provvedimento 12 settembre 2024
Studi - Cultura Istituzione della filiera formativa tecnologico-professionale

Sulla Gazzetta Ufficiale del 22 agosto 2024 (con entrata in vigore il 6 settembre 2024) è stata pubblicata la legge 8 agosto 2024, n. 121, recante "Istituzione della filiera formativa tecnologico-professionale" (AC 1691).

Volendo sintetizzare il contenuto del provvedimento, esso, all'articolo 1, inserisce, nella sezione III del capo III del decreto-legge n. 144 del 2022, il nuovo articolo 25-bis, rubricato: "Misure per lo sviluppo della filiera formativa tecnologico-professionale".

La filiera formativa tecnologico-professionale, istituita a decorrere dall'anno scolastico e formativo 2024/2025 al fine di rispondere alle esigenze educative, culturali e professionali delle giovani generazioni e alle esigenze del settore produttivo nazionale secondo gli obiettivi del Piano nazional "Industria 4.0", è costituita da specifici percorsi sperimentali del secondo ciclo di istruzione, appositamente attivati, oltreché dai percorsi formativi degli Istituti tecnologici superiori (ITS Academy), dai percorsi di istruzione e formazione professionale (IeFP) e dai percorsi di istruzione e formazione tecnica superiore (IFTS).

Alle regioni spettano i compiti di programmazione dei percorsi della filiera e di definizione delle sue modalità realizzative. Nell'ambito della filiera, le regioni e gli uffici scolastici regionali possono altresì stipulare accordi, anche con la partecipazione degli ITS Academy, delle università, delle istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica e di altri soggetti pubblici e privati, per integrare e ampliare l'offerta formativa dei percorsi sperimentali e dei percorsi di istruzione e formazione professionale, in funzione delle esigenze specifiche dei territori. I predetti accordi possono prevedere altresì l'istituzione di reti, denominate "campus", eventualmente afferenti ai poli tecnico-professionali, di cui possono far parte gli istituti che erogano i percorsi sperimentali di cui sopra, i soggetti che erogano percorsi di istruzione e formazione professionale (IeFP) e percorsi di istruzione e formazione tecnica superiore (IFTS), nonché gli altri soggetti aderenti agli accordi.

Si prevede che gli studenti che abbiano conseguito il diploma professionale al termine dei percorsi quadriennali sperimentali attivati ai sensi del presente disegno di legge, o al termine dei percorsi quadriennali regionali che abbiano aderito alla filiera e che siano stati opportunamente validati, possano accedere direttamente ai percorsi formativi degli ITS Academy o a quelli dell'istruzione superiore. In tal modo si prospetta una riduzione, da cinque a quattro anni, della durata della formazione in ambito tecnico-professionale

La disciplina di dettaglio sulla filiera tecnologico-professionale è demandata ad un successivo decreto ministeriale, da emanare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del disegno di legge, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze, del lavoro e delle politiche sociali e dell'università e della ricerca, previa intesa in sede di Conferenza unificata.

L'articolo 2 del progetto di legge in esame disciplina la struttura tecnica per la promozione della filiera formativa tecnologico-professionale, con compiti di promozione delle sinergie tra la filiera e il settore imprenditoriale, industriale e scientifico-tecnologico, di progettazione dei percorsi didattici, nonché di sostegno all'adesione del sistema di istruzione e formazione professionale al sistema nazionale di valutazione coordinato dall'INVALSI.

 L'articolo 3 disciplina il Comitato di monitoraggio nazionale per la filiera formativa tecnologico-professionale, composto da rappresentanti del Ministero, delle regioni, delle organizzazioni datoriali e sindacali maggiormente rappresentative, dell'INVALSI e dell'INDIRE. Tale struttura, sulla base degli esiti del monitoraggio, può proporre l'aggiornamento dei profili di uscita e dei risultati di apprendimento dei percorsi sperimentali della filiera.

 L'articolo 4, infine, istituisce nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione e del merito il «Fondo per la promozione dei campus della filiera formativa tecnologico-professionale», con una dotazione di 10 milioni di euro per l'anno 2024 e di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026, per la progettazione di fattibilità tecnico-economica volta alla realizzazione degli interventi infrastrutturali per l'istituzione dei campus di cui al nuovo articolo 25-bis del decreto-legge n. 144 del 2022, attraverso l'integrazione, anche infrastrutturale, dei soggetti che vi aderiscono. 

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Il disegno di legge (AC 1691) di iniziativa governativa, recante l'Istituzione della filiera formativa tecnologico-professionale, è stato trasmesso al Senato in data 27 ottobre 2023, e quivi approvato, con modificazioni, in data 31 gennaio 2024. Trasmesso alla Camera, è stato quindi approvato senza modificazioni, in data 31 luglio 2024.

Il provvedimento, inserito nella Nota di aggiornamento del documento di economia e finanza 2023 (doc. LVII, n. 1-bis) tra i provvedimenti "collegati alla decisione di bilancio", nel testo originariamente presentato al Senato (AS 924), era titolato "Istituzione della filiera formativa tecnologico-professionale e revisione della disciplina in materia di valutazione del comportamento delle studentesse e degli studenti", e conteneva un Capo II, costituito dal solo articolo 3 (recante "Revisione della disciplina in materia di valutazione del comportamento delle studentesse e degli studenti"), che in conformità con il parere espresso dalla 5ª Commissione permanente del Senato, nella seduta del 21 novembre 2023 la Presidenza del Senato ha ritenuto di stralciare, perché non corrispondente al contenuto indicato nella NADEF 2023. L'autonomo disegno di legge originato dallo stralcio, l'AS 924-bis, titolato «Revisione della disciplina in materia di valutazione del comportamento delle studentesse e degli studenti», è stato poi anch'esso approvato dal Senato, il 17 aprile 2024, ed è ora all'esame della Commissione Cultura della Camera, con la numerazione AC 1830

Come risultante dallo stralcio del Capo II e dall'esame parlamentare, il provvedimento è appunto volto a istituire la filiera formativa tecnologico-professionale, con una previsione che si collega, accompagnandola, alla riforma degli istituti tecnici e professionali prevista dal PNRR (Missione 4, Componente 1 - Riforma 1.1), a cura del Ministero dell'istruzione e del merito, per potenziare l'offerta dei servizi di istruzione, in una logica complessiva di riordino dei percorsi formativi tecnici e professionali rispetto alle nuove necessità socio-economiche, incentrato sulla connessione fra istruzione, formazione e lavoro e sulla valorizzazione delle esigenze dei territori.

La suddetta  Riforma 1.1 del  PNRR mira ad  allineare i curricula degli istituti tecnici e professionali alla domanda di competenze che proviene dal tessuto produttivo del Paese e, in particolare, ad orientare l'istruzione tecnica e professionale verso l'innovazione introdotta da Industria 4.0, incardinandola nel contesto dell' innovazione digitale.
Essa aveva un primo traguardo al 31 dicembre 2022, che prevedeva l'adozione della stessa. Ciò è avvenuto per mezzo del  decreto- legge n. 144 del 2022. Nello specifico, l'art. 26 del  decreto-legge n. 144 del 2022, cosiddetto Aiuti- ter ( L. 175/2022) ha previsto misure per la  riforma degli istituti tecnici; l'art. 27 del medesimo decreto reca misure per la  riforma degli istituti professionali; l'art. 28, infine, istituisce l'" Osservatorio nazionale per l'istruzione tecnica e professionale" (per un approfondimento sul loro contenuto, si veda il  relativo dossier, alle pagg. 111-125).

Il successivo traguardo (originariamente denominato M4C1-10 e previsto per il 31 dicembre 2023)  è attualmente previsto al 31 dicembre 2024 (con la nuova numerazione M4C1-10- bis), e prevede  l'entrata in vigore, entro tale data,  delle disposizioni attuative di tale riforma.
In relazione alla suddetta riforma 1.1, si segnalano i seguenti provvedimenti:
DM n. 232 del 1° dicembre 2023, concernente le modalità di funzionamento dell' Osservatorio nazionale per l'istruzione tecnica e professionale;
DM n. 240 del 7 dicembre 2023, concernente il progetto nazionale di sperimentazione relativo all'istituzione della  filiera formativa tecnologico-professionale;
D.D. n. 92 del 19 gennaio 2024, finalizzato  all'attivazione di classi prime relative ai progetti di sperimentazione di percorsi quadriennali connessi all'istituzione della filiera tecnologico-professionale a decorrere dall'anno scolastico 2024/2025.

Venendo all'esposizione dettagliata del suo contenuto, il provvedimento è composto da 4 articoli.

L'articolo 1 reca l'istituzione della filiera formativa tecnologico-professionale.

Nello specifico ciò avviene, al comma 1, con una novella che inserisce, nella sezione III del capo III del decreto-legge n. 144 del 2022 (legge n. 175 del 2022) - che reca misure per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza in materia di istruzione - il nuovo articolo 25-bis, rubricato: "Misure per lo sviluppo della filiera formativa tecnologico-professionale", composto di 9 commi.

Nel dettaglio, il comma 1 del nuovo art. 25-bis del decreto-legge n. 144 del 2022 prevede che, al fine di rispondere alle esigenze educative, culturali e professionali delle giovani generazioni e alle esigenze del settore produttivo nazionale secondo gli obiettivi del Piano nazionale "Industria 4.0", sia istituita, a decorrere dall'anno scolastico e formativo 2024/2025, la filiera formativa tecnologico-professionale, costituita dai percorsi sperimentali del secondo ciclo di istruzione di cui al successivo comma 2, dai percorsi formativi degli Istituti tecnologici superiori (ITS Academy), di cui alla legge n. 99 del 2022 (sugli ITS si veda qui il relativo tema web del Portale della documentazione), dai percorsi di istruzione e formazione professionale (IeFP), di cui al capo III del decreto legislativo n. 226 del 2005 (composto  dagli articoli 15-22) e dai percorsi di istruzione e formazione tecnica superiore (IFTS), di cui all'articolo 69 della legge 144 del 1999 e al DPCM 25 gennaio 2008, recante le "Linee guida per la riorganizzazione del Sistema di istruzione e formazione tecnica superiore e la costituzione degli istituti tecnici superiori". Le regioni - prosegue il comma 1 dell'art. 25-bis - attraverso gli accordi di cui al successivo comma 3, possono aderire alla filiera formativa tecnologico-professionale di cui sopra, assicurando la programmazione dei percorsi della filiera medesima, e ne definiscono le modalità realizzative, operando nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali previste a legislazione vigente, ferme restando le competenze statali in materia di istruzione di cui all'art. 117 della Costituzione.

In relazione a quanto sopra, si ricorda che dall'anno scolastico 2010/2011 è entrata in vigore la  riforma complessiva del  secondo ciclo di istruzione e formazione, che  si articola in percorsi di istruzione di durata quinquennale (licei, istituti tecnici, istituti professionali) e  percorsi di istruzione e formazione professionaledi competenza regionale. A seguito della riforma, al termine del 1° ciclo (ossia dopo la scuola secondaria di primo grado, ex scuola media), è possibile assolvere l'obbligo di istruzione ed esercitare il diritto-dovere all'istruzione e alla formazione sia nei percorsi di istruzione quinquennale, sia nei percorsi di istruzione e formazione professionale triennali o quadriennali ( IeFP). Il sistema di istruzione e formazione professionale (IeFP) si articola in percorsi di durata triennale e quadriennale, finalizzati al conseguimento – rispettivamente – di qualifiche e diplomi professionali. Le modalità organizzative e le metodologie di realizzazione dei percorsi prevedono attività di  stage, di laboratorio e di tirocinio e si caratterizzano per flessibilità e personalizzazione. I percorsi IeFP sono realizzati dalle strutture formative accreditate dalle Regioni, secondo criteri condivisi a livello nazionale, oppure dagli Istituti professionali.
Con riferimento, poi, ai  percorsi di istruzione e formazione tecnica superiore (IFTS), di cui  di cui all' articolo 69 della legge 144 del 1999 e al  decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 gennaio 2008, questi sono programmati dalle Regioni nell'ambito delle loro competenze esclusive in materia di programmazione dell'offerta formativa. Tali percorsi: a) hanno, di regola, la durata di due semestri, per un totale di 800/1000 ore e sono finalizzati al conseguimento di un certificato di specializzazione tecnica superiore; b) sono progettati e gestiti dai soggetti associati di cui all'art. 69 della  L. 144 del 1999 (cioè università, scuole medie superiori, enti pubblici di ricerca, centri e agenzie di formazione professionale accreditati, e imprese o loro associazioni, tra loro associati anche in forma consortile), per rispondere a fabbisogni formativi riferiti ai settori produttivi individuati, per ogni triennio, con accordo in sede di conferenza unificata. I giovani e gli adulti accedono ai percorsi di istruzione e formazione tecnica superiore, con il possesso di uno dei seguenti titoli: - diploma di istruzione secondaria superiore; - diploma professionale di tecnico. L'accesso ai percorsi IFTS è consentito anche a coloro che sono in possesso dell'ammissione al quinto anno dei percorsi liceali, nonché a coloro che non sono in possesso del diploma di istruzione secondaria superiore, previo accreditamento delle competenze acquisite in precedenti percorsi di istruzione, formazione e lavoro successivi all'assolvimento dell'obbligo di istruzione. Alla fine del percorso, il titolo rilasciato è il Certificato di specializzazione tecnica superiore (IV livello EQF), che permette fra l'altro l'accesso ai percorsi ITS.
Per la ricostruzione del riparto di competenze costituzionali in materia d'istruzione e formazione anche professionale cfr. il  dossier dedicato predisposto dal Servizio studi della Camera dei deputati (pagg. 37-47).


 Il comma 2 del medesimo art. 25-bis, poi, dispone che, nell'ambito della filiera formativa tecnologico-professionale di cui sopra, sono attivati percorsi quadriennali sperimentali di istruzione secondaria di secondo grado, ai sensi dell'art. 11 del regolamento di cui al DPR n. 275 del 1999 (in materia di iniziative finalizzate all'innovazione da parte delle istituzioni scolastiche), e nel rispetto delle funzioni delle regioni ai sensi dell'art. 138 del decreto legislativo n. 112 del 1998 (comma 1, lettera a)), in materia di programmazione dell'offerta formativa integrata tra istruzione e formazione professionale, assicurando agli studenti il conseguimento delle competenze di cui al profilo educativo, culturale e professionale (PECUP)dei percorsi di istruzione secondaria di secondo grado, nonché delle conoscenze e delle abilità previste dall'indirizzo di studi di riferimento. Salvo quanto previsto dal successivo comma 5 del medesimo art. 25-bis, restano ferme le disposizioni vigenti in materia di esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione e di rilascio dei titoli di studio finali, di cui al decreto legislativo n. 62 del 2017 (in materia di valutazione e certificazione delle competenze nel primo ciclo ed esami di Stato). All'attuazione del presente comma 2 del nuovo art. 25-bis si provvede ad invarianza delle dotazioni organiche del percorso quinquennale e, comunque, in assenza di esuberi di personale.

Ai sensi del comma 3 del nuovo art. 25-bisferme restando le funzioni delle regioni in materia di programmazione dell'offerta formativa integrata tra istruzione e formazione professionale, nell'ambito della filiera formativa tecnologico-professionale di cui sopra, le regioni e gli uffici scolastici regionali possono stipulare accordi, anche con la partecipazione degli ITS Academy, delle università, delle istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica e di altri soggetti pubblici e privati, individuati con il decreto di cui al successivo comma 8, per integrare e ampliare l'offerta formativa dei percorsi sperimentali di cui al precedente comma 2 e dei percorsi di istruzione e formazione professionale (IeFP), in funzione delle esigenze specifiche dei territori. I predetti accordi possono prevedere altresì l'istituzione di reti, denominate "campus", eventualmente afferenti ai poli tecnico-professionali, laddove presenti sul territorio, di cui possono far parte i soggetti che erogano percorsi di istruzione e formazione professionale (IeFP) e percorsi di istruzione e formazione tecnica superiore (IFTS), gli ITS Academy, gli istituti che erogano i percorsi sperimentali di cui al precedente comma 2, le altre istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado, le università, le istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica e i predetti altri soggetti pubblici e privati, nonché le modalità di integrazione dell'offerta formativa, condivisa e integrata, erogata dai campus stessi, anche in raccordo con i campus multiregionali e multisettoriali, di cui all'art. 10, comma 2, lettera f), della citata legge n. 99 del 2022.
 A mente del comma 4 del nuovo art. 25-bis del decreto-legge n. 144 del 2022, le studentesse e gli studenti che hanno conseguito il diploma professionale al termine dei percorsi di istruzione e formazione professionale di cui all'art. 17, comma 1, lettera b), del decreto legislativo n. 226 del 2005 (ossia percorsi di durata almeno quadriennale, che si concludono con il conseguimento di un titolo di diploma professionale) possono accedere ai percorsi formativi degli ITS Academy, in deroga a quanto previsto all'art. 1, comma 2, della legge n. 99 del 2022, in caso di:

 a) adesione alla filiera formativa tecnologico-professionale di cui sopra da parte delle istituzioni formative regionali che erogano i predetti percorsi;

 b) validazione dei percorsi di cui al citato art. 17, comma 1, lettera b), del decreto legislativo n. 226 del 2005 attraverso un sistema di valutazione dell'offerta formativa erogata dagli istituti regionali, basato sugli esiti delle rilevazioni degli apprendimenti predisposte dall'Istituto nazionale per la valutazione del sistema educativo di istruzione e di formazione (INVALSI), istituito con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'art. 8 del decreto legislativo n. 281 del 1997.

Si ricorda che il citato  art. 1,  comma 2, della  legge n. 99 del 2022 prevede che  possono accedere ai percorsi di istruzione offerti dagli ITS Academy, sulla base della programmazione regionale, i giovani e gli adulti in possesso di un diploma di scuola secondaria di secondo grado o di un diploma quadriennale di istruzione e formazione professionale di cui all'art. 15, commi 5 e 6, del decreto legislativo n. 226 del 2005, unitamente a un certificato di specializzazione tecnica superiore conseguito all'esito dei corsi di istruzione e formazione tecnica superiore di cui all'art. 69 della legge n. 144 del 1999della durata di almeno 800 ore.

Il comma 5, poi, prevede che i soggetti che hanno concluso i citati percorsi quadriennali di cui all'art. 17, comma 1, lettera b), del decreto legislativo n. 226 del 2005, validati ai sensi del precedente comma 4, lettera b), possono sostenere l'esame di Stato presso l'istituto professionale, statale o paritario, assegnato dall'ufficio scolastico regionale territorialmente competente, in deroga al sostenimento dell'esame preliminare di cui all'art. 14, comma 2, del decreto legislativo n. 62 del 2017 (per l'ammissione dei candidati esterni), e alla previa frequenza dell'apposito corso annuale di cui all'art. 15comma 6, del più volte citato decreto legislativo n. 226 del 2005.

Si ricorda che il citato  art. 15comma 6, del  decreto legislativo n. 226 del 2005 prevede che  i  titoli e le qualifiche conseguiti al termine dei percorsi del sistema di istruzione e formazione professionale di durata almeno quadriennale consentono di sostenere l'esame di Stato, utile anche ai fini degli accessi all'università e all'alta formazione artistica, musicale e coreutica, previa frequenza di apposito corso annuale, realizzato d'intesa con le università e con l'alta formazione artistica, musicale e coreutica, e ferma restando la possibilità di sostenere, come privatista, l'esame di Stato secondo quanto previsto dalle disposizioni vigenti in materia.


 Il comma 6 del medesimo art. 25-bis  prevede che, ferme restando le competenze delle regioni in materia di istruzione e formazione professionale, le sperimentazioni di cui al precedente comma 2 e gli accordi di cui al comma 3, ove stipulati, prevedano:

 a) l'adeguamento e l'ampliamento dell'offerta formativa, con particolare riferimento alle competenze linguistiche e logico-matematiche e alle discipline di base, ai nuovi percorsi sperimentali, funzionali alle esigenze specifiche dei territori, anche attraverso gli accordi di partenariato di cui al successivo comma 7, lettera b), nei limiti della quota di flessibilità didattica e organizzativa dei soggetti partecipanti alla filiera e nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente;

 b) la promozione dei passaggi fra percorsi diversi, anche attraverso l'orientamento individualizzato di studentesse e studenti;

 c) la quadriennalità del percorso di istruzione secondaria di secondo grado;

 d) il ricorso alla flessibilità didattica e organizzativa, alla didattica laboratoriale, all'adozione di metodologie innovative e al rafforzamento dell'utilizzo in rete di tutte le risorse professionali, logistiche e strumentali disponibili;

 e) la stipula di contratti di prestazione d'opera per attività di insegnamento e di formazione nonché di addestramento nell'ambito delle attività laboratoriali e dei percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento (PCTO) con soggetti del sistema delle imprese e delle professioni (sui PCTOex percorsi di alternanza scuola-lavoro, si veda la pertinente sezione del Portale della documentazione);

 f) la certificazione delle competenze trasversali e tecniche, al fine di orientare gli studenti nei percorsi sperimentali e di favorire il loro inserimento in contesti lavorativi, anche attraverso i servizi di collocamento mirato per studentesse e studenti con disabilità.

Il comma 7, inoltre, dispone che le sperimentazioni e gli accordi di cui sopra, ove stipulati, possono, altresì, prevedere:

 a) l'introduzione nelle istituzioni scolastiche dell'apprendimento integrato dei contenuti delle attività formative programmate in lingua straniera veicolare (CLIL-Content and Language Integrated Learning) e di compresenze con il conversatore di lingua straniera nell'ambito delle attività di indirizzo, oltre che nell'insegnamento della lingua straniera, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e ferma restando la possibilità di finanziamenti da parte di soggetti pubblici e privati;

 b) la promozione di accordi di partenariato, volti a definire le modalità di co-progettazione per la realizzazione dell'offerta formativa, di attuazione dei PCTO nel rispetto delle norme di sicurezza previste dalla normativa vigente e di stipula dei contratti di apprendistato di cui agli articoli 43 e 45 del decreto legislativo n. 81 del 2015 (recanti, rispettivamente, "Apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore" e "Apprendistato di alta formazione e di ricerca");

 c) la valorizzazione delle opere dell'ingegno e dei prodotti oggetto, rispettivamente, di diritto d'autore e di proprietà industriale, realizzati all'interno dei percorsi formativi della filiera formativa tecnologico-professionale nonché il trasferimento tecnologico verso le imprese.

 A mente del comma 8, poi, con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze, del lavoro e delle politiche sociali e dell'università e della ricerca, previa intesa in sede di Conferenza unificata, sono definiti i criteri di stipula degli accordi, le modalità di adesione alle reti di cui al precedente comma 3 e le relative condizioni di avvio, le modalità di integrazione e di ampliamento dell'offerta formativa di cui agli accordi del medesimo comma 3 e le relative attività di monitoraggio e valutazione, l'individuazione del numero massimo di istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado, istituzioni che erogano percorsi di istruzione tecnica e professionale e istituzioni formative accreditate dalle regioni a norma del citato capo III del decreto legislativo n. 226 del 2005 (in materia di istruzione e formazione professionale), rispetto a quelle attive sul territorio regionale, coinvolte nella sperimentazione di cui al precedente comma 2 ovvero negli accordi di cui al comma 3, nonché, fermo restando quanto previsto dagli articoli 6 e 8 della più volte citata legge n. 99 del 2022 sugli ITS (in materia, rispettivamente, di "Verifica e valutazione finali e certificazione dei percorsi formativi e dei relativi crediti" e di "Raccordi tra il sistema universitario, gli ITS Academy e le istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica") e, con riferimento ai requisiti di accesso ai percorsi universitari, quanto previsto dall'art. 6 del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 22 ottobre 2004, n. 270 (che prevede, in particolare, che, per essere ammessi ad un corso di laurea occorre essere in possesso di un diploma di scuola secondaria superiore), i raccordi tra i percorsi della filiera formativa tecnologico-professionale, il sistema universitario e le istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica.
 Il comma 9 del nuovo art. 25-bis del decreto-legge n. 144 del 2022, infine, prevede che, all'attuazione delle disposizioni del medesimo articolo 25-bis, si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Il comma 2 dell'art. 1 del disegno di legge in esame, poi, prevede che, il citato decreto ministeriale di cui all'art. 25-bis, comma 8, del decreto-legge n. 144 del 2022, introdotto dalla disposizione in commento, sia adottato entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del disegno di legge.


 Il comma 3 del medesimo art. 1 del disegno di legge, dispone infine che, in sede di prima applicazione, le disposizioni di cui ai citati commi 4 e 5 del nuovo art. 25-bis del decreto-legge n. 144 del 2022 possano essere applicate ai percorsi quadriennali regionali già attivati nell'ambito del progetto nazionale di sperimentazione relativo all'istituzione della filiera formativa tecnologico-professionale, attivato per l'anno scolastico 2024/2025 dal Ministero dell'istruzione e del merito.

    Si ricorda, in proposito, che in parallelo alla presentazione del disegno di legge, il Ministero dell'istruzione e del merito ha emanato un decreto ministeriale e un avviso ( D.M. 7 dicembre 2023, n. 240 e  D.D. 7 dicembre 2023, n. 2608) con cui ha promosso, ai sensi dell' articolo 11 del D.P.R. n. 275 del 1999, un  piano nazionale di sperimentazione relativo all' istituzione della filiera formativa tecnologico-professionale, finalizzato a verificare l'efficacia della progettazione di un'offerta formativa integrata in ambito tecnologico-professionale, capace di garantire ampie opportunità di scelta di istruzione e formazione all'interno di una filiera che coinvolge istituti tecnici e professionali, istituzioni formative accreditate dalle Regioni ai sensi del Capo III del  decreto legislativo n. 226/2005 e ITS Academy di cui alla  legge n. 99 del 2022, prevedendo al contempo sinergie con il sistema delle imprese e delle professioni. Ai fini della  proposta di candidatura è richiesta, in coerenza con la programmazione regionale della filiera formativa, la  dichiarazione di impegno a partecipare ad un accordo di rete da parte di istituzioni scolastiche statali e/o paritarie dell'istruzione tecnica e professionale, istituzioni formative accreditate dalle Regioni, laddove presenti, e istituti tecnologici superiori (ITS Academy) e l'attivazione di un  partenariato con almeno un'impresa. La rete può, altresì, prevedere la partecipazione delle università, delle istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica o di altri soggetti pubblici e privati intenzionati a contribuire alla realizzazione del progetto sperimentale, in partenariato con i rappresentanti delle imprese e delle professioni.
Gli atti menzionati hanno consentito alle scuole che presentano i  requisiti determinati nel Piano e sulla base di un  progetto con le  caratteristiche richieste di sperimentare il nuovo modello quadriennale a partire dall'anno scolastico 2024-2025.

L'articolo 2 regola la struttura tecnica per la promozione della filiera formativa tecnologico-professionale.

 Nello specifico, il comma 1 prevede che sia istituita, a decorrere dal 1° gennaio 2024 (tale decorrenza sarà necessariamente successiva all'entrata in vigore del provvedimento in esame) presso il Ministero dell'istruzione e del merito, una struttura tecnica di missione di livello dirigenziale generale, denominata «Struttura tecnica per la promozione della filiera formativa tecnologico-professionale», che svolge le seguenti funzioni:

 a) promuovere le sinergie tra la filiera formativa tecnologico-professionale, costituita dagli istituti tecnici, dagli istituti professionali e dagli Istituti tecnologici superiori (ITS Academy), e il settore imprenditoriale, industriale e scientifico-tecnologico;

 b) migliorare e ampliare la progettazione, nel rispetto dell'autonomia scolastica, di percorsi didattici finalizzati alla formazione delle professionalità innovative necessarie allo sviluppo del Paese e connesse alla valorizzazione delle opere dell'ingegno e dei prodotti oggetto, rispettivamente, di diritto d'autore e di proprietà industriale, realizzati all'interno dei percorsi formativi della filiera formativa tecnologico-professionale, e al trasferimento tecnologico verso le imprese, l'orientamento professionale e i citati percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento (PCTO), nonché agevolare l'accesso al sistema delle imprese;

 c) favorire una progressiva adesione del sistema di istruzione e formazione professionale al sistema nazionale di valutazione coordinato dall'Istituto nazionale per la valutazione del sistema educativo di istruzione e di formazione (INVALSI).

 Ai sensi del comma 2 del medesimo art. 2, alla struttura tecnica di cui sopra è preposto un coordinatore con incarico dirigenziale di livello generale, nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'istruzione e del merito, individuato tra i dirigenti di ruolo del medesimo Ministero o di altre amministrazioni pubbliche ovvero in deroga ai limiti di cui all'art. 19, comma 6, del decreto legislativo n. 165 del 2001 (in materia di incarichi di funzioni dirigenziali) con corrispondente incremento della dotazione organica dirigenziale del suddetto Ministero. Alla predetta struttura è assegnato un contingente costituito da personale in servizio presso il Ministero dell'istruzione e del merito, nonché da un massimo di otto esperti, incaricati ai sensi dell'art. 7, comma 6, del medesimo decreto legislativo n. 165 del 2001 (il quale prevede che, per specifiche esigenze cui non possono far fronte con personale in servizio, le amministrazioni pubbliche possono conferire esclusivamente incarichi individuali, con contratti di lavoro autonomo, ad esperti di particolare e comprovata specializzazione anche universitaria, in presenza dei determinati presupposti di legittimità), cui spettano compensi omnicomprensivi lordi annui nell'ambito di un importo complessivo non superiore a euro 400.000 e per un importo pro capite annuo lordo non superiore a 50.000 euro.
  Il comma 3 dell'art. 2 in esame, infine, dispone che, per l'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 2 in commento, sia autorizzata la spesa di 735.972 euro per l'anno 2024 e 679.607 euro annui a decorrere dall'anno 2025. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente relativo al Ministero dell'istruzione e del merito.

L'articolo 3 disciplina il Comitato di monitoraggio nazionale per la filiera formativa tecnologico-professionale.

Nel dettaglio, il comma 1 prevede che, con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, da adottare entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore del disegno di legge in commento, sia istituito, presso la Struttura tecnica di cui al precedente art. 2, il Comitato di monitoraggio nazionale per la filiera formativa tecnologico-professionale.
 A mente del comma 2il Comitato, presieduto dal coordinatore della Struttura tecnica di cui all'art. 2, comma 2, è composto da rappresentanti del Ministero dell'istruzione e del merito, delle regioni, delle organizzazioni datoriali e sindacali maggiormente rappresentative, dell'INVALSI e dell'Istituto nazionale di documentazione, innovazione e ricerca educativa (INDIRE).
 Esso, sulla base degli esiti del monitoraggio, può proporre l'aggiornamento dei profili di uscita e dei risultati di apprendimento dei percorsi sperimentali della filiera formativa tecnologico-professionale di cui al nuovo art. 25-bis del decreto-legge n. 144 del 2022, anche in relazione ai mutamenti del sistema delle imprese e in funzione delle esigenze specifiche dei territori (comma 3).
 Il comma 4, poi, prevede che, all'attuazione delle disposizioni del medesimo articolo 3, si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, e che la partecipazione ai lavori del Comitato non dà diritto ad alcun compenso, indennità, gettone di presenza, rimborso di spese o altro emolumento comunque denominato.

L'articolo 4, infine, reca ulteriori misure per la promozione della filiera formativa tecnologico-professionale.

In particolare, ai sensi del comma 1, si prevede che, al fine di promuovere l'istituzione dei citati campus di cui al nuovo art. 25-bis, comma 3, del decreto-legge n. 144 del 2022, attraverso l'integrazione, anche infrastrutturale, dei soggetti che vi aderiscono, sia istituitonello stato di previsione del Ministero dell'istruzione e del merito, il «Fondo per la promozione dei campus della filiera formativa tecnologico-professionale» per la progettazione di fattibilità tecnico-economica volta alla realizzazione degli interventi infrastrutturali, con una dotazione di 10 milioni di euro per l'anno 2024 e 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026.
 Il comma 2 del medesimo art. 4, poi, prevede che, con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, previo parere della Conferenza unificata, siano stabiliti i criteri di valutazione delle proposte progettuali di cui sopra, ai fini del successivo riparto.
 Il comma 3, infine, dispone che, all'onere derivante dall'attuazione delle disposizioni di cui sopra, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2024 e a 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026, si provveda mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale relativo al Ministero dell'istruzione e del merito.

ultimo aggiornamento: 31 luglio 2024
 
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