tema 30 settembre 2022
Studi - Istituzioni Elezioni politiche 25 settembre 2022

Il 25 settembre 2022 si sono svolte le elezioni per il rinnovo della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica. Contestualmente si sono svolte le elezioni regionali in Sicilia. I risultati elettorali sono pubblicati  su Eligendo a cura del Ministero dell'interno.

Con i DPR 21 luglio 2022 n. 96 e n. 97 il Senato e la Camera sono stati sciolti anticipatamente, sono state convocate le elezioni politiche anticipate per il 25 settembre 2022 e la prima seduta delle nuove Camere è stata fissata per il 13 ottobre 2022. Nella medesima data con due ulteriori DPR si è proceduto all'assegnazione dei seggi nelle circoscrizioni e nei collegi plurinominali di Senato e Camera. Nel presente tema sono riportati i principali aspetti del procedimento elettorale. Per approfondimenti si rinvia al Manuale elettorale e ai dossier  Il sistema di elezione del Parlamento nazionale e I collegi elettorali per la Camera e il Senato.

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Nel grafico sottostante è riportato il calendario dei principali adempimenti connessi alle elezioni politiche del 25 settembre. Una versione più dettagliata del calendario è riportata nel Manuale elettorale. Gli aspetti principali del procedimento elettorale sono affrontati nei paragrafi successivi.

ultimo aggiornamento: 26 luglio 2022

In base all'articolo 48 della Costituzione sono elettori di entrambe le Camere i cittadini che abbiano raggiunto la maggiore età, ossia 18 anni, e che non abbiano limitato il loro diritto per incapacità civile o per effetto di una sentenza penale irrevocabili o nei casi di indegnità morale indicati dalla legge (l'articolo 2 del DPR n. 361 del 1957 indica tassativamente le cause di perdita dell'elettorato attivo). La legge costituzionale n. 1 del 2021 ha soppresso la previsione dell'articolo 58 della Costituzione che fissava a 25 anni l'elettorato attivo per il Senato.

Possono essere eletti alla carica di deputato e di senatore i cittadini italiani che siano titolari del diritto di elettorato attivo e abbiano compiuto rispettivamente il 25° o il 40° anno di età (articolo 56, terzo comma, e articolo 58, secondo comma, della Costituzione).

La legge prevede - sulla base dell'articolo 65 della Costituzione - cause di ineleggibilità e di incompatibilità alla carica di parlamentare.

Le cause di ineleggibilità impediscono l'elezione ma possono essere rimosse e pertanto il diritto di elettorato passivo del soggetto interessato non è perso ma non può essere validamente esercitato fino a quando non siano rimosse. La legislazione vigente individua però anche alcune cause di incandidabilità, fattispecie che la Corte costituzionale, con la sentenza n. 141 del 1996, ha classificato come specie particolare di ineleggibilità: le cause di incandidabilità infatti non possono essere rimosse e pertanto precludono la possibilità di esercitare il diritto di elettorato passivo per il tempo previsto dalla relativa disciplina.

Le cause di incompatibilità sono invece dirette ad impedire che chi ricopre determinati uffici possa contemporaneamente ricoprire l'ufficio di parlamentare; in tal senso non impediscono la partecipazione alle elezioni ma l'interessato, se eletto, deve optare tra il mandato parlamentare e la carica incompatibile.

Compito di accertare le cause di ineleggibilità e di incompatibilità è delle Camere (art. 66 Cost.).

Nella tabella consultabile qui sono ricostruite le principali causa di ineleggibilità, incandidabilità e incompatibilità.

Per ulteriori elementi si rinvia all'apposito capitolo del Manuale elettorale.

ultimo aggiornamento: 26 luglio 2022

Tra le ore 8 del 12 agosto 2022 e le ore 16 del 14 agosto 2022 dovranno essere depositati, presso il MInistero dell'interno, i contrassegni con cui si intendo contraddistinguere le liste nei singoli collegi plurinominali e i candidati nei singoli collegi uninominali mentre dalle ore 8 del 21 agosto alle ore 20 del 22 agosto 2022 dovranno essere depositate, presso la cancelleria della Corte d'appello o del tribunale del capoluogo di regione, le candidature e le liste.

All'atto del deposito del contrassegno deve essere depositato anche lo statuto del partito politico, qualora questo sia iscritto nel registro dei partiti politici previsto dall'articolo 4 del decreto-legge n. 149 del 2013 o, in mancanza, una dichiarazione, con la sottoscrizione del legale rappresentante autenticata dal notaio, che indichi alcuni elementi minimi di trasparenza quali il legale rappresentante del partito o del gruppo poiltico organizzato, il soggetto che ha la titolarità del contrassegno depositato e la sede legale nel territorio dello Stato; gli organi del partito o del gruppo politico organizzato, la loro composizione nonché le relative attribuzioni.

Inoltre, insieme al deposito del contrassegno, i partiti o gruppi politici organizzati devono depositare il programma elettorale, nel quale dichiarano il nome della persona da loro indicata come capo della forza politica. I partiti e gruppi politici possono anche effettuare una dichiarazione di collegamento in coalizione.

A pena di inammissibilità ciascuna lista deve presentare candidature in almeno due terzi dei collegi plurinominali della circoscrizione.

In caso di scadenza naturale della Legislatura la dichiarazione di presentazione delle liste di candidati per l'attribuzione di seggi nel collegio plurinominale, comprensiva dell'indicazione dei candidati collegati alla lista nei collegi uninominali ivi compresi - deve essere sottoscritta da almeno 1.500 e da non più di 2.000 elettori del collegio plurinominale. Per le elezioni politiche 2022, essendo intervenuto uno scioglimento anticipato di più di 120 giorni rispetto alla scadenza naturale il numero minimo di firme necessario è ridotto della metà (almeno 750 quindi).

Nessuna sottoscrizione è però richiesta:

  • per i partiti o gruppi politici costituiti in gruppo parlamentare in entrambe le Camere all'inizio della Legislatura che è in corso al momento della convocazione dei comizi elettorali;
  • per i partiti o gruppi politici rappresentativi di minoranze linguistiche riconosciute che abbiano conseguito almeno un seggio in occasione delle ultime elezioni per la Camera o per il Senato.

Inoltre, il decreto-legge n. 41 del 2022 ha stabilito, esclusivamente per le prime elezioni di Camera e Senato successive alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto (e quindi solo per le elezioni politiche anticipate 2022) - l'esonero dalla raccolta delle sottoscrizioni anche per i partiti o gruppi politici che rispettino almeno una delle seguenti condizioni:

  • sono costituiti in gruppo parlamentare in almeno una delle Camere al 31 dicembre 2021;
  • hanno presentato candidature con proprio contrassegno alle ultime elezioni per la Camera dei deputati (4 marzo 2018) o alle ultime elezioni europee (26 maggio 2019) in almeno due terzi delle circoscrizioni ed abbiano ottenuto almeno un seggio in ragion proporzionale oppure abbiano concorso alla determinazione della cifra elettorale nazionale di coalizione avendo conseguito sul piano nazionale un numero di voti validi superiore all'1% del totale.

Le firme devono essere autenticate da uno dei seguenti soggetti: notai; giudice di pace; cancellieri e collaboratori delle cancellerie delle corti di appello e dei tribunali; segretari delle procure della Repubblica; membri del Parlamento; consiglieri regionali; presidenti delle province; sindaci metropolitani; sindaci; assessori comunali e provinciali; componenti della conferenza metropolitana; presidenti dei consigli comunali e provinciali; presidenti e i vice presidenti dei consigli circoscrizionali; consiglieri provinciali, consiglieri metropolitani e consiglieri comunali; segretari comunali e provinciali e funzionari incaricati dal sindaco e dal presidente della provincia; avvocati iscritti all'albo che abbiano comunicato la loro disponibilità all'ordine di appartanenza e i cui nominativi sono tempestivamente pubblicati nel sito internet dell'ordine.

Per ulteriori approfondimenti si rinvia all'apposito capitolo del Manuale elettorale e alla  pubblicazione del Ministero dell'interno contenente le Istruzioni per la presentazione e l'ammissione delle candidature alle elezioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica.

ultimo aggiornamento: 26 luglio 2022

Dalla data di convocazione dei comizi elettorali (e quindi dal 21 luglio 2022) trova applicazione la speciale disciplina prevista dalla legge n. 28 del 2000 per la comunicazione politica radiotelevisiva nelle emittenti nazionali e locali in campagna elettorale.

In particolare, per le emittenti nazionali, si prevede che, a partire da tale data, la trasmissione dei programmi che trattino contenuti di carattere politico o che prevedano la partecipazione di esponenti politici è ammessa solo in una delle seguenti forme:

  • trasmissioni di comunicazione politica che consentono il confronto, a parità di condizioni, tra diversi candidati e posizioni politiche;
  • programmi di informazione riconducibili alla responsabilità di una specifica testata giornalistica

L'articolo 4 della legge n. 28 del 2000 prevede che il riparto degli spazi tra i soggetti politici è disciplinato da provvedimenti della Commissione parlamentare di vigilanza sulla RAI e dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (AGCOM), previa consultazione tra loro, e ciascuna nell'ambito della propria competenza, ossia, rispettivamente, per il concessionario pubblico (la RAI) e per le emittenti private. L'articolo prevede comunque una disciplina distinta per due periodi:

  • dalla data di convocazione dei comizi elettorali alla data di presentazione delle candidature, con spazi ripartiti tra i soggetti politici presenti nelle assemblee da rinnovare o comunque presenti nel Parlamento nazionale o europeo;
  • dalla data di presentazione delle candidature alla data di chiusura della campagna elettorale, gli spazi sono invece ripartiti tra i soggetti politici che abbiano presentato candidature in circoscrizioni o collegi nei quiali siano compresi almeno il 25 per cento degli elettori interessati  alla consultazione elettorale, garantendo l'eventuale presenza di soggetti politici rappresentativi di minoranze linguistiche riconosciute e tenendo conto del sistema elettorale da applicare.

Inoltre:

  • dal 22 agosto 2022 (termine di presentazione delle liste) le emittenti radiotelevisive potranno trasmettere messaggi politici autogestiti, sempre secondo le modalità stabilite dalla Commissione parlamentare di vigilanza sulla RAI e dall'AGCOM;
  • dal 26 agosto 2022 potranno avere luogo comizi e riunioni di propaganda elettorale diretta o indiretta, in luoghi pubblici o aperti al pubblico;
  • dal 10 settembre 2022 scatterà il divieto di pubblicazione o diffusione di sondaggi
  • alle ore 24 di venerdì 23 settembre 2022 la campagna elettorale si concluderà e scatterà il divieto di qualsiasi formadi propaganda elettorale a mezzo stampa e radiotelevisiva.

Per ulteriori approfondimenti si rinvia all'apposito paragrafo del Manuale elettorale.

Qui la delibera della Commissione parlamentare di vigilanza sulla RAI del 2 agosto 2022 e qui la delibera AGCOM del 3 agosto 2022.

ultimo aggiornamento: 26 luglio 2022

A partire dal 22 luglio 2022 coloro che intendono candidarsi possono procedere alla nomina del mandatario elettorale, cioè del soggetto deputato a raccogliere in esclusiva i fondi per la campagna elettorale. 

La disciplina relativa al finanziamento della campagna elettorale dei singoli candidati prevede, tra l'altro:

  • la nomina, come già detto di un mandatario elettorale che è tenuto a registrare tutte le operazioni di raccolta fondi in un unico conto corrente bancario e, eventualmente, anche in unico conto corrente postale;
  • il divieto di finanziamenti e contributi, sotto qualsiasi forma, da parte di organi della pubblica amministrazione, di enti pubblici, di società con partecipazione di capitale pubblico superiore al 20 per cento o di società controllate da queste ultime; il divieto si applica anche alle società con capitale pubblico pari o inferiore al 20 per cento, nonché alle società controllate da queste ultime, ove tale partecipazione assicuri comunque al soggetto pubblico il controllo della società;
  • l'obbligo di dichiarare, congiuntamente al donatore, al Presidente della Camera, i finanziamenti o i contributi per un importo che nell'anno superi i 3000 euro sotto qualsiasi forma, compresa la messa a disposizione di servizi;
  • le spese non possono superare l'importo massimo derivante dalla somma dalla cifra fissa di 52.000 euro per ogni circoscrizione o collegio elettorale e della cifra ulteriore pari al prodotto di euro 0,01 per ogni cittadino presente nelle circoscrizioni o collegi elettorali nei quali il candidato si presenta;
  • l'obbligo di dichiarare al collegio regionale di garanzia elettorale e, in caso di elezione, anche all'Ufficio di presidenza della Camera di appartenenza, i contributi ricevuti e le spese sostenute.

Per i partiti o gruppi politici si prevede, tra l'altro:

  • il divieto di finanziamenti e contributi, sotto qualsiasi forma, da parte di organi della pubblica amministrazione, di enti pubblici, di società con partecipazione di capitale pubblico superiore al 20 per cento o di società controllate da queste ultime; il divieto si applica anche alle società con capitale pubblico pari o inferiore al 20 per cento, nonché alle società controllate da queste ultime, ove tale partecipazione assicuri comunque al soggetto pubblico il controllo della società;
  • il divieto di contributi da governi o enti pubblici di altri Stati e da persone giuridiche aventi sede in uno Stato estero non assoggettate a obblighi fiscali in Italia;
  • l'obbligo di dichiarare, congiuntamente al donatore, al Presidente della Camera, i finanziamenti o i contributi per un importo che nell'anno superi i 3000 euro sotto qualsiasi forma, compresa la messa a disposizione di servizi; per i partiti iscritti nel registro dei partiti politici è prevista la trasmissione alla Presidenza della Camera dell'elenco dei soggetti che hanno erogato finanziamenti e contributi di importo superiore a 500 euro;
  • le spese elettorali, escluse le spese dei singoli candidati, non possono superare la somma risultante dala moltiplicazione dell'importo di 1 euro per il numero complessivo di cittadini iscritti nelle liste elettorali delle circoscrizioni o dei collegi in cui il partito presenta candidature, a tal fine sommando le iscrizioni nelle liste elettorali per la Camera e quelle per il Senato
  • l'obbligo di rendicontare tutti i contributi ricevuti per la campagna elettorale alla Corte dei conti e di indicare le spese per le campagne elettorali nella relazione allegata al rendiconto annuale

Per ulteriori approfondimenti si rinvia all'apposito paragrafo del Manuale elettorale.

ultimo aggiornamento: 26 luglio 2022

Il sistema elettorale con il quale saranno scelti, nelle elezioni del 25 settembre 2022, i componenti delle Camere è un sistema misto.

In sintesi, ferma restando la specificità della disciplina per i seggi della circoscrizione estero, l'assegnazione di 3/8 dei seggi (147 alla Camera e 74 al Senato comprensivi dei seggi della Valle d'Aosta e del Trentino Alto-Adige) è effettuata, con metodo maggioritario, in collegi uninominali.

l'assegnazione dei restanti 5/8 dei seggi avviene con metodo proporzionale, (245 seggi alla Camera e 122 seggi al Senato) in collegi plurinominali, tra le liste e le coalizioni di liste che abbiano superato le soglie di sbarramento del 3 per cento per la singola lista e del 10 per cento per le coalizioni, o anche, limitatamente al Senato per le singole liste, del 20 per cento a livello regionale.

Ciascun elettore dispone di un solo voto da esprimere su un'unica scheda, recante il nome del candidato nel collegio uninominale, il contrassegno di ciascuna lista o, nel caso di liste collegate in coalizione, i contrassegni di tali liste, con a fianco i nominativi dei candidati nel collegio plurinominale (da due a quattro).

Sono proclamati eletti, per la parte proporzionale, i candidati della lista del collegio plurinominale secondo l'ordine di presentazione, nel limite dei seggi cui la lista abbia diritto. Per la parte maggioritaria, è proclamato eletto il candidato più votato in ciascun collegio uninominale.

Per ulteriori approfondimenti si rinvia agli appositi capitoli del Manuale elettorale. Qui un'infografica sul sistema elettorale.

Sono infine consultabili, cliccando sui relativi link, le mappe elettorali di Piemonte, Lombardia, Trentino Alto-Adige/Südtirol, Veneto, Friuli-Venezia Giulia, Liguria, Emilia-Romagna, Toscana, Umbria, Marche, Lazio, Abruzzo, Campania, Puglia, Calabria, Sicilia, Sardegna.

 

Si omettono le mappe della Valle d'Aosta/Vallèè d'Aoste, che costituisce un unico collegio uninominale sia alla Camera sia al Senato, e di Molise e Basilicata, entrambe costituite di un unico collegio uninominale e di un unico collegio plurinominale sia alla Camera sia al Senato.



ultimo aggiornamento: 26 luglio 2022
 
temi di Costituzione, diritti e libertà