In materia di sport, nel corso della XVIII legislatura, oltre ad essere stati disciplinati i rapporti tra il CONI (Comitato olimpico italiano) e Sport e salute Spa, si è intrapreso un percorso per il riconoscimento in Costituzione del diritto allo sport, che si è concluso, nella corrente legislatura, con l'approvazione della legge costituzionale 26 settembre 2023, n. 1, che reca la "Modifica all'articolo 33 della Costituzione, in materia di attività sportiva".
Nella passata legislatura, è stata inoltre approvata la legge n. 86 del 2019, recante "Deleghe al Governo e altre disposizioni in materia di ordinamento sportivo, di professioni sportive nonché di semplificazione", cui è stato dato seguito con l'emanazione di alcuni decreti legislativi.
Si ricorda, preliminarmente, che nel corso della XVIII legislatura è stata approvata la legge n. 86 del 2019, recante "Deleghe al Governo e altre disposizioni in materia di ordinamento sportivo, di professioni sportive nonché di semplificazione".
In attuazione della legge n. 86 del 2019, sono stati emanati:
- il decreto legislativo n. 36 del 2021, recante "Attuazione dell'articolo 5 della legge 8 agosto 2019, n. 86, recante riordino e riforma delle disposizioni in materia di enti sportivi professionistici e dilettantistici, nonché di lavoro sportivo" (in applicazione di tale decreto legislativo, sono state emanate la circolare INPS n. 88 del 31 ottobre 2023, la circolare dell'Ispettorato nazionale del lavoro n. 2 del 25 ottobre 2023 e il seguente documento realizzato dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e il Ministro per lo Sport e i Giovani del 12 aprile 2024);
- il decreto legislativo n. 37 del 2021, recante "Attuazione dell'articolo 6 della legge 8 agosto 2019, n. 86, recante misure in materia di rapporti di rappresentanza degli atleti e delle società sportive e di accesso ed esercizio della professione di agente sportivo";
- il decreto legislativo n. 38 del 2021, recante "Attuazione dell'articolo 7 della legge 8 agosto 2019, n. 86, recante misure in materia di riordino e riforma delle norme di sicurezza per la costruzione e l'esercizio degli impianti sportivi e della normativa in materia di ammodernamento o costruzione di impianti sportivi";
- il decreto legislativo n. 39 del 2021, recante "Attuazione dell'articolo 8 della legge 8 agosto 2019, n. 86, recante semplificazione di adempimenti relativi agli organismi sportivi" (in applicazione dell'art. 11 del predetto decreto legislativo è stato adottato il regolamento del 29 gennaio 2024, sulla tenuta, conservazione e gestione del Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche);
- il decreto legislativo n. 40 del 2021 recante "Attuazione dell'articolo 9 della legge 8 agosto 2019, n. 86, recante misure in materia di sicurezza nelle discipline sportive invernali".
Sono stati successivamente emanati il decreto legislativo n. 163 del 2022, recante "Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36, in attuazione dell'articolo 5 della legge 8 agosto 2019, n. 86, recante riordino e riforma delle disposizioni in materia di enti sportivi professionistici e dilettantistici, nonché di lavoro sportivo" e il decreto legislativo n. 120 del 2023, recante "Disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi 28 febbraio 2021, nn. 36, 37, 38, 39 e 40".
Per un quadro complessivo sull'attuazione della legge n. 86 del 2019, si rinvia a questa apposita pagina web del Dipartimento dello sport della Presidenza del Consiglio dei ministri.
Il rapporto fra CONI e Sport e salute spa e il sistema di finanziamento dello sport
Il D.L. 138/2002 (L. 178/2002: art. 8), come modificato dal D.L. 4/2006 (L. 80/2006: art. 34-bis), aveva previsto che il CONI - autorità di disciplina, regolazione e gestione delle attività sportive nazionali -, per l'espletamento dei suoi compiti, si avvaleva della "CONI Servizi spa", previa stipula di un contratto di servizio annuale. Il capitale sociale della CONI Servizi spa era di € 1 mln e le azioni della società erano attribuite al Ministero dell'economia e delle finanze.
Successivamente, la L. di bilancio 2019 (L. 145/2018: art. 1, commi 629-633) ha disposto che la "CONI Servizi spa" assumeva la denominazione di "Sport e salute spa" e che, conseguentemente, ogni richiamo alla CONI Servizi spa contenuto in disposizioni normative vigenti deve intendersi riferito alla Sport e salute spa.
La stessa L. di bilancio 2019 aveva disposto che il contratto di servizio – sulla cui base il CONI si avvaleva della società – acquistava efficacia dopo l'approvazione da parte dell'autorità di Governo competente in materia di sport.
Da ultimo, il D.L. 5/2021 (L. 43/2021: art. 1, commi 1-5, come modificato dal D.L. 80/2021-L. 113/2021: art. 17-terdecies), nello stabilire che il CONI, per l'espletamento dei compiti relativi al proprio funzionamento e alle proprie attività istituzionali, è munito di una propria dotazione organica di personale (in misura di 165 unità di personale, delle quali 10 unità di personale dirigenziale di livello non generale) – la cui articolazione è definita con proprio atto – e di beni strumentali, ha eliminato la previsione in base alla quale il CONI si avvale, per l'espletamento dei suoi compiti, della Sport e salute spa, previa stipula del contratto di servizio annuale.
Nello specifico, ha disposto che il personale di Sport e Salute spa, già dipendente del CONI alla data del 2 giugno 2002, che alla data della sua entrata in vigore prestava servizio presso il CONI in regime di avvalimento, è trasferito nel ruolo del personale del CONI, salvo il diritto di opzione per restare alle dipendenze di Sport e Salute spa.
Il completamento della pianta organica avviene mediante concorsi pubblici per i quali i criteri e le modalità sono stabiliti con atto del CONI. Le procedure concorsuali, da concludere entro il 31 dicembre 2021, possono svolgersi con modalità semplificate e consistere in una valutazione per titoli e nell'espletamento di almeno una prova. Il 50% dei posti messi a concorso, suddivisi per le singole qualifiche funzionali dirigenziale e non dirigenziale, è riservato al personale dipendente a tempo indeterminato della Sport e Salute spa che, alla data di entrata in vigore del D.L., si trovava collocato in posizione di avvalimento presso il CONI e non rientrava nelle ipotesi precedenti.
Il medesimo D.L. 5/2021 (L. 43/2021: art. 2, comma 4) ha previsto, altresì, il trasferimento al CONI di impianti sportivi e fabbricati specificamente individuati.
Al contempo, lo stesso D.L. 5/2021 (L. 43/2021: art. 1, comma 6) ha previsto che CONI e Sport e salute spa possono regolare con appositi contratti di servizio lo svolgimento di specifiche attività o servizi ulteriori rispetto a quelli propri del CONI.
Con particolare riguardo alla governance della Sport e Salute spa, questa è stata ridefinita dalla già citata L. di bilancio 2019 (L. 145/2018: art. 1, commi 629-633). In particolare, fermo restando che le azioni della stessa società sono attribuite al MEF, è stato stabilito che il consiglio di amministrazione fosse composto di 3 membri (più, per alcune funzioni, un consigliere aggiunto), di cui uno con funzioni di presidente (come si descriverà di seguito, il decreto-legge n. 44 del 2023 ha portato a 5 il numero dei componenti del c.d.a.).
Il presidente – che è nominato dall'autorità di Governo competente in materia di sport, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti – ha la rappresentanza legale della società e svolge anche le funzioni di amministratore delegato.
La medesima L. di bilancio 2019 (L. 145/2018: art. 1, commi 629-633) ha, inoltre, modificato il meccanismo di finanziamento dell'attività sportiva nazionale da parte dello Stato. In particolare, ha previsto, anzitutto, che, dal 2019, le risorse destinate al CONI e alla Sport e salute spa sono complessivamente stabilite nella misura annua – comunque non inferiore a € 410 mln – del 32% delle entrate effettivamente incassate dal bilancio dello Stato nell'anno precedente derivanti dal versamento delle imposte ai fini IRES, IVA, IRAP e IRPEF nei settori di attività relativi a gestione di impianti sportivi, attività di club sportivi, palestre e altre attività sportive. L'importo può essere rimodulato annualmente in relazione alle entrate effettive.
A seguito delle modifiche introdotte dal D.L. 5/2021 (L. 43/2021: art. 2, comma 1), le risorse complessive sono così ripartite:
Successivamente, la L. di bilancio 2022 (L. 234/2021, art. 1, commi 917-921), al fine di un rafforzamento dell'organico del CONI, ha disposto il trasferimento al CONI di alcuni contratti di lavoro in essere con Sport e Salute SpA, fermo restando l'assenso del personale interessato. Hanno inoltre autorizzato il CONI ad assumere personale a tempo indeterminato, nel rispetto della disciplina assunzionale prevista per il pubblico impiego, sino al completamento della dotazione organica, con riferimento ai posti ancora vacanti a conclusione della procedura relativa alla richiamata cessione di contratti.
Inoltre, la richiamata L. di bilancio 2022 (art. 1, comma 970) ha previsto l'attribuzione all'Autorità di governo competente in materia di sport della facoltà di potersi avvalere della società Sport e Salute S.p.A. nell'ambito dell'attività di controllo sull'utilizzo delle risorse da parte degli organismi sportivi, attribuendo alla richiamata Autorità di governo il potere di nominare uno dei componenti dei Collegi dei revisori dei conti delle Federazioni sportive nazionali (FSN) e delle Discipline sportive associate (DSA) e disponendo in ordine alle modalità di adeguamento dello statuto, dei principi fondamentali e dei regolamenti del CONI, nonché degli statuti e dei regolamenti delle FSN e delle DSA medesime.
Si ricorda, poi, che la medesima legge di bilancio 2022 (art. 1, commi 185-190) ha previsto agevolazioni per lo sviluppo dello sport. Nello specifico, si prevede che, per gli anni 2022, 2023 e 2024, gli utili delle Federazioni Sportive Nazionali riconosciute dal Comitato Olimpico Nazionale Italiano derivanti dall'esercizio di attività commerciale non concorrano a formare il reddito imponibile ai fini IRES e il valore della produzione netta ai fini IRAP, a condizione che in ciascun anno le Federazioni Sportive destinino almeno il 20% degli stessi allo sviluppo - diretto o per il tramite dei soggetti componenti le medesime Federazioni - delle infrastrutture sportive, dei settori giovanili e della pratica sportiva dei soggetti con disabilità. Viene quindi disciplinata la rendicontazione e certificazione dei costi effettivamente sostenuti, mentre si condiziona l'efficacia della misura all'autorizzazione della Commissione europea, ai sensi della disciplina sugli aiuti di Stato. Inoltre, si integra di 2 milioni di euro per l'anno 2022 e 3 milioni di euro per l'anno 2023 la dotazione finanziaria per il potenziamento dell'attività sportiva universitaria. Si estende, poi, al 2023 l'autorizzazione di spesa di 50 milioni di euro relativa al fondo per gli sgravi contributivi nel settore dilettantistico. Si estende altresì all'anno 2022 la possibilità di fruire del credito d'imposta per le erogazioni liberali per interventi di manutenzione e restauro di impianti sportivi pubblici e per la realizzazione di nuove strutture sportive pubbliche (Sport bonus).
Da ultimo, l'art. 22, commi 2-4 del decreto-legge n. 44 del 2023 (legge n. 74 del 2023) ha introdotto alcune modifiche alla governance e alle funzioni di Sport e salute s.p.a. Innanzitutto, viene modificata la disciplina del consiglio di amministrazione, sotto tre profili: a) si portano - come anticipato - da 3 a 5 i componenti del c.d.a. (compresi il presidente e l'amministratore delegato); b) si elimina la coincidenza fra presidente del c.d.a. e amministratore delegato, figura che viene contestualmente introdotta e disciplinata; c) si prevede che i tre componenti restanti siano nominati, rispettivamente, dal Ministro della salute, dal Ministro dell'istruzione e del merito e dal Ministro dell'università e della ricerca.
Per quanto riguarda le funzioni, tale disposizione ha autorizzato la società a fornire supporto tecnico operativo alle amministrazioni interessate, nell'ambito dell'attuazione degli investimenti previsti dal PNRR, dal fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC) e dagli altri fondi nazionali ed europei.
Il riordino delle disposizioni in materia di enti sportivi professionistici e dilettantistici e la disciplina del rapporto di lavoro sportivo
In attuazione della delega recata dalla L. 86/2019 (art. 5) per il riordino e la riforma delle disposizioni in materia di enti sportivi professionistici e dilettantistici, nonché per la disciplina del rapporto di lavoro sportivo, è stato emanato il d.lgs. 28 febbraio 2021, n. 36.
In particolare, il d.lgs. – dando seguito allo specifico criterio direttivo – ha introdotto la definizione di lavoratore sportivo, senza distinzione fra settore professionistico e settore dilettantistico, e ha previsto, per la prima volta, tutele lavoristiche e previdenziali per tutti i lavoratori sportivi. Inoltre, ha previsto l'abolizione del vincolo sportivo, inteso come limitazione alla libertà contrattuale dell'atleta, anche nel settore dilettantistico, entro il 1° luglio 2022, con il parallelo riconoscimento di un premio di formazione alle associazioni e società sportive che hanno formato l'atleta.
Qui il dossier predisposto sullo schema di d.lgs.
In base a quanto disposto dal D.L. 73/2021 (L. 106/2021: art. 10, comma 13-quater, lett. a) e b)), le disposizioni del d.lgs. 36/2021 si applicheranno dal 1° gennaio 2023, ad eccezione di quelle in materia di riconoscimento ai fini sportivi (art. 10), sostegno delle donne nello sport (artt. 39 e 40) pari opportunità per le persone con disabilità nell'accesso ai gruppi sportivi militari e dei corpi civili dello Stato (artt. 43-50), che si applicheranno a decorrere dal 1° gennaio 2022.
Successivamente, è stato adottato il decreto legislativo n. 163 del 2022, recante "Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36, in attuazione dell'articolo 5 della legge 8 agosto 2019, n. 86, recante riordino e riforma delle disposizioni in materia di enti sportivi professionistici e dilettantistici, nonche' di lavoro sportivo".
Qui il dossier predisposto sullo schema di decreto integrativo e correttivo del d.lgs. 36/2021.
Inoltre, è stato adottato il decreto legislativo n. 120 del 2023, recante "Disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi 28 febbraio 2021, nn. 36, 37, 38, 39 e 40", il cui articolo 1 reca appunto "Modifiche al decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36".
Da ultimo, il decreto-legge n. 89 del 2024 (legge n. 120 del 2024) ha differito - mediante novelle all'art. 31 del decreto legislativo n. 36 del 2021 - dal 1° luglio 2024 al 1° luglio 2025 il termine di decorrenza dell'abolizione del vincolo sportivo degli atleti (vincolo costituito dalle limitazioni alla libertà contrattuale) per i tesseramenti già in atto al 30 giugno 2023 e operanti, dopo quest'ultima data, senza soluzione di continuità (anche mediante rinnovo).
Organi consultivi per la tutela degli interessi dei tifosi nelle società sportive professionistiche
La L. 86/2019 (art. 4, comma 1) – novellando la L. 91/1981 – ha previsto che negli atti costitutivi delle società sportive professionistiche deve essere previsto un organo consultivo che provvede, con pareri obbligatori ma non vincolanti, alla tutela degli interessi specifici dei tifosi.
L'organo è formato da un minimo di 3 a un massimo di 5 membri eletti, ogni 3 anni, dagli abbonati alla società sportiva. L'organo consultivo elegge, tra i propri membri, il presidente, che può assistere alle assemblee dei soci.
Successivamente, il D.L. 162/2019 (L. 8/2020: art. 15-bis) ha prorogato (da 6 mesi) a 18 mesi dal 31 agosto 2019 (data di entrata in vigore della L. 86/2019) il termine entro cui le società sportive professionistiche dovevano adeguarsi alle disposizioni introdotte.
La regolamentazione della professione di agente sportivo
La L. di bilancio 2018 (L. 205/2017: art. 1, comma 373) ha previsto l'istituzione presso il CONI del Registro nazionale degli agenti sportivi, al quale deve essere iscritto chi, sulla base di un incarico scritto, mette in relazione due o più soggetti operanti nell'ambito di una disciplina sportiva riconosciuta dallo stesso CONI, ai fini della conclusione di un contratto di prestazione sportiva professionistica, del trasferimento di tale prestazione, o del tesseramento presso una Federazione sportiva professionistica.
Successivamente, in attuazione della delega recata dalla L. 86/2019 (art. 6) per il riordino delle disposizioni in materia di rapporti di rappresentanza di atleti e di società sportive e di accesso ed esercizio della professione di agente sportivo, è stato emanato il d.lgs. 28 febbraio 2021, n. 37.
Il d.lgs. 37/2021 ha introdotto una nuova disciplina della professione di agente sportivo, in particolare estendendo l'ambito dell'operatività della stessa a tutti i contratti di lavoro sportivo e non più solo a quelli di prestazione sportiva professionistica.
Confermandosi l'obbligo di iscrizione al Registro nazionale degli agenti sportivi, ha poi disciplinato con norma di rango primario, fra l'altro, le cause di incompatibilità e di conflitto di interessi, gli obblighi nell'esercizio dell'attività, il contratto di mandato, il compenso da corrispondere all'agente sportivo.
Qui il dossier predisposto sullo schema di decreto legislativo.
In base a quanto disposto, da ultimo, dal D.L. 73/2021 (L. 106/2021: art. 10, comma 13-quater, lett. c)), le disposizioni del d.lgs. 37/2021 si applicano dal 1° gennaio 2023.
Da ultimo, è stato adottato il decreto legislativo n. 120 del 2023, recante "Disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi 28 febbraio 2021, nn. 36, 37, 38, 39 e 40", il cui articolo 2 reca appunto "Modifiche al decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 37".
Inoltre, il decreto-legge n. 75 del 2023 (legge n. 112 del 2023) ha previsto le seguenti misure:
si modifica l'articolo 5-quaterdecies, del decreto-legge n. 162 del 2022, escludendo che le controversie aventi ad oggetto i provvedimenti relativi alla ammissione ai campionati dilettantistici possano, fino al 31 dicembre 2025, continuare ad essere trattate attraverso la disciplina speciale dettata durante il periodo dell'emergenza epidemiologica (art. 35).
Da ultimo, il decreto-legge n. 71 del 2024 (legge n. 106 del 2024) ha disposto le seguenti misure in ambito sportivo:
si introduce nel decreto legislativo n. 36 del 2021 un nuovo articolo, il 13-bis, volto ad istituire una Commissione indipendente per la verifica dell'equilibrio economico e finanziario delle società sportive professionistiche. La Commissione opererà, quale organismo di controllo e vigilanza sulla legittimità e regolarità della gestione economica e finanziaria delle società sportive professionistiche partecipanti ai campionati relativi a discipline di sport di squadra al fine di verificare il rispetto dei principi di corretta gestione, il mantenimento dell'equilibrio economico e finanziario e il funzionamento dei controlli interni. Il medesimo articolo 13-bis, disciplina quindi composizione, funzioni, organizzazione, modalità di funzionamento, dotazione finanziaria e di personale della Commissione. Inoltre, anche in questo caso novellando il decreto legislativo n. 36 del 2021, si differisce dal 1° luglio 2024 al 1° luglio 2025 il termine a decorrere dal quale si applicano le disposizioni in materia di istituzione, all'interno delle società sportive professioniste, di un organo consultivo rappresentativo delle tifoserie (art. 2);
si modifica la disciplina sulle prestazioni di lavoro sportivo da parte di dipendenti delle pubbliche amministrazioni; le novelle consentono tali prestazioni, fino al limite di 5.000 euro annui di corrispettivi, sulla base della sola comunicazione preventiva, in luogo dell'autorizzazione dell'amministrazione di appartenenza (autorizzazione prevista, per i pubblici dipendenti, nella disciplina precedente le novelle, per tutti i casi di lavoro sportivo con corrispettivo) e introducono una norma speciale, valida per l'ambito del lavoro sportivo, sui termini e le modalità delle comunicazioni obbligatorie alla pubblica amministrazione di appartenenza da parte dei soggetti eroganti corrispettivi (comunicazioni previste in via generale per i corrispettivi relativi ad incarichi subordinati ad autorizzazione dell'amministrazione di appartenenza). Inoltre si abroga una norma sulla qualificazione fiscale come reddito di lavoro autonomo dei redditi derivanti da prestazioni sportive oggetto di contratto diverso da quello di lavoro subordinato e da quello di collaborazione coordinata e continuativa; l'abrogazione è intesa a far salva con chiarezza la distinzione, ai fini fiscali, tra attività abituale e attività occasionale. Si ridefinisce, infine, la disciplina dei rimborsi per le prestazioni sportive dei volontari; la novella consente, previa l'adozione di una relativa regolamentazione da parte del soggetto competente per il relativo ambito sportivo, il riconoscimento di rimborsi forfettari, nel limite complessivo di 400 euro mensili, in luogo delle precedenti possibilità di rimborso (che contemplavano anche una forma forfettaria, sulla base di un'autocertificazione, ma con importo non superiore a 150 euro mensili); la novella introduce anche un obbligo di comunicazione relativa ai rimborsi forfettari in oggetto (art. 3);
si prevede che la NADO Italia, organizzazione nazionale antidoping in Italia, sia dotata di personalità giuridica di diritto privato, quale agenzia tecnica indipendente. Si dispone, inoltre, che la Nado Italia, per l'esercizio delle sue funzioni, si avvalga delle risorse umane e strumentali della società Sport e Salute Spa. Si interviene, poi, in materia di livello di finanziamento del movimento sportivo nazionale, prevedendo che una quota del previsto ammontare di risorse, pari a 7,7 milioni di euro annui, sia espressamente assegnata alla NADO Italia, a decorrere dal 2026 (art. 4);
si interviene sulla normativa in materia di accesso alla ripartizione delle risorse derivanti dalla commercializzazione dei diritti audiovisivi relativi ai campionati di calcio, prevedendo in particolare che, in relazione agli incarichi di revisione dei bilanci delle società calcistiche, il limite di durata di tre esercizi e la previsione che gli stessi non possono essere rinnovati o nuovamente conferiti se non a tre anni di distanza dal precedente incarico si applichi alle sole società diverse da quelle emittenti valori mobiliari ammessi alla negoziazione su mercati regolamentati. Si attribuisce, poi, all'amministratore delegato della Società Infrastrutture Milano Cortina 2020-2026 S.p.a. funzioni di commissario straordinario per la realizzazione di talune opere complementari in ambito sportivo, indicate in un apposito allegato del provvedimento in esame (art. 5).
E' stata approvata definitivamente, in seconda lettura, sia dalla Camera dei deputati sia dal Senato della Repubblica, la proposta di legge costituzionale (AC 715-B) volta a introdurre espressamente lo sport tra i valori tutelati dalla Carta fondamentale.
In particolare, si inserisce un nuovo comma all'art. 33 Cost., ai sensi del quale la Repubblica riconosce il valore educativo, sociale e di promozione del benessere psicofisico dell'attività sportiva in tutte le sue forme.
E' stata quindi pubblicata la legge costituzionale 26 settembre 2023, n. 1, che reca la "Modifica all'articolo 33 della Costituzione, in materia di attivita' sportiva".
Per approfondimenti, si rinvia all'apposito dossier.
La formulazione dell'articolato riflette i contenuti, sostanzialmente omogenei fra loro, dei numerosi testi depositati al Senato e alla Camera. Il principale aspetto di differenziazione fra essi era costituito, infatti, dalla scelta circa la sede della materia. In conclusione, a risultare prevalente già in Senato è stata l'opzione favorevole all'intervento sull'articolo 33, rispetto alle ipotesi alternative degli articoli 9 e 32. Da un lato, infatti, si è preferito non intervenire sui principi fondamentali, senza trascurare, peraltro, che l'articolo 9 era contemporaneamente oggetto di un distinto procedimento di revisione (quello in materia di tutela dell'ambiente, poi approvato in via definitiva: cfr. la legge costituzionale n. 1/2022), con il rischio di problematici intrecci; dall'altro lato, si è ritenuto l'articolo 33 collocazione normativa più idonea, in ragione del suo contenuto più ampio ed eterogeneo (arte, scienza, istruzione, alta cultura), rispetto all'articolo 32, che invece ha un oggetto unico e omogeneo, il diritto alla salute, entro cui l'innesto di ulteriori situazioni giuridiche o principi sarebbe potuto apparire distonico, finendo inoltre per accentuare solo una delle varie dimensioni e funzioni dello sport che il revisore costituzionale intende valorizzare.
Quanto al senso e alla portata precettiva della norma, definiti nel corso del dibattito parlamentare, si osserva anzitutto come l'attribuzione alla Repubblica del compito di riconoscere il valore educativo, sociale e di promozione del benessere psicofisico dell'attività sportiva debba essere letta in combinato disposto con l'articolo 114 Cost., implicando che ad esso siano chiamati tutti gli enti costitutivi della stessa Repubblica (Stato, Regioni, Città metropolitane, Province, Comuni), ciascuno secondo le rispettive competenze.
In secondo luogo, la scelta del verbo "riconosce" richiama, all'evidenza, la formula linguistica dell'articolo 2 della Carta, lasciando trasparire la visione dell'attività sportiva come realtà "pre-esistente", in qualche senso "pre-giuridica", di cui la Repubblica è chiamata a prendere atto, offrendole al contempo tutela e promozione.
Il contenuto assiologico dell'attività sportiva, poi, è declinato su tre direttrici, che fra loro non si pongono in rapporto gerarchico, bensì equiordinato e complementare.
La collocazione all'articolo 33 ha reso preferibile indicare per primo il valore educativo, legato allo sviluppo e alla formazione della persona.
A questo si affianca il valore sociale: lo sport, infatti, rappresenta spesso un fattore di aggregazione e uno strumento d'inclusione per individui o cerchie di soggetti in condizioni di svantaggio o marginalità del più vario genere, quali quelle di tipo socio-economico, etnico-culturale o fisico-cognitivo.
Da ultimo, lo sport ha una innegabile correlazione con la salute, specie intesa nella sua più moderna concezione di benessere psico-fisico integrale della persona, anziché come mera assenza di malattia.
Quanto alla scelta della locuzione da impiegare, nel corso dell'esame parlamentare l'espressione "attività sportiva" è stata preferita a "sport" perché quest'ultimo, pur essendo un termine ormai entrato nella lingua italiana, è pur sempre una parola straniera, e quindi non è stato ritenuto opportuno inserirlo nella Costituzione. La formula secondo cui è riconosciuto il valore dell'attività sportiva "in tutte le sue forme" è volta a esplicitare che la norma abbraccia lo sport nella sua accezione più ampia (professionistico, dilettantistico, amatoriale, organizzato o non organizzato).
Nel complesso, la modifica si focalizza sulla dimensione "individuale" dell'attività sportiva e dunque sulla sua possibile configurazione in termini di diritto soggettivo, o di diritto fondamentale di rango costituzionale: elemento di novità rispetto ai profili di autonomia dell'ordinamento sportivo rispetto a quello statuale, o al riparto di competenze fra enti territoriali, sui quali l'attenzione si era in prevalenza concentrata, specie in anni meno recenti.