A partire dal 2018 la Corte costituzionale ha fatto ricorso alla tecnica decisoria delle ordinanze di "incostituzionalità differita", vale a dire ad ordinanze che rinviano il giudizio di costituzionalità chiedendo nelle more al Parlamento di legificare nella materia oggetto del giudizio. Questa tipologia di ordinanze si affianca alle pronunce con le quale la Corte richiede al legislatore di intervenire su una determinata materia (cd. pronunce monito).
In molti casi, alle ordinanze di "incostituzionalità differita" e ai moniti ha fatto seguito un'attività parlamentare. In un caso (sull'ordinanza di incostituzionalità differita relativa al cd. ergastolo ostativo) è anche intervenuto un decreto-legge, il decreto-legge n. 162 del 2022.
Per altri elementi su questi aspetti si rinvia alla periodica rassegna di giurisprudenza costituzionale.
Dal 2019, inoltre, la Corte ha adottato ordinanze innovative con riferimento alla possibilità per i singoli parlamentari e per i gruppi parlamentari di sollevare conflitto di attribuzione tra i poteri dello Stato.
Nel corso della XVIII legislatura, la Corte ha infine confermato la sua giurisprudenza in materia di riparto di competenze tra Stato e regioni, in particolare con riferimento all'esigenza del rispetto del principio di leale collaborazione, anche attraverso la previsione di adeguate forme di coinvolgimento del sistema delle conferenze (Conferenza Stato-regioni, Conferenza Stato-città, Conferenza unificata).
L'ordinanza n. 207 del 2018 della Corte costituzionale ha per la prima volta utilizzato la tecnica decisoria dell'"incostituzionalità differita". L'ordinanza infatti rinviava di un anno, all'udienza del 24 settembre 2019, il seguito del giudizio in ordine alla questione di costituzionalità dell'articolo 580 del codice penale che prevede il reato di istigazione e aiuto al suicidio. In proposito, l'ordinanza rileva l'esigenza di un attento bilanciamento dei valori costituzionali coinvolti, bilanciamento da affidare necessariamente al legislatore e segnala che questa esigenza aveva fin lì condotto, in circostanze analoghe, ad una decisione di inammissibilità della questione, accompagnando la pronuncia con un monito al legislatore ad intervenire. Si segnalava che tuttavia questa tecnica decisoria aveva l'effetto di lasciare in vita una normativa comunque ritenuta non conforme a Costituzione e quindi si adottava invece la tecnica dell'"incostituzionalità differita" per impedire che tale normativa continuasse a produrre effetti. Il Parlamento non è intervenuto nell'anno del rinvio dell'udienza e l'articolo 580 del codice penale è stato quindi oggetto di una pronuncia di incostituzionalità parziale con la sentenza n. 242 del 25 settembre 2019. La Camera ha quindi approvato in materia il testo unificato dei progetti di legge C. 2 e abbinate che trasmesso al Senato (S. 2553) non è stato poi definitivamente approvato prima della fine della XVIII legislatura (si rinvia per questi aspetti all'apposito tema).
Merita inoltre segnalare le seguenti ordinanze di "incostituzionalità differita":
Tra i recenti moniti rivolti dalla Corte costituzionale al Parlamento, merita segnalare, rinviando per una trattazione più specifica agli appositi temi:
Per questi aspetti, come anche per gli altri moniti rivolti al legislatore e per le ordinanze di incostituzionalità differita, si rinvia alla Rassegna di giurisprudenza costituzionale, curata dai servizi studi di Camera e Senato.
Con l'ordinanza n. 17 del 2019, la Corte ha affrontato il tema della possibilità per i singoli parlamentari di sollevare conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato da parte di singoli parlamentari. Nello specifico, l'ordinanza ha rigettato il ricorso sollevato da 37 senatori e relativo all'iter di approvazione al Senato della legge di bilancio per il 2019; la Corte ha però affermato anche che il singolo parlamentare è titolare di una serie di prerogative costituzionali distinte da quelle che gli spettano n quanto componente dell'Assemblea - quali il diritto di parola, di proposta e di voto che può esercitare in modo autonomo e indipendente e che può tutelare davanti alla Corte costituzionale con lo strumento del conflitto di attribuzioni. Però, per superare il vaglio preliminare di ammissibilità, occorre che la violazione di queste prerogative sia rilevabile immediatamente e in maniera evidente.
All'ordinanza n. 17 hanno fatto seguito ulteriori ordinanze in materia; tra queste merita segnalare che:
Per ulteriori elementi in materia si rinvia ai capitoli relativi alla giurisprudenza costituzionale presenti nei rapporti sulla legislazione 2019-2020, 2021 e 2022, quest'ultimo di prossima pubblicazione.
Nella recente giurisprudenza costituzionale in materia di rapporti fra Stato e Regioni trovano conferma gli orientamenti consolidati per i quali è il principio di leale collaborazione a presiedere a tutti i rapporti che intercorrono tra Stato e Regioni. Per la Corte, nei casi di intersezione e sovrapposizione tra competenze statali e competenze regionali per la definizione di una disciplina, può essere richiesta la previa intesa in sede di Conferenza unificata o di Conferenza Stato-regioni, al fine di garantire un contemperamento tra potestà statali e prerogative regionali, in presenza di prevalenza di una materia di legislazione concorrente o di residuale competenza regionale. In altri casi di minore impatto sulle competenze regionali, la giurisprudenza della Corte continua a ritenere sufficiente l'acquisizione di un parere della Conferenza.
Tra le sentenze più recenti che si sono soffermate sulle ipotesi di intreccio di competenze legislative tra Stato e Regioni, si segnala:
Infine, con riferimento all'emergenza COVID-19, sotto il profilo dei rapporti tra Stato e Regioni, la sentenza n. 37 del 2021 ha ricondotto ogni misura atta a contrastare una pandemia sanitaria, ovvero a prevenirla, nella materia della «profilassi internazionale» (art. 117, secondo comma, lettera q), Cost.),e perciò affidata interamente alla competenza legislativa esclusiva dello Stato. Per la Corte, le autonomie regionali, ordinarie e speciali, non sono estranee alla gestione delle crisi emergenziali in materia sanitaria, in ragione delle attribuzioni loro spettanti nelle materie "concorrenti" della tutela della salute e della protezione civile, ma "nei limiti in cui esse si inseriscono armonicamente nel quadro delle misure straordinarie adottate a livello nazionale, stante il grave pericolo per l'incolumità pubblica".
Per ulteriori elementi si rinvia al dossier Il riparto delle competenze legislative nel Titolo V (luglio 2022).