provvedimento 28 febbraio 2025
Studi - Cultura Promozione delle manifestazioni in abiti storici e istituzione della relativa Giornata nazionale

La 7a Commissione permanente del Senato della Repubblica, riunitasi in data 8 aprile 2025 in sede deliberante, ha approvato in via definitiva la proposta di legge recante "Disposizioni per la promozione delle manifestazioni in abiti storici e delle rievocazioni storiche. Istituzione della «Giornata nazionale degli abiti storici»" (AS 597-B).

Il provvedimento, già approvato in prima lettura, sempre in sede deliberante, dalla medesima 7a Commissione permanente del Senato della Repubblica (AS 597) in data 16 luglio 2024, e poi approvato, con modificazioni, dalla VII Commissione permanente della Camera dei deputati, ancora in sede legislativa, in data 26 febbraio 2025 (AC 1979), attende ora la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.

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La proposta di legge si compone di 8 articoli.

 

L'articolo 1 del progetto di legge reca i principi generali.

In particolare, il comma 1, dispone che la Repubblica riconosca e promuova la cultura e l'eredità degli abiti storici, anche "utilizzati in occasione di eventi" e di rievocazioni storiche, dei giochi storici, delle esibizioni dei gruppi folcloristici, delle bande musicali e majorette, delle danze o dei balli popolari e della musica di tradizione, anche di carattere religioso, delle esibizioni degli sbandieratori e dei tamburini, nonché delle rievocazioni presepiali, rappresentazioni viventi  della Natività, quali componenti creative del patrimonio nazionale culturale, artistico, demoetnoantropologico, immateriale, sociale ed economico e delle tradizioni popolari.


   Ai sensi del comma 2, ai fini della presente proposta di legge, per «abiti storici» si intendono gli abiti le cui fogge o modelli rappresentano l'espressione culturale di gruppi sociali e gli abiti, compresi i paramenti sacri, dotati di riferimento a tradizioni documentate, nonché gli abiti le cui forme sono l'espressione del patrimonio nazionale culturale, artistico e demoetnoantropologico, ai sensi degli articoli 9 e 33 della Costituzione.

 Il comma 3 dell'articolo in esame prevede che gli abiti storici e le manifestazioni inerenti alla loro celebrazione rappresentano un fattore di sviluppo culturale, sociale ed economico, attraverso la valorizzazione del turismo culturale nazionale ed estero.

 

L'articolo 2 reca disposizioni in materia di promozione di misure per la valorizzazione degli abiti storici.

Nello specifico, il comma 1 dispone che, nell'ambito dei princìpi di cui al precedente articolo 1, lo Stato, in collaborazione con le regioni e con gli enti locali, tuteli, sostenga e valorizzi la diffusione degli abiti storici e salvaguardi le manifestazioni inerenti alla loro celebrazione.
 Secondo il comma 2, ai fini di cui sopra, lo Stato promuove e assicura:

a) la diffusione, a livello nazionale e internazionale, della conoscenza dei giochi storici, delle esibizioni dei gruppi folcloristici, delle bande musicali e majorette, delle danze o dei balli popolari e della musica di tradizione, delle esibizioni degli sbandieratori e dei tamburini, nonché delle manifestazioni di carattere religioso e presepiale, svolti in abiti storici.

b) il sostegno agli enti locali e alle associazioni senza fini di lucro per la realizzazione delle manifestazioni, dei giochi storici, delle esibizioni dei gruppi folcloristici, delle bande musicali e majorette, delle danze o dei balli popolari e della musica di tradizione, delle esibizioni degli sbandieratori e dei tamburini, delle manifestazioni di carattere religioso e presepiale, nonché degli eventi a essi connessi, svolti in abiti storici.

Il comma 3, infine, reca una clausola d'invarianza finanziaria, prevedendo che, dall'attuazione dell'articolo 2 in esame, non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

 

L'articolo 3 disciplina il Comitato scientifico per il riconoscimento e la riproduzione degli abiti storici.

Nel dettaglio, il comma 1 prevede che sia istituito, presso il Ministero del turismo, il Comitato scientifico per il riconoscimento e la riproduzione degli abiti storici, con compiti generali di:

a) ricognizione, approfondimento storico e valutazione della documentazione presentata ai fini del riconoscimento e della certificazione di attendibilità delle fonti relative agli abiti storici, della loro storicità, veridicità e fedeltà, nonché accoglimento o diniego delle relative richieste di riconoscimento e di certificazione mediante provvedimento, corredato di motivata relazione, da rilasciare entro novanta giorni dal ricevimento della predetta documentazione;

b) autorizzazione all'iscrizione negli Elenchi di cui all'articolo 4 su richiesta presentata dai soggetti interessati, previa acquisizione di ulteriore documentazione qualora ritenuto necessario;

c) individuazione dei criteri e valutazione delle richieste per l'assegnazione di eventuali sovvenzioni a valere sulle risorse a disposizione del Ministero del turismo.

Ai sensi del comma 2, entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente proposta di legge, con decreto del Ministro del turismo, adottato di concerto con il Ministero della cultura e previa intesa in sede di Conferenza unificata, sono nominati i componenti e il presidente del Comitato scientifico e sono disciplinate altresì le modalità di svolgimento dei compiti di cui al precedente comma 1. 

Secondo il comma 3, ai componenti del Comitato scientifico non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese e altri emolumenti comunque denominati. Al funzionamento del Comitato scientifico si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, e comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

 

L'articolo 4 istituisce gli elenchi nazionali per le associazioni e le manifestazioni legate alla valorizzazione degli abiti storici.

In particolare, il comma 1 prevede che, presso il Ministero del turismo siano istituiti:

- l'Elenco nazionale delle associazioni per gli abiti storici;

- l'Elenco nazionale delle manifestazioni, dei giochi storici, delle esibizioni dei gruppi folcloristici, delle bande musicali e majorette, delle danze o dei balli popolari e della musica di tradizione, delle esibizioni degli sbandieratori e dei tamburini, nonché delle manifestazioni di carattere religioso e presepiale, svolti in abiti storici.

Ai sensi del comma 2, alla tenuta degli Elenchi di cui al comma 1 provvede il Comitato scientifico, che assicura anche l'aggiornamento annuale dei dati.

Il comma 3 prevede che il Comitato scientifico, su proposta del proprio presidente, con deliberazione da adottare entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento, individua:

a) la tipologia delle manifestazioni di cui al comma 1 da inserire nell'Elenco nazionale delle manifestazioni di cui al medesimo comma 1, in considerazione degli abiti storici utilizzati;

b) i requisiti per l'iscrizione nell'Elenco nazionale delle associazioni per gli abiti storici;

c) le modalità per l'iscrizione e per l'aggiornamento annuale dell'Elenco nazionale delle associazioni per gli abiti storici.

L'Elenco nazionale delle associazioni per gli abiti storici è pubblicato e aggiornato annualmente nel sito internet istituzionale del Ministero del turismo (comma 4).

Ai sensi del comma 5per l'istituzione degli Elenchi di cui sopra è autorizzata la spesa di 300.000 euro per l'anno 2024. Al fine di far fronte alle spese relative alla tenuta dei medesimi Elenchi, è autorizzata la spesa di 50.000 euro annui a decorrere dall'anno 2025. La copertura dei predetti oneri è individuata dal successivo articolo 8.

 

L'articolo 5 prevede l'indizione della Giornata nazionale degli abiti storici.

Nel dettaglio, il comma 1, prevede che la Repubblica riconosca il giorno 11 novembre quale Giornata nazionale degli abiti storici, al fine di celebrare gli abiti storici in tutte le loro forme, gli artisti, gli artigiani, i cultori e i lavoratori del settore, di promuovere lo sviluppo, la diffusione e la fruizione degli abiti storici e di riconoscere il loro ruolo sociale e il loro contributo allo sviluppo della cultura e all'arricchimento dell'identità culturale e del patrimonio spirituale della società italiana. Nella Giornata nazionale le amministrazioni pubbliche, anche con la collaborazione degli enti e degli organismi interessati, possono promuovere l'attenzione e l'informazione sul tema degli abiti storici e delle tradizioni popolari, dei giochi storici, delle esibizioni dei gruppi folcloristici, delle bande musicali e majorette, delle danze o dei balli popolari e della musica di tradizione, delle esibizioni degli sbandieratori e dei tamburini e delle rievocazioni presepiali, svolti in abiti storici, nell'ambito delle rispettive competenze e attraverso idonee iniziative di comunicazione e sensibilizzazione.

Ai sensi del comma 2, la Giornata nazionale non determina gli effetti civili di cui alla legge 27 maggio 1949, n. 260, recante "Disposizioni in materia di ricorrenze festive".

Il comma 3, poi, prevede che il Ministero del turismo assicuri annualmente la realizzazione delle attività di promozione, di comunicazione e di sensibilizzazione sul tema degli abiti storici e delle tradizioni popolari, dei giochi storici, delle esibizioni dei gruppi folcloristici, delle bande musicali e majorette, delle danze o dei balli popolari e della musica di tradizione, delle esibizioni degli sbandieratori e dei tamburini e delle rievocazioni presepiali, svolti in abiti storici.

Il comma 4, prevede che, per le finalità di cui al comma 3 è autorizzata la spesa di 300.000 euro per l'anno 2025 e di 500.000 euro annui a decorrere dall'anno 2026. Ai relativi oneri si provvede ai sensi dell'articolo 8.

 

L'articolo 6 disciplina le iniziative per la celebrazione della Giornata nazionale.

Nello specifico, il comma 1 prevede che, in occasione della Giornata nazionale, lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, le province, le città metropolitane e i comuni possono promuovere, nell'ambito della loro autonomia e delle rispettive competenze, anche con la collaborazione delle associazioni e degli organismi operanti nel settore, iniziative, spettacoli, cerimonie, convegni, attività e altri incontri pubblici finalizzati alla promozione degli abiti storici.
   Ai sensi del comma 2, in occasione della Giornata nazionale, gli istituti scolastici di ogni ordine e grado, nell'ambito della loro autonomia, possono promuovere, in aggiunta alle attività di cui al comma 1, iniziative didattiche, percorsi di studio ed eventi finalizzati alla diffusione della tradizione manifatturiera e della cultura degli abiti storici. All'attuazione delle disposizioni del comma in esame si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, e comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

 

L'articolo 7 regola l'informazione radiofonica, televisiva e multimediale nella Giornata nazionale.

In particolare, ai sensi del comma 1, la società concessionaria del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale (ossia la Rai - Radiotelevisione italiana Spa), secondo le disposizioni previste dal contratto di servizio, assicura adeguati spazi ai temi connessi alla Giornata nazionale nell'ambito della programmazione televisiva pubblica nazionale e regionale.

 Il comma 2 prevede una clausola d'invarianza finanziaria, disponendo che, dall'attuazione dell'articolo 7 in esame, non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e che le amministrazioni competenti vi provvedono nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

 

L'articolo 8, infine, reca le disposizioni finanziarie del progetto di legge. Esso prevede che agli oneri derivanti dall'attuazione degli articoli 4 (istituzione e alla tenuta degli elenchi nazionali) e 5 (attività di promozione, comunicazione e sensibilizzazione realizzate annualmente dal Ministero del turismo nell'ambito della Giornata nazionale degli abiti storici), pari complessivamente a euro 300.000 per l'anno 2024, a 350.000 per l'anno 2025 e a euro 550.000 annui a decorrere dall'anno 2026, si provvede:

a) quanto a euro 350.000 per l'anno 2025 e a euro 550.000 annui a decorrere dall'anno 2026, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2025-2027, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2025, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del turismo;

b) quanto a euro 300.000 per l'anno 2024, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del turismo.

Si ricorda che su materia in parte affine verte la  legge 7 ottobre 2024, n. 152, recante disposizioni in materia di  manifestazioni di rievocazione storica e  delega al Governo per l'adozione di norme per la salvaguardia del patrimonio culturale immateriale, composta di 12 articoli ( qui il relativo tema provvedimento). Si segnala in particolare che la legge appena ricordata prevede:
all'articolo 4, l'istituzione, presso il  Ministero della cultura, dell' elenco nazionale degli enti e delle manifestazioni di rievocazione storica, con funzione ricognitiva, pubblicato nel sito internet istituzionale del Ministero della cultura e aggiornato annualmente;
all'articolo 5, l'istituzione di un  Comitato tecnico-scientifico per gli enti e le manifestazioni di rievocazione storica, avvalentesi del personale, dei mezzi e dei servizi messi a disposizione dal  Ministero della cultura, composto da professori universitari esperti della materia nominati dalle regioni, da due rappresentanti del Ministero della cultura, da un rappresentante del Ministero dell'università e della ricerca,  da un rappresentante del Ministero del turismo, da un rappresentante del Ministero dell'istruzione e del merito, da un rappresentante del Ministero dell'economia e delle finanze e da un rappresentante del Ministero dell'interno, con il compito di  riconoscere la qualifica di ente o di manifestazione di rievocazione storica, promuovere ricerche e studi sulle manifestazioni di rievocazione storica in Italia e all'estero, fornire ogni elemento utile per la promozione e lo sviluppo delle rievocazioni storiche, promuovere e sostenere iniziative di formazione e di aggiornamento;
all'articolo 6, che il Ministero della cultura, sentito il Ministero del turismo, approvi entro il 31 dicembre di ogni anno  l'elenco annuale delle manifestazioni di rievocazione storica relativo all'anno successivo, e che a tale elenco sia data ampia diffusione nell'ambito delle attività ordinarie di comunicazione del Ministero della cultura e nei siti internet istituzionali del Ministero della cultura e del Ministero del turismo.
ultimo aggiornamento: 28 febbraio 2025
 
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