La Camera dei deputati ha approvato in via definitiva, nella seduta del 29 luglio 2025, il disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 24 giugno 2025, n. 90, recante disposizioni urgenti in materia di università e ricerca, istruzione e salute (AC 2526).
Il provvedimento, esaminato in prima battuta dal Senato della Repubblica, che lo ha approvato con modificazioni nella seduta del 23 luglio 2025, sarà ora pubblicato in Gazzetta Ufficiale.
Il decreto-legge, a seguito delle modifiche apportate al Senato, è composto da 10 articoli, suddivisi in tre capi.
Il Capo I, composto dal solo articolo 1, reca disposizioni in materia di enti pubblici di ricerca.
In particolare, l'articolo 1, al comma 1, modifica alcuni profili della disciplina relativa alla promozione e al sostegno da parte del Ministero dell'università e della ricerca dell'incremento qualitativo dell'attività scientifica degli enti vigilati e del finanziamento premiale dei Piani triennali di attività e di specifici programmi e progetti, anche congiunti. Il comma 2 autorizza in via sperimentale, per l'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, la spesa di 40 milioni di euro per il 2025 e 60 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027. Il comma 3 dispone in relazione alla copertura degli oneri derivanti dal comma 2.
Il comma 3-bis modifica l'ambito soggettivo di applicazione delle procedure di stabilizzazione del personale presso il Consiglio nazionale delle ricerche (CNR). La novella in esame prevede in particolare che le procedure di stabilizzazione possano riguardare i soggetti che abbiano maturato i requisiti previsti dall'articolo 20, commi 1 e 2, del decreto legislativo n. 75 del 2017 entro il 31 dicembre 2024; la disciplina posta dai medesimi commi 1 e 2 prevede invece che il requisito di tre anni di servizio o di contratto, anche non continuativi, negli ultimi otto anni debba essere stato maturato entro il 31 dicembre 2022 nel caso di assunzioni dirette di lavoratori dipendenti a termine ed entro il 31 dicembre 2024 nel caso di procedure concorsuali riservate a soggetti titolari di contratto di lavoro flessibile. Resta fermo che il CNR e gli altri enti pubblici di ricerca richiamati dal comma 2-bis del medesimo articolo 20 del decreto legislativo n. 75 del 2017 possono ancora svolgere le due procedure di stabilizzazione in esame, entro il termine specifico del 31 dicembre 2026.
Il Capo II, composto dagli articoli da 2 a 6, reca disposizioni in materia di formazione, alta formazione e ricerca. Esso di ripartisce a sua volta in tre sezioni.
La Sezione I reca disposizioni urgenti in materia di istruzione, ed è composta dagli articoli 2, 2-bis e 2-ter.
L'articolo 2, al comma 1, nelle more del conferimento degli incarichi di tutti gli Uffici scolastici regionali che sta avvenendo nell'ambito alla riorganizzazione degli stessi, dispone la proroga degli incarichi di direttore di Ufficio scolastico regionale fino al conferimento dei nuovi incarichi e comunque non oltre il 31 ottobre 2025. La disposizione prevede, inoltre, che per gli incarichi dirigenziali di livello non generale di titolarità di uffici scolastici regionali la proroga è disposta con provvedimento del direttore generale per le risorse umane e finanziarie del Ministero dell'istruzione e del merito. Il comma 1-bis dispone la clausola di invarianza finanziaria relativamente alle misure di cui al comma 1.
Il comma 1-ter, con riferimento alle immissioni in ruolo dell'anno scolastico 2025/2026, dispone che sono assunti a tempo indeterminato, dalla data di conseguimento dell'abilitazione, tutti i vincitori dei concorsi per il personale docente abilitati entro il 31 dicembre 2025 e non solo, come attualmente previsto, quelli inseriti nelle graduatorie pubblicate tra il 31 agosto 2025 e il 10 dicembre 2025.
Il comma 1-quater, al fine di garantire la continuità delle attività degli educatori dei servizi educativi per l'infanzia per l'anno scolastico 2025/2026, introduce alcune modifiche alla disciplina in materia anni scolastici e accademici di conseguimento dei titoli per l'accesso ai posti di educatore di servizi educativi per l'infanzia.
Il comma 1-quinquies autorizza la spesa di 1 milione di euro per l'anno 2025, al fine di garantire la prosecuzione delle attività dell'Opera nazionale Montessori.
L'articolo 2-bis modifica le modalità di nomina dei tre componenti del Consiglio superiore della pubblica istruzione la cui designazione spetta attualmente al Forum nazionale delle associazioni dei genitori, stabilendo che uno di tali componenti sia scelto in rappresentanza delle associazioni attive nell'ambito delle tematiche riguardanti la condizione di disabilità e che i componenti stessi non siano più designati dal Forum nazionale delle associazioni dei genitori ma siano nominati dal Ministro dell'istruzione e del merito "tra quelli proposti" dal Forum.
L'articolo 2-ter, al comma 1, rende permanente la normativa, attualmente transitoria, di cui all'articolo 18 del decreto-legge n. 48 del 2023, che estende ai settori dell'istruzione e della formazione – ivi comprese la formazione superiore (anche universitaria) e la formazione aziendale – l'ambito di applicazione dell'assicurazione INAIL contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali. In base alla normativa ora confermata in via permanente – normativa che, nel testo finora vigente, concerne gli anni scolastici e accademici 2024/2025 e 2025/2026 –, le categorie di soggetti analiticamente individuati dal citato comma 2 dell'articolo 18 – operanti nei suddetti settori come docenti o con altre funzioni o ivi attivi come studenti o allievi – sono comprese nel regime assicurativo in relazione agli eventuali infortuni o malattie professionali occorsi in occasione delle attività di insegnamento-apprendimento. La norma finora vigente a regime comprende invece nell'ambito dell'assicurazione INAIL, con riferimento ai summenzionati settori dell'istruzione e della formazione, esclusivamente gli infortuni o malattie professionali occorsi in occasione di esperienze tecnico-scientifiche, esercitazioni pratiche o esercitazioni di lavoro – ferma restando l'inclusione nel regime assicurativo di alcune categorie di soggetti in relazione alle specifiche attività lavorative svolte. Il comma 2 reca la stima degli oneri finanziari derivanti dal comma 1 e la relativa copertura.
La Sezione II reca disposizioni urgenti per il potenziamento del Ministero dell'università e della ricerca, ed è composta dal solo articolo 3.
L'articolo 3, al comma 1, autorizza il Ministero dell'università e della ricerca a bandire, entro il 31 dicembre 2025 ed entro il limite del contingente legislativamente già autorizzato, una o più procedure concorsuali atte all'assunzione di personale a tempo indeterminato al fine di garantire il conseguimento degli obiettivi e assicurare la tempestiva realizzazione degli interventi previsti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza e in coerenza con il Piano triennale di fabbisogni del personale di riferimento. Il comma 2 modifica la disciplina relativa alla procedura concorsuale per l'assunzione dei contingenti di personale autorizzati a livello legislativo. Nel dettaglio, esso elimina la previsione per cui è richiesto, quale requisito di partecipazione alle procedure concorsuali già legislativamente autorizzate, l'avvenuto conseguimento di uno fra i seguenti titoli: dottorato di ricerca, master universitario di secondo livello o diploma di scuola di specializzazione post universitaria. Inoltre, elimina la valutazione dei titoli e l'attività di lavoro e formazione dalle fasi in cui devono essere articolate dette procedure concorsuali. Pertanto, dette fasi comprendono ora soltanto la prova scritta e la prova orale. Il comma 3 aumenta da otto a nove il numero degli uffici dirigenziali generali, incluso il segretario generale, del Ministero dell'università e della ricerca. Il comma 4 autorizza, fino al 31 dicembre 2026, il conferimento di un incarico dirigenziale generale presso il Ministero dell'università e della ricerca, nei limiti delle facoltà assunzionali disponibili a legislazione vigente e oltre il limite del 10 per cento della dotazione organica dei dirigenti appartenenti alla prima fascia. Il comma 5 incrementa di 150.000 euro annui per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027 la dotazione finanziaria destinata al personale - anche estraneo alla pubblica amministrazione - degli uffici di diretta collaborazione del Ministero dell'università e della ricerca al fine di assicurare il corretto adempimento delle funzioni di detto Ministero. Il comma 5-bis incrementa da 7 a 10 milioni di euro per il 2025 l'autorizzazione di spesa in favore del Ministero dell'università e della ricerca - disponendone altresì l'estensione al 2026 per un importo pari a 10 milioni di euro - relativa all'acquisizione di servizi professionali di assistenza tecnica per la trasformazione digitale, il data management, la definizione di strategie e soluzioni per il cloud e per la cybersicurezza, al fine di garantire l'attuazione degli interventi del PNRR e assolvere ai connessi adempimenti in tema di monitoraggio, rendicontazione e controllo degli investimenti. Il comma 5-ter reca la clausola di copertura degli oneri derivanti dall'attuazione del comma 5-bis.
La Sezione III reca disposizioni urgenti in materia di sistema della formazione superiore e della ricerca, ed è composta dagli articoli 4, 5, 5-bis e 6.
L'articolo 4 proroga l'esercizio delle funzioni del Consiglio nazionale universitario (CUN), nella sua attuale composizione, ed il mandato degli attuali componenti, dal 31 luglio al 31 dicembre 2025, nelle more del più ampio e complesso processo di revisione dell'organo.
L'articolo 5, costituito da un solo comma, destina l'importo complessivo di 150 milioni di euro, già assegnato dalla legge di bilancio per il 2021 al Ministero dell'università e della ricerca per promuovere la costituzione di Ecosistemi dell'innovazione nei territori nelle Regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia, al perseguimento degli obiettivi definiti nell'ambito del Piano d'azione "RicercaSud – Piano nazionale ricerca per lo sviluppo del Sud 2021-2027" da realizzare nei territori delle medesime Regioni.
L'articolo 5-bis reca l'interpretazione autentica della disposizione che ha previsto che alle borse di studio conferite dalle università per attività di ricerca post laurea non si applicano, rispettivamente, l'esenzione dall'imposta locale sui redditi e da quella sul reddito delle persone fisiche né la disposizione che estende ai dipendenti pubblici che fruiscano delle borse di studio la possibilità di chiedere il collocamento in congedo straordinario per motivi di studio senza assegni. In particolare, si stabilisce che la suddetta disposizione si interpreta nel senso che la soppressione del regime fiscale agevolato previsto per le borse di studio conferite dalle università per attività di ricerca post-laurea ha efficacia unicamente per le borse di studio conferite dalle università dalla data del 7 giugno 2025. Le borse di studio conferite prima di tale data conservano, per la loro intera durata, il regime fiscale agevolato vigente al momento del loro conferimento.
L'articolo 6 concerne l'inquadramento del personale non dirigenziale delle aziende ospedaliero-universitarie costituitesi in seguito alla trasformazione dei policlinici universitari a gestione diretta – "aziende ospedaliere universitarie integrate con il Servizio sanitario nazionale". Il comma 1 prevede che al personale non dirigenziale di tali aziende, da assumere per le attività assistenziali o per il supporto alle suddette attività, si applichino – sia sotto il profilo giuridico sia sotto quello economico – i contratti collettivi del comparto della Sanità, in luogo dell'applicazione dei contratti collettivi del comparto dell'Istruzione e della ricerca. Il successivo comma 2 specifica che il personale non dirigenziale già assunto dalle università e che presti servizio, sulla base di convenzione, presso le aziende ospedaliero-universitarie appartenenti alla suddetta tipologia conserva l'inquadramento giuridico ed economico nell'ambito della contrattazione collettiva del comparto dell'Istruzione e della ricerca.
Il Capo III, infine, reca le disposizioni finali ed è composto dal solo articolo 7, che regola l'entrata in vigore del decreto-legge in esame.