Il Fondo nazionale per lo spettacolo dal vivo (FNSV), così ridenominato dal comma 631 dell'art. 1 della legge di bilancio per il 2023 (legge 29 dicembre 2022, n. 197), è stato istituito, con la denominazione precedente di Fondo unico per lo spettacolo (FUS) dalla legge 30 aprile 1985, n. 163, al fine di ridurre la frammentazione dell'intervento statale e la conseguente approvazione di apposite leggi di finanziamento.
In particolare, le finalità del FNSV consistono nel sostegno finanziario ad enti, istituzioni, associazioni, organismi ed imprese operanti nei settori delle attività musicali, di danza, teatrali, circensi e dello spettacolo viaggiante, nonché nella promozione e nel sostegno di manifestazioni ed iniziative di carattere e rilevanza nazionali da svolgere in Italia o all'estero.
Fino al 2016, attraverso la Direzione generale Cinema, venivano erogati contributi a valere sul suddetto Fondo anche a soggetti che svolgevano attività cinematografiche. La legge n. 220 del 2016 ("Disciplina del cinema e dell'audiovisivo") ha successivamente istituito il Fondo per lo sviluppo degli investimenti nel cinema e nell'audiovisivo, scorporando dal FNSV le risorse destinate alle attività cinematografiche.
l FNSV è attualmente il principale strumento di sostegno pubblico al settore dello spettacolo dal vivo. La competenza in ordine alla sua gestione è in capo alla Direzione generale dello spettacolo dal vivo, operante presso il Dipartimento per le attività culturali del Ministero della cultura.
Gli obiettivi strategici che la Repubblica intende perseguire tramite il sostegno economico agli operatori del settore sono elencati all'articolo 2 del decreto ministeriale che regola oggi la materia (il decreto nò 463 del 23 dicembre 2024, su cui si veda diffusamente infra), e sono i seguenti:
a) concorrere allo sviluppo del sistema dello spettacolo dal vivo, favorendo la qualità dell'offerta, anche a carattere multidisciplinare, e la pluralità delle espressioni artistiche, i progetti e i processi di lavoro a carattere innovativo, la qualificazione delle competenze artistiche, l'interazione tra lo spettacolo dal vivo e l'intera filiera culturale, educativa e del turismo;
b) promuovere l'accesso al sistema dello spettacolo dal vivo, sostenendo progetti di rilevanza nazionale che mirino alla crescita di una offerta e di una domanda qualificate, ampie e differenziate, e prestando attenzione alle fasce di pubblico con minori opportunità;
c) favorire il ricambio generazionale, valorizzando il potenziale creativo di nuovi talenti e la parità di genere;
d) favorire l'accesso alle arti della scena, intese come opportunità di sviluppo culturale per tutti i cittadini, con particolare attenzione alle nuove generazioni di pubblico, fin dall'infanzia e al pubblico della terza età;
e) creare i presupposti per un riequilibrio territoriale dell'offerta e della domanda, anche con riferimento alle aree svantaggiate;
f) favorire l'accesso delle persone con disabilità alle attività dello spettacolo e alle relative carriere professionali, come espressione di un diritto e come valore artistico, culturale e sociale da condividere, e come valore aggiunto sul piano dell'espressione creativa, delle capacità inclusive del sistema e della relazione con il pubblico, abbattendo ogni barriera sociale, culturale, sensoriale e fisica alle attività di spettacolo;
g) sostenere la diffusione dello spettacolo italiano all'estero e i processi di internazionalizzazione, in particolare in àmbito europeo, attraverso iniziative di coproduzione artistica, collaborazione e scambio, favorendo la mobilità e la circolazione delle opere, lo sviluppo di reti aperte di offerta artistico-culturale di qualificato livello internazionale;
h) reperire autonomamente ed incrementare risorse diverse ed aggiuntive rispetto al contributo statale;
i) elaborare strategie di comunicazione innovative e capaci di coinvolgere pubblici nuovi e diversificati, nonché di ottenere riconoscimenti dalla critica nazionale e internazionale;
j) sostenere la capacità di operare in reti aperte tra soggetti e strutture del sistema artistico e culturale nazionale nell'ottica di una sempre più ampia collaborazione;
k) favorire le attività di spettacolo realizzate in luoghi di particolare interesse culturale, ivi compresi i siti UNESCO, tali da consentire una reciproca azione di valorizzazione tra tali luoghi e le attività;
l) promuovere e valorizzare l'identità e la varietà culturale nazionale;
m) favorire le attività del teatro sociale e lo svolgimento di attività nell'ambito di ospedali, case di riposo, carceri, aree svantaggiate, al fine di promuovere la partecipazione, l'inclusione e la coesione sociale.
Nello stato di previsione del Ministero della cultura, le risorse che costituiscono il FNSV sono appostate sui capitoli 6621 (Fondazioni lirico sinfoniche), 6622 (Musica), 6623 e 6626 (Teatro di prosa), 6624 (Danza), 8721 (Circo e spettacolo viaggiante) e 1390 (Consiglio nazionale spettacolo, Osservatorio dello spettacolo, varie ed eventuali): la dotazione di competenza complessiva di tali capitoli ammonta, per il 2025, a circa 446 milioni di euro, l'89 per cento del totale delle risorse appostate in capo al Programma 21.2 "Sostegno, valorizzazione e tutela del settore dello spettacolo dal vivo".
Quanto ai criteri per l'erogazione e alle modalità per la liquidazione e l'anticipazione dei contributi del FSNV, il comma 1 dell'articolo 9 del decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91 (cosiddetto "decreto Valore Cultura") ne ha affidato la determinazione a un decreto di natura non regolamentare dell'allora Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo, oggi Ministro della cultura, specificando che gli stessi devono tener conto dell'importanza culturale della produzione svolta, dei livelli quantitativi, degli indici di affluenza del pubblico, nonché della regolarità gestionale degli organismi.
L'articolo 12 della legge n. 106 del 2022 integra i criteri di riparto del FNSV. In particolare: il comma 1 prevede che i decreti del Ministro della cultura di riparto dei contributi a valere sul FNSV tengano conto del criterio integrativo riguardante la promozione dell'equilibrio di genere; il comma 2 prevede che i medesimi decreti di riparto tengano conto del criterio integrativo riguardante il riconoscimento di una premialità per le istituzioni che impiegano, nelle rappresentazioni liriche, giovani talenti italiani in misura pari ad almeno il 75 per cento degli artisti scritturati.
Per quanto riguarda le fondazioni lirico-sinfoniche, si tenga presente che l'articolo 183, comma 4, del decreto-legge n. 34 del 2020, ha stabilito che la quota del FNSV loro destinata per gli anni dal 2020 al 2024 sia ripartita sulla base della media delle percentuali stabilite per il triennio 2017-2019, in deroga ai criteri generali e alle percentuali di ripartizione previsti per tale settore dal decreto ministeriale che aveva disciplinato la materia sino al 2020, ovvero il decreto ministeriale 3 febbraio 2014. Tale modalità di riparto derogatoria è stata confermata anche per il 2025 dall'articolo 1, comma 607, della legge n. 207 del 2024, che, tra le altre cose (su cui si veda infra, nella sezione apposita) ha previsto che la ripartizione avvenga in considerazione della media delle percentuali individuate per il triennio 2022-2024.
In riferimento agli altri settori dello spettacolo dal vivo, i criteri di riparto dei contributi a valere sul FNSV sono attualmente definiti dal decreto ministeriale 23 dicembre 2024, n. 463, che ha recentemente sostituito il precedente decreto ministeriale 27 luglio 2017.
La determinazione dei criteri di riparto del Fondo: una questione non pacifica
La questione della determinazione dei criteri di riparto del FNSV (allora FUS) è stata, storicamente, oggetto di due significative dispute giurisdizionali. La prima questione, subito successiva alla riforma del titolo V della Costituzione, fu in ordine alla titolarità della competenza legislativa in materia tra Stato e regioni. In particolare, l'articolo 1 del decreto-legge 18 febbraio 2003, n. 24, in attesa che la legge di definizione dei principi fondamentali di cui all'articolo 117 della Costituzione definisse gli ambiti di competenza dello Stato, aveva stabilito che i criteri e le modalità di erogazione dei contributi alle attività dello spettacolo e le aliquote di ripartizione annuale del FUS venissero indicati annualmente con decreti dell'allora Ministro per i beni e le attività culturali non aventi natura regolamentare. Con la sentenza 255 del 2004, la Corte costituzionale ha però evidenziato la necessità ineludibile di una riforma profonda della disciplina del finanziamento allo spettacolo dal vivo, caratterizzata da una procedura accentrata di ripartizione del FUS, per adeguarla alla mutata disciplina costituzionale derivante dal nuovo titolo V della Costituzione. La Corte sottolineava che "per i profili per i quali occorra necessariamente una considerazione complessiva a livello nazionale dei fenomeni e delle iniziative […] dovranno essere elaborate procedure che continuino a svilupparsi a livello nazionale, con l'attribuzione sostanziale di poteri deliberativi alle Regioni od eventualmente riservandole allo stesso Stato, seppur attraverso modalità caratterizzate dalla leale collaborazione con le Regioni". Successivamente alla sentenza della Corte, è stata approvata la legge 15 novembre 2005, n. 239, che ha previsto che i decreti ministeriali concernenti i contributi a valere sul FUS siano adottati d'intesa con la Conferenza unificata. I decreti possono comunque essere adottati qualora l'intesa non sia stata raggiunta entro 60 giorni dalla trasmissione alla Conferenza unificata. La seconda questione ha avuto a che fare con la natura del decreto ministeriale di determinazione dei criteri e delle modalità per l'erogazione dei contributi allo spettacolo dal vivo. In particolare, il TAR del Lazio, con sentenza n. 7479 del 28 giugno 2016, aveva ritenuto illegittimo il decreto ministeriale 1° luglio 2014 (il predecessore del decreto ministeriale 27 luglio 2017), ravvisandone la natura sostanziale di regolamento, e dunque censurando il fatto che esso fosse stato emanato in violazione delle disposizioni procedimentali di cui all'articolo 17 della legge n. 400 del 1988, che prevedono, tra l'altro, il parere obbligatorio del Consiglio di Stato. Secondo il TAR, l'Amministrazione, nell'attuare la previsione legislativa fondativa del potere (il comma 1 dell'articolo 9 del decreto legge 8 agosto 2013, n. 91), aveva illegittimamente posto in essere una vera e propria "ristrutturazione" del sistema del finanziamento dello spettacolo. Con sentenza n. 5035 del 13 ottobre 2016, il Consiglio di Stato ha riformato la sentenza del TAR Lazio, evidenziando che il decreto ministeriale 1° luglio 2014 ha natura non regolamentare e si colloca nell'ambito dei criteri predefiniti dal legislatore: l'amministrazione statale avrebbe effettuato una ripartizione di punteggi che non può ritenersi contraria al principio di ragionevolezza tecnica. L'esito delle due dispute appena illustrate è recepito sia dalla legge n. 175 del 2017 che dalla legge n. 106 del 2022, che hanno delegato il Governo a rivedere integralmente la disciplina di settore. Tra i principi e criteri direttivi cui deve attenersi il Governo nell'esercizio di tali deleghe vi è quello di mantenere, nel processo di razionalizzazione degli interventi di sostegno dello Stato, tra le attribuzioni statali, la determinazione dei criteri per l'erogazione dei contributi del FNSV, con decreti non aventi natura regolamentare, da emanare sentito il Consiglio superiore dello spettacolo e previa intesa con la Conferenza unificata. |
Il nuovo decreto ministeriale è composto da 53 articoli, suddivisi in 9 Capi.
Il Capo I reca le disposizioni generali e comuni, ed in particolare in materia oggetto del decreto, di definizioni, di obiettivi strategici, e quelle procedurali in materia di presentazione e valutazione delle domande, di ripartizione del fondo, e di assegnazione, anche a saldo, e di revoca dei contributi.
I Capi da II a VII sono dedicati ai distinti ambiti dello spettacolo dal vivo nei quali i richiedenti possono concorrere per l'assegnazione dei contributi, e cioè, rispettivamente, all'ambito delle attività teatrali (Capo II), a quello delle attività musicali (Capo III), a quello delle attività di danza (Capo IV), a quello delle attività circensi e di spettacolo viaggiante (Capo V), ai progetti multidisciplinari (Capo VI), alle azioni trasversali (Capo VII).
Il Capo VIII reca disposizioni concernenti il sostegno in favore di talune singole fondazioni e accademie.
Il Capo IX reca le disposizioni finali.
Ai sensi del citato decreto ministeriale, il Ministero della cultura, tramite la Direzione generale Spettacolo, concede contributi per progetti triennali, presentati con cadenza annuale, corredati di programmi per ciascuna annualità, di attività musicali, teatrali, di danza, circensi e di carnevali storici, che abbiano carattere professionale, in base agli stanziamenti del Fondo.
Il contributo è concesso per una quota parte che fa riferimento al sessanta per cento dei costi ammissibili del progetto artistico ammesso al contributo, ossia quelli direttamente imputabili ad una o più attività del progetto, direttamente ed effettivamente sostenuti dall'organismo richiedente nell'arco temporale del progetto e pagati in modalità tracciabile.
Ai fini dell'erogazione dei contributi, il decreto ministeriale, all'articolo 2, elenca gli obiettivi strategici del sostegno allo spettacolo dal vivo, al raggiungimento dei quali devono puntare i progetti che richiedono il sostegno.
Le domande di contributo possono essere presentate per le attività di produzione e programmazione negli ambiti della Musica, del Teatro, della Danza e del Circo e spettacolo viaggiante, o per attività multidisciplinari tra i vari ambiti. Il Ministero inoltre finanzia, tramite il FNSV, azioni trasversali nei vari settori.
La domanda di ammissione al contributo è presentata, in modalità online e sulla base della modulistica messa a disposizione dell'Amministrazione, all'inizio del triennio di riferimento ed è corredata, oltreché della documentazione puramente formale o comprovante il rispetto degli obblighi in materia lavoristica e di agibilità delle sale gestite, dei seguenti documenti:
- un progetto artistico triennale (ovvero di durata massima di diciotto mesi nel caso di tournée all'estero), recante gli obiettivi quali-quantitativi, intermedi e finali, e le relative modalità di misurazione;
- un programma annuale contenente, per l'anno di riferimento, i dati e gli elementi relativi alla qualità artistica, alla qualità indicizzata e alla dimensione quantitativa del progetto, nonché il relativo bilancio preventivo, che indichi chiaramente i ricavi, i costi e il deficit;
- una autodichiarazione, redatta secondo gli appositi modelli predisposti dall'Amministrazione, attestante l'impegno al raggiungimento dei requisiti minimi di attività e il rispetto delle altre condizioni previste per il settore di riferimento della domanda.
La domanda di contributo riferite ai singoli progetti annuali sono presentate entro il 31 gennaio dell'anno in questione (il progetto triennale è presentato entro 31 gennaio della prima annualità del triennio).
In via generale, e salvo alcune eccezioni, ogni soggetto richiedente può presentare una sola domanda per un solo àmbito e, all'interno di esso, per un solo settore.
Si definiscono "prime istanze triennali" le domande presentate da organismi che non sono stati beneficiari di contributi in tutti gli anni del triennio precedente. Al termine del triennio è possibile presentare una nuova istanza triennale riferita ad un ambito o ad un settore diverso da quello del triennio precedente.
Il decreto direttoriale n. 19 del 27 gennaio 2025 reca la determinazione dei costi ammissibili, dei punteggi e dei massimali di spesa per il triennio 2025-2027.
Gli articoli da 9 a 48 del decreto ministeriale definiscono a quali tipologie di attività corrispondono i vari settori in cui sono ripartiti al loro interno gli ambiti del FNSV, fissando, per ciascuna tipologia, i requisiti e le condizioni di accesso al finanziamento. Per un esame più dettagliato di ciascuno dei settori si rinvia alle sezioni successive. L'elenco completo degli ambiti e dei settori è riportato dall'Allegato 1 al decreto ministeriale.
La quota delle risorse disponibili sul FNSV da assegnare a ciascun ambito è determinata con decreto del Ministro. Per l'anno 2024, il decreto ministeriale n. 49 del 9 febbraio 2024 ha indicato in 423.746.735 euro le risorse del FNSV, ripartendole in percentuale tra le diverse destinazioni, mentre il successivo decreto ministeriale n. 127 del 25 marzo 2024 ha suddiviso le risorse tra i pertinenti capitoli di spesa, trasmettendo contestuale richiesta al MEF di procedere alle necessarie variazioni di bilancio.
Al Direttore generale, che procede con proprio decreto, sentite le Commissioni consultive competenti ed acquisito il parere della Conferenza unificata, sono invece affidate:
- la ripartizione delle risorse tra i settori che compongono ciascun ambito (cosiddetto "decreto di sottoriparto", per il 2024 si veda il decreto direttoriale 20 maggio 2024, n. 328), in armonia con l'entità numerica delle domande presentate, con gli importi dei contributi richiesti e i costi dei programmi annualmente presentati nonché dei contributi concessi nel corso delle annualità precedenti;
- l'entità delle risorse da allocare nei sottoinsiemi in cui possono essere a loro volta distinti i settori in fase di valutazione delle domande, tenendo conto del numero delle domande, dei deficit e dei costi dei programmi annualmente presentati, nonché dei contributi concessi nel corso delle annualità precedenti.
Nell'operare tali ripartizioni, il Direttore si attiene ovviamente al limite delle risorse a disposizione sul bilancio vigente e al rispetto del riparto tra gli ambiti precedentemente definiti con decreto ministeriale, ed inoltre riserva specifiche quote del fondo da assegnare ai sensi degli articoli 49, 50 e 51 del decreto, a fondazioni e accademie (vedi infra).
Il decreto determina, agli articoli 5, 6 e 7, le modalità di valutazione delle domande pervenute, le modalità di determinazione e attribuzione del contributo, le modalità di erogazione (anche anticipata) dello stesso, e le procedure di verifica e controllo in capo all'Amministrazione. I criteri e i parametri di valutazione sono riportati, per ciascuna tipologia di attività di ciascun ambito, in allegato al decreto.
Un ruolo rilevante nel processo di valutazione delle domande di contributo è esercitato dalle quattro Commissioni consultive per lo spettacolo dal vivo (dedicate, rispettivamente a musica, teatro, danza e circo). Tali commissioni hanno funzione consultiva in ordine alla valutazione degli aspetti qualitativi dei progetti e delle iniziative afferenti alle richieste di contributo nei settori di rispettiva competenza. La commissione consultiva per la musica ha funzioni consultive altresì in ordine alla valutazione degli aspetti qualitativi dei programmi di attività delle fondazioni lirico-sinfoniche.
Ai sensi del decreto ministeriale 10 febbraio 2014, ogni Commissione è composta da quattro componenti nominati dal Ministro, di cui uno con funzioni di Presidente, e da tre componenti designati della Conferenza unificata. La sola Commissione consultiva per la musica è composta da almeno un componente, tra coloro che sono scelti dal Ministro, individuato fra persone particolarmente qualificate nel settore della musica lirica.
I componenti delle quattro commissioni consultive sono stati recentemente rinnovati: la Commissione consultiva per la Musica con il decreto ministeriale n. 413 del 28 dicembre 2023; la Commissione consultiva per il Teatro con il decreto ministeriale n. 412 del 28 dicembre 2023; la Commissione consultiva per la Danza con il decreto ministeriale n. 409 del 28 dicembre 2023; la Commissione consultiva per il Circo e lo spettacolo viaggiante con il decreto ministeriale n. 414 del 29 dicembre 2023.
Al vertice dell'ecosistema di organi consultivi del Ministero nel settore dello spettacolo si trova il Consiglio superiore dello spettacolo, istituito dall'articolo 3 della legge n. 175 del 2017 in sostituzione della precedente Consulta per lo spettacolo.
Il Consiglio superiore dello spettacolo Il Consiglio superiore dello spettacolo svolge compiti di consulenza e supporto nell'elaborazione ed attuazione delle politiche di settore, nonché nella predisposizione di indirizzi e criteri generali relativi alla destinazione delle risorse pubbliche per il sostegno alle attività di spettacolo. In particolare: a) svolge attività di analisi del settore dello spettacolo, nonché attività di monitoraggio e valutazione delle politiche pubbliche, con particolare riferimento agli effetti delle misure di sostegno previste dalla normativa vigente, utilizzando anche i dati resi disponibili, a richiesta, dalle competenti strutture del Ministero; b) formula proposte in merito agli indirizzi generali delle politiche pubbliche di sostegno, promozione e diffusione dello spettacolo, ai relativi interventi normativi e regolamentari, nonché all'attività di indirizzo e vigilanza, attribuita al Ministero; c) esprime pareri sugli schemi di atti normativi e amministrativi generali afferenti la materia dello spettacolo e su questioni di carattere generale di particolare rilievo concernenti la suddetta materia; d) esprime pareri e contribuisce a definire la posizione del Ministero in merito ad accordi internazionali nel settore dello spettacolo, nonché in materia di rapporti con le istituzioni dell'Unione europea o internazionali e con le altre istituzioni nazionali aventi attribuzioni nel medesimo settore; e) esprime parere in merito ai criteri di ripartizione delle risorse tra i diversi settori di attività e sulle condizioni per la concessione dei contributi finanziari; f) organizza consultazioni periodiche con i rappresentanti dei settori professionali interessati e con altri soggetti sull'andamento del settore dello spettacolo, nonché sull'evoluzione delle professioni, sul loro contesto tecnico, giuridico, economico e sociale, nonché sulle condizioni di formazione e di accesso alle medesime professioni; g) formula proposte, tenendo conto delle analisi effettuate ai sensi della lettera a) e a seguito di apposite consultazioni organizzate ai sensi della lettera f), in merito ai contenuti delle disposizioni applicative inerenti il riparto del Fondo unico per lo spettacolo; h) emana le linee guida cui deve attenersi il Ministero nella redazione di relazioni analitiche e descrittive inerenti all'attività nel settore dello spettacolo, nonché nelle relative analisi d'impatto; i) esprime parere sui documenti d'analisi realizzati dal Ministero. Il Consiglio superiore è composto da undici personalità del settore dello spettacolo di particolare e comprovata qualificazione professionale e capacità anche in campo giuridico, economico, amministrativo e gestionale, nominate, nel rispetto del principio dell'equilibrio di genere, dal Ministro, tre delle quali su designazione della Conferenza unificata; quattro membri scelti dal Ministro nell'ambito di una rosa di nomi proposta dalle associazioni di categoria e dagli enti del terzo settore maggiormente rappresentativi del settore dello spettacolo. Il Presidente è nominato dal Ministro tra le personalità di cui alla prima tipologia di componenti. Ai componenti del Consiglio superiore non spettano gettoni di presenza, compensi, indennità ed emolumenti comunque denominati, ad eccezione del rimborso delle spese effettivamente sostenute previsto dalla normativa vigente. I pareri del Consiglio superiore sono espressi, di norma, entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta; nei casi di urgenza, il termine è ridotto a dieci giorni. In caso di parità di voti prevale il voto del presidente. Con il decreto ministeriale n. 73 del 30 gennaio 2018 sono stati stabiliti il regime di incompatibilità dei componenti e le modalità di svolgimento dei compiti del Consiglio superiore. Il medesimo decreto ha fissato in tre anni la durata del Consiglio e ha stabilito che i componenti possono essere immediatamente confermati una sola volta. L'ultimo rinnovo dei componenti del Consiglio è stato definito con il decreto ministeriale n. 140 del 23 marzo 2023. |
Nel primo anno del triennio di riferimento, una volta effettuata la verifica documentale del progetto triennale e del programma annuale da parte dell'amministrazione, le commissioni consultive competenti per materia valutano il raggiungimento di una soglia minima di ammissibilità qualitativa (pari a 10 punti su 35). Qualora il punteggio conseguito dalla singola domanda sia inferiore a tale soglia, la domanda stessa è respinta per carenza di qualità artistica, salva la possibilità, per l'Amministrazione, sentita la commissione consultiva competente per materia, di ammettere a contributo il progetto a titolo diverso da quello richiesto, qualora le caratteristiche soggettive e oggettive dello stesso lo consentano.
Le domande ammesse a valutazione per ogni settore sono suddivise - all'inizio del triennio di riferimento e per tutta la durata del triennio - in sottoinsiemi omogenei dal punto di vista dimensionale (3, 5 o 7 sottoinsiemi a seconda dal numero di domande presentate), secondo i parametri e le modalità e in base alla formula matematica di cui all'Allegato A, al fine di consentirne una più coerente valutazione comparativa.
Le domande sono quindi valutate, annualmente, attribuendo ai relativi progetti e programmi un punteggio numerico, fino ad un massimo di 100 punti, articolato secondo le seguenti categorie e relative quote: qualità artistica, fino ad un massimo di 35 punti, qualità indicizzata, fino a un massimo di 30 punti, e dimensione quantitativa, fino ad un massimo di 35 punti. Per un approfondimento sulle citate categorie di valutazione e sugli indicatori in cui esse si concretizzano, si rinvia all'approfondimento che segue.
Le categorie di valutazione dei progetti Le domande di contributo al FNSV sono valutate, annualmente, attribuendo ai relativi progetti e programmi un punteggio numerico, fino ad un massimo di 100 punti, articolato secondo le seguenti categorie e relative quote: qualità artistica (35 punti), qualità indicizzata (30 punti), dimensione quantitativa (35 punti). Gli indicatori per la valutazione, relativamente a ciascuna delle tre categorie, sono dettagliati in tre allegati al decreto ministeriale, ambito per ambito, settore per settore. Se ne tratteggia di seguito una sintesi concettuale.
Qualità artistica La valutazione della qualità artistica dei progetti annuali è effettuata dalle commissioni consultive competenti per materia, secondo gli indicatori previsti all'Allegato B, sulla base di una valutazione comparativa all'interno di ogni sottoinsieme di progetti. Si tenga presente che, mentre i progetti annuali sono valutati dal punto di viste di tutte e tre le categorie di valutazione, il programma triennale è valutato solo sotto il profilo della qualità artistica, e la coerenza dei progetti annuali con tale programma viene riconsiderata, ogni anno, dalla Commissione consultiva competente per materia. Principali indicatori di qualità artistica del progetto presentato: qualità della direzione artistica; qualità professionale del personale artistico scritturato; qualità artista del progetto; capacità di sviluppo e innovatività dei progetti, oltreché assunzione del rischio culturale; prestigio delle compagnie e qualità artistica degli spettacoli ospitati; educazione e promozione presso il pubblico; multidisciplinarietà; continuità di apertura delle strutture; valorizzazione della creatività emergente. Principali indicatori di qualità artistica del soggetto presentatore: continuità e affidabilità gestionale; integrazione con altri soggetti culturali; partecipazione a reti; ottenimenti di premi e riconoscimenti; partecipazione a festival; strategie di comunicazione.
Qualità indicizzata La valutazione della qualità indicizzata è effettuata anno per anno con riferimento ai progetti annuali presentati, direttamente dall'Amministrazione, in maniera automatica secondo i parametri e la formula di calcolo previsti per ogni settore di cui all'Allegato C, con logica di proporzionalità e adeguatezza e mediante una metodologia di tipo comparativo. Indicatori di qualità indicizzata: numero di spettacoli medi per piazza; capacità di riempimento delle sale; variazione percentuale del numero di spettatori; giornate lavorative di personale artistico e tecnico di età inferiore ai 35 anni; domanda di spettacolo registrata a livello provinciale ponderata rispetto al numero di rappresentazioni previste per ogni provincia; numero di regioni nelle quali si svolge l'attività; numero di spettacoli rappresentati in sedi estere; grado di innovatività (inteso come rapporto tra costo per la remunerazione dei diritti SIAE e la somma dei costi di produzione e di ospitalità); grado di autofinanziamento con risorse proprie; grado di autofinanziamento con altre risorse pubbliche; efficienza gestionale (intesa come rapporto tra i costi sostenuti per la retribuzione del personale artistico e/o degli artisti ospitati e il totale dei costi di progetto come da schema dei costi); numero di rappresentazioni presso Fondazioni Lirico sinfoniche, Teatri nazionali e di rilevante interesse culturale, Teatri di tradizione; numero di progetti europei in cui è coinvolto il soggetto; numero di titoli coprodotti e rappresentati; ore di formazione di attori e attrici.
Dimensione quantitativa La valutazione della dimensione quantitativa è effettuata anno per anno con riferimento ai progetti annuali presentati, direttamente dall'Amministrazione, in maniera automatica, secondo i parametri e la formula di calcolo previsti per ogni settore di cui all'Allegato D, con logica di proporzionalità e adeguatezza e mediante una metodologia di tipo comparativo. La valutazione della dimensione quantitativa si basa su tre dimensioni: input, output e risultato. Indicatori di input: numero di giornate lavorative retribuite di personale dipendente e scritturato, anche dei complessi terzi, connesso alla produzione e alla realizzazione delle attività oggetto di contributo, insieme dei contributi sociali versati per tale personale. Indicatori di output: numero complessivo di rappresentazioni, prodotte o ospitate; numero di compagnie e/o gruppi ospitati ai fini della realizzazione del progetto; numero di giornate nelle quali si realizza almeno una rappresentazione; numero di piazze (comuni) in cui si realizza il totale delle rappresentazioni relative al progetto. Indicatori di risultato: media degli spettatori registrati dal richiedente nel corso delle tre annualità precedenti a quella di richiesta di contributo, derivante dalla somma degli ingressi con titolo più gli ingressi in abbonamento. |
Il punteggio complessivo derivante dalla somma delle quote di punteggio registrate nelle tre categorie origina, per ogni settore e sottoinsieme, la relativa graduatoria.
Le risorse destinate ai singoli sottoinsiemi nel loro complesso sono a questo punto ripartite tra i progetti che vi rientrano in modo proporzionale rispetto al punteggio ottenuto.
I contributi sono infine assegnati con decreti del Direttore generale dello spettacolo.
Il contributo assegnato al singolo progetto non può in ogni caso risultare superiore all'importo del contributo richiesto dichiarato nel programma annuale e non può essere superiore al 60 per cento dei costi ammissibili sostenuti per il relativo anno.
Su domanda dell'interessato, l'amministrazione può erogare, per massimo una volta all'anno, una anticipazione fino ad un massimo dell'80 per cento dell'ultimo contributo ottenuto (50 per cento per le prime istanze triennali, e solo previa presentazione di idonea fidejussione), a condizione che sia stata regolarmente presentata la documentazione relativa all'ultimo sostegno finanziario.
Ai fini della determinazione del contributo erogabile a saldo, i soggetti beneficiari presentano annualmente una relazione consuntiva, contenente il bilancio di progetto relativo all'attività svolta, una dettagliata relazione artistica relativa all'attività svolta, i valori registrati a consuntivo dagli indicatori della dimensione quantitativa e della qualità indicizzata. Il contributo erogabile a saldo può essere soggetto a variazioni in diminuzione in base alle verifiche e controlli operati dall'Amministrazione, in risposta a decrementi, registrati a consuntivo, superiori al 10% dei valori di qualità indicizzata e dimensione quantitativa, o in risposta ad un riesame negativo del programma artistico da parte della commissione consultiva competente.
Con provvedimento del Direttore generale, possono essere disposte:
- la decadenza dal contributo annuale assegnato, con recupero delle somme eventualmente versate, nel caso in cui la documentazione a consuntivo non sia presentata, in via telematica, entro il termine previsto, ovvero contenga elementi non veritieri o sia incompleta;
- la revoca del contributo annuale assegnato, con recupero delle somme eventualmente versate, in caso di mancato rispetto a consuntivo dei requisiti minimi di attività e delle altre condizioni previste per i singoli settori o in caso di decremento significativo dei valori registrati negli indicatori di qualità artistica, qualità indicizzata e dimensione quantitativa.
La decadenza e la revoca hanno efficacia anche in relazione alle annualità eventualmente restanti, ma non comportano la restituzione dei contributi assegnati per le annualità precedenti. La rinuncia al contributo comporta la restituzione da parte del soggetto interessato di quanto già ricevuto per la medesima annualità e ha efficacia anche in relazione alle annualità eventualmente restanti, mentre non comporta la restituzione dei contributi assegnati per le annualità precedenti.
Il riparto del fondo nazionale per lo spettacolo dal vivo - anno 2025 A titolo esemplificativo, si ripercorre di seguito la procedura di riparto del FNSV per l'anno 2025. Con il decreto ministeriale n. 56 del 6 marzo 2025 si è provveduto al riparto delle risorse del Fondo, il cui importo ammonta ad euro 446.345.881,00. Tali risorse sono state ripartite in percentuale tra le diverse destinazioni del Fondo, ivi incluse quelle destinate alle fondazioni lirico sinfoniche. Il successivo decreto ministeriale n. 112 del 4 aprile 2025 ha suddiviso le risorse tra i pertinenti capitoli di spesa, trasmettendo contestuale richiesta al Ministero dell'economia e delle finanze di procedere alle necessarie variazioni di bilancio. |
Le fondazioni lirico-sinfoniche sono state inizialmente disciplinate dalla legge 14 agosto 1967, n. 800, recante "Nuovo ordinamento degli enti lirici e delle attività musicali", che ha dichiarato il "rilevante interesse generale" dell'attività lirica e concertistica "in quanto intesa a favorire la formazione musicale, culturale e sociale della collettività nazionale" (art. 1) ed ha attribuito agli enti autonomi lirici e alle istituzioni concertistiche assimilate la personalità giuridica di diritto pubblico (art. 5).
Sono stati così riconosciuti come enti autonomi:
- undici teatri lirici: il Teatro Comunale di Bologna, il Teatro Comunale di Firenze (ora Fondazione Teatro del Maggio musicale fiorentino), il Teatro Comunale dell'Opera di Genova (ora Fondazione Teatro Carlo Felice di Genova), il Teatro alla Scala di Milano, il Teatro San Carlo di Napoli, il Teatro Massimo di Palermo, il Teatro dell'Opera di Roma, il Teatro Regio di Torino, il Teatro Comunale Giuseppe Verdi di Trieste, il Teatro La Fenice di Venezia e l'Arena di Verona;
- due istituzioni concertistiche assimilate: l'Accademia nazionale di S. Cecilia di Roma e l'Istituzione dei concerti e del teatro lirico Giovanni Pierluigi da Palestrina di Cagliari (ora Fondazione teatro lirico di Cagliari) (art. 6).
- la Fondazione Petruzzelli e Teatri di Bari, aggiunta in seguito dalla legge 11 novembre 2003, n. 310.
Attualmente, pertanto, le fondazioni lirico-sinfoniche sono quattordici.
Con il decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367, gli enti di prioritario interesse nazionale operanti nel settore musicale sono stati trasformati in fondazioni di diritto privato, al fine di eliminare rigidità organizzative connesse alla natura pubblica dei soggetti e di rendere disponibili risorse private in aggiunta al finanziamento statale, costituito principalmente dall'allora Fondo unico per lo spettacolo (FUS). Al completamento del processo di privatizzazione si è effettivamente pervenuti con il decreto-legge n. 345 del 2000, che ha fatto retroagire la decorrenza della trasformazione degli enti lirici in fondazioni private al 23 maggio 1998.
Successivamente, tuttavia, a seguito dell'entrata in vigore delle disposizioni a tutela del personale delle fondazioni contenute nel decreto-legge 30 aprile 2010, n. 64, la Corte costituzionale, con la sentenza n. 153 del 2011, ha ribadito che le fondazioni lirico-sinfoniche hanno conservato, sul piano sostanziale, una natura pubblicistica, al contempo chiarendo che la disciplina della loro organizzazione e del connesso regime giuridico è da ascrivere alla competenza dello Stato, a norma dell'art. 117, secondo comma, lett. g), della Costituzione.
Ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo n. 367 del 1996, le fondazioni lirico-sinfoniche si configurano quali enti che perseguono, senza scopo di lucro, la diffusione dell'arte musicale, per quanto di competenza la formazione professionale dei quadri artistici e l'educazione musicale della collettività. Per il perseguimento dei propri fini, le fondazioni provvedono direttamente alla gestione dei teatri loro affidati, conservandone il patrimonio storicoculturale e realizzano, anche in sedi diverse, nel territorio nazionale o all'estero, spettacoli lirici, di balletto e concerti; possono altresì svolgere, in conformità degli scopi istituzionali, attività commerciali ed accessorie. Esse operano secondo criteri di imprenditorialità ed efficienza e nel rispetto del vincolo di bilancio.
La governance delle fondazioni lirico-sinfoniche è disciplinata dall'art. 11, comma 15, del decreto-legge n. 91 del 2013, il quale prevede una struttura organizzativa articolata nei seguenti organi di durata quinquennale:
- il presidente, nella persona del sindaco del comune nel quale ha sede la fondazione, ovvero nella persona da lui nominata, con funzioni di rappresentanza giuridica dell'ente;
- il consiglio di indirizzo, composto dal presidente e dai membri designati da ciascuno dei fondatori pubblici e dai soci privati che, anche in associazione fra loro, versino almeno il 5 per cento del contributo erogato dallo Stato (il numero dei componenti del consiglio di indirizzo non deve comunque superare i sette componenti, con la maggioranza in ogni caso costituita dai membri designati dai fondatori pubblici);
- il sovrintendente, quale unico organo di gestione - nominato dal Ministro della cultura, su proposta del consiglio di indirizzo - il quale può essere coadiuvato da un direttore artistico e da un direttore amministrativo;
- il collegio dei revisori dei conti, composto da tre membri, rinnovabili per non più di due mandati, di cui uno, con funzioni di presidente, designato dal Presidente della Corte dei conti fra i magistrati della Corte dei conti, uno in rappresentanza del Ministero dell'economia e delle finanze e uno in rappresentanza del Ministero della cultura.
A tali disposizioni le fondazioni sono tenute ad adeguare i propri statuti. In attuazione dell'articolo 11, comma 21-bis, del medesimo decreto-legge n. 91 del 2013, il D.I. 6 novembre 2014 ha disciplinato i presupposti e i requisiti richiesti alle fondazioni lirico-sinfoniche ai fini del riconoscimento del diritto di dotarsi di forme organizzative speciali. Sulla base di tali disposizioni, sono state riconosciute forme organizzative speciali alla Fondazione Teatro alla Scala (decreto ministeriale 5 gennaio 2015) e all'Accademia di Santa Cecilia (decreto ministeriale 5 gennaio 2015).
Qui il sito del Ministero della cultura sulle Fondazioni lirico-sinfoniche.
Sotto il profilo del finanziamento, il sostegno alle Fondazioni lirico-sinfoniche rientra, per la gran parte, all'interno del più vasto contenitore costituito dal Fondo nazionale per lo spettacolo dal vivo, anche se, come si è anticipato, la ripartizione delle risorse tra le singole Fondazioni segue un binario separato rispetto alla disciplina di cui al decreto ministeriale n. 463 del 2024 per gli altri ambiti sostenuti.
La quota del FNSV spettante alle Fondazioni lirico sinfoniche nel loro complesso è definita con il decreto ministeriale annuale di riparto (per il 2025, il decreto ministeriale 6 marzo 2025, n. 56).
La ripartizione della somma in questione tra i quattordici enti è successivamente definita con decreto direttoriale (per il 2024, il decreto direttoriale 2 luglio 2024, n. 779), sulla base di criteri che da qualche anno sono fissati direttamente da disposizioni di rango primario. Infatti, mentre fino al 2020 la materia era stata disciplinata dal decreto ministeriale 3 febbraio 2014, a decorrere da tale anno si è entrati in una fase transitoria nell'ambito della quale, ai sensi dell'articolo 183, comma 4, del decreto-legge n. 34 del 2020, la quota del FNSV destinata alle Fondazioni per gli anni dal 2020 al 2024 è stata ripartita, in deroga ai criteri stabiliti dal citato decreto ministeriale, sulla base della media delle percentuali di ripartizione tra le Fondazioni stabilite per il triennio 2017-2019.
Per il 2025, in attesa che la normativa in questione si stabilizzi con l'attuazione della cosiddetta "delega spettacolo" di cui alla legge n. 106 del 2022 (per una cui disamina si rinvia infra, al paragrafo ad essa dedicato), l'articolo 1, commi 606 e 607 della legge di bilancio per il 2025 (legge n. 207 del 2024), ha stabilito quanto segue:
- che a decorrere dal 2025, 750.000 euro siano destinati in favore della Fondazione lirico-sinfonica Petruzzelli e Teatri di Bari, al fine di rafforzarne l'operatività istituzionale (comma 606, lettera a));
- che a decorrere dal 2025, una cifra pari a 7.250.000 euro sia ripartita in favore delle quattordici fondazioni lirico-sinfoniche, sulla base della media delle percentuali stabilite per il triennio 2022-2024 (comma 606, lettera b));
- che, nell'anno 2025, la quota residua del Fondo nazionale per lo spettacolo dal vivo per le fondazioni lirico-sinfoniche, sia destinata a tutte le fondazioni lirico-sinfoniche in considerazione della media delle percentuali individuate per il triennio 2022-2024 (comma 607).
Le risorse riservate alle Fondazioni sono appostate sul capitolo 6621, ed ammontano, per il 2025, a 223.125.500 euro.
Si tenga presente, peraltro, che per le Fondazioni lirico sinfoniche, a tali risorse si sommano due ulteriori fonti di finanziamento, non formalmente ricomprese nel FNSV:
- gli ulteriori contributi assegnati alle fondazioni dal comma 87 dell'articolo 145 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, appostate sul capitolo 6652 e pari, per il 2025, a 7.830.220 euro, di cui 1.766.390 euro destinati a tutte le Fondazioni (e ripartite, quindi, assieme a quelle di cui al capitoli 6621), 2.829.415 euro specificamente destinati al Teatro dell'Opera di Roma, 2.284.415 euro specificamente destinati al Teatro della Scala di Milano), e 950.000 euro specificamente destinati al Teatro La Fenice di Venezia;
- le somme per la riduzione del debito fiscale e per favorire le erogazioni liberali assegnate alle fondazioni ai sensi del comma 583 dell'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, appostati sul capitolo 6640 e pari, per il 2025, a 15.000.000 euro;
- il contributo straordinario al Teatro comunale dell'opera Carlo Felice di Genova, erogati ai sensi dell'articolo 4, comma 162, della legge n. 350 del 2003, appostato sul capitolo 6650 e pari, per il 2025, a 1.167.542 euro.
Come già sopra ricordato, i soggetti che intendono richiedere contributi a valere sul FNSV presentano domanda entro determinati ambiti e settori. Nella tabella sottostante sono riportati i dati concernenti il numero ed il valore dei contributi erogati per ciascun ambito e settore del FNSV sulla base dell'ultima relazione disponibile (quella riferita al 2023).
Come si vede, i settori di contribuzione, su cui si tornerà in seguito, sono ripartiti, oltreché per ambito di riferimento, anche per tipologia: alcuni sono finalizzati a sostenere gli operatori impegnati nell'attività di vera e propria produzione degli spettacoli, altri nell'attività di programmazione (ospitalità di recite/concerti altrui). Altri contributi hanno un carattere più trasversale, e sono finalizzati a sostenere su diversi fronti la crescita del settore ("promozione") o a incentivare la circolazione internazionale degli spettacoli (tourneé all'estero). Ancora, per ciascun ambito sono finanziati progetti speciali, cioè svincolati dalla periodicità triennale.
Per il resto, i settori corrispondono a "classi" di soggetto richiedente, delineate essenzialmente sulla base della loro fascia dimensionale, ossia, ad esempio, in termini di numero di spettacoli prodotti/ospitati, numero di giornate lavorative retribuite, capienza delle sale gestite.
I dati presenti in Tabella consentono di notare talune peculiarità dei singoli ambiti: ad esempio, si noti come l'ambito teatro sia caratterizzato da una forte concentrazione delle risorse nei settori della produzione, e al loro interno da una distribuzione abbastanza orizzontale (contributi molto numerosi e destinazione di molte risorse anche in favore dei soggetti più piccoli); il settore della musica vede una rilevanza significativamente maggiore dei settori della programmazione, mentre le risorse destinate alla produzione sono concentrate in favore dei soggetti maggiori.
Nelle sezioni che seguono ci si concentrerà, ambito per ambito, sui singoli settori, ricordando che ciascuno di essi è caratterizzato da requisiti di ammissione e categorie di valutazione specifici. Per ogni ulteriore dettaglio si rinvia alla lettura del decreto e dei relativi allegati.
Attività di produzione teatrale (articolo 9-13)
Le attività di produzione nell'ambito Teatro sono finanziate mediante i contributi erogati in favore dei Teatri nazionali, dei Teatri delle città di rilevante interesse culturale, delle varie categorie di centri di produzione teatrale e delle imprese di produzione teatrale.
I Teatri nazionali sono istituzioni che svolgono, con il supporto delle autonomie territoriali e di altri soggetti pubblici, attività teatrale di notevole prestigio nazionale e internazionale, considerata, altresì, la loro storicità. Detti organismi operano, in particolare, per la divulgazione della grande tradizione teatrale e per la crescita ed il consolidamento di un repertorio contemporaneo e svolgono funzioni di sviluppo per il sistema nazionale dello spettacolo. Essi, per citare i soli requisiti di natura dimensionale, devono garantire un minimo di duecentoquaranta giornate recitative di produzione e un minimo di quindicimila giornate lavorative retribuite all'anno, oltreché la gestione di sale per almeno mille posti complessivi, di cui almeno cinquecento nella sala maggiore. Gli statuti dei teatri ammessi a contributo in tale settore devono prevedere che l'incarico di direttore generale e di direttore artistico siano svolti tendenzialmente in esclusiva, e devono prevedere la figura del direttore artistico junior (under 35) dedicato allo sviluppo della quota di programmazione focalizzata su nuovi artisti e nuovi spettacoli. Il Ministro della cultura è titolato a designare almeno uno dei componenti del Consiglio di amministrazione e il presidente del collegio dei revisori.
Sulla base dell'ultima relazione annuale sullo spettacolo, i teatri nazionali ammessi a contributo nel 2023 sono stati 7 (di cui uno come prima istanza triennale), ed il contributo complessivo di 16.159.997 euro, paro ad un contributo pro capite medio di 2.308.571 euro.
I Teatri delle città di rilevante interesse culturale sono istituzioni di rilevante interesse culturale, che svolgono, con il supporto delle autonomie territoriali e di altri soggetti pubblici, attività di produzione teatrale prevalentemente nell'ambito della regione di appartenenza, costruendo forme di presidio culturale nei territori di riferimento, con capacità di interazione con il sistema nazionale. Essi, per citare i soli requisiti di natura dimensionale, devono garantire un minimo di centosessanta giornate recitative di produzione e un minimo di seimila giornate lavorative retribuite all'anno, oltreché la gestione di sale per almeno quattrocento posti complessivi, di cui almeno duecento nella sala maggiore. Per i teatri delle minoranze linguistiche sono previsti requisiti quantitativi più bassi. Gli statuti dei teatri ammessi a contributo in tale settore devono prevedere che l'incarico di direttore sia svolto tendenzialmente in esclusiva e che il Ministro della cultura designi il presidente del collegio dei revisori e possa designare uno dei componenti del Consiglio di amministrazione.
Sulla base dell'ultima relazione annuale sullo spettacolo, i teatri di rilevante interesse culturale ammessi a contributo nel 2023 sono stati 18, ed il contributo complessivo è stato di 19.360.866 euro, pari ad un contributo pro capite medio di 1.075.604 euro.
I centri di produzione teatrale sono istituzioni che svolgono, con caratteristiche di stabilità del nucleo artistico, tecnico e organizzativo, un'attività di produzione e programmazione di progetti artistici culturali nell'ambito teatrale. I contributi in questo settore sono erogati in favore delle istituzioni che svolgano, con stabile ed autonoma struttura organizzativa, attività di produzione teatrale classica, moderna e contemporanea, di teatro sociale, di innovazione e di teatro per l'infanzia e la gioventù, nonché di produzione di commedia musicale, operetta, teatro di figura, teatro di strada e teatro di poesia, che gestiscono una o più sale. Il parametro principale sulla base del quale sono suddivisi i centri di produzione è costituito dal numero di posti disponibili nelle sale gestite: si distinguono quindi tra centri di capienza 200 (minimo duecento posti in totale, di cui cento nella sala principale), centri di capienza 250 (minimo duecentocinquanta posti in totale, di cui centotrenta nella sala principale) e centri di capienza 450 (minimo quattrocentocinquanta posti in totale, di cui trecento nella sala principale). Gli altri requisiti dimensionali richiesti variano al variare del numero di posti delle sale gestite: il numero di giornate lavorative retribuite richieste varia da un minimo di millesettecento a un minimo di quattromila; il numero di giornate recitative organizzate da un minimo di centosessanta a un minimo di duecentosessanta. Uno specifica linea di finanziamento può essere riservata ai centri di produzione di teatro per l'infanzia e la gioventù. Si sottolinea che i requisiti richiesti in termini di giornate recitative organizzate coinvolgono sia attività di produzione che attività di programmazione.
Sulla base dell'ultima relazione annuale sullo spettacolo, i centri di produzione teatrale ammessi a contributo nel 2023 sono stati 36 (di cui ben 23 per progetti di teatro per l'infanzia e la gioventù e 7 prime istanze triennali), ed il contributo complessivo è stato pari 17.398.171 euro, pari ad un contributo pro capite medio di 483.283 euro.
Per quanto riguarda le imprese di produzione, si ricorda che esse sono definite dal decreto soggetti che svolgono un'attività professionale per la realizzazione di spettacoli dal vivo concepiti quali fattori di servizio per il pubblico, assicurando un'offerta artistica di qualità e con la finalità della circolazione nazionale della stessa. In ambito teatrale, per essere ammesse a contributo, esse devono garantire determinati livelli quantitativi, in termini di giornate lavorative retribuite e di giornate recitative organizzate. Sono previsti requisiti più bassi per le prime istanze triennali e per gli organismi under 35. Sono inoltre previsti segmenti di finanziamento specifici per talune tipologie specifiche di produzione teatrale, in favore di organismi attivi nella produzione del teatro di innovazione, del teatro per l'infanzia e la gioventù, del teatro di figura e di immagine, del teatro di strada.
Sulla base dell'ultima relazione annuale sullo spettacolo, le imprese di produzione teatrale ammesse a contributo nel 2023 sono stati 225 (di cui 87 prime istanze triennali), ed il contributo complessivo è stato di 26.745.227 euro, pari ad un contributo pro capite medio di 104.883 euro.
Attività di programmazione teatrale (articoli 14, 15, 16)
Le attività di programmazione nell'ambito Teatro sono finanziate mediante contributi erogati in favore dei circuiti regionali, degli organismi di programmazione e dei festival.
I circuiti regionali sono organismi che svolgono, in idonee sale teatrali di cui dispongono nel territorio della regione di appartenenza, attività di organizzazione dello spettacolo teatrale, attività di promozione e formazione del pubblico, in collaborazione con un adeguato numero di istituzioni scolastiche e universitarie, e con altri centri di incontro giovanile, e che non producono spettacoli. Gli organismi in questione devono garantire la programmazione nell'anno di un minimo di centosessanta giornate recitative articolate su almeno dodici piazze equamente distribuite sul territorio regionale.
Sulla base dell'ultima relazione annuale sullo spettacolo, i circuiti regionali ammessi a contributo nel 2023 sono stati 2 (in Abruzzo e in Trentino Alto Adige), ed il contributo complessivo è stato di 213.000 euro, pari ad un contributo pro capite medio di 106.500 euro.
Gli organismi di programmazione sono istituzioni che svolgono attività nell'ambito della programmazione, distribuzione e promozione e che si caratterizzano per favorire la diffusione nei rispettivi territori di un'offerta qualificata di produzioni. Per ricevere contributi in ambito teatro essi devono essere gestori di una sala teatrale autorizzata e devono svolgere, nell'anno, attività di ospitalità di organismi terzi, oltreché soddisfare determinati requisiti in termini di giornate lavorative retribuite e di giornate recitative organizzate.
Sulla base dell'ultima relazione annuale sullo spettacolo, gli organismi di programmazione ammessi a contributo nel 2023 sono stati 26 (di cui 17 prime istanze), ed il contributo complessivo è stato di 2.062.543 euro, pari ad un contributo pro capite medio di 79.329 euro.
Sono inoltre ammessi a contributo gli organismi pubblici e privati organizzatori di festival, di particolare rilievo nazionale e internazionale, che contribuiscano alla diffusione e allo sviluppo della cultura teatrale, all'integrazione del teatro con il patrimonio culturale ed alla promozione del turismo, dell'identità e della varietà culturale nazionale. Si ricorda che i festival sono definiti dal decreto come manifestazioni caratterizzate dalla presenza di una pluralità di linguaggi delle arti della scena e dalla compresenza di spettacoli prodotti, ospitati o coprodotti, da realizzarsi all'interno di un definito e coerente progetto culturale, che si svolgono in un territorio omogeneo ed in un limitato arco temporale. Nell'ambito dei festival teatrali è riservato uno spazio specifico alle domande concernenti manifestazioni, rassegne e festival di teatro di strada che si svolgano prevalentemente all'aperto, quale momento di promozione dello spazio pubblico e della vita sociale delle comunità, di integrazione con il patrimonio culturale e di sviluppo del turismo, e a manifestazioni, rassegne e festival di teatro di poesia.
Sulla base dell'ultima relazione annuale sullo spettacolo, i festival ammessi a contributo nel 2023 sono stati 70 (di cui 47 prime istanze), ed il contributo complessivo è stato di 2.650.359 euro, pari ad un contributo pro capite medio di 37.862 euro.
Per le ulteriori linee di finanziamento in ambito teatrale, relative alle azioni trasversali, ai progetti speciali e alle fondazioni e accademie, si veda infra la sezione "Altri progetti sostenuti".
Attività di produzione musicale (articoli 17-22)
Le attività di produzione nell'ambito Musica sono finanziate mediante i contributi erogati in favore dei Teatri di tradizione, delle istituzioni concertistico-orchestrali, delle nuove orchestre territoriali, delle attività liriche ordinarie, dei complessi strumentali e dei centri di produzione musica.
I teatri di tradizione sono definiti dal decreto istituzioni che, con il supporto delle autonomie territoriali e di altri soggetti pubblici, coordinano, promuovono e diffondono in via prevalente attività musicali, con particolare riferimento all'attività lirica, nonché attività afferenti ad altre discipline per lo sviluppo del sistema nazionale dello spettacolo, anche imprimendo particolare impulso alle locali tradizioni artistiche e musicali. Per avere accesso al contributo tali istituzioni devono effettuare nell'anno un minimo di duemila giornate lavorative retribuite, comprese quelle di complessi terzi, e devono salvaguardare, nella loro programmazione, il settore lirico, effettuando attività di produzione e ospitalità di opere liriche, con un minimo di otto recite, articolate attraverso la rappresentazione di almeno tre opere. Per il resto, possono organizzare concerti e musical, spettacoli di danza, anche con musica su supporto registrato, nonché spettacoli di altre discipline. È necessario disporre di una direzione artistica in esclusiva relativamente all'ambito musica.
Sulla base dell'ultima relazione annuale sullo spettacolo, i teatri di tradizione ammessi a contributo nel 2023 sono stati 27 (di cui 1 prima istanza), ed il contributo complessivo è stato di 20.400.478 euro, pari ad un contributo pro capite medio di 755.573 euro.
Le istituzioni concertistico-orchestrali sono definite dal decreto come istituzioni che, con il supporto delle autonomie territoriali e di altri soggetti pubblici, sono in grado di assicurare, in via prevalente, la capillarità di un'offerta musicale ampia su tutto il territorio regionale con capacità di interazione con il sistema nazionale ed internazionale e che impiegano personale altamente qualificato, assicurando una continuità lavorativa nel tempo. Gli organismi in questione devono effettuare nell'anno almeno cinquemila giornate lavorative retribuite, devono effettuare produzione musicale propria, svolgendo non meno di cinquantacinque concerti in minimo almeno cinque mesi di attività.
Sulla base dell'ultima relazione annuale sullo spettacolo, le istituzioni concertistico-orchestrali ammesse a contributo nel 2023 sono state 21 (di cui 9 prime istanze), ed il contributo complessivo è stato di 20.439.292 euro, pari ad un contributo pro capite medio di 973.299 euro.
Come sottoinsieme delle istituzioni concertistico orchestrali, sono considerabili per il contributo anche le nuove orchestre territoriali, ossia le orchestre costituite su iniziativa dai comuni sede di Conservatorio di musica o dalle regioni prive di istituzioni concertistico-orchestrali già riconosciute, fondazioni lirico-sinfoniche o teatri di tradizione. Tali organismi devono effettuare complessivamente nell'anno almeno duemila giornate lavorative retribuite annue, avere un organico composto da almeno diciotto musicisti d'orchestra, effettuare produzione musicale propria, svolgendo almeno venticinque concerti in minimo cinque mesi di attività. Si tratta di un settore di nuova istituzione, ad opera del decreto ministeriale n. 463 del 2024.
Un contributo è poi concesso agli organismi che svolgono ordinariamente attività liriche, ed in particolare che presentino un programma di attività che preveda la realizzazione, nell'anno, di almeno due opere liriche, con un minimo di quattro recite, per almeno ottocento giornate lavorative retribuite, comprese quelle di complessi terzi, e che sia realizzato in teatri adeguati o in spazi aperti con condizioni acustiche ottimali.
Sulla base dell'ultima relazione annuale sullo spettacolo, i contributi per attività liriche ordinarie nel 2023 sono stati 7 (di cui 3 prime istanze triennali), ed il contributo complessivo è stato di 1.427.985 euro, pari ad un contributo pro capite medio di 203.871 euro.
Sono poi sostenuti anche complessi strumentali o corali, anche di musica popolare contemporanea di qualità, di musica delle tradizioni e jazz, che, nell'anno, effettuino almeno cinquecento giornate lavorative retribuite e che svolgano almeno venti concerti con proprio organico orchestrale o corale. Nel caso di complessi giovanili, i minimi richiesti sono ridotti, rispettivamente, a duecentocinquanta giornate lavorative retribuite e dieci concerti con proprio organico orchestrale o corale.
Sulla base dell'ultima relazione annuale sullo spettacolo, i complessi strumentali ammessi a contributo nel 2023 sono stati 46 (di cui 36 prime istanze triennali), ed il contributo complessivo è stato di 3.160.279 euro, pari ad un contributo pro capite medio di 68.702 euro. I complessi strumentali giovanili ammessi a contributo nel 2023 sono stati 13 (di cui 6 prime istanze triennali), ed il contributo complessivo è stato di 790.825 euro, pari ad un contributo pro capite medio di 60.833 euro.
Infine, sono ammessi a contributi i centri di produzione musicali che, si ricorda, ai sensi del decreto sono istituzioni che svolgono, con caratteristiche di stabilità del nucleo artistico, tecnico e organizzativo, un'attività di produzione e programmazione di progetti artistici culturali di ambito musicale. Tali organismi devono svolgere, con stabile ed autonoma struttura organizzativa, attività di produzione e di ospitalità presso almeno una sala di novantanove posti gestita direttamente in esclusiva per dodici mesi all'anno, devono effettuare un minimo di mille giornate lavorative retribuite complessive e un minimo di quaranta concerti prodotti e di venti concerti ospitati.
Sulla base dell'ultima relazione annuale sullo spettacolo, i centri di produzione musicali ammessi a contributo nel 2023 sono stati 7 (tutti prime istanze triennali), ed il contributo complessivo è stato di 1.792.747 euro, pari ad un contributo pro capite medio di 256.107 euro.
Attività di programmazione (articoli 23-25)
Le attività di programmazione nell'ambito Musica sono finanziate mediante contributi erogati in favore dei circuiti regionali, delle attività di programmazione concertistica e corale e dei festival.
Sono concessi contributi ai circuiti regionali musicali, ossia agli organismi che svolgono, in idonei spazi, attività di distribuzione, promozione e formazione del pubblico, anche di musica popolare contemporanea di qualità, in collaborazione con un adeguato numero di istituzioni scolastiche e universitarie, e con altri centri di incontro giovanile, e che non producano, coproducano o allestiscano spettacoli, direttamente o indirettamente. Per l'ammissione al contributo è necessario proporre una programmazione di un minimo di cento recite o concerti, distribuite in un minimo di dodici piazze equamente distribuite sul territorio regionale ed effettuate in idonei spazi, oltreché garantire la presenza complessiva di almeno sei diversi organismi di produzione.
Sulla base dell'ultima relazione annuale sullo spettacolo, il circuito regionale musicale ammesso a contributo nel 2023 è stato solo 1 (in Basilicata), ed il contributo complessivo è stato pari a 90.900 euro.
È concesso inoltre un contributo alla programmazione di attività concertistiche e corali agli organismi che organizzino in Italia, nell'anno, almeno quindici concerti.
Sulla base dell'ultima relazione annuale sullo spettacolo, i progetti di programmazione concertistica e corale ammessi a contributo nel 2023 sono stati: 235 per la musica classica (di cui 88 prime istanze triennali), per un contributo complessivo è stato di 20.760.573 euro, pari ad un contributo pro capite medio di 88.343 euro; 20 per la musica contemporanea e d'autore (tutti prime istanze triennali) per un contributo complessivo è stato di 826.734 euro, pari ad un contributo pro capite medio di 41.337 euro; 17 per la musica jazz (tutti prime istanze triennali) per un contributo complessivo è stato di 605.993 euro, pari ad un contributo pro capite medio di 35.647 euro.
Infine, è concesso un contributo in favore degli organismi che organizzino festival musicali, che contribuiscano alla diffusione e allo sviluppo della cultura musicale, all'integrazione della musica con il patrimonio artistico e alla promozione del turismo, anche con riguardo alla musica popolare contemporanea di qualità. Si ricorda che i festival sono definiti dal decreto manifestazioni caratterizzate dalla presenza di una pluralità di linguaggi delle arti della scena e dalla compresenza di spettacoli prodotti, ospitati o coprodotti, da realizzarsi all'interno di un definito e coerente progetto culturale, che si svolgono in un territorio omogeneo ed in un limitato arco temporale. Per l'ammissione al contributo è necessaria la programmazione di almeno quindici recite, concerti o recite liriche, per un minimo di cinque spettacoli e disporre di una direzione artistica in esclusiva. Una specifica linea di finanziamento è prevista per le istanze presentate dai festival musicali e operistici italiani già riconosciuti per legge come di assoluto prestigio (ai sensi della legge n. 238 del 2012, sulla quale vedi subito infra, contributi extra FNSV nel settore musica).
Sulla base dell'ultima relazione annuale sullo spettacolo, i festival musicali ammessi a contributo nel 2023 sono stati: 94 per la musica classica (di cui 55 prime istanze triennali), per un contributo complessivo è stato di 7.306.804 euro, pari ad un contributo pro capite medio di 77.732 euro; 29 per la musica contemporanea e d'autore (tutti prime istanze triennali) per un contributo complessivo è stato di 1.443.208 euro, pari ad un contributo pro capite medio di 49.766 euro; 20 per la musica jazz (tutti prime istanze triennali) per un contributo complessivo è stato di 769.990 euro, pari ad un contributo pro capite medio di 38.500 euro. A 5 festival di assoluto prestigio di cui alla legge n. 238 del 2012 sono andati 3.655.998 euro.
Per le ulteriori linee di finanziamento in ambito musicale, relative alle azioni trasversali, ai progetti speciali e alle fondazioni e accademie, si veda infra la sezione "Altri progetti sostenuti".
Attività di produzione (articoli 26-29)
Le attività di produzione nell'ambito Danza sono finanziate mediante contributi erogati in favore dei centri coreografici nazionali, dei centri danza di rilevante interesse, e dei centri di produzione danza e dagli organismi di produzione danza.
I centri coreografici nazionali, come definiti del decreto, sono istituzioni di produzione che svolgono, con il supporto delle autonomie territoriali e di altri soggetti pubblici, attività di danza di notevole prestigio nazionale e internazionale. Il contributo è concesso in favore di organismi che svolgono attività di produzione e di ospitalità presso una o più sale, di cui almeno una sala con un minimo di duecento posti. È previsto un minimo di tremilacinquecento giornate lavorative retribuite, un minimo di centoventi rappresentazioni prodotte in non meno di tre regioni oltre quella in cui il soggetto ha sede legale, ed un minimo di cinquanta rappresentazioni ospitate. È prevista una direzione artistica in esclusiva relativa all'ambito danza, e la nomina di almeno uno dei componenti del consiglio di amministrazione, oltreché del presidente del collegio dei revisori, da parte del Ministro della cultura.
Sulla base dell'ultima relazione annuale sullo spettacolo, il centro coreografico nazionale ammesso a contributo nel 2023 è stato 1 (prima istanza triennale), ed il contributo complessivo è stato di 1.395.000 euro.
I centri di danza di rilevante interesse sono definiti dal decreto istituzioni che svolgono attività di produzione nel settore della danza di rilevante interesse prevalentemente nell'ambito della regione di appartenenza. Il contributo è concesso in favore di organismi che svolgono attività di produzione e di ospitalità presso una o più sale, di cui almeno una sala con un minimo di centoventi posti. È previsto un minimo di duemila giornate lavorative retribuite, un minimo di novanta rappresentazioni prodotte in non meno di tre regioni oltre quella in cui il soggetto ha sede legale, ed un minimo di quaranta rappresentazioni ospitate. È prevista una direzione artistica in esclusiva relativa all'ambito danza, e la nomina del presidente del collegio dei revisori da parte del Ministro della cultura.
Sulla base dell'ultima relazione annuale sullo spettacolo, i centri di danza di rilevante interesse ammessi a contributo nel 2023 sono stati 2 (entrambi prime istanze triennali), ed il contributo complessivo è stato di 1.416.000 euro, pari ad un contributo pro capite medio di 708.000 euro.
I centri di produzione di danza sono definiti dal decreto come istituzioni che svolgono, con caratteristiche di stabilità del nucleo artistico, tecnico e organizzativo, attività di produzione e programmazione di progetti artistici culturali nell'ambito della danza. Il contributo è concesso in favore di organismi che svolgono attività di produzione e di ospitalità presso una o più sale, di cui almeno una sala con un minimo di novantanove posti. È previsto un minimo di mille giornate lavorative retribuite, un minimo di quaranta rappresentazioni prodotte in non meno di tre regioni oltre quella in cui il soggetto ha sede legale, ed un minimo di trenta rappresentazioni ospitate.
Sulla base dell'ultima relazione annuale sullo spettacolo, i centri di produzione di danza ammessi a contributo nel 2023 sono stati 5 (di cui 4 prime istanze triennali), ed il contributo complessivo è stato di 1.384.998 euro, pari ad un contributo pro capite medio di 277.000 euro.
Gli organismi di produzione della danza, ai sensi del decreto, sono istituzioni che svolgono un'attività professionale per la realizzazione di spettacoli dal vivo concepiti quali fattori di servizio per il pubblico, assicurando un'offerta artistica di qualità e con la finalità della circolazione nazionale della stessa. Il contributo è concesso in favore di organismi che svolgono nell'anno un minimo di quarantacinque rappresentazioni, di cui al massimo dieci attività di formazione, un minimo di seicentocinquanta giornate lavorative retribuite, da svolgere in non meno di tre regioni oltre quella in cui l'organismo stesso ha sede legale.
Sulla base dell'ultima relazione annuale sullo spettacolo, gli organismi di produzione di danza ammessi a contributo nel 2023 sono stati 69 (di cui 22 prime istanze triennali), ed il contributo complessivo è stato di 7.557.711 euro, pari ad un contributo pro capite medio di 109.532 euro.
Attività di programmazione (articoli 30-32)
Le attività di programmazione nell'ambito Danza sono finanziate mediante contributi erogati in favore dei circuiti regionali, degli organismi di programmazione e dei festival e rassegne.
I circuiti regionali di danza sono organismi che, nella regione nella quale hanno sede, svolgono, in idonee sale teatrali di cui dispongono in tale regione, attività di organizzazione di spettacoli di danza, attività di promozione e formazione del pubblico, con particolare attenzione al sistema dell'istruzione scolastica e universitaria, e che non producano spettacoli. Per l'ammissione al contributo è necessario proporre una programmazione di un minimo di cinquanta rappresentazioni, distribuite in un minimo di dodici piazze equamente distribuite sul territorio regionale ed effettuate in idonee sale teatrali, ovvero in spazi diversi muniti delle prescritte autorizzazioni, oltreché garantire la presenza complessiva di almeno sei diversi organismi di produzione.
Sulla base dell'ultima relazione annuale sullo spettacolo, i circuiti regionali di danza ammessi a contributo nel 2023 sono stati 2 (in Sicilia e Trentino Alto Adige), ed il contributo complessivo è stato di 230.000 euro, pari ad un contributo pro capite medio di 115.000 euro.
Gli organismi di programmazione di danza sono istituzioni che svolgono attività nell'ambito della programmazione, distribuzione e promozione e che si caratterizzano per favorire la diffusione nei rispettivi territori di un'offerta qualificata di produzioni di spettacolo dal vivo, in relazione alla pluralità dell'offerta esistente e allo sviluppo della domanda. Per essere ammessi al contributo essi devono gestire una sala e garantire un determinato numero di giornate lavorative retribuite e di rappresentazioni programmate, variabile a seconda della fascia dimensionale (il decreto ne prevede due).
Sono inoltre concessi contributi a soggetti pubblici e privati organizzatori di festival e rassegne di particolare rilievo nazionale e internazionale che contribuiscano alla diffusione e allo sviluppo della cultura della danza. Si ricorda che per festival si intende manifestazioni caratterizzate dalla presenza di una pluralità di linguaggi delle arti della scena e dalla compresenza di spettacoli prodotti, ospitati o coprodotti, da realizzarsi all'interno di un definito e coerente progetto culturale, che si svolgono in un territorio omogeneo ed in un limitato arco temporale. Sono previsti in particolare non meno di dodici rappresentazioni, con un minimo di cinque compagnie ospitate. È necessario che sia prevista una direzione artistica in esclusiva relativamente all'ambito danza.
Sulla base dell'ultima relazione annuale sullo spettacolo, i festival coreutici ammessi a contributo nel 2023 sono stati: 39 festival (di cui 20 prime istanze triennali), per un contributo complessivo è stato di 2.811.236 euro, pari ad un contributo pro capite medio di 72.083 euro; 17 rassegne (di cui 3 prime istanze triennali) per un contributo complessivo è stato di 1.209.993 euro, pari ad un contributo pro capite medio di 71.176 euro.
Per le ulteriori linee di finanziamento in ambito coreutico, relative alle azioni trasversali, ai progetti speciali e alle fondazioni e accademie, si veda infra la sezione "Altri progetti sostenuti".
Ai sensi della legge n. 337 del 1968 lo Stato riconosce la funzione sociale dei circhi equestri e dello spettacolo viaggiante. Sono considerati "spettacoli viaggianti" le attività spettacolari, i trattenimenti e le attrazioni allestiti a mezzo di attrezzature mobili, all'aperto o al chiuso, ovvero i parchi permanenti, anche se in maniera stabile.
Attività di produzione e programmazione (articoli 33-36)
Sono concessi contributi ai centri di produzione di circo, ossia alle istituzioni che svolgono, con caratteristiche di stabilità del nucleo artistico, tecnico e organizzativo, un'attività di produzione e programmazione di progetti artistici culturali in ambito circense. Per essere ammesse ai contributi gli organismi in questione devono svolgere, con stabile ed autonoma struttura organizzativa, attività di produzione e di ospitalità e devono disporre in esclusiva di uno o più tendoni e una sala, di almeno novantanove posti, gestita direttamente in esclusiva per dodici mesi all'anno, con riferimento alle attività di circo. Devono essere in possesso della licenza di esercizio dell'attività circense, svolgere, per ogni annualità del triennio, almeno centosessanta rappresentazioni, realizzare millecinquecento giornate lavorative retribuite ed ospitare un minimo di trentacinque rappresentazioni, e dimostrare la capacità di reperire ulteriori risorse rispetto a quelle statali.
Sulla base dell'ultima relazione annuale sullo spettacolo, i centri di produzione di circo ammessi a contributo nel 2023 sono stati 3 (tutti prime istanze triennali), ed il contributo complessivo è stato di 1.089.998 euro, pari ad un contributo pro capite medio di 363.332 euro.
Sono ammesse a contributo anche le imprese di produzione di circo e di circo contemporaneo. Si ricorda che le imprese di produzione sono definite come istituzioni che svolgono un'attività professionale per la realizzazione di spettacoli concepiti quali fattori di servizio per il pubblico, assicurando un'offerta artistica di qualità e con la finalità della circolazione nazionale della stessa per la maggiore diffusione e crescita della domanda. In questo caso, sono sostenute le imprese che svolgano la loro attività sotto uno o più tendoni di cui sono proprietarie, che siano in possesso della licenza di esercizio dell'attività circense, che svolgano, per ogni annualità del triennio, almeno centotrenta rappresentazioni. Una specifica linea di finanziamento è riservata per le imprese di produzione di circo contemporaneo, per l'attività, anche senza l'utilizzo di tendoni, presso spazi teatrali, dotati di agibilità svolte per un minimo di seicento giornate lavorative retribuite e novanta rappresentazioni. Sono previsti meccanismi di premialità per le imprese che non impiegano gli animali nei propri spettacoli.
Sulla base dell'ultima relazione annuale sullo spettacolo, le imprese di produzione di circo ammesse a contributo nel 2023 sono state 32 (di cui 20 prime istanze triennali) ed il contributo complessivo è stato di 2.790.056 euro, pari ad un contributo pro capite medio di 87.189 euro. Le imprese di produzione di circo contemporaneo ammesse a contributo nel 2023 sono state 17 (di cui 14 prime istanze triennali) ed il contributo complessivo è stato di 684.601 euro, pari ad un contributo pro capite medio di 40.271 euro.
È possibile inoltre fare richiesta per un contributo in favore di organismi organizzatori di festival di circo sia a carattere competitivo che non competitivo. Per festival a carattere competitivo si intende una manifestazione con selezioni, serata finale e consegna dei premi, con una giuria composta prevalentemente da personalità di chiara fama nazionale o internazionale nell'àmbito del mondo circense e dello spettacolo. I festival non aventi le citate caratteristiche sono qualificati non competitivi. Per i festival a carattere competitivo è necessaria la partecipazione in concorso di un minimo di dodici artisti, l'organizzazione in uno spazio territoriale identificato e per un periodo non superiore a sette giorni, e che almeno il 30 per cento del totale dei partecipanti provenga da una scuola di formazione superiore di circo italiana o straniera. Per i festival a carattere non competitivo è necessario lo svolgimento di almeno dodici rappresentazioni, con la partecipazione di almeno cinque artisti singoli e formazioni di artisti, e che il festival si tenga in uno spazio territoriale identificato e per un periodo non superiore a sessanta giorni, con un massimo di venti giorni anche non continuativi.
Sulla base dell'ultima relazione annuale sullo spettacolo, i festival di produzione di circo ammessi a contributo nel 2023 sono stati: 3 a carattere competitivo (di cui 2 prime istanze triennali), ed il contributo complessivo è stato di 395.000 euro, pari ad un contributo pro capite medio di 131.167 euro; 16 a carattere non competitivo (di cui 10 prime istanze triennali) ed il contributo complessivo è stato di 571.556 euro, pari ad un contributo pro capite medio di 35.722 euro.
Altri contributi in ambito circo (articoli 37-40)
In coerenza con le caratteristiche peculiari dell'ambito Circo rispetto agli altri, il decreto prevede una serie di ulteriori contributi specifici per gli operatori di tale settore.
In primo luogo, è previsto un contributo, nel limite massimo del sessanta per cento dei costi ammissibili, in favore degli esercenti di attività circense e di spettacolo viaggiante e di motoautoacrobatiche, per l'acquisto di attrazioni presenti nell'elenco delle attività spettacolari, attrazioni e trattenimenti di cui all'articolo 4 della legge n. 337 del 1968, da ultimo aggiornato con il decreto interministeriale del 27 giugno 2024, nonché degli impianti, macchinari, attrezzature e beni strumentali, nuovi di fabbrica e non usati, necessari al funzionamento delle predette attrazioni.
Sulla base dell'ultima relazione annuale sullo spettacolo, i contributi erogati per l'acquisto di attrazioni sono stati 27, per un contributo complessivo di 1.389.056 euro, pari ad un contributo pro capite medio di 51.447 euro.
In secondo luogo, è previsto un contributo, nella misura massima del cinquanta per cento dei costi ammissibili, per la riparazione degli impianti danneggiati da eventi fortuiti verificatisi sul territorio nazionale, agli esercenti circensi e dello spettacolo viaggiante.
Sulla base dell'ultima relazione annuale sullo spettacolo, i contributi erogati per la riparazione degli impianti danneggiati sono stati 4, per un contributo complessivo di 88.999 euro, pari ad un contributo pro capite medio di 22.250 euro.
In terzo luogo, è previsto un contributo, nella misura massima del sessanta per cento dei costi ammissibili, per la strutturazione di aree attrezzate per l'esercizio dell'attività circense e di spettacolo viaggiante a persone fisiche, enti pubblici e privati, associazioni ed istituzioni, a condizione che siano proprietari o abbiano la disponibilità dell'area da strutturare per almeno un decennio e che si impegnino a vincolare l'area prescelta per almeno dieci anni all'esercizio dell'attività circense e di spettacolo viaggiante.
Per le ulteriori linee di finanziamento in ambito coreutico, relative alle azioni trasversali e ai progetti speciali, si veda infra la sezione "Altri progetti sostenuti".
Progetti multidisciplinari (articoli 41-44)
Per quanto riguarda le sole attività di programmazione, una particolare attenzione è riservata ai progetti multidisciplinari, ossia quei progetti che intendono assicurare una programmazione articolata per discipline e generi diversi afferenti ad almeno tre degli ambiti dello spettacolo dal vivo (assicurando a ciascuno di essi un volume di attività pari almeno al 15 per cento), sostenuta da un'attenta e coerente attività di promozione e formazione del pubblico, con particolare attenzione al sistema dell'istruzione scolastica e universitaria, rispondente alle caratteristiche della proposta multidisciplinare.
I contributi in questione sono erogati, in primo luogo, in favore di Circuiti regionali multidisciplinari che, nella propria regione ed in numero massimo di uno per regione, svolgano, in idonei spazi nella loro disponibilità, attività di organizzazione, programmazione, promozione e formazione del pubblico, in collaborazione con un adeguato numero di istituzioni scolastiche e universitarie, e con altri centri di incontro giovanile, e che non producano, coproducano o allestiscano spettacoli, direttamente o indirettamente.
Sulla base dell'ultima relazione annuale sullo spettacolo, i circuiti regionali multidisciplinari finanziati nel 2023 sono stati 11 per un contributo complessivo di 8.305.547 euro, pari ad un contributo pro capite medio di 755.050 euro.
Altri contributi sono indirizzati in favore di Organismi di programmazione di attività multidisciplinari che siano gestori di una sala munita delle prescritte autorizzazioni e che svolgano nel rispetto dei limiti percentuali di cui sopra, determinati volumi di attività annuali in ciascuno degli ambiti di sostegno.
Sulla base dell'ultima relazione annuale sullo spettacolo, gli organismi di programmazione multidisciplinari finanziati nel 2023 sono stati 6 (di cui 5 prime istanze triennali) per un contributo complessivo di 462.998 euro, pari ad un contributo pro capite medio di 77.166 euro.
Infine, è concesso un contributo a organismi pubblici e privati organizzatori di festival multidisciplinari di particolare rilievo nazionale e internazionale che contribuiscano alla diffusione e allo sviluppo della cultura teatrale, musicale, coreutica e circense. Tali manifestazioni possono essere caratterizzate dalla presenza di una pluralità di linguaggi delle arti della scena e dalla compresenza di spettacoli prodotti, ospitati o coprodotti, da realizzarsi all'interno di un definito e coerente progetto culturale. Gli organizzatori in questione devono proporre una programmazione con una durata non superiore a novanta giorni e che presenti almeno venti recite di cui almeno tre in pima nazionale.
Sulla base dell'ultima relazione annuale sullo spettacolo, i festival multidisciplinari finanziati nel 2023 sono stati 62 (di cui 42 prime istanze triennali) per un contributo complessivo di 5.928.551 euro, pari ad un contributo pro capite medio di 141.155 euro. Un contributo complessivo pari a 2.410.000 euro è infine andato a 2 ulteriori festival multidisciplinari, riconosciuti come di assoluto prestigio dalla legge n. 238 del 2012.
Azioni trasversali, progetti speciali, residenze (articoli 45-48)
Entro determinati limiti quantitativi, sono previsti contributi specifici in favore di progetti triennali di promozione (articolo 45 del decreto) presentati, per gli ambiti teatro, musica, danza, circo e spettacolo viaggiante, specificamente destinati alle seguenti finalità: ricambio generazionale degli artisti, coesione e inclusione sociale, perfezionamento professionale, formazione del pubblico. Gli organismi richiedenti, ove operanti negli ambiti musica e danza, non devono avere scopo di lucro.
Sulla base dell'ultima relazione annuale sullo spettacolo, i progetti di promozione ammessi a contributo nel 2023 sono stati: 31 in ambito teatro (di cui 15 prime istanze triennali), per un contributo complessivo è stato pari 1.523.985 euro, pari ad un contributo pro capite medio di 49.161 euro; 29 in ambito musica (di cui 10 prime istanze triennali) per un contributo complessivo è stato pari 3.649.729 euro, pari ad un contributo pro capite medio di 125.853 euro; 24 in ambito danza (di cui 12 prime istanze triennali) per un contributo complessivo è stato pari 1.785.993 euro, pari ad un contributo pro capite medio di 74.416 euro; 20 in ambito circo (di cui 7 prime istanze triennali) per un contributo complessivo è stato pari 1.488.995 euro, pari ad un contributo pro capite medio di 74.450 euro.
Uno specifico contributo è concesso per lo svolgimento di tournée all'estero (articolo 46 del decreto) di spettacoli direttamente prodotti in favore di organismi che abbiano già svolto attività in Italia, nonché di concertisti solisti di riconosciuto valore artistico che contribuiscano alla diffusione e allo sviluppo della cultura, dell'identità e della varietà culturale nazionale.
Sulla base dell'ultima relazione annuale sullo spettacolo, le tournee all'estero ammesse a contributo nel 2023 sono state: 27 in ambito teatro, per un contributo complessivo di 282.800 euro, pari ad un contributo pro capite medio di 10.474 euro; 8 in ambito musica per un contributo complessivo di 313.000 euro, pari ad un contributo pro capite medio di 39.125 euro; 20 in ambito danza per un contributo complessivo di 166.000 euro, pari ad un contributo pro capite medio di 8.300 euro; 7 in ambito circo per un contributo complessivo di 127.064 euro, pari ad un contributo pro capite medio di 18.152 euro.
Sulla base di specifici accordi di programma con una o più regioni, le cui finalità e i cui obiettivi sono stabiliti, previa intesa da adottare in sede di Conferenza Stato-regioni entro il mese di ottobre dell'anno precedente a ciascun triennio di applicazione, il Ministero può porre a valere sul Fondo interventi per progetti relativi all'insediamento, alla promozione e allo sviluppo del sistema delle residenze artistiche (articolo 47 del decreto). Tali interventi, che dovranno rispettare il criterio della più ampia distribuzione territoriale, hanno carattere concorsuale rispetto a quelli, prioritari, delle Regioni.
Sulla base dell'ultima relazione annuale sullo spettacolo, quella del 2023, il finanziamento del sistema delle residenze artistiche ha visto l'erogazione di contributi a 18 regioni (tutte salvo Valle d'Aosta e Molise), per un totale di 2.539.785 euro.
Il Ministero pianifica, concerta e programma azioni di sistema (articolo 48 del decreto), sviluppando e sostenendo progetti e iniziative annuali o triennali, sulla base di rapporti di partenariato con altre amministrazioni centrali o territoriali, nonché con istituzioni ed organismi di settore nazionali ed esteri. Si tratta di una funzione ereditata dall'Ente teatrale italiano, inglobato dal Ministero ai sensi dell'articolo 7, comma 20, del decreto- legge 31 maggio 2010, n. 78.
Sulla base dell'ultima relazione annuale sullo spettacolo, quella del 2023, è stata finanziata un'unica azione di sistema, in favore della Regione Sardegna, con un contributo di 125.000 euro.
Infine, sono sostenuti progetti speciali, caratterizzati per l'unicità e la rilevanza nazionale o internazionale, nonché per il particolare valore artistico-culturale, purché siano prime rappresentazioni, abbiano durata limitata e debbano concludersi nell'anno di presentazione della domanda. Le domande di sostegno non possono essere presentate dalle fondazioni lirico sinfoniche o da organismi altrimenti finanziati a valere sul fondo per le loro attività di produzione. Tenuto conto dell'ammontare delle risorse stanziate per ogni annualità, potranno essere sostenuti progetti fino ad un valore massimo di euro 85.000 euro per ogni ambito.
Sulla base dell'ultima relazione annuale sullo spettacolo, i progetti speciali ammessi a contributo nel 2023 sono stati: 68 in ambito teatro, per un contributo complessivo di 2.976.000 euro, pari ad un contributo pro capite medio di 43.764 euro; 94 in ambito musica per un contributo complessivo di 3.630.889 euro, pari ad un contributo pro capite medio di 38.626 euro; 16 in ambito danza per un contributo complessivo di 436.000 euro, pari ad un contributo pro capite medio di 27.250 euro; 13 in ambito circo per un contributo complessivo di 322.000 euro, pari ad un contributo pro capite medio di 24.769 euro.
Fondazioni e accademie (articoli 49, 50 e 51)
Gli articoli 49, 50 e 51 del decreto recano disposizioni in materia di sostegno a Fondazioni e accademie di particolare prestigio, cui sono dedicate risorse a valere sul Fondo.
In primo luogo, ai sensi quanto disposto già a livello legislativo dall'articolo 19, commi 1-bis e 1-ter, del decreto legislativo 29 gennaio 1998, n. 19, un contributo annuale, determinato con cadenza triennale, comunque non inferiore all'1 per cento di quanto stabilito per ciascuno dei settori del teatro, della musica e della danza è destinato alla Fondazione La Biennale di Venezia, per le attività istituzionali di livello internazionale da essa svolte, negli ambito della ricerca, della produzione, della documentazione e della formazione di giovani talenti in tali settori. Nel 2023, il contributo è stato pari a 1.150.000 euro a valere sull'ambito teatro, a 1.102.100 euro a valere sull'ambito musica, e a 345.000 euro a valere sull'ambito danza.
In secondo luogo, ancora con determinazione triennale, è destinato alla Fondazione «Istituto nazionale per il dramma antico» un contributo pari a non meno dell'1 per cento di quanto stabilito per il settore del teatro, ai sensi dell'articolo 8, comma 1-bis del decreto legislativo 29 gennaio 1998, n. 20. Nel 2023, il contributo è stato pari a 1.057.000 euro.
Possono inoltre ricevere contributi a valere su fondo, sulla base di programmi di attività deliberati dai competenti organi statutari, l'Accademia nazionale di arte drammatica «Silvio D'Amico» e l'Accademia nazionale di danza progetti volti a realizzare attività produttive e di ricerca nell'àmbito, rispettivamente, del teatro e della danza, che prevedano il prevalente utilizzo dei rispettivi allievi, e progetti volti a favorire per gli stessi scambi internazionali orientati alla formazione e al perfezionamento internazionale. Nel 2023, è stato erogato un contributo è stato pari a 897.000 euro per l'Accademica nazionale di arte drammatica e a 160.000 euro per l'Accademia nazionale di danza.
Infine, con determinazione triennale, un contributo annuale non superiore al 6,5 per cento della quota destinata alle attività teatrali è devoluta alla Fondazione Piccolo Teatro di Milano - Teatro d'Europa sulla base di un programma di attività e fermo restando il rispetto di taluni dei parametri previsti per i Teatri nazionali, nonché all'essere dotato di una scuola di teatro di alto perfezionamento. Il direttore generale e il direttore artistico del Teatro sono nominati dal Ministro della cultura con proprio decreto, su proposta del Consiglio di amministrazione della Fondazione. Nel 2023, il contributo è stato pari a 6.062.000 euro.
Le risorse destinate allo spettacolo dal vivo all'interno dello stato di previsione del Ministero della cultura non coincidono perfettamente con quelle ricomprese nel FNSV. Vi sono alcuni capitoli esterni ad esso. Al netto delle spese per il personale e di quelle inerenti al mero funzionamento della struttura amministrativa, si possono segnalare le seguenti ulteriori voci di finanziamento.
Teatro
In ambito Teatro si segnalano anzitutto le risorse di cui al piano gestionale 7 del capitolo 6626 dello stato di previsione del Ministero della cultura, con una dotazione di 500.000 euro per il 2025: esse sono formalmente ricomprese nell'ambito del FNSV, ma hanno una destinazione specifica già individuata dalla legge. Si tratta di somme destinate al sostegno di soggetti che svolgono attività di promozione del teatro urbano e del teatro sociale o che organizzano manifestazioni, rassegne e festival con l'impiego esclusivo degli artisti di strada, quale momento di aggregazione sociale della collettività, di integrazione con il patrimonio architettonico e monumentale e di sviluppo del turismo culturale. Parliamo di un fondo di nuova istituzione, essendo stato previsto dall'articolo 1, commi 608-610 della legge di bilancio per il 2025 (legge n. 207 del 2024).
Sempre all'interno del Programma "Sostegno, valorizzazione e tutela del settore dello spettacolo dal vivo", Azione "Sostegno allo spettacolo dal vivo di carattere teatrale di prosa" dello stato di previsione del Ministero è inoltre collocato un altro capitolo recante risorse ulteriori rispetto a quelle ricomprese all'interno del FNSV. Si tratta del capitolo 6647, con una dotazione di 475.000 euro per il 2025, destinati, ai sensi dell'articolo 1, comma 376, della legge n. 160 del 2019, all'erogazione di specifici contributi per il funzionamento di teatri di proprietà dello Stato all'estero, al fine di favorire la promozione e la diffusione della cultura italiana all'estero. Le risorse in questione sono assegnate con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo, adottato di concerto con il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale.
Musica
All'interno del Programma "Sostegno, valorizzazione e tutela del settore dello spettacolo dal vivo", Azione "Sostegno allo spettacolo dal vivo di carattere musicale" dello stato di previsione del Ministero sono collocati taluni capitoli che recano risorse ulteriori rispetto a quelle ricomprese all'interno del FNSV.
In primo luogo, si segnala il capitolo 6633, recante contributi alla Fondazione Orchestra sinfonica e coro sinfonico di Milano Giuseppe Verdi, su cui sono appostati, per il 2025, 1.950.000 euro.
In secondo luogo, si segnalano i capitoli 6632, 6634 e 6642, su cui sono appostate risorse complessive, per il 2025, pari a 9.753.000 euro, tutti recanti contributi speciali erogati ai sensi dell'articolo 2 della legge n. 238 del 2012, recante disposizioni per il sostegno e la valorizzazione dei festival musicali ed operistici italiani e delle orchestre giovanili italiane di assoluto prestigio internazionale. Si tratta di manifestazioni che abbiamo già incontrato supra, dato che il fatto di essere destinatarie di taluni contributi direttamente fissati dalla legge non impedisce ai soggetti organizzatori di concorrere per l'erogazione dei contributi erogati a valere sul FNSV, cosa che nel 2023 hanno fatto in 7 (5 in ambito musica, 2 in ambito multidisciplinare).
Ai sensi dell'articolo 2 appena citato, sono attualmente previsti contributi straordinari in favore dei seguenti soggetti:
- Fondazione Rossini Opera Festival (902.500 euro);
- Fondazione Festival dei due Mondi (902.500 euro);
- Fondazione Ravenna Manifestazioni (902.500 euro);
- Fondazione Festival Pucciniano Torre del Lago (902.500 euro);
- Fondazione Teatro Regio di Parma per la realizzazione del Festival Verdi di Parma e Busseto (902.500 euro);
- Fondazione Romaeuropa Arte e Cultura per la realizzazione del Romaeuropa Festival (902.500 euro);
- Fondazione di partecipazione "Umbria Jazz" (902.500 euro);
- Fondazione Teatro Donizetti di Bergamo per la realizzazione del Festival Donizetti Opera (1.083.000 euro);
- Fondazione Orchestra giovanile Luigi Cherubini di Ravenna (902.500 euro);
- comune di Pistoia per la realizzazione del Pistoia Blues Festival (250.000 euro);
- comune di Berchidda per la realizzazione del Festival Internazionale Time in Jazz (250.000 euro);
- Fondazione Teatro Amilcare Ponchielli di Cremona per la realizzazione del Monteverdi Festival di Cremona (950.000 euro, contributo attualmente previsto solo fino al 2026).
Si segnala che, ad opera della legge n. 142 del 2024, è stato previsto un ulteriore contributo, pari a 400.000 euro annui a decorrere dal 2024, in favore dell'Associazione Arena Sferisterio - Teatro di tradizione per l'organizzazione del Macerata Opera Festival. Tale contributo non figura ancora nei capitoli di bilancio in commento, probabilmente perché al momento dell'approvazione del bilancio di previsione non era ancora stato nominato dal Ministero della cultura il membro del Consiglio di amministrazione dell'Associazione - nomina che la citata legge n. 142 del 2024 pone come condizione per il riconoscimento del contributo in questione, e che è intervenuta solo a fine febbraio 2025.
Altri contributi
Sul capitolo 6688, con una dotazione di competenza, per il 2025, di 1.500.000 euro, sono appostate risorse destinate all'erogazione di contributi a sostegno del settore dei festival, dei cori e delle bande musicali di cui all'articolo 1, comma 605, della legge di bilancio per il 2025 (legge n. 207 del 2024). I criteri e le modalità di accesso alle risorse in questione sono stati definiti con il decreto ministeriale 4 aprile 2025, rep. n. 110. Fino al 2024, tale linea di finanziamento, era collocata, come sottosezione (capitolo 6629, PG 1), all'interno del "Fondo per la tutela, la valorizzazione e il sostegno del patrimonio culturale e del settore cinema e spettacolo dal vivo" di cui all'articolo 1, comma 632, della legge di bilancio per il 2023 (legge n. 197 del 2022). Le risorse in questione, per il 2024 sono state messe a bando con il decreto direttoriale n. 1500 del 16 ottobre 2024, da cui si evince che esse sono espressamente finalizzate a sostenere la musica popolare tradizionale. Il decreto di assegnazione dei contributi è il decreto direttoriale 9 dicembre 2024, n. 2079.
Sul capitolo 6641, con una dotazione di competenza, per il 2025, di 2.805.000 euro, sono appostate le risorse del Fondo nazionale per la rievocazione storica, istituito dall'articolo 1, comma 627 della legge di bilancio per il 2017 (legge n. 232 del 2016), e finalizzato alla promozione di eventi, feste e attività nonché alla valorizzazione dei beni culturali attraverso la rievocazione storica. Le modalità di accesso e i criteri di riparto del Fondo sono stati determinati dal decreto ministeriale n. 75 del 20 marzo 2025, ai sensi dell'articolo 7, commi 9 e 10, del decreto legge n. 162 del 2019. La legge n. 152 del 2024, che è intervenuta sul settore apportandovi una complessiva riorganizzazione (qui il relativo dossier), prevede che sia adottato un nuovo decreto ministeriale concernente modalità e criteri per la ripartizione delle risorse, che tuttavia non risulta ancora emanato. Nel 2024, alle risorse originariamente appostate sul capitolo 6641, pari a 1.900.000 euro, ripartite con il decreto direttoriale n. 1252 del 13 agosto 2024, si sono aggiunte in corso d'esercizio risorse ulteriori, pari a 100.000 euro a seguito dell'assestamento di bilancio, e pari a 2.000.000 euro ad opera del decreto interministeriale n. 300 del 27 settembre 2024, provenienti dal "Fondo per la tutela, la valorizzazione e il sostegno del patrimonio culturale e del settore cinema e spettacolo dal vivo" di cui all'articolo 1, comma 632, della legge di bilancio per il 2023 (legge n. 197 del 2022). La ripartizione aggiornata dei 4.000.000 euro complessivi è stata quindi operata dal decreto direttoriale n. 1507 del 16 ottobre 2024.
Sul capitolo 6687, con una dotazione di competenza, per il 2025, di 1.500.000 euro, sono appostate le risorse del Fondo per la tutela e la valorizzazione dei carnevali storici con riconosciuta identità culturale, istituito dall'articolo 1, comma 604, della legge di bilancio per il 2025 (legge n. 207 del 2024). La definizione dei criteri e delle modalità di accesso alle risorse in questione è stata disciplinata dal decreto ministeriale n. 111 del 4 aprile 2025. Fino al 2024 incluso, le risorse in favore dei carnevali storici erano nominalmente ricomprese all'interno del Fondo nazionale per lo spettacolo dal vivo, la loro disciplina era contenuta nel decreto ministeriale 27 luglio 2017, all'articolo 48-bis, e provenivano dalla ripartizione del "Fondo per la tutela, la valorizzazione e il sostegno del patrimonio culturale e del settore cinema e spettacolo dal vivo" di cui all'articolo 1, comma 632, della legge di bilancio per il 2023 (legge n. 197 del 2022), operata per il 2024 dal decreto interministeriale n. 300 del 27 settembre 2024. I 3 milioni ivi stanziati, valutati ai sensi dell'avviso pubblico di cui al decreto direttoriale n. 1499 del 16 ottobre 2024, sono stati poi assegnati dal decreto direttoriale n. 1749 del 29 novembre 2024.
Sul capitolo 8770 con una dotazione di competenza, per il 2025, di 3.503.962 euro, sono appostate risorse destinate ad interventi e contributi alle attività cinematografiche e al settore dello spettacolo. In particolare le risorse in questione sono destinate: al sostegno di interventi di promozione e valorizzazione dell'arte "canto lirico" attraverso bandi pubblici o, in parte, per specifici progetti realizzati in partenariato con altre amministrazioni pubbliche; alla valorizzazione, previo bando pubblico, delle attività di spettacolo da parte di istituti e luoghi della cultura statali e di soggetti giuridici creati o partecipati dal Ministero della cultura che si occupano della conservazione e valorizzazione del patrimonio culturale; alla promozione della musica jazz, ovvero in alternativa per il sostegno di progetti di internazionalizzazione e mobilità artistica; al sostegno di interventi di promozione e valorizzazione di altre attività di spettacolo dal vivo, attraverso bandi pubblici o, in parte, per specifici progetti realizzati in partenariato con altre amministrazioni pubbliche. L'ultimo decreto ministeriale di riparto del capitolo in esame è il decreto direttoriale n. 1384 del 23 settembre 2024.
Si segnala poi il capitolo 6651, con una dotazione di competenza, per il 2025, di 1.712.553 euro, su cui sono appostate risorse destinate ai contributi per le spese di vigilanza e sicurezza in occasione di pubblici spettacoli, ai sensi dell'articolo 5, comma 5, della legge 3 febbraio 2001, n. 29. Le disposizioni attuative della norma appena citata sono recate dal decreto ministeriale 12 luglio 2005, ai sensi del quale concorrono alla attribuzione del contributo per le spese inerenti ai servizi di vigilanza antincendi prestati dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco i teatri, cinema-teatri, teatri-tenda, circhi, in possesso di agibilità definitiva, nonché gli enti, organismi ed imprese di produzione e promozione utilizzatori di dette sale di pubblico spettacolo ammessi in quanto tali a contributi ministeriali. L'ultimo decreto di assegnazione dei contributi, relativo all'esercizio finanziario 2023, è il decreto direttoriale n. 1961 del 5 dicembre 2024.
Si segnalano infine il capitolo 8652, con una dotazione di competenza, per il 2025, di 1.841.500 euro, dedicato a finanziare progetti sperimentali per la tutela e la valorizzazione dei beni culturali e del paesaggio nonché progetti per la digitalizzazione nell'ambito dello spettacolo anche mediante l'impiego di lavoratori socialmente utili, e il capitolo 8740, con una dotazione di competenza, per il 2025, di 798.500 euro, dedicato ai trasferimenti alle amministrazioni pubbliche (essenzialmente, enti locali) per sostenere il restauro dei teatri e dei luoghi di spettacolo e concerti.
L'articolo 6 della legge istitutiva del Fondo nazionale per lo spettacolo dal vivo, la legge n. 163 del 1985, prevede che il Ministero presenti al Parlamento, ogni anno, una documentazione conoscitiva e una relazione analitica sull'utilizzazione del Fondo, nonché sull'andamento complessivo dello spettacolo in Italia. La relazione è a cura dell'Osservatorio dello spettacolo di cui all'articolo 5 della medesima legge, una struttura oggi operante all'interno della Direzione generale spettacolo del Ministero della cultura.
Le relazioni in questione sono regolarmente trasmesse e, relativamente alla XIX Legislatura, sono reperibili a questo link.
Dallo studio dei dati contenuti nell'ultima relazione trasmessa (relativa all'annualità 2023), emerge che l'ammontare complessivo delle risorse stanziate a favore dello spettacolo dal vivo nell'ultimo decennio si configura come in decisa ripresa, in termini assoluti, dopo una fase di contrazione verificatasi nella fase 2017-2020 periodo. Dal 2021 l'importo è tornato a salire, ad un ritmo considerevole, che è risultato confermato dai due anni successivi.
Tuttavia, i dati in questione devono essere in qualche modo relativizzati, al fine di considerare l'impatto che sull'importo del Fondo in termini assoluti potrebbero aver provocato fattori esterni, come ad esempio l'inflazione.
Se si considera l'importo del FNSV in rapporto al PIL, la sensazione che ne se trae è diversa. Vi è stata certamente una ripresa rispetto alla fase 2017-2020, ma non si è ancora giunti ad eguagliare i livelli della fase precedente e, soprattutto, nel corso dell'ultimo triennio il valore dello stanziamento si configura come costante, se non in lieve contrazione.
Visto che stiamo parlando di una politica di promozione delle attività culturali, può essere interessante mettere a confronto l'ammontare del contributo statale con la mole di risorse economiche che tale attività riesce invece a reperire in autonomia sul mercato.
Ebbene, dai dati della relazione emerge che nel corso del 2023 gli incassi da botteghino per i vari settori di attività che compongono lo spettacolo dal vivo hanno raggiunto l'ammontare complessivo di circa 570 milioni di euro, a fronte di un finanziamento pubblico complessivo, come si è visto, di 453 milioni.
L'andamento dei due dati nel corso dell'ultimo decennio mostrata come il contributo pubblico, in periodi di ciclo economico espansivo, si configuri come una porzione, seppure rilevante, non maggioritaria rispetto a quella che proviene dagli spettatori paganti. Al contrario, in fasi delicate del ciclo economico, quali quella successiva alla crisi del 2011-12 e quella, assolutamente drammatica per il settore, legata alla pandemia da Covid-19, i contributi pubblici assumono una importanza maggiore, in alcuni casi addirittura decisiva per la sua stessa sussistenza.
Come noto, a carico del FNSV sono erogati contributi in diversi settori artistici. La percentuale di ripartizione del fondo tra essi è rimasta sostanzialmente costante negli ultimi dieci anni.
L'unica evoluzione che si nota è la riduzione progressiva della componente a favore delle Fondazioni lirico-sinfoniche, passata dal 58% al 44% in un decennio, ed il contemporaneo incremento, specie nell'ultimo biennio, dei finanziamenti in favore del settore "Altro", dedicato a Progetti multidisciplinari, Progetti speciali o Azioni di sistema.
Nella tabella seguente, si evidenzia il peso percentuale esercitato da ciascuna delle cinque attività artistiche sovvenzionate, relativamente all'anno 2023, in termini spettacoli, ingressi, incassi al botteghino e contributi ricevuti.
Più in generale, analizzando i dati relativi all'annualità 2023 sembra potersi definire lasciato definitivamente alle spalle il traumatico periodo pandemico. Nella tabella che segue è possibile notare che in quasi tutti i settori il numero di ingressi e il numero di spettacoli organizzati è tornato, o ha abbondantemente superato, il livello del 2019. Fa eccezione il settore lirico che, invece, esattamente come quello cinematografico (ma non è questa la sede), sembra faticare a tornare ai livelli pre-Covid.
Verso il termine della XVIII legislatura, è entrata in vigore la legge 15 luglio 2022, n. 106, recante "Delega al Governo e altre disposizioni in materia di spettacolo".
La legge n. 106 del 2022, composta di 12 articoli, contiene disposizioni volte sia a ridefinire la governance complessiva del settore, sia a disciplinare i profili di più stretta attinenza lavoristica, previdenziale e assistenziale.
Per una disamina approfondita dell'articolato nel suo complesso, si rinvia al dossier predisposto dalla Servizio studi della Camera dei deputati. Qui ci si concentra sui contenuti della delega in corso di esercizio, di cui all'articolo 2 della citata legge.
Le deleghe "rinnovate"
L'articolo 2, comma 1, della legge n. 106 del 2022, conferisce delega al Governo per l'adozione di uno o più decreti legislativi per il riordino delle disposizioni normative in materia di spettacolo. Il termine per l'esercizio della delega da parte del Governo era inizialmente fissato a nove mesi dall'entrata in vigore della legge, ma è stato prorogato, dapprima, a ventiquattro mesi da tale momento dall'articolo 1, comma 6 della legge di conversione n. 14 del 2023 del decreto-legge n. 198 del 2022 e, successivamente, a trentasei mesi da tale momento dall'articolo 1, comma 1, della legge 8 agosto 2024, n. 119. Il termine per l'esercizio della delega è pertanto, ad oggi, fissato al 18 agosto 2025.
Si tratta di una delega analoga a quella di cui all'articolo 2 della legge 22 novembre 2017, n. 175, recante "Disposizioni in materia di spettacolo e deleghe al Governo per il riordino della materia", approvata in chiusura della XVII legislatura e poi non esercitata entro i termini (di 12 mesi dall'entrata in vigore) ivi previsti. A tale legge si rinvia quasi integralmente sia in riferimento ai princìpi e criteri direttivi che in riferimento al procedimento per l'adozione dei decreti legislativi attuativi e delle eventuali disposizioni correttive e integrative.
La delega rinnovata nel 2022 riguarda nello specifico i seguenti ambiti:
1) il coordinamento e il riordino delle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di attività, organizzazione e gestione delle fondazioni lirico-sinfoniche.
2) la riforma, la revisione e il riassetto della vigente disciplina nei settori del teatro, della musica, della danza, degli spettacoli viaggianti, delle attività circensi, dei carnevali storici e delle rievocazioni storiche;
Il Governo, nell'esercizio di tali deleghe, è chiamato alla redazione di un unico testo normativo denominato «codice dello spettacolo», e nel farlo tiene conto dei principi generali e si attiene ai principi e criteri direttivi di cui, rispettivamente, agli articoli 1 e 2 della legge n. 175 del 2017. Ad essi si aggiungono ulteriori principi e criteri direttivi, che la stessa legge n. 106 del 2022 elenca, sempre all'articolo 2, nei successivi commi 2 (per le fondazioni lirico sinfoniche) e 3 (per il settore della musica).
Analogo rinvio alla legge n. 175 del 2017 (ed in particolare all'art. 2, commi 5, 6 e 7 di tale legge) è operato in relazione alle norme procedurali per l'esercizio delle deleghe di cui ai punti 1) e 2).
Venendo ai principi e criteri direttivi per l'esercizio delle deleghe sopra citate, essi sono riportati di seguito, avendo cura di specificare se essi risalgono alla legge n. 175 del 2017 o alla legge n. 106 del 2022.
- Principi e criteri direttivi generali, concernenti sia le fondazioni lirico sinfoniche che gli altri settori dello spettacolo dal vivo.
a) adeguamento agli articoli 117 e 118 della Costituzione, anche alla luce della giurisprudenza della Corte costituzionale intervenuta nelle materie oggetto di delega; (legge n. 175 del 2017, articolo 2, comma 2)
b) razionalizzazione degli interventi di sostegno dello Stato, mantenendo o prevedendo, tra l'altro, tra le attribuzioni statali: la gestione del Fondo nazionale per lo spettacolo dal vivo; la determinazione dei criteri per l'erogazione dei relativi contributi; l'armonizzazione degli interventi dello Stato con quelli degli enti pubblici territoriali anche attraverso lo strumento dell'accordo di programma; la promozione della diffusione delle produzioni italiane ed europee dello spettacolo e delle opere di giovani artisti e compositori emergenti, attraverso appositi spazi di programmazione nelle piattaforme radiotelevisive (anche mediante specifici obblighi per la RAI); la promozione tra le giovani generazioni della cultura e delle pratiche dello spettacolo, anche mediante le nuove tecnologie, attraverso misure rivolte alle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado e agli enti o istituti di alta formazione; la promozione dell'integrazione e dell'inclusione, attraverso attività formative, nonché mediante la pratica e la fruizione delle attività di spettacolo anche in contesti disagiati; l'individuazione, d'intesa con la Conferenza unificata, di strumenti di accesso al credito agevolato (legge n. 175 del 2017, articolo 2, comma 2);
c) indicazione esplicita delle disposizioni abrogate (legge n. 175 del 2017, articolo 2, comma 2);
d) coordinamento formale e sostanziale del testo delle disposizioni vigenti (legge n. 175 del 2017, articolo 2, comma 2);
e) aggiornamento delle procedure, prevedendo la più estesa e ottimale utilizzazione delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, anche nei rapporti con i destinatari dell'azione amministrativa (legge n. 175 del 2017, articolo 2, comma 2);
f) riconoscimento dell'importanza di assicurare la più ampia fruizione dello spettacolo, tenendo conto altresì delle specifiche esigenze delle persone con disabilità, secondo i principi stabiliti dalle convenzioni internazionali applicabili in materia. (legge n. 175 del 2017, articolo 2, comma 2).
- Principi e criteri direttivi concernenti le sole fondazioni lirico sinfoniche
a) revisione dei criteri di ripartizione del contributo statale, anche tramite scorporo dal Fondo nazionale per lo spettacolo da vivo delle risorse ad esse destinate, in coerenza con le disposizioni e i criteri di riparto vigenti, nonché sulla base dei seguenti ulteriori parametri: rafforzamento della responsabilità del sovrintendente sulla gestione economico-finanziaria delle singole fondazioni; revisione delle modalità di nomina e dei requisiti del sovrintendente e del direttore artistico prevedendo in particolare, nei casi di responsabilità accertata per lo scorretto svolgimento delle funzioni relative alla gestione economico-finanziaria, che al sovrintendente sia preclusa la possibilità di essere nominato per lo stesso ruolo o ruoli affini, anche in altre fondazioni; realizzazione di coproduzioni nazionali e internazionali; promozione e diffusione della cultura lirica, con particolare riguardo alle aree disagiate; risultati artistici e gestionali del triennio precedente (legge n. 175 del 2017, articolo 2, comma 3);
b) revisione dei requisiti necessari per il reclutamento del sovrintendente e del direttore artistico attraverso nuove procedure che prevedano in particolare: l'assenza di conflitto di interessi con le funzioni svolte all'interno della fondazione dal sovrintendente e dal direttore artistico, nonché da tutti i componenti degli organi di gestione delle fondazioni; l'adozione di bandi pubblici, anche internazionali, che consentano la consultazione pubblica del curriculum dei partecipanti (legge n. 106 del 2022, articolo 2, comma 2).
- Principi e criteri direttivi concernenti gli altri settori sello spettacolo dal vivo
a) ottimizzazione dell'organizzazione e del funzionamento dei diversi settori sulla base dei principi di tutela e valorizzazione professionale dei lavoratori, di efficienza, corretta gestione, economicità, imprenditorialità e sinergia tra i diversi enti e soggetti operanti in ciascun settore o nell'ambito di settori diversi, anche al fine di favorire l'intervento congiunto di soggetti pubblici e privati, sostenendo la capacità di operare in rete tra soggetti e strutture del sistema artistico e culturale (legge n. 175 del 2017, articolo 2, comma 4);
b) riconoscimento del ruolo dell'associazionismo nell'ambito della promozione delle attività di spettacolo (legge n. 175 del 2017, articolo 2, comma 4);
c) miglioramento e responsabilizzazione della gestione (legge n. 175 del 2017, articolo 2, comma 4);
d) ottimizzazione delle risorse attraverso l'individuazione di criteri e modalità di collaborazione nelle produzioni (legge n. 175 del 2017, articolo 2, comma 4).
e) previsione, ai fini del riparto del Fondo nazionale per lo spettacolo dal vivo, che siano definiti i seguenti criteri: l'adozione di regole tecniche di riparto sulla base dell'esame comparativo di appositi programmi di attività pluriennale presentati dagli enti e dagli organismi dello spettacolo, corredati di programmi per ciascuna annualità; la valorizzazione della qualità delle produzioni; la definizione di categorie tipologiche dei soggetti ammessi a presentare domanda, per ciascuno dei settori della danza, della musica, del teatro, delle attività circensi, degli spettacoli viaggianti, dei carnevali storici e delle rievocazioni storiche; l'adozione di misure per favorire la mobilità artistica e la circolazione delle opere a livello europeo e internazionale; il finanziamento selettivo di progetti predisposti da giovani di età inferiore ai trentacinque anni; l'erogazione di contributi per manifestazioni e spettacoli all'estero; l'attivazione di piani straordinari, di durata pluriennale, per la ristrutturazione e l'aggiornamento tecnologico di teatri o strutture e spazi stabilmente destinati allo spettacolo, con particolare riferimento a quelli ubicati nei comuni con popolazione inferiore a 15.000 abitanti; il sostegno ad azioni di riequilibrio territoriale e diffusione, anche tramite la realizzazione di specifici progetti di promozione e di sensibilizzazione del pubblico, da realizzare in collaborazione con gli enti territoriali, mediante i circuiti di distribuzione che includano anche i piccoli centri urbani (legge n. 175 del 2017, articolo 2, comma 4);
f) in relazione al settore delle attività musicali di cui alla legge 14 agosto 1967, n. 800, revisione e riassetto della disciplina al fine di assicurare: l'interazione tra i diversi organismi operanti nel settore, con particolare riguardo alle fondazioni lirico-sinfoniche, ai teatri di tradizione, alle istituzioni concertistico-orchestrali e ai complessi strumentali; l'estensione delle misure di sostegno alle attività musicali popolari contemporanee quali componenti fondamentali del patrimonio culturale, artistico, sociale ed economico del Paese, nonché quali elementi di coesione sociale e di aggregazione e strumenti centrali per lo sviluppo dell'offerta turistico-culturale; la definizione delle figure che afferiscono all'organizzazione e alla produzione di musica popolare contemporanea e dei criteri e requisiti per l'esercizio della suddetta attività; la valorizzazione delle musiche della tradizione popolare italiana, anche in chiave contemporanea, con progetti artistico-culturali di valenza regionale e locale; il progressivo superamento dello strumento del contrassegno SIAE, per quanto concerne la registrazione di opere musicali (legge n. 175 del 2017, articolo 2, comma 4);
g) in relazione al settore della danza: revisione della normativa in materia di promozione delle attività di danza, d'intesa con le altre amministrazioni competenti, con l'introduzione di disposizioni finalizzate a dare impulso alle opere di ricostruzione del repertorio coreutico classico e contemporaneo, alla produzione artistica e alla sperimentazione; introduzione di una normativa relativa all'istituzione delle scuole di danza e al controllo e vigilanza sulle medesime nonché, al fine di regolamentare e garantire le professionalità specifiche nell'insegnamento della danza in questi contesti, individuazione di criteri e requisiti finalizzati all'abilitazione di tale insegnamento tramite la definizione di percorsi formativi e professionalizzanti certificati e validi su tutto il territorio nazionale (legge n. 175 del 2017, articolo 2, comma 4);
h) revisione delle disposizioni nei settori delle attività circensi e degli spettacoli viaggianti, specificamente finalizzata al graduale superamento dell'utilizzo degli animali nello svolgimento delle stesse (legge n. 175 del 2017, articolo 2, comma 4);
i) introduzione di norme, nonché revisione di quelle vigenti in materia, volte all'avvicinamento dei giovani alle attività di spettacolo e finalizzate a creare un efficace percorso di educazione delle nuove generazioni, con riserva di un importo complessivo pari ad almeno il 3 per cento della dotazione del Fondo unico per lo spettacolo per la promozione di programmi di educazione nei settori dello spettacolo nelle scuole di ogni ordine e grado (legge n. 175 del 2017, articolo 2, comma 4);
l) riordino e introduzione di norme che, in armonia e coerenza con le disposizioni generali in materia, disciplinino in modo sistematico e unitario, con le opportune differenziazioni correlate allo specifico ambito di attività, il rapporto di lavoro nel settore dello spettacolo, nel rispetto, quanto agli aspetti retributivi, dell'art. 36 della Costituzione e dell'art. 2099 del codice civile, tenuto conto anche del carattere intermittente delle prestazioni lavorative con riferimento alle specificità contrattuali e alle tutele sociali, anche previdenziali e assicurative (legge n. 175 del 2017, articolo 2, comma 4);
m) introduzione di disposizioni volte a semplificare gli iter autorizzativi e gli adempimenti burocratici relativi allo svolgimento di attività di pubblico spettacolo, ivi inclusa, di concerto con le altre amministrazioni competenti, l'autorizzazione di pubblica sicurezza (legge n. 175 del 2017, articolo 2, comma 4);
n) sostegno alla diffusione dello spettacolo italiano all'estero e ai processi di internazionalizzazione, in particolare in ambito europeo, attraverso iniziative di coproduzione artistica, collaborazione e scambio, favorendo la mobilità e la circolazione delle opere, lo sviluppo di reti di offerta artistico-culturale di qualificato livello internazionale, ferme restando le competenze del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale (legge n. 175 del 2017, articolo 2, comma 4);
o) sostegno all'internazionalizzazione delle produzioni di giovani artisti italiani, nonché degli spettacoli di musica popolare contemporanea, anche attraverso iniziative di coproduzione artistica e collaborazioni intersettoriali (legge n. 175 del 2017, articolo 2, comma 4);
p) riconoscimento dei Live club quali soggetti che operano in modo prevalente per la promozione e diffusione di produzioni musicali contemporanee, vocali o strumentali, dal vivo e per il sostegno delle medesime attività (legge n. 106 del 2022, articolo 2, comma 3).
Le nuove deleghe in materia di lavoro
L'articolo 2, della legge n. 106 del 2022, ai commi 4, 5 e 6, conferisce nuove deleghe al Governo, non già previste dalla legge n. 175 del 2017, anche se in realtà esse non fanno altro che specificare meglio i contenuti di un principio e criterio di delega che in tale legge era già contenuto, quello di cui alla lettera l) del comma 4 dell'articolo 2 (si veda sopra).
Anche in questo caso, il termine per l'esercizio, inizialmente fissato a nove mesi dall'entrata in vigore della legge e successivamente prorogato, scade al 18 agosto 2025, ed anche in questo caso si rinvia alla legge n. 175 del 2017 quanto alla definizione della procedura di adozione dei decreti legislativi attuativi.
Le nuove deleghe riguardano i seguenti ambiti:
- disposizioni in materia di contratti di lavoro nel settore dello spettacolo (comma 4 dell'articolo 2). Di seguito si riportano i principi e criteri direttivi da rispettare:
a) riconoscimento delle specificità del lavoro e del carattere strutturalmente discontinuo delle prestazioni lavorative nel settore dello spettacolo, indipendentemente dalla qualificazione autonoma o subordinata del rapporto e dalla tipologia del contratto di lavoro sottoscritto dalle parti;
b) riconoscimento di un'indennità giornaliera, quale elemento distinto e aggiuntivo del compenso o della retribuzione, in caso di obbligo per il lavoratore di assicurare la propria disponibilità su chiamata o di garantire una prestazione esclusiva;
c) previsione di specifiche tutele normative ed economiche per i casi di contratto di lavoro intermittente o di prestazione occasionale di lavoro;
d) previsione di tutele specifiche per l'attività preparatoria e strumentale all'evento o all'esibizione artistica.
- disposizioni in materia di equo compenso per i lavoratori autonomi dello spettacolo, ivi compresi gli agenti e i rappresentanti dello spettacolo dal vivo (comma 5 del medesimo art. 2). Di seguito si riportano i principi e criteri direttivi da rispettare:
a) determinazione di parametri retributivi diretti ad assicurare ai lavoratori autonomi la corresponsione di un equo compenso, proporzionato alla quantità e alla qualità del lavoro svolto, nonché al contenuto, alle caratteristiche e alla complessità della prestazione;
b) obbligo per le amministrazioni pubbliche di retribuire ogni prestazione di lavoro autonomo nello spettacolo derivante da bandi o procedure selettive.
- riordino e revisione degli ammortizzatori e delle indennità e introduzione di un'indennità di discontinuità, quale indennità strutturale e permanente, in favore dei lavoratori discontinui dello spettacolo (comma 6). Di seguito si riportano i principi e criteri direttivi da rispettare:
a) aggiornamento e definizione dei requisiti di accesso agli strumenti di sostegno, anche in ragione del carattere discontinuo delle prestazioni lavorative, fondati su: limite massimo annuo di reddito riferito all'anno solare precedente a quello di corresponsione dei sostegni; limite minimo di prestazioni lavorative effettive nell'anno solare precedente a quello di corresponsione dei sostegni; reddito derivante in misura prevalente dalle prestazioni lavorative rese nel settore dello spettacolo;
b) determinazione dei criteri di calcolo dell'indennità giornaliera, della sua entità massima su base giornaliera e del numero massimo di giornate indennizzabili e oggetto di tutela economica e previdenziale;
c) incompatibilità con eventuali sostegni, indennità e assicurazioni già esistenti;
d) individuazione di misure dirette a favorire percorsi di formazione e di aggiornamento per i percettori dei sostegni;
e) determinazione degli oneri contributivi a carico dei datori di lavoro, nonché di un contributo di solidarietà a carico dei soli lavoratori che percepiscono retribuzioni o compensi superiori al massimale contributivo per gli iscritti al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo, stabilito annualmente, per la sola quota di retribuzioni o compensi eccedente il predetto massimale.
Lo stato di attuazione
Le uniche deleghe, tra tutte quelle di cui si è dato conto nelle pagine precedenti, ad essere state sinora esercitate sono quelle di cui al comma 4, lettera c), dell'articolo 2 della legge n. 106 del 2022, in materia previsione di specifiche tutele normative ed economiche per i casi di contratto di lavoro intermittente o di prestazione occasionale di lavoro, e al comma 6 del medesimo articolo, in materia di riordino e revisione degli ammortizzatori e delle indennità e introduzione di un'indennità di discontinuità, quale indennità strutturale e permanente.
In particolare, è stato emanato il decreto legislativo 30 novembre 2023, n. 175, recante "Riordino e revisione degli ammortizzatori e delle indennità e per l'introduzione di un'indennità di discontinuità in favore dei lavoratori del settore dello spettacolo", adottato ai sensi dell'articolo 2, comma 4, lettera c) e comma 6 della legge n. 106 del 2022 (qui il dossier sul relativo schema di decreto).
Il contenuto del decreto legislativo citato è stato successivamente modificato, su alcuni punti specifici, ad opera dell'articolo 1, comma 611, della legge di bilancio per il 2025 (legge n. 207 del 2024), per la cui disamina si rinvia al relativo dossier.
Ai sensi di tale decreto, l'indennità di discontinuità è un sostegno economico a favore dei lavoratori del settore dello spettacolo e, in particolare, ai lavoratori iscritti al Fondo pensione lavoratori nello spettacolo, erogata dall'INPS. Essa persegue il fine di sostenere economicamente la richiamata categoria di lavoratori, tenuto conto della specificità delle prestazioni di lavoro nel predetto settore e del loro carattere strutturalmente discontinuo.
L'indennità di discontinuità spetta:
a) ai lavoratori, dipendenti o autonomi (ivi compresi i titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa), che prestino a tempo determinato attività artistica o tecnica, direttamente connessa con la produzione e la realizzazione di spettacoli;
b) agli altri lavoratori discontinui del settore dello spettacolo (individuati dal decreto ministeriale 25 luglio 2023), ed in particolare gli operatori di cabine di sale cinematografiche, gli impiegati amministrativi e tecnici dipendenti dagli enti ed imprese esercenti pubblici spettacoli, dalle imprese radiofoniche, televisive o di audiovisivi, dalle imprese della produzione cinematografica, del doppiaggio e dello sviluppo e stampa, le maschere, i custodi, i guardarobieri, gli addetti alle pulizie e al facchinaggio, gli autisti dipendenti dagli enti ed imprese esercenti pubblici spettacoli, dalle imprese radiofoniche, televisive o di audiovisivi, dalle imprese della produzione cinematografica, del doppiaggio e dello sviluppo e stampa, gli impiegati e gli operai dipendenti dalle imprese di spettacoli viaggianti, i lavoratori dipendenti dalle imprese esercenti il noleggio e la distribuzione dei film;
c) ai titolari, nel settore dello spettacolo, di contratti di lavoro intermittente a tempo indeterminato privi della clausola relativa alla disponibilità (del lavoratore) a rispondere alle chiamate e del conseguente diritto all'indennità di disponibilità di cui all'art. 16 del decreto legislativo n. 81 del 2015.
Ai lavoratori delle sopra indicate categorie, l'indennità è riconosciuta, previa domanda, solo in caso di iscrizione al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo e nel caso di possesso, al momento della presentazione della domanda, dei seguenti requisiti:
a) essere cittadino di uno Stato membro dell'Unione europea ovvero cittadino straniero regolarmente soggiornante nel territorio italiano;
b) essere residente in Italia da almeno un anno;
c) essere in possesso di un reddito ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), determinato in sede di dichiarazione quale reddito di riferimento per le agevolazioni fiscali, non superiore a euro 30.000 nell'anno di imposta precedente alla presentazione della domanda;
d) aver maturato, nell'anno precedente a quello di presentazione della domanda, almeno cinquantuno giornate di contribuzione accreditata al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo. Ai fini del calcolo delle giornate non si computano le giornate eventualmente riconosciute a titolo di indennità di discontinuità, di indennità di disoccupazione per i lavoratori autonomi dello spettacolo (ALAS) e di indennità della nuova assicurazione sociale per l'impiego (NASpI) nel medesimo anno;
e) avere, nell'anno precedente a quello di presentazione della domanda, un reddito da lavoro derivante in via prevalente dall'esercizio delle attività lavorative per le quali è richiesta l'iscrizione obbligatoria al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo;
f) non essere stato titolare di rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato nell'anno precedente a quello di presentazione della domanda, fatta eccezione per i rapporti di lavoro intermittente a tempo indeterminato, per i quali non sia prevista l'indennità di disponibilità di cui all'articolo 16 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81;
g) non essere titolare di trattamento pensionistico diretto.
La circolare INPS 3 gennaio 2024, n. 2 fornisce informazioni di dettaglio in merito a: destinatari dell'indennità; requisiti per l'accesso; durata e misura della prestazione; presentazione della domanda; contribuzione figurativa e prestazioni accessorie; percorsi di formazione e aggiornamento; incompatibilità e incumulabilità; regime fiscale.