E' stato approvato definitivamente dal Senato, il 12 luglio 2023, il testo unificato delle proposte di legge A.C. 217 e A.C. 648, che reca "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della diffusione illecita di contenuti tutelati dal diritto d'autore mediante le reti di comunicazione elettronica" (AS 621). E' stata quindi pubblicata la legge 14 luglio 2023, n. 93.
La legge reca disposizioni per la prevenzione e la repressione della diffusione illecita di contenuti tutelati dal diritto d'autore mediante le reti di comunicazione elettronica. Nel merito, il provvedimento si compone di 7 articoli.
L'articolo 1 è intitolato ai principi, intestando alla Repubblica (e dunque, a tutti i suoi enti costitutivi ex art. 114 Cost.: Stato, Regioni, Province, Città metropolitane e Comuni) una serie di compiti e iniziative:
L'articolo 2 attribuisce all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (AGCOM) il potere di ordinare ai prestatori di servizi di disabilitare l'accesso a contenuti diffusi in maniera illecita, anche adottando a tal fine provvedimenti cautelari in via d'urgenza.
Più nel dettaglio, l'AGCOM può ordinare ai prestatori di servizi, ivi inclusi i prestatori di accesso alla rete, di disabilitare l'accesso a contenuti illeciti mediante il blocco della risoluzione DNS dei nomi di dominio e il blocco all'instradamento del traffico di rete verso gli indirizzi IP univocamente destinati ad attività illecite. In sede di adozione di tale provvedimento, l'AGCOM ordina anche il blocco di ogni altro futuro nome di dominio, sottodominio, ove tecnicamente possibile, o indirizzo IP, a chiunque riconducibili, comprese le variazioni del nome o della semplice declinazione o estensione (c.d. top level domain), che consenta l'accesso ai medesimi contenuti abusivamente diffusi o a contenuti della stessa natura (commi 1 e 2).
Nei casi di gravità e urgenza, in cui la violazione abbia ad oggetto contenuti trasmessi in diretta, prime visioni di opere cinematografiche e audiovisive o programmi di intrattenimento, contenuti audiovisivi, anche sportivi o altre opere dell'ingegno assimilabili, eventi sportivi nonché eventi di interesse sociale o di grande interesse pubblico, l'AGCOM ordina ai prestatori di servizi, compresii prestatori di servizi di accesso alla rete, di disabilitare l'accesso ai contenuti trasmessi abusivamente mediante blocco dei nomi di dominio e degli indirizzi IP, adottando a tal fine un provvedimento cautelare abbreviato, senza contraddittorio, su richiesta del titolare o licenziatario del diritto o dall'associazione di gestione collettiva o di categoria alla quale il titolare o licenziatario del diritto abbia conferito mandato o da un soggetto appartenente alla categoria di segnalatori attendibili, come definiti dall'articolo 22, comma 2, del Regolamento europeo sui servizi digitali (UE)2022/2065 quali enti che hanno dimostrato, tra l'altro, di disporre di capacità e competenze particolari nella lotta ai contenuti illegali e di svolgere le propria attività in modo diligente, accurato e obiettivo. Nell'ipotesi di contenuti trasmessi in diretta, il suddetto provvedimento è adottato, notificato ed eseguito prima dell'inizio o, al più tardi, nel corso della diretta stessa; per i contenuti non trasmessi in diretta ma comunque ad essi assimilabili, il riferimento è alla loro prima trasmissione. È l'AGCOM stessa, con proprio regolamento, in conformità ai princìpi di gradualità, proporzionalità e adeguatezza, a disciplinare il relativo procedimento cautelare abbreviato, assicurando strumenti effettivi di reclamo al soggetto destinatario del provvedimento (comma 3).
I soggetti legittimati presentano all'AGCOM, sotto la propria responsabilità, la richiesta di immediato blocco della risoluzione DNS dei nomi di dominio e dell'instradamento del traffico di rete agli indirizzi IP, anche congiuntamente, allegando a tal fine la documentazione necessaria, che può consistere nell'elenco dei nomi di dominio e degli indirizzi IP attraverso i quali vengono resi disponibili i contenuti diffusi abusivamente. Tale elenco può essere aggiornato da parte del titolare dei diritti o dei suoi aventi causa e comunicato direttamente e simultaneamente dall'AGCOM ai soggetti destinatari del provvedimento, i quali devono provvedere alla rimozione o alla disabilitazione tempestivamente e comunque entro il termine massimo di 30 minuti dalla comunicazione (comma 4).
I provvedimenti di disabilitazione assunti (comma 5) sono notificati immediatamente dall'AGCOM:
Ricevuta la notifica, i prestatori di servizi di accesso alla rete, i soggetti gestori di motori di ricerca e i fornitori di servizi della società dell'informazione coinvolti a qualsiasi titolo nell'accessibilità del sito web o dei servizi illegali eseguono il provvedimento dell'Autorità senza alcun indugio e comunque entro 30 minuti dalla notificazione, disabilitando la risoluzione DNS dei nomi di dominio e l'instradamento del traffico di rete verso gli indirizzi IP indicati nell' elenco di cui al comma 4 o comunque adottando le misure tecnologiche e organizzative necessarie per rendere non fruibili da parte degli utilizzatori finali i contenuti trasmessi abusivamente.
Nel caso in cui l'indirizzo IP soggetto a blocco della risoluzione DNS dei nomi di dominio o dell'instradamento del traffico di rete si trovi all'interno dell'UE, l'AGCOM può prevedere partenariati con i propri omologhi su base volontaria per contrastare più efficacemente la distribuzione di contenuti illegali su suolo europeo. Nel caso in cui, invece, l'indirizzo IP si trovi al di fuori del territorio dell'UE, l'AGCOM è tenuta a farlo inserire in tempi ragionevoli nella Counterfeit and Piracy Watch List stilata annualmente dalla Commissione europea (comma 6).
L'AGCOM provvede, altresì, a trasmettere alla Procura della Repubblica presso il tribunale di Roma l'elenco dei provvedimenti di disabilitazione adottati, con l'indicazione dei prestatori di servizi e degli altri soggetti cui tali provvedimenti sono stati notificati. Inoltre, i destinatari dei provvedimenti informano senza indugio la medesima Procura, su sua richiesta, di tutte le attività svolte in adempimento dei predetti provvedimenti e comunicano ogni dato o informazione nella loro disponibilità che possa consentire l'identificazione dei fornitori dei contenuti illecitamente diffusi (comma 7).
L'articolo 3, al comma 1, introduce nell'articolo 171-ter comma 1, della legge n. 633 del 1941, la lettera h-bis), con la quale si prevede che chiunque, a scopo di lucro, abusivamente, anche con le modalità previste dall'articolo 85-bis, comma 1, del TULPS - Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza (R.D. n. 773 del 1931) esegue la fissazione su supporto digitale, audio, video o audiovideo, in tutto o in parte, di un'opera cinematografica, audiovisiva o editoriale ovvero effettua la riproduzione, l'esecuzione o la comunicazione al pubblico della fissazione abusivamente eseguita, è punito con la reclusione da 6 mesi a 3 anni e con una multa da euro 2.582 a euro 15.493.
Il medesimo articolo 3, al comma 2, modifica l'articolo 131-bis, terzo comma, numero 4), del codice penale, al fine di prevedere che l'offesa non possa considerarsi di particolare tenuità, ai fini dell'applicabilità della particolare causa di non punibilità ivi prevista, anche per i delitti previsti dalla sezione II del capo III del titolo III della legge sul diritto d'autore, n. 633 del 1941, salvo che per i delitti di cui all'articolo 171 della medesima legge.
Inoltre, il comma 3 novella l'articolo 174-ter, comma 1, sempre della legge n. 633 del 1941, al fine di punire con la sanzione amministrativa pecuniaria di euro 154 e con le sanzioni accessorie della confisca del materiale e della pubblicazione del provvedimento su un giornale quotidiano a diffusione nazionale, anche le condotte di chi mette a disposizione, in tutto o in parte, con qualsiasi procedimento, anche avvalendosi di strumenti atti ad eludere le misure tecnologiche di protezione, opere o materiali protetti, oppure acquista o noleggia supporti o servizi audiovisivi, fonografici, informatici o multimediali non conformi alle prescrizioni della legge, ovvero attrezzature, prodotti o componenti atti ad eludere misure di protezione tecnologiche.
E', altresì, novellato il comma 2 dell'articolo 174-ter della medesima legge, per far ricadere nella fattispecie soggetta ad un aumento della pena anche l'ipotesi di fatto grave per la quantità di opere o materiali protetti resi potenzialmente accessibili in maniera abusiva attraverso gli strumenti di cui al comma precedente, innalzando, altresì, il massimo della pena pecuniaria ivi prevista da 1032 a 5.000 euro.
L'articolo 4 è dedicato alle campagne di comunicazione e sensibilizzazione. In particolare, ai sensi del comma 1, si prevede che il Ministero della cultura, d'intesa con la Presidenza del Consiglio dei ministri-Dipartimento per l'informazione e l'editoria, nonché con l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, in collaborazione con le organizzazioni di categoria più rappresentative a livello nazionale e i gestori di sistemi di messaggistica istantanea, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, organizza specifiche campagne di informazione, comunicazione e sensibilizzazione del pubblico, in particolare attraverso i canali del servizio pubblico radiotelevisivo, sul valore della proprietà intellettuale e per contrastare l'abusivismo, la diffusione illecita e la contraffazione di contenuti tutelati dal diritto d'autore.
Il comma 2 precisa che, nell'ambito di tali iniziative, sono organizzate anche campagne di sensibilizzazione promuovendo iniziative nelle istituzioni scolastiche secondarie, nel rispetto dell'autonomia scolastica, in coerenza con l'educazione alla cittadinanza digitale di cui all'art. 5 della legge 20 agosto 2019, n. 92.
L'articolo 5 inerisce alle sanzioni, punendo l'inottemperanza agli obblighi di esecuzione dei provvedimenti dell'AGCOM con le sanzioni amministrative di competenza della medesima Autorità, ai sensi dell'articolo 1, comma 31, della legge n. 249 del 1997.
L'articolo 6 prevede l'emanazione, entro 60 giorni dall'entrata in vigore della legge e nel rispetto della legge sul procedimento amministrativo (legge n. 241 del 1990), di una modifica al regolamento in materia di tutela del diritto d'autore sulle reti di comunicazione elettronica di cui alla delibera AGCOM n. 680/13/CONS del 12 dicembre 2013, al fine di adeguarlo alle disposizioni di cui alla legge stessa.
Si prevede anche che, entro 30 giorni dall'entrata in vigore della legge, l'AGCOM, in collaborazione con l'ACN - Agenzia per la cybersicurezza nazionale, convochi un tavolo tecnico con gli operatori, con il compito di definire i requisiti tecnici e operativi degli strumenti necessari per le disabilitazioni previste nell'articolo 2.
In tale contesto dovrà essere predisposta, entro il termine massimo di sei mesi dalla convocazione del tavolo tecnico, una piattaforma tecnologica unica che permetta il funzionamento automatizzato per eseguire i provvedimenti di disabilitazione.
L'articolo 7, comma 1, per far fronte alle nuove competenze attribuite all'AGCOM, prevede l'aumento di 10 unità della pianta organica (1 unità di livello dirigenziale, 8 unità di ruolo di funzionari della carriera direttiva e 1 unità di impiegati della carriera operativa). Il comma 2 reca la copertura finanziaria degli oneri derivanti dall'incremento della pianta organica dell'AGCOM, dall'aumento delle funzioni spettanti all'AGCOM, nonché di quelli dalla realizzazione, funzionamento e manutenzione della piattaforma tecnologica unica. I successivi commi 3-5 recano disposizioni relative alle modalità di reperimento e quantificazione delle risorse a copertura dei nuovi oneri.
Per un approfondimento sulla presente legge, si rinvia al relativo dossier.