In considerazione dell'accresciuta esposizione alle minacce cibernetiche si è imposta nell'agenda nazionale ed internazionale la necessità di sviluppare, in tempi brevi, idonei e sempre più stringenti meccanismi di tutela. Per questo motivo, la sicurezza cibernetica costituisce uno dei principali interventi previsti dal Piano nazionale di ripresa e resilenza (PNRR) nell'ambito della trasformazione digitale della p.a. e della digitalizzazione del Paese.
A livello di Unione europea la materia è regolata dalla direttiva (UE) 2016/1148 del 6 luglio 2016 che reca misure per un livello comune elevato di sicurezza delle reti e dei sistemi informativi nell'Unione (c.d. direttiva NIS - Network and Information Security") al fine di conseguire un "livello elevato di sicurezza della rete e dei sistemi informativi in ambito nazionale, contribuendo ad incrementare il livello comune di sicurezza nell'Unione europea".
La direttiva è stata recepita nell'ordinamento italiano nella XVIII Legislatura con il decreto legislativo n. 65 del 18 maggio 2018, che detta quindi la cornice legislativa delle misure da adottare per la sicurezza delle reti e dei sistemi informativi ed individua i soggetti competenti per dare attuazione agli obblighi previsti dalla direttiva NIS.
Successivamente, il decreto-legge n. 105 del 2019 è stato adottato al fine di assicurare un livello elevato di sicurezza delle reti, dei sistemi informativi e dei servizi informatici delle amministrazioni pubbliche, nonché degli enti e degli operatori nazionali, pubblici e privati, attraverso l'istituzione di un perimetro di sicurezza nazionale cibernetica e la previsione di misure volte a garantire i necessari standard di sicurezza rivolti a minimizzare i rischi. Talune modifiche sono state apportate, a tale provvedimento, dal decreto-legge n. 162 del 2019, in materia di proroga dei termini e altre disposizioni sulla pubblica amministrazione.
Infine, con il decreto-legge n. 82 del 2021, si è proceduto alla definizione dell'architettura nazionale di cybersicurezza e all'istituzione dell'Agenzia per la cybersicurezza nazionale, in attuazione di precisi obiettivi del PNRR.
La sicurezza cibernetica è compresa tra i progetti finanziati dal Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR).
In particolare la Cybersecurity è uno dei 7 investimenti della Digitalizzazione della pubblica amministrazione, primo asse di intervento della componente 1 "Digitalizzazione, innovazione e sicurezza nella PA" compresa nella Missione 1 "Digitalizzazione, innovazione, competitività, cultura e turismo".
All'investimento, volto alla creazione ed al rafforzamento delle infrastrutture legate alla protezione cibernetica del Paese a partire dalla attuazione della disciplina prevista dal perimetro di sicurezza nazionale cibernetica, sono destinati ca. 620 milioni di euro di cui 241 per la creazione di una infrastruttura per la cybersicurezza; 231 per il rafforzamento delle principali strutture operative del perimetro di sicurezza nazionale cibernetica PNSC; 15 per il rafforzamento delle capacità nazionali di difesa informatica presso il ministero dell'Interno, Difesa, Guardia di Finanza, Giustizia e Consiglio di Stato.
L'intervento si articola in 4 aree principali:
Il Piano prevede, tra l'altro, l'individuazione di un nuovo organismo per la sicurezza informatica nazionale per guidare l'architettura nazionale generale della cibersicurezza: "Nell'ambito delle capacità previste, tale autorità contribuirebbe alla creazione di programmi di accelerazione per le PMI e le start-up in materia di cibersicurezza, alla direzione delle pertinenti attività di ricerca e all'individuazione del punto di contatto nazionale con le controparti europee pertinenti nell'ambito dello scudo informatico dell'UE (ad esempio, la rete e i centri di competenza in materia di cibersicurezza e i centri di condivisione e analisi delle informazioni)".
Anche alla luce di tali previsioni con il decreto-legge n. 82 del 2021 è stata definita la governance del sistema nazionale di sicurezza cibernetica cha ha al suo vertice il Presidente del Consiglio dei ministri cui è attribuita l'alta direzione e la responsabilità generale delle politiche di cibersicurezza e a cui spetta l'adozione della relativa strategia nazionale e la nomina dei vertici della nuova Agenzia per la cybersicurezza nazionale. Il Presidente del Consiglio dei ministri può delegare alla Autorità delegata per il sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica le funzioni che non sono a lui attribuite in via esclusiva. Presso la Presidenza del Consiglio dei ministri è istituito il Comitato interministeriale per la cybersicurezza (CIC), organismo con funzioni di consulenza, proposta e vigilanza in materia di politiche di cybersicurezza. L'Agenzia per la cybersicurezza nazionale (ACN) è istituita a tutela degli interessi nazionali nel campo della cibersicurezza. L'Agenzia ha personalità giuridica di diritto pubblico ed è dotata di autonomia regolamentare, amministrativa, patrimoniale, organizzativa, contabile e finanziaria.
L'Agenzia è l'Autorità nazionale per la cybersicurezza e in quanto tale ha il coordinamento tra i soggetti pubblici coinvolti nella cibersicurezza a livello nazionale. Promuove azioni comuni dirette ad assicurare la sicurezza cibernetica, a sviluppare la digitalizzazione del sistema produttivo e delle pubbliche amministrazioni e del Paese, nonché a conseguire autonomia (nazionale ed europea) per i prodotti e processi informatici di rilevanza strategica, a tutela degli interessi nazionali nel settore. Essa predispone la strategia nazionale di cibersicurezza.
Ai sensi del nuovo Codice europeo delle comunicazioni elettroniche, svolge anche i compiti relativi alla sicurezza delle reti e dei servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico e alla protezione dalle minacce informatiche delle comunicazioni elettroniche, assicurandone la disponibilità, la confidenzialità e l'integrità e garantendone altresì la resilienza (D.Lgs. 8 novembre 2021, n. 207, art. 6, comma 3 e artt. 40 e 41).
Il decreto-legge prevede l'adozione dei seguenti provvedimenti attuativi:
Il Consiglio dei Ministri, nella seduta del 5 agosto 2021, ha deliberato su proposta del Presidente Mario Draghi, la nomina del prof. Roberto Baldoni a direttore dell'Agenzia per la cybersicurezza nazionale. Nella seduta del 16 settembre 2021 è stata deliberata la nomina della dottoressa Annunziata Ciardi quale Vice direttore generale dell'Agenzia per la cybersicurezza nazionale.
Il 15 giugno 2022 il Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio Gabrielli, Autorità delegata per la sicurezza della Repubblica, ha nominato i 9 membri del Comitato tecnico scientifico dell'Agenzia per la cybersicurezza nazionale.
Negli ultimi mesi della legislatura sono state adottate alcune disposizioni di urgenza in materia di sicurezza cibernetica anche in relazione alla crisi in Ucraina.
Il D.L. 21/2022 (art. 29) prevede che le pubbliche amministrazioni provvedano alla diversificazione dei prodotti informatici in uso, al fine di prevenire pregiudizi alla sicurezza delle reti, dei sistemi informativi e dei servizi informatici. Si tratta dei rischi legati all'eventualità che le aziende produttrici di tali prodotti informatici, legate alla Federazione Russa, non siano in grado di fornire servizi e aggiornamenti atti a prevenire i rischi medesimi, a seguito della crisi in Ucraina anche al fine di prevenire possibili pregiudizi per la sicurezza nazionale nello spazio cibernetico. Inoltre, si demanda ad una circolare dell'Agenzia per la cybersicurezza nazionale l'individuazione delle categorie di prodotti destinate alla sicurezza dei dispositivi (antivirus, antimalware, EDR) ovvero alla protezione delle reti (firewall). Nella circolare sono indicate, altresì, le principali raccomandazioni procedurali (ferma restando la responsabilità di ciascuna amministrazione) nonché le categorie di prodotti e servizi, ivi incluse le relative aziende produttrici o fornitrici. In attuazione di tale disposizione, l'Agenzia per la cybersicurezza nazionale ha emanato la circolare 21 aprile 2022, n. 4336, relativa alla "Diversificazione di prodotti e servizi tecnologici di sicurezza informatica".
Successivamente, il D.L. 115/2022 ha consentito al Presidente del Consiglio dei ministri di autorizzare l'adozione di misure di intelligence di contrasto in ambito cibernetico, in caso di crisi o emergenza, anche con la cooperazione del Ministero della difesa. Le misure sono attuate dall'Agenzia informazioni e sicurezza esterna e dall'Agenzia informazioni e sicurezza interna, con il coordinamento del Dipartimento delle informazioni per la sicurezza.
Il Presidente del Consiglio dei ministri informa il Copasir delle misure adottate. A sua volta il Copasir dopo 24 mesi trasmette alle Camere una relazione sull'efficacia delle suddette norme (art. 37).
Il medesimo D.L. 115 (art. 37-quater) estende gli obblighi di notifica previsti per gli incidenti aventi impatto su beni destinati a essere impiegati nel Perimetro di sicurezza nazionale cibernetica (beni ICT), anche agli incidenti che intervengono su reti, sistemi informativi e servizi informatici che si trovano al di fuori del Perimetro (diversi quindi dai beni ICT), ma che sono di pertinenza di soggetti inclusi nel Perimetro.
Negli ultimi anni, per fronteggiare il fenomeno in espansione, sono state adottate misure per la tutela delle reti, a livello nazionale e internazionale, in maniera diffusa e sempre più penetrante.
A livello di Unione europea la direttiva (UE) 2016/1148 del 6 luglio 2016 reca misure per un livello comune elevato di sicurezza delle reti e dei sistemi informativi nell'Unione (c.d. direttiva NIS - Network and Information Security") al fine di conseguire un "livello elevato di sicurezza della rete e dei sistemi informativi in ambito nazionale, contribuendo ad incrementare il livello comune di sicurezza nell'Unione europea".
La direttiva è stata recepita nell'ordinamento italiano con il decreto legislativo n. 65 del 18 maggio 2018.
Il decreto legislativo n. 65/2018 detta la cornice legislativa delle misure da adottare per la sicurezza delle reti e dei sistemi informativi ed individua i soggetti competenti per dare attuazione agli obblighi previsti dalla direttiva 2016/1148.
In particolare, al Presidente del Consiglio dei ministri compete l'adozione, Comitato interministeriale per la cybersicurezza (CIC), della strategia nazionale di sicurezza cibernetica per la tutela della sicurezza delle reti e dei sistemi di interesse nazionale. Con la medesima procedura sono adottate linee di indirizzo per l'attuazione della strategia nazionale di sicurezza cibernetica.
La qualifica di "autorità competente NIS" (in origine attribuita ai singoli ministeri in base ai settori di competenza) è stata accentrata nell'Agenzia nazionale per la cybersicurezza col il D.L. 82/2021. I singoli ministeri sono designati quali autoriità di settore (settori dell'energia e trasporti, settore bancario, infrastrutture dei mercati finanziari, settore sanitario, fornitura e distribuzione di acqua potabile, infrastrutture digitali).
Sempre il D.L. 82 ha designato l'Agenzia per la cybersicurezza (in luogo del Dipartimento delle informazioni per la sicurezza - DIS) quale punto di contatto unico, organo incaricato a livello nazionale di coordinare·le questioni relative alla sicureazza delle reti e dei sistemi informativi e la cooperazione transfrontaliera a livello di Unione europea.
Presso l'Agenzia opera il CSIRT-Computer Emergency Response Team italiano, con un contingente di 30 persone e lo stanziamento di specifiche risorse finanziarie, al quale sono attribuite – a decorrere dall'entrata in vigore del relativo decreto di organizzazione e funzionamento - le funzioni del CERT nazionale (in precedenza presso il Ministero per lo sviluppo economico) e del CERT-PA (in precedenza presso l'Agenzia per l'Italia digitale-AGID). Il CSIRT è definito dalla direttiva 2016/1148 quale "gruppo di intervento per la sicurezza informatica in caso di incidente", che ogni Stato membro è chiamato a designare con il compito di trattare gli incidenti e i rischi secondo una procedura definita.
L'autorità di contrasto è individuata nell'organo centrale del Ministero dell'interno per la sicurezza e per la regolarità dei servizi di telecomunicazione (Polizia postale) al quale è attualmente attribuita la competenza ad assicurare i servizi di protezione informatica delle infrastrutture critiche informatizzate di interesse nazionale, operando mediante collegamenti telematici definiti con apposite convenzioni con i responsabili delle strutture interessate.
Gli operatori di servizi essenziali, ai fini del provvedimento, sono i soggetti pubblici o privati, della tipologia prevista dall'elenco dell'allegato II (settori dell'energia e trasporti, settore bancario, infrastrutture dei mercati finanziari, settore sanitario, fornitura e distribuzione di acqua potabile, infrastrutture digitali), individuati dalle autorità competenti NIS.
Il decreto definisce inoltre gli obblighi in capo agli operatori dei servizi essenziali e ai fornitori dei servizi digitali con riferimento alla sicurezza della rete e dei sistemi informativi che utilizzano nel contesto dei servizi individuati dall'allegato III. E' posto a loro carico l'obbligo di individuare le misure tecniche e organizzative relative alla gestione dei rischi, alle misure per prevenire e minimizzare gli impatti degli incidenti e, sotto il profilo procedurale, sono definite le modalità di notifica degli incidenti che abbiano un impatto rilevante sui servizi forniti individuando altresì le condizioni e le modalità secondo le quali potranno essere coinvolti gli organismi di altri Paesi.
Sono poi individuati i poteri di controllo dell'autorità NIS sia nei confronti degli operatori di servizi essenziali, sia dei fornitori di servizi digitali anche prevedendo poteri di verifica e di ispezione oltre che l'irrogazione di sanzioni amministrative nel caso di mancato adempimento degli obblighi previsti.
Il decreto-legge n. 105 del 2019 è stato adottato al fine di assicurare, in particolare, un livello elevato di sicurezza delle reti, dei sistemi informativi e dei servizi informatici delle amministrazioni pubbliche, nonché degli enti e degli operatori nazionali, pubblici e privati, attraverso l'istituzione di un perimetro di sicurezza nazionale cibernetica e la previsione di misure volte a garantire i necessari standard di sicurezza rivolti a minimizzare i rischi.
Con tale provvedimento sono state quindi dettate modalità e procedure per l'istituzione del perimetro di sicurezza nazionale cibernetica, volto ad assicurare la sicurezza di reti, sistemi informativi e servizi informatici necessari allo svolgimento di funzioni o alla prestazione di servizi, dalla cui discontinuità possa derivare un pregiudizio alla sicurezza nazionale. Si interviene inoltre sulle procedure, modalità e termini ai quali devono attenersi le amministrazioni pubbliche, gli enti e gli operatori nazionali, pubblici e privati, inclusi nel perimetro di sicurezza nazionale cibernetica, che intendano procedere all'affidamento di forniture di beni, sistemi e servizi ICT, destinati a essere impiegati sulle reti, sui sistemi informativi e per l'espletamento dei servizi informatici individuati nell'elenco trasmesso alla Presidenza del Consiglio dei ministri e al Ministero dello sviluppo economico.
Sono poi individuati alcuni compiti del Centro di valutazione e certificazione nazionale (CVCN), con riferimento all'approvvigionamento di prodotti, processi, servizi di tecnologie dell'informazione e della comunicazione (ICT) e associate infrastrutture - qualora destinati a reti, sistemi informativi, sistemi informatici ricompresi nel perimetro di sicurezza nazionale cibernetica.
Al contempo sono determinati alcuni obblighi per: gli operatori dei servizi essenziali; i fornitori di servizi digitali; le imprese che forniscono reti pubbliche di comunicazioni o servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico, inclusi nel perimetro di sicurezza nazionale cibernetica.
È altresì previsto che il Presidente del Consiglio - su deliberazione del CISR - possa disporre la disattivazione, totale o parziale, di uno o più apparati o prodotti impiegati nelle reti, nei sistemi o per l'espletamento dei servizi interessati. Entro 30 giorni il Presidente del Consiglio è tenuto a informare il Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica (Copasir) delle misure disposte.
Al Presidente del Consiglio dei ministri è affidato inoltre il coordinamento della coerente attuazione delle disposizioni del decreto-legge che disciplinano il perimetro di sicurezza nazionale cibernetica, anche avvalendosi del DIS che assicura gli opportuni raccordi con le autorità titolari delle attribuzioni e con i soggetti coinvolti.
Il Presidente del Consiglio dei ministri trasmette alle Camere una relazione sulle attività svolte dopo l'adozione degli atti normativi secondari previsti per l'attuazione delle misure ivi stabilite.
E' stata infine disposta l'istituzione di un Centro di valutazione (CEVA) presso il Ministero dell'interno il quale, come quello del Ministero della difesa, sono accreditati presso il Centro di Valutazione e certificazione nazionale (CVCN) e sono tenuti ad impiegare metodologie di verifica e test quali definiti dal medesimo CVCN. Con DPCM saranno inoltre definiti gli obblighi di informativa di tali Centri con il CVCN.
Il provvedimento reca quindi un articolato sistema sanzionatorio per i casi di violazione degli obblighi ivi previsti ed individua le autorità competenti all'accertamento delle violazioni e all'irrogazione delle sanzioni.
Successivamente, il decreto-legge n. 162 del 2019, recante proroga di termini e ulteriori disposizioni in materia di p.a., ha apportato (art. 27) alcune modifiche all'articolo 1 del decreto-legge n. 105 del 2019 in materia di sicurezza nazionale cibernetica, con particolare riguardo alle procedure e alle modalità per la definizione dei soggetti inclusi nel perimetro di sicurezza nazionale cibernetica.
In particolare, la determinazione puntuale dei soggetti inclusi nel perimetro è stata affidata ad un atto amministrativo del Presidente del Consiglio dei ministri anziché ad un DPCM, come originariamente previsto dal decreto-legge n. 105, al quale spetta invece la determinazione delle modalità e dei criteri procedurali per la relativa individuazione. Ciò in ragione del fatto che "l'elenco dei soggetti inclusi nel perimetro di sicurezza nazionale cibernetica, considerato nella sua interezza, presenta particolari profili di sensibilità sotto il profilo della sicurezza".
In attuazione di tale disposizione il Governo ha adottato il DPCM 30 luglio 2020, n. 131 (G.U. 21 ottobre 2020, n. 261) che provvede a:
E' stata, inoltre, disposta l'istituzione della Direzione generale per lo sviluppo della prevenzione e tutela informatiche presso il Dipartimento della pubblica sicurezza del Ministero dell'interno ad opera del decreto-legge 34/2020 (cd. decreto Rilancio, art. 240).
A tale direzione generale sono attribuiti:
In attuazione di tale disposizione è stato adottato il DPR 231/2021 concernente il regolamento recante modifiche al regolamento di organizzazione degli uffici centrali di livello dirigenziale generale del Ministero dell'interno, che, tra l'altro disciplina la nuova Direzione centrale per la polizia scientifica e la sicurezza cibernetica.
In attuazione del decreto-legge n. 105 sono stati definiti inoltre seguenti provvedimenti:
Si prevede anche l'adozione di un DPCM per definire le procedure di notifica degli incidenti aventi impatto su reti, sistemi informativi e servizi informatici (art. 1, comma 3, DL 105/2019).
Il decreto legislativo n. 123 del 3 agosto 2022 attua la delega prevista dall'articolo 18 della legge di delegazione europea 2019-2020 (legge 22 aprile 2021, n. 53) volta all'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 2019/881 del 17 aprile 2019, relativo all'Agenzia dell'Unione europea per la cibersicurezza (European Union Agency for Network and Information Security — ENISA) e al quadro europeo della certificazione.
Più precisamente, il provvedimento dà attuazione ad alcune disposizioni del titolo III del regolamento, relative alla certificazione della cibersicurezza dei prodotti, dei servizi e dei processi relativi alle tecnologie dell'informazione e della comunicazione (ICT).
In particolare, definisce le procedure di certificazione della cibersicurezza disciplinando diffusamente i compiti e gli obblighi in tale ambito dell'Autorità nazionale per la cibersicurezza, dei fabbricanti o fornitori dei prodotti ICT e degli Organismi di valutazione. Disciplina , inoltre, le sanzioni, i controlli e i ricorsi giurisdizionali relativi alla violazione delle procedure di certificazione.
Il 18 maggio 2022 il Comitato Interministeriale per la Cybersicurezza, presieduto dal Presidente del Consiglio dei ministri ha approvato la Strategia nazionale di cybersicurezza (2022-2026) e l'annesso Piano di implementazione.
Attraverso i due documenti, il Governo mira ad affrontare una pluralità di sfide quali: il rafforzamento della resilienza nella transizione digitale del sistema Paese; il conseguimento dell'autonomia strategica nella dimensione cibernetica; l'anticipazione dell'evoluzione della minaccia cyber; la gestione di crisi cibernetiche.