provvedimento 3 aprile 2024
Studi - Trasporti Studi - Cultura Disposizioni per la prevenzione e la repressione della diffusione illecita di contenuti tutelati dal diritto d'autore mediante le reti di comunicazione elettronica (legge n. 93 del 2023)

E' stato approvato definitivamente dal Senato, il 12 luglio 2023, il testo unificato delle proposte di legge A.C. 217 e A.C. 648, che reca "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della diffusione illecita di contenuti tutelati dal diritto d'autore mediante le reti di comunicazione elettronica" (AS 621). E' stata quindi pubblicata la legge 14 luglio 2023, n. 93.

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La legge reca disposizioni per la prevenzione e la repressione della diffusione illecita di contenuti tutelati dal diritto d'autore mediante le reti di comunicazione elettronica. Nel merito, il provvedimento si compone di 7 articoli.

L'articolo 1 è intitolato ai principi, intestando alla Repubblica (e dunque, a tutti i suoi enti costitutivi ex art. 114 Cost.: Stato, Regioni, Province, Città metropolitane e Comuni) una serie di compiti e iniziative:

  • riconoscere, tutelare e promuovere la proprietà intellettuale in tutte le sue forme, come strumento di stimolo dell'innovazione, della creatività, degli investimenti e della produzione di contenuti culturali, anche di carattere digitale;
  • tutelare il diritto d'autore come definito dalla legge 22 aprile 1941, n. 633 e le situazioni giuridiche allo stesso connesse da ogni violazione e da ogni illecito, compresi quelli perpetrati mediante l'utilizzo di reti di comunicazione elettronica;
  • assicurare alle imprese, agli autori, agli artisti e ai creatori adeguate forme di sostegno, anche economico, per agevolare la produzione, la traduzione e l'internazionalizzazione delle opere dell'ingegno;
  • prevedere opportune forme di responsabilizzazione nei confronti degli intermediari di rete, al fine di rendere maggiormente efficaci le attività di contrasto della diffusione illecita e della contraffazione di contenuti tutelati dal diritto d'autore e promuovere campagne di comunicazione e sensibilizzazione del pubblico sul valore della proprietà intellettuale, anche al fine di contrastare la diffusione illecita e la contraffazione di contenuti tutelati dal diritto d'autore;
  • salvaguardare i diritti alla segretezza delle comunicazioni, anche attraverso il mantenimento dell'integrità e della sicurezza delle reti di comunicazione elettronica, e alla libertà dell'iniziativa economica e del suo esercizio in regime di concorrenza;
  • garantire l'attuazione delle politiche volte a promuovere la libertà di espressione e di informazione, la diversità culturale e linguistica e il pluralismo dei mezzi di comunicazione, nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali delle persone fisiche, garantiti dalla Convenzione CEDU e dai princìpi generali del diritto dell'Unione europea.

L'articolo 2 attribuisce all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (AGCOM) il potere di ordinare ai prestatori di servizi di disabilitare l'accesso a contenuti diffusi in maniera illecita, anche adottando a tal fine provvedimenti cautelari in via d'urgenza.

Più nel dettaglio, l'AGCOM può ordinare ai prestatori di servizi, ivi inclusi i prestatori di accesso alla rete, di disabilitare l'accesso a contenuti illeciti mediante il blocco della risoluzione DNS dei nomi di dominio e il blocco all'instradamento del traffico di rete verso gli indirizzi IP univocamente destinati ad attività illecite. In sede di adozione di tale provvedimento, l'AGCOM ordina anche il blocco di ogni altro futuro nome di dominio, sottodominio, ove tecnicamente possibile, o indirizzo IP, a chiunque riconducibili, comprese le variazioni del nome o della semplice declinazione o estensione (c.d. top level domain), che consenta l'accesso ai medesimi contenuti abusivamente diffusi o a contenuti della stessa natura (commi 1 e 2).

Nei casi di gravità e urgenza, in cui la violazione abbia ad oggetto contenuti trasmessi in diretta, prime visioni di opere cinematografiche e audiovisive o programmi di intrattenimento, contenuti audiovisivi, anche sportivi o altre opere dell'ingegno assimilabili, eventi sportivi nonché eventi di interesse sociale o di grande interesse pubblico, l'AGCOM ordina ai prestatori di servizi, compresii prestatori di servizi di accesso alla rete, di disabilitare l'accesso ai contenuti trasmessi abusivamente mediante blocco dei nomi di dominio e degli indirizzi IP, adottando a tal fine un provvedimento cautelare abbreviato, senza contraddittorio, su richiesta del titolare o licenziatario del diritto o dall'associazione di gestione collettiva o di categoria alla quale il titolare o licenziatario del diritto abbia conferito mandato o da un soggetto appartenente alla categoria di segnalatori attendibili, come definiti dall'articolo 22, comma 2, del Regolamento europeo sui servizi digitali (UE)2022/2065 quali enti che hanno dimostrato, tra l'altro, di disporre di capacità e competenze particolari nella lotta ai contenuti illegali e di svolgere le propria attività in modo diligente, accurato e obiettivo. Nell'ipotesi di contenuti trasmessi in diretta, il suddetto provvedimento è adottato, notificato ed eseguito prima dell'inizio o, al più tardi, nel corso della diretta stessa; per i contenuti non trasmessi in diretta ma comunque ad essi assimilabili, il riferimento è alla loro prima trasmissione. È l'AGCOM stessa, con proprio regolamento, in conformità ai princìpi di gradualità, proporzionalità e adeguatezza, a disciplinare il relativo procedimento cautelare abbreviato, assicurando strumenti effettivi di reclamo al soggetto destinatario del provvedimento (comma 3).

I soggetti legittimati presentano all'AGCOM, sotto la propria responsabilità, la richiesta di immediato blocco della risoluzione DNS dei nomi di dominio e dell'instradamento del traffico di rete agli indirizzi IP, anche congiuntamente, allegando a tal fine la documentazione necessaria, che può consistere nell'elenco dei nomi di dominio e degli indirizzi IP attraverso i quali vengono resi disponibili i contenuti diffusi abusivamente. Tale elenco può essere aggiornato da parte del titolare dei diritti o dei suoi aventi causa e comunicato direttamente e simultaneamente dall'AGCOM ai soggetti destinatari del provvedimento, i quali devono provvedere alla rimozione o alla disabilitazione tempestivamente e comunque entro il termine massimo di 30 minuti dalla comunicazione (comma 4).

I provvedimenti di disabilitazione assunti (comma 5) sono notificati immediatamente dall'AGCOM:

  • ai prestatori di servizi di accesso alla rete;
  • ai soggetti gestori di motori di ricerca e ai fornitori di servizi della società dell'informazione coinvolti a qualsiasi titolo nell'accessibilità del sito web o dei servizi illegali;
  • alla European Union Internet Referral Unit dell'Europol;
  • al soggetto che ha richiesto l'adozione del provvedimento.

Ricevuta la notifica, i prestatori di servizi di accesso alla rete, i soggetti gestori di motori di ricerca e i fornitori di servizi della società dell'informazione coinvolti a qualsiasi titolo nell'accessibilità del sito web o dei servizi illegali eseguono il provvedimento dell'Autorità senza alcun indugio e comunque entro 30 minuti dalla notificazione, disabilitando la risoluzione DNS dei nomi di dominio e l'instradamento del traffico di rete verso gli indirizzi IP indicati nell' elenco di cui al comma 4 o comunque adottando le misure tecnologiche e organizzative necessarie per rendere non fruibili da parte degli utilizzatori finali i contenuti trasmessi abusivamente.

Nel caso in cui l'indirizzo IP soggetto a blocco della risoluzione DNS dei nomi di dominio o dell'instradamento del traffico di rete si trovi all'interno dell'UE, l'AGCOM può prevedere partenariati con i propri omologhi su base volontaria per contrastare più efficacemente la distribuzione di contenuti illegali su suolo europeo. Nel caso in cui, invece, l'indirizzo IP si trovi al di fuori del territorio dell'UE, l'AGCOM è tenuta a farlo inserire in tempi ragionevoli nella Counterfeit and Piracy Watch List stilata annualmente dalla Commissione europea (comma 6).

L'AGCOM provvede, altresì, a trasmettere alla Procura della Repubblica presso il tribunale di Roma l'elenco dei provvedimenti di disabilitazione adottati, con l'indicazione dei prestatori di servizi e degli altri soggetti cui tali provvedimenti sono stati notificati. Inoltre, i destinatari dei provvedimenti informano senza indugio la medesima Procura, su sua richiesta, di tutte le attività svolte in adempimento dei predetti provvedimenti e comunicano ogni dato o informazione nella loro disponibilità che possa consentire l'identificazione dei fornitori dei contenuti illecitamente diffusi (comma 7).

L'articolo 3, al comma 1, introduce nell'articolo 171-ter comma 1, della legge n. 633 del 1941, la lettera h-bis), con la quale si prevede che chiunque, a scopo di lucro, abusivamente, anche con le modalità previste dall'articolo 85-bis, comma 1, del TULPS - Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza (R.D. n. 773 del 1931) esegue la fissazione su supporto digitale, audio, video o audiovideo, in tutto o in parte, di un'opera cinematografica, audiovisiva o editoriale ovvero effettua la riproduzione, l'esecuzione o la comunicazione al pubblico della fissazione abusivamente eseguita, è punito con la reclusione da 6 mesi a 3 anni e con una multa da euro 2.582 a euro 15.493.

Al riguardo, si ricorda che l' articolo 85- bis del TUPLS ha vietato l'introduzione, l'installazione o comunque l'utilizzazione abusiva, nei luoghi di pubblico spettacolo, di dispositivi od apparati che consentono la registrazione, la riproduzione, la trasmissione o comunque la fissazione su supporto audio, video od audiovideo, in tutto od in parte, delle opere dell'ingegno che vengono ivi realizzate o diffuse. Successivamente, con le modifiche introdotte dall'articolo 3, comma 4- q uater , del decreto-le gg e n. 59 del 2019 ( L. n. 81 del 2019 ), ha previsto la possibilità di installazione di sistemi di videosorveglianza all'intero della sala destinata al pubblico spettacolo. In particolare, l'installazione di sistemi di videosorveglianza deve essere autorizzata dal Garante per la protezione dei dati personali e può essere concessa esclusivamente al fine di individuare chi abusivamente registra in locali di pubblico spettacolo, in tutto o in parte, un'opera cinematografica o audiovisiva, dandone avviso e comunicazione adeguata agli utenti. I dati acquisiti per effetto dell'autorizzazione sono criptati e conservati per un periodo massimo di 30 giorni, decorrenti dalla data della registrazione, con modalità atte a garantirne la sicurezza e la protezione da accessi abusivi. Decorso tale termine, i dati devono essere distrutti. L'accesso alle registrazioni dei sistemi di videosorveglianza è vietato, salva la loro acquisizione su iniziativa della polizia giudiziaria o del pubblico ministero. Si ricorda altresì che l' articolo 171- q uater della le gg e n. 633 del 1941 prevede che, salvo che il fatto costituisca reato, è soggetto alla sanzio ne amministrativa pecuniaria da euro 5.000 a euro 30.000 chiunque, abusivamente ed a fini di lucro conceda in noleggio o comunque conceda in uso a qualunque titolo, originali, copie o supporti lecitamente ottenuti di opere tutelate dal diritto di autore o esegue la fissazione su supporto audio, video o audiovideo delle 15 prestazioni artistiche di cui all'articolo 80.

Il medesimo articolo 3, al comma 2, modifica l'articolo 131-bis, terzo comma, numero 4), del codice penale, al fine di prevedere che l'offesa non possa considerarsi di particolare tenuità, ai fini dell'applicabilità della particolare causa di non punibilità ivi prevista, anche per i delitti previsti dalla sezione II del capo III del titolo III della legge sul diritto d'autore, n. 633 del 1941, salvo che per i delitti di cui all'articolo 171 della medesima legge.

L'articolo 171 della legge n. 633 punisce con la multa da euro 51 a euro 2.065 chiunque senza averne diritto, a qualsiasi scopo e in qualsiasi forma, fra le altre:
  • riproduce, trascrive, recita in pubblico, diffonde, vende o mette in vendita o pone altrimenti in commercio un'opera altrui o ne rivela il contenuto prima che sia reso pubblico, o introduce e mette in circolazione nello Stato esemplari prodotti all'estero contrariamente alla legge italiana;
  • mette a disposizione del pubblico, immettendola in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, un'opera dell'ingegno protetta, o parte di essa;
  • rappresenta, esegue o recita in pubblico o diffonde, con o senza variazioni od aggiunte, un'opera altrui adatta a pubblico spettacolo od una composizione musicale. La rappresentazione o esecuzione comprende la proiezione pubblica dell'opera cinematografica, l'esecuzione in pubblico delle composizioni musicali inserite nelle opere cinematografiche e la radiodiffusione mediante altoparlante azionato in pubblico;
  • riproduce un numero di esemplari o esegue o rappresenta un numero di esecuzioni o di rappresentazioni maggiore di quello che aveva il diritto rispettivamente di riprodurre o di rappresentare;
Con la pena della reclusione fino ad un anno o della multa non inferiore a euro 516 sono puniti coloro che commettono i reati testé elencati sopra un'opera altrui non destinata alla pubblicità ovvero con usurpazione della paternità dell'opera, ovvero con deformazione, mutilazione o altra modificazione dell'opera medesima, qualora ne risulti offesa all'onere od alla reputazione dell'autore.

Inoltre, il comma 3 novella l'articolo 174-ter, comma 1, sempre della legge n. 633 del 1941, al fine di punire con la sanzione amministrativa pecuniaria di euro 154 e con le sanzioni accessorie della confisca del materiale e della pubblicazione del provvedimento su un giornale quotidiano a diffusione nazionale, anche le condotte di chi mette a disposizione, in tutto o in parte, con qualsiasi procedimento, anche avvalendosi di strumenti atti ad eludere le misure tecnologiche di protezione, opere o materiali protetti, oppure acquista o noleggia supporti o servizi audiovisivi, fonografici, informatici o multimediali non conformi alle prescrizioni della legge, ovvero attrezzature, prodotti o componenti atti ad eludere misure di protezione tecnologiche.

E', altresì, novellato il comma 2 dell'articolo 174-ter della medesima legge, per far ricadere nella fattispecie soggetta ad un aumento della pena anche l'ipotesi di fatto grave per la quantità di opere o materiali protetti resi potenzialmente accessibili in maniera abusiva attraverso gli strumenti di cui al comma precedente, innalzando, altresì, il massimo della pena pecuniaria ivi prevista da 1032 a 5.000 euro.

L'articolo 4 è dedicato alle campagne di comunicazione e sensibilizzazione. In particolare, ai sensi del comma 1, si prevede che il Ministero della cultura, d'intesa con la Presidenza del Consiglio dei ministri-Dipartimento per l'informazione e l'editoria, nonché con l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, in collaborazione con le organizzazioni di categoria più rappresentative a livello nazionale e i gestori di sistemi di messaggistica istantanea, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, organizza specifiche campagne di informazione, comunicazione e sensibilizzazione del pubblico, in particolare attraverso i canali del servizio pubblico radiotelevisivo, sul valore della proprietà intellettuale e per contrastare l'abusivismo, la diffusione illecita e la contraffazione di contenuti tutelati dal diritto d'autore.

Il comma 2 precisa che, nell'ambito di tali iniziative, sono organizzate anche campagne di sensibilizzazione promuovendo iniziative nelle istituzioni scolastiche secondarie, nel rispetto dell'autonomia scolastica, in coerenza con l'educazione alla cittadinanza digitale di cui all'art. 5 della legge 20 agosto 2019, n. 92.

Si ricorda che l' art. 5 della L. 92/2019 prevede, nell'ambito dell' insegnamento trasversale dell'educazione civica istituito dalla medesima legge, di cui all' articolo 2, anche l' educazione alla cittadinanza digitale. La relativa offerta formativa deve prevedere almeno le seguenti abilità e conoscenze digitali essenziali, da sviluppare con gradualità tenendo conto dell'età degli alunni e degli studenti: a) analizzare, confrontare e valutare criticamente la credibilità e l'affidabilità delle fonti di dati, informazioni e contenuti digitali; b) interagire attraverso varie tecnologie digitali e individuare i mezzi e le forme di comunicazione digitali appropriati per un determinato contesto; c) informarsi e partecipare al dibattito pubblico attraverso l'utilizzo di servizi digitali pubblici e privati; ricercare opportunità di crescita personale e di cittadinanza partecipativa attraverso adeguate tecnologie digitali; d) conoscere le norme comportamentali da osservare nell'ambito dell'utilizzo delle tecnologie digitali e dell'interazione in ambienti digitali, adattare le strategie di comunicazione al pubblico specifico ed essere consapevoli della diversità culturale e generazionale negli ambienti digitali; e) creare e gestire l'identità digitale, essere in grado di proteggere la propria reputazione, gestire e tutelare i dati che si producono attraverso diversi strumenti digitali, ambienti e servizi, rispettare i dati e le identità altrui; utilizzare e condividere informazioni personali identificabili proteggendo se stessi e gli altri; f) conoscere le politiche sulla tutela della riservatezza applicate dai servizi digitali relativamente all'uso dei dati personali; g) essere in grado di evitare, usando tecnologie digitali, rischi per la salute e minacce al proprio benessere fisico e psicologico; essere in grado di proteggere sé e gli altri da eventuali pericoli in ambienti digitali; essere consapevoli di come le tecnologie digitali possono influire sul benessere psicofisico e sull'inclusione sociale, con particolare attenzione ai comportamenti riconducibili al bullismo e al cyberbullismo.

L'articolo 5 inerisce alle sanzioni, punendo l'inottemperanza agli obblighi di esecuzione dei provvedimenti dell'AGCOM con le sanzioni amministrative di competenza della medesima Autorità, ai sensi dell'articolo 1, comma 31, della legge n. 249 del 1997.

In proposito, si ricorda che il richiamato comma 31 dell'art. 1 della legge n. 249 del 1997 dispone che i soggetti che non ottemperano agli ordini e alle diffide dell'Autorità, sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 10.329 a euro 258.228. Se l'inottemperanza riguarda provvedimenti adottati in ordine alla violazione delle norme sulle posizioni dominanti o in applicazione del reg olamento ( UE ) 2019/1150 , si applica a ciascun soggetto interessato una sanzione amministrativa pecuniaria non inferiore al 2 per cento e non superiore al 5 per cento del fatturato realizzato dallo stesso soggetto nell'ultimo esercizio chiuso anteriormente alla notificazione della contestazione. Se l'inottemperanza riguarda ordini impartiti dall'Autorità nell'esercizio delle sue funzioni di tutela del diritto d'autore e dei diritti connessi, si applica a ciascun soggetto interessato una sanzione amministrativa pecuniaria da euro diecimila fino al 2 per cento del fatturato realizzato nell'ultimo esercizio chiuso anteriormente alla notifica della contestazione Le sanzioni amministrative pecuniarie sono irrogate dall'Autorità.

L'articolo 6 prevede l'emanazione, entro 60 giorni dall'entrata in vigore della legge e nel rispetto della legge sul procedimento amministrativo (legge n. 241 del 1990), di una modifica al regolamento in materia di tutela del diritto d'autore sulle reti di comunicazione elettronica di cui alla delibera AGCOM n. 680/13/CONS del 12 dicembre 2013, al fine di adeguarlo alle disposizioni di cui alla legge stessa.

Si prevede anche che, entro 30 giorni dall'entrata in vigore della legge, l'AGCOM, in collaborazione con l'ACN - Agenzia per la cybersicurezza nazionale, convochi un tavolo tecnico con gli operatori, con il compito di definire i requisiti tecnici e operativi degli strumenti necessari per le disabilitazioni previste nell'articolo 2.

In tale contesto dovrà essere predisposta, entro il termine massimo di sei mesi dalla convocazione del tavolo tecnico, una piattaforma tecnologica unica che permetta il funzionamento automatizzato per eseguire i provvedimenti di disabilitazione.

Si ricorda che il testo del regolamento sul diritto d'autore sulle reti di comunicazione elettronica, di cui alla delibera n. 680/13/CONS del 12 dicembre 2013, è stato oggetto di successive modifiche. Il testo vigente è pubblicato, da ultimo, in allegato Delibera n. 233/21/CONS.

L'articolo 7, comma 1, per far fronte alle nuove competenze attribuite all'AGCOM, prevede l'aumento di 10 unità della pianta organica (1 unità di livello dirigenziale, 8 unità di ruolo di funzionari della carriera direttiva e 1 unità di impiegati della carriera operativa). Il comma 2 reca la copertura finanziaria degli oneri derivanti dall'incremento della pianta organica dell'AGCOM, dall'aumento delle funzioni spettanti all'AGCOM, nonché di quelli dalla realizzazione, funzionamento e manutenzione della piattaforma tecnologica unica. I successivi commi 3-5 recano disposizioni relative alle modalità di reperimento e quantificazione delle risorse a copertura dei nuovi oneri.

Per un approfondimento sulla presente legge, si rinvia al relativo dossier.

ultimo aggiornamento: 3 aprile 2024
 
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