hanno visto per la prima volta sia l'elezione di una Camera dei deputati composta da 400 deputati e di un Senato composto da 200 senatori elettivi sia la partecipazione alle elezioni del Senato dei maggiorennni di età compresa tra i 18 e i 25 anni.

Nella XVIII Legislatura, inoltre, per la prima volta nella storia repubblicana, è entrata in vigore una revisione costituzionale attinente ai principi fondamentali di cui agli articoli da 1 a 12 della Costituzione. La legge costituzionale n. 1 del 2022, infatti, ha modificato l'articolo 9 della Costituzione introducendovi il principio della tutela dell'ambiente, della biodiversità e degli ecosistemi, anche nell'interesse delle future generazioni e quello della tutela degli animali, nelle forme e nei modi definiti con legge statale. La riforma interviene anche sull'articolo 41, specificando che l'iniziativa economica privata non può recare danno alla salute e all'ambiente e che l'attività economica pubblica e privata possa essere indirizzata e coordinata anche a fini ambientali.

Una quarta riforma costituzionale, volta a introdurre nell'articolo 119 della Costituzione il riconoscimento della peculiarità delle isole e il principio del superamento degli svantaggi derivanti dall'insularità, è stata approvata definitivamente dal Parlamento il 28 luglio 2022 ed è in corso di promulgazione.

Nel corso della legislatura si sono poi registrate modalità innovative di dialogo tra Parlamento e Corte costituzionale, in particolare con l'adozione da parte della Corte di ordinanze di incostituzionalità differita (a partire dall'ordinanza n. 207 del 2018) e con la definizione da parte della medesima Corte di condizioni di ammissibilità del conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato sollevato da singoli parlamentari (a partire dall'ordinanza n. 17 del 2019). Su questi temi i servizi studi di Camera e Senato predispongono una rassegna trimestrale della giurisprudenza costituzionale.

Le elezioni politiche anticipate del 25 settembre 2022 si sono svolte con il sistema elettorale misto previsto dalla legge n. 165 del 2017 (cd. Rosatellum) e che prevede l'attribuzione dei seggi per 3/8 in collegi uninominali con sistema maggioritario a turno unico e per 5/8 in collegi plurinominali con sistema proporzionale con soglie di sbarramento. Con il decreto legislativo n. 177 del 2020 il numero e la dimensione dei collegi sono stati rideterminati a seguito dell'entrata in vigore della riforma costituzionale di riduzione del numero dei parlamentari (legge costituzionale n. 1 del 2020). Sono state poi introdotte specifiche disposizioni in materia di presentazione di curriculum vitae e certificato penale dei candidati (legge n. 3 del 2019), di digitalizzazione del procedimento elettorale (tra le altre cose, possibilità di deposito del contrassegno da parte dei partiti politici anche su supporto digitale e utilizzo della posta elettronica certificata per gli atti di designazione dei rappresentanti di lista e per l'acquisizione dei certificati di iscrizione alle liste elettorali, decreto-legge n. 77 del 2021),  di esenzione dall'obbligo di raccolta delle firme (per i partiti e movimenti che fossero costituiti in gruppo parlamentare al 31 dicembre 2021 o che avessero partecipato con determinati risultati alle elezioni politiche 2018 o europee 2019, decreto-legge n. 41 del 2022) e di ineleggibilità dei magistrati (ineleggibilità per i magistrati che prestano servizio, o lo hanno prestato nei tre anni precedenti la data di accettazione della candidatura, presso sedi giudiziarie con competenza ricadente, in tutto o in parte, nella regione nella quale è compresa la circoscrizione elettorale, legge n. 71 del 2022, art. 15).

Per i referendum e le proposte di legge di iniziativa popolare, la legge di bilancio 2021 (L. n. 178 del 2020, art. 1, co. da 341 a 344, come modificato anche dal decreto-legge n. 77 del 2021) ha previsto l'introduzione di una piattaforma digitale per la raccolta in modalità digitale - anche mediante SPID, carta di identità elettronica o carta nazionale dei servizi - delle firme necessarie per la presentazione delle richieste di referendum popolari abrogativi (art. 75 della Costituzione) e costituzionali (art. 138) nonché per la presentazione delle proposte di legge di iniziativa popolare (art. 71). Alla data del 3 novembre 2022, in base a notizie di stampa, Il DPCM attuativo risulta essere stato adottato e in corso di pubblicazione sulla "Gazzetta Ufficiale"; il decreto-legge n. 77 del 2021 ha  consentito, nelle more dell'istituzione della piattaforma, che la raccolta possa avvenire anche mediante documento informatico, sottoscritto con firma elettronica qualificata (come lo SPID), a cui è associato un "riferimento temporale validamente opponibile ai terzi".

In materia di status dei parlamentari e dei consiglieri regionali, un intenso dibattito parlamentare ha riguardato, negli ultimi anni, la riforma dei vitalizi e il trattamento pensionistico degli eletti secondo il metodo contributivo. L'Ufficio di presidenza della Camera è intervenuto su questo tema nei primi mesi della XVIII Legislatura. Analoga decisione è stata successivamente adottata dal Senato. La Legge di bilancio 2019 ha previsto anche da parte delle regioni il ricalcolo, secondo il metodo contributivo, delle prestazioni previdenziali e delle rendite a favore di coloro che sono stati presidente della regione, consigliere regionale o assessore regionale. In conseguenza di tale provvedimento, le regioni sono intervenute in materia, tenendo conto degli indirizzi espressi in Conferenza Stato-Regioni.

Nell'ambito degli interventi di promozione dei diritti e delle libertà fondamentali, particolare attenzione è stata posta negli ultimi anni agli interventi a sostegno del principio della parità di genere in tutte le sue forme. In particolare, nella XVIII legislatura l'azione legislativa si è focalizzata, da un lato, sul mondo del lavoro, che è stato oggetto di interventi normativi volti a ridurre il divario di genere in relazione alle opportunità di crescita in azienda, alla parità salariale a parità di mansioni, alle politiche di gestione delle differenze di genere e alla tutela della maternità. Sono stati inoltre rafforzati gli strumenti di sostegno finalizzati alla creazione e allo sviluppo di imprese a prevalente o totale partecipazione femminile. Una crescente attenzione è stata dedicata alle misure volte a contrastare la violenza contro le donne, perseguendo tre obiettivi: prevenire i reati, punire i colpevoli e proteggere le vittime. La centralità delle questioni relative al superamento delle disparità di genere è ribadita anche nel Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) che individua la parità di genere come una delle tre priorità trasversali perseguite in tutte le missioni e stabilisce che l'intero Piano dovrà essere valutato in un'ottica di gender mainstreaming (cioè integrando la prospettiva di genere). Nel corso della legislatura, è inoltre proseguita la sperimentazione per la redazione del bilancio di genere, in sede di rendicontazione del bilancio dello Stato, giunto alla sua quinta edizione, mentre nel 2021 è stata avviata del Servizio studi della Camera dei Deputati, sempre in via sperimentale, l'analisi di impatto di genere quale elemento dei dossier di documentazione sulle proposte di legge di iniziativa parlamentare all'esame della Camera stessa.

Sul versante dei  diritti umani e della lotta alle discriminazioni, nel corso della XVIII Legislatura la Commissione Affari costituzionali della Camera dei deputati ha esaminato alcune proposte di legge volte ad istituire un organismo nazionale per la promozione e la protezione dei diritti umani con la finalità di dare attuazione alla risoluzione n. 48/134 dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite, del 20 dicembre 1993. Allo stesso tempo, le Commissioni Affari costituzionali e Cultura della Camera dei deputati hanno approvato una risoluzione sul contrasto di fenomeni di odio e razzismo antisemita, nonché iniziative dedicate al ricordo delle persecuzioni subite dal popolo ebraico. Al Senato si è invece costituita la Commissione straordinaria per il contrasto dei fenomeni di intolleranza, razzismo, antisemitismo e istigazione all'odio e alla violenza.

Dal punto di vista ordinamentale, anche l'emergenza COVID-19 ha visto l'adozione di provvedimenti significativi. L'emergenza è stata infatti affrontata, in parallelo al ricorso allo stato di emergenza previsto dal codice di protezione civile (art. 24 del decreto legislativo n. 1 del 2018), attraverso l'elaborazione di specifiche modalità di intervento. In particolare, il decreto-legge n. 6 del 23 febbraio 2020 e, subito dopo, il decreto-legge n. 19 del 25 marzo 2020 che lo ha sostituito, hanno delineato un modello fondato, da un lato, sulla definizione da parte del decreto-legge del "catalogo" di misure di contenimento dell'epidemia (ivi comprese quelle limitative della libertà di circolazione e delle attività economiche, sociali, culturali e scolastiche) assumibili, rinviando, dall'altro lato, per la loro assunzione in concreto, per periodi di tempo limitati e nel rispetto dei principi di proporzionalità ed adeguatezza, a decreti del Presidente del Consiglio dei ministri.

Rispetto a questo sistema, il Parlamento è intervenuto dapprima inserendo nel decreto-legge n. 19 del 2020 la previsione dell'approvazione di atti di indirizzo parlamentari preventivi all'adozione di DPCM. Si è poi avuto (dai decreti-legge n. 83 del 2020 al decreto-legge n. 52 del 2021) un progressivo spostamento alla fonte legislativa della disciplina di contenimento della pandemia in corso. Lo stato di emergenza si è concluso il 31 marzo 2022 e il decreto-legge n. 24 ha disciplinato il suo superamento. La disciplina legislativa di contenimento della pandemia da COVID-19 è stata ritenuta conforme alla Corte costituzionale, in particolare con le sentenze n. 37 e n. 198 del 2021.

Con riguardo alla disciplina dei partiti e delle fondazioni, con la legge n. 3 del 2019 sono state introdotte misure per la trasparenza dei partiti e dei movimenti politici e delle fondazioni, con particolare riferimento al loro finanziamento. Successivamente sulla materia è intervenuto il D.L. 34/2019, principalmente per ridefinire gli obblighi di trasparenza posti in capo alle fondazioni politiche. Sul fronte della trasparenza e della disciplina dei conflitti di interessi, la I Commissione della Camera ha affrontato l'esame di diverse proposte di legge di iniziativa parlamentare volte a modificare la disciplina dei conflitti di interessi attualmente contenuta nella legge 215/2004 pervenendo alla adozione di un testo base. Il testo adottato reca, tra l'altro, misure più stringenti in materia di conflitti di interessi per i titolari di cariche di governo nazionale, regionale e locale. Inoltre, sono stati ampliati i casi di ineleggibilità alla carica di deputato e senatore e di consigliere regionale. L'iter del provvedimento non si è concluso prima della fine della legislatura.

L'Assemblea della Camera ha anche approvato il 12 gennaio 2022 una proposta di legge di iniziativa parlamentare volta a disciplinare l'attività di lobbying. La proposta prevede l'istituzione del Registro per la trasparenza dell'attività di rappresentanza di interessi presso l'Autorità garante della concorrenza e del mercato. Sempre presso l'Autorità antitrust è istituito un Comitato di sorveglianza sulla trasparenza dei processi decisionali pubblici, cui sono attribuite le funzioni di controllo e di irrogazione delle sanzioni amministrative previste dal testo. Il provvedimento è stato trasmesso al Senato che lo ha esaminato in sede redigente senza pervenire alla sua approvazione.

Sul fronte della sicurezza nazionale, in considerazione dell'accresciuta esposizione alle minacce cibernetiche si è imposta nell'agenda nazionale ed internazionale la necessità di sviluppare, in tempi brevi, idonei e sempre più stringenti meccanismi di tutela. Per questo motivo, la sicurezza cibernetica costituisce uno dei principali interventi previsti dal PNRR nell'ambito della trasformazione digitale della P.A. e della digitalizzazione del Paese. In questo ambito, poi, nella XVIII Legislatura è stata recepita la direttiva (UE) 2016/1148 recante misure per un livello comune elevato di sicurezza delle reti e dei sistemi informativi nell'Unione (c.d. direttiva NIS - Network and Information Security") per mezzo del decreto legislativo n. 65 del 2018, che detta quindi la cornice legislativa delle misure da adottare per la sicurezza delle reti e dei sistemi informativi ed individua i soggetti competenti per dare attuazione agli obblighi previsti dalla direttiva NIS. Successivamente, è stato adottato il decreto-legge n. 105 del 2019  al fine di assicurare un livello elevato di sicurezza delle reti, dei sistemi informativi e dei servizi informatici delle amministrazioni pubbliche, nonché degli enti e degli operatori nazionali, pubblici e privati, attraverso l'istituzione di un perimetro di sicurezza nazionale cibernetica e la previsione di misure volte a garantire i necessari standard di sicurezza rivolti a minimizzare i rischi. Talune modifiche sono state apportate, a tale provvedimento, dal decreto-legge n. 162 del 2019, in materia di proroga dei termini e altre disposizioni sulla pubblica amministrazione. Infine, con il decreto-legge n. 82 del 2021, si è proceduto alla definizione dell'architettura nazionale di cybersicurezza e all'istituzione dell'Agenzia per la cybersicurezza nazionale, in attuazione di precisi obiettivi del PNRR.

Nella XVIII legislatura sono state anche esaminate alla Camera diverse proposte di legge di iniziativa parlamentare in materia di sicurezza urbana e riordino della polizia locale, alcune delle quali abbinate tra loro ai fini dell'esame in I Commissione, il cui iter è stato interrotto a causa dello scioglimento anticipato delle Camere. Si segnala, inoltre, che la legge di bilancio 2021 ha istituito nello stato di previsione del Ministero dell'interno un fondo, con una dotazione di 20 milioni a decorrere dall'anno 2022, per la definizione degli interventi necessari a dare attuazione alla riforma della polizia locale disposti con appositi provvedimenti normativi. In precedenza, il decreto-legge 113 del 2018 aveva già introdotto diverse disposizioni in materia di sicurezza urbana e di polizia locale, quali il rafforzamento del cd DASPO urbano, l'introduzione del reato di accattonaggio molesto e la configurazione come illecito penale del blocco stradale, in precedenza qualificato come illecito amministrativo.

Da ultimo, sul versante del controllo delle armi nella XVIII legislatura è stata definita una nuova disciplina in materia di controllo e detenzione di armi con il decreto legislativo n. 104 del 2018, di attuazione della normativa dell'Unione europea e sono state definite norme per il riordino del Banco nazionale di prova per le armi da fuoco portatili e per le munizioni commerciali (DPR n. 193 del 2020). Ulteriori misure di controllo della circolazione delle armi sono state introdotte dalla legge n. 238 del 2021 (legge europea 2019-2020), la quale ha dato attuazione alle direttive di esecuzione (UE) n. 2019/68 e n. 2019/69, recanti le specifiche tecniche relative rispettivamente alle armi da fuoco ovvero alle armi d'allarme o da segnalazione.

 
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