tema 30 maggio 2025
Studi - Istituzioni Elezioni e referendum

Il disegno di legge costituzionale sull'elezione diretta del Presidente del Consiglio, all'esame della Camera, prevede che nella legge elettorale  vi sia un premio di maggioranza su base nazionale tale da garantire alle liste e ai candidati collegati al Presidente del Consiglio una maggioranza dei seggi in ciascuna delle Camere.

Dal 25 luglio 2024 è operativa la piattaforma per la raccolta on-line delle firme per i referendum e per le proposte di legge di iniziativa popolare. L'accesso alla piattaforma avviene attraverso Spid, Cie o altri sistemi di identità digitale e consente ai comitati promotori di promuovere i referendum e le iniziative e ai cittadini di sottoscriverle.

Tramite due differenti decreti-legge è stata introdotta, in via sperimentale, la possibilità del voto da parte dei "fuori sede" rispettivamente e limitatamente per le elezioni europee del 2024 e per le consultazioni referendarie del 2025.

Il decreto-legge in materia di elezioni e referendum del 2025 ha, altresì, disciplinato il caso di contemporaneo svolgimento, nell'anno di riferimento, di consultazioni referendarie ed elettorali amministrative, specificando quale normativa si applichi per gli adempimenti, la composizione, il funzionamento degli uffici elettorali di sezione, quale sia l'ordine di scrutinio, quale la ripartizione delle spese.

Il medesimo decreto interviene, inoltre, in materia di indicazioni di genere ai fini delle liste elettorali sopprimendo la distinzione delle liste elettorali per genere e, altresì, l'analoga distinzione: per gli elenchi, approntati dai sindaci, di giovani che varchino l'età per divenire elettori; per gli elenchi, predisposti dalle Commissioni elettorali comunali, proponenti l'iscrizione di nuovi elettori o la cancellazione di elettori espunti dalle anagrafi.

E' stata recepita in sede legislativa la sentenza della Corte costituzionale n. 3/2025 consentendo la sottoscrizione delle liste di candidati alle elezioni mediante modalità digitale all'elettore che si trovi in una certificata impossibilità ad appore la firma autografa.

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La I Commissione Affari Costituzionali della Camera sta esaminando il disegno di legge costituzionale A.C. 1921, volto a modificare alcuni articoli della seconda parte della Costituzione con la finalità principale di introdurre l'elezione diretta del Presidente del Consiglio dei ministri (si veda in proposito il tema Le riforme costituzionali).

Il disegno di legge rinvia alla legge ordinaria la definizione del sistema per l'elezione, oltre che del Presidente del Consiglio, anche delle Camere, con previsione in Costituzione che le elezioni del Presidente del Consiglio e delle Camere siano contestuali e che vi sia un premio di maggioranza su base nazionale tale da garantire alle liste e ai candidati collegati al Presidente del Consiglio una maggioranza dei seggi in ciascuna delle Camere, nel rispetto del principio di rappresentatività e di tutela delle minoranze linguistiche. Inoltre, modifica l'articolo 57 della Costituzione prevedendo che il principio dell'elezione a base regionale del Senato debba comunque far salvo, oltre ai seggi assegnati alla circoscrizione estero, anche il premio di maggioranza su base nazionale nelle elezioni politiche. 

Una norma transitoria dispone l'applicazione della legge a decorrere dalla data del primo scioglimento o della prima cessazione delle Camere – seguente alla scadenza naturale della legislatura – successiva alla data di entrata in vigore della disciplina per l'elezione del Presidente del Consiglio e delle Camere.

ultimo aggiornamento: 31 luglio 2024

Nella Gazzetta Ufficiale del 25 luglio 2024 è stato pubblicato il DPCM 18 luglio 2024 che attesta l'operatività della Piattaforma nazionale referendum e iniziative popolari istituita dalla legge di bilancio 2021 e gestita dal Ministero della giustizia.

La legge di bilancio 2021 (L. 178/2020, art. 1, commi 341-344 come modificati dal D.L. 77/2021, art. 38-quater) ha istituito e disciplinato una piattaforma digitale per la raccolta in modalità digitale delle firme necessarie per la presentazione delle richieste di referendum popolari abrogativi (art. 75 della Costituzione) e costituzionali (art. 138) nonché per la presentazione delle proposte di legge di iniziativa popolare (art. 71).

Si prevede in particolare che la raccolta delle firme possa avvenire mediante SPID, carta di identità elettronica o carta nazionale dei servizi (sono le modalità previste dall'articolo 65, comma 1, lettera b) del decreto legislativo 82/2005, Codice dell'amministrazione digitale - CAD).

In base alla norma, sono caricate sulla piattaforma, da parte dei promotori, le proposte di referendum costituzionale o abrogativo o di proposte di legge di iniziativa popolare. La piattaforma acquisisce inoltre il nome, il cognome, il luogo e la data di nascita del sottoscrittore e il comune nelle cui liste elettorali questi è iscritto ovvero, per i cittadini italiani residenti all'estero, la loro iscrizione nelle liste elettorali dell'anagrafe unica dei cittadini italiani residenti all'estero.

La legge di bilancio 2021 ha istituito un fondo di 100.000 euro annui a decorrere dal 2021 destinato alla realizzazione della piattaforma.

Inoltre, le caratteristiche tecniche, l'architettura generale, i requisiti di sicurezza e le modalità di funzionamento della piattaforma sono demandate ad un decreto del Presidente del Consiglio adottato di concerto con il Ministro della giustizia e sentito il Garante per la protezione dei dati personali. A tale disposizione è stata data attuazione con il DPCM 9 settembre 2022. Con tal provvedimento si prevede che la piattaforma, a partire dalla data in cui è assicurata l'interoperabilità con la PDND ovvero con l'Anagrafe nazionale della popolazione residente (ANPR), permette la verifica della correttezza dei dati dei cittadini fruitori della piattaforma e la loro iscrizione nelle liste elettorali. Fino a quando il dato relativo all'iscrizione nelle liste elettorali non è disponibile in ANPR, la piattaforma consente ai soggetti promotori di inviare al comune competente, con posta elettronica certificata o altro servizio elettronico di recapito certificato qualificato, la richiesta di verifica dell'iscrizione dei sottoscrittori nelle liste elettorali con rilascio del relativo certificato (art. 4).

 
Il Governo aveva predisposto una prima versione del DPCM che era stato trasmesso il 18 febbraio 2022 al Garante per la protezione dei dati personali, che, con il provvedimento 24 marzo 2022, n. 106, aveva rilevato l'assenza di adeguate tutele per il pieno rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali dei cittadini. In materia, nella seduta dell'Assemblea della Camera del 29 giugno 2022, in risposta a un'interrogazione a risposa immediata, il Ministro per l'innovazione tecnologica aveva anche precisato che "il dettato normativo garantisce solo la digitalizzazione della raccolta firme, che è il segmento iniziale del processo di promozione dell'iniziativa, ma non consente una completa digitalizzazione, estesa, per esempio, all'autenticazione delle firme o alla raccolta dei certificati elettorali che sono disciplinate ancora in maniera analogica. Tali considerazioni esulano dall'ambito propriamente tecnico nostro e del decreto in corso di elaborazione e rimangono affidate alle prerogative del legislatore. Quindi, è solo un pezzo, non è tutto il processo".
 

Le modifiche introdotte alla legge di bilancio 2021 dal decreto-legge n. 77 del 2021 avevano consentito, in attesa della predisposizione della piattaforma, che, a decorrere dal 1° luglio 2021 e fino alla data di operatività della piattaforma di raccolta delle firme digitali, le firme necessarie potessero essere raccolte anche mediante documento informatico, sottoscritto con firma elettronica qualificata, a cui è associato un "riferimento temporale validamente opponibile ai terzi". La disposizione specifica che le firme elettroniche qualificate raccolte non sono soggette all'autenticazione prevista dalla legge n. 352 del 1970. Si dispone che gli obblighi previsti dalla legge (in particolare dall'articolo 7, commi 3 e 4, della legge 25 maggio 1970, n. 352) "sono assolti mediante la messa a disposizione da parte dei promotori", successivamente alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'annuncio di referendum, del documento informatico, da sottoscrivere con firma elettronica qualificata.

 
Tale disciplina transitoria ha trovato una prima attuazione per tre referendum abrogativi per i quali nel 2021 sono state raccolte le firme e che sono state depositate all'Ufficio centrale per il referendum. Si tratta dei referendum in materia di coltivazione, produzione e traffico illecito di sostanze stupefacenti e di omicidio del consenziente (che hanno raggiunto il numero di firme necessarie) e in materia di caccia (che invece non lo ha raggiunto). Per la raccolta delle firme i promotori dei referendum hanno utilizzato una piattaforma gestita da una società di diritto privato.
  Nella legislatura in corso, in materia, è intervenuto il decreto legge 18 ottobre 2023, n. 144 recante disposizioni urgenti per gli Uffici presso la Corte di cassazione in materia di referendum e disposizioni in materia di piattaforma digitale per la raccolta delle sottoscrizioni. Il provvedimento ha disposto il temporaneo avvalimento di personale aggiuntivo da parte dell'Ufficio centrale per il referendum per consentire l'espletamento delle operazioni di verifica delle sottoscrizioni relative alle richieste di referendum presentate dopo il 31 ottobre 2021. Inoltre, ha attribuito al  Ministero della giustizia la titolarità della  Piattaforma per la raccolta on line delle firme degli elettori necessarie per i  referendum e le proposte di legge di iniziativa popolare, prevedendo che il Ministero, per gestione e manutenzione della piattaforma, può avvalersi, sulla base di apposite convenzioni, della  SOGEI.
ultimo aggiornamento: 26 luglio 2024

La Camera dei deputati ha approvato il 4 luglio 2023 una proposta di legge di iniziativa parlamentare che delega il Governo a disciplinare con decreto legislativo l'esercizio del diritto di voto degli elettori che per motivi di studio, lavoro o cura si trovano in un comune situato in una regione diversa da quella del comune di residenza. Il testo è ora all'esame del Senato (A.S. 787).

La proposta di legge approvata dalla Camera il 4 luglio 2023 conferisce una delega al Governo con un duplice oggetto:

  • la disciplina dell'esercizio del diritto di voto degli elettori che - per motivi di studio, lavoro, cura o assistenza prestata in qualità di caregiver familiari - si trovano in una regione diversa da quella del comune di residenza;
  • la rimodulazione delle tariffe agevolate per i servizi di trasporto in favore degli elettori che si recano a votare nel comune di residenza.

La delega dovrà essere esercitata entro 18 mesi nel rispetto dei principi di uguaglianza, personalità, libertà, segretezza e sicurezza del voto. 

Si prevede, per l'adozione dei decreti legislativi, la procedura del doppio parere parlamentare e la possibilità di adottare, entro 12 mesi dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi uno o più decreti legislativi recanti disposizioni integrative e correttive.

Per approfondire si veda il dossier del Servizio studi della Camera.

In via sperimentale, è stata introdotta dal decreto-legge 7/2024 la possibilità da parte degli studenti fuori sede di votare nel luogo di domicilio, con esclusivo riferimento alle elezioni europee del 2024. La disposizione riguarda gli elettori che sono temporaneamente domiciliati, per un periodo di almeno 3 mesi nel quale ricade la data di svolgimento delle elezioni, in un comune italiano situato in una regione diversa da quella di residenza. Se il comune di domicilio appartiene alla medesima circoscrizione elettorale in cui ricade il comune di residenza gli studenti possono chiedere di votare nel comune di temporaneo domicilio. Se invece si trova in una circoscrizione diversa possono votare nel comune capoluogo della regione in cui è situato il comune di temporaneo domicilio. In questo ultimo caso il voto è espresso per le liste e i candidati della circoscrizione di appartenenza dell'elettore ed è esercitato presso sezioni elettorali speciali appositamente istituite.

La sperimentazione è stata, altresì, disposta dal decreto-legge 27/2025 in riferimento alle consultazioni referendarie del 2025. In particolare, tale modalità di espressione del voto interessa gli elettori che sono domiciliati temporaneamente per motivi di studio, nonché di lavoro o per cure mediche per un periodo di almeno tre mesi nel quale ricade la data di svolgimento dei referendum, in un comune italiano situato in una provincia diversa da quella di residenza. Per l'esercizio del voto, l'elettore 'fuori sede' deve presentare domanda al comune di temporaneo domicilio il quale rilascerà l'attestazione di ammissione al voto, previa acquisizione da parte del comune di residenza della comunicazione circa il suo possesso del diritto di elettorato attivo, da esibire insieme al documento di riconoscimento e alla tessera elettorale in sede di voto. Al fine di consentire il voto agli elettori 'fuori sede' sono istituite sezioni elettorali speciali.

ultimo aggiornamento: 31 luglio 2024

Il 25 settembre 2022 si sono svolte le elezioni per il rinnovo della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica. 

Le elezioni politiche 2022 si sono svolte secondo il sistema introdotto con la legge n. 165 del 2017.

Si tratta di un sistema misto in cui l'assegnazione di 3/8 dei seggi (147 alla Camera e 74 al Senato comprensivi dei seggi della Valle d'Aosta e del Trentino Alto-Adige) è effettuata, con metodo maggioritario, in collegi uninominali. L'assegnazione dei restanti 5/8 dei seggi avviene invece con metodo proporzionale, (245 seggi alla Camera e 122 seggi al Senato) in collegi plurinominali, tra le liste e le coalizioni di liste che abbiano superato le soglie di sbarramento del 3 per cento per la singola lista e del 10 per cento per le coalizioni, o anche, limitatamente al Senato per le singole liste, del 20 per cento a livello regionale. Ciascun elettore dispone di un solo voto da esprimere su un'unica scheda, recante il nome del candidato nel collegio uninominale, il contrassegno di ciascuna lista o, nel caso di liste collegate in coalizione, i contrassegni di tali liste, con a fianco i nominativi dei candidati nel collegio plurinominale (da due a quattro). Sono proclamati eletti, per la parte proporzionale, i candidati della lista del collegio plurinominale secondo l'ordine di presentazione, nel limite dei seggi cui la lista abbia diritto. Per la parte maggioritaria, è proclamato eletto il candidato più votato in ciascun collegio uninominale.

Per garantire la parità di genere, nella successione interna delle liste nei collegi plurinominali, i candidati sono collocati secondo un ordine alternato di genere, a pena di inammissibilità; inoltre, nel complesso delle candidature presentate nei collegi uninominali e, limitatamente ai capilista, delle liste nei collegi plurinominali, nessuno dei due generi può essere rappresentato in misura superiore al 60 per cento (a livello nazionale alla Camera, a livello regionale al Senato).

Otto deputati e quattro senatori sono eletti dai cittadini residenti all'Estero con sistema proporzionale.

Per approfondimenti si rinvia al Manuale elettorale e ai dossier  Il sistema di elezione del Parlamento nazionale e I collegi elettorali per la Camera e il Senato.

ultimo aggiornamento: 26 luglio 2024

 Le elezioni dei 76 membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia si sono svolte sabato 8 e domenica 9 giugno 2024, secondo il sistema previsto dalla legge n. 18 del 1979. Si tratta di un sistema elettorale proporzionale con soglia di sbarramento del 4% e possibilità di voto di preferenza; i seggi sono assegnati a liste concorrenti presentate nell'ambito di 5 circoscrizioni comprendenti più regioni.

 

Alcune modifiche al procedimento elettorale sono state introdotte, prima delle elezioni dal decreto-legge n. 7 del 2024 che:

  • ha disposto il prolungamento delle operazioni di voto delle elezioni 2024 anche nella giornata di sabato, oltre alla domenica;
  • ha introdotto in via sperimentale la possibilità da parte degli studenti fuori sede di votare nel luogo di domicilio, con esclusivo riferimento alle elezioni europee del 2024;
  • ha modificato a regime la disciplina di esenzione dalle firme richieste per la presentazione di liste alle elezioni europee;
  • ha ridotto della metà (da 30.000 a 15.000) il numero minimo delle sottoscrizioni degli elettori necessarie per la presentazione delle liste dei candidati in ciascuna delle 5 circoscrizioni elettorali esclusivamente per le elezioni europee del 2024.

 

Gli elementi essenziali del sistema elettorale, la disciplina della campagna elettorale e dei finanziamenti a partiti e candidati sono illustrati nel Manuale elettorale 2024.

ultimo aggiornamento: 30 maggio 2025

Il decreto-legge 19 marzo 2025, n. 27 contiene disposizioni relative all'eventuale abbinamento per le consultazioni elettorali e referendarie nell'anno 2025. In particolare, il comma 2 dell'articolo 1, prevede che in caso di contemporaneo svolgimento di consultazioni referendarie ex articolo 75 della Costituzione e di un turno di votazione delle elezioni amministrative, anche quando disciplinate da norme regionali, per gli adempimenti comuni e per il funzionamento degli uffici elettorali di sezione si applicano le disposizioni in vigore per i predetti referendum. Viceversa, la composizione degli uffici elettorali di sezione è determinata dalla normativa per le elezioni amministrative.

Si ricorda che la concentrazione delle elezioni in un'unica data, qualora si svolgano nello stesso anno (cd. election day) è stato introdotto in via generale del decreto-legge n. 98 del 2011, all'articolo 7, il quale tuttavia non ha enumerato i referendum tra le consultazioni da svolgere in simultanea (solo prevedendo la contestualità delle consultazioni referendarie tra loro, qualora nel medesimo anno debba tenersi più di un referendum abrogativo). Per quanto riguarda il referendum abrogativo, la legge n. 352 del 1970 pone però un esplicito divieto di abbinamento con le sole elezioni politiche. 

Il presidente della Repubblica, su delibera del Consiglio dei Ministri e ai sensi dell'articolo 34 della legge n. 352 del 1970, ha dunque fissato, tramite suo decreto, la data per lo svolgimento dei referendum in concomitanza del secondo turno delle amministrative, ossia domenica 8 e lunedì 9 giugno. 

Si ricorda, a tal riguardo, che il primo turno delle elezioni amministrative è stato celebrato in 117 comuni nelle giornate di domenica 25 maggio e lunedì 26 maggio.

ultimo aggiornamento: 26 maggio 2025

Il decreto-legge 12 dicembre 2022, n. 190  ha disposto che le operazioni di votazione per le consultazioni elettorali e referendarie del 2023 si svolgessero - oltre che nella giornata di domenica, dalle ore 7 alle ore 23 - anche nella giornata di lunedìdalle ore 7 alle ore 15.

La disposizione deroga, solamente per l'anno 2023, quanto previsto dalla normativa vigente, la quale prevede lo svolgimento delle elezioni nella sola giornata di domenica.

Il decreto-legge 19 marzo 2025, n. 27 dispone, analogamente, il prolungamento delle operazioni di voto delle consultazioni elettorali e referendarie 2025 anche nella giornata di lunedì dalle ore 7 alle ore 15, oltre alla domenica dalle ore 7 alle ore 23

La legge di stabilità 2014 (legge n. 147/2013) - nell'ambito di misure volte a conseguire risparmi di spesa per le consultazioni elettorali - ha infatti disposto che, a decorrere dal 2014, le operazioni di votazione in occasione delle consultazioni elettorali o referendarie si svolgano nella sola giornata della domenica, dalle ore 7 alle ore 23 (art.1, comma 399).

ultimo aggiornamento: 30 maggio 2025

Il decreto-legge 27/2025 ha recepito quanto stabilito nella sentenza della Corte costituzionale n. 3/2025 per quel che concerne la possibilità la sottoscrizione delle liste di candidati alle elezioni mediante modalità digitale per l'elettore che si trovi in una certificata impossibilità ad appore la firma autografa. La norma riguarda gli elettori affetti da un grave impedimento fisico derivante da cecità, amputazione delle mani, paralisi o altro impedimento di analoga gravità, ai sensi dell'articolo 55, secondo comma, del d.P.R. n. 361/1957 (testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati) e gli elettori che si trovino nelle condizioni di esercitare il voto domiciliare ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del decreto-legge n. 1/2006, in quanto affetto da gravissima infermità tale che l'allontanamento dall'abitazione risulti impossibile o in quanto affetto da gravi infermità e sia in condizioni di dipendenza continuativa e vitale da apparecchiature elettromedicali.

ultimo aggiornamento: 30 maggio 2025

Il decreto-legge 27/2025 modifica il d.P.R. n. 223 del 1967 (Testo unico delle leggi recanti norme per la disciplina dell'elettorato attivo e per la tenuta e la revisione delle liste elettorali). In primo luogo, all'articolo 5, primo comma, viene soppressa la distinzione delle liste elettorali per genere. E' altresì eliminata la previsione che, per le donne coniugate o vedove, debba risultare indicato nella lista elettorale anche il cognome del marito. Il decreto interviene anche sull'articolo 8 primo comma del d.P.R. sopprimendo anche la distinzione per uomini e donne degli elenchi compilati dal sindaco di giovani neo-elettori. 

Viene, infine, eliminata la distinzione per genere dagli elenchi recanti rispettivamente la proposta di iscrizione alle liste elettorali per coloro i quali risultino in possesso dei requisiti per ottenerla e la proposta di cancellazione degli iscritti eliminati dalle anagrafi per irreperibilità. 

ultimo aggiornamento: 30 maggio 2025
 
temi di Costituzione, diritti e libertà