provvedimento 22 marzo 2024
Studi - Istituzioni D.L. 7/2024 Disposizioni urgenti per le elezioni 2024

Il decreto-legge 29 gennaio 2024, n. 7 reca disposizioni urgenti in materia elettorale. Alcune di queste trovano applicazione esclusivamente per le elezioni 2024, quali la disciplina dell'election day tra elezioni europee, regionali e amministrative, il rinvio delle elezioni provinciali, la possibilità di esercizio di voto degli studenti fuori sede e la riduzione delle sottoscrizioni per la presentazione delle liste alle elezioni europee. Altre disposizioni intervengono a regime sulla normativa in materia: tra queste la modifica della disciplina sull'esenzione dall'obbligo di presentazione delle firme richieste per la presentazione di liste alle elezioni europee e l'eliminazione del limite di mandati consecutivi per i sindaci dei comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti e l'aumento da 2 a 3 del limite dei mandati per i comuni con popolazione fino a 15.000 abitanti. A regime sono introdotte anche alcune disposizioni urgenti in materia di revisione delle anagrafi della popolazione residente e di determinazione della popolazione legale.

Il disegno di legge di conversione (A.C. 1780) è stato approvato in via definitiva dalla Camera il 21 marzo 2024.

Per approfondimenti si veda il dossier a cura dei Servizi Studi di Camera e Senato.

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Election day 2024

L'articolo 1, commi 1-4, dispone il prolungamento delle operazioni di voto delle elezioni 2024 anche nella giornata di lunedì, oltre alla domenica, ovvero, per le elezioni europee 2024 ed eventuali consultazioni elettorali e referendarie ad esse abbinate, la loro anticipazione nella giornata di sabato, oltre alla domenica.

Inoltre, disciplina il procedimento elettorale in caso di abbinamento delle elezioni europee con un turno di elezioni amministrative e con elezioni regionali, nonché con altre consultazioni elettorali o referendarie.

Infine, in considerazione del prolungamento delle operazioni di votazione, vengono incrementati gli onorari dei componenti degli uffici elettorali di sezione.

Elezioni europee

L'articolo 1-ter introduce in via sperimentale la possibilità da parte degli studenti fuori sede di votare nel luogo di domicilio, con esclusivo riferimento alle elezioni europee del 2024. La disposizione riguarda gli elettori che sono temporaneamente domiciliati, per un periodo di almeno 3 mesi nel quale ricade la data di svolgimento delle elezioni, in un comune italiano situato in una regione diversa da quella di residenza. Se il comune di domicilio appartiene alla medesima circoscrizione elettorale in cui ricade il comune di residenza gli studenti possono chiedere di votare nel comune di temporaneo domicilio. Se invece si trova in una circoscrizione diversa possono votare nel comune capoluogo della regione in cui è situato il comune di temporaneo domicilio. In questo ultimo caso il voto è espresso per le liste e i candidati della circoscrizione di appartenenza dell'elettore ed è esercitato presso sezioni elettorali speciali appositamente istituite.

L'articolo 4-bis modifica la disciplina di esenzione dalle firme richieste per la presentazione di liste alle elezioni europee. La disciplina è a regime e non riguarda solo le elezioni europee 2024.

In primo luogo, viene mantenuta l'esenzione per i partiti politici costituiti in gruppo parlamentare in almeno una Camera e che abbiamo conseguito sotto il proprio contrassegno nelle ultime elezioni politiche almeno un seggio. Viene specificato che il seggio può essere stato ottenuto tanto in ragione proporzionale, quanto in un collegio uninominale.

In secondo luogo, l'esenzione dalla sottoscrizione delle firme per il partito che abbia ottenuto almeno un seggio al Parlamento europeo – e in una delle circoscrizioni italiane, si viene a specificare – è mantenuta a condizione che il partito sia affiliato a un partito politico europeo costituito in gruppo parlamentare al Parlamento europeo nella legislatura in corso al momento della convocazione dei comizi elettorali.

L'articolo 4-septies riduce della metà (da 30.000 a 15.000) il numero minimo delle sottoscrizioni degli elettori necessarie per la presentazione delle liste dei candidati in ciascuna delle 5 circoscrizioni elettorali esclusivamente per le elezioni europee del 2024. Resta invariato il numero massimo delle sottoscrizioni pari a 35.000.

Elezioni regionali e ineleggibilità a consigliere regionale

L'articolo 4-ter prevede che la disposizione che stabilisce l'ineleggibilità a consigliere regionale dei dipendenti della regione per il rispettivo consiglio si applica esclusivamente a coloro che svolgono, al momento della candidatura, funzioni e attività amministrative.

L'articolo 4-sexies introduce, tra i princìpi fondamentali ai fini della disciplina da parte delle leggi regionali dei procedimenti elettorali per l'elezione del presidente della giunta regionale e dei consiglieri regionali, l'esenzione dalla sottoscrizione delle liste dei candidati per le liste che, al momento dell'indizione delle elezioni regionali, sono espressione di forze politiche o movimenti corrispondenti a gruppi parlamentari presenti in almeno uno dei due rami del Parlamento nazionale, sulla base di attestazione resa dal segretario o presidente del partito rappresentato in Parlamento.

Rinvio elezioni provinciali

L'articolo 1, comma 4-bis, rinvia al 29 settembre 2024 le elezioni dei presidenti e dei consigli provinciali in scadenza nel 2024. La disposizione si applica esclusivamente alle province in cui il numero dei consigli comunali interessati al turno annuale elettorale sia tale da far superare la soglia del 50 per cento degli aventi diritto al voto dell'intera provincia. Conseguentemente, la durata del mandato degli organi provinciali è prorogata fino al loro rinnovo.

Elezioni comunali e terzo mandato dei sindaci

L'articolo 3 prevede che, a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto legge in conversione, per l'elezione del sindaco e del consiglio comunale dei comuni capoluogo di provincia si applicano, indipendentemente dalla relativa dimensione demografica (e quindi anche nel caso in cui i predetti comuni abbiano una popolazione non superiore a 15.000 abitanti), il sistema elettorale per i comuni con oltre 15.000 abitanti (di cui agli articoli 72 e 73 del testo unico enti locali), ossia metodo proporzionale e ballottaggio per l'elezione del sindaco, ove nessun candidato abbia ottenuto al primo turno la maggioranza assoluta dei voti.

Inoltre, si stabilisce che i capoluoghi di provincia sono individuati dalla legge e che, nelle province la cui denominazione è composta dal nome di più comuni, il capoluogo è individuato in ciascuno dei comuni medesimi e lo statuto stabilisce quale delle città capoluogo è sede legale della provincia.

L'articolo 4, comma 1, porta da due a tre il numero di mandati consecutivi per i sindaci dei comuni con popolazione fino a 15.000 abitanti ed elimina del tutto il limite di mandati consecutivi per i sindaci dei comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti. Per i comuni con più di 15.000 abitanti resta fermo il limite di due mandati.

L'articolo 4, comma 2, stabilisce che, limitatamente all'anno 2024, per l'elezione del sindaco e del consiglio comunale nei comuni con popolazione fino a 15.000 abitanti, in deroga a quanto previsto dall'articolo 71, comma 10, TUEL, ove sia stata ammessa e votata una sola lista, sono eletti tutti i candidati compresi nella lista e il candidato a sindaco collegato, purché essa abbia riportato un numero di voti validi non inferiore al 50 per cento dei votanti e il numero dei votanti non sia stato inferiore al 40 per cento degli elettori iscritti nelle liste elettorali del comune. Qualora non siano raggiunte tali percentuali, l'elezione è nulla. Si prevede infine che, per la determinazione del numero degli elettori iscritti nelle liste elettorali del comune, non si tiene conto degli elettori iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE) che non abbiano esercitato il diritto di voto.

L'articolo 4, comma 2-bis, proroga dal 31 dicembre 2023 al 31 dicembre 2025 l'applicazione della disposizione che prevede che le risorse stanziate dalla legge di bilancio 2022 per l'incremento dell'indennità dei sindaci e degli amministratori locali siano riconosciute ai comuni beneficiari anche se abbiano adottato deliberazioni di rinuncia, parziale o totale, alla misura massima dell'indennità (prevista dalla normativa all'epoca vigente), a condizione che le risorse siano state utilizzate da tali comuni ai fini del predetto incremento.

Altre disposizioni

L'articolo 1-bis specifica che i funzionari statali, da nominare componenti aggiunti delle commissioni e sottocommissioni elettorali circondariali, possano essere sia in servizio sia a riposo.

Il comma 1 dell'articolo 2 interviene sulle disposizioni della legge di bilancio 2018 concernenti l'attività dell'ISTAT in merito al censimento permanente della popolazione e delle abitazioni (articolo 1, commi da 227 a 237), al fine di: integrare le disposizioni sull'aggiornamento delle anagrafi comunali (lett. a); disciplinare le modalità di diffusione e comunicazione dei risultati del censimento permanente per determinare l'ammontare della popolazione (lett. b); introdurre una diversa definizione e tempistica in relazione al dato della popolazione da utilizzare nei procedimenti elettorali e referendari (lett. c). La lettera c), inoltre, in questa parte modificata nel corso dell'esame al Senato, detta al riguardo la disciplina di prima applicazione. Il comma 2 rimette a un regolamento, da emanare entro 6 mesi dall'entrata in vigore del decreto legge in esame, la modifica del vigente regolamento anagrafico della popolazione residente (D.P.R. n. 223 del 1989), al fine di adeguarlo alle innovazioni conseguenti all'introduzione del censimento permanente della popolazione e delle abitazioni e all'evoluzione delle tecniche e delle fonti informative disponibili.

L'articolo 2-bis prevede che la registrazione come marchio d'impresa di simboli o emblemi usati in campo politico, o di marchi comunque contenenti parole, figure o segni con significazione politica, non rileva ai fini della disciplina elettorale, e in particolare ai fini della disciplina del deposito dei contrassegni e delle liste nonché della propaganda elettorale.

L'articolo 4-quater modifica l'articolo 14, comma 1, della legge n. 53 del 1990 estendendo l'applicabilità della disposizione, che individua una serie di soggetti ulteriori rispetto ai notai per l'autenticazione delle sottoscrizioni nei procedimenti elettorali, anche all'autenticazione delle sottoscrizioni di proposte referendarie in ambito locale.

L'articolo 4-quinquies chiarisce i termini entro cui ai comuni con popolazione superiore a 300.000 abitanti è consentito derogare alla normativa applicabile in materia di status dei componenti delle proprie forme particolari e più accentuate di decentramento. In primo luogo, dispone che i trattamenti relativi ad aspettative, permessi e indennità finora riconosciuti, in deroga alle disposizioni vigenti, non sono soggetti a ripetizione; in secondo luogo, demanda a un decreto del Ministro dell'interno il compito di stabilire, per il futuro, i criteri e le modalità con cui i citati comuni possono riconoscere indennità e gettoni di presenza a tali amministratori.

L'articolo 5 reca la copertura finanziaria degli oneri, pari a euro 7.573.859, per l'anno 2024.

ultimo aggiornamento: 18 marzo 2024
 
temi di Costituzione, diritti e libertà