provvedimento 14 febbraio 2025
Studi - Cultura Disposizioni per la promozione della pratica sportiva nelle scuole e istituzione dei Nuovi giochi della gioventù (AC 1424)

Nella Gazzetta Ufficiale del 3 aprile 2025 è stata pubblicata la legge 25 marzo 2025, n. 41, recante "Disposizioni per la promozione della pratica sportiva nelle scuole e istituzione dei Nuovi giochi della gioventù".

Il provvedimento è stato approvato in prima lettura dal Senato della Repubblica in data 20 settembre 2023 (AS 403); quindi approvato, con modificazioni, dalla Camera dei deputati in data 12 febbraio 2025 (AC 1424); ed infine approvato in seconda lettura ed in via definitiva dal Senato della Repubblica in data 19 marzo 2025 (AS 403-B). 

apri tutti i paragrafi

La legge in titolo è composta da sei articoli.

L'articolo 1 reca le finalità e gli obiettivi della legge.

Ai sensi del comma 1, è promossa la formazione sportiva quale strumento di apprendimento cognitivo, formativo, relazionale e di socializzazione, nonché quale parte integrante del percorso scolastico, a partire dalla scuola primaria, ed il riconoscimento dell'educazione motoria e della pratica sportiva quali valori fondamentali per l'inclusione, di promozione delle pari opportunità e di espressione della personalità giovanile. A tal fine, è promosso il più ampio accesso degli studenti a tutte le discipline sportive, secondo le attitudini e le preferenze individuali.
 A mente del comma 2, l'attuazione delle finalità di cui sopra si realizza attraverso la proficua collaborazione tra le istituzioni scolastiche autonome e gli organismi sportivi, nonché attraverso l'organizzazione di una manifestazione annuale aperta a tutte le discipline sportive, denominata «Nuovi giochi della gioventù», che consenta agli studenti un confronto a carattere culturale e sportivo sui risultati conseguiti attraverso la partecipazione alle attività sportive di cui al successivo articolo 4.

L'articolo 2 reca l'istituzione, in via sperimentale, dei citati Nuovi giochi della gioventù. Si ricorda che gli originali Giochi della gioventù sono stati una manifestazione sportiva nazionale per studenti, creata nel 1968 dall'allora presidente del CONI Giulio Onesti, e svoltasi dal 1969 al 1996 e poi, in una variante priva di una fase di livello nazionale, dal 2007 al 2017. 

Il comma 1 prevede, per l'appunto, che per gli anni scolastici 2024/2025 e 2025/2026 siano istituiti, in forma sperimentale, i Nuovi giochi della gioventù, promossi e organizzati dal Ministero dell'istruzione e del merito, di concerto con il Dipartimento per lo sport e con il Dipartimento per le politiche in favore delle persone con disabilità della Presidenza del Consiglio dei ministri, anche avvalendosi della società Sport e salute Spa, sentiti le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano e gli enti locali, nonché il Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) e il Comitato italiano paralimpico (CIP).

Ai sensi del comma 2, possono partecipare ai Giochi gli studenti, regolarmente iscritti e frequentanti, delle scuole statali e paritarie, primarie e secondarie. A parità di possesso dei requisiti richiesti dal decreto di cui al successivo comma 5, è prevista una riserva nella partecipazione ai Giochi a favore degli studenti che abbiano regolarmente frequentato le attività sportive di cui al successivo articolo 4, favorendo un'equa rappresentanza di genere. La verifica della regolarità della frequenza delle suddette attività è riservata al dirigente scolastico o a un suo delegato. Le condizioni per la partecipazione ai Giochi degli studenti che non abbiano aderito alle suddette attività sportive sono disciplinate dal decreto di cui al successivo comma 5. 

Il comma 3 prevede che la partecipazione ai Giochi avviene a titolo individuale e di classe, sulla base delle indicazioni e dei criteri di selezione dettati dall'istituto scolastico di appartenenza.

A mente del comma 4con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'istruzione e del merito, di concerto con le Autorità politiche delegate in materia di sport e in materia di disabilità, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente proposta di legge, sono stabiliti i criteri generali per lo svolgimento dei Giochi e le modalità di partecipazione degli studenti ai medesimi, prevedendo per gli studenti con disabilità la partecipazione sia a gare integrate sia a gare appositamente dedicate all'interno della medesima manifestazione, nonché una sezione dedicata a sport di squadra dove studenti con disabilità e normodotati possono giocare insieme, inclusi il sitting volley, il baskin e il rafroball (qui un articolo di un sito della Confederazione svizzera su quest'ultima disciplina).

La Commissione nazionale di cui al successivo articolo 3 sovrintende alla redazione e alla tenuta dell'annuario dei Giochi, ove sono riportati i nominativi degli studenti della scuola secondaria che abbiano raggiunto il podio in una disciplina nella fase nazionale dei Giochi e i risultati sportivi conseguiti per disciplina (comma 5).

Il comma 6, infine, prevede che, al termine della fase nazionale dei Giochi, è prevista la cerimonia di consegna dei diplomi d'onore agli studenti di cui al precedente comma 6.

L'articolo 3 disciplina l'organizzazione dei Giochi.

Nello specifico, il comma 1 prevede che lo svolgimento dei Giochi è coordinato, a livello nazionale, dalla Commissione organizzatrice nazionale, composta da rappresentanti del Ministero dell'istruzione e del merito, dei Dipartimenti per lo sportper le politiche giovanili e il servizio civile universale e per le politiche in favore delle persone con disabilità della Presidenza del Consiglio dei ministri, della società Sport e salute Spa, del CONI e del CIP (Comitato italiano paralimpico). Ai fini del coordinamento dello svolgimento dei Giochi, la Commissione può sentire le amministrazioni competenti a dare un supporto.

Ai sensi del comma 2i Giochi si articolano in due sezioni. La prima sezione, denominata «Giovani in gioco», si svolge in un'unica fase di istituto, riservata agli studenti iscritti alle classi prima, seconda e terza della scuola primaria con carattere prevalentemente ludico e polisportivo, e in una fase provinciale riservata agli studenti iscritti alle classi quarta e quinta della scuola primaria per avviare i giovani alla pratica sportiva nella disciplina più idonea alle proprie inclinazioni. La seconda sezione, denominata «Nuovi giochi della gioventù», è riservata agli studenti iscritti alla scuola secondaria e si svolge in una fase provinciale, una regionale e una nazionale, articolate nelle due sessioni estiva e invernale.

Il comma 3 prevede che la Commissione di cui sopra, nel rispetto del decreto di cui all'articolo 2, comma 5, ha il compito di redigere i regolamenti annuali per lo svolgimento dei Giochi e di individuarne le sedi di svolgimento, d'intesa con le Commissioni organizzatrici di cui al successivo comma 4, in modo da garantire che i Giochi medesimi si tengano negli impianti dei comuni maggiormente qualificati a livello territoriale e nazionale nelle discipline oggetto di competizione.

A mente del comma 4, con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, di concerto con l'Autorità politica delegata in materia di sport, previa intesa in sede di Conferenza unificata, sono definiti la composizione, l'organizzazione e il funzionamento della Commissione, nonché la sua articolazione in Commissioni organizzatrici regionali e delle province autonome. La partecipazione alle attività della Commissione non comporta alcun compenso, indennità, gettone di presenza, rimborso di spese o emolumento comunque denominato.

Il comma 5, infine, prevede che la società Sport e salute Spa provvede a istituire, presso le proprie sedi provinciali e regionali, appositi annuari, in cui sono riportati i nominativi degli studenti che abbiano raggiunto il podio almeno in una disciplina rispettivamente nelle fasi provinciali e regionali dei Giochi e i risultati sportivi conseguiti per disciplina. Le Commissioni organizzatrici di cui al precedente comma 4 organizzano annualmente, presso la Presidenza della regione, una celebrazione volta alla consegna dei diplomi d'onore agli studenti che abbiano raggiunto il podio almeno in una disciplina delle fasi provinciali e regionali dei Giochi.

L'articolo 4 regolamenta le attività sportive per la partecipazione ai Giochi.

Nel dettaglio, il comma 1 prevede che, ai fini dell'avviamento alle discipline sportive degli studenti a partire dalla scuola primaria e fino all'ultimo anno della scuola secondaria, gli istituti scolastici, sulla base del numero degli aderenti a ciascuna disciplina, nell'ambito della propria autonomia possono collegarsi in rete, ai sensi dell'articolo 7 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 275 del 1999, con il coordinamento degli enti locali territorialmente competenti, per la stipula di protocolli annuali o pluriennali con gli organismi sportivi, per la realizzazione, come attività complementari e integrative dell'iter formativo degli studenti, ai sensi dell'articolo 1 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 567 del 1996, di corsi di avviamento e perfezionamento alle discipline sportive.

 Ai sensi del comma 2 del medesimo articolo 4, nell'ambito del primo ciclo di istruzione, con riferimento alla scuola primaria, le attività di cui al precedente comma 1 sono volte all'apprendimento da parte degli studenti e alla sperimentazione in forma ludica e funzionale dell'attività motoria e sportiva in relazione ai livelli di capacità. Con riguardo alla scuola secondaria, le attività di cui al comma 1 sono finalizzate a conseguire un avviamento alle discipline sportive, in quanto occasione di utilizzare il momento sportivo come competizione fra gli alunni e agonismo, inteso come impegno a dare il meglio di sé nel confronto con gli altri e a conseguire un'adeguata preparazione nelle discipline sportive, anche ai fini della partecipazione alle attività agonistiche di categoria, con l'inclusione degli alunni con disabilità. La partecipazione degli studenti alle attività di cui al comma 1 avviene esclusivamente su base volontaria.

   Il comma 3, poi, prevede che, con i protocolli di cui al comma 1 sono, in particolare, individuati:

 a) le modalità di svolgimento delle attività, garantendo che la formazione sportiva sia svolta dal personale tecnico delle Federazioni, con il coordinamento del personale docente dell'istituto scolastico in possesso di laurea specialistica;

 b) le sedi di svolgimento delle attività sportive, favorendo l'accesso degli studenti alle strutture e agli impianti esterni degli organismi sportivi;

 c) le tappe del percorso formativo degli studenti e i criteri per il rilascio di eventuali certificazioni e brevetti sportivi;

 d) i criteri per l'accesso degli studenti al materiale sportivo fornito dagli organismi sportivi;

 e) le modalità di assicurazione degli studenti partecipanti alle attività;

 f) le eventuali forme di sponsorizzazione esterna alla realizzazione delle iniziative di cui alla presente legge da parte di imprese ovvero di soggetti istituzionali nonché di istituti non aventi scopo di lucro.

A mente del comma 4, al fine di attivare il monitoraggio annuale sulle attività svolte, entro il 30 ottobre di ciascun anno, gli istituti scolastici trasmettono al Ministero dell'istruzione e del merito, al Dipartimento per lo sport, nonché alle Commissioni organizzatrici di cui all'articolo 3, comma 4, copia dei protocolli, ove stipulati ai sensi del presente articolo, nonché il numero degli studenti aderenti alle attività ivi previste.
 Il comma 5, infine, prevede che le istituzioni scolastiche assicurano la partecipazione, su base volontaria, di tutti gli studenti interessati alle attività di cui al comma 1, compatibilmente con l'autonomia didattica e l'ordinamento degli studi, e individuano, anche collegandosi in rete ai sensi del citato articolo 7 del regolamento di cui al DPR decreto del Presidente della Repubblica n, 275 del 1999, le modalità organizzative atte a promuovere la più ampia adesione degli studenti con disabilità alle iniziative e alle attività sportive predisponendo le necessarie misure.

L'articolo 5 reca le misure di prevenzione sanitaria.

Nello specifico, il suo unico comma prevede che, in considerazione dell'importanza della prevenzione, intesa come l'insieme delle azioni volte al mantenimento o al miglioramento dello stato di salute, a evitare l'insorgere di un determinato tipo di patologia, a curarne gli effetti o a limitarne i danni, con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, di concerto con il Ministro della salute e con l'Autorità politica delegata in materia di sport, è istituito un tavolo di lavoro a cui partecipano rappresentanti delle associazioni sportive maggiormente rappresentative, delle società scientifiche e delle associazioni tecnico-scientifiche delle professioni sanitarie, al fine di promuovere percorsi di sensibilizzazione, rivolti ai giovani che partecipano alle iniziative sportive di cui alla presente legge, con particolare riferimento agli aspetti urologici e ginecologici per prevenire le infezioni e le malattie sessualmente trasmissibili nonché l'infertilità. Ai soggetti partecipanti al tavolo di cui al primo periodo non è riconosciuto alcun compenso, gettone di presenza, rimborso di spese o altro emolumento comunque denominato.

 

L'articolo 6, infine, reca disposizioni transitorie e finanziarie

Il comma 1 prevede che, per l'attuazione della presente legge (e dunque per l'istituzione in via sperimentale dei Giochi, per i soli anni scolastici 2024/2025 e 2025/2026) è autorizzata la spesa di 1 milione di euro per l'anno 2025 e di 10,03 milioni di euro per l'anno 2026, e che ai relativi oneri, si provvede: quanto a 1 milione di euro per l'anno 2025 e a 5,03 milioni di euro per l'anno 2026, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2025-2027, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2025, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'istruzione e del merito; quanto ai restanti 5 milioni di euro necessari per l'anno 2026, mediante corrispondente riduzione del fondo unico a sostegno del potenziamento del movimento sportivo italiano di cui all'articolo 1, comma 369, della legge 27 dicembre 2017, n. 205.

Il comma 2 precisa che, fatto salvo quanto previsto dal comma 1, le amministrazioni competenti provvedono all'attuazione della presente legge nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

In ordine alla fase sperimentale, si segnala che essa è stata in qualche modo già anticipata, per effetto dei contenuti del  Protocollo d'intesa firmato, in data 31 maggio 2023,  tra Ministero dell'istruzione e del merito, il Ministro per lo sport e i giovani, il Ministero della salute, il Ministero dell'agricoltura, della sovranità e delle foreste, il Ministro per le disabilità, per la promozione della formazione sportiva quale parte integrante del percorso scolastico, a partire dalla scuola primaria, e per il riconoscimento dell'educazione motoria e della pratica sportiva quali valori fondamentali per l'espressione della personalità giovanile e quali componenti essenziali del curriculum formativo e scolastico. Il Protocollo ha per oggetto la definizione delle modalità di cooperazione, l'individuazione degli obiettivi e degli strumenti relativi agli interventi di comune interesse da realizzare congiuntamente, in merito alla  realizzazione dei "Giochi della Gioventù", riconoscendo il valore culturale, educativo, sociale e inclusivo dell'attività fisica e sportiva, quali fattori di miglioramento della qualità della vita e della salute, nonché come strumenti di coesione sociale e territoriale.  Le Parti cooperano per la realizzazione dei "Giochi della Gioventù", orientati a promuovere, attraverso manifestazioni e competizioni sportive nelle scuole, lo sport come diritto, quale strumento di: inclusione e contrasto ad ogni forma di discriminazione, garantendo la piena partecipazione delle alunne, degli alunni, delle studentesse e degli studenti con disabilità; integrazione sociale delle ragazze e dei ragazzi, contribuendo anche a prevenire, mitigare e contrastare i fenomeni degenerativi, comunque denominati, particolarmente diffusi tra le nuove generazioni. A tal fine è istituito un  Comitato paritetico, composto da rappresentanti designati da ciascuna delle Parti, oltreché da un rappresentante del Comitato Olimpico Nazionale Italiano (CONI) e un rappresentante del Comitato Italiano Paralimpico (CIP).
Nell'ambito delle attività previste dal suddetto Protocollo, il  Ministero dell'istruzione e del merito ha disciplinato, con  circolare prot. 644 del 23 febbraio 2024, un  percorso didattico ludico-motorio sperimentale, destinato alle classi quarte e quinte della scuola primaria, finalizzato a promuovere lo sport quale strumento di inclusione, integrazione sociale, di contrasto ad ogni forma di discriminazione, di diffusione dei corretti e sani stili di vita sin dalla scuola primaria. Il Percorso sperimentale è propedeutico ad una serie di  eventi finali provinciali e/o regionali, durante i quali, insieme alle attività motorie e sportive, i diversi soggetti firmatari dell'Intesa, collaboreranno, ognuno negli ambiti di rispettiva competenza, alla realizzazione di iniziative integrate, finalizzate alla promozione del benessere e di corretti stili di vita, alla partecipazione attiva dei giovani con disabilità, alla valorizzazione di prodotti di eccellenza del territorio italiano mirata anche al benessere e all'alimentazione, alla promozione di comportamenti rispettosi dell'ambiente, del corretto utilizzo delle risorse naturali ed energetiche, della tutela della biodiversità e di salvaguardia degli ecosistemi terrestri. 
ultimo aggiornamento: 20 gennaio 2025
 
temi di Cultura, spettacolo, sport