Il 4 luglio 2024 la I Commissione Affari Costituzionali della Camera ha avviato l'esame del disegno di legge costituzionale A.C. 1921, volto a modificare alcuni articoli della seconda parte della Costituzione con la finalità principale di introdurre l'elezione diretta del Presidente del Consiglio dei ministri.
Il disegno di legge, di iniziativa governativa, era stato approvato dal Senato il 18 giugno 2024.
Al disegno di legge, trasmesso alla Camera, è stata abbinata per l'esame in sede referente da parte della Commissione Affari costituzionali la proposta di legge Boschi A.C. 1354, vertente sulla medesima materia.
In particolare il disegno di legge A.C. 1921 all'esame della Camera prevede:
- l'abrogazione della disposizione costituzionale (articolo 59, secondo comma) che consente al Presidente della Repubblica di nominare cinque senatori a vita (articolo 1); in base alla norma transitoria di cui all'articolo 8, rimarranno comunque in carica gli attuali senatori a vita;
- la previsione che l'elezione del Presidente della Repubblica potrà avvenire a maggioranza assoluta solo dal settimo scrutino e non dal quarto come attualmente previsto; ciò attraverso una modifica dell'articolo 83, terzo comma, della Costituzione (articolo 2);
- la soppressione, all'articolo 88, primo comma, della Costituzione, della possibilità, per il Presidente della Repubblica, di sciogliere una sola Camera; si prevede inoltre che nell'ultimo semestre del suo mandato il Presidente della Repubblica potrà sciogliere le Camere non più nei casi in cui questo periodo coincida, in tutto o in parte, con l'ultimo semestre della legislatura ma in tutti quei casi in cui lo scioglimento costituirà un atto dovuto, ai sensi dei nuovi articoli 92 e 94 (articolo 3);
- la previsione, attraverso una modifica dell'articolo 89 della Costituzione, che alcuni atti del Presidente della Repubblica saranno sottratti all'obbligo di controfirma; si tratta della nomina del Presidente del Consiglio, della nomina dei giudici della Corte costituzionale, della concessione della grazia e della commutazione delle pene, del decreto di indizione delle elezioni e dei referendum, dei messaggi alle Camere e del rinvio delle leggi (articolo 4);
- una profonda riscrittura dell'articolo 92 della Costituzione con le seguenti novità: a) la previsione dell'elezione a suffragio universale e diretto del Presidente del Consiglio, che deve svolgersi contestualmente all'elezione di entrambe le Camere; b) la durata della carica del Presidente del Consiglio, pari a cinque anni con un limite di due legislature consecutive, elevate a tre qualora nelle precedenti abbia ricoperto l'incarico per un periodo inferiore a sette anni e sei mesi; c) il rinvio alla legge ordinaria per la definizione del sistema per l'elezione, oltre che delle Camere, del Presidente del Consiglio, con previsione però in Costituzione che le elezioni del Presidente del Consiglio e delle Camere siano contestuali e che vi sia un premio di maggioranza su base nazionale tale da garantire alle liste e ai candidati collegati al Presidente del Consiglio una maggioranza dei seggi in ciascuna delle Camere, nel rispetto del principio di rappresentatività e di tutela delle minoranze linguistiche; d) la previsione che il Presidente del Consiglio sia eletto nella Camera nella quale ha presentato la sua candidatura, facendo venire meno la possibilità di Presidenti del Consiglio non parlamentari; e) la previsione che al Presidente della Repubblica spetta la revoca dei ministri, oltre che la loro nomina, su proposta del Presidente del Consiglio (articolo 5);
- la modifica dell'articolo 57 della Costituzione prevedendo che il principio dell'elezione a base regionale del Senato debba comunque far salvo, oltre ai seggi assegnati alla circoscrizione estero (come previsto nella vigente formulazione), anche il premio di maggioranza su base nazionale nelle elezioni politiche introdotto ai sensi del nuovo testo dell'articolo 92 (cfr. supra, articolo 6);
- una profonda riscrittura dell'articolo 94 della Costituzione in materia di rapporto fiduciario tra Governo e Camere che permane; viene mantenuta la previsione della fiducia iniziale al nuovo Governo; se però questa viene respinta il Presidente della Repubblica è tenuto a rinnovare l'incarico al Presidente del Consiglio eletto; se anche in questo secondo caso la fiducia viene negata, le Camere sono sciolte; nel caso in cui poi venga approvata una mozione di sfiducia, il Presidente del Consiglio eletto si dimette e le Camere sono sciolte; negli altri casi di dimissioni del Presidente del Consiglio, questi, entro sette giorni e previa informativa parlamentare, può chiedere lo scioglimento delle Camere al Presidente della Repubblica che lo dispone; se il Presidente del Consiglio non esercita questa facoltà, il Presidente della Repubblica può conferire, per una sola volta nella legislatura, l'incarico di formare il Governo al Presidente del Consiglio eletto o a un altro parlamentare eletto in collegamento con il Presidente del Consiglio; in caso di decadenza, impedimento permanente o morte del Presidente del Consiglio, il Presidente della Repubblica conferisce, per una sola volta nel corso della legislatura, l'incarico di formare il Governo a un parlamentare eletto in collegamento con il Presidente del Consiglio (articolo 7);
- una norma transitoria in base alla quale la riforma si applicherà a decorrere dalla data del primo scioglimento o della prima cessazione delle Camere – susseguente alla scadenza naturale della legislatura – successiva alla data di entrata in vigore della disciplina per l'elezione del Presidente del Consiglio e delle Camere (articolo 8).
La proposta di legge A.C. 1354 prevede:
- l'elezione diretta del Presidente del Consiglio attraverso una modifica dell'articolo 92 della Costituzione; l'elezione sarà contestuale a quella delle Camere (articolo 2);
- la previsione, all'articolo 94 della Costituzione, del mantenimento del rapporto fiduciario tra Governo e Camere; è soppresso però l'obbligo della fiducia preventiva iniziale; si prevede inoltre che in caso di reiezione di una questione di fiducia, il Governo possa chiedere una nuova deliberazione, se anche in questa la questione di fiducia è respinta il Presidente del Consiglio si deve dimettere (articolo 3);
- in tutti i casi di dimissioni del Presidente del Consiglio, così come in quelli di morte o impedimento permanente, il Presidente della Repubblica scioglie le Camere; ciò attraverso una modifica dell'articolo 88 della Costituzione (articolo 1).
Per maggiori dettagli si rinvia al dossier del Servizio Studi della Camera.
ultimo aggiornamento: 4 luglio 2024