Il Fondo per lo sviluppo degli investimenti nel cinema e nell'audiovisivo
Il Fondo per lo sviluppo degli investimenti nel cinema e nell'audiovisivo è stato istituito dalla L. 220/2016 (art. 13) che, in particolare, ha stabilito che esso è alimentato, a regime, con gli introiti erariali derivanti dalle attività del settore. La norma istitutiva aveva stabilito che l'importo minimo del finanziamento attraverso gli introiti erariali non poteva essere inferiore a € 400 mln annui.
La L. di bilancio 2021 (L. 178/2020: art. 1, comma 583, lett. a)), ha poi previsto che l'importo minimo del finanziamento attraverso gli introiti erariali non potesse essere inferiore a € 640 mln annui.
Successivamente, la L. di bilancio 2022 ( L. 234/2021 : art. 1, comma 348) ha stabilito un incremento di tali risorse a € 750 mln annui dal 2022.
Da ultimo, la legge di bilancio 2024 (legge n. 213 del 2023) ha inciso sull'intera disciplina:
il comma 54 dell'art. 1 modifica la disciplina relativa al cosiddetto tax credit cinema prevista dalla legge n. 220 del 2016 e a ulteriori contributi previsti dalla medesima legge, novellando la stessa agli articoli 13 (che istituisce il "Fondo per lo sviluppo degli investimenti nel cinema e nell'audiovisivo"), 15 (in materia di credito d'imposta per le imprese di produzione), 17 (in materia di credito d'imposta per le imprese dell'esercizio cinematografico), 18 (che regola il credito d'imposta per il potenziamento dell'offerta cinematografica), 20 (che disciplina il credito d'imposta per le imprese non appartenenti al settore cinematografico e audiovisivo), 21 (che reca disposizioni comuni in materia di crediti d'imposta), 25 (che reca disposizioni di attuazione), 26 (che regola i contributi selettivi per la scrittura, lo sviluppo, la produzione e la distribuzione nazionale e internazionale di opere cinematografiche e audiovisive) e 27 (in materia di contributi alle attività e alle iniziative di promozione cinematografica e audiovisiva). Il comma 337 dello stesso art. 1 della legge di bilancio 2024, inoltre, modifica l'art. 28 della medesima legge n. 220 del 2016, che disciplina il piano (straordinario) per il potenziamento del circuito delle sale cinematografiche e polifunzionali;
il comma 538 del medesimo art. 1 della legge di bilancio 2024, infine, riduce da 750 a 700 milioni di euro annui (a decorrere dal 2024) il livello di finanziamento minimo del Fondo per lo sviluppo degli investimenti nel cinema e nell'audiovisivo, di cui all'art. 13, comma 2 della legge n. 220 del 2016.
Il Fondo è allocato sul cap. 8599 dello stato di previsione del Ministero della cultura. Nella ripartizione in capitoli del bilancio dello Stato dell'anno 2024 in tale capitolo sono presenti risorse per 540.565.000 euro, sia in conto competenza sia in conto cassa, per ciascun anno del triennio 2024-2026. Al riguardo, si ricorda che la relazione tecnica all'A.S. 2287 della XVII legislatura (divenuto poi la L. 220/2016) precisava che sarebbero rimasti allocati nello stato di previsione del MEF gli stanziamenti relativi al finanziamento dei seguenti crediti d'imposta (per i quali la stessa L. 220/2016 ha dettato una nuova disciplina):
Con riferimento ai requisiti per accedere ai benefici, ai sensi dell'art. 14, è rimasta ferma la necessità - fatta eccezione per gli incentivi fiscali finalizzati ad attrarre in Italia investimenti nel settore - del riconoscimento della nazionalità italiana. L'ammissione al beneficio, in ogni caso, non può essere accordato, fra le altre, a opere audiovisive a carattere pornografico o che incitano alla violenza o all'odio razziale, pubblicità televisive, spot pubblicitari, televendite e telepromozioni, opere audiovisive prodotte esclusivamente a fini commerciali o promozionali, giochi, spettacoli di varietà, quiz e talk show, programmi televisivi.
Inoltre, è necessario che l'impresa di produzione, ultimata l'opera, ne depositi una copia, anche digitale, presso la Cineteca nazionale.
Con DM 344 del 31 luglio 2017 sono state individuate le caratteristiche previste per l'opera audiovisiva ai fini del deposito presso la Cineteca nazionale, nonché le modalità di costituzione della rete nazionale delle Cineteche pubbliche.
A) Con riferimento alle tipologie di intervento finanziate con le risorse del Fondo, la prima è costituita dagli incentivi fiscali.
Al riguardo, si ricorda, preliminarmente, che la L. 220/2016 ha ridisegnato (artt. 15-22) la disciplina del credito di imposta, di cui possono beneficiare le imprese di produzione, distribuzione, post-produzione, esercizio cinematografico, le industrie tecniche, le imprese italiane che lavorano per produzioni straniere, le imprese esterne al settore che investono nel cinema italiano. In linea generale, le aliquote sono state rese modulabili e, in alcuni casi, ne è stato elevato l'ammontare rispetto al quadro previgente.
In attuazione, sono intervenuti:
- il D.I. 15 marzo 2018 relativo al credito di imposta per le imprese di produzione cinematografica ed audiovisiva di cui all' art. 15 della L. 220/2016, poi abrogato dal D.I. 70 del 4 febbraio 2021, che ha dettato una nuova disciplina;Le previsioni recate dal D.L. 34/2020 (L. 77/2020: art. 183, comma 7) sono poi state stabilizzate dalla L. di bilancio 2021 (L. 178/2020: art. 1, comma 583, lett. e)).
Successivamente, peraltro, il D.L. 183/2020 (art. 7, comma 4) ha prorogato (dal 31 dicembre 2020) al 31 gennaio 2021 l'efficacia delle misure recate dal citato D.I. 312 dell'8 luglio 2020.
La stessa la L. di bilancio 2021 (L. 178/2020: art. 1, commi 583 e 584) ha anche innalzato le aliquote massime del credito di imposta riconosciuto a imprese di produzione, imprese di distribuzione e imprese italiane di produzione esecutiva e di post-produzione.
In particolare, per le imprese di produzione cinematografia e audiovisiva (art. 15,L. 220/2016) ha elevato (dal 30%) al 40%:
Relativamente alle imprese di distribuzione cinematografica e audiovisiva (art. 16 L. 220/2016), ha elevato in maniera generalizzata (dal 30%) al 40% l'aliquota massima del credito di imposta. Conseguentemente, ha soppresso la previsione di riconoscimento dell'aliquota del 40% in casi particolari.
Con riguardo al credito d'imposta finalizzato all'attrazione in Italia di investimenti cinematografici e audiovisivi da produzioni estere (art. 19, L. 220/2016), la medesima legge di bilancio 2021 ha elevato (dal 30%) al 40% l'aliquota massima del credito di imposta riconosciuto alle imprese italiane di produzione esecutiva e di post-produzione, in relazione a opere cinematografiche e audiovisive o a parti di esse realizzate sul territorio nazionale, su commissione di produzioni estere (art. 1, comma 583, lettera d)).
Successivamente, il decreto-legge n. 50 del 2022 (legge n. 91 del 2022), all'art. 23, ha elevato al 40 per cento (per gli anni 2022 e 2023) la misura massima del credito d'imposta riconosciuto alle sale cinematografiche per i costi di funzionamento delle sale stesse se riferiti a grandi imprese, o del 60 per cento dei medesimi costi, se eseguiti da piccole o medie imprese. Si riconosce, inoltre, alle piccole e medie imprese un credito di imposta in misura non superiore al 60 per cento (rispetto al 40 per cento per cento previsto a regime) delle spese complessivamente sostenute per la realizzazione di nuove sale o il ripristino di sale inattive, per la ristrutturazione e l'adeguamento strutturale e tecnologico delle sale stesse. Si prevedono, poi, misure volte a favorire campagne promozionali e iniziative tese a incentivare la fruizione in sala delle opere audiovisive. A tale scopo, si autorizza, per l'anno 2022, la spesa di euro 10 milioni di euro. Il medesimo art. 23 del d.l. 50/2022, infine, reca misure tese a rilanciare il sistema musicale italiano. Nello specifico, eleva da 800.000 euro a 1.200.000 euro, nei tre anni d'imposta, l'importo massimo del credito di imposta riconosciuto alle imprese produttrici di fonogrammi e di videogrammi musicali (di cui all'art. 78 della legge n. 633 del 1941) e alle imprese organizzatrici e produttrici di spettacoli di musica dal vivo dall'art. 7, comma 1, del decreto-legge n. 91 del 2013 (legge n. 112 del 2013) (cd. "decreto valore cultura").
Inoltre, il decreto-legge n. 176 del 2022 (cosiddetto Aiuti-quater), convertito, con modificazioni, dalla legge n. 6 del 2023, interviene sulla disciplina della cessione dei tax credit nel settore cinematografico, al fine di introdurre limiti alla responsabilità dei cessionari e prevedere che essi rispondano solo per l'eventuale utilizzo del credito d'imposta in modo irregolare o in misura maggiore rispetto al credito d'imposta ricevuto. Si prevede, inoltre, che il recupero dell'importo corrispondente al credito d'imposta indebitamente utilizzato venga effettuato nei confronti del soggetto beneficiario, ferma restando, nel solo caso di concorso nella violazione, l'applicazione della disciplina del concorso di persone con riferimento alle sanzioni tributarie e la responsabilità solidale del cessionario. Ciò avviene novellando l'art. 21, comma 4 della legge sul cinema e sull'audiovisivo (legge n. 220 del 2016), norma che disciplina il regime di cedibilità dei crediti di imposta nel settore cinematografico (art. 11-bis).
B) Una seconda tipologia di intervento finanziata a valere sulle risorse del Fondo per lo sviluppo degli investimenti nel cinema e nell'audiovisivo (artt. 23-25, L. 220/2016) è costituita dagli incentivi automatici. In particolare, l'importo complessivo dei contributi automatici spettante a ogni impresa è determinato sulla base di parametri oggettivi, relativi alle opere cinematografiche o audiovisive precedentemente prodotte o distribuite dalla stessa impresa. Possono essere introdotti meccanismi premianti rispetto ai risultati ottenuti da particolari tipologie di opere – fra le quali opere prime e seconde, documentari, opere di animazione – ovvero in determinati canali distributivi e in determinati periodi dell'anno, con particolare riferimento ai mesi estivi, ovvero su mercati particolari (l'art. 25 - come anticipato - è stato modificato dall'art. 1, comma 54 della legge n. 213 del 2023).
C) La terza tipologia di intervento finanziata a valere sulle risorse del Fondo per lo sviluppo degli investimenti nel cinema e nell'audiovisivo (art. 26, L. 220/2016, come modificato, da ultimo, dall'art. 1, comma 54 della legge n. 213 del 2023) è costituita da contributi selettivi attribuiti, sulla base della valutazione di una Commissione composta da esperti nominati dal Ministro della cultura tra personalità di comprovata qualificazione professionale nel settore, in relazione alla qualità artistica o al valore culturale dell'opera o del progetto da realizzare e destinati prioritariamente alle opere cinematografiche e, in particolare, a opere prime e seconde, opere realizzate da giovani autori, film difficili realizzati con modeste risorse finanziarie, opere di particolare qualità artistica, nonché opere sostenute da contributi provenienti da più aziende. Ulteriori contributi selettivi sono attribuiti alle imprese operanti nel settore dell'esercizio cinematografico, a quelle di nuova costituzione, alle start-up, e a quelle che abbiano i requisiti delle microimprese, con particolare riferimento alle piccole sale cinematografiche ubicate nei comuni aventi meno di 15.000 abitanti.
D) La quarta tipologia di intervento è costituita – sempre in base alla L. 220/2016 (art. 27) - come modificato, da ultimo, dall'art. 1, comma 54 della legge n. 213 del 2023 - dai contributi per attività e iniziative di promozione cinematografica e audiovisiva. In questo ambito, un importo pari ad almeno il 3% del Fondo deve essere destinato al potenziamento nelle scuole dell'offerta formativa relativa a cinema, tecniche e media di produzione, diffusione delle immagini e dei suoni, alfabetizzazione all'arte (comma 1, lettera i)).
Sempre nell'ambito della promozione, il MIC eroga anche risorse a Istituto Luce-Cinecittà, anche per il funzionamento del Museo italiano dell'audiovisivo e del cinema, Biennale di Venezia nel campo del cinema, Centro sperimentale di cinematografia, Museo nazionale del cinema di Torino, Cineteca di Bologna, Fondazione Cineteca Italiana di Milano e Cineteca del Friuli di Gemona del Friuli (comma 3, lettere a-d)).
In particolare, a seguito del D.L. 59/2019 (L. 81/2019: art. 3, comma 4):
Nell'ambito del Fondo, la L. 220/2016 - come anticipato - ha poi previsto due sezioni destinate a finanziare due Piani (straordinari).
Il primo riguarda il potenziamento del circuito delle sale cinematografiche (art. 28, modificato dalla legge di bilancio 2024). La dotazione (iniziale) annua, di € 30 mln per ciascuno degli anni 2017, 2018 e 2019, € 20 mln per il 2020 ed € 10 mln per il 2021, è destinata alla concessione di contributi a fondo perduto, o di contributi in conto interessi sui mutui o sulle locazioni finanziarie, finalizzati a riattivazione di sale chiuse o dismesse, realizzazione di nuove sale, trasformazione di sale o multisale esistenti, rinnovo di impianti, apparecchiature, arredi e servizi complementari alle sale. Particolari agevolazioni sono state previste per le sale dei comuni con meno di 15.000 abitanti. E' stata disposta, inoltre, l'introduzione, da parte delle regioni e delle province autonome, di previsioni di carattere urbanistico ed edilizio volte ad incentivare il potenziamento e la ristrutturazione delle sale cinematografiche, anche in deroga agli strumenti urbanistici.
Un'altra sezione del Fondo è stata destinata a finanziare il Piano straordinario per la digitalizzazione del patrimonio cinematografico e audiovisivo (art. 29). La sezione ha avuto una dotazione annua pari a € 10 mln per ciascuno degli anni 2017, 2018 e 2019, destinati alla concessione di contributi a fondo perduto o di finanziamenti agevolati alle imprese di post-produzione italiane, comprese le cineteche, in proporzione al volume dei materiali digitalizzati e tenendo conto della rilevanza culturale del materiale cinematografico e audiovisivo da digitalizzare, nonché della qualità tecnica e della professionalità complessiva del progetto di digitalizzazione.
Ulteriori € 5 mln provenienti dal Fondo sono stati destinati, per il 2017, alla costituzione di una sezione speciale del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese, destinata a garantire operazioni di finanziamento alle imprese per la realizzazione di prodotti audiovisivi e cinematografici (art. 30). Eventuali, ulteriori, versamenti devono essere determinati annualmente con decreto del Ministro della cultura. E' stato previsto, inoltre, che le risorse della sezione possono essere incrementate anche tramite convenzioni stipulate con investitori pubblici e privati.
La sezione speciale di cui sopra è stata istituita con D.I. 23 marzo 2018. Qui la pagina dedicata sul sito del Ministero delle imprese e del made in Italy.
Le modalità di gestione del Fondo per lo sviluppo degli investimenti nel cinema e nell'audiovisivo - come anticipato - sono state definite con DPCM 20 maggio 2017, mentre il riparto dello stesso fra le diverse tipologie di contributi è stato effettuato:
- per il 2017, con DM 13 luglio 2017
- per il 2018, con DM 148 del 15 marzo 2018;
- per il 2019, con DM 149 del 14 marzo 2019, DM 179 del 2 aprile 2019, DM 199 del 24 aprile 2019, DM 520 del 7 novembre 2019 e DM 7 febbraio 2020;
- per il 2020, con DM 187 del 22 aprile 2020, DM 405 del 12 agosto 2020, DM 574 del 9 dicembre 2020 e DM 615 del 30 dicembre 2020;
- per il 2021, con DM 65 del 3 febbraio 2021 e DM 154 del 9 aprile 2021;
- per il 2022, con DM 49 del 4 febbraio 2022 e DM 255 del 23 giugno 2022;
- per il 2023, con DM 112 del 14 marzo 2023;
- per il 2024, con DM 145 del 12 aprile 2024.
In particolare, per quanto concerne il 2024, le risorse del Fondo per lo sviluppo degli investimenti nel cinema e audiovisivo ammontano a 696.034.750 euro, come stabilito dal suddetto D.M. n. 145 del 2023.
Nello specifico, agli incentivi fiscali di cui agli articoli da 15 a 20 della legge 220 del 2016 sono destinati 412.703.707,50 euro, così ripartiti:
Si rinvia, per un approfondimento sul cosiddetto "Tax credit", all'apposita sezione del sito del MIC.
Ai contributi automatici di cui agli articoli 23 e 24 della medesima legge sono stati destinati 21.321.000 euro. Riguardano lo sviluppo, la produzione e la distribuzione delle opere cinematografiche e audiovisive e le modalità di erogazione del sostegno automatico alle imprese cinematografiche e audiovisive.
Si rinvia, per un approfondimento sui contributi automatici, all'apposita sezione del sito del MIC.
Ai contributi selettivi di cui all'art. 26 della legge 220/2016 sono destinati 84.300.000 euro, così ripartiti:
Si rinvia, per un approfondimento sui contributi selettivi, all'apposita sezione del sito del MIC.
Le attività e iniziative di promozione cinematografica ed audiovisiva di cui all'art. 27 della medesima legge vengono finanziate, nel 2024, con 136.829.000 euro, con i seguenti obiettivi:
31.500.000 euro per la realizzazione del programma annuale;
1.000.000 di euro per la partecipazione, per conto del Ministero, alla Fondazione Cinema per Roma;
Si rinvia, per un approfondimento sulle attività di promozione, all'apposita sezione del sito del MIC.
Per il potenziamento delle competenze del cinema, nelle tecniche e nei media di produzione e di diffusione delle immagini e dei suoni, l'alfabetizzazione all'arte, alle tecniche e ai media di diffusione delle immagini, da effettuarsi secondo le modalità stabilite di concerto con l'allora Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca sono assegnati (ai sensi dell'art. 27, comma 1, lettera i) della legge), per l'anno 2024, 20.881.042,50 euro, da assegnare ai beneficiari secondo un apposito piano adottato dal Ministro della cultura di concerto con il Ministro dell'istruzione e del merito.
Per la sezione del Fondo finalizzata alla realizzazione del piano per il potenziamento del circuito delle sale cinematografiche e polifunzionali (ai sensi dell'art. 28 della legge) si assegnano, per il 2024, 20.000.000 di euro.