La legge n. 152 del 2024 è composta di 12 articoli, suddivisi in 3 Capi: il Capo I, composto degli articoli 1-9, reca disposizioni in materia di manifestazioni di rievocazione storica; il Capo II, composto degli articoli 10-11, reca disposizioni in materia di salvaguardia del patrimonio culturale immateriale; il Capo 3, composto del solo articolo 12, reca le disposizioni finali.
Nel dettaglio, l'articolo 1 reca i principi generali della proposta di legge.
In particolare, il suo unico comma prevede che la Repubblica riconosce le rievocazioni storiche quali componenti fondamentali del patrimonio culturale, nonché quale elemento qualificante per la formazione e per la crescita socio-culturale della comunità nazionale, ai sensi degli articoli 9 e 33 della Costituzione e nel quadro dei princìpi stabiliti dall'art. 167 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), dalla Convenzione per la salvaguardia del patrimonio culturale immateriale, adottata a Parigi il 17 ottobre 2003 dalla XXXII sessione della Conferenza generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'educazione, la scienza e la cultura (UNESCO), ratificata ai sensi della legge 27 settembre 2007, n. 167.
Si ricorda che il citato art. 167 del TFUE prevede che l'Unione europea contribuisce al pieno sviluppo delle culture degli Stati membri nel rispetto delle loro diversità nazionali e regionali, evidenziando nel contempo il retaggio culturale comune e che l'azione dell'Unione è intesa ad incoraggiare la cooperazione tra Stati membri e, se necessario, ad appoggiare e ad integrare l'azione di questi ultimi nei seguenti settori: miglioramento della conoscenza e della diffusione della cultura e della storia dei popoli europei, conservazione e salvaguardia del patrimonio culturale di importanza europea, scambi culturali non commerciali, creazione artistica e letteraria, compreso il settore audiovisivo.
L'articolo 2 reca le definizioni.
In particolare, il comma 1 prevede che, ai fini della presente proposta di legge, si definiscono «
enti di rievocazione storica» le
associazioni di promozione sociale, le organizzazioni non lucrative di utilità sociale e le fondazioni che hanno per fine statutario la tutela e la trasmissione della memoria storica del proprio territorio attraverso la messa in scena di momenti del passato storico e di rappresentazioni caratterizzate dall'uso di costumi e di ricostruzioni di ambienti e manufatti d'epoca, rispettando i criteri di attendibilità storica, mediante le varie forme di studio, di espressione artistica e di ricostruzione di attività ed eventi storici nonché mediante l'utilizzo di vesti, armi, armature e altri manufatti, riprodotti con modalità esteticamente e funzionalmente compatibili con i materiali e con le tecniche risultanti dalle fonti e dalla documentazione storica.
Secondo il comma 2, sempre ai fini della presente proposta di legge, si definiscono «manifestazioni di rievocazione storica» le manifestazioni finalizzate a salvaguardare e valorizzare la memoria storica di un territorio, comprensiva dei saperi, delle pratiche e delle prassi del periodo storico di riferimento, la cui organizzazione fa capo a enti di rievocazione storica, a enti locali o ad altri soggetti pubblici. Le rievocazioni storiche individuate dalla presente legge consistono nella rappresentazione scenica, attraverso le arti performative, di un passato o di una memoria collettiva che appaiano significativi per una comunità territoriale e che facciano riferimento a conoscenze storiche acquisite e a evidenze documentarie dotate di attendibilità storica, sulla base delle quali sono condotte attività rispettando criteri di ricostruzione, di realizzazione e di utilizzo di oggetti, vesti, accessori e armamenti. Sono manifestazioni che si svolgono con continuità da almeno cinque anni; si integrano con attività o iniziative culturali e di ricerca storica e demoetnoantropologica; sono pertinenti all'attività di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale anche al fine di promuovere lo sviluppo economico-produttivo e turistico locale.
L'articolo 3 regola l'attività per la valorizzazione delle rievocazioni storiche.
Nello specifico, il comma 1 prevede che lo Stato, nell'ambito delle proprie competenze, riconosce, sostiene, valorizza e salvaguarda la specificità delle rievocazioni storiche e delle realtà socio-culturali regionali e locali a queste collegate, promuovendo: a) la valorizzazione delle rievocazioni storiche quali fattori di sviluppo, elemento qualificante del Paese e del suo patrimonio storico, artistico e culturale ed elemento trasversale dell'articolata identità nazionale del Paese e del suo patrimonio culturale immateriale; b) la conoscenza delle manifestazioni di rievocazione storica a livello nazionale e a livello europeo e internazionale, attivando rapporti di collaborazione e di interscambio per un'effettiva integrazione culturale tra gli Stati membri dell'Unione europea; c) la sensibilizzazione del pubblico e la valorizzazione del prodotto culturale delle rievocazioni storiche attraverso l'editoria e gli strumenti più diffusi e moderni di comunicazione di massa; d) il sostegno finanziario agli enti di rievocazione storica e alla realizzazione delle relative manifestazioni nonché degli eventi spettacolari, culturali e divulgativi a esse connessi, attraverso idonee misure, stabilendo con decreto del Ministro della cultura, da adottare previa intesa in sede di Conferenza unificata, la disciplina concernente l'accesso, le modalità e i criteri di attribuzione e di erogazione delle risorse, a valere sul Fondo nazionale per la rievocazione storica, da destinare alle rievocazioni stesse; e) lo sviluppo del turismo culturale, anche attraverso l'utilizzo, per le manifestazioni di rievocazione storica, dei siti archeologici, demoetnoantropologici, museali e monumentali presenti nel territorio, nel rispetto della tutela dei siti e della loro regolare fruizione; f) l'attivazione di collaborazioni tra gli enti di rievocazione storica e le istituzioni scolastiche, le università, gli istituti e i luoghi della cultura pubblici e privati, gli enti di promozione turistica e i soggetti gestori dei beni del patrimonio culturale, nonché il coinvolgimento delle comunità locali, allo scopo di favorire la nascita di un sistema integrato di valorizzazione dell'immagine e dell'offerta storico-culturale nazionale; g) la tutela, la conservazione, la salvaguardia e la trasmissione del patrimonio culturale nonché della memoria, dei saperi e delle tradizioni legati alle rievocazioni storiche.
Il comma 2 specifica che all'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, lettere d) (sostegno finanziario agli enti di rievocazione storica e alla realizzazione delle relative manifestazioni) ed e) (sviluppo del turismo culturale), si provvede nei limiti delle risorse disponibili nell'ambito del Fondo nazionale per la rievocazione storica, e che, fatto salvo l'utilizzo di tali risorse, le amministrazioni competenti provvedono all'attuazione del presente articolo nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
Il Fondo nazionale per la rievocazione storica è stato istituito dal comma 627 dell'articolo 1 della legge di bilancio 2017 (legge 11 dicembre 2016, n. 232) nello stato di previsione del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo è istituito, allo scopo di promuovere eventi, feste e attività, nonché di valorizzare beni culturali, attraverso la rievocazione storica. Il Fondo, attualmente appostato sul capitolo 6641 del citato stato di previsione, reca una dotazione di 1.900.000 euro per gli anni 2024 e 2025, e di 2.000.000 per il 2026.
L'articolo 4 disciplina l'elenco nazionale degli enti e delle manifestazioni di rievocazione storica.
Il comma 1 prevede che sia istituito, presso il Ministero della cultura, l'elenco nazionale degli enti e delle manifestazioni di rievocazione storica. L'elenco è pubblicato nel sito internet del Ministero della cultura, che provvede al suo aggiornamento annuale.
Ai sensi del comma 2, con decreto del Ministro della cultura, sentito il Ministro del turismo, da adottare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, previa intesa in sede di Conferenza unificata sono definiti: a) i requisiti per l'iscrizione nell'elenco di cui al comma 1; b) le modalità di gestione dell'elenco di cui al comma 1.
Il comma 3, poi, prevede che per l'istituzione e l'aggiornamento dell'elenco di cui al comma 1 è autorizzata la spesa di 10.000 euro annui a decorrere dall'anno 2024, cui si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della cultura.
L'articolo 5 è relativo al Comitato tecnico-scientifico per gli enti e le manifestazioni di rievocazione storica.
In particolare, il comma 1 prevede che, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente proposta di legge, il Ministro della cultura, previa intesa in sede di Conferenza unificata, istituisce, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, il Comitato tecnico-scientifico per gli enti e le manifestazioni di rievocazione storica, composto da professori universitari esperti della materia nominati dalle regioni, da due rappresentanti del Ministero della cultura, da un rappresentante del Ministero dell'università e della ricerca, da un rappresentante del Ministero del turismo, da un rappresentante del Ministero dell'istruzione e del merito, da un rappresentante del Ministero dell'economia e delle finanze e da un rappresentante del Ministero dell'interno. I componenti del Comitato restano in carica tre anni, con mandato rinnovabile per una sola volta. Ai componenti del Comitato non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati.
Ai sensi del comma 2, Il Comitato, che si avvale del personale, dei mezzi e dei servizi messi a disposizione dal Ministero della cultura, ha i seguenti compiti:
a) riconoscere la qualifica di ente o di manifestazione di rievocazione storica, nel rispetto di quanto stabilito dagli articoli 2 e 4;
b)
promuovere ricerche e studi sulle manifestazioni di rievocazione storica in Italia e all'estero;
c) fornire ogni elemento utile per la promozione e lo sviluppo delle rievocazioni storiche;
d) promuovere e sostenere, anche con la collaborazione delle regioni e degli enti di rievocazione storica, iniziative di formazione e di aggiornamento.
Il comma 3, poi, prevede che il Comitato valuti e verifichi, ogni tre anni l'attendibilità e la conformità storica dei contenuti espressi nelle manifestazioni e delle attività dell'ente di rievocazione storica, ai fini del mantenimento dell'iscrizione nell'elenco di cui all'art. 4.
Secondo il comma 4, il Comitato può avvalersi, a titolo gratuito e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, della collaborazione di istituti universitari, di esperti nelle discipline demoetnoantropologiche, storiche e storico-artistiche, di istituti e luoghi della cultura di cui all'art. 101 del codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (e cioè i musei, le biblioteche e gli archivi, le aree e i parchi archeologici, i complessi monumentali), di istituti di ricerca e delle associazioni di categoria più rappresentative dei settori del turismo, del commercio, del terziario e dell'artigianato.
Il comma 5 attribuisce al Ministero della cultura il compito di rilasciare, su proposta del Comitato, previa richiesta degli organizzatori di manifestazioni di rievocazione storica iscritti nell'elenco di cui all'articolo 4 e a seguito della verifica di cui al comma 3 del presente articolo, un logo recante la dicitura: «Rievocazione storica italiana». Le modalità di rilascio e autorizzazione all'uso del predetto logo nonché di revoca dell'autorizzazione stessa sono stabilite con decreto del Ministro della cultura.
L'articolo 6 prevede l'elenco annuale delle manifestazioni di rievocazione storica.
Nel dettaglio, il comma 1 prevede che il Ministero della cultura, sentito il Ministero del turismo, entro il 31 dicembre di ogni anno approvi l'elenco annuale delle manifestazioni di rievocazione storica relativo all'anno successivo.
Il comma 2 dispone che all'elenco di cui sopra sia data ampia diffusione nell'ambito delle attività ordinarie di comunicazione del Ministero della cultura e nei siti internet istituzionali del Ministero della cultura e del Ministero del turismo, anche attraverso gli strumenti di diffusione della conoscenza e di promozione degli itinerari turistici e dei siti museali e archeologici.
Ai sensi del comma 3, dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e le amministrazioni competenti provvedono alle attività ivi previste nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
L'articolo 7 reca disposizioni in materia di iniziative didattiche nelle scuole.
In particolare, il comma 1 prevede che il Ministero dell'istruzione e del merito, nell'ambito dell'attuazione del Piano delle arti di cui all'articolo 5 del decreto legislativo n. 60 del 2017, promuove iniziative didattiche e formative nelle istituzioni scolastiche del sistema nazionale di istruzione e formazione, finalizzate alla conoscenza storica del patrimonio culturale nei suoi diversi aspetti nonché allo studio e alla valorizzazione degli elementi culturali ritenuti particolarmente significativi dai singoli contesti territoriali, anche mediante la pratica delle arti.
Si ricorda che il citato articolo 5 del decreto legislativo n. 60 del 2017 prevede, al comma 1, che il
«Piano delle arti» sia adottato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto, e poi con cadenza triennale.
Ai sensi del comma 2 dello stesso articolo 5, il Piano delle arti reca le seguenti misure:
a) sostegno alle istituzioni scolastiche e alle reti di scuole, per realizzare un modello organizzativo flessibile e innovativo, quale laboratorio permanente di conoscenza, pratica, ricerca e sperimentazione del sapere artistico e dell'espressione creativa;
b) supporto alla diffusione, nel primo ciclo di istruzione, dei poli a orientamento artistico e performativo, di cui all'art. 11 del medesimo decreto, e, nel secondo ciclo, di reti di scuole impegnate nella realizzazione dei «temi della creatività»;
c) sviluppo delle pratiche didattiche dirette a favorire l'apprendimento di tutti gli alunni e le alunne e di tutti gli studenti e le studentesse, valorizzando le differenti attitudini di ciascuno anche nel riconoscimento dei talenti attraverso una didattica orientativa;
d) promozione da parte delle istituzioni scolastiche, delle reti di scuole, dei poli a orientamento artistico e performativo, di partenariati con i soggetti di cui all'art. 4, per la co-progettazione e lo sviluppo dei temi della creatività e per la condivisione di risorse laboratoriali, strumentali e professionali anche nell'ambito di accordi quadro preventivamente stipulati dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, nonché dal Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, di concerto con il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca;
e) promozione della partecipazione delle alunne e degli alunni e delle studentesse e degli studenti a percorsi di conoscenza del patrimonio culturale e ambientale dell'Italia e delle opere di ingegno di qualità del Made in Italy;
f) potenziamento delle competenze pratiche e storico-critiche, relative alla musica, alle arti, al patrimonio culturale, al cinema, alle tecniche e ai media di produzione e di diffusione delle immagini e dei suoni;
g) potenziamento delle conoscenze storiche, storico-artistiche, archeologiche, filosofiche e linguistico-letterarie relative alle civiltà e culture dell'antichità;
h) agevolazioni per la fruizione, da parte delle alunne e degli alunni e delle studentesse e degli studenti, di musei e altri istituti e luoghi della cultura, mostre, esposizioni, concerti, spettacoli e performance teatrali e coreutiche;
i) incentivazione di tirocini e stage artistici di studentesse e studenti all'estero e promozione internazionale di giovani talenti, attraverso progetti e scambi tra istituzioni formative artistiche italiane e straniere, con particolare riferimento ai licei musicali, coreutici e artistici.
Ai sensi del comma 2 dell'articolo 7 del provvedimento in commento, le istituzioni scolastiche, singolarmente o in rete, nel rispetto del principio dell'autonomia scolastica, possono concorrere all'attuazione delle finalità di cui al comma 1, con specifiche iniziative di arricchimento e ampliamento del piano triennale dell'offerta formativa per il pieno sviluppo delle competenze trasversali e di cittadinanza proprie dei diversi percorsi formativi. Le istituzioni scolastiche provvedono alle iniziative di cui al presente comma nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
L'
articolo 8 disciplina il
porto e l'uso di armi in occasione di manifestazioni di rievocazione storica.
Nel dettaglio, il suo
unico comma reca
una novella
all'articolo 4 della legge 18 aprile 1975, n. 110, in materia di
porto di armi o di oggetti atti ad offendere fuori della propria abitazione o delle appartenenze di esse, che prevede anche le relative sanzioni in caso di trasgressione delle prescrizioni ivi contenute.
La disposizione in esame, nello specifico,
aggiunge un comma al predetto articolo 4, prevedendo che, in deroga a quanto da esso stabilito,
in occasione di manifestazioni di rievocazione storica, ai partecipanti alle manifestazioni stesse è consentito esibire, portare e usare, con cartucce a salve,
le armi fabbricate anteriormente al 1950 e le loro repliche,
previa autorizzazione dell'autorità locale di pubblica sicurezza, rilasciata all'ente organizzatore sulla base di un dettagliato elenco delle armi e dei loro portatori. Alle medesime condizioni è consentito anche
il porto di archi, balestre, spade, sciabole, armi d'asta, baionette, pugnali e stiletti.
A tale proposito si rammenta che la Corte costituzionale, sin dalla sentenza del 16 dicembre 1993, n. 440, ha affermato che "il porto d'armi non costituisce un diritto assoluto, rappresentando, invece, un'eccezione al normale divieto di portare le armi, che può divenire operante soltanto nei confronti di persone riguardo alle quali esista la perfetta e completa sicurezza circa il buon uso delle armi stesse". Il Giudice delle leggi ha osservato, altresì, che "dalla eccezionale permissività del porto d'armi e dai rigidi criteri restrittivi regolatori della materia deriva che il controllo dell'autorità amministrativa deve essere più penetrante rispetto al controllo che la stessa autorità è tenuta ad effettuare con riguardo a provvedimenti permissivi di tipo diverso, talora volti a rimuovere ostacoli e situazioni giuridiche soggettive di cui sono titolari i richiedenti".
Proprio in ragione dell'inesistenza, nell'ordinamento italiano, di un diritto di portare armi, nella sentenza del 20 marzo 2019, n. 109 la Corte ha aggiunto che "deve riconoscersi in linea di principio un ampio margine di discrezionalità in capo al legislatore nella regolamentazione dei presupposti in presenza dei quali può essere concessa al privato la relativa licenza, nell'ambito di bilanciamenti che - entro il limite della non manifesta irragionevolezza - mirino a contemperare l'interesse dei soggetti che richiedono la licenza di porto d'armi per motivi giudicati leciti dall'ordinamento e il dovere costituzionale di tutelare, da parte dello Stato, la sicurezza e l'incolumità pubblica: beni, questi ultimi, che una diffusione incontrollata di armi presso i privati potrebbe porre in grave pericolo, e che pertanto il legislatore ben può decidere di tutelare anche attraverso la previsione di requisiti soggettivi di affidabilità particolarmente rigorosi per chi intenda chiedere la licenza di portare armi".
L'articolo 9 del provvedimento in esame disciplina l'accensione di fuochi nelle manifestazioni di rievocazione storica e ricorrenze della tradizione popolare.
Nello specifico esso, al
comma 1, reca un'integrazione
all'articolo 59 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza (TULPS) di cui al
regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, in materia di
divieto di accensione di fuochi
nei campi e nei boschi alle stoppie fuori del tempo e senza le condizioni stabilite dai regolamenti locali e a una distanza minore di quella in essi determinata, prevedendo, dopo il secondo comma,
un nuovo comma che dispone che, le norme di tale articolo 59 e gli eventuali regolamenti locali in materia,
non si applicano in occasione di manifestazioni di rievocazione storica e ricorrenze della tradizione popolare.
Si ricorda che il suddetto articolo 59 del TULPS, prevede, al primo comma, che è vietato di dar fuoco nei campi e nei boschi alle stoppie fuori del tempo e senza le condizioni stabilite dai regolamenti locali e a una distanza minore di quella in essi determinata. Il secondo comma dispone che, in mancanza di regolamenti è vietato di dare fuoco nei campi o nei boschi alle stoppie prima del 15 agosto e ad una distanza minore di cento metri dalle case, dagli edifizi, dai boschi, dalle piantagioni, dalle siepi, dai mucchi di biada, di paglia, di fieno, di foraggio e da qualsiasi altro deposito di materia infiammabile o combustibile. Il terzo comma, infine, dispone che anche quando è stato acceso il fuoco nel tempo e nei modi ed alla distanza suindicati, devono essere adottate le cautele necessarie a difesa delle proprietà altrui, e chi ha acceso il fuoco deve assistere di persona e col numero occorrente di persone fino a quando il fuoco sia spento.
Il comma 2 dell'articolo in commento prevede che l'accensione di falò in occasione di manifestazioni di rievocazione storica e ricorrenze della tradizione popolare non rientra nell'ambito di applicazione della parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (che reca norme in materia ambientale).
Si ricorda che la parte quarta del decreto legislativo n. 152 del 2006 è composta degli articoli da 177 a 266, che recano le "Norme in materia di rifiuti e di bonifica dei siti inquinati", prevedendo, come recita l'art. 177, comma 1, "misure volte a proteggere l'ambiente e la salute umana, evitando o riducendo la produzione di rifiuti, gli impatti negativi
della produzione e della gestione dei rifiuti, riducendo gli impatti complessivi dell'uso delle risorse e migliorandone l'efficacia e l'efficienza che costituiscono elementi fondamentali per il passaggio a un'economia circolare e per assicurare la competitività a lungo termine dell'Unione".
Ai sensi del comma 3, le regioni hanno la facoltà di regolamentare, in conformità alle normative nazionali, la salvaguardia dei falò e dei fuochi rituali delle manifestazioni di rievocazione storica e delle ricorrenze della tradizione popolare. Con riferimento ai divieti di cui all'articolo 10 della legge n. 353 del 2000 (Legge quadro in materia di incendi boschivi), le regioni possono prevedere, dettando le eventuali prescrizioni del caso, speciali e motivate deroghe, anche valutando l'andamento degli incidenti giornalieri suscettibili di provocare incendi boschivi, al fine di consentire l'accensione di falò e di fuochi rituali. I falò e fuochi rituali sono comunque vietati nelle giornate di vento.
Si ricorda che il citato articolo 10 della legge n. 353 del 2000 prevede, al comma 1, che le zone boscate ed i pascoli i cui soprassuoli siano stati percorsi dal fuoco non possono avere una destinazione diversa da quella preesistente all'incendio per almeno quindici anni. È comunque consentita la costruzione di opere pubbliche necessarie alla salvaguardia della pubblica incolumità e dell'ambiente. In tutti gli atti di compravendita di aree e immobili situati nelle predette zone, stipulati entro quindici anni dagli eventi previsti dal presente comma, deve essere espressamente richiamato il vincolo di cui al primo periodo, pena la nullità dell'atto. Nei comuni sprovvisti di piano regolatore è vietata per dieci anni ogni edificazione su area boscata percorsa dal fuoco. È inoltre vietata per dieci anni, sui predetti soprassuoli, la realizzazione di edifici nonché di strutture e infrastrutture finalizzate ad insediamenti civili ed attività produttive, fatti salvi i casi in cui detta realizzazione sia stata prevista in data precedente l'incendio dagli strumenti urbanistici vigenti a tale data. Sono vietate per cinque anni, sui predetti soprassuoli, le attività di rimboschimento e di ingegneria ambientale sostenute con risorse finanziarie pubbliche, salvo specifica autorizzazione concessa dalla direzione generale competente in materia del Ministero dell'ambiente, per le aree naturali protette statali, o dalla regione competente, negli altri casi, per documentate situazioni di dissesto idrogeologico e nelle situazioni in cui sia urgente un intervento per la tutela di particolari valori ambientali e paesaggistici. Sono altresì vietati per dieci anni, limitatamente ai soprassuoli delle zone boscate percorsi dal fuoco, il pascolo e la caccia ed è, altresì, vietata, per tre anni, la raccolta dei prodotti del sottobosco. I contratti che costituiscono diritti reali di godimento su aree e immobili situati nelle zone di cui al primo periodo stipulati entro due anni dal fatto sono trasmessi, a cura dell'Agenzia delle entrate, entro trenta giorni dalla registrazione, al prefetto e al procuratore della Repubblica presso il tribunale competente. La disposizione di cui al periodo precedente si applica anche con riguardo ai contratti di affitto e di locazione relativi alle predette aree e immobili. Ai sensi del comma 1-bis, la disposizione di cui al primo periodo del comma 1 non si applica al proprietario vittima del delitto, anche tentato, di estorsione, accertato con sentenza definitiva, quando la violenza o la minaccia è consistita nella commissione di uno dei delitti previsti dagli articoli 423-bis (incendio boschivo) e 424 del codice penale (danneggiamento seguito da incendio) e sempre che la vittima abbia riferito della richiesta estorsiva all'autorità giudiziaria o alla polizia giudiziaria. Il comma 2, poi, prevede che i comuni provvedono, entro novanta giorni dalla data di approvazione del piano regionale a censire, tramite apposito catasto, i soprassuoli già percorsi dal fuoco nell'ultimo quinquennio, avvalendosi anche dei rilievi effettuati dal Corpo forestale dello Stato. I comuni, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, possono avvalersi, ai fini di cui al primo periodo, del supporto tecnico messo a disposizione dalle strutture organizzative della regione o da altri soggetti operanti nell'ambito territoriale della medesima regione muniti delle necessarie capacità tecniche. Il catasto è aggiornato annualmente. L'elenco dei predetti soprassuoli deve essere esposto per trenta giorni all'albo pretorio comunale, per eventuali osservazioni. Decorso tale termine, i comuni valutano le osservazioni presentate ed approvano, entro i successivi sessanta giorni, gli elenchi definitivi e le relative perimetrazioni. È ammessa la revisione degli elenchi con la cancellazione delle prescrizioni relative ai divieti di cui al comma 1 solo dopo che siano trascorsi i periodi rispettivamente indicati, per ciascun divieto, dal medesimo comma 1. Secondo il comma 3, nel caso di trasgressioni al divieto di pascolo su soprassuoli delle zone boscate percorsi dal fuoco ai sensi del comma 1 si applica una sanzione amministrativa, per ogni capo, non inferiore a euro 45 e non superiore a euro 90 e nel caso di trasgressione al divieto di caccia sui medesimi soprassuoli si applica una sanzione amministrativa non inferiore a euro 300 e non superiore a euro 600. Nel caso di trasgressione al divieto di pascolo è sempre disposta la confisca degli animali se il proprietario ha commesso il fatto su soprassuoli delle zone boscate percorsi da incendio in relazione al quale il medesimo è stato condannato, nei dieci anni precedenti, per il reato di cui al citato articolo 423-bis, primo comma, del codice penale. Il comma 4 prevede che, nel caso di trasgressioni al divieto di realizzazione di edifici nonché di strutture e infrastrutture finalizzate ad insediamenti civili ed attività produttive su soprassuoli percorsi dal fuoco, si applica l'art. 20, primo comma, lettera c), della legge n. 47 del 1985. Il giudice, nella sentenza di condanna, dispone la demolizione dell'opera e il ripristino dello stato dei luoghi a spese del responsabile. Il comma 5 inoltre dispone che, nelle aree e nei periodi a rischio di incendio boschivo sono vietate tutte le azioni determinanti anche solo potenzialmente l'innesco di incendio. Nelle medesime aree sono, altresì obbligatori taluni adempimenti ivi indicati l'inottemperanza ai quali può determinare, anche solo potenzialmente, l'innesco di incendio. Il comma 6 quindi prevede che, per le trasgressioni ai divieti di cui al comma 5 si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma non inferiore a euro 5.000 e non superiore a euro 50.000. Tali sanzioni sono raddoppiate nel caso in cui il responsabile appartenga a una delle categorie descritte all'art. 7, commi 3 e 6 della medesima legge. Il comma 7 dispone che, in caso di trasgressioni ai divieti di cui al comma 5 da parte di esercenti attività turistiche, oltre alla sanzione di cui al comma 6, è disposta la revoca della licenza, dell'autorizzazione o del provvedimento amministrativo che consente l'esercizio dell'attività.
L'articolo 10
concerne i princìpi relativi al patrimonio culturale immateriale.
Nel dettaglio, il suo comma unico prevede che lo Stato riconosca il patrimonio culturale immateriale come componente del valore identitario e storico per gli individui, le comunità locali e la comunità nazionale, assegnando rilievo alle prassi, alle rappresentazioni, alle espressioni, alle conoscenze, alle competenze, nonché agli strumenti, agli oggetti, ai manufatti e agli spazi culturali associati agli stessi, che le comunità, i gruppi e gli individui riconoscono in quanto parte del loro patrimonio culturale
L'articolo 11 reca una delega al Governo per l'adozione di norme per la salvaguardia del patrimonio culturale immateriale.
Il comma 1, in particolare, prevede che il Governo è delegato ad adottare, entro 18 mesi dalla data di entrata in vigore del progetto di legge in esame, uno o più decreti legislativi recanti la disciplina del patrimonio culturale immateriale, in conformità alle disposizioni della Convenzione UNESCO per la salvaguardia del patrimonio culturale immateriale, adottata a Parigi il 17 ottobre 2003, ratificata ai sensi della legge 27 settembre 2007, n. 167, per assicurare una più efficace salvaguardia di detto patrimonio garantendo la più ampia partecipazione delle comunità praticanti nonché al fine di promuovere la trasmissione delle conoscenze relative al patrimonio nei confronti delle più giovani generazioni, anche in considerazione di quanto espresso dalla Convenzione quadro del Consiglio d'Europa sul valore dell'eredità culturale per la società, fatta a Faro il 27 ottobre 2005, e ratificata con la legge 1 ottobre 2020, n. 133, e delle espressioni di identità culturale collettiva, di cui all'art. 7-bis del Codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.
Ai sensi del comma 2, i decreti legislativi di cui sopra sono adottati nel rispetto dei seguenti princìpi e criteri direttivi:
a) promuovere lo sviluppo delle espressioni culturali immateriali in forme libere, aperte e partecipate quale strumento essenziale per lo sviluppo della persona umana e la crescita sociale e culturale della comunità nazionale;
b) prevedere misure volte ad assicurare la vitalità e la perpetuazione delle pratiche culturali e la loro costante rinnovazione da parte delle comunità, dei gruppi e degli individui in risposta al loro ambiente, alla loro storia e alla loro interazione reciproca e con la natura;
c) preservare e trasmettere le memorie di comunità, gruppi e individui quali espressioni della specificità e della pluralità delle identità culturali e promuovere lo sviluppo della cultura in un contesto di libertà, eguaglianza, partecipazione, coesione sociale e rispetto reciproco fra le persone e fra i popoli;
d) proteggere e promuovere la diversità delle espressioni culturali e linguistiche presenti nel territorio nazionale, quale presupposto per la piena partecipazione di ogni persona alla vita della comunità e quale fattore di crescita e di arricchimento individuale e sociale;
e) incoraggiare il dialogo tra le culture e stimolare l'interculturalità nel rispetto delle differenze e dei diritti umani, contribuendo a rafforzare i legami fra persone e popoli e a costruire una società aperta, plurale, pacifica e democratica;
f) garantire la trasmissione e lo scambio delle conoscenze, delle esperienze e delle pratiche con valore tradizionale e identitario, quali espressioni della creatività umana nella continuità fra le generazioni e quali condizioni per uno sviluppo sostenibile e un miglioramento della qualità della vita;
g) prevedere l'istituzione di un elenco nazionale del patrimonio culturale immateriale, di un elenco nazionale del patrimonio culturale immateriale a salvaguardia urgente e di un elenco di buone pratiche per la salvaguardia del patrimonio culturale immateriale attraverso il censimento, la catalogazione e l'inventariazione a livello nazionale del patrimonio culturale immateriale;
h) individuare procedure partecipative diffuse volte a consentire ai praticanti gli elementi immateriali di definire e aggiornare costantemente la documentazione e l'inventariazione presente nelle banche dati statali;
i) razionalizzare le competenze e i procedimenti delle amministrazioni statali in materia di patrimonio culturale immateriale;
l) prevedere, nell'ambito dei procedimenti per l'adozione degli strumenti di pianificazione territoriale una valutazione d'impatto connessa al patrimonio culturale immateriale presente nel territorio;
m) prevedere percorsi formativi scolastici ed universitari volti ad assicurare la consapevolezza delle più giovani generazioni rispetto al patrimonio culturale immateriale del proprio territorio e ad assicurare la trasmissione delle relative conoscenze;
n) razionalizzare e semplificare le normative nazionali relative alla organizzazione di eventi connessi al patrimonio culturale immateriale quali, rievocazioni storiche, festività, rituali, pratiche sociali, attraverso il necessario coordinamento, sotto il profilo formale e sostanziale, delle norme vigenti ed apportando le necessarie modifiche, garantendone e migliorandone la coerenza giuridica, logica e sistematica;
o) razionalizzare e semplificare la normativa statale relativa all'autorizzazione allo svolgimento di attività artigianali connesse al patrimonio culturale immateriale nonché individuare forme di agevolazione, anche economica, al fine di assicurare la trasmissione delle stesse;
p) prevedere forme di coordinamento tra le azioni per la salvaguardia del patrimonio culturale immateriale e quelle per la tutela e la valorizzazione dei beni culturali e paesaggistici, tenendo conto degli aspetti materiali del primo e della dimensione culturale immateriale dei secondi;
q) promuovere la formazione di figure professionali e competenze capaci di raccogliere e interpretare le espressioni del patrimonio culturale immateriale e di favorirne la trasmissione, anche in forma creativa;
r) promuovere l'accesso dei giovani al patrimonio culturale immateriale, favorendo il loro inserimento e sostenendo la loro presenza nelle relative comunità;
s) promuovere la conoscenza del patrimonio culturale immateriale e favorirne la trasmissione tra le generazioni, in particolare mediante attività educative, formative, di sensibilizzazione, disseminazione e promozione, realizzate anche con strumenti e supporti innovativi;
t) promuovere il recupero, la riqualificazione e l'allestimento, in forme integrate e coerenti con l'ambiente, il paesaggio e il contesto economico e sociale, di spazi, attrezzature, infrastrutture e strumenti idonei alla salvaguardia del patrimonio culturale immateriale e alla pratica delle relative attività;
u) prevedere la costituzione, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, di un forum delle associazioni di categoria con il compito di salvaguardare e valorizzare il patrimonio culturale immateriale.
Il comma 3 prevede che i decreti legislativi di cui sopra abroghino espressamente tutte le disposizioni oggetto di riordino e comunque quelle con essi incompatibili e rechino le opportune disposizioni di coordinamento in relazione alle disposizioni non abrogate o non modificate, nonché le necessarie disposizioni transitorie e finali.
Ai sensi del comma 4, i medesimi decreti legislativi sono adottati su proposta del Ministro della cultura di concerto con i Ministri dell'ambiente e della sicurezza energetica, dell'agricoltura e della sovranità alimentare, dell'università e della ricerca, dell'istruzione e del merito e del Turismo, previa intesa in sede di Conferenza unificata e previa acquisizione del parere del Consiglio di Stato, reso entro il termine di trenta giorni dalla data di trasmissione di ciascuno schema di decreto legislativo, decorso il quale il Governo può comunque procedere. Gli schemi di ciascun decreto legislativo, corredati di una relazione tecnica che dia conto della neutralità finanziaria dei medesimi ovvero dei nuovi o maggiori oneri da essi derivanti e dei corrispondenti mezzi di copertura, sono successivamente trasmessi alle Camere per l'espressione dei pareri delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, che si pronunciano entro il termine di trenta giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale il decreto legislativo può essere comunque adottato. Ove il parere delle Commissioni parlamentari indichi specificamente talune disposizioni come non conformi ai princìpi e criteri direttivi di cui sopra, il Governo, qualora non intenda conformarsi ai pareri parlamentari, trasmette nuovamente i testi alle Camere con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni, corredate dei necessari elementi integrativi di informazione e motivazione. I pareri definitivi delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari sono espressi entro il termine di dieci giorni dalla data della nuova trasmissione; decorso tale termine il decreto legislativo può essere comunque emanato. Ove il Governo, nell'attuazione della delega di cui all'articolo in esame, intenda avvalersi del Consiglio di Stato ai sensi dell'art. 14, numero 2, del testo unico delle leggi sul Consiglio di Stato, di cui al regio decreto 26 giugno 1924, n. 1054, il Consiglio di Stato può a sua volt
a avvalersi, al fine della redazione dell'articolato normativo, di magistrati di tribunale amministrativo regionale, di esperti esterni e rappresentanti del libero foro e dell'Avvocatura generale dello Stato, i quali prestano la propria attività a titolo gratuito e senza diritto al rimborso delle spese. Sugli schemi redatti dal Consiglio di Stato non è acquisito il parere dello stesso. Entro due anni dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui sopra, il Governo può apportarvi le correzioni e integrazioni che l'applicazione pratica renda necessarie od opportune, con la stessa procedura e nel rispetto dei medesimi princìpi e criteri direttivi di cui al presente articolo. Gli schemi di ciascun decreto legislativo sono successivamente trasmessi alle Camere, entro il sessantesimo giorno antecedente alla scadenza del termine di delega previsto dal presente articolo, per l'espressione dei pareri delle Commissioni parlamentari competenti.
Il comma 5, infine, prevede che, per l'attuazione del comma 2, lettera g) (ossia
per prevedere
l'istituzione di un elenco nazionale del patrimonio culturale immateriale, di un
elenco nazionale del patrimonio culturale immateriale a salvaguardia urgente e di
un elenco di buone pratiche per la salvaguardia del patrimonio culturale immateriale attraverso il censimento, la catalogazione e l'inventariazione a livello nazionale del patrimonio culturale immateriale)
è autorizzata la spesa di 400.000 euro per l'anno 2024 e di 50.000 euro annui a decorrere dall'anno 2025, cui si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della cultura. Fermo restando quanto previsto dal primo periodo del comma in esame, dall'attuazione dei decreti legislativi di cui al comma 1 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti di rispettiva competenza con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. Qualora uno o più decreti legislativi determinino nuovi o maggiori oneri che non trovino compensazione al proprio interno, i decreti legislativi stessi sono adottati solo successivamente o contestualmente all'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che stanzino le occorrenti risorse finanziarie.
L'articolo 12, infine, prevede una clausola di salvaguardia.
Nello specifico, il suo unico comma dispone che le disposizioni del presente provvedimento sono applicabili nelle regioni a statuito speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione anche con riferimento alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, che reca le modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione.
ultimo aggiornamento: 28 marzo 2024