L'Assemblea della Camera dei deputati, nella seduta del 17 luglio 2025, ha approvato, con modificazioni, la proposta di legge AC 1447-A, recante "Istituzione della Giornata nazionale in memoria dei giornalisti uccisi a causa dello svolgimento della loro professione". La proposta passa ora all'esame del Senato.
La proposta di legge in commento, composta da un solo articolo, dispone l'istituzione della Giornata nazionale in memoria dei giornalisti uccisi a causa dello svolgimento della loro professione.
Ai sensi del comma 1 dell'articolo unico del provvedimento in esame, la Repubblica riconosce il giorno 3 maggio di ciascun anno quale Giornata nazionale in memoria dei giornalisti uccisi a causa dello svolgimento della loro professione.
In base al comma 2, la Giornata nazionale non determina gli effetti civili di cui alla legge 27 maggio 1949, n. 260, recante "Disposizioni in materia di ricorrenze festive".
A norma del comma 3 dell'articolo unico in esame, al fine di celebrare la Giornata nazionale, lo Stato, le regioni, le province, le città metropolitane e i comuni possono promuovere, nell'ambito della loro autonomia e delle rispettive competenze, iniziative specifiche, cerimonie, convegni, incontri pubblici e altre attività finalizzati a valorizzare la libertà di stampa e il ruolo svolto dall'informazione. Le iniziative e gli eventi pubblici appena citati sono organizzati informando l'ordine dei giornalisti, le associazioni sindacali dei giornalisti e i singoli professionisti e professioniste del giornalismo, che operano in contesti difficili e pericolosi, come i teatri di guerra, o che svolgono inchieste sulla criminalità organizzata.
Si prevede inoltre che il Ministero della cultura, d'intesa con la Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per l'informazione e l'editoria, in collaborazione con le organizzazioni di categoria più rappresentative a livello nazionale, può organizzare altresì specifiche campagne di comunicazione e sensibilizzazione del pubblico, in particolare attraverso i canali del servizio pubblico radiotelevisivo.
Il comma 4 stabilisce che l'elenco dei giornalisti uccisi a causa dello svolgimento della loro professione sia pubblicato nei siti internet istituzionali della Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per l'informazione e l'editoria e dell'Ordine dei giornalisti, e che ad esso sia data ampia diffusione nell'ambito delle attività ordinarie di comunicazione della Presidenza del Consiglio dei ministri.
Il comma 5, prevede poi che, nella Giornata nazionale, le Università, le scuole di giornalismo e gli istituti scolastici di ogni ordine e grado (ossia ricompresi tra la scuola dell'infanzia e la scuola secondaria di secondo grado), nell'ambito della loro autonomia, possano promuovere iniziative didattiche volte a commemorare figure di giornalisti uccisi a seguito della loro attività e ad approfondire la conoscenza dell'attività professionale di giornalista nonché dedicare una lezione specifica all'articolo 21 della Costituzione italiana.
Il comma 6 dispone che per la Giornata nazionale possono essere promosse campagne istituzionali per contrastare il linguaggio d'odio e le minacce rivolte contro le donne giornaliste, compresa ogni azione volta a far vergognare una persona del suo aspetto fisico. Nelle stesse campagne si sottolinea che la violenza online e gli attacchi sono rivolti a indebolire il giornalismo d'inchiesta, la libertà di espressione, la critica e la fiducia che l'opinione pubblica ripone nella stampa.
Il comma 7 prevede che nell'ambito delle celebrazioni relative alla Giornata nazionale, la società concessionaria del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale, secondo le disposizioni previste dal contratto di servizio, può dedicare adeguati spazi, nell'ambito della programmazione televisiva pubblica nazionale e regionale, alla divulgazione delle esperienze professionali dei giornalisti uccisi nell'esercizio della loro professione.
Infine, il comma 8 stabilisce che le amministrazioni competenti provvedono all'attuazione della presente legge nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.