L'articolo 1 dispone il temporaneo avvalimento di personale aggiuntivo da parte dell'Ufficio centrale per il referendum per consentire l'espletamento delle operazioni di verifica delle sottoscrizioni relative alle richieste di referendum presentate dopo il 31 ottobre 2021.
La disposizione ripropone, con alcune correzioni le disposizioni recate dall'art. 5 del D.L. 139/2021. L'intervento normativo, come quello del 2021, è diretto ad adottare – come si legge nella relazione illustrativa del d.d.l. di conversione in esame – "le misure necessarie ad assicurare la gestione delle numerose iniziative referendarie che stanno venendo ad esaurimento (con riferimento all'espletamento delle operazioni dì verifica e conteggio delle sottoscrizioni e di ammissibilità dei quesiti referendari)." A causa della possibilità di raccogliere in modalità digitale le sottoscrizioni necessarie alla presentazione dei
referendum introdotta dalla legge 178/2020 "si ripropongono gli stessi problemi organizzativi già affrontati nell'anno 2021, in ragione del fatto che si è semplificata l'attività di raccolta delle firme, ma con scarse garanzie in termini di autenticità e, soprattutto, senza semplificare le attività di verifica".
Sui problemi organizzativi che hanno portato all'adozione del D.L. del 2021 si veda la
relazione della Corte di cassazione sull'amministrazione della giustizia nell'anno 2021.
L'articolo 2 attribuisce al Ministero della Giustizia la titolarità della Piattaforma per la raccolta on line delle firme degli elettori necessarie per i referendum e le proposte di legge di iniziativa popolare.
Il Ministero, per gestione e manutenzione della piattaforma, può avvalersi, sulla base di apposite convenzioni, della SOGEI.
Si ricorda che a decorrere dal 1° luglio 2021 le firme necessarie per i
referendum previsti dagli articoli 75 e 138 della Costituzione (nonché per i progetti di legge di iniziativa popolare) si possono raccogliere anche
on-line, mediante documento informatico, sottoscritto con firma elettronica qualificata, a cui è associato un riferimento temporale validamente opponibile ai terzi.
Si tratta di una norma transitoria, introdotta dal D.L. 77/2021 (art. 38-
quater), destinata ad applicarsi fino alla data di operatività della piattaforma elettronica pubblica per la raccolta
on-line delle sottoscrizioni per
referendum e proposte di legge di iniziativa popolare. La piattaforma è stata introdotta dalla L. 178/2020 (art. 1, commi 341-344) che ha istituito un apposito fondo nello stato di previsione del MEF, con una dotazione di 100 mila euro a decorrere dal 2021; tale previsione normativa è stata poi modificata ed integrata dal suddetto 77/2021 (art. 38-
quater), che ha inserito inoltre la citata norma transitoria.
ultimo aggiornamento: 30 novembre 2023