È all'esame dell'Assemblea, a partire da mercoledì 23 luglio 2025, il disegno di legge di conversione del decreto-legge 30 giugno 2025, n. 96, recante disposizioni urgenti per l'organizzazione e lo svolgimento di grandi eventi sportivi, nonché ulteriori disposizioni urgenti in materia di sport (AC 2488-A).
Il provvedimento, trasmesso alla Camera in data 30 giugno 2025, è stato esaminato in sede referente dalla Commissione cultura che, dopo aver apportato modifiche al testo del decreto originario, ne ha concluso l'esame in data 22 luglio 2025.
Il decreto-legge, a seguito delle modifiche apportate in sede referente, è composto da 22 articoli, suddivisi in tre capi.
Il Capo I, composto dagli articoli da 1 a 6, reca disposizioni urgenti per l'organizzazione e lo svolgimento dei XXV Giochi olimpici invernali e dei XIV Giochi paralimpici invernali «Milano-Cortina 2026».
L'articolo 1, ai commi da 1 a 3, reca disposizioni in materia di assegnazione e uso delle frequenze per la trasmissione dei Giochi olimpici e paralimpici invernali "Milano-Cortina 2026", prevedendo in particolare che esse siano rilasciate a titolo gratuito (comma 1) e che i provvedimenti di autorizzazione per il loro uso temporaneo siano esenti dall'imposta di bollo (comma 2). Il comma 3 reca delle autorizzazioni di spesa per le attività di vigilanza e controllo delle frequenze, nonché per l'acquisto dei materiali e delle apparecchiature necessarie al loro utilizzo.
Il medesimo articolo 1 prevede poi, al comma 4, che le risorse del Fondo unico a sostegno del potenziamento del movimento sportivo italiano possano essere destinate all'assunzione di impegni pluriennali diretti a garantire la messa a disposizione degli impianti utilizzati per i Giochi olimpici e paralimpici invernali «Milano-Cortina 2026» per eventi ritenuti di interesse pubblico individuati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o dell'autorità politica delegata in materia di sport.
L'articolo 2 stanzia risorse pari a 30 milioni di euro per assicurare misure di sicurezza e soccorso pubblico durante lo svolgimento delle Olimpiadi invernali di Milano – Cortina del 2026.
L'articolo 3, al comma 1, contiene una autorizzazione di spesa a favore del Ministero della difesa pari ad euro 13.009.239, per il 2025, al fine di garantire il necessario supporto logistico e operativo da parte delle Forze armate; a tali fini, il comma 1-bis autorizza il Ministero della difesa ad operare avvalendosi dei poteri previsti per i Commissari straordinari e, dunque, potendo derogare alle disposizioni in materia di contratti pubblici, fatto salvo il rispetto di principi e limiti fondamentali. Il comma 2 indica le relative coperture di spesa.
L'articolo 3-bis, introdotto nel corso dell'esame in sede referente, autorizza la spesa 2,8 milioni di euro per il 2025 in favore dell'Agenzia per la cybersicurezza nazionale (ACN) al fine di rafforzare la sicurezza cibernetica in occasione delle Olimpiadi di Milano – Cortina 2026.
L'articolo 4 stabilisce, al comma 1, che alle assunzioni di personale effettuate dalla Fondazione Milano-Cortina 2026 per lo svolgimento degli eventi sportivi relativi ai Giochi olimpici e paralimpici, non si applicano le disposizioni in materia di chiusure aziendali previste dalla legge di bilancio per l'anno 2022.
Il comma 1-bis dell'articolo 4, introdotto in sede referente, con riferimento alla società Infrastrutture Milano Cortina 2020-2026 S.p.a., stabilisce che il cumulo delle retribuzioni e dei compensi riconosciuti per l'incarico di amministratore delegato e di direttore generale non può superare, quale parametro massimo di riferimento, il trattamento economico del primo presidente della Corte di cassazione.
Il successivo comma 1-ter dell'articolo 4, introdotto anch'esso in sede referente, modifica invece la disciplina riguardante la composizione del consiglio di amministrazione della Fondazione Milano-Cortina 2026 che, si ricorda, svolge le funzioni di Comitato organizzatore dei Giochi, in particolare: aumentando il numero di membri complessivi dagli attuali 14 fino ad un massimo di 18; aumentando il numero dei membri nominati da CONI e CIP dagli attuali 5 fino ad un massimo di 7; introducendo fino a 2 membri nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o dell'Autorità politica delegata in materia di sport.
L'articolo 5, modificato in sede referente, prevede la nomina, con apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di un Commissario straordinario quale soggetto responsabile del processo di indirizzo, coordinamento e attuazione delle attività e degli interventi necessari all'organizzazione e allo svolgimento dei XIV Giochi paralimpici invernali «Milano-Cortina 2026» (comma 1). Il Commissario è incaricato di proporre uno o più programmi dettagliati di interventi, da approvare con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o dell'Autorità politica delegata in materia di sport (comma 2). I commi successivi recano disposizioni concernenti lo stanziamento delle risorse necessarie per garantire la tempestiva realizzazione degli interventi e per far fronte alle esigenze di carattere logistico necessarie allo svolgimento delle competizioni sportive (commi 3, 5, 6 e 8) e la disciplina dei poteri, della durata e del compenso del Commissario (commi 3 e 4). Ulteriori disposizioni riguardano la copertura degli oneri e la presentazione da parte del Commissario di una relazione trimestrale (comma 5), nonché la gestione delle controversie relative agli atti del Commissario (comma 7). In sede referente è stato inoltre introdotto un comma 2-bis, in base al quale i poteri commissariali non possono essere esercitati in deroga alle normative vigenti in materia di digitalizzazione e modellazione informativa per l'edilizia (BIM).
L'articolo 6, modificato in sede referente, innova la disciplina riguardante il contrasto al fenomeno delle scommesse sportive illecite, prevedendo un regime di scambio di informazioni e di coordinamento tra le autorità amministrative competenti a gestire le scommesse sportive e la Procura Generale dello Sport presso il CONI. In sede referente si è inserita una norma volta a consentire alle autorità amministrative competenti di avvalersi, a tali fini, anche dei sistemi di intelligenza artificiale, nel rispetto della normativa nazionale ed europea in materia.
Il Capo II, composto dagli articoli da 7 a 9-ter, reca disposizioni urgenti per la trentottesima edizione della «America's Cup- Napoli 2027» e di altri grandi eventi sportivi internazionali.
L'articolo 7, comma 1 stabilisce che alla società Sport e salute Spa, in qualità di soggetto attuatore della trentottesima edizione della "America's Cup – Napoli 2027", sono affidate l'organizzazione e tutte le attività funzionali alla realizzazione dell'evento. Il comma 2 reca la composizione del comitato tecnico di gestione dell'America's Cup. I commi 5 e 6 recano le disposizioni finanziare, stanziando le risorse necessarie per l'organizzazione dell'evento e autorizzando il Comune di Napoli ad applicare al proprio bilancio di previsione le quote accantonate, vincolate e destinate del risultato di amministrazione, in deroga ai limiti previsti, per un importo non superiore a 30 milioni di euro per ciascuno degli esercizi dal 2025 al 2027.
Il medesimo articolo 7, ai commi 3 e 4, disciplina invece le variazioni programmatiche, l'approvazione, la realizzazione, il regime e la valutazione ambientale degli interventi necessari nel sito di interesse nazionale (SIN) di Bagnoli-Coroglio al fine di assicurare lo svolgimento della trentottesima edizione della «America's Cup – Napoli 2027».
Il comma 6-bis dell'articolo 7, introdotto in sede referente, proroga la durata della concessione all'Associazione polisportiva dilettantistica Circolo Ilva Bagnoli sull'area degli insediamenti industriali che hanno definitivamente cessato la produzione in sito, fino al completamento delle operazioni di risanamento ambientale e di riacquisizione delle condizioni legali di balneabilità delle acque prospicienti. Per il medesimo arco temporale di durata della proroga è altresì previsto l'utilizzo, da parte della stessa Associazione, delle ulteriori aree, non oggetto della concessione ed attualmente già in uso, di proprietà di INVITALIA-S.p.a. L'utilizzo di tali aree è regolato da una convezione tra l'Associazione sportiva e tale società.
L'articolo 7-bis, introdotto anch'esso nel corso dell'esame in sede referente, prevede la possibilità per le istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado di realizzare, in collaborazione con i soggetti organizzatori della trentottesima edizione della «America's Cup – Napoli 2027» o con altri soggetti pubblici o privati coinvolti nell'organizzazione dell'evento, appositi percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento (PCTO). A tal fine, si prevede la stipula di una convenzione tra l'istituzione scolastica e il soggetto ospitante. Inoltre, il soggetto ospitante integra il documento di valutazione dei rischi con una sezione ove sono indicati le misure di prevenzione e i dispositivi di protezione individuale previsti per gli studenti. I citati PCTO possono essere realizzati anche nell'ambito delle filiere tecnologico-professionali.
L'articolo 7-ter, introdotto nel corso dell'esame in sede referente, modifica il Codice della nautica da diporto, inserendovi un nuovo articolo volto a disciplinare la navigazione dei prototipi sportivi privi di dichiarazione di conformità CE o certificato di classe in occasione di competizioni sportive a cui partecipano, per cui si allenano o presso cui si devono recare.
L'articolo 8 destina, per l'anno 2025, al Nuovo comitato organizzatore della XX edizione dei Giochi del mediterraneo di Taranto 2026, per le attività di pianificazione e organizzazione dei Giochi, una quota fino a 25 milioni di euro dell'eccedenza del gettito fiscale destinato al finanziamento del movimento sportivo nazionale, che è contestualmente accertata, per il 2025, in 181.506.669 euro. Prevede altresì che nello svolgimento delle sue attività, il Nuovo comitato organizzatore possa avvalersi delle risorse umane e strumentali della società Sport e salute Spa, e che i relativi rapporti, anche finanziari, siano disciplinati da un contratto di servizio annuale.
L'articolo 9 stabilisce che, per la gestione e lo svolgimento delle Finali ATP 2026-2030 di tennis è costituito un Comitato per le finali ATP. La norma descrive le funzioni, i compiti e la composizione dell'organo. Si prevede inoltre che la Federazione italiana tennis e padel e Sport e Salute Spa, i cui rapporti sono regolati da apposita convenzione, curino ogni attività organizzativa ed esecutiva diretta allo svolgimento della manifestazione sportiva, e che gravi sugli stessi soggetti l'obbligo di predisporre annualmente una relazione consuntiva, corredata del rendiconto analitico della gestione dei contributi pubblici da trasmettere alle competenti commissioni parlamentari. Per l'organizzazione dell'evento sportivo, può essere inoltre costituita una Commissione tecnica di gestione.
Nel corso dell'esame in sede referente è stato inserito l'articolo 9-bis, recante disposizioni urgenti per le opere necessarie al campionato europeo di calcio «UEFA 2032» e in materia di impianti sportivi.
In particolare, i commi da 1 a 4 dell'articolo 9-bis recano la nomina di un Commissario straordinario per assicurare la realizzazione e il completamento delle opere necessarie allo svolgimento della fase finale del Campionato europeo di calcio "UEFA 2032, ed altre disposizioni a tale nomina connesse. Le norme in esame, oltre a regolamentare la nomina del Commissario, ne definiscono i poteri (anche sostitutivi e in deroga alla normativa vigente), le funzioni e i compiti, nonché il compenso e la durata dell'incarico. Il Commissario definisce, sulla base delle iniziative dei soggetti privati promotori e in considerazione delle soluzioni definite dall'apposito Comitato interistituzionale, uno o più piani di intervento per l'esecuzione di opere relative alla messa a disposizione, nei tempi previsti dalla UEFA, di stadi rispondenti ai requisiti previsti in fase di candidatura per i Campionati di calcio "UEFA 2032. A tal fine, le infrastrutture sportive sono considerate di interesse strategico nazionale. Per l'esercizio delle sue funzioni, il Commissario straordinario si avvale di una struttura di supporto, che opera fino alla data di cessazione del suo incarico. Egli può inoltre avvalersi del supporto tecnico-operativo della società Sport e salute S.p.a. e delle amministrazioni centrali e territoriali, nominando sub-commissari i sindaci nei cui territori si realizzano gli interventi infrastrutturali. Infine, si prevede l'adozione di specifiche norme tecniche per la sicurezza, l'accessibilità e l'esercizio degli impianti sportivi, in deroga alle procedure ordinarie, al fine di assicurare livelli di ordine e sicurezza pubblica e di sicurezza antincendi equivalente a quella prevista dalla vigente normativa tecnica.
I commi da 5 a 15 dell'articolo 9-bis istituiscono, presso l'Istituto per il credito sportivo e culturale S.p.A. ed in gestione separata, il Fondo italiano per lo sport, al fine di sostenere la promozione, l'aggiudicazione e l'organizzazione di grandi eventi sportivi internazionali e di ottimizzare gli investimenti a favore dello sport e dell'impiantistica sportiva, anche nell'ambito di operazioni economiche di partenariato pubblico-privato, articolato in 4 sezioni: (a) Sezione garanzie, (b) Sezione finanziamenti, (c) Sezione rafforzamento patrimoniale e (d) Sezione contributi. Tale Fondo sostituisce i fondi attualmente vigenti in materia di finanziamento dello sport. Si introducono delle disposizioni ad hoc concernenti le garanzie rilasciate dal Fondo italiano per lo sport, con la previsione di una garanzia dello Stato di ultima istanza in favore delle obbligazioni assunte dal Fondo a fronte delle suddette garanzie rilasciate e si definiscono i criteri e delle modalità di funzionamento del Fondo. L'ICSC può stipulare una convenzione con la Presidenza del Consiglio o l'Autorità delegata per lo sport circa la gestione e gli oneri del Fondo Italiano per lo Sport. Disciplina, inoltre, la governance del Fondo affidata al Comitato di indirizzo e al Comitato di gestione. Il Fondo italiano per lo sport subentra nei rapporti dei due fondi preesistenti (Fondo contributi interessi sport e Fondo di garanzia sport), che cessano di esistere con l'entrata in vigore dei decreti attuativi. Si dettano norme di copertura finanziaria per i due fondi. Infine, si prevede che Sport e salute S.p.A. sia autorizzata a fornire supporto tecnico-operativo anche all'Istituto per il credito sportivo e ad altri soggetti sportivi per attuare investimenti pubblici.
L'articolo 9-ter, introdotto anch'esso in sede referente, dispone che, nei casi di concessione di un contributo, da parte dell'amministrazione centrale o delle società da essa controllate non quotate in borsa, in misura superiore a 5 milioni di euro, a favore dell'organizzatore di un evento sportivo di rilevanza nazionale o internazionale, ferme restando le competenze sportive del soggetto organizzatore, la Presidenza del Consiglio dei ministri o l'Autorità politica delegata in materia di sport, indica la società Sport e salute S.p.a. per la gestione e l'organizzazione dell'evento. I rapporti tra la predetta società e i soggetti organizzatori, titolari o contitolari dell'evento sportivo sono regolati da una convenzione. Si prevede inoltre che, nel caso di concessione del contributo, l'Autorità politica possa prevedere, in alternativa, che l'organizzatore dell'evento si avvalga delle procedure ad evidenza pubblica e delle norme che regolano le modalità di selezione e reclutamento del personale previsto per le società a partecipazione pubblica.
Il Capo III, composto dagli articoli da 10 a 17, reca ulteriori disposizioni urgenti in materia di sport.
L'articolo 10, costituito da un unico comma, modifica alcuni aspetti della disciplina relativa alla segnalazione delle piste in base al grado di difficoltà nonché ai requisiti tecnici delle piste di discesa. Il comma 1, lettera a), numero 1), innalza nuovamente dal 15 al 25 per cento il limite massimo di pendenza longitudinale il cui ricorrere comporta l'assegnazione del colore blu quale grado di difficoltà delle piste di discesa che deve essere segnalato dal gestore degli impianti. Il numero 2) modifica la disciplina relativa alle caratteristiche delle piste innevate di slitta o slittino, stabilendo che esse sono caratterizzate da una pendenza longitudinale non superiore al 15 per cento, ad eccezione di brevi tratti e che non presentino apprezzabili pendenze trasversali, con larghezza minima di almeno 3 metri. I gestori adottano misure compensative di sicurezza attiva e si adeguano alla apposita segnaletica relativa alle aree sciabili. Il numero 3) prevede che le regioni e le provincie autonome hanno facoltà di determinare i valori massimi di lunghezza dei brevi tratti, i valori minimi delle pendenze trasversali considerate apprezzabili ed il numero massimo di passaggi impegnativi, delle piste di discesa e di fondo, tenendo conto delle peculiarità geomorfologiche e plano altimetriche del territorio su cui insistono i comprensori sciistici. La lettera b) interviene su alcuni requisiti tecnici delle piste di discesa, prevedendo che esse devono avere una larghezza minima di almeno 15 metri; larghezze inferiori sono ammesse per le piste di raccordo e di collegamento. La lettera b-bis), introdotta durante l'esame parlamentare, al numero 1), generalizza l'obbligo di indossare un casco protettivo nell'esercizio della pratica dello sci alpino e dello snowboard, del telemark, della slitta e dello slittino, modificando la vigente formulazione legislativa che limita attualmente l'obbligo in questione "ai soggetti di età inferiore ai diciotto anni". Il numero 2) introduce uno specifico trattamento sanzionatorio per il caso di reiterazione della violazione dell'obbligo di indossare un casco protettivo. La lettera b-ter), introdotta durante l'esame parlamentare, al numero 1), sopprime l'attuale previsione per cui la presenza dei mezzi meccanici nelle piste deve essere segnalata con apposita segnaletica luminosa e acustica nei soli casi di necessità e urgenza e quando essi siano adibiti al servizio e alla manutenzione delle piste e degli impianti sciistici, nonché al soccorso, stabilendo al numero 2) che i mezzi meccanici devono in ogni caso segnalare la loro presenza con appositi dispositivi di segnalazione luminosa e acustica in funzione e devono procedere al bordo della pista e a velocità tale da non mettere in pericolo l'incolumità altrui. Il numero 2) disciplina le condizioni alle quali i mezzi meccanici a servizio di edifici non serviti da tracciati esclusivamente ad essi riservati possono accedervi. Il numero 3) generalizza l'obbligo per gli sciatori di dare la precedenza ai mezzi meccanici e consentire la loro agevole e rapida circolazione.
L'articolo 11, modificato in sede referente, apporta alcune novelle al decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36, recante riordino e riforma delle disposizioni in materia di enti sportivi professionistici e dilettantistici, nonché di lavoro sportivo. L'articolo è composto da un solo comma, articolato a sua volta in quattro lettere.
La modifica apportata dalla lettera 0a), inserita in sede referente, intervenendo sull'articolo 11 del decreto legislativo n. 36 del 2021, limita al solo presidente delle associazioni e società sportive dilettantistiche il divieto, attualmente previsto per tutti gli amministratori di tali associazioni e società, di ricoprire qualsiasi carica in altre società o associazioni sportive dilettantistiche nell'ambito della medesima Federazione sportiva nazionale, disciplina sportiva associata o ente di promozione sportiva riconosciuti dal CONI e, ove paralimpici, riconosciuti dal CIP.
Le modifiche recate dalla lettera a), modificata in sede referente, riguardano invece la disciplina della Commissione indipendente per la verifica dell'equilibrio economico e finanziario delle società sportive professionistiche di cui all'articolo 13-bis del decreto legislativo n. 36 del 2021, nell'ambito della quale: viene introdotta e disciplinata la nuova figura del Vicesegretario generale; viene rinviato dal 1° gennaio 2025 al 1° gennaio 2026 il termine a decorrere dal quale dovrà essere assunto il personale non dirigenziale di ruolo della Commissione; viene previsto che, in sede di prima applicazione, per un periodo di dodici mesi, la stessa possa avvalersi di personale dirigenziale e non dirigenziale, anche ispettivo - fino a 10 unità per ciascuna federazione - operante nella Commissione di vigilanza sulle società di calcio (Co.Vi.So.C.) e in quella della Commissione tecnica di controllo della pallacanestro (Com.Te.C); viene previsto che la nuova Commissione possa utilizzare le piattaforme digitali in uso delle due citate Commissioni tecniche per lo svolgimento delle relative funzioni; viene disposto che una delle due unità di personale di livello dirigenziale non generale che opereranno nella Commissione possa essere nominata dalla Commissione stessa, su proposta del Segretario generale, con un incarico di durata al massimo quinquennale; viene rinviata dall'anno 2025 all'anno 2026 l'applicazione delle disposizioni che disciplinano le modalità con le quali la Commissione dovrà provvedere, a regime, all'autonoma gestione delle spese per il proprio funzionamento; viene devoluta al giudice ordinario la competenza in ordine alle controversie relative all'obbligo di versamento del contributo che le società dovranno versare per garantire il funzionamento della Commissione; viene previsto che le federazioni sportive prevedano l'obbligo per le società sportive di inviare alla Commissione la documentazione prevista ai fini del rilascio delle licenze nazionali per la partecipazione alle competizioni.
La lettera b), novellando l'articolo 26 del decreto legislativo n. 36 del 3021, innalza da cinque a otto anni la durata massima del contratto di lavoro subordinato sportivo.
La lettera b-bis) - introdotta in sede referente - reca un'ulteriore novella al citato decreto legislativo n. 36 del 2021, aggiungendo, in particolare, l'articolo 26-bis. In virtù di tale nuovo articolo, si prevede che, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, le federazioni sportive nazionali e gli enti di promozione sportiva provvedano all'adeguamento degli accordi collettivi vigenti alla durata massima dei contratti sportivi subordinati, pari a otto anni. Si prevede altresì che tali disposizioni si applichino anche al settore dilettantistico. È infine stabilito che, per i contratti di atleti professionisti, le società sportive si conformano alle disposizioni delle federazioni internazionali in materia di sostenibilità finanziaria, e in particolare alle regole sull'ammortamento dei costi di acquisizione, che non possono essere superiori a cinque esercizi finanziari.
L'articolo 12, intervenendo al comma 1 con una novella sull'articolo 1, comma 3, della legge 18 aprile 1975, n 110, ridefinisce cosa si intende per "munizioni da guerra" e chiarisce il regime applicabile per quanto riguarda la detenzione, il trasporto e l'uso di bossoli esplosi. Al comma 1-bis, introdotto in sede referente, specifica invece che la profondità minima della marcatura delle armi comuni da sparo debba essere di almeno 0,0762 millimetri.
L'articolo 13 istituisce presso la Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per lo Sport, un fondo destinato all'erogazione di borse di studio universitario per alti meriti sportivi, con una dotazione di 1 milione di euro per il 2025. Con norma introdotta in sede referente, si prevede inoltre che tali borse di studio possono essere destinate anche alla copertura delle spese per il soggiorno presso i collegi universitari di merito (commi 1 e 2). Per le medesime finalità è attribuita altresì la somma di 4 milioni di euro per l'anno 2025 (comma 3).
L'articolo 14 dispone che il Commissario straordinario di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 21 febbraio 2025 resta in carica fino all'insediamento del nuovo Presidente dell'A.C.I. e dei nuovi organi collegiali di amministrazione.
L'articolo 15 è volto ad includere tra le fattispecie di lesioni personali di cui all'articolo 583-quater del codice penale quelle cagionate durante manifestazioni sportive ad arbitri o altri soggetti che operano per assicurarne la regolarità.
L'articolo 16 reca la copertura finanziaria degli oneri, quantificati in 271.251.606 per l'anno 2025, derivanti dalle disposizioni di cui agli articoli 2, 3 e 5 del provvedimento in esame afferenti allo svolgimento dei XIV Giochi paralimpici invernali «Milano – Cortina 2026».
L'articolo 17 regola l'entrata in vigore de decreto-legge in esame.