tema 20 ottobre 2023
Studi - Cultura La certificazione linguistica dell'italiano
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1. Quadro di riferimento internazionale ed europeo

Il quadro normativo in materia di certificazione linguistica presenta, nei Paesi membri dell'area geografica europea, significativi profili di convergenza che derivano principalmente da due elementi:

● il Quadro comune europeo di riferimento per le lingue (QCER), adottato dal Consiglio d'Europa (dunque, a livello internazionale) nel 2001, l'anno europeo delle lingue, all'esito di un lungo processo di elaborazione, sperimentazione e consultazione.

Il QCER è un descrittore che comprende tre ampie fasce di competenza (Base, Autonomia e Padronanza), ripartite a loro volta in due livelli ciascuna per un totale di sei livelli complessivi, e descrive ciò che un individuo è in grado di fare in dettaglio a ciascun livello nei diversi ambiti di competenza: comprensione scritta (comprensione di elaborati scritti), comprensione orale (comprensione della lingua parlata), produzione scritta e produzione orale (abilità nella comunicazione scritta e orale). I livelli vengono identificati con lettere da «A» a «C» con qualità crescente (A=minimo, C=massimo) sottosuddivisi tramite numeri affiancati da «1» a «2», sempre a qualità crescente (1=minimo, 2=massimo): il livello minimo è quindi «A1», mentre il livello massimo è «C2». Operando in chiave di omogeneizzazione dei parametri di valutazione, esso funge da strumento essenziale del programma di politica linguistica del Consiglio d'Europa assieme all'European Language Portfolio (dedicato agli apprendenti), nell'ambito della Convenzione culturale europea del 1958 che riunisce 50 Stati. Il testo è stato aggiornato e integrato dal documento Quadro comune europeo di riferimento per le lingue: apprendimento, insegnamento, valutazione – Volume complementare, del 2018;

● il diritto dell'Unione europea, che, sul presupposto del valore fondante del multilinguismo nel processo d'integrazione europea – riconosciuto dai Trattati (artt. 3 TUE, art. 165 TFUE) e dalla Carta dei diritti fondamentali dell'UE (artt. 21 e 22) – elabora e adotta politiche linguistiche che investono ad ampio spettro la circolazione delle persone e dei lavoratori, il mutuo riconoscimento dei titoli, l'istruzione, la cultura.

Per ulteriori approfondimenti, cfr. l'apposito documento di sintesi, aggiornato al 2023, predisposto dal Parlamento europeo.

Le stesse istituzioni europee hanno sostanzialmente recepito gli standard del Quadro comune europeo di riferimento per le lingue a partire dalla Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio - L'indicatore europeo di competenza linguistica COM/2005/0356 def. del 1° agosto 2005, riconoscendolo come "un sistema largamente accettato e utilizzato da vari Stati membri per determinare ciascuno i propri criteri di riferimento nel settore". Si segnala, peraltro, una ampia rete di collegamenti e iniziative congiunte fra istituzioni internazionali sorte nell'ambito del Consiglio d'Europa (si veda in particolare l'European Centre for Modern Languages of the Council of Europe) e istituzioni europee o centri di ricerca europei: cfr. il ruolo significativo assegnato a Mercator - European Research Centre on Multilingualism and Language Learning (fondato sulla base di una iniziativa promossa dalla Commissione Europea e oggi ospitato dall'Accademia di Frisia).

L'impatto dei due fattori sopra considerati determina nei Paesi dell'area europea – come anticipato – diversi aspetti comuni sul piano comparatistico:

i) la pressoché generalizzata adozione del QCER come descrittore dei parametri e degli standard (cfr. anche, al riguardo, il rapporto Key Data on Teaching Languages at School in Europe – 2023, di Eurydice), di frequente attraverso espliciti riferimenti contenuti in norme legislative o sub-legislative (ad esempio, per alcuni settori in Italia, Austria, Francia). Per una comparazione ufficiale fra diversi Stati europei, operata Direzione Generale delle Politiche Interne della Commissione europea su richiesta del Parlamento europeo, cfr. lo studio del 2013 "Attuazione del quadro comune europeo per le lingue nei sistemi di istruzione europei", spec. pp. 6 ss., dove si analizzano i casi di Svezia, Francia, Paesi Bassi, Ungheria, Austria e Regno Unito – Scozia;

ii) la formazione di tabelle di equipollenza e convertibilità dei titoli e delle certificazioni inerenti alle diverse lingue sempre alla luce della griglia del QCER; visto il successo del modello, tali tabelle sono estese anche a certificazioni linguistiche di paesi extraeuropei (Russia, Paesi Arabi, Cina, ecc..);

iii) le modalità di rilascio delle certificazioni e i requisiti degli enti certificatori non sono invece determinate in modo puntuale dal quadro giuridico internazionale ed europeo. Da una prima analisi delle principali realtà europee risulta comunque una situazione omogenea, contraddistinta dalla presenza, per ciascun Paese, di un numero limitato di soggetti certificatori (in genere, università, accademie o istituti di cultura) pubblici o privati che operano in convenzione con le istituzioni statali competenti: si veda ad esempio l'importante ruolo svolto, per la lingua tedesca, dal Goethe Institut e, per lo spagnolo, dall'Instituto Cervantes assieme all'Università di Salamanca; in Francia un ruolo assai significativo nei diplomi è svolto invece dal Ministero dell'istruzione.

 

2. La certificazione della lingua italiana

 

Il tema della certificazione della lingua italiana si inscrive prevalentemente all'interno della disciplina degli interventi per la promozione della cultura e della lingua italiana posti in capo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale (MAECI)

In via generale, la regolazione dell'attività degli istituti italiani di cultura all'estero e degli interventi per la promozione della cultura e della lingua italiana è posta dalla legge 22 dicembre 1990, n. 401: le finalità della normativa sono fissate dall'articolo 2, in base al quale "la Repubblica promuove la diffusione all'estero della cultura e della lingua italiana onde contribuire allo sviluppo della reciproca conoscenza fra i popoli, nel quadro più generale dei rapporti tra il nostro Paese e la comunità degli altri Stati".

La responsabilità istituzionale per il perseguimento di tali finalità è posta in capo al MAECI (attualmente, alla materia è preposta la Direzione generale per la diplomazia pubblica e culturale ex art. 13 del D.M. 1202/2753), ferme restando le competenze previste dalle leggi vigenti per la Presidenza del Consiglio dei Ministri e per le singole Amministrazioni dello Stato.

Per quanto concerne le funzioni specifiche del Ministero degli affari esteri, delineate all'art. 3 della legge n. 401/1990, esse consistono fra l'altro nella definizione degli accordi sugli scambi culturali con gli altri Stati, e nella cura della loro attuazione. Il Ministero, inoltre, promuove il coordinamento da un lato delle Amministrazioni dello Stato e degli enti e istituzioni pubblici, e dall'altro delle associazioni, fondazioni e privati, al fine della massimizzazione della promozione culturale dell'Italia all'estero.

Per approfondimenti ulteriori, cfr. l'apposito dossier predisposto dal Servizio studi.

Per quanto qui rileva, la legge 401/1990 contempla in più parti la stipulazione di convenzioni e accordi con enti pubblici e privati per l'esercizio di funzioni pubbliche da essa previste e per il perseguimento dei relativi obiettivi (cfr. in particolare art. 3, comma 1, lett. b e c, e art. 6).

Proprio in virtù della legge 401/1990 e degli strumenti convenzionali da essa prefigurati, sin dai primi anni '90 il Ministero degli esteri ha sottoscritto convenzioni per individuare quali enti certificatori della lingua italiana la Società Dante Alighieri, l'Università per Stranieri di Perugia, l'Università per Stranieri di Siena e l'Università degli Studi Roma Tre. Da ultimo – anche sulla base di un più recente rinnovo delle convenzioni stipulate in data 14 giugno 2013 – i quattro enti hanno costituito l'associazione Certificazione Lingua Italiana di Qualità – CLIQ con l'obiettivo di promuovere una cultura della valutazione certificatoria per l'italiano come L2 e garantire un sistema di qualità della certificazione delle competenze linguistiche, in linea con gli standard scientifici fissati dal Consiglio d'Europa nel Quadro Comune Europeo di Riferimento per le Lingue. Il 16 febbraio 2022 è stato siglato l'Agreement con cui l'Associazione CLIQ è entrata in ALTE, l'Associazione Europea dei Language Testers fondata nel 1989 come organizzazione non-profit e ONG presso il Consiglio d'Europa.

Qui può essere consultata la pagina dedicata del MAECI.

Qui può essere consultato il sito dell'associazione CLIQ e il relativo statuto.

I 4 enti rilasciano certificati con diversa denominazione:

La tabella di corrispondenza dei certificati rilasciati dagli enti certificatori dell'Associazione CLIQ indica il livello corrispondente nel QCER.

I corsi di studio e gli esami volti al rilascio dei titoli sono organizzati da una pluralità di enti e istituzioni sia in Italia che all'estero (ad esempio, dagli Istituti italiani di cultura) ma la certificazione finale è rilasciata sempre e soltanto dagli enti certificatori.

Il possesso della certificazione linguistica è prevista a diversi fini nell'ordinamento italiano:

1 – Norme che richiedono la certificazione e il suo possesso per il permesso di soggiorno e la cittadinanza

2 – Norme che riguardano la certificazione e il suo possesso per l'accesso degli studenti internazionali (non UE)

3 – Riconoscimento implicito del livello di competenza linguistica in italiano tramite attestazioni

(ai link, gli estratti delle normative pertinenti predisposti dall'Associazione Cliq).

Occorre evidenziare come in taluni ambiti il ruolo dei 4 enti certificatori sia espressamente menzionato da atti normativi o amministrativi. Si segnalano in particolare:

il Decreto del Ministro dell'interno 7 dicembre 2021 ("Modalità di svolgimento del test di conoscenza della lingua italiana, previsto dall'articolo 9 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, introdotto dall'articolo 1, comma 22, lettera i) della legge n. 94/2009"), prevede che non è tenuto all'effettuazione del prescritto testo lo straniero "in possesso di un attestato di conoscenza della lingua italiana che certifica un livello di conoscenza non inferiore al livello A2 del Quadro comune di riferimento europeo per la conoscenza delle lingue approvato dal Consiglio d'Europa, rilasciato dagli enti certificatori riconosciuti, di cui all'allegato A, che costituisce parte integrante del presente decreto". Nell'allegato A figurano, per l'appunto, i 4 enti certificatori cui si aggiunge l'Università per stranieri Dante Alighieri di Reggio Calabria. La stessa disposizione in commento prevede comunque, configurando una clausola di apertura, che "al fine di garantire il principio dell'autonomia universitaria, anche per il rilascio di certificazioni di lingua italiana da parte di ulteriori istituzioni rispetto a quelle di cui al precedente periodo e per garantire il necessario controllo sulla qualità delle certificazioni stesse, il Ministro dell'università e della ricerca individuerà con proprio decreto le procedure di accreditamento, verifica e monitoraggio del possesso dei requisiti di qualità degli enti certificatori stessi";

la circolare del MUR recante "procedure per l'ingresso, il soggiorno, l'immatricolazione degli studenti internazionali e il relativo riconoscimento dei titoli, per i corsi della formazione superiore in Italia valide per l'anno accademico 2023-2024" che ai fini dell'immissione prevede, al punto 1.1. della Parte III, che "gli studenti esonerati dalla prova di lingua italiana, ma comunque sottoposti al limite delle rispettive quote di posti riservati ai cittadini richiedenti visto e residenti all'estero, sono coloro che abbiano ottenuto le certificazioni di competenza in lingua italiana nei gradi non inferiori al livello B2 del Consiglio d'Europa, emesse nell'ambito del sistema di qualità CLIQ (Certificazione Lingua Italiana di Qualità), che riunisce in associazione gli attuali enti certificatori (Università per stranieri di Perugia, Università per stranieri di Siena, Università Roma Tre, Società "Dante Alighieri"), nonché emesse dall'Università per stranieri "Dante Alighieri" di Reggio Calabria, anche in convenzione con gli Istituti italiani di Cultura all'estero o altri soggetti accreditati. Tali certificazioni possono essere conseguite nel paese di origine, nelle sedi d'esame convenzionate presenti in tutto il mondo".

 

3. Focus: la certificazione delle lingue straniere per i docenti nel sistema dell'istruzione italiano

 

Benché esuli dal perimetro specifico della certificazione della lingua italiana, attenendo alle lingue straniere, si descrive brevemente la disciplina dei requisiti per la valutazione e il riconoscimento della validità delle certificazioni delle competenze linguistico-comunicative in lingua straniera per il personale docente: ciò al fine di evidenziare un modello normativo (basato sulla presenza di elenchi aperti di enti certificatori, con la valutazione sull'iscrizione affidata a una commissione ministeriale o potenzialmente a un'istituzione diversa) per eventuali prospettive di riforma.

Con riferimento agli studenti, dal 2018, con l'introduzione della Prova di Inglese nella rilevazione nazionale, l'INVALSI ha adottato i livelli stabiliti nel QCER per valutare la preparazione degli alunni. Per quanto attiene al personale scolastico, i requisiti per la valutazione e il riconoscimento della validità delle certificazioni delle competenze linguistico-comunicative in lingua straniera – prescritte per l'attribuzione di determinati insegnamenti o ai fini dell'aggiornamento e formazione professionale – sono disciplinate dal Decreto del Ministero dell'istruzione e del merito n. 62 del 10 marzo 2022. Il decreto, che pure si rifà al QCER, istituisce presso la Direzione generale per il personale scolastico l'elenco dei soggetti italiani e stranieri qualificati per il rilascio delle certificazioni linguistiche e la corrispondenza tra i livelli del QCER, i titoli di studio e le attestazioni nazionali; l'inserimento in elenco ha validità per un periodo di 3 anni dalla pubblicazione del decreto, salva richiesta di reinserimento al termine. La valutazione dei titoli è effettuata da una commissione ministeriale apposita; l'organo può essere integrato da esperti di Università italiane, di Ambasciate ed Enti culturali dei Paesi nei quali le lingue oggetto del riconoscimento della certificazione è lingua ufficiale.

La Piattaforma e l'elenco sono disponibili sul sito del MIM.

ultimo aggiornamento: 6 ottobre 2023
 
temi di Cultura, spettacolo, sport